Anno XX – Numero 235 – Serie 7/26

Luglio 2026

Annuncio di prezzo e pratiche concordate nel diritto antitrust

Autore articolo

1.         La pratica concordata: nozione, prova e parallelismo dei comportamenti; 1.1         La nozione di pratica concordata e il suo sviluppo giurisprudenziale; 1.2 Il regime probatorio della pratica concordata; 1.3 Pratica concordata e parallelismo dei comportamenti: il problema della prova indiziaria; 2.  Gli annunci pubblici di prezzo nel diritto antitrust europeo e italiano; 2.1 Lo scambio di informazioni tra concorrenti: principi della disciplina e applicazioni giurisprudenziali; 2.2 Gli annunci pubblici di prezzo; 2.3 Il caso carburanti AGCM I864 2025, nel contesto europeo: parallelismi sistematici e profili critici; 3. Conclusioni.

Abstract.

Il presente contributo esamina la qualificazione degli annunci pubblici di prezzo come pratica concordata vietata ai sensi dell’art. 101 TFUE e dell’art. 2 della legge n. 287/1990. Dopo aver ricostruito la nozione di pratica concordata e il relativo regime probatorio, il lavoro affronta il confine tra parallelismo lecito e concertazione occulta, con particolare attenzione al fenomeno del price signalling e alla sua evoluzione interpretativa, dalle prime pronunce europee fino alle Linee direttrici della Commissione del 2023. Su tali premesse si analizza il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato, per oltre 936 milioni di euro, un’intesa tra le principali compagnie petrolifere operanti in Italia, attuata mediante la pubblicazione coordinata di una componente di prezzo su una rivista di settore. Il caso, letto anche alla luce del coevo procedimento europeo EUROBAT, offre l’occasione per un’analisi condotta in chiave critica, che ne valorizza tanto i punti di forza quanto i profili problematici, una riflessione su una fattispecie destinata ad assumere crescente centralità nel diritto antitrust europeo.

 

This paper examines the qualification of public price announcements as a prohibited concerted practice under Article 101 TFEU and Article 2 of Italian Law No. 287/1990. After reconstructing the notion of concerted practice and its evidentiary regime, the work addresses the boundary between lawful parallel conduct and covert concertation, with particular attention to the phenomenon of price signalling and its interpretive evolution, from the early European case law to the European Commission’s 2023 Horizontal Guidelines. On these premises, it analyses the decision by which the Italian Competition Authority fined the leading oil companies operating in Italy over EUR 936 million for a concerted practice implemented through the coordinated publication of a price component in a trade journal. Read also in light of the contemporaneous European EUROBAT proceeding, the case offers the occasion for a critical analysis that highlights both its strengths and its problematic aspects, providing a reflection on a phenomenon set to acquire growing importance in European competition law.

 

1.     La pratica concordata: nozione, prova e parallelismo dei comportamenti.

sommario: 1.1La nozione di pratica concordata e il suo sviluppo giurisprudenziale, 1.2 Il regime probatorio della pratica concordata, 1.3Pratica concordata e parallelismo dei comportamenti: il problema della prova indiziaria

  1. La nozione di pratica concordata e il suo sviluppo giurisprudenziale

La tutela della concorrenza nell’ordinamento europeo trova il suo fondamento normativo nell’art. 101[1] del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), disposizione che vieta tutti gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno. La norma disciplina tre distinte fattispecie che, pur presentando caratteri propri, rispondono a una ratio unitaria, ossia impedire che gli operatori economici, attraverso qualsiasi forma di coordinamento, sostituiscano consapevolmente ai rischi della concorrenza una cooperazione idonea ad alterare il normale funzionamento del mercato.

La scelta del legislatore europeo di affiancare alla nozione di accordo quella di pratica concordata non è casuale, ma risponde ad una precisa esigenza probatoria. In particolare, la nozione di pratica concordata è stata introdotta al preciso fine di ricomprendere all’interno dell’ambito di applicazione dell’art. 101 TFUE intese, per così, dire informali ovvero non si traducono in una pattuizione negoziale espressa e, pertanto, risultano difficilmente provabili, pur producendo effetti del tutto simili a quelli prodotti dagli accordi anticoncorrenziali. Come è stato efficacemente osservato in dottrina, il ricorso alla nozione di pratica concordata rappresenta una scelta consapevole di ampiezza della fattispecie, volta a garantire che il divieto di cui all’art. 101 TFUE non possa essere eluso attraverso forme di coordinamento più sofisticate o meno visibili rispetto al cartello tradizionale mantenendo così l’obiettivo di deterrenza della norma[2].

Sul piano nazionale, l’art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287[3] riproduce sostanzialmente la struttura dell’art. 101 TFUE, vietando le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. Il raccordo tra i due ordinamenti è assicurato dall’art. 1, comma 4, della medesima legge, il quale stabilisce espressamente che le disposizioni della L. 287/90 debbano essere interpretate in base ai principi dell’ordinamento dell’Unione Europea.

Nel corso degli anni la giurisprudenza europea ha progressivamente definito i confini della fattispecie della pratica concordata. In particolare, la Corte di Giustizia, chiamata per la prima volta a pronunciarsi sul punto nel caso Dyestuffs del 1972[4], ha chiarito che una pratica concordata costituisce una forma di coordinamento tra imprese che, senza spingersi fino alla conclusione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente ai rischi della concorrenza una cooperazione pratica tra le stesse. La sentenza ha fissato il principio fondamentale che ancora oggi orienta l’intera materia: non è necessario un incontro formale di volontà affinché si configuri una violazione dell’art. 101 TFUE, essendo sufficiente qualsiasi forma di contatto tra imprese concorrenti idonea a ridurre l’incertezza strategica reciproca che dovrebbe connaturare le attività da esse poste in essere sul mercato, Benché il parallelismo di comportamenti non possa da solo identificarsi con la pratica concordata, esso può costituirne tuttavia un serio indizio, qualora porti a condizioni di concorrenza che non corrispondono a quelle normali del mercato, tenuto conto della natura dei prodotti, dell’entità e del numero delle imprese e del volume del mercato stesso.[5] Sulla scorta di tale definizione, la Corte ha individuato come elementi costitutivi e necessari della pratica concordata 1) la concertazione delle imprese interessate (scambio d’informazioni), 2) la manifestazione esterna (il comportamento sul mercato consapevole delle informazioni scambiate), 3) il nesso causale[6].

L’individuazione di tali elementi costitutivi pone tuttavia un problema di ordine pratico di fondamentale importanza, come si prova in concreto l’esistenza di una pratica concordata, e quale è il riparto dell’onere probatorio tra autorità antitrust e imprese indagate? È a tale questione che è dedicato il paragrafo che segue.

1.2 Il regime probatorio della pratica concordata.

La questione che ci accingiamo ad analizzare assume un rilievo centrale nell’applicazione del diritto antitrust, atteso che le pratiche concordate si caratterizzano per la loro natura intrinsecamente occulta e per l’assenza di documenti formali che ne attestino l’esistenza. La giurisprudenza europea ha elaborato al riguardo un sistema probatorio articolato che, pur muovendo dal principio generale della presunzione di innocenza, riconosce all’autorità antitrust la possibilità di dimostrare l’esistenza della pratica tanto partendo dalla prova della concertazione quanto procedendo in senso inverso, risalendo dai comportamenti paralleli delle imprese per inferire l’esistenza di un coordinamento a monte. Quanto al primo percorso, sebbene la nozione di pratica concordata implichi formalmente tre elementi distinti – ovvero (i) concertazione, (ii) il comportamento sul mercato e (iii) il nesso causale tra i due – il regime probatorio applicabile non richiede che l’autorità antitrust fornisca la prova autonoma e separata di ciascuno di essi. La Corte di Giustizia ha progressivamente affermato che la dimostrazione dell’elemento concertativo è di per sé sufficiente a fondare la presunzione degli elementi successivi, determinando un significativo alleggerimento dell’onere probatorio gravante sull’autorità procedente. Tale principio trova il proprio fondamento nella c.d. presunzione di causalità, elaborata dalla Corte a partire dalla sentenza ANIC già precedentemente richiamata e consolidata nella coeva sentenza Hüls.[7] Pertanto, una volta accertata la partecipazione di un’impresa a scambi di informazioni dal chiaro tenore anticoncorrenziale, si deve presumere – salvo prova contraria, che dovrà essere fornita da parte delle imprese interessate – che tale impresa abbia tenuto conto delle informazioni così ottenute nel determinare il proprio comportamento sul mercato, senza che l’autorità sia tenuta a dimostrare che la concertazione si sia manifestata per mezzo di comportamenti concreti sul mercato o che abbia prodotto effetti restrittivi sulla concorrenza.

La ratio di tale presunzione risiede nella considerazione che la mera disponibilità di dati strategicamente sensibili è idonea a condizionare inevitabilmente la condotta successiva dell’impresa sul mercato, rendendola non più autonoma e indipendente. Come è stato efficacemente osservato in dottrina, l’oggetto della presunzione non è tanto la condotta esterna sul mercato quanto l’uso interno dei dati strategici[8] acquisiti attraverso la concertazione, che si configura esso stesso come elemento costitutivo autonomo della pratica concordata. Ne discende che sarà particolarmente arduo per l’impresa interessata smentire la presunzione, dovendo essa dimostrare non soltanto di aver tenuto una condotta di mercato indipendente ma altresì, di non aver in alcun modo preso in considerazione, nelle proprie scelte imprenditoriali, le informazioni illecitamente ricevute. La presunzione opera, peraltro, anche quando la partecipazione alla concertazione si sia limitata a un unico contatto. La sentenza T-Mobile del 2009 ha definitivamente sancito che è sufficiente una sola riunione affinché la presunzione si attivi, purché essa abbia avuto ad oggetto informazioni idonee a ridurre l’incertezza strategica tra i concorrenti[9]. Un profilo di particolare rilevanza pratica attiene alla posizione dell’impresa che abbia partecipato a riunioni di contenuto anticoncorrenziale senza svolgere un ruolo attivo. La giurisprudenza del Tribunale dell’Unione Europea, ha chiarito che il carattere passivo della partecipazione non vale di per sé ad escludere la responsabilità dell’impresa[10], atteso che anche la mera ricezione di informazioni relative alle future strategie commerciali di un concorrente è idonea ad influenzare il comportamento dell’impresa stessa sul mercato. L’impresa che abbia assistito a una riunione di natura manifestamente anticoncorrenziale senza dissociarsi dà infatti l’impressione agli altri partecipanti di appoggiarne il risultato e di volersi conformare a quanto discusso, realizzando in tal modo una forma di approvazione tacita idonea a fondare la propria responsabilità nell’ambito dell’infrazione complessiva. Al fine di liberarsi dalla presunzione di partecipazione alla pratica concordata, l’impresa è pertanto tenuta a fornire la prova di essersi manifestamente dissociata da quanto discusso nel corso della riunione, opponendosi espressamente alla divulgazione di informazioni commerciali sensibili da parte dei propri concorrenti e rendendo nota agli altri partecipanti la propria intenzione di mantenere una condotta autonoma e indipendente. La giurisprudenza ha precisato che la dissociazione, per essere idonea a sottrarre l’impresa alla responsabilità, deve presentare carattere pubblico ed espresso, la mera tacita approvazione di un’iniziativa illecita, in assenza di un esplicito distanziamento dal suo contenuto o di una denuncia agli organi amministrativi competenti, ha l’effetto di incoraggiare la continuazione dell’infrazione e di pregiudicarne la scoperta, configurando una modalità passiva di partecipazione idonea a far sorgere la responsabilità dell’impresa.

Ovviamente in termini di onere della prova, ne discende un significativo aggravamento della posizione dell’impresa indagata.

Sul piano nazionale, l’AGCM ha fatto propria l’impostazione elaborata dalla giurisprudenza europea, applicando la presunzione di causalità nei propri procedimenti istruttori e richiedendo alle imprese indagate la prova della dissociazione pubblica quale condizione necessaria per liberarsi dalla presunzione di partecipazione alla pratica illecita. Tale recepimento trova fondamento, sul piano sistematico, nel criterio di interpretazione conforme al diritto dell’Unione sancito dall’art. 1, comma 4, della legge n. 287/90, in forza del quale la disciplina nazionale antitrust è interpretata in base ai principi dell’ordinamento dell’Unione europea.

Il regime probatorio così delineato si fonda, come si è visto, sulla dimostrazione di un contatto qualificato tra le imprese, dal quale la giurisprudenza fa discendere presuntivamente, l’esistenza della pratica concordata. Tuttavia, non sempre l’autorità antitrust dispone di prove dirette o indirette di simili contatti. Vi sono ipotesi nelle quali l’esistenza della concertazione deve essere ricostruita procedendo induttivamente, ossia partendo dall’osservazione di comportamenti paralleli sul mercato. Si apre così il complesso problema del confine tra parallelismo lecito e parallelismo illecito. Il primo è frutto di un razionale adattamento reciproco tra imprese; il secondo è espressione di una concertazione vietata. La distinzione si rivela particolarmente ardua nei mercati oligopolistici e assume tratti ancora più specifici quando il parallelismo si manifesta attraverso l’annuncio pubblico di prezzo.

1.3 Pratica concordata e parallelismo dei comportamenti: il problema della prova indiziaria

Il regime probatorio descritto nel paragrafo precedente presuppone, come si è visto, la disponibilità di elementi che attestino l’esistenza di un contatto qualificato tra le imprese, sia esso costituito da riunioni, comunicazioni dirette o scambi documentati di informazioni. Tuttavia, l’autorità antitrust non sempre dispone di simili elementi probatori e si trova in molti casi a dover ricostruire l’esistenza di una concertazione partendo dall’osservazione delle condotte adottate dalle imprese sul mercato. È in questa prospettiva che assume rilievo centrale la nozione di parallelismo di comportamenti, fenomeno particolarmente diffuso nei mercati oligopolistici e che pone uno dei problemi più complessi dell’intero diritto antitrust ovvero distinguere il parallelismo illeciti, frutto di concertazioni da quelli leciti, i quali sono semplicemente frutto del razionale adattamento di comportamenti da parte di imprese operanti sul medesimo mercato.

Il fenomeno del parallelismo si manifesta quando più imprese concorrenti adottano, nello stesso periodo o in periodi ravvicinati, condotte commerciali sostanzialmente analoghe (tipicamente, aumenti di prezzo di entità simile o introdotti con tempistiche convergenti). Tale uniformità di comportamenti può trovare due distinte spiegazioni alternative: da un lato, può essere il risultato di una scelta autonoma e razionale di ciascuna impresa, che reagisce in modo indipendente alle medesime variazioni delle condizioni di mercato, quali aumenti dei costi delle materie prime, modifiche del quadro normativo o variazioni della domanda, trasferendo a valle gli effetti di tali variazioni; dall’altro, può costituire il risultato finale di una pratica concordata, nella quale una delle imprese ha comunicato alle altre la propria intenzione di modificare i prezzi e le altre si sono consapevolmente adeguate sulla base delle indicazioni ricevute. Di per sé quindi i parallelismi di comportamenti non possono costituire indizio autonomo e sufficiente della presenza di una pratica concordata anticoncorrenziale senza che sia possibile escludere o motivare che gli adattamenti siano causati da eventi che hanno indotto i singoli operatori a adeguarsi autonomamente alle evoluzioni.[11]

La giurisprudenza europea e italiana ha progressivamente elaborato i criteri attraverso i quali distinguere queste due ipotesi. Il principio cardine, ricavabile dalla sentenza ICI/Materie Coloranti del 1972, è che il parallelismo di comportamenti, pur non potendosi di per sé identificare con la pratica concordata, può tuttavia costituirne un serio indizio qualora riproduca soluzioni di equilibrio che non corrispondono a quelle normali del mercato, tenuto conto della natura dei prodotti, dell’entità e del numero delle imprese, della struttura, delle condizioni e del volume del mercato stesso[12]. La Corte ha precisato che ciò avviene quando il comportamento parallelo conduce le imprese interessate a trovare l’equilibrio dei prezzi a un livello diverso da quello che si sarebbe determinato in regime di effettiva concorrenza efficace, o a cristallizzare posizioni acquisite a detrimento della libera scelta dei fornitori da parte dei consumatori. Il caso ICI rappresenta un esempio paradigmatico: la Corte aveva confermato la sanzione comminata dalla Commissione a diciassette produttori di materie coloranti che avevano adottato aumenti di prezzo contemporanei e di identica percentuale, ritenendo che la struttura del mercato, non oligopolistica e caratterizzata da condizioni profondamente differenziate sui vari mercati nazionali, non consentisse di spiegare tale uniformità se non attraverso una previa concertazione.

A questo orientamento si è progressivamente affiancato un secondo principio fondamentale, elaborato dalla Corte nel celebre caso Wood Pulp II del 1993. La Commissione aveva sanzionato i principali produttori mondiali di pasta di legno per aver effettuato annunci pubblici trimestrali di prezzo, ritenuti idonei a costituire una concertazione illecita volta a eliminare l’incertezza reciproca sulla futura condotta commerciale. La Corte, sulla base di una perizia tecnica che aveva accertato la natura oligopolistica del mercato, aveva annullato la decisione affermando il principio secondo cui il parallelismo di comportamenti può essere considerato prova di una concertazione soltanto qualora la concertazione ne costituisca l’unica spiegazione plausibile[13]. In quel mercato, caratterizzato da un numero ristretto di operatori e da elevata trasparenza strutturale, l’uniformità dei prezzi era compatibile con il razionale adattamento reciproco delle imprese e non richiedeva necessariamente l’ipotesi di un previo accordo.

Lungi dal porsi in contraddizione con il caso ICI “materie coloranti”, la sentenzaWood Pulp II ne completa l’impostazione, definendo i confini applicativi della prova fondata sul parallelismo. Dalla lettura sistematica delle due pronunce e della giurisprudenza successiva possono ricavarsi alcuni principi di sintesi[14]. In primo luogo, in un mercato oligopolistico la prova della pratica concordata richiede la dimostrazione di un’effettiva concertazione, non potendo il mero parallelismo ritenersi di per sé indicativo di un coordinamento illecito. In secondo luogo, in mercati non oligopolistici l’illiceità può essere desunta dal parallelismo solo quando, per la sua intrinseca anomalia rispetto alle caratteristiche strutturali del mercato, esso non possa razionalmente trovare una spiegazione alternativa. In terzo luogo, l’onere della prova grava sull’autorità antitrust, alla quale spetta dimostrare l’impossibilità di spiegazioni alternative al parallelismo riscontrato: come ha precisato il TAR Lazio, l’onere dell’impossibilità di spiegazioni alternative grava sull’autorità procedente[15]. In quarto luogo, qualora l’autorità abbia comunque acquisito elementi probatori relativi a contatti tra le parti, il parallelismo non costituisce più la prova autonoma dell’illecito ma assume valore corroborativo, rafforzando la presunzione già attivata dall’elemento concertativo[16].

Sul piano nazionale, l’AGCM ha applicato tali principi in modo costante nella propria prassi decisionale, valorizzando il parallelismo come indizio quando lo stesso si presenti in forme statisticamente anomale e prive di razionale spiegazione alternativa. Particolarmente significativo è un recente provvedimento nel quale l’Autorità ha dedotto l’esistenza di una pratica concordata osservando che, in oltre quaranta gare di appalto rivolte in tempi e condizioni diverse a una pluralità di operatori, l’assenza di sovrapposizione tra le parti nella maggior parte delle gare e la presenza di un unico offerente per ciascuna procedura, automaticamente aggiudicatario con ribassi infimi, costituiva un esito complessivo che, in mancanza di previo coordinamento o scambio di informazioni, aveva una probabilità infinitesima di realizzarsi[17]. La giurisprudenza amministrativa ha confermato tale approccio, precisando che il parallelismo può essere considerato sintomatico di una condotta illecita solo quando non sia configurabile una spiegazione alternativa capace di inquadrare le condotte parallele come razionali e autonome scelte imprenditoriali, fisiologicamente condizionate dalla previsione dell’altrui possibile risposta a un’iniziativa differente.

Così ricostruito il quadro generale della questione, è possibile apprezzare la complessità della questione probatoria nelle pratiche concordate fondate sull’osservazione del parallelismo. La giurisprudenza europea e nazionale ha progressivamente elaborato un equilibrio tra l’esigenza di colpire forme di coordinamento occulto, che si manifestino unicamente attraverso l’allineamento delle condotte sul mercato, e la necessità di non sanzionare comportamenti razionalmente autonomi che costituiscono espressione legittima della libertà di iniziativa economica. Tale equilibrio presuppone, in ultima analisi, un rigoroso esame del contesto economico e strutturale entro cui si collocano le condotte osservate, solo l’impossibilità di una spiegazione alternativa razionale consente di ritenere il parallelismo prova sufficiente della concertazione, mentre in tutti gli altri casi è necessaria l’integrazione con elementi esogeni che attestino l’esistenza di contatti tra le imprese. In questa cornice si colloca una particolare modalità attraverso la quale il parallelismo può manifestarsi, e che ha assunto crescente rilievo nella prassi applicativa più recente ovvero quella che si realizza attraverso la diffusione di annunci pubblici di prezzo. Tale fenomeno – che pone problemi specifici tanto sul piano della qualificazione giuridica quanto su quello probatorio, e che costituisce il fulcro del provvedimento dell’AGCM oggetto di analisi nel presente lavoro – sarà esaminato nel Capitolo che segue, all’interno del quale si analizzeranno la casistica europea più rilevante in materia, l’evoluzione interpretativa culminata nelle Linee direttrici della Commissione del 2023 e l’applicazione di tali principi al caso italiano.

Sommario: 2.1 Lo scambio di informazioni tra concorrenti: principi della disciplina e applicazioni giurisprudenziali, 2.2 Gli annunci pubblici di prezzo, 2.3 Il caso carburanti AGCM I864 2025, nel contesto europeo: parallelismi sistematici e profili critici.

2.1 Lo scambio di informazioni tra concorrenti: principi della disciplina e applicazioni giurisprudenziali

La qualificazione antitrust dello scambio di informazioni tra concorrenti rappresenta uno dei terreni più complessi dell’applicazione dell’art. 101 TFUE. La complessità deriva dalla natura intrinsecamente ambivalente del fenomeno, che può sia avere effetti pro-competitivi, riducendo le asimmetrie informative, migliorare le decisioni di investimento, accrescere l’efficienza allocativa, ovvero all’opposto, producendo effetti collusivi quando lo scambio è idoneo a ridurre l’incertezza strategica intercorrente tra le imprese e a favorire un coordinamento tacito delle condotte di mercato. Tale ambivalenza impone all’interprete di muoversi entro un quadro analitico articolato, nel quale la qualificazione giuridica della singola fattispecie dipende dall’integrazione di una pluralità di parametri concorrenti, tutti ricavabili tanto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia quanto dall’elaborazione della Commissione europea cristallizzatasi nelle Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale.

Sul piano sistematico, lo scambio di informazioni può venire in rilievo nell’ambito dell’art. 101 TFUE secondo tre distinte traiettorie applicative[18]. La prima, e storicamente più ricorrente, vede lo scambio configurarsi come elemento esogenodi una pratica concordata, ossia come la forma di contatto reciproco che, combinata con il successivo comportamento parallelo sul mercato, integra la fattispecie illecita secondo il modello probatorio analizzato nel Capitolo I. La seconda lo identifica quale strumento di monitoraggio dell’attuazione di un accordo anticoncorrenziale preesistente, mediante il quale i partecipanti al cartello verificano il rispetto delle regole concordate e individuano eventuali deviazioni da sanzionare con condotte di rappresaglia. La terza invece riconosce allo scambio rilevanza autonoma quale illecito per oggetto, anche in assenza di un comportamento parallelo accertato sul mercato, quando le informazioni scambiate risultino, alla luce del contesto economico e giuridico, idonee in concreto a determinare una restrizione della concorrenza per la loro stessa natura strategica e per le modalità della loro circolazione.

A quanto precede corrisponde, sul piano dell’analisi sostanziale, l’articolato modello valutativo elaborato dalla Commissione nelle Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale del 2011[19], il cui Capitolo 2 costituisce ancora oggi, pur dopo la revisione del 2023, il riferimento metodologico più organico per la valutazione antitrust dello scambio di informazioni. La Commissione muove dal principio cardine dell’autonomia decisionale di ciascun operatore economico, già consolidato dalla giurisprudenza Suiker Unie[20], e ne ricava il corollario per cui ogni contatto tra concorrenti diretto o indiretto, formale o informale che sia idoneo a influenzare il comportamento sul mercato o a rivelare ai concorrenti la propria strategia futura ricade entro l’orbita applicativa dell’art. 101 TFUE qualora produca o miri a produrre condizioni di concorrenza non corrispondenti a quelle normali del mercato di riferimento.

L’analisi si articola attorno a una pluralità di parametri tra loro complementari.

Il primo concerne la natura delle informazioni scambiate, che le Linee direttrici qualificano come strategiche e quindi presuntivamente idonee a generare effetti collusivi quando attengano a prezzi correnti o futuri, sconti, aumenti di prezzo, riduzioni o ribassi, condotte di acquisto, quantitativi prodotti o commercializzati, capacità produttive, costi, identità della clientela, progetti di marketing, investimenti, tecnologie e programmi di ricerca. Si tratta di dati che, nelle normali dinamiche concorrenziali, costituiscono il nucleo di ciò che ciascuna impresa ha interesse a mantenere riservato per preservare il proprio vantaggio competitivo, e la cui circolazione tra concorrenti riduce per definizione l’incertezza reciproca sul comportamento futuro[21].

Il secondo parametro riguarda le caratteristiche dello scambio: (i)aggregato o individualizzato, (ii)storico o recente, (iii)episodico o sistematico. Le Linee direttrici precisano che lo scambio di dati genuinamente aggregati, tali da non consentire l’identificazione delle informazioni provenienti dalle singole imprese, presenta minori rischi anticoncorrenziali rispetto allo scambio di dati individualizzati, atteso che i primi non permettono il monitoraggio puntuale delle strategie dei singoli concorrenti. Analogamente, lo scambio di dati storici risulta presuntivamente meno problematico di quello relativo a informazioni recenti o prospettiche, ferma restando la necessità di verificare in concreto la soglia oltre la quale un dato può considerarsi storico, che varia in funzione delle specificità del mercato e della prassi commerciale del settore.

Il terzo parametro attiene alle caratteristiche del mercato in cui lo scambio si realizza. Le Linee direttrici riconoscono che il rischio di effetti collusivi è significativamente più elevato quando lo scambio interviene in un mercato sufficientemente trasparente, concentrato, semplice (prodotto omogeneo e con poche variabili), stabile e simmetrico (con imprese simili tra loro per dimensioni costi e quote di mercato), atteso che in tali contesti la circolazione di informazioni può determinare un livello di trasparenza tale da scoraggiare condotte concorrenziali autonome e da favorire il coordinamento tacito. La struttura oligopolistica del mercato non costituisce tuttavia, secondo l’orientamento più recente, una condizione necessaria per l’accertamento dell’illecito. Come si vedrà, la giurisprudenza europea ha progressivamente attenuato il peso di tale requisito, riconoscendo che la qualificazione anticoncorrenziale dello scambio può prescindere dall’oligopolio quando le informazioni scambiate risultino di per sé sufficientemente strategiche.

Sulla base di tali parametri, le Linee direttrici recepiscono, in materia di scambi d’informazioni, la fondamentale distinzione tra accordi o pratiche costituenti restrizioni per oggetto o, al contrario, per effetto. Come noto, tale distinzione è rilevante soprattutto sul piano probatorio. In particolare, qualificare una determinata infrazione come “per oggetto” esonera l’autorità amministrativa dalla dimostrazione degli effetti concreti sul mercato, applicandosi una presunzione (relativa) di idoneità lesiva dell’accordo. In tale categoria rientrano principalmente gli scambi sui prezzi e sulle quantità future individualizzate. Per altro verso, invece, gli scambi di informazioni che rientrano nella nozione di restrizioni ‘per effetto’, possono essere vietati e sanzionati solo previa valutazione degli effetti in concreto prodotti all’interno del mercato, nel contesto economico di riferimento[22]

L’applicazione di tale framework ha trovato un terreno particolarmente fertile nella casistica europea, ove le pronunce della Commissione e dei giudici dell’Unione hanno progressivamente delineato i confini operativi della disciplina. Il leading case in materia è

rappresentato dalla decisione UK Tractors del 1992[23], nella quale la Commissione ha sanzionato lo scambio di informazioni intercorso tra i principali produttori di trattori agricoli sul mercato del Regno Unito attraverso un sistema strutturato di osservatori associativi. La pronuncia presenta interesse sistematico per due ragioni convergenti: da un lato, ha qualificato lo scambio come pratica concordata restrittiva per oggetto pur in assenza di accordi diretti sui prezzi; dall’altro, ha valorizzato in modo decisivo la struttura oligopolistica del mercato come elemento moltiplicatore degli effetti anticoncorrenziali della trasparenza informativa. Il Tribunale ha confermato la decisione precisando che, in mercati fortemente concentrati, la circolazione di informazioni dettagliate per area di vendita, modello e rivenditore consente alle imprese di conoscere le posizioni e le strategie commerciali dei concorrenti, alterando sensibilmente la dinamica competitiva[24].

L’impostazione di UK Tractors è stata successivamente affinata nella sentenza T-Mobile Netherlands del 2009[25], già esaminata nel Capitolo I, la quale ha apportato due contributi sistematici di particolare rilievo. In primo luogo, ha definitivamente sancito che la sufficienza di un singolo contatto tra imprese concorrenti ai fini di ritenere sussistente una pratica concordata vale anche in materia di scambio di informazioni, purché esso abbia ad oggetto dati idonei a ridurre l’incertezza strategica reciproca. In secondo luogo, ha riconosciuto rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 101 TFUE non soltanto agli scambi relativi al prezzo finale del prodotto, ma anche a quelli concernenti fattori intermedi di costo, quale il compenso applicato ai rivenditori, in quanto idonei a contribuire in via indiretta alla determinazione del prezzo applicato al consumatore.

Il superamento del requisito strutturale dell’oligopolio ha trovato il proprio approdo definitivo nella sentenza Dole Food del 2015[26], relativa a un cartello dei produttori di banane operanti sui mercati del Nord Europa. La pronuncia presenta significato emblematico perché ha sanzionato come pratica concordata per oggetto uno scambio avente ad oggetto i c.d. elementi di pre-tariffazione – valutazioni interne dei prezzi di riferimento che ciascuna impresa avrebbe successivamente comunicato ai propri grossisti – pur trattandosi di dati che non coincidevano con i prezzi finali effettivamente applicati e che venivano scambiati in un mercato non rigorosamente oligopolistico. La Corte ha collocato gli scambi tariffari tra le forme di coordinamento “che possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza”[27]. Sotto il profilo strutturale, la sentenza ha esplicitamente affermato che la qualificazione oligopolistica del mercato non costituisce condizione indefettibile per la condanna di uno scambio di informazioni, ritenendo sufficiente che le imprese partecipanti rappresentino una parte sostanziale del mercato di riferimento.

L’evoluzione giurisprudenziale così tratteggiata pertanto chiarisce alcune delle lacune presenti all’interno delle Linee direttrici 2011, precisando che esiste un rapporto inversamente proporzionale tra il grado di concentrazione di un determinato mercato e il grado di “strategicità” che devono possedere le informazioni scambiate al fine di rilevare ex art. 101 TFUE. In altri termini, tanto più accentuata è la concentrazione del mercato, tanto meno intenso può essere lo scambio per integrare una restrizione per oggetto; per converso, in mercati meno concentrati la qualificazione illecita richiede che le informazioni scambiate presentino un grado di sensibilità strategica tale da rendere la collusione l’unica spiegazione plausibile della loro circolazione tra concorrenti.

Sul piano nazionale, l’AGCM e la giurisprudenza amministrativa italiana hanno applicato i principi europei con un percorso che, pur ispirato a un’adesione sostanziale all’orientamento comunitario, presenta tratti di originalità che meritano attenzione.

 Il riferimento centrale è costituito dai casi noti come RC Log (2000) e IAMA Consulting (2004), entrambi relativi a scambi di informazioni nel settore dei servizi assicurativi. In entrambe le fattispecie l’AGCM ha sanzionato sistemi strutturati di condivisione di informazioni gestiti tramite società di consulenza esterne, valorizzando la natura strategica dei dati scambiati – prezzi, sconti, costi dei sinistri, criteri di valutazione del rischio – e l’asimmetria informativa che lo scambio determinava nei confronti dei consumatori finali, esclusi dall’accesso ai medesimi dati. Il Consiglio di Stato, dapprima nel 2002 [28]e poi nuovamente nel 2010 riformando la decisione del TAR[29], ha confermato la qualificazione dello scambio come illecito per oggetto, focalizzando la propria valutazione sulle caratteristiche e sulla qualità delle informazioni più che sull’analisi della struttura del mercato[30].

Tale impostazione è stata oggetto di un articolato dibattito dottrinale, nel quale parte della letteratura ha rilevato un possibile disallineamento dell’orientamento nazionale rispetto a quello europeo, ritenuto invece più rigoroso nell’attribuire valore dirimente alla qualificazione oligopolistica del mercato[31]. Il rilievo critico, fondato sul confronto con la giurisprudenza UK Tractors, risulta tuttavia sensibilmente attenuato alla luce della successiva pronuncia Dole, la quale, come si è visto ha esplicitamente affermato la non indispensabilità del requisito oligopolistico ai fini dell’accertamento dell’illecito. Ne discende una sostanziale riconciliazione dei due orientamenti: tanto in ambito europeo quanto in ambito nazionale, l’analisi antitrust dello scambio di informazioni si fonda su un giudizio complessivo che valorizza congiuntamente la natura strategica delle informazioni, le caratteristiche del mercato e le modalità della circolazione dei dati, senza che alcuno di tali fattori assuma rilievo dirimente in via esclusiva.

Resta un profilo di originalità della prassi italiana che merita di essere sottolineato: l’attenzione che AGCM e Consiglio di Stato hanno riservato al fattore dell’asimmetria informativa quale elemento qualificante l’illiceità dello scambio. Tanto in RC Log quanto in IAMA Consulting, la circostanza che le informazioni scambiate fossero accessibili ai soli concorrenti e non venissero condivise con i consumatori è stata valorizzata come indice della funzione collusiva del meccanismo, in quanto idonea a determinare un coordinamento tariffario verso livelli più elevati a detrimento della clientela finale.

Dalla ricostruzione che precede emerge come la disciplina dello scambio di informazioni tra concorrenti si sia progressivamente affermata quale terreno autonomo e di crescente rilievo applicativo nel diritto antitrust contemporaneo, distinto tanto dall’accordo formalizzato quanto dalla pratica concordata in senso classico, ma con essi interconnesso in un sistema unitario di repressione delle condotte collusive. La maturazione del quadro normativo e giurisprudenziale ha condotto al superamento di letture eccessivamente formali, fondate sul mero dato del carattere oligopolistico del mercato o sulla riconducibilità delle informazioni a specifiche categorie predefinite, in favore di un approccio sostanziale, attento alle dinamiche economiche concrete in cui lo scambio si inserisce e capace di cogliere la pluralità di forme attraverso le quali la concorrenza può essere falsata da un’artificiale riduzione dell’incertezza strategica reciproca. Tale evoluzione riflette una consapevolezza crescente da parte della Commissione, delle autorità e delle Corti: la tutela della concorrenza non si esaurisce nella repressione delle intese palesemente anticoncorrenziali, ma richiede un’attenzione costante alle modalità più sottili e meno appariscenti attraverso le quali le imprese possono coordinarsi a danno dei consumatori. In particolare, in un simile contesto, è di fondamentale importanza bilanciare correttamente, da un lato, la necessità di garantire un enforcement effettivo del diritto antitrust avverso pratiche concertate innovative e di difficile percezione e, dall’altro lato, assicurarsi di non produrre un chilling effect all’interno del mercato, sanzionando condotte virtuose delle imprese attraverso schemi di responsabilità oggettiva e provvedimenti adeguatamente motivate. Lo scambio di informazioni costituisce, un esempio tipico della difficoltà di operare un siffatto bilanciamento: esso può essere strumento di efficienza e di trasparenza, ma può anche divenire, quando assume natura sistematica e ad oggetto dati strategicamente sensibili, il veicolo più sofisticato e insidioso di un coordinamento collusivo che si sottrae alle forme tradizionali del cartello.

È in questa cornice che si colloca il fenomeno specifico al quale è dedicato il paragrafo che segue. Tra le modalità attraverso le quali può realizzarsi uno scambio di informazioni potenzialmente lesivo della concorrenza, assume rilievo particolare per la complessità delle questioni che solleva e per l’attualità che ha conquistato nella casistica europea e nazionale più recente: si tratta della diffusione pubblica di annunci di prezzo, fenomeno che la dottrina ha designato con la formula del price signalling. La sua specificità, risiedente nel fatto di realizzarsi attraverso comunicazioni formalmente unilaterali e accessibili al mercato anziché attraverso contatti diretti tra concorrenti, pone problemi peculiari tanto sul piano della qualificazione sostanziale quanto su quello del regime probatorio, e ha condotto la Commissione europea a un significativo ripensamento della propria posizione sul punto nel passaggio dalle Linee direttrici del 2011 a quelle del 2023. È a tale fenomeno, e alla sua rilevanza per il caso italiano oggetto del presente lavoro, che è dedicata la trattazione che segue.

2.2 Gli annunci pubblici di prezzo.

Tra le modalità attraverso le quali può realizzarsi uno scambio di informazioni rilevante ai sensi dell’art. 101 TFUE, riveste particolare interesse sistematico quella che si manifesta attraverso la diffusione pubblica di annunci di prezzo. La dottrina definisce tale fenomeno il cd. price signalling, come lo scambio unilaterale e pubblico di informazioni concernenti la futura strategia o condotta di mercato di un’impresa, idoneo, in dipendenza del contesto fattuale, a determinare un coordinamento illecito tra concorrenti[32]. La fattispecie si distingue pertanto dalle tradizionali forme di scambio bilaterale sotto due distinti profili, ossia, per un verso, la natura formalmente unilaterale della comunicazione, che proviene da un singolo operatore senza richiedere riscontro alcuno, per altro verso, l’accessibilità pubblica dei dati comunicati, diffusi attraverso canali aperti, riviste di settore, siti internet, comunicati stampa, earnings calls, anziché in forma riservata.

Tali peculiarità sollevano un problema interpretativo di particolare rilievo. Infatti, la pubblicità della dei prezzi costituisce, in linea di principio, fattore di trasparenza del mercato. Sennonché quando l’annuncio assume natura sistematica e ha ad oggetto dati strategici, relativi a comportamenti futuri, esso può convertirsi in un veicolo sofisticato mezzo di coordinamento collusivo, capace di realizzare un allineamento tariffario senza richiedere alcun contatto diretto tra le imprese. La sfida per l’interprete consiste nel distinguere gli annunci che svolgono funzione genuinamente informativa nei confronti del mercato e dei consumatori da quelli che, per le loro caratteristiche oggettive, non trovano giustificazione razionale se non in una funzione di segnalazione collusiva.

I fondamentali principi ermeneutici che guidano l’interprete in tale apprezzamento sono stati per la prima volta affermati dalla giurisprudenza dell’UE nella storica sentenza Wood Pulp II del 1993[33], già richiamata nel Capitolo I sotto il diverso profilo del parallelismo. La Corte di Giustizia, annullando la decisione con la quale la Commissione aveva sanzionato i produttori mondiali di pasta di legno per aver effettuato annunci pubblici trimestrali dei prezzi futuri, ritenne che in un mercato oligopolistico tali comunicazioni non aggiungessero incertezza al sistema , atteso che la trasparenza è caratteristica fisiologica di tale tipologia di mercato e che ciascun operatore può ragionevolmente prevedere il comportamento dei concorrenti senza necessità di previa concertazione. La pronuncia ha pertanto sancito un principio di natura essenzialmente probatoria, in forza del quale, all’interno di mercati connaturati da un elevato grado di trasparenza, il parallelismo nei prezzi e la circolazione delle informazioni possono trovare una spiegazione plausibile nelle ordinarie dinamiche dell’interdipendenza oligopolistica, sì che il loro riscontro non integra di per sé prova della concertazione qualora le imprese forniscano una giustificazione alternativa coerente con la struttura del mercato. Pur non avendo legittimato in astratto la prassi degli annunci pubblici di prezzo, l’orientamento ha avuto l’effetto di elevare significativamente la soglia probatoria richiesta alla Commissione, condizionando per oltre vent’anni l’approccio dell’enforcement antitrust europeo verso tale modalità comunicativa.

Tuttavia, il definitivo superamento di tale orientamento non si è realizzato attraverso una sola pronuncia “di rottura”, bensì per via di una serie di procedimenti che, nell’arco di poco più di un decennio, hanno progressivamente eroso la presunzione di Wood Pulp II. Particolare rilievo assumono in tale evoluzione tre vicende parallele. La prima è la market investigation condotta tra il 2012 e il 2016 dalla Competition and Markets Authority britannica nel mercato del cemento, la quale si è conclusa con una serie di impegni assunti dalle imprese investigate, consistente nel divieto di inviare ai clienti generic price announcement letters, ossia comunicazioni anticipate generiche di aumenti non ancora definiti in quanto idonee ad agevolare il di coordinamento tra produttori[34]. La seconda riguarda il caso Dutch Mobile Operators, definito nel gennaio 2014 dall’autorità antitrust olandese con l’accettazione di impegni delle compagnie di telefonia mobile KPN, Vodafone e T-Mobile, le quali avevano effettuato annunci pubblici di misure non ancora definite all’interno delle proprie strategie aziendali[35]. La terza, e a livello dell’Unione la più significativa, è il caso Container Liner Shipping, avviato dalla Commissione nel novembre 2013 e definito nel luglio 2016[36].

La vicenda Container Liner Shipping riguardava una prassi seguita delle principali compagnie di trasporto marittimo tramite container, consistente di pubblicare sui propri siti web e su riviste di settore annunci anticipati di aumenti di prezzo “i General Rate Increases” privi di natura vincolante, che le imprese si riservavano di confermare, modificare o annullare in funzione della reazione del mercato e dei concorrenti. La Commissione ha rilevato come tali annunci presentassero caratteristiche difficilmente compatibili con una funzione genuinamente informativa nei confronti dei clienti: la non vincolatività della comunicazione, l’anticipazione rispetto al momento delle decisioni di acquisto della clientela, la sistematicità della prassi e l’uniformità degli annunci tra concorrenti suggerivano che la diffusione pubblica costituisse, nei fatti, uno strumento di segnalazione reciproca tra compagnie marittime piuttosto che una comunicazione utile ai caricatori. Il procedimento si è chiuso con accettazione di impegni. In particolare, le imprese coinvolte hanno accettato di pubblicare in futuro soltanto annunci vincolanti, comprensivi del prezzo finale “tutto compreso” e con un termine massimo di trentun giorni rispetto all’applicazione effettiva.

L’esito ha consolidato nella prassi della Commissione un criterio interpretativo destinato a divenire centrale nella sua prassi futura: la valutazione antitrust dell’annuncio pubblico si fonda sull’identificazione del suo destinatario sostanziale. Nell’applicazione di tale criterio, la Commissione distingue tra comunicazioni effettivamente rivolte ai clienti, in linea di principio lecite e comunicazioni che, per le loro caratteristiche oggettive, abbiano in realtà i concorrenti come destinatari effettivi. In tale prospettiva il timing dell’annuncio rispetto al ciclo di acquisto della clientela costituisce parametro decisivo: una comunicazione resa con anticipo eccessivo, o con margini di flessibilità tali da consentire successive modificazioni in funzione delle reazioni dei concorrenti, possiede valore informativo modesto per la clientela ma può fungere da segnale di coordinamento concorrenziale.

L’evoluzione interpretativa innescata da Container Liner Shipping è stata formalmente consacrata nelle Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale del 2023[37]. Il paragrafo § 398 afferma esplicitamente che la diffusione di informazioni sensibili attraverso un annuncio pubblico non esclude in sé la possibilità che la comunicazione configuri pratica concordata ai sensi dell’art. 101.1 TFUE, potendo costituire parte integrante di un canale comunicativo tra concorrenti finalizzato a segnalare intenzioni future o a fornire un focal point per il coordinamento. Il § 416 estende ulteriormente l’orientamento, qualificando come potenziali restrizioni per oggetto quelle divulgazioni che, alla luce del contesto economico, segnalino le intenzioni future su parametri concorrenziali sensibili come, prezzi, quantità ovvero che, pur non recando un beneficio chiaro per i consumatori, indichino ai concorrenti come essi debbano comportarsi. Il § 402 estende l’applicabilità dell’art. 101 TFUE agli scambi indiretti realizzati tramite algoritmi di monitoraggio o accordi hub and spoke, mentre il § 411 contiene una raccomandazione di particolare rilievo pratico, invitando le imprese a evitare di annunciare pubblicamente misure strategiche correlate alle azioni di concorrenti.

L’attualità del fenomeno è confermata dalla casistica più recente, che testimonia un’attenzione crescente delle autorità antitrust e una significativa innovazione nelle tecniche di enforcement. Sul piano europeo, particolare significato assume l’investigazione avviata dalla Commissione nei confronti dei principali produttori di pneumatici, sospettati di aver utilizzato gli “earnings calls” le conferenze pubbliche con gli analisti finanziari quale veicolo di segnalazione delle proprie strategie di prezzo. Le ispezioni condotte il 30 gennaio 2024 presso le sedi di Michelin, Continental, Pirelli, Goodyear, Bridgestone e Nokian, oltre che presso una società di consulenza, sono state precedute da un’analisi quantitativa innovativa: la Commissione ha esaminato centinaia di migliaia di trascrizioni di earnings calls utilizzando algoritmi di analisi linguistica fondati sui c.d. bigrams – coppie di parole chiave riconducibili a due categorie, quella delle decisioni strategiche d’impresa e quella dei comportamenti dei concorrenti – che hanno permesso di identificare il settore degli pneumatici come caratterizzato da una frequenza anomala di espressioni sospette quali “we want to send a signal”, “the strategy is to focus on” e “we strive to stick to” [38]. Con sentenza del 9 luglio 2025 nella causa Michelin c. Commissione (T-188/24), il Tribunale dell’Unione ha sostanzialmente confermato la legittimità delle ispezioni, respingendo l’eccezione difensiva fondata sull’obbligo di trasparenza informativa proprio delle società quotate: gli obblighi di disclosure imposti dalla normativa di mercato non costituiscono safe harbour rispetto alla disciplina antitrust quando le dichiarazioni vadano oltre quanto strettamente necessario e rivelino informazioni sensibili sotto il profilo concorrenziale. La pronuncia segna un passaggio significativo nell’evoluzione delle tecniche di enforcement europeo, dalla tradizionale dipendenza da segnalazioni e domande di clemenza a un approccio proattivo basato sulla sorveglianza algoritmica del mercato[39].

Una considerazione critica si impone tuttavia sul punto della repressione effettiva del fenomeno. Con specifico riguardo alle ipotesi di puro price signalling, ossia ai casi nei quali la pubblicazione unilaterale di prezzi costituisca essa stessa l’oggetto autonomo della contestazione antitrust, manca tuttora, a livello dell’Unione europea, una decisione di proibizione che accerti formalmente l’infrazione e sia confermata in sede di impugnazione: Wood Pulp II è stata annullata, Container Liner Shipping si è chiusa con impegni, l’investigazione sugli pneumatici è ancora in corso. La dottrina ha non a caso parlato del price signalling come dell’”ultima frontiera” del diritto antitrust, sottolineando come si tratti di terreno nel quale la rivendicata centralità sistematica delle autorità di concorrenza non ha ancora trovato un riscontro applicativo pienamente consolidato[40].

Diverso è invece il quadro per le ipotesi nelle quali la pubblicazione di indici o parametri di prezzo non costituisce l’oggetto autonomo dell’illecito, bensì lo strumento operativo di un più ampio coordinamento collusivo. In tali fattispecie la Commissione ha mostrato, in tempi recentissimi, una significativa determinazione sanzionatoria. Particolarmente emblematica è la decisione adottata il 15 dicembre 2025 nel caso EUROBAT/Automotive Starter Batteries[41], con la quale sono state irrogate sanzioni per circa 72 milioni di euro a tre produttori europei di batterie di avviamento per autoveicoli – Exide, FET (con la sua predecessore Elettra) e Rombat, nonché all’associazione di categoria EUROBAT, in relazione a un cartello operante per oltre dodici anni tra il 2005 e il 2017. Il meccanismo accertato presenta caratteristiche di particolare rilievo per la presente trattazione: i produttori si erano accordati per creare e pubblicare sulla rivista di settore Metal Bulletin premi calcolati sul prezzo di acquisto del piombo, i c.d. EUROBAT premiums  e per utilizzarli sistematicamente come parametri di riferimento nelle negoziazioni con le case automobilistiche, garantendo così che il sovrapprezzo applicato al prezzo finale delle batterie restasse a livelli superiori a quelli concorrenziali. La condotta è stata qualificata come violazione unica e continuata e come restrizione per oggettoai sensi dell’art. 101 TFUE, con valorizzazione del ruolo di coadiuvatore svolto dall’associazione di categoria EUROBAT, sanzionata in via aggiuntiva con un’ammenda forfettaria di 125.000 euro.

Il caso EUROBAT presenta interesse strutturale per la prosecuzione della trattazione perché, esso testimonia una rinnovata severità della Commissione verso le pratiche di coordinamento realizzate attraverso pubblicazioni su riviste specializzate. La fattispecie presenta peraltro affinità di rilievo con il caso italiano oggetto del paragrafo successivo: il ruolo di Metal Bulletin come canale di pubblicazione coordinata dei premi presenta parallelismi strutturali con un’altra vicenda, ossia quella dell’utilizzo di Staffetta Quotidiana nel caso AGCM I864. In entrambe le vicende il coordinamento ha ad oggetto una componente specifica del prezzo finale del prodotto, il sovrapprezzo per il piombo nelle batterie e la componente bio nei carburanti, anziché il prezzo nella sua integralità, in entrambi i casi un soggetto intermediario svolge funzione di focal point, e in entrambi i casi l’autorità antitrust ha adottato una prohibition decision con sanzioni di rilevante entità, anziché chiudere il procedimento con commitment.

Il quadro così tracciato consente di apprezzare la profonda trasformazione che il fenomeno degli annunci pubblici di prezzo ha conosciuto nell’arco di un trentennio: dall’elevata soglia probatoria affermata da Wood Pulp II, che attribuiva alle dinamiche dell’interdipendenza oligopolistica un valore esplicativo capace di neutralizzare gli indizi di concertazione, alla piena rilevanza accordata dalle Linee direttrici 2023, attraverso il passaggio intermedio rappresentato da Container Liner Shipping e dall’investigazione Michelin. La trasformazione riflette una consapevolezza crescente della complessità delle dinamiche concorrenziali contemporanee, nelle quali la pubblicità della comunicazione non costituisce più, di per sé, garanzia di legittimità, ciò che rileva sono le caratteristiche oggettive dell’annuncio, la sua natura vincolante o non vincolante, l’anticipazione rispetto al momento delle decisioni di acquisto, la sistematicità della prassi, l’utilità effettiva per i consumatori, l’eventuale convergenza con annunci dei concorrenti e la sua funzione concreta nel mercato di riferimento. In tale evoluto quadro interpretativo, e nella scia immediata della decisione EUROBAT del dicembre 2025, si inserisce il provvedimento dell’AGCM n. 31673 del 23 settembre 2025, ossi uno dei primi casi italiani in cui l’Autorità ha applicato espressamente al fenomeno del price signalling i principi consolidati dalle Linee direttrici 2023. Il provvedimento costituisce l’oggetto del paragrafo che segue, nel quale ne saranno analizzati i profili ricostruttivi e le implicazioni critiche.

2.3 Il caso carburanti AGCM I864 2025, nel contesto europeo: parallelismi sistematici e profili critici.

Il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 31673 del 23 settembre 2025, adottato a conclusione del procedimento I864, Prezzo del Biocarburante per Autotrazione[42], costituisce una delle più rilevanti decisioni degli ultimi anni con la quale ha irrogato una sanzione di oltre 900 mln di euro a sei dei principali operatori petroliferi, per un presunto cartello sulla componente bio dei carburanti per autotrazione ed inoltre una delle sanzioni più aspre per una fattispecie così delicata come il price signalling realizzata attraverso pubblicazione coordinata di parametri di prezzo su rivista specializzata di settore (staffetta quotidiana). Il provvedimento si pone in significativa continuità tematica e settoriale con il precedente caso I681, Prezzi dei carburanti in rete del 2007[43], avente ad oggetto un meccanismo collusivo strutturalmente analogo ovvero pubblicazione sistematica dei prezzi consigliati e dei differenziali integrativi attraverso la stampa specializzata, sostenuta da contatti diretti tra le compagnie petrolifere ma su un mercato differente e soprattutto definito con accettazione degli impegni delle imprese di rinunciare alla diffusione di tali informazioni. La distanza di quasi vent’anni tra le due vicende illumina con chiarezza il cambio di paradigma intervenuto, sotto la spinta delle Linee direttrici 2023 esaminate nel paragrafo precedente, nell’approccio dell’AGCM al fenomeno. Infatti, nel caso prezzi dei carburanti di rete del 2007, l’AGCM ha senza dubbio adottato un approccio meno draconiano, ritenendo sufficiente, ai fini dell’eliminazione degli effetti negativi dell’intesa, degli impegni. Al contrario, nel caso prezzi della componente biocarburanti, l’Autorità ha assunto una posizione nettamente più rigida, sanzionando le imprese coinvolte–Eni, Esso, IP, Q8, Saras e Tamoil[44] –per una somma pari €936.659.087.

Nell’ambito del caso prezzo del biocarburante, occorre osservare come il mercato rilevante presentasse caratteristiche di accentuata concentrazione. Infatti, le sei imprese sanzionate, insieme Iplom e Repsol, escluse dall’intesa, rappresentano oltre il novanta per cento del mercato italiano della distribuzione di carburanti per autotrazione, con ENI in posizione di price leader storico (con quote oscillanti tra il trentacinque e il quaranta per cento). La componente oggetto del coordinamento, ossia il valore monetario attribuito al bicomponente miscelato in adempimento degli obblighi normativi di derivazione europea,[45] ha conosciuto nel periodo rilevante (1° gennaio 2020 – 30 giugno 2023) un incremento da circa 20 a circa 60 euro per metro cubo, con un’incidenza sul prezzo finale al consumo dell’ordine pari a pochi centesimi al litro.

La genesi del procedimento merita particolare attenzione perché palesa l’esistenza di un grande parallelismo sistematico con la coeva vicenda EUROBAT[46] esaminata nel paragrafo precedente. Entrambi i procedimenti sono stati avviati grazie a meccanismi di rivelazione interna delle pratiche collusive – una domanda di clemenza (la cd. Leniency) nel caso europeo, e la segnalazione di whistleblower nel caso italiano – non già attraverso ordinarie attività di sorveglianza di mercato svolte in prima persona dall’AGCM. La circostanza non è casuale ma riflette una caratteristica strutturale dei coordinamenti realizzati attraverso pubblicazione di indici di prezzo su riviste di settore. Infatti, la natura formalmente legittima delle comunicazioni rende tali pratiche di particolare difficoltà di accertamento attraverso la sola osservazione esterna, atteso che i comportamenti rilevanti si svolgono alla luce del sole e si presentano, prima facie, come legittime informazioni commerciali. Spesso, quindi, soltanto l’attivazione di un canale informativo interno consente alle autorità di superare la trasparenza apparente della prassi e di accedere alla documentazione interna delle imprese, comprensiva degli scambi bilaterali e della consapevolezza della funzione collusiva degli annunci pubblici. Tale dato strutturale rafforza la centralità sistematica dei meccanismi premiali nei procedimenti aventi ad oggetto pratiche di price signalling[47].

Nel caso italiano la segnalazione confidenziale ha condotto l’AGCM, nel luglio 2023, a disporre accertamenti ispettivi presso le sedi delle compagnie petrolifere e anche presso la redazione della Staffetta Quotidiana. La documentazione acquisita ha costituito la base probatoria dell’impianto motivazionale del provvedimento finale, articolato attorno a tre componenti convergenti: la pubblicazione sistematica degli annunci sulla rivista; la presenza di contatti diretti bilaterali tra le compagnie avvenuti parallelamente al circuito degli annunci e l’allineamento complessivo dei prezzi, che l’Autorità ha riscontrato attraverso la comparazione delle serie storiche dei valori applicati alla componente bio dalle diverse imprese.

L’AGCM ha qualificato il meccanismo come pratica concordata fondata sul disvelamento, delle politiche commerciali tramite il canale editoriale operato in via principale da ENI quale price leader. La ricostruzione non poggia su mere inferenze, la documentazione acquisita in sede ispettiva – comprensiva degli scambi via chat e via mail tra il direttore della rivista e l’ufficio stampa della società – ha dimostrato che le comunicazioni sul prezzo della componente bio pubblicate da Staffetta erano trasmesse al giornale da ENI stessa, con la piena consapevolezza dei vertici aziendali e spesso con specifiche indicazioni sul testo da pubblicare. Particolarmente significativa la nota inviata in occasione del primo annuncio del 3 gennaio 2020, nella quale ENI, nel comunicare il valore di 26 €/mc, aggiungeva di immaginare che esso potesse essere “in linea con quelli apportati dalle altre compagnie”: un’anticipazione dell’allineamento dei concorrenti formulata prima che questo si verificasse[48]. Secondo la ricostruzione dell’Autorità, la pubblicazione su Staffetta Quotidiana dei valori applicati da ENI alla componente bio assolveva a tre funzioni convergenti: (i) era il focal point per il coordinamento successivo dei concorrenti; (ii) era uno strumento di monitoraggio reciproco dell’aderenza al meccanismo collusivo; (iii) forniva alle quotazioni – del tutto artificiose –un’apparenza di “ufficialità”, idonea a giustificare verso la clientela professionale a valle l’applicazione di livelli tariffari altrimenti non difendibili. I contatti diretti bilaterali fungevano da meccanismo integrativo, consentendo di gestire deviazioni e di assicurare la stabilità complessiva dell’intesa. Sul piano probatorio, l’AGCM ha applicato il modello consolidato dalla giurisprudenza europea valorizzando la concorrenza di elementi endogeni ed esogeni, e ha qualificato l’intesa come restrizione per oggetto, in linea con la giurisprudenza europea e con le Linee direttrici del 2023, statuendo che ai fini dell’accertamento dell’illecito non è necessario dimostrare un impatto diretto sui prezzi al consumo finale.[49]. Il fulcro dell’impianto probatorio è costituito da un’analisi controfattuale di notevole efficacia dimostrativa. L’Autorità ha verificato quale sarebbe dovuto essere l’incremento della componente bio di ciascuna impresa ove fosse dipeso esclusivamente dall’aumento dell’obbligo normativo di immissione – passato dall’8% al 9%, pari a un incremento relativo del 12,5% della quantità di biocarburante dovuta – applicato ai valori individuali di partenza del 2019, tra loro tutti diversi: ne sarebbero risultati valori ipotetici ancora differenziati, compresi tra 18 e 24 €/mc. Le imprese sono invece approdate tutte, simultaneamente e in entrambi i canali distributivi, sull’identico valore di 26 €/mc, applicando a tal fine incrementi percentuali tra loro eterogenei, dal 24% al 63%. Lo shock normativo comune, in quanto proporzionale a basi individuali diverse, avrebbe potuto spiegare la direzione comune degli aumenti, non la convergenza su un identico valore assoluto: il comportamento osservato è quello di chi insegue un valore-obiettivo condiviso, non di chi trasferisce sul prezzo un costo subìto[50]. La sanzione, calcolata sui valori prossimi ai minimi edittali (circa il quattro per cento del valore delle vendite), riflette un’aggravante specifica attribuita a ENI per il ruolo di promotore dell’intesa attraverso il canale editoriale.

L’impianto motivazionale del provvedimento sanzionatorio, pur muovendosi entro una cornice coerente con i principi consolidati della giurisprudenza europea, presenta tuttavia profili che si prestano a rilievi critici di considerevole rilievo, alcuni dei quali sono già stati oggetto di analisi dottrinale[51].

Un primo profilo critico concerne la qualificazione del mercato e l’applicabilità dell’orientamento sancito in Wood Pulp II. La struttura oligopolistica del mercato e la posizione di price leader storico di ENI suggerirebbero, secondo questa linea critica, la possibilità che il parallelismo dei comportamenti trovi spiegazione nelle dinamiche dell’interdipendenza oligopolistica. Il provvedimento riconosce in astratto la validità della teoria della price leadership ma ne neutralizza apoditticamente le ricadute applicative affermando che esse sono “elise” dallo scambio di informazioni accertato. Tale conclusione, nella misura in cui non è accompagnata da una motivazione approfondita sul rapporto tra i due fenomeni, rischia di apparire circolare: postula ciò che dovrebbe dimostrare, ossia la connessione causale tra gli annunci di ENI e il parallelismo, anziché valutare se quest’ultimo costituisca una manifestazione fisiologica delle dinamiche del mercato.

Un secondo profilo critico riguarda la qualificazione di Staffetta Quotidiana come hub collusivo. La rivista costituisce un canale editoriale aperto, la cui funzione informativa per il mercato dei carburanti è risalente nel tempo e nel quale svolge un riconosciuto ruolo di trasparenza. La differenza strutturale rispetto a una piattaforma chiusa accessibile soltanto ai concorrenti, quale quella che ha caratterizzato la fattispecie Eturas è significativa, e impone una particolare cautela nell’estensione meccanica al canale editoriale aperto di categorie elaborate per contesti differenti. Sul punto, tuttavia, la posizione critica trova un contrappeso decisivo nel parallelismo con la coeva decisione EUROBAT della Commissione del 15 dicembre 2025: la pubblicazione degli EUROBAT premiums sulla rivista Metal Bulletin, anch’essa rivista specializzata aperta al pubblico è stata qualificata dalla Commissione come strumento operativo di un cartello illecito sanzionato in via formale. Il parallelismo strutturale tra la Staffetta Quotidiana e il Metal Bulletin (entrambe utilizzate quali canali di pubblicazione coordinata di parametri tariffari relativi a una componente specifica del prezzo finale) costituisce uno degli argomenti sistematici più solidi a sostegno della posizione dell’AGCM, come il successivo vaglio giurisdizionale ha confermato. Un terzo profilo critico, di maggiore impatto sul piano probatorio, attiene alle spiegazioni alternative offerte dalle imprese. Il periodo coperto dall’intesa coincide con un contesto di eccezionale instabilità geopolitica e macroeconomica come la pandemia da Covid-19, l’aggressione Russa dell’Ucraina, aumento dei costi delle materie prime e dell’obbligo di bio-miscelazione che ha inciso significativamente sulle catene di approvvigionamento dei bicomponenti. Le imprese hanno fondato su tali fattori esogeni una spiegazione

alternativa dell’andamento della componente bio, sostenendo che esso costituiva una reazione autonoma allo shock di costo comune e parte della dottrina ha rimproverato al provvedimento di aver disatteso troppo frettolosamente tale ricostruzione, in tensione con il consolidato orientamento – da ultimo ribadito dal Consiglio di Stato n. 690 del 20 gennaio 2023 – che impone all’Autorità di esaminare e motivatamente disattendere le spiegazioni alternative offerte dalle imprese.

Il rilievo, tuttavia, va ridimensionato alla luce dell’effettivo impianto del provvedimento. L’Autorità non ha negato l’esistenza degli shock esogeni, ma ne ha escluso l’idoneità a spiegare il fenomeno concretamente contestato: non un generico aumento parallelo dei valori – che lo shock comune potrebbe in effetti in parte giustificare – bensì il loro sostanziale allineamento su un valore identico (26 €/mc, nel trimestre iniziale, per tutte le società e in entrambi i canali) a partire da strutture di costo eterogenee. Un fattore di costo comune, in quanto proporzionale a basi di partenza diverse, avrebbe prodotto valori finali ancora differenziati, la convergenza sull’identico richiedeva quindi una spiegazione ulteriore, che l’Autorità ha individuato nella concertazione. A ciò il provvedimento aggiunge un argomento di segno opposto a quello difensivo: proprio l’eccezionale incertezza del contesto avrebbe accresciuto l’incentivo delle imprese a coordinarsi per governarla, anziché ad affrontarla in autonomia. Si tratta di una motivazione tutt’altro che sommaria, che il giudice amministrativo ha fatto propria, riconoscendo l’incremento dei costi ma giudicando minime le probabilità di un allineamento spontaneo su un valore identico.

Un quarto profilo critico riguarda la proporzionalità della sanzione. Infatti, la sanzione complessiva di €936,7 milioni si applica a un fenomeno il cui impatto economico sui consumatori finali – secondo le analisi quantitative – risulta limitato a pochi centesimi al litro, e che ha ad oggetto una componente di prezzo introdotta in adempimento di obblighi normativi, sulla quale le imprese non operano nella stessa misura di libertà commerciale che caratterizza altre componenti del prezzo finale. La valutazione richiederebbe peraltro un’analisi tecnica della metodologia applicata dall’AGCM nel calcolo del valore delle vendite rilevanti che esula dai limiti del presente lavoro, ma che ha costituito – come si dirà – il terreno sul quale il vaglio giurisdizionale di primo grado ha riscontrato l’unico vizio sostanziale del provvedimento.

Tali rilievi critici non possono essere considerati isolatamente, essi vanno valutati alla luce del principio di analisi olistica del fascio di indizi che la giurisprudenza europea – da Continental Ore ad Aalborg Portland – pone a fondamento dell’accertamento delle pratiche concordate. La dottrina americana, attraverso l’analisi dei plus factors, ha efficacemente illustrato il principio che nessuno dei singoli elementi indiziari (struttura oligopolistica, pubblicazione di indici, contatti bilaterali, parallelismo dei prezzi) costituisce di per sé condotta illecita, ma il loro insieme può integrare la prova della concertazione anticoncorrenziale[52]. L’impianto probatorio del provvedimento I864 si fonda effettivamente sulla convergenza di una pluralità di elementi ovvero documentazione interna acquisita in sede ispettiva, contatti bilaterali accertati, parallelismo nelle determinazioni della componente bio, sistematicità delle pubblicazioni, struttura del meccanismo di disvelamento compatibile con una funzione di focal point. Ciascuno di tali elementi, isolatamente considerato, sarebbe insufficiente, nel loro insieme e valutato congiuntamente alla luce dei principi consolidati può essere ritenuto idoneo a integrare lo standard degli indizi gravi, precisi e concordanti.

Il banco di prova giurisdizionale non si è fatto attendere. Con sei sentenze depositate tra il 18 e il 20 maggio 2026, la Sezione Prima del TAR Lazio ha definito il primo grado di giudizio sull’intero contenzioso: i ricorsi di ENI, Kuwait, IP e Saras sono stati respinti integralmente, con conferma delle rispettive sanzioni; quello di Tamoil è stato accolto nei soli limiti della durata della partecipazione, con rideterminazione diretta della sanzione da 91 a 78 milioni di euro nell’esercizio della giurisdizione di merito; quello di Esso è stato parimenti accolto in punto di sola quantificazione, con rimessione all’Autorità della rideterminazione della sanzione[53]. L’accertamento dell’infrazione è dunque uscito integralmente confermato per tutte le sei imprese, e le rationes decidendi delle pronunce meritano attenzione perché sciolgono, uno per uno, i profili critici sopra esaminati.

Quanto al parallelismo e alla sua spiegazione, il TAR ha respinto la tesi della price leadership fisiologica osservando che essa potrebbe escludere la concertazione “solamente ove manchino i contatti tra le imprese, nonché i rapporti di fornitura incrociata”: essendo provati tanto i contatti diretti e indiretti quanto i rapporti commerciali incrociati a monte, la riconduzione dell’allineamento alle ordinarie dinamiche oligopolistiche è stata giudicata impraticabile[54]. La sentenza ENI ha inoltre arricchito il quadro probatorio con un’innovazione metodologica di rilievo: il Collegio ha applicato d’ufficio, ai dati del provvedimento, il coefficiente di correlazione di Pearson, riscontrando valori particolarmente elevati (fino a 0,979 tra ENI e IP nel canale rete) e qualificando il riscontro come avallo “decisivo” del parallelismo[55]. Quanto al ruolo di Staffetta Quotidiana, la sentenza Tamoil ha chiarito un punto sistematico di rilievo: le pubblicazioni “non sono ontologicamente l’intesa, bensì ne costituiscono solo un elemento di prova” – l’intesa è rimasta segreta ed è stata ricostruita per via indiziaria, mentre gli annunci ne costituivano lo strumento di attuazione e monitoraggio, il che ha consentito di qualificare l’infrazione come intesa orizzontale segreta di fissazione dei prezzi, nonostante la pubblicità del veicolo comunicativo[56]. Quanto, infine, alle spiegazioni alternative fondate sul contesto geopolitico, i giudici hanno valorizzato l’argomento controfattuale del provvedimento, gli shock comuni – l’incremento dell’obbligo normativo, la pandemia, il conflitto russo-ucraino – spiegano la direzione comune degli aumenti, non la convergenza di tutte le imprese su un identico valore assoluto a partire da basi di costo eterogenee[57]. Decisivo, in tale quadro, il peso degli elementi esogeni acquisiti in istruttoria, dei quali le pronunce confermano la piena utilizzabilità anche quando provenienti da imprese diverse da quella sanzionata, trattandosi di illecito necessariamente plurisoggettivo: tra essi, la presentazione interna di IP della fine del 2019, che esponeva gli incrementi che le altre compagnie avrebbero di lì a poco praticato sulla componente bio prima ancora del primo annuncio pubblico di ENI, e le mail interne acquisite presso le diverse società – dal “come condiviso” di IP del settembre 2020 al “chiedi conferma al nostro contatto” di Kuwait, fino allo scambio Saras del giugno 2022 (“che si dice tra le oil company?”) – la cui lettura unitaria ha consentito ai giudici di respingere i tentativi difensivi di scomposizione atomistica del quadro probatorio[58].

Sul piano sistematico, il contributo più rilevante proviene dalla sentenza Saras, che offre dell’infrazione la ricostruzione dogmaticamente più compiuta. L’intesa per oggetto vi è inquadrata – con il ricorso alle categorie penalistiche – come illecito di pericolo astratto, che esonera l’Autorità dalla prova delle conseguenze dannose della condotta; e l’offensività della pratica è ricostruita in termini di duplice vantaggio, da un lato il margine realizzato sulla componente bio, dall’altro – con formula efficace – l’effetto di “anestetizzazione” del mercato, poiché l’identità di una componente di prezzo presentata come esogena elimina l’incentivo dell’acquirente a cercare altrove condizioni migliori. La componente bio, lungi dall’essere una voce trascurabile, è qualificata come una delle poche leve di prezzo effettivamente manovrabili dalle compagnie: il luogo dove la gara competitiva avrebbe dovuto svolgersi e che l’intesa ha “congelato”[59]. La medesima pronuncia precisa inoltre, con riguardo alla posizione delle imprese estranee ai rapporti con la rivista, che le pubblicazioni non hanno operato quale strumento di concertazione, bensì di monitoraggio del rispetto delle pattuizioni: Saras, attraverso la diffusione del prezzo di ENI, risultava “rassicurata dell’osservanza del prezzo pattuito in altra segreta sede” – una precisazione che ancora la partecipazione dei singoli ai contatti accertati, e non alla mera tolleranza delle pubblicazioni[60]. Significativo, infine, il rigetto dell’invocato affidamento sui “precedenti favorevoli” dell’Autorità nel settore: la chiusura con impegni del caso I681 del 2007 non vale a fondare la buona fede delle imprese, atteso che l’ordinaria diligenza imponeva di riconoscere nella fissazione concordata di una componente del prezzo gli estremi del cartello[61].

Particolare interesse riveste l’esito differenziato dei giudizi Tamoil ed Esso, che testimonia il rigore analitico del vaglio giurisdizionale. Nel primo caso, il TAR ha rilevato che, mentre per i trimestri di disallineamento del 2020 il provvedimento aveva motivato la perdurante partecipazione della società richiamandone i vincoli contrattuali, per i primi due trimestri del 2023 “nulla è stato esplicitato”: in assenza di prova, il Collegio ha ritenuto – “per necessità logica” – che Tamoil fosse uscita anzitempo dalla concertazione, riducendo la durata dell’infrazione da tre anni e mezzo a tre[62]. La correzione non è una concessione equitativa: il disallineamento di Tamoil dall’ultimo trimestre 2022 era registrato negli stessi dati del provvedimento, sicché la pronuncia ha individuato una effettiva lacuna motivazionale dell’istruttoria. Nel caso Esso, il TAR ha accolto la censura di disparità di trattamento nella quantificazione: la sanzione irrogata alla società incide per il 6,59% sul suo fatturato totale mondiale, a fronte di un’incidenza inferiore all’1% per ENI – cui pure è stata applicata l’aggravante per il ruolo di regìa – e compresa tra l’1% e il 5% per le altre imprese; una disparità giudicata “totalmente priva di motivazione”, in assenza di qualsiasi determinazione di specifici e individuali vantaggi tratti dall’intesa, circostanziati nel provvedimento soltanto in chiave collettiva[63]. Le conferme, dunque, non sono state acquiescenti, ma selettive: il giudice ha convalidato l’impianto dove era solido e lo ha corretto dove la motivazione presentava lacune.

Le sentenze non sono peraltro esenti da profili che è ragionevole attendersi al centro degli appelli al Consiglio di Stato. Il primo riguarda l’analisi di correlazione introdotta dalla sentenza ENI[64]. Si tratta di uno strumento dal forte impatto persuasivo, ma il suo valore dimostrativo merita una precisazione. Il coefficiente di correlazione misura il grado in cui i prezzi delle diverse imprese si muovono congiuntamente: conferma, dunque, l’esistenza del parallelismo. Esso non distingue però, di per sé, tra le possibili cause di quel parallelismo, che può derivare tanto da una concertazione quanto da una reazione comune a shock di costo condivisi. Poiché il parallelismo non era in contestazione — ciò che le parti negavano era la sua natura concertata — il dato statistico, isolatamente considerato, conferma un fatto pacifico più di quanto provi quello controverso. Va aggiunto che, tra i valori qualificati dalla sentenza come univoci, figura anche la correlazione tra ENI e Tamoil nel canale rete (0,539), che le convenzioni statistiche correnti collocano su un livello soltanto moderato.

Un secondo profilo emerge dalla sentenza Kuwait[65], ove il contenuto degli impegni presentati dalla ricorrente è stato richiamato a sostegno della ricostruzione dell’Autorità. L’impiego è delicato, poiché la presentazione di impegni non implica un riconoscimento dell’infrazione: utilizzarne il contenuto come elemento a carico rischia di disincentivare il ricorso a uno strumento di natura non confessoria.

Un terzo rilievo, di matrice dottrinale, muove dalla circostanza che fosse spesso la stessa testata specializzata a sollecitare alle compagnie le informazioni sulla componente bio. Se fondata, tale ricostruzione attenuerebbe la lettura della pubblicazione come gesto strategico deciso autonomamente dalle imprese per segnalarsi i prezzi, la diffusione dei dati sarebbe stata, almeno in parte, una risposta a una richiesta giornalistica. L’obiezione ha tuttavia portata limitata. Per ENI, l’istruttoria ha documentato la trasmissione diretta dei valori alla rivista e la sentenza Saras, per le altre imprese, fonda la partecipazione all’intesa sui contatti accertati tra le parti, e non sul loro rapporto con la testata.

Quanto infine alla proporzionalità, l’esito complessivo del contenzioso consegna un quadro a doppia faccia: il medesimo criterio dell’incidenza sul fatturato mondiale di gruppo, impiegato in funzione confermativa nella sentenza ENI, ha operato in funzione demolitoria nella sentenza Esso, convalidando così – almeno sul piano della parità di trattamento tra imprese – il rilievo critico formulato dalla dottrina sulla quantificazione, pur lasciando impregiudicata la questione, più radicale, della congruità della sanzione rispetto al disvalore concreto del fatto.

Il caso carburanti evidenzia, in definitiva, come l’evoluzione dei mercati e degli strumenti di comunicazione tra operatori economici stia progressivamente ridefinendo il perimetro applicativo delle categorie tradizionali del diritto antitrust. In contesti caratterizzati da elevata trasparenza, concentrazione dell’offerta e costante osservabilità delle strategie commerciali dei concorrenti, il problema non si esaurisce più nell’accertamento di accordi espressi o di contatti riservati, ma investe la più complessa valutazione degli effetti che determinati flussi informativi possono produrre sul processo competitivo. In questa prospettiva, gli annunci pubblici di prezzo cessano di rappresentare un fenomeno marginale o meramente accessorio e diventano uno degli snodi centrali del rapporto tra trasparenza del mercato e tutela della concorrenza. La vicenda esaminata dimostra, al tempo stesso, la necessità di mantenere un equilibrio particolarmente rigoroso. Se è vero che la diffusione di informazioni prospettiche può contribuire a ridurre l’incertezza strategica e favorire forme di coordinamento incompatibili con il principio di autonomia decisionale delle imprese, è altrettanto vero che un’applicazione eccessivamente estensiva delle regole antitrust rischierebbe di comprimere condotte che rispondono a legittime esigenze informative e commerciali. Proprio per questa ragione, l’accertamento di una pratica concordata non può prescindere da un’attenta ricostruzione del contesto economico, delle caratteristiche del mercato e della concreta funzione svolta dalle informazioni scambiate o diffuse. Sotto questo profilo, il caso I864 assume un rilievo che trascende la specifica vicenda dei biocarburanti. Esso rappresenta una significativa occasione di riflessione sul modo in cui il diritto della concorrenza è chiamato a confrontarsi con forme di coordinamento sempre meno riconducibili ai modelli collusivi tradizionali e sempre più legate alla gestione strategica dell’informazione. È in questa tensione tra libertà di comunicazione economica e salvaguardia dell’autonomia competitiva che si giocheranno, verosimilmente, alcune delle questioni più rilevanti dell’enforcement antitrust nei prossimi anni.

  • Conclusioni

L’analisi svolta ha consentito di verificare come il fenomeno degli annunci pubblici di prezzo si collochi oggi in una posizione centrale nell’evoluzione del diritto antitrust europeo. Il percorso giurisprudenziale e amministrativo esaminato dimostra che la tradizionale contrapposizione tra accordo esplicito e comportamento unilaterale non è più sufficiente a descrivere le modalità attraverso cui le imprese possono ridurre l’incertezza competitiva e coordinare le proprie strategie di mercato. In contesti caratterizzati da elevata trasparenza, forte concentrazione dell’offerta e frequenti interazioni tra operatori, anche comunicazioni formalmente pubbliche e accessibili possono assumere una funzione diversa da quella meramente informativa e trasformarsi in strumenti idonei a facilitare forme di coordinamento anticoncorrenziale.

L’evoluzione dell’enforcement europeo testimonia, sotto questo profilo, il progressivo superamento di una concezione esclusivamente formalistica della pratica concordata. L’attenzione delle autorità si è progressivamente spostata dalla ricerca dell’accordo segreto alla valutazione degli effetti che determinate comunicazioni producono sul processo competitivo, valorizzando il loro contributo alla riduzione dell’incertezza strategica tra concorrenti. Ciò non significa, tuttavia, che ogni forma di trasparenza debba essere guardata con sospetto. Al contrario, la trasparenza rappresenta spesso un elemento essenziale per l’efficienza dei mercati e per la corretta informazione degli operatori economici e dei consumatori. La vera difficoltà consiste nell’individuare il punto oltre il quale l’informazione cessa di svolgere una funzione pro-competitiva e diviene uno strumento di coordinamento.

Proprio tale esigenza impone di mantenere fermo un approccio fondato sull’analisi concreta del contesto economico e delle caratteristiche del mercato interessato. Né la pubblicità dell’informazione né la mera convergenza dei comportamenti possono essere considerate, isolatamente, decisive. L’accertamento di una pratica concordata richiede invece una valutazione complessiva capace di considerare, congiuntamente, il contenuto delle comunicazioni, la struttura del mercato, il comportamento delle imprese e l’eventuale assenza di spiegazioni alternative plausibili. È in questo equilibrio tra esigenze di enforcement e tutela della libertà di iniziativa economica che si colloca la sfida più significativa del diritto antitrust contemporaneo.

Il caso I864 si inserisce pienamente in questo processo evolutivo e ne costituisce una delle applicazioni più significative. Al di là delle future evoluzioni processuali, esso ha contribuito a porre al centro del dibattito una questione destinata ad assumere un rilievo crescente: il ruolo dell’informazione quale possibile strumento di coordinamento tra imprese concorrenti. In un’economia sempre più caratterizzata dalla circolazione immediata dei dati e dall’utilizzo di strumenti digitali capaci di rendere istantaneamente osservabili le strategie commerciali degli operatori, la distinzione tra trasparenza lecita e trasparenza collusiva appare destinata a rappresentare uno dei principali terreni di sviluppo dell’enforcement antitrust negli anni a venire.


* Assistente a contratto alla cattedra di Diritto commerciale della Facoltà di Economia della LUISS Guido Carli e svolge la pratica forense presso lo Studio Legale Anelli e Marcone. Laureato magistrale in Giurisprudenza presso la LUISS Guido Carli, dove ha altresì conseguito un Master di II livello in Diritto della concorrenza e dell’innovazione. Ha svolto un tirocinio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito della gestione delle crisi d’impresa ed è stato docente di Diritto commerciale presso ITS Academy PUMA di Bari.

[1] Ai sensi dell’art. 101 TFUE “1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni tra imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli stati membri e abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il libero gioco della concorrenza all’interno del mercato comune ed in particolare quelle consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

2.Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

3.Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: – a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, – a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, a

qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi”.

[2] F. GHEZZI, G. OLIVIERI, Diritto antitrust, Giappichelli, Torino, 2023, III ed., pp. 97 ss.

[3] Ai sensi dell’art. 101 TFUE: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 

2.Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi. 

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.

[4] CGUE, 14 luglio 1972, causa 48-69, Imperial Chemical Industries Ltd. c. Commissione, 1972,

[5] CGUE, 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries Ltd. c. Commissione, cit, supra,

[6] Cfr. CGUE, 8 luglio 1999, C-199/92, Hüls AG c. Commissione, par. 161; CGUE, 8 luglio 1999, C-49/92, Commissione c. Anic Partecipazioni (ANIC), par. 44; CAPOBIANCO A.Agreements – Concerted Practices: Collusion, Agreements and concerted practices: an economicand legal perspective, in AMATO G., EHLERMANN C., EC Competition Law – A Critical \Assessment, Oxford-Portland, 2007.

[7] CGUE, Hüls, cit., parr. 162 e 167.  Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Hüls, il Tribunale non ha infranto le norme applicabili in materia di onere della prova nel ritenere che, avendo la Commissione provato a sufficienza la sua partecipazione a una concertazione tra i produttori di polipropilene volta a restringere la concorrenza, essa non era tenuta a dimostrare che tale concertazione si fosse manifestata per mezzo di comportamenti sul mercato o che avesse avuto effetti restrittivi sulla concorrenza. Spettava al contrario alla Hüls provare che la concertazione non aveva in alcun modo influito sul suo comportamento sul mercato.

[8] F. GHEZZI, G. OLIVIERI, Diritto antitrust, Giappichelli, Torino, 2023, III ed., pp. 104

[9] CGUE, 4 giugno 2009, causa C-8/08, T-Mobile Netherlands BV e altri c., in Racc. 2009, I-4529, par. 62. “Con riferimento alle considerazioni che precedono, occorre risolvere la terza questione dichiarando che la presunzione di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento sul mercato di cui trattasi vale sempre, anche qualora la concertazione sia basata unicamente su una sola riunione tra gli operatori interessati, sempre che l’operatore partecipante alla concertazione sia rimasto attivo su tale mercato”.

[10] Trib UE, Tate & Lyle 12 luglio 2001, cause riunite T-202/98, T-204/98 e T-207/98, Par. 67, 72 ,73”. La sentenza chiarisce che la sola partecipazione a riunioni nelle quali un concorrente di rilievo riveli le proprie intenzioni future sui prezzi è di per sé idonea a integrare la pratica concordata, atteso che essa elimina l’incertezza relativa alla condotta futura dei concorrenti e induce ciascun partecipante a tenere necessariamente conto delle informazioni così acquisite nel determinare la propria politica di mercato. Conferma altresì il principio per cui, ove sia accertata la natura anticoncorrenziale dell’oggetto delle riunioni, non occorre verificare gli effetti concreti dell’intesa sul mercato.

[11] AGCM, n. 22322, Aumento prezzi bitume, in Boll., n.16/2011, “L’Autorità ha quindi ritenuto che le circostanze congiunturali, unitamente all’elevata trasparenza delle condizioni di vendita e di approvvigionamento del prodotto, potessero costituire una plausibile spiegazione alternativa all’ipotesi di un’intesa illecita. In tal senso, non è stato possibile escludere che l’osservata discontinuità nei comportamenti delle imprese nella seconda metà del 2008 derivasse da una sommatoria di decisioni autonome dei singoli operatori, ai quali, com’è noto, non può essere precluso di adattarsi intelligentemente e reagire conseguentemente alla condotta, attuale o prevista, dei concorrenti. L’Autorità ha pertanto concluso il procedimento senza accertamento dell’illecito, ritenendo che non sussistessero le condizioni per contestare alle Parti un’intesa volta a restringere o alterare il gioco della concorrenza nei mercati interessati.

[12] CGUE, 14 luglio 1972, causa 48/69, Imperial Chemical Industries Ltd. c. Commissione (Materie Coloranti), in Racc. 1972, p. 614.

[13] CGUE, 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85 e altre, Ahlström Osakeyhtiö e altri c. Commissione (Wood Pulp II), par. 71.

[14] S. LAMARCA, La disciplina dei cartelli nel diritto antitrust europeo e italiano, Torino, Giappichelli, 2017 Cap. III, §1.6

[15] TAR Lazio, 18 dicembre 2009, n. 13131 Terminal Toscani.

[16] Tribunale UE, 10 marzo 1992, causa T-13/89, Imperial Chemical Industries c. Commissione, in Racc. 1992, II-1021

[17] AGCM, provv. n. 27563, Affidamento appalti per attività antincendio boschivo, in Boll. n. 9/2019.

[18] V. FALCE, Lo scambio di informazioni nell’esperienza comunitaria e nazionale, in Giur. comm., 1999, 2, p. 238 ss.; in, S. LAMARCA, La disciplina dei cartelli nel diritto antitrust europeo e italiano, Giappichelli, Torino, Cap. III, §2.1.

[19] Comunicazione della Commissione – Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, in G.U.U.E. C 11 del 14 gennaio 2011, p. 1-72, in particolare il Capitolo 2.

[20] CGUE, 16 dicembre 1975, cause riunite 40-48/73 e altre, Suiker Unie e a. c. Commissione, punti 173-174. La Corte ha affermato che il requisito di autonomia che caratterizza il comportamento degli operatori sul mercato, pur non escludendo il diritto delle imprese di reagire intelligentemente alla condotta accertata o presunta dei concorrenti, osta rigorosamente a che fra di esse abbiano luogo contatti, diretti o indiretti, aventi per oggetto o per effetto di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare a tale concorrente la condotta che si intende tenere sul mercato. La pronuncia costituisce, sul punto, il precedente fondativo poi costantemente richiamato dalla giurisprudenza successiva in tema di pratiche concordate.

[21] F. GHEZZI, G. OLIVIERI, Diritto antitrust, Giappichelli, Torino, 2023, III ed., p. 105 ss.

[22]Linee direttrici 2011, cit., parr. 72-74 sulla distinzione tra restrizioni per oggetto e per effetti.

[23]Decisione della Commissione, 17 febbraio 1992, 92/157/CEE, UK Agricultural Tractor Registration Exchange.

[24]Tribunale di primo grado UE, 27 ottobre 1994, causa T-35/92, John Deere c. Commissione; CGUE, 28 maggio 1998, causa C-7/95, John Deere c. Commissione.

[25]CGUE, 4 giugno 2009, causa C-8/08, T-Mobile Netherlands BV e altri, in Racc. 2009, I-4529.

[26]Tribunale UE, 14 marzo 2013, causa T-588/08, Dole Food Company c. Commissione; CGUE, 19 marzo 2015, causa C-286/13 P, Dole Food and Dole Fresh Fruit Europe c. Commissione.

[27] CGUE, Dole Food, cit., par. 113, 114, 115.

[28] Cons. Stato, sez. VI, 23 aprile 2002, n. 2199;

[29] TAR Lazio, sez. I, 4 agosto 2005, n. 6088

[30] Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9565.

[31] A. GIANNACCARI, Il caso IAMA al Consiglio di Stato: indietro tutta! in Mercato Concorrenza Regole, 2011, 1, p. 145 ss.; A. FRIGNANI, Lo scambio di informazioni tra assicuratori nella normativa e giurisprudenza italiana e nel diritto comunitario: è giustificata la condanna per se alla luce del diritto antitrust?, in Dir. e fiscalità assicur., 2011, 2, p. 591 ss. Per una posizione opposta che valorizza la fondatezza dell’orientamento del Consiglio di Stato cfr. M. GRILLO, Il caso IAMA al Consiglio di Stato: avanti tutta!, in Mercato Concorrenza Regole, 2011, 1, p. 151 ss.

[32]M. GRAVENGAARD, Price signalling, in Competition Law Dictionary, Concurrences, art. n° 112147.

[33] Supra, par. 1.3, p. 12

[34] Aggregates, Cement and Ready-Mix Concrete Market Investigation, Competition Commission UK, Final Report del 14 gennaio 2014 e Final Order del 22 gennaio 2016, con cui è stato imposto ai produttori di cemento il divieto di inviare comunicazioni anticipate generiche di aumenti di prezzo.

[35]utoriteit Consument & Markt, decisione 7 gennaio 2014, caso 13.0612.53, Mobile Network Operators. L’autorità non ha accertato alcuna violazione, limitandosi ad accettare gli impegni assunti dalle compagnie di non effettuare in futuro annunci pubblici di misure non ancora definite.

[36]Commissione UE, decisione 7 luglio 2016, caso AT.39850 – Container Shipping. Procedimento avviato con comunicato stampa IP/13/1144 del 22 novembre 2013

[37]Comunicazione della Commissione – Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, in G.U.U.E. C 259 del 21 luglio 2023, applicabili dal 1° luglio 2023. Per un commento all’evoluzione introdotta cfr. D. PASCHETTA, M. BERARDO, Linee guida della Commissione UE 2023 in materia di accordi orizzontali, FVA Law – AIRU, 2023.

[38]Sull’innovativa metodologia investigativa adottata cfr. V. ARAVANTINOU ZAFEIRI, D. CHATTERJEE, The Signalling Effect: Assessing EU Antitrust Risk in Public Communications and Earnings Calls, Clifford Chance, 19 agosto 2025.

[39] Tribunale UE, 9 luglio 2025, causa T-188/24, Michelin c. Commissione. La direttrice della Cartel Directorate della DG Concorrenza, Maria Jaspers, ha pubblicamente annunciato nel gennaio 2025 che lo scambio illecito di informazioni costituirà uno degli ambiti prioritari dell’attività di enforcement dell’Autorità nei prossimi anni.

[40]J. YSEWYN, J. CHOI, Price Signalling: The Final Frontier?, Covington & Burling LLP, 2015. Tra i casi nazionali da segnalare nella stessa direzione, Norwegian Retail Fuel (Konkurransetilsynet, dec. 15 ottobre 2020, n. 2020-26 e 2020-27, Circle K e YX) e Irish Private Motor Insurance (Competition and Consumer Protection Commission irlandese, Report and Outcome on Private Motor Insurance Investigation, 8 febbraio 2022).

[41] Commissione UE, decisione 15 dicembre 2025, Automotive Starter Batteries. L’investigazione era stata avviata il 26 settembre 2017 a seguito di domanda di clemenza presentata da Johnson Controls International PLC (ora Clarios), formalizzata con Statement of Objections del 30 novembre 2023.

 

[43]GCM, provvedimento n. 16370 del 18 gennaio 2007, caso I681 – Prezzi dei carburanti in rete (apertura); provvedimento del 20 dicembre 2007 (accettazione di impegni). Il caso ha avuto ad oggetto la prassi delle nove principali compagnie petrolifere di pubblicare prezzi consigliati e differenziali integrativi attraverso comunicati stampa e una rivista specializzata di settore.

[44] La distribuzione delle sanzioni è la seguente: ENI €336.214.660; Q8/Kuwait €172.592.363; IP €163.669.804; Esso €129.363.561; Tamoil €91.029.755; Saras €43.788.944.

[45] Direttiva 2009/28/CE (RED I), Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III); D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni.

[46] supra, par. 2.2, p.21

[47] Sul rilievo sistematico dei meccanismi premiali nei procedimenti antitrust si veda M. SIRAGUSA, M. BERETTA, Il programma di clemenza italiano alla luce dell’esperienza europea, in Dir. Comm. Int., 2018, 2, p. 287 ss.

[48] AGCM, provv. I864, cit., punti 101-104 e documenti ivi richiamati.

[49]AGCM, provv. I864, cit., punti 366-372 sulla qualificazione come restrizione per oggetto.

[50] AGCM, provv. I864, cit., punto 70 e Tabella 4.

[51] B. TASSONE, Spigolature sulla decisione della AGCM in tema di pratiche concordate e biocarburanti, in Giustizia Civile, 9 aprile 2026.

[52] C.R. LESLIE, The Relationship Between Legality and Probative Value in Plus Factor Analysis, in Herbert Hovenkamp – The Dean of American Antitrust Law: Liber Amicorum, p. 343 ss.; CGUE, Aalborg Portland, 7 gennaio 2004, causa C-204/00 P, punto 57.

[53] TAR Lazio, sez. I, 18 maggio 2026, n. 9254 (ENI) e n. 9256 (Esso); 19 maggio 2026, n. 9287 (Kuwait); 20 maggio 2026, n. 9401 (IP), n. 9402 (Tamoil, con rideterminazione della sanzione in €78.087.478,95 ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c, c.p.a.) e n. 9405 (Saras).

[54] TAR Lazio, n. 9402/2026, cit.

[55] TAR Lazio, n. 9254/2026, cit. I coefficienti calcolati dal Collegio sui dati delle tabelle 9 e 10 del provvedimento: ENI–IP 0,979 (rete) e 0,854 (extra-rete); ENI–ESSO 0,969 e 0,938; ENI–KUWAIT 0,792 e 0,752; ENI–TAMOIL 0,539 e 0,722; ENI–SARAS 0,812 (extra-rete).

[56] TAR Lazio, n. 9402/2026, cit.

[57] AGCM, provv. I864, cit., punto 70 e Tabella 4; TAR Lazio, nn. 9254/2026 e 9402/2026, cit.

[58] TAR Lazio, nn. 9401/2026 e 9405/2026, cit.

[59] TAR Lazio, n. 9405/2026, cit. La pronuncia illustra l’offensività della pratica anche con un’efficace analogia: se tutti i produttori di tavoli in legno con gambe in ferro concordano l’indicazione del costo delle gambe, imputandolo a fattori esogeni, gli acquirenti potranno negoziare soltanto sulla componente in legno.

[60] TAR Lazio, n. 9405/2026, cit.

[61] TAR Lazio, n. 9405/2026, cit. Il caso I681 era stato definito con provvedimento n. 17754 del 20 dicembre 2007, di accettazione degli impegni, senza accertamento dell’infrazione.

[62] TAR Lazio, n. 9402/2026, cit.; cfr. AGCM, provv. I864, cit., punto 72, ove il disallineamento di Tamoil dall’ultimo trimestre 2022 risulta già registrato.

[63] TAR Lazio, n. 9256/2026, cit.

[64] TAR Lazio, n. 9254/2026, cit. (analisi di correlazione sui dati delle tabelle 9 e 10 del provvedimento).

[65] TAR Lazio, n. 9287/2026, cit.; cfr. considerando 13 Reg. CE n. 1/2003 e CGUE, C-441/07 P, Alrosa.

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