Anno XX · Numero 238 · Serie 1026

ottobre 2026

Rivista di analisi giuridica

Alcuni rilievi su contenuto e natura giuridica della fattispecie di non punibilità dell’autoriciclaggio (art. 648 ter. 1, comma 5, c.p.): non punibilità per reato sussistente o superflua non punibilità di un insussistente reato?

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Abstract: L’articolo esamina la fattispecie di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 c.p., concentrandosi sulla previsione del quinto comma relativa alla non punibilità delle condotte finalizzate alla «mera utilizzazione o al godimento personale» dei proventi del reato presupposto. Dopo aver ricostruito la struttura e la funzione dell’autoriciclaggio, nonché i principali problemi concernenti il rapporto tra reato presupposto e reato conseguente, l’analisi si sofferma sull’ambigua formulazione della clausola «fuori dai casi di cui ai commi precedenti». L’articolo critica l’interpretazione giurisprudenziale che riconduce la non punibilità alle sole condotte prive di carattere decettivo, evidenziando il rischio di alterare la struttura tipica dell’autoriciclaggio. Si sostiene, invece, che il quinto comma debba essere inteso quale causa di non punibilità riferita anche a fatti già tipici di autoriciclaggio, quando i proventi siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. Tale lettura consente di attribuire alla disposizione una effettiva funzione sistematica, limitando la punibilità del post factum ai soli casi in cui l’impiego dei proventi criminosi sia autonomamente offensivo dell’ordine economico.

Abstract in eng.: The article examines the offence of self-laundering (autoriciclaggio) under Article 648-ter.1 of the Italian Criminal Code, focusing on paragraph 5, which excludes punishment for conduct involving the “mere use or personal enjoyment” of proceeds deriving from the predicate offence. After outlining the structure and rationale of self-laundering, as well as the main issues concerning the relationship between the predicate offence and the subsequent offence, the analysis addresses the ambiguous wording of the clause “outside the cases referred to in the preceding paragraphs”. The article critically assesses the interpretation adopted by the Italian Supreme Court, according to which the exemption applies only to conduct lacking a deceptive character, arguing that this approach risks altering the constituent elements of self-laundering. It is instead argued that paragraph 5 should be construed as a ground for non-punishability applicable also to conduct that is otherwise fully capable of constituting self-laundering, where the proceeds are ultimately intended for mere personal use or enjoyment. This interpretation gives the provision a meaningful systemic function, limiting the punishment of post-offence conduct to cases in which the use of criminal proceeds causes an autonomous harm to the economic order.

Sommario: 1. – Premesse generali sul reato di autoriciclaggio. 2.- Il tempo, la punibilità e la procedibilità del reato presupposto. 3.- Le condotte del reato. 4.- Limiti normativi alla configurabilità dell’autoriciclaggio. 5.- Non punibilità per utilizzazione e godimento personale. 6. -La previsione del comma 5, tra contraddizioni letterali e tentativi di rimediarvi.

1.- Premesse generali sul reato di autoriciclaggio. Il primo comma dell’art. 648-ter.1 c.p. introduce e delinea la fattispecie più significativa di autoriciclaggio, pacificamente a dolo generico e consistente nel fatto di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce[1], in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale illecito, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa[2].

Nei commi 2 e 3 si prevedono più lievi fattispecie di autoriciclaggio, in relazione alla minore gravità del reato presupposto, consistente, rispettivamente, in una contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi o in un delitto[3] punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Gli ultimi due commi, infine, prevedono: un aumento di pena se i fatti di autoriciclaggio siano commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o comunque professionale; e una diminuzione della pena fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Dalla formulazione letterale della complessiva norma incriminatrice si desume come essa riproponga tanto le condotte già individuate nella fattispecie di riciclaggio quanto quelle proprie del reimpiego ex art. 648-ter C.p., con la essenziale variante di far coincidere autore del reato da cui derivano beni e autore delle condotte di ulteriore e variegato impiego produttivo di tali beni, con radicale capovolgimento del risalente beneficio del post fatto non punibile[4] e innovativa punibilità di una sorta di favoreggiamento reale in fatto proprio[5].

Risulta da quanto sopra che alla base dell’incriminazione dell’autoriciclaggio sta la esigenza di congelare il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto ed impedirne la sua utilizzazione nel contesto della economia legale.

In questa prospettiva, come già accennato, viene superato il principio del post fatto non punibile, tradizionalmente posto a fondamento della irrilevanza penale dei fatti con i quali l’autore di un reato impiega i proventi dell’illecito realizzato, e si afferma il principio opposto, per effetto del quale la re-immissione nel circuito economico (imprenditoriale, finanziario, speculativo) di beni che provengano da un pregresso reato costituisce un fatto strutturalmente distinto dal delitto presupposto, che si connota per un significato offensivo diverso ed ulteriore e pregiudica direttamente l’ordine economico.

Tale fatto, in altri termini, non si profila come la naturale prosecuzione della pregressa attività criminosa ma costituisce una autonoma ed ulteriore fonte di offesa, idonea ad alterare il corretto funzionamento del mercato ed a recare danno ai soggetti che vi operano nel rispetto delle leggi[6].

2.- Il tempo, la punibilità e la procedibilità del reato presupposto. Nel contesto della fattispecie incriminatrice viene in rilievo, quale presupposto della condotta e criterio di delimitazione della soggettività attiva, la pregressa realizzazione di un reato, la cui maggiore o minore gravità si ripercuote sulla corrispondente gravità del reato di autoriciclaggio ed  in relazione al quale si pongono tre principali questioni: in primo luogo se esso concorra, quale elemento essenziale, a delineare la nuova fattispecie incriminatrice[7]  e quindi sia presidiato, unitamente alla condotta che ad esso si collega, dal divieto di retroattività; indi, se per il compiuto delinearsi del delitto presupposto rilevi o meno l’avveramento della prescritta condizione obiettiva di punibilità; infine, se il reato presupposto assuma rilevanza a prescindere dalla distanza di tempo che lo separa dalla condotta di autoriciclaggio e quindi anche quando per esso sia intervenuta una causa di estinzione (per esempio, la prescrizione).

Ciò premesso, e muovendo dal primo dei cennati interrogativi, si tratta di comprendere se l’innesto della condotta tipica su un pregresso reato faccia refluire quest’ultimo nella struttura della nuova fattispecie, con la conseguenza che anche tale requisito concorre a definire il fatto di reato e delimitare l’ambito entro il quale si esplica la efficacia del principio di irretroattività[8].

Nel suo nucleo essenziale si tratta di una questione la quale, benché antica, si ripropone con una certa frequenza e si correla a quella, decisamente di più ampio respiro, che concerne il preciso contenuto della formula “fatto commesso” e il suo ruolo nella dinamica della successione di leggi nel tempo in generale e del principio di irretroattività in particolare. Ed è soprattutto in relazione a questo fondamentale principio che occorre stabilire se, nell’ottica dell’articolo 25, comma 2, Costituzione e dell’articolo 2 del codice penale, tutti gli elementi che compongono il fatto di reato debbano essersi materializzati dopo l’entrata in vigore della legge che ha introdotto tale reato o se alcuni di essi, in ragione della loro estraneità alla condotta tipica, possano preesistervi.

Potrebbe infatti sostenersi che il pregresso reato, facendo parte dei presupposti della condotta, sia da tenere distinto dagli elementi che compongono il precetto penale e definiscono la condotta tipica, che sarebbero quindi le sole componenti del nuovo reato da assoggettare al presidio della irretroattività[9].

In diversa prospettivapotrebbe di contro evidenziarsi che la risposta va differenziata a seconda che il presupposto della condotta consista o meno in un fatto illecito, posto che in tal caso non può escludersi una più incisiva compenetrazione tra presupposto della condotta e condotta da esso dipendente; e conseguentemente rilevare come l’incriminazione dell’autoriciclaggio assolva alla ulteriore funzione di rendere più pregnante la tutela del bene coinvolto nella commissione del reato presupposto, rappresentando un ostacolo ulteriore al conseguimento della rendita da reato e quindi una ragione in più per astenersi dalla sua realizzazione; indubbia, quindi, una sua funzione di “rafforzata prevenzione”.

In tale ottica, in cui la opzione per il crimine fa i conti con una risposta sanzionatoria che colpisce l’accumulo di risorse e il successivo impiego di tali risorse, sembrerebbe più plausibile la conclusione che la commissione del reato “a monte” sia parte integrante del nucleo precettivo dell’autoriciclaggio e concorra, con l’ovvia inclusione nella sfera applicativa del divieto di retroattività, a delinearne la specifica dimensione offensiva.

Va però rilevato che per la Corte di cassazione[10] non può accogliersi quest’ultima esegesi. Si è infatti affermato che è irrilevante la circostanza che il reato presupposto sia stato realizzato in epoca anteriore alla entrata in vigore del delitto di autoriciclaggio, sottolineandosi come   al riguardo venga impropriamente invocato il principio di irretroattività della legge penale di cui all’art. 2 cod. pen., in quanto occorre distinguere tra condotta del reato e presupposto della condotta ed escludere quest’ultimo dalla dinamica applicativa della successione di leggi nel tempo[11].

In merito alla seconda questione, che presenta evidenti connessioni con la terza ed in cui viene in rilievo un fattore che condiziona le punibilità del reato presupposto[12], si deve prendere atto di una recente sentenza della corte di cassazione secondo cui “ai fini della consumazione del reato di autoriciclaggio riguardante i proventi del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è irrilevante l’assenza della condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento[13].

Al riguardo si sostiene che, “la dichiarazione di fallimento si pone come mera condizione di punibilità sicché il fatto che essa intervenga successivamente alla condotta di autoriciclaggio non incide sulla consumazione di tale reato che – al pari di quello presupposto della bancarotta patrimoniale – è già completo in tutte le sue componenti oggettive e soggettive Diversamente ragionando si verrebbe a creare la irragionevole situazione secondo cui solo ove la condotta di autoriciclaggio intervenga dopo la dichiarazione di fallimento essa assume rilievo penale; laddove l’ultimo comma dell’art. 648 ter.1 cod. pen. rimanda all’ultimo comma dell’art. 648 cod. pen., che espressamente prevede che “le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il danaro e le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto” (sicché si è affermato che deve ritenersi irrilevante per la configurabilità del reato di ricettazione – e quindi anche per quello in esame – la presenza di una causa di non punibilità riferita al reato presupposto).

La questione è indubbiamente delicata, perché riflette ed incorpora le più ampie controversie sul ruolo delle condizioni obiettive di punibilità nella struttura del reato[14] e sulla loro funzione[15].

Di certo esistono fattispecie incriminatrici che contengono l’elemento normativo “reato”, sia come presupposto della condotta (omessa denuncia di reato) che come oggetto della condotta (calunnia), ed in relazioni alle quali le condizioni obiettive di punibilità, in quanto componenti essenziali della fattispecie criminosa, debbono realizzarsi non solo al fine della punibilità bensì anche per ritenere integrato l’elemento normativo “reato” che figura in tali fattispecie[16].

Nel caso specifico dell’autoriciclaggio, però, svolge un ruolo essenziale previsione di chiusura della norma incriminatrice, la quale, nell’affermare che il reato presupposto è integrato anche se per esso sussista una causa di non punibilità, sembra ricomprendere in tale previsione anche le ipotesi in cui la punibilità manchi non perché vi sia una causa di sua esclusione bensì perché manchi il fattore che ne determina l’esistenza: appunto la condizione obiettiva di punibilità.

La sopra indicata previsione di chiusura viene in particolare rilievo nell’ambito dell’ultima delle questioni sopra indicate: e cioè se la configurabilità del reato presupposto[17] sia esclusa nella ipotesi in cui per tale reato sia intervenuta una causa di estinzione del reato.

Come già rilevato, è essenziale muovere dalla previsione del comma finale dell’articolo 648 ter 1, che incorpora, tramite integrale rinvio, l’ultimo comma dell’articolo 648 c.p., ai sensi del quale le “disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.

Anche in relazione a tale previsione si pone una questione antica e nel contempo in agguato con notevole frequenza: e cioè se il concetto di “non punibilità” stia a designare solo quelle variegate situazioni che si innestino su un fatto tipico, antigiuridico e colpevole e producano l’effetto di escludere, già nella astratta previsione della specifica norma incriminatrice, la applicazione della sola pena; oppure stia a designare ogni e qualsiasi ipotesi normativamente prevista che, senza escludere il reato, produca l’effetto di non comportare la applicazione delle sanzione: e quindi anche le cause di estinzione del reato[18].

Sembra più fondata quest’ultima tesi, anche alla luce della specifica previsione sulla irrilevanza anche della eventuale mancanza di una condizione di procedibilità, che certo costituisce un indizio esegetico a favore della conclusione secondo cui il reato presupposto rilevi per il sol fatto di essersi realizzato e in nessun modo possa predicarsene la sterilizzazione nella ipotesi che siano intervenute vicende preclusive o estintive della punibilità[19].

3.- Le condotte del reato. La descrizione dei connotati strutturali delle condotte costitutive del reato è resa con una proposizione che indica, nel contempo: la tipologia della condotta di diretta ed immediata incidenza sul “denaro, beni o utilità” provenienti dal pregresso delitto (impiega, sostituisce, trasferisce); il contesto in cui deve essere collocato il provento illecito, quale ulteriore frammento della condotta tipica (attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative);  ed infine le modalità con cui deve realizzarsi la condotta che veicola il provento del reato nei circuiti produttivi sopra indicati, con descrizione quindi non solo della meta (i previsti circuiti produttivi-speculativi) ma anche del percorso (contrassegnato da attitudine ingannevole e decettiva).

I primi due connotati sono in realtà facce di una medesima realtà comportamentale, che viene a profilarsi, per solito, in sequenza progressiva, dove la prima parte, specie nelle forme della sostituzione e del trasferimento, fa da battistrada alla seconda, che consiste nell’inserimento nei circuiti produttivi-speculativi di ciò che, nato con il crimine presupposto, è divenuto “altro” via delle strumentali condotte sopra indicate.

A differenza del riciclaggio, quindi, le condotte di diretta incidenza sui proventi del reato presupposto (impiega, sostituisce, trasferisce) debbono esplicarsi nell’ambito di una delle attività indicate dalla norma; con la conseguenza che non si delineerà il reato quando sostituzione, trasferimento, impiego si realizzino al di fuori di tali contesti connotati da virtuale idoneità a generare profitti con pregiudizio dell’ordine di virtuoso funzionamento dell’economia[20].

In secondo luogo occorre, per la compiuta definizione delle condotte tipiche, che queste siano poste in essere “in modo da ostacolare concretamente l’identificazione” della provenienza delittuosa dei beni impiegati, trasferiti e trasformati. Si delinea così l’ulteriore requisito della “attitudine decettiva”, che costituisce il contrassegno modale di ciascuna delle tipizzate condotte e per effetto del quale si esige che la immissione nel circuito economico-finanziario del denaro o dei beni di provenienza delittuosa si realizzi in forme e modalità che ne accreditino la legittima origine[21]. Ciò in quanto “l’’idea di fondo, che sembra giustificare l’incriminazione dell’autoriciclaggio riposa sulla considerazione di congelare il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la sua utilizzazione maggiormente offensiva, quella che espone a pericolo o addirittura lede “l’ordine economico”[22].

Attraverso la connotazione in termini di idoneità concreta all’ostacolo, la determinazione delle condotte punibili viene pertanto circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente di per sé artificiosi (integrativi, cioè, di estremi riportabili all’archetipo degli artifici e raggiri), esprimano comunque un contenuto decettivo e rendano obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene[23].

4.- Limiti normativi alla configurabilità dell’autoriciclaggio.

Nel contesto della complessa disciplina normativa dell’autoriciclaggio si colloca la previsione di cui al quinto comma del nuovo articolo 648 ter 1, ai sensi della quale <<fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale>>.

Prima di analizzare tale previsione è opportuno un accenno alla questione se possano darsi limiti alla configurabilità dell’autoriciclaggio desumibili dalla particolare struttura di altre norme incriminatrici; e cioè di quelle norme incriminatrici, anteriori alla introduzione del reato di autoriciclaggio,  in cui si contempla un reato di messa a profitto di beni che hanno provenienza criminosa e si esclude espressamente che possano rendersene autori coloro che hanno realizzato o partecipato al reato che ha generato i predetti beni.

Viene cioè a realizzarsi un assetto speculare a quello che si è riscontrato nei rapporti tra il reato di trasferimento ed intestazione fittizia di beni (articolo 512 bis c.p.) e quello di autoriciclaggio, in relazione al quale si è visto come il primo reato[24] costituisca una sorta di anticipo in miniatura di ciò che poi ha costituito il generalizzato profilo precettivo dell’autoriciclaggio.

Ciò che qui viene in rilievo è il fenomeno opposto, poiché si tratta di verificare se norme incriminatrici preesistenti all’autoriciclaggio e di puntuale espressione ed attuazione del principio del post fatto non punibile mantengano la loro validità ed efficacia o siano state travolte dal sopravvenire di una norma che quel principio ha abbandonato e ne ha affermato uno radicalmente opposto.

Le più significative fattispecie che vengono in rilievo in tale contesto trovano la loro collocazione negli articoli 473 e 474 del codice penale, i quali sanzionano, rispettivamente, la contraffazione, alterazione ed uso di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni (art. 473) ed il commercio di prodotti realizzati mediante l’apposizione dei predetti segni distintivi falsificati (art. 474).

Netta ed evidente l’interferenza, in negativo, con l’autoriciclaggio nella fattispecie dell’articolo 474, ove si contempla come reato il fatto di colui che, al fine di trarne profitto e senza avere concorso all’attività di contraffazione o alterazione dei marchi e dei segni distintivi, detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Lungo la stessa direttrice si muove la previsione dell’articolo precedente, la quale, nel contemplare il reato di uso di segni distintivi contraffatti o alterati, espressamente ne riserva la soggettività attiva a coloro che non abbiano “concorso nella contraffazione o nella alterazione”.

È agevole riscontrare come ciò che accumuna le due previsioni è la statuita irrilevanza penale del fatto di impiego a fini di lucro di beni e utilità provenienti da un pregresso reato ove tale impiego sia ascrivibile a coloro che hanno realizzato il reato presupposto.

Si è quindi in presenza di un quadro normativo che, coerente e forse superfluo rispetto al risalente principio del post fatto non punibile, si è venuto a configurare come del tutto eccentrico rispetto al principio radicalmente diverso introdotto con la norma incriminatrice dell’autoriciclaggio.

Nei limiti del presente lavoro si può ipotizzare come appaia maggiormente plausibile la tesi della perdurante rilevanza di tali limiti normativi alla punibilità del post fatto; e ciò per la inoppugnabile forza del preciso e puntuale dettato normativo e in applicazione del principio, corollario di quello di legalità, secondo cui non è ammissibile la modifica in peius di specifici precetti penali per effetto di correnti sotterranee generate da sopravvenute norme incriminatrici le quali, nella loro indifferenziata sfera di efficacia, configurerebbero come reato quel fatto che alcuni specifici precetti, rimasti in vigore, continuano ad escludere dall’area della penale rilevanza. A tal fine occorre un esplicito intervento del legislatore.

5.- Non punibilità per utilizzazione e godimento personale. Ciò detto, ritorniamo all’esame del già introdotto comma 5, ai sensi del quale <<fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale>>.

Tale disposizione, che ad un primo impatto parrebbe costituire un temperamento al rigore del post fatto punibile, ha suscitato un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza, sia a proposito della formula di esordio («Fuori dei casi di cui ai commi precedenti») sia con riguardo all’incerta portata delle espressioni utilizzate per indicare le evenienze da non assoggettare a pena («mera utilizzazione» e, soprattutto, «godimento personale»).

Secondo una prima tesi, la norma va interpretata secondo il senso fatto palese dal significato delle parole che la compongono e il termine “fuori dei casi [….]” a livello semantico non può che riferirsi a fattispecie diverse ed autonome rispetto a quelle previste nei “commi precedenti”.

Quindi la clausola di non punibilità non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti come integrative del reato di autoriciclaggio ed essa, – avendo una sua autonomia e ponendosi all’esterno delle fattispecie previste nei commi precedenti – avrebbe una mera funzione, per così dire, “interpretativa” o di puntualizzazione del precetto[25], proprio perché alle medesime conclusioni si sarebbe potuti pervenire anche senza di essa e sulla base di una semplice interpretazione a contrario[26].

A tale tesi si è obiettato come in tal modo si renda del tutto superflua la previsione del quinto comma, ancorchè si sia in presenza di una previsione che si colloca proprio alla fine della elencazione delle variegate fattispecie di autoriciclaggio punibile e sembra quindi preordinata proprio a occuparsi di tali fattispecie e ritagliarne una specifica area di non punibilità. Sicchè deve ritenersi che il legislatore sia incorso in un evidente lapsus calami e che intendesse attestare «nei casi di cui ai commi precedenti [….]»[27].

Solo su tale presupposto correttivo, si evidenzia, la previsione assume un senso e si profila come un limite alle condotte descritte e sanzionate nei commi precedenti, ossia come una causa di non punibilità[28] da applicare tutte le volte in cui la condotta “autoriciclatoria”, di per sé punibile, sia stata finalizzata alla utilizzazione o godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità discendenti dal delitto presupposto.

Per altri, che accolgono il medesimo punto di partenza, si è in presenza di una norma la quale, più che delineare una causa di non punibilità, va ad in incedere sulla tipicità del fatto e ne riduce la oggettiva portata[29].

Ovvie ed intuitive le diverse conseguenze pratiche delle due tesi.

La prima tesi – chiaramente restrittiva e di stretta interpretazione – pone il suo baricentro sulle condotte contemplate come costitutive del reato di autoriciclaggio: di conseguenza, una volta che la fattispecie criminosa sia integra in tutti i suoi requisiti, l’agente è sanzionabile penalmente essendo del tutto indifferente che, alla fine delle operazioni di autoriciclaggio, egli abbia “meramente” utilizzato o goduto dei suddetti beni a titolo personale.

La seconda tesi – per contro – tende a ricondurre nell’alveo delle condotte non punibili tutte quelle che, seppure rientranti nei paradigmi di tipicità descritti nei commi precedenti, al lordo di tutti i requisiti costitutivi, abbiano come risultato finale quello della mera utilizzazione o godimento personale dei proventi del reato presupposto.

Nella giurisprudenza di legittimità[30] ha trovato accoglimento, sia pure con il corredo di una più ricca motivazione, la prima tesi.

Innanzitutto, non si ritiene percorribile la via interpretativa per effetto della quale il dato letterale (“fuori dei casi […]”) dovrebbe essere sostituito con un’altra ed antitetica locuzione (“nei casi ..”) perché il significato della norma finirebbe per essere stravolto sia dal punto di vista semantico-giuridico che di quello dogmatico: la suddetta interpretazione, quindi, violerebbe il canone interpretativo dell’art. 12 delle preleggi.

Indi si afferma che non è, poi, neppure vero che la suddetta previsione, ove interpretata nella sua letteralità, sarebbe del tutto inutile, posto che con essa si prevede un peculiare caso di non punibilità che, limitando in negativo la fattispecie criminosa di cui al primo comma, si affianca ad essa e contribuisce a definirne, in modo più chiaro, l’ambito di operatività.

Su tali premesse si sottolinea che la clausola di non punibilità è subordinata a due requisiti.

In primo luogo occorre un uso diretto – da parte dell’agente – dei beni provenienti dal delitto presupposto, come si desume agevolmente dall’aggettivazione (“mera”) dei due sostantivi (“utilizzazione”; “godimento”).

Di conseguenza, non rientra nella fattispecie in esame una condotta a seguito della quale l’agente utilizzi i beni in modo indiretto, come, ad esempio, l’uso di un bene provento del delitto presupposto che, anziché essere direttamente ed immediatamente goduto o utilizzato personalmente (quindi, direttamente), sia stato, prima di essere utilizzato, sottoposto ad operazioni che ne abbiano concretamente ostacolato l’identificazione della provenienza delittuosa.

A tale conclusione si perviene, innanzitutto, sulla base del testo legislativo: se l’agente – per non essere punibile – deve limitarsi a “destinare” direttamente i beni provento del delitto presupposto a sue esigenze “personali“, ne consegue che tale condotta, conseguente a quella del delitto presupposto, “non può e non dev’essere caratterizzata da comportamenti decettivi proprio perché l’agente non avrebbe alcuna necessità “giuridica” di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene che utilizza”[31]. È necessario, più in particolare, che i proventi illeciti siano tracciabili perché possa impedirsi che l’economia sana venga contaminata e che siano distorte le corrette dinamiche di mercato.

All’esito della suddetta disamina si è quindi affermato che l’agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa[32].

Il che ha il senso di dire che il riferimento a “mera utilizzazione” o “godimento personale” va considerato come necessariamente antitetico alla dissimulazione della fonte delittuosa dei proventi; cioè antitetico rispetto all’inconfondibile tratto distintivo – sotto il profilo delle modalità offensive – fissato dalla legge per distinguere tra mero post-factum non punibile e autoriciclaggio[33].

6. –La previsione del comma 5, tra contraddizioni letterali e tentativi di rimediarvi.

 L’esegesi accreditata dall’orientamento della suprema corte ha qualcosa che non torna e sembra risolversi in un’amputazione dei requisiti costitutivi dell’autoriciclaggio allo scopo di creare spazio per un quinto comma non più inutiliter dato.

Sostenere, infatti, che la fattispecie non punibile di utilizzazione e godimento personale si delinei solo ove la condotta che la integra sia priva di decettività significa, né più né meno, sottrarre “ai casi dei commi precedenti” la condotta di concreto ostacolo alla individuazione della provenienza illecita del reato presupposto. E tale esegesi, come già rilevato, produce un’amputazione dei requisiti di tipicità dell’autoriciclaggio, facendoli coincidere con la sola condotta di impiego dei beni criminosi nei circuiti economico-finanziari descritti dalla norma.

In questa prospettiva, pertanto, il requisito delle modalità decettive della condotta viene correlato all’attributo “mera” che contrassegna la condotta di godimento ed utilizzazione personale dei proventi del reato e a tale attributo viene assegnato il significato di trasparente e diretto impiego personale dei predetti proventi, con la conseguenza che esso viene a difettare, precludendo la non punibilità, ove tali proventi siano stati sottoposti ad una operazione che abbia reso difficoltoso l’accertamento della loro origine criminosa.

A rafforzare tale esegesi si aggiunge il rilievo che in tali evenienze l’autore della condotta conseguente al delitto presupposto “non avrebbe alcuna necessità “giuridica” di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene che utilizza”[34].

Quest’ultimo rilievo, in realtà, accredita alla clausola di non punibilità la funzione di una sorta di messaggio rivolto agli autori dei reati che originano utilità fruibili e li rassicura sul fatto che non saranno puniti se useranno i proventi del reato per utilità e godimento personale a condizione che non facciano nulla per impedire agli organi investigativi di accertare la loro responsabilità per il reato presupposto. Più che porre limiti alla espansione dell’autoriciclaggio, quindi, la previsione sembra funzionale a rendere più agevole accertamento e punibilità dell’origine criminosa dei beni personalmente fruiti, proprio grazie alla prescrizione che assicura la impunità per l’uso personale dei beni solo se realizzato in modo da sostanzialmente autoaccusarsi[35].

Sicché parrebbe che a dare adeguato peso e significato alla previsione in esame sia solo la tesi che la ritiene frutto di un lapsus calami e converte il “fuori dai casi di cui…” nel più appropriato “nei casi di cui …), per modo di costruire la fattispecie di non punibilità nei termini di una riduzione della portata sanzionatoria della specifica norma incriminatrice dell’autoriciclaggio.

Rimane però la “forzatura” iniziale, che accredita un errore ai facitori della norma e provvede a porvi ciò che sembra il logico e conseguente rimedio.

La direttrice sembra quella giusta. Non occorre, infatti, eccessivo sforzo per rendersi conto della contraddizione che si annida nel tenore letterale della parte iniziale della previsione del comma quinto, vero e proprio ossimoro.

Da un lato si fa riferimento a contesti, poi specificati, estranei alle fattispecie incriminatrici descritte nei commi precedenti; dall’altro se ne dichiara la non punibilità.

Indubbiamente una sequenza singolare, come lo sarebbe qualsiasi previsione normativa che, dopo avere statuito in cosa consista un reato, si prenda poi la briga di attestare che non è punibile ciò che non rientri nelle prescritte caselle incriminatrici.

Vediamo se qualche utile indicazione possa provenire da una conversione in positivo della suddetta previsione, in modo che abbia il seguente tenore: nei casi di cui ai commi precedenti, sono punibili (anche?) le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Quale sarebbe il senso di una previsione del genere? A mio avviso si ricade nella stessa ovvietà vista nella lettura radicata sul suo tenore letterale, posto che in nessun modo le fattispecie incriminatrici descritte nei commi precedenti consentono di distinguere, ove se ne realizzino gli estremi di impiego e dissimulazione, a seconda che si risolvano in utilizzazione ed impiego personale dei proventi del reato presupposto, che per solito sarà alla base di ogni immissione dei proventi del crimine nei circuiti finanziari e speculativi.

Ritornando alla formulazione letterale della previsione di non punibilità, ci sembra che il suo nucleo essenziale provenga da ciò che segue l’incipit iniziale: e cioè dalla proposizione che descrive le condotte non punibili e ne fa consistere gli estremi nella destinazione del denaro e dei beni e utilità realizzate con il reato presupposto “alla mera utilizzazione o al godimento personale”.

Proseguiamo con due esempi rispettivamente dotati dei connotati descritti dalla norma: il primo è quello di Tizio che ruba un piccolo trattore e, dopo averlo ripulito di ogni contrassegno identificativo, lo impiega per la coltivazione del suo podere, dal quale ricava prodotti ad uso esclusivo della sua famiglia; il secondo è quello di Caio che sottrae del denaro, lo deposita in banca e lo usa, anche per il tramite di investimenti che ne accrescano il valore, per acquistare oggetti e servizi di esclusivo godimento personale.

Nel primo esempio siamo in presenza di una attività di produzione di beni; cioè una attività che ben può rientrare nella casella delle attività economiche; nel secondo caso siamo in presenza di una attività che, generando incrementi patrimoniali per effetto del deposito bancario e di investimenti, ben potrebbe rientrare nella casella delle attività finanziarie o speculative.

Ed infine consideriamo, come ulteriore elemento di comparazione, l’esempio di colui che rubi un prezioso monile e ne faccia uso a titolo di ornamento personale.

Dei tre esempi sopra indicati solo quest’ultimo è pacificamente fuori dai confini della fattispecie incriminatrice dell’autoriciclaggio, per evidente insussistenza del primo ed essenziale suo requisito costitutivo: cioè l’impiego del bene di provenienza criminosa “in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”.  E tale risultato non ha alcun bisogno di ancorarsi alla previsione di non punibilità del quinto comma; e ciò anche laddove l’uso personale del monile sottratto sia filtrato da atti intesi a modificarne qualche componente per evitare la facile riconoscibilità della sua provenienza criminosa.

Del tutto diversi, ci pare, sono i rilievi che possono condurre alla non punibilità degli altri due esempi, emblematici di una condotta di uso e godimento personale che integra, nell’ordine, una attività economica o una attività finanziaria e si attua per il tramite di un contegno decettivo.

In entrambi i casi, infatti, si è in presenza di fatti che presentano i due essenziali requisiti di tipicità dell’autoriciclaggio e quindi rientrano nel suo ambito di efficacia della norma.

Ed è qui che entra in gioco la previsione di non punibilità del quinto comma, la quale, eccentrica nella parte iniziale (fuori dai casi di cui..) è molto lineare nella parte intermedia e finale, ove chiaramente si afferma la non punibilità di fatti  di mera utilizzazione o godimento personale.

Orbene, ci sembra logico e ragionevole intendere tale norma nel senso di: a) postulare fatti punibili ai sensi delle previsioni incriminatrici dell’autoriciclaggio; b) escludere tale punibilità quando quei fatti siano stati contrassegnati da condotte preordinate alla mera utilizzazione o al mero godimento personale dei beni provenienti dal commesso reato.

In tale prospettiva svolge un ruolo di rilievo la formulazione letterale della previsione di non punibilità, la quale, lungi da risolversi nella secca e diretta previsione di non punibilità delle condotte di utilizzazione e godimento personale dei beni, si articola nella più ampia locuzione che attesta la non punibilità delle “condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”.

L’impiego della locuzione “vengono destinate”, infatti, ha il senso di accordare essenziale rilevanza al prospettico e finale impiego dei beni di provenienza criminosa, che ben può essere mediato da condotte che inizialmente siano ben collocabili nelle caselle della norma incriminatrice e che ne fuoriescano, grazie alla previsione del quinto comma, nel momento in cui si è tratti a constatare che erano preordinate al realizzato obiettivo finale di un impiego meramente personale.

Va da sé che rimane il problema di cosa occorra perché si realizzi siffatta tipologia di impiego  personale e se ed in che misura l’attributo “personale” comprenda anche soggetti diversi dall’autore del reato presupposto ma a lui legati da rilevanti vincoli di parentela; questione che di certo va impostata tenendo conto della ratio della non punibilità, che letta in negativo sta a significare che non meritano la qualifica di autoriciclaggio quelle condotte che non alterano il corretto funzionamento delle varie componenti del circuito economico-finanziario ed esauriscono la loro rilevanza nella esclusiva nicchia di una fruizione dei proventi criminosi che riscontri una esigenza personale di “utilizzazione o godimento”.

Ma ciò non toglie che la parte essenziale e dominante della previsione in esame è univoca e chiara nello statuire che quando si è al cospetto di tale impiego personale del bene, cessa la punibilità della pregressa o contestuale condotta di autoriciclaggio che ne è alla base; una previsione, cioè, che si innesta, con funzione riduttiva, sul principio del post fatto punibile che è alla base della introduzione della norma incriminatrice dell’autoriciclaggio, con il trasparente obiettivo di confinarne la rilevanza solo nei contesti, tassativamente descritti, idonei a causare un pregiudizio ad un bene giuridico diverso da quello protetto dallo stesso delitto presupposto, ossia quello dell’ordine economico nel suo complesso.


[1] Si tratta di una norma a più fattispecie, che descrive condotte le quali, pur nella loro diversità, costituiscono varianti di un’offesa sostanzialmente unitaria, si innestano sulla pregressa realizzazione di un reato che abbia generato proventi di qualsiasi tipo e consistono in particolari modalità di messa a profitto dei predetti proventi.

La “sostituzione” designa le condotte con le quali si attua lo scambio del bene di provenienza illecita con altro bene e per solito si realizza con la consegna del bene illecito in contropartita della ricezione di un diverso bene.

Il “trasferimento” sta a significare lo spostamento del bene nel patrimonio altrui, sia fisico che giuridico.

Tanto la sostituzione che il trasferimento, pertanto, sembrano consistere in comportamenti che fanno venire meno la titolarità del bene nel percorso di immissione in uno dei particolari contesti descritti dalla norma.

La condotta di “impiego” si presenta come un’ipotesi residuale, che abbraccia quelle modalità esecutive di messa a profitto del bene che non comportino una sua sostituzione o un suo trasferimento.

È da dire che sembra poco esplorata la questione se, a che condizioni ed a che titolo di reato possa darsi la penale responsabilità dei soggetti che, estranei alla commissione del reato presupposto, abbiano prestato il necessario contributo alla realizzazione delle attività di trasferimento e sostituzione dei beni, in sostanza tenendo una condotta analoga a quella ascrivibile all’intestatario fittizio dei beni nel reato di cui all’articolo 512 bis del codice penale.

Al riguardo potrebbe sostenersi, proprio in ragione della espressa menzione della condotta di trasferimento e della ineludibilità di un soggetto che ne sia destinatario, che concorra nel reato di autoriciclaggio il soggetto che con consapevolezza e volontà “prenda il posto” dell’autore del reato presupposto nell’atto di immissione del provento criminoso nei circuiti produttivi. Esegesi, questa, che potrebbe avere un certo peso nella più ampia, e controversa, questione del titolo di responsabilità del terzo che, estraneo al reato presupposto, concorra con l’autore di quest’ultimo nella realizzazione dei fatti contemplati dal reato di autoriciclaggio.

Per la cassazione (sentenza n. 17235 del 2018) in tali evenienze vanno diversificati i titoli di responsabilità e deve qualificarsi come autoriciclaggio il fatto dell’autore del reato presupposto e riciclaggio quello del concorrente estraneo al reato presupposto.

In dottrina, per contro, si sostiene che debba optarsi per la riconduzione dell’intero fatto nella fattispecie dell’autoriciclaggio, in ragione della sua natura di reato proprio ed in applicazione dei principi generali, ben espressi dalla previsione dell’articolo 117 del codice penale, che governa la disciplina del concorso di estranei nel reato proprio. Sul punto, D. Brunelli, Il diritto penale delle fattispecie criminose, quarta edizione, Giappichelli, 2025, p. 264 – 265.

[2] In merito Cass., sentenza n. 16059 del 18/12/2019 – Rv. 279407 – 02-, secondo cui è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali. Ciò in quanto, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento.  In motivazione si evidenzia che “deve conseguentemente essere escluso che l’avvenuta identificazione delle operazioni di  dissimulazione del denaro o del bene illecito, frutto della consumazione del delitto presupposto  da parte dello stesso autore di detto reato, escludano la punibilità della condotta perché prive di  “concreta” capacità decettiva; una tale interpretazione radicale finirebbe per escludere la  punibilità di qualsiasi condotta per il solo fatto della successiva verificazione e ricostruzione della  stessa e comporterebbe la irragionevole conseguenza di dovere affermare la non applicabilità della norma penale di cui all’art. 648 ter1 cod. pen. a qualsiasi fatto accertato”.

[3] Non commesso nelle condizioni o per le finalità di cui all’articolo 416 bis.1 c.p.: cioè avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso.

[4] Principio che era di tendenziale generalizzata applicazione e trovava scarne deroghe o in ragione della natura dei beni provenienti dal reato (armi, droga), oppure per espressa previsione normativa, come accade con riguardo al reato, considerato l’embrionale antesignano dell’autoriciclaggio, di cui all’articolo 512 bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori) e al reato di cui all’articolo 474 c.p. (vendita di prodotti con segni contraffatti), che per la consolidata giurisprudenza della corte di cassazione può delinearsi anche a carico di coloro che si siano resi responsabili di ricettazione nell’approvvigionamento di quei prodotti poi messi in vendita (per tutte, Sez. 2, Sentenza n. 42934 del 03/10/2012 Rv. 253818: Il delitto di ricettazione è configurabile anche nell’ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso – e che con questo viene a costituire un’unica entità – è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall’art. 473 cod. pen.).

[5] In quanto si puniscono condotte intese ad “assicurarsi” i proventi del reato commesso.

[6] Si rileva (Sez. 2 – , Sentenza n. 1309 del 07/12/2023, Rv. 285815 – 0) che l’introduzione dell’art. 648-ter.1 cod. pen. “muove dalla constatazione, sul piano politico-criminale, della sopravvenuta inadeguatezza dell’idea secondo cui il disvalore dell’autoriciclaggio potesse essere interamente assorbito dal delitto presupposto, commesso dallo stesso autore del riciclaggio. Occorre infatti tenere presente che la crescente sofisticatezza e insidiosità dei meccanismi escogitati dalla criminalità per far perdere le tracce dei patrimoni illecitamente accumulati ha più spesso consentito di reimmettere nel circuito economico tali capitali, con grave pregiudizio della libertà della concorrenza e dell’iniziativa degli operatori di mercato.

Di fronte a questo allarmante scenario, è apparso evidente che la scelta di incriminare solo l’ “eteroriciclaggio”, considerando l’autoriciclaggio (secondo quella che era l’impostazione maggioritaria come post factum non punibile rispetto al delitto presupposto), si rivelasse come ormai del tutto inadeguata ed anacronistica. Era, infatti, risultato che le gravi condotte appena descritte offendessero un bene giuridico diverso e autonomo rispetto a quello protetto dal delitto presupposto, ossia quello del corretto svolgimento del mercato, la cui tutela, nel caso in cui fossero realizzate dallo stesso soggetto che aveva accumulato le ricchezze illecite, non poteva essere affidata alla sola sanzione prevista per il delitto presupposto. Può dunque affermarsi che con la previsione della incriminazione dell’autoriciclaggio, e la sua affrancazione dal delitto presupposto, si è inteso contrastare l’ingresso di capitali illeciti nel tessuto economico, garantendo la tutela di un bene giuridico diverso da quello protetto dallo stesso delitto presupposto, ossia quello dell’ordine economico nel suo complesso”.

[7] Introdotta con l’articolo 3, comma 3, della legge n. 186 del 15 dicembre 2014.

[8] In altri termini occorre chiedersi se il reato di nuovo conio possa delinearsi anche con riguardo all’impiego in attività produttive di proventi di reati commessi prima della sua entrata in vigore; oppure se il principio di irretroattività richieda che l’intero corpo degli elementi dedotti nella nuova incriminazione, compreso il delitto presupposto, debbano verificarsi in epoca successiva alla sua entrata in vigore.

[9] In tale prospettiva è risolutivo l’esempio del reato di bigamia, in cui il “precedente matrimonio” non è certo oggetto di divieto e può essersi verificato anche a notevole distanza di tempo dalla condotta tipica, che consiste nel contrarre un secondo matrimonio quando è ancora in essere il primo matrimonio. In tal caso non vi sono dubbi nel fatto che, ammesso che il reato di bigamia sia entrato in vigore nel maggio del 2015 (è solo uno scenario ipotetico), il reato si delinei anche nel caso in cui il precedente matrimonio risalga all’anno 2000 e sia ancora valido ed efficace.

Analoga situazione si è prospettata con riguardo al reato di cui al 316 bis c.p. (introdotto nel 1990), relativamente ad un caso in cui si trattava di stabilire se fosse punibile per tale reato un soggetto che aveva ottenuto contributi pubblici vincolati prima della entrata in vigore della norma incriminatrice della condotta di distrazione e che in epoca successiva alla sua entrata in vigore aveva mancato di destinarli alle finalità pubbliche specificamente indicate nel provvedimento di largizione dei contributi. In quella occasione la Suprema corte (sentenza n. 10149 del 2000) ha ritenuto che tali dati temporali non ostassero alla affermazione di responsabilità ed ha espressamente statuito che il divieto di retroattività non opera con riguardo al presupposto della condotta. In altri termini, il fatto era stato commesso dopo la entrata in vigore della norma incriminatrice, anche se la situazione tipica (presupposto della condotta) era ad essa preesistente.

[10] Sentenza n.  3691 del 2016.

[11] Negli stessi termini, Sez. 2, Sentenza n. 1309 del 07/12/2023 Ud.  (dep. 11/01/2024) Rv. 285815 – 02., ove si sottolinea che il fondamento del principio di irretroattività è quello di permettere al soggetto agente di orientare consapevolmente il proprio comportamento e di prevedere in anticipo le conseguenze delle proprie azioni. Tale principio, si rileva, storicamente nasce e si afferma come limite all’arbitrio del legislatore, cui viene preclusa la possibilità di sanzionare i consociati in ordine a comportamenti realizzati in un momento nel quale essi non costituivano illecito penale. Esso si salda con il superiore principio di legalità, di cui costituisce un corollario, e, unitamente al principio di colpevolezza, concorre alla determinazione di un sistema nel quale è garantita a tutti la libertà di scelte e di autodeterminazione e la calcolabilità delle conseguenze delle proprie azioni (c.d. choosing system).. Da ciò la conclusione che sembra evidente che le suddette esigenze, sottese al principio di irretroattività, possano dirsi salvaguardate anche nell’ipotesi in cui l’autoriciclaggio, comunque commesso dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 648- ter.1 cod. pen., abbia ad oggetto proventi di condotte realizzate anteriormente alla sua entrata in vigore.

Interessante il seguito della motivazione: “In altri termini, i proventi che vengono ora “ripuliti” derivano da un comportamento che, al momento della sua commissione, era già punito dalla legge penale. L’agente, pertanto, era già a conoscenza dell’illiceità della condotta posta in essere e disponeva così dei mezzi per calcolare le conseguenze, in termini di possibile soggezione ad una sanzione penale, della propria azione.

Allo stesso modo, successivamente all’entrata in vigore del nuovo delitto di cui all’art. 648-ter.1 c.p., nel momento in cui l’agente si determina a riciclare i proventi dell’azione criminosa da lui stesso posta in essere, egli dispone dei mezzi per scegliere liberamente se andare o meno incontro alla sanzione penale prevista dalla nuova disposizione. ……”

[12] Le condizioni obiettive di punibilità, di cui all’articolo 44 del codice penale, consistano in eventi, concomitanti o successivi alla realizzazione del fatto, del tutto autonomi e distinti da quest’ultimo, non legati alla condotta dell’agente da un necessario nesso causale e, tendenzialmente, non coperti da alcun coefficiente psicologico dello stesso agente.

[13] Sez. 5 – Sentenza n. 22143 del 14/03/2022 Cc.  (dep. 07/06/2022) Rv. 283257 – 01

[14] Si è al riguardo osservato come occorra distinguere tra fatto di reato, composto da tipicità, antigiuridicità e colpevolezza, e fattispecie criminosa, la quale, proprio perché fattispecie, non può che essere il complesso di fatti giuridici cui è ricollegata una conseguenza sanzionatoria: cioè la punibilità.

In altri termini, non è detto che il reato coincida sempre con la fattispecie criminosa, la quale ben potrebbe essere più complessa e comprendere un elemento ulteriore, come appunto accade con quello che si definisce condizione oggettiva di punibilità

[15] Secondo una prima opinione, le condizioni obiettive di punibilità svolgono una funzione garantistica, assicurando il rispetto del principio di legalità e di quello, connesso, dell’obbligatorietà dell’azione penale, ed operano nel senso di restringere l’area del penalmente rilevante, perché, subordinando la punibilità di certi comportamenti – altrimenti punibili in maniera indiscriminata – al verificarsi di determinate circostanze, producono l’effetto di limitare la sfera di applicazione della fattispecie criminosa.

Il secondo, e più consolidato, indirizzo interpretativo sottolinea, per contro, la funzione general-preventiva dell’istituto, destinato ad estendere, e non a restringere, la punibilità, perché volto a sottrarre alla verifica dei criteri di imputazione soggettiva elementi che dovrebbero essere coperti da dolo o colpa dell’agente, rendendo, quindi, più agevole, sul piano probatorio – ovviamente in presenza degli altri presupposti a tal fine necessari –l’inflizione di una condanna penale

[16] Si pensi al reato di incesto e si muova dalla premessa che il pubblico scandalo sia una condizione obiettiva di punibilità: pacifico che il pubblico scandalo debba verificarsi ai fini della sussistenza dell’obbligo di procedere da parte della polizia giudiziaria. A ritenere diversamente avremmo la singolare situazione di un pubblico scandalo che deriva non dal fatto di relazione incestuosa ma dalla denuncia di tale relazione, in sé mantenuta segreta dai soggetti coinvolti, da parte del pubblico ufficiale.

[17] Pacifico che non si richiede che il reato presupposto sia stato accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato ed è sufficiente, così come accade per i reati di ricettazione e riciclaggio, che la sua sussistenza ed ascrivibilità all’agente risulti con certezza dagli atti del processo.

[18] Questione simile, ancorché a termini invertiti, si è posta con riguardo alla previsione dell’articolo 8 del d.lgs. 231 del 2001 (disciplina della responsabilità amministrativa degli enti), ove si statuisce che: «la responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia».

In questo caso si tratta di comprendere, visto che si parla di cause di estinzione del reato, se tale termine designi anche le cause di non punibilità.

Indubbia, infatti, la notevole differenza che sussiste tra i due istituti, sia per struttura che per disciplina. Le cause di estinzione del reato, in particolare, cancellano le conseguenze giuridiche della responsabilità per ragioni estranee ai presupposti di tale responsabilità; cioè a dire per ragioni non inerenti al rimprovero per il fatto commesso o agli interessi coinvolti nella punizione.

Esattamente il contrario accade con le cause di non punibilità, le quali designano e comprendono quei fattori che interagiscono con le valutazioni di politica criminale concernenti la necessità della tutela e il bisogno e/o la meritevolezza della pena e si prospettano, per solito, come veicoli di ripristino della integrità dell’interesse offeso dal reato. 

[19] Diversamente da quanto ritenuto con riguardo ai finitimi reati di ricettazione e riciclaggio è invece necessaria, sia pure nella misura che si è vista per la sua oggettiva esistenza, l’individuazione dell’autore del reato presupposto; ciò per la determinante ragione che l’ascrivibilità soggettiva dal predetto reato configura la indispensabile condizione per la rilevanza del post fatto nei termini di autoriciclaggio.

[20] Si è al riguardo rilevato che l’espressione ‘in attività economiche’ ecc. allude necessariamente a condotte di lecito-vestizione riguardate non in sé stesse o solo nei loro potenziali effetti dissimulatori, come avviene nell’art. 648- bis c.p. (riciclaggio), ma alla luce del contesto di realizzazione, così da escludere rilevanza a ogni fatto che, pur presentando una valenza economica, non sia compiuto – appunto – “in attività economiche”. In merito, Seminara, Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio, in DPP (diritto penale e processo) 2016, 1640.

[21] Per costante giurisprudenza non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi ed è sufficiente una qualunque attività concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (Sez. 11 2, n. 36121 del 24/05/2019, Rv. 276974).

In tale prospettiva si è asserito (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, Rv. 279407 – 02) che “deve essere escluso che l’esistenza di operazioni tracciabili, l’emissione di fatture da parte delle diverse società e l’identificazione delle transazioni tra società, comporti automaticamente l’esclusione della punibilità della condotta ex art. 648 terl cod.pen…..II criterio da seguire è pertanto quello della idoneità ex ante della condotta posta in essere a costituire ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa del bene; e ciò significa che l’interprete, postosi al momento di effettuazione della condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se in quel momento l’attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva. Se si collegano infatti strettamente e direttamente i tre verbi con i quali esordisce il primo comma dell’art. 648-ter.1. c.p. alle voci che descrivono la ‘destinazione’ dei beni, è facile avvedersi che l’ubi consistam della norma è rappresentato dalla reimmissione nel circuito dell’economia legale di beni di provenienza delittuosa (beninteso: ostacolandone la tracciabilità)”.

[22] Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019 (dep. 27/05/2020) Rv. 279407 – 02).

[23] In dottrina si rileva come l’aggiunta dell’avverbio “concretamente” – non presente nella fattispecie del riciclaggio – oltre a richiedere un accertamento calibrato sulla oggettiva ed individuale concretezza della vicenda, sembri accreditare una esegesi che attribuisca al termine “ostacolare” la pienezza del suo valore semantico; e quindi richiedere la sussistenza di un concreto intralcio che dissimuli la illecita provenienza dei beni e perciò renda gravoso il compito inteso ad accertarla.

In coerenza con tali premesse si è escluso il reato, proprio per difetto della capacità di occultare la provenienza delittuosa del denaro oggetto del profitto, con riguardo alla condotta di versamento del profitto del furto su una carta prepagata intestata allo stesso autore del delitto presupposto (Cassazione, sentenza n. 33074 del 2016).

In motivazione si è altresì rilevato che non costituisce né attività economica né attività finanziaria il mero deposito di una somma su una carta prepagata poiché è economica, secondo la indicazione fornita dal codice civile all’art. 2082, soltanto quella attività finalizzata alla produzione di beni ovvero alla fornitura di servizi ed in essa non rientra certamente la predetta condotta; né tantomeno può ritenersi sussistere nella condotta di versamento di somme in un conto corrente ovvero in una carta prepagata un’attività “finanziaria” con ciò facendosi riferimento ad ogni attività rientrante nell’ambito della gestione del risparmio ed individuazione degli strumenti per la realizzazione di tale scopo.

[24] In origine previsto dall’ articolo 12 quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla legge n. 356 del 1992.

[25]La norma, cioè, assolverebbe ad una funzione di mera interpretazione, posto che si limita a specificare le tipologie di condotte non incriminate nei commi precedenti. In tali termini Cocco, Il cd. autoriciclaggio – art. 648-ter.1, in Cocco (a cura di), Trattato breve di Diritto penale, parte speciale, II, I reati contro i beni economici, Padova 2015, 317.

[26] In particolare, posto che nei commi precedenti si sanziona l’impiego, la sostituzione, il trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dal commissione del delitto presupposto, è da ritenere implicito che siano non punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale: e ciò proprio per la determinante ragione che si tratta di condotte estranee all’area che contrassegna il preciso contesto di impiego, lato sensu commerciale, dei beni provenienti dal reato presupposto.

[27] Caraccioli, L’incerta definizione del reato di autoriciclaggio, in Il fisco, n. 4 del 2025, p. 356; Dell’Osso, Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo ad esigenze mediatiche ed investigative, in Riv. it. proc. pen. 2015, p. 806.

[28] Sgubbi, Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di “effetti perversi” dell’azione legislativa, in Riv. trim. dir. pen. cont.  p.140.

[29] D’Alessandro, il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.), ovvero degli enigmi legislativi riservati ai solutori “più che abili”, in Baccari, La Regina, Mancuso (a cura di), in Il nuovo volto della giustizia penale, Padova, 2015;

[30]Cassazione, sentenze numero: 30399 del 2018; 36522 del 2019; 4855 del 2022; e 25348 del 2025

[31] Sentenza n. 30399 del 2018.

[32] In tal senso anche Cass. Pen., Sez. II, 3 febbraio 2023, n. 4855, ove si è ribadita la tesi che ogni attività dotata di capacità decettiva, finalizzata a rendere non tracciabili i proventi del delitto presupposto, esclude in radice la possibilità di invocare la non punibilità ai sensi del comma V, anche laddove consista in un utilizzo o godimento personale degli stessi.

[33] In merito si è da taluni in senso critico sottolineato come tale previsione di non punibilità produrrebbe un cortocircuito tra le modalità (ora penalmente rilevanti) di utilizzo dei proventi di un illecito e il diritto del reo a non autoincriminarsi.

Si è però obiettato che nella dimensione sostanziale del canone nemo tenetur se detegere vanno ricomprese soltanto vere e proprie condotte confessorie, uniche ipotesi nelle quali si potrebbe eventualmente ammettere un’esimente a beneficio di chi sarebbe altrimenti tenuto ad autoaccusarsi di un illecito commesso in precedenza, essendo per contro inconcepibile la facoltà di coprire con un reato la commissione di un altro reato al fine di non essere assoggettati a un processo. Ed è in tale ultimo ambito che rientra la posizione di chi dispone dei proventi di un delitto da lui commesso e decide di utilizzarli in maniera idonea a occultarne l’origine. In tali casi, infatti, si è in presenza di un’accortezza finalizzata ad allontanare eventuali indagini da sé e dunque – lato sensu – un’«autodifesa dalla giustizia», senza tuttavia dar luogo ad alcuna situazione “costrittiva” (ergo, di inesigibilità), giacché per un verso la struttura dell’autoriciclaggio non riveste affatto carattere dichiarativo e, per altro, l’autore del reato-presupposto può scegliere modalità d’uso non dissimulatorie.

[34] Sentenza n. 30399 del 2018.

[35] In alternativa potrebbe costituire una sorta di chiarimento di politica criminale, a significare che l’abbandono del post fatto non punibile, che poteva attingere le elevate vette di una applicazione generalizzata e di massimo rigore, si è invece arrestato, mantenendo in vigore il principio del post fatto non punibile, dinanzi ad un trasparente uso personale dei beni provenienti dal pregresso reato. Ma anche in questo caso, ci pare, siamo fuori da ciò che compete alla sintassi delle fattispecie incriminatrici.

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