Aspartame (E 951): dalla rivalutazione EFSA alla classificazione IARC, tra pressione della società civile e conferma della sicurezza
Il parere EFSA del 10 settembre 2026 sul sale di aspartame-acesulfame (E 962) e le prospettive regolatorie in Europa
di Alessia Rausa
1. Introduzione
Il 10 settembre 2026 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato il parere scientifico, a lungo atteso, relativo alla rivalutazione del sale di aspartame-acesulfame (E 962) [1], adottato dal proprio panel sugli additivi e gli aromi alimentari (FAF) già nel luglio 2026 nel corso di una riunione plenaria aperta agli osservatori. Il parere, secondo quanto anticipato dalla ONG Foodwatch nelle settimane precedenti [2], avrebbe potuto rappresentare «un punto di svolta cruciale» per il futuro regolatorio dell’aspartame (E 951), il dolcificante artificiale più diffuso e più discusso nel panorama alimentare europeo: l’esito, tuttavia, si è rivelato nel segno della continuità, con la conferma della sicurezza dell’additivo ai livelli di esposizione correnti. Il parere si inserisce in un contesto di crescente pressione politica e sociale che ha preceduto la sua pubblicazione: nel febbraio 2025 le organizzazioni Foodwatch, Yuka e la Lega francese contro il cancro avevano lanciato, in undici Paesi europei, una petizione indirizzata alla Commissione europea e agli Stati membri per chiedere il divieto dell’additivo, raccogliendo oltre 400.000 firme[3] .
Il presente contributo si propone di ricostruire, con taglio giuridico-regolatorio, il quadro normativo entro cui tale vicenda si colloca — distinguendo con cura, come si vedrà essere indispensabile, tra il piano della valutazione scientifica del rischio, di competenza dell’EFSA, e quello della gestione del rischio, di competenza della Commissione europea e degli Stati membri — e di analizzare, alla luce dell’esito ora noto della rivalutazione, le prospettive giuridiche che si aprono a valle del parere. Si tratta di un caso di studio particolarmente significativo per il diritto alimentare europeo, in quanto pone in tensione diretta due modelli di valutazione scientifica — quello dello IARC, basato sulla classificazione del pericolo (hazard), e quello dell’EFSA e del JECFA, basato sulla valutazione del rischio in funzione dei livelli di esposizione (risk) — la cui divergenza metodologica genera significative incertezze applicative per il legislatore e per gli operatori del settore alimentare, e che il parere del 10 settembre 2026 non risolve, ma sposta piuttosto su un diverso piano di discussione.
2. Il quadro normativo europeo sugli additivi alimentari
La disciplina degli additivi alimentari nell’Unione europea è imperniata sul regolamento (CE) n. 1333/2008 [4], che stabilisce i requisiti generali per il loro impiego sicuro e contiene l’elenco unionale degli additivi autorizzati, con le relative condizioni d’uso e i livelli massimi consentiti nei diversi alimenti. Il regolamento si inserisce in un più ampio pacchetto normativo, il c.d. «Food Improvement Agents Package», adottato nel dicembre 2008 insieme al regolamento (CE) n. 1332/2008 sugli enzimi alimentari, al regolamento (CE) n. 1334/2008 sugli aromi e al regolamento (CE) n. 1331/2008 [5], che disciplina la procedura comune di autorizzazione applicabile a tutte e tre le categorie di sostanze. A completare il quadro tecnico interviene il regolamento (UE) n. 231/2012 [6], che fissa le specifiche (c.d. criteri di purezza) degli additivi alimentari autorizzati, comprese quelle relative all’aspartame.
Il sistema delineato da tale corpus normativo si basa su un principio essenziale: un additivo alimentare può essere immesso sul mercato dell’Unione o utilizzato negli alimenti solo dopo una valutazione scientifica della sua sicurezza da parte dell’EFSA e la sua inclusione nell’elenco dell’Unione tramite un atto della Commissione europea adottato secondo la procedura del comitato, con il coinvolgimento degli Stati membri.
Poiché la maggior parte degli additivi oggi in commercio erano stati autorizzati sulla base di valutazioni risalenti agli anni Ottanta e Novanta, la Commissione ha istituito, con il regolamento (UE) n. 257/2010 [7], un programma sistematico di rivalutazione di tutti gli additivi alimentari già autorizzati alla data del 20 gennaio 2009, complessivamente 315 sostanze. Il programma, che avrebbe dovuto concludersi entro il 2020, ha subito significativi ritardi, dovuti all’elevato volume di lavoro e alla necessità di acquisire dati aggiuntivi; il termine originario è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/148 . Alla data di redazione del presente contributo, l’EFSA ha completato la rivalutazione di oltre il 70% delle 315 sostanze interessate[8].
Un tratto strutturale del diritto alimentare europeo, che risulta decisivo per comprendere la vicenda dell’aspartame, è la netta separazione istituzionale tra valutazione del rischio (risk assessment) e gestione del rischio (risk management), introdotta dal regolamento (CE) n. 178/2002 [9], c.d. General Food Law, che ha istituito l’EFSA quale agenzia indipendente incaricata di fornire pareri scientifici, distinta dalla Commissione europea e dagli Stati membri, ai quali spetta invece la competenza — di natura politico-discrezionale, ancorché vincolata dall’evidenza scientifica — di decidere le misure di gestione del rischio conseguenti, ivi compresa l’eventuale modifica delle condizioni d’uso di un additivo o la sua rimozione dall’elenco dell’Unione. Tale separazione istituzionale, pur concepita per garantire l’indipendenza tecnico-scientifica delle valutazioni EFSA da influenze politiche, genera, come si vedrà, un delicato problema di attribuzione delle responsabilità quando — come nel caso dell’aspartame — la comunità scientifica internazionale non esprime un giudizio univoco.
3. L’aspartame: profilo tecnico-scientifico e storia regolatoria
L’aspartame è un dipeptide artificiale, estere metilico composto da due amminoacidi (acido aspartico e fenilalanina), dotato di un potere dolcificante pari a circa 120-200 volte quello del saccarosio, il che ne consente l’impiego in quantità minime a fronte di un apporto calorico trascurabile. Introdotto sul mercato europeo a partire dagli anni Ottanta, l’aspartame è oggi presente in oltre 2.500 prodotti alimentari e bevande a ridotto o nullo contenuto calorico — bibite gassate, prodotti da forno, dessert, gomme da masticare, dolcificanti da tavola — ed è utilizzato, secondo un sondaggio commissionato da Foodwatch, da circa il 40% dei consumatori europei su base regolare. Data la sua rapida idrolisi nell’organismo in fenilalanina, acido aspartico e metanolo, l’additivo richiede peraltro un’etichettatura specifica di avvertenza per i soggetti affetti da fenilchetonuria, patologia metabolica che impone una dieta a ridotto tenore di fenilalanina.
Nel dicembre 2013 l’EFSA ha pubblicato la propria prima valutazione completa del rischio relativa all’aspartame [10], condotta nell’ambito del programma di rivalutazione e basata sull’esame sistematico dell’intera letteratura scientifica disponibile, compresi gli studi originari, le valutazioni precedenti del Comitato scientifico per l’alimentazione umana e la documentazione pervenuta a seguito di un apposito invito pubblico alla presentazione di dati. All’esito di tale istruttoria, l’EFSA ha confermato la sicurezza dell’aspartame ai livelli di esposizione correnti, mantenendo la dose giornaliera accettabile (DGA, o ADI nell’acronimo inglese) di 40 mg/kg di peso corporeo al giorno, già in precedenza fissata dal Comitato scientifico per l’alimentazione umana e dal Comitato congiunto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA) sulla base di studi di tossicità cronica condotti su modelli animali.
Tale valutazione, per quanto rigorosa nel metodo, non è rimasta esente da critiche, in particolare da parte di alcune organizzazioni della società civile, che hanno contestato l’asserita esclusione, dal novero degli studi considerati, di alcune ricerche indipendenti ritenute rilevanti — critiche che hanno contribuito ad alimentare, negli anni successivi, la richiesta di una nuova, più aggiornata valutazione.
3.3 Gli obblighi di etichettatura
Il regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, impone specifici obblighi informativi per i prodotti contenenti aspartame: l’additivo deve essere indicato nell’elenco degli ingredienti con il proprio nome di categoria («edulcorante») seguito dalla denominazione specifica o dal numero E (E 951), e i prodotti che lo contengono devono recare la dicitura «contiene una fonte di fenilalanina», a tutela dei soggetti affetti da fenilchetonuria. Tali obblighi informativi, distinti dal tema della sicurezza sostanziale dell’additivo qui esaminato, costituiscono comunque un tassello rilevante del sistema di tutela del consumatore, in quanto consentono a quest’ultimo di esercitare, autonomamente, una scelta consapevole di consumo — scelta che, secondo le organizzazioni promotrici della petizione, risulterebbe tuttavia insufficiente a fronte di un additivo la cui presenza, spesso non immediatamente percepibile dal consumatore medio, risulta diffusa in una vastissima gamma di prodotti di consumo quotidiano.
4. Il nodo della classificazione IARC 2023 e la divergenza tra approcci hazard-based e risk-based
Nel luglio 2023 l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), organismo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità con sede a Lione, ha classificato l’aspartame nel Gruppo 2B della propria scala di classificazione [11], corrispondente alla categoria «possibilmente cancerogeno per l’uomo». Si tratta della medesima categoria in cui rientrano numerose altre sostanze di uso comune, e che lo IARC stesso definisce come indicativa di un’evidenza scientifica «limitata» circa la cancerogenicità per l’uomo, non già di un giudizio di effettiva pericolosità alle dosi di normale assunzione alimentare.
Contestualmente alla pubblicazione della classificazione IARC, il Comitato congiunto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA) — organismo distinto dallo IARC, incaricato non di classificare il pericolo ma di valutare il rischio effettivo in funzione dei livelli di esposizione alimentare — ha reso pubbliche le proprie conclusioni [12], confermando la dose giornaliera accettabile di 40 mg/kg di peso corporeo, sul presupposto che l’evidenza disponibile non fosse sufficiente a giustificarne una modifica. Il JECFA ha così confermato, in sostanza, che un consumatore che rispetti la DGA vigente non incorre in un rischio apprezzabile, pur non escludendo, in astratto, l’esistenza di un pericolo (hazard) per esposizioni significativamente superiori.
4.3 Le implicazioni giuridiche della divergenza tra autorità scientifiche
La circostanza che due organismi facenti capo alla medesima organizzazione internazionale (l’OMS) siano giunti, nella stessa data, a conclusioni non del tutto sovrapponibili — l’uno relativo al pericolo astratto, l’altro al rischio concreto in funzione dell’esposizione — costituisce un caso di scuola della distinzione, centrale nel diritto del rischio, tra approccio hazard-based e approccio risk-based. Il diritto alimentare dell’Unione europea, per il tramite del regolamento (CE) n. 178/2002 e della prassi dell’EFSA, adotta un approccio prevalentemente risk-based, fondato sulla determinazione di soglie di esposizione ritenute sicure (le DGA) piuttosto che sulla mera classificazione del pericolo in sé considerato. Tale scelta metodologica, per quanto scientificamente consolidata, espone il sistema a un evidente problema di comunicazione pubblica e di legittimazione, in quanto la classificazione IARC — pur non comportando, di per sé, alcuna conseguenza normativa diretta nell’ordinamento dell’Unione — viene frequentemente percepita dall’opinione pubblica, e talvolta veicolata dai media, come un giudizio di pericolosità tout court, alimentando un divario tra la percezione sociale del rischio e la sua qualificazione tecnico-giuridica.
4.4 Il raffronto con la posizione delle autorità statunitensi
Un utile termine di paragone è offerto dalla posizione assunta, nello stesso torno di tempo, dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense, che ha mantenuto ferma l’autorizzazione dell’aspartame, dichiarando di non condividere le conclusioni della classificazione IARC e di ritenere tuttora valida la propria valutazione di sicurezza, sostanzialmente allineata a quella dell’EFSA e del JECFA. La convergenza tra le principali autorità di regolazione alimentare mondiali (EFSA, JECFA, FDA) nel mantenere invariata la valutazione di rischio, a fronte della sola diversa classificazione dello IARC basata sul pericolo, conferma la natura squisitamente metodologica, prima ancora che sostanziale, della divergenza qui esaminata.
5. La mobilitazione della società civile: la petizione Foodwatch-Yuka-Lega contro il cancro
In occasione della Giornata mondiale contro il cancro del 4 febbraio 2025, le organizzazioni Foodwatch, Yuka e la Lega francese contro il cancro hanno promosso una petizione europea, rivolta alla Commissione europea e agli Stati membri, per chiedere il divieto dell’aspartame (E 951) negli alimenti e nelle bevande. L’iniziativa, diffusa in undici Paesi (Germania, Austria, Belgio, Spagna, Francia, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Svizzera), ha raccolto oltre 400.000 sottoscrizioni, ponendosi a fondamento — insieme alla classificazione IARC del 2023 e ad alcuni studi epidemiologici indipendenti (tra cui la Nutrinet-Santé dell’INSERM[13], che ha rilevato associazioni tra consumo di edulcoranti e rischio di alcune patologie a dosi inferiori alla DGA vigente) — di una più ampia istanza di applicazione del principio di precauzione al caso dell’aspartame.
5.2 La risposta della Commissione europea
In risposta alla mobilitazione promossa da Foodwatch, la Commissione europea ha chiarito, per il tramite dei propri uffici, che, qualora necessario, potrà adottare misure di gestione del rischio sulla base della rivalutazione aggiornata condotta dall’EFSA, senza tuttavia anticipare alcuna decisione in assenza degli esiti di tale istruttoria scientifica. La posizione della Commissione riflette fedelmente l’impianto istituzionale del regolamento (CE) n. 178/2002: l’organo di gestione del rischio non può, e non deve, sostituirsi all’organo di valutazione scientifica, pena la violazione del principio di separazione funzionale che costituisce uno dei capisaldi della legittimazione tecnico-scientifica del sistema alimentare europeo.
6. Il parere EFSA del 10 settembre 2026: oggetto, esiti e prime valutazioni
Un elemento tecnico-procedurale di primaria importanza, spesso trascurato nella narrazione mediatica della vicenda, riguarda l’esatto oggetto della rivalutazione condotta dall’EFSA. L’Autorità non ha infatti svolto una nuova, autonoma rivalutazione dell’aspartame E 951 in quanto tale, il quale aveva già formato oggetto di una valutazione completa nel 2013 ; l’istruttoria ha riguardato formalmente il sale di aspartame-acesulfame (E 962) , una combinazione di aspartame e acesulfame K per la quale i dati di sicurezza specifici risultavano più limitati. Poiché tuttavia il sale in questione si dissocia, una volta ingerito, nei propri componenti — aspartame e acesulfame K —, l’EFSA ha condotto la rivalutazione secondo il protocollo per l’identificazione e la caratterizzazione del pericolo dei dolcificanti (posto in consultazione pubblica nel 2019) e il protocollo per la valutazione dell’esposizione ai dolcificanti (consultazione pubblica nel 2020), aggiornando in tale sede anche la valutazione dell’esposizione alimentare complessiva alla sostanza.
Il parere, adottato dal panel FAF nel luglio 2026 e pubblicato il 10 settembre 2026, conclude che l’uso del sale di aspartame-acesulfame (E 962) non solleva preoccupazioni per la sicurezza, e che le condizioni e i livelli d’uso attualmente riportati per l’acesulfame K (E 950), per l’aspartame (E 951) e per il sale E 962 non destano criticità. Tale conclusione si fonda, per l’aspartame, sulla dose giornaliera accettabile già stabilita di 40 mg/kg di peso corporeo al giorno, che il panel ha espressamente riconfermato, e, per l’acesulfame K, su una DGA recentemente rivista e fissata a 15 mg/kg di peso corporeo al giorno; le stime di esposizione attuali, per tutte le fasce d’età considerate, restano al di sotto di entrambi i valori.
Sul piano più propriamente tecnico, il panel ha comunque formulato due raccomandazioni operative, di rilievo non trascurabile per il prosieguo del procedimento: l’aggiornamento delle specifiche tecniche dell’Unione relative all’E 962, al fine di renderle coerenti con le specifiche già vigenti per l’aspartame e per l’acesulfame K impiegati nella sua produzione; e, in linea con l’approccio già seguito per altri dolcificanti oggetto di recente rivalutazione, la revisione dei limiti di arsenico e piombo previsti dalle specifiche dell’aspartame (E 951). Si tratta, in entrambi i casi, di interventi di natura tecnico-regolatoria sulle specifiche di purezza dell’additivo — disciplinate dal regolamento (UE) n. 231/2012 — e non di una modifica delle condizioni d’uso o della DGA, sicché il loro recepimento normativo non richiede, in linea di principio, il ricorso alla clausola di salvaguardia né una revisione della disciplina sostanziale dell’aspartame, bensì un ordinario atto di esecuzione della Commissione in sede di comitatologia.
Sul piano giuridico, l’esito del parere non ha inciso sullo status autorizzativo dell’aspartame E 951, che resta regolato dalle medesime condizioni d’uso vigenti dal 2013: l’istruttoria condotta nell’ambito della rivalutazione dell’E 962 ha confermato, piuttosto che modificato, il quadro di sicurezza già accertato, privando così le organizzazioni promotrici della petizione dell’appiglio tecnico-scientifico su cui la richiesta di un intervento regolatorio restrittivo avrebbe potuto fondarsi.
7. Il principio di precauzione nel diritto alimentare europeo
Il principio di precauzione, codificato nell’art. 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, consente alle istituzioni dell’Unione di adottare, in condizioni di incertezza scientifica, misure provvisorie di gestione del rischio necessarie a garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più completa. La disposizione richiede tuttavia — in ciò recependo l’elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia[14] — che le misure adottate siano proporzionate, non discriminatorie, e sottoposte a un riesame periodico entro un termine ragionevole, in funzione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche disponibili.
L’applicazione del principio di precauzione al caso dell’aspartame ha sollevato, nella fase precedente alla pubblicazione del parere, significative difficoltà interpretative. Da un lato, le organizzazioni promotrici della petizione avevano invocato il principio proprio in ragione della classificazione IARC 2023 e dell’esistenza di studi epidemiologici indipendenti non ancora pienamente valutati dall’EFSA, sostenendo che l’incertezza scientifica residua giustificasse, quantomeno in via cautelativa, un intervento restrittivo. Dall’altro, la giurisprudenza della Corte di giustizia richiede che il ricorso al principio di precauzione sia fondato su un’incertezza scientifica genuina e documentata, e non possa fondarsi su mere ipotesi non ancora confermate dalla comunità scientifica di riferimento.
L’esito del parere del 10 settembre 2026 , che ha riconfermato senza riserve sostanziali la DGA dell’aspartame e non ha ravvisato criticità di sicurezza , incide in modo significativo su tale bilanciamento: l’EFSA, cui il regolamento (CE) n. 178/2002 attribuisce in via esclusiva la funzione di valutazione scientifica del rischio, ha avuto l’occasione — nell’ambito della rivalutazione dell’E 962 — di esaminare anche gli studi successivi al 2013 richiamati dalle organizzazioni promotrici della petizione, senza tuttavia rilevarvi elementi tali da giustificare una revisione della valutazione di sicurezza. Ne consegue che il presupposto dell’incertezza scientifica genuina, cui la giurisprudenza della Corte di giustizia condiziona la legittima attivazione del principio di precauzione, appare per l’aspartame sensibilmente indebolito: un’eventuale misura restrittiva della Commissione, in assenza di un fondamento tecnico-scientifico specifico, si esporrebbe a un vaglio di legittimità particolarmente severo in sede giurisdizionale. Il dibattito pubblico potrà comunque proseguire — anche sulla base della persistente classificazione IARC, che il parere EFSA non ha inteso smentire, trattandosi di valutazioni condotte con metodologie diverse — ma si sposta così dal piano dell’incertezza scientifica a quello, più propriamente politico, dell’opportunità di uno standard di tutela superiore a quello risultante dall’evidenza disponibile.
8. Le procedure per l’eventuale modifica delle condizioni d’uso o revoca dell’autorizzazione
Le raccomandazioni tecniche formulate dall’EFSA nel parere del 10 settembre 2026 — l’aggiornamento delle specifiche dell’E 962 e la revisione dei limiti di arsenico e piombo per l’aspartame — dovranno essere recepite dalla Commissione europea mediante un regolamento di modifica del regolamento (UE) n. 231/2012 , adottato secondo la procedura di comitatologia disciplinata dal regolamento (UE) n. 182/2011 [15], con il parere vincolante del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (SCoPAFF). Trattandosi di un intervento di affinamento delle specifiche di purezza e non di una modifica delle condizioni d’uso sostanziali dell’additivo, è ragionevole attendersi un iter privo delle criticità politiche che avrebbero presumibilmente accompagnato una modifica della DGA o delle condizioni d’uso dell’aspartame.
8.2 La clausola di salvaguardia ex art. 53 del regolamento (CE) n. 178/2002
Parallelamente alla procedura ordinaria, il diritto alimentare dell’Unione prevede, all’art. 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, una clausola di salvaguardia che consente alla Commissione, e in via sussidiaria agli Stati membri, di adottare misure di emergenza — quali la sospensione dell’immissione in commercio o dell’uso di un alimento o di un additivo — quando sia manifesto che un prodotto già autorizzato possa comportare un grave rischio per la salute umana, non adeguatamente affrontabile mediante le misure ordinarie degli Stati membri interessati. Si tratta di uno strumento di natura eccezionale, che presuppone l’esistenza di un rischio grave e non meramente ipotetico: presupposto che, alla luce delle conclusioni del parere EFSA del 10 settembre 2026 — il quale non ha ravvisato criticità di sicurezza per l’aspartame ai livelli di esposizione correnti — risulta, allo stato, privo del necessario fondamento tecnico-scientifico. Ne consegue che il ricorso alla clausola di salvaguardia per l’aspartame appare, sulla base degli elementi attualmente disponibili, una prospettiva scarsamente percorribile, salva l’emersione di ulteriori evidenze scientifiche non ancora valutate dall’Autorità.
9. Un cenno al ruolo della sperimentazione animale nella determinazione della dose giornaliera accettabile
Un profilo che merita una segnalazione, per quanto marginale rispetto all’oggetto principale del contributo, riguarda il fondamento empirico della dose giornaliera accettabile di 40 mg/kg di peso corporeo, storicamente derivata da studi di tossicità condotti su modelli animali secondo la prassi consolidata della tossicologia regolatoria, e ora espressamente riconfermata dal parere EFSA del 10 settembre 2026. Tale circostanza pone in evidenza un nodo di più ampio respiro, di sicuro interesse per il giurista che si occupi di diritto animale: la persistente dipendenza del sistema di autorizzazione degli additivi alimentari da studi condotti su animali da laboratorio, in un contesto normativo che pure promuove attivamente, ai sensi della direttiva 2010/63/UE [16], il principio delle c.d. «3R» (sostituzione, riduzione, raffinamento) e lo sviluppo di metodi alternativi. Il caso dell’aspartame, il cui profilo di sicurezza regolatoria affonda le proprie radici in studi tossicologici animali risalenti a diversi decenni fa e viene ora confermato attraverso un aggiornamento incentrato soprattutto sulla letteratura epidemiologica osservazionale sull’uomo, costituisce un’utile cartina di tornasole per interrogarsi sui tempi con cui il diritto alimentare europeo potrà integrare metodi di valutazione del rischio non basati sulla sperimentazione animale.
10. Conclusioni
Il caso dell’aspartame rappresenta un banco di prova significativo per la tenuta del sistema europeo di valutazione e gestione del rischio alimentare, chiamato a misurarsi con la divergenza tra approcci scientifici internazionali (IARC da un lato, EFSA e JECFA dall’altro), con la crescente domanda di applicazione del principio di precauzione da parte della società civile, e con i tempi, spesso non allineati alle aspettative pubbliche, delle procedure di rivalutazione scientifica. Il parere EFSA pubblicato il 10 settembre 2026 , per quanto formalmente incentrato sul sale E 962, ha rappresentato l’occasione più prossima per un aggiornamento sostanziale della valutazione di sicurezza dell’aspartame, e il suo esito — conferma della DGA vigente, assenza di criticità di sicurezza, sole raccomandazioni tecniche sulle specifiche di purezza — segna, almeno per il momento, la conferma dello status regolatorio esistente, anziché l’avvio del percorso restrittivo auspicato dai promotori della petizione.
Al di là dell’esito specifico, la vicenda conferma la centralità, nel diritto alimentare europeo, della separazione istituzionale tra valutazione scientifica e gestione politica del rischio, e la necessità di un dialogo più efficace tra le diverse agenzie internazionali di riferimento, la cui divergenza metodologica rischia di alimentare, se non adeguatamente comunicata, un divario di fiducia tra cittadini e istituzioni regolatorie che il solo rigore tecnico delle valutazioni scientifiche non è, da solo, sufficiente a colmare.
[1] EFSA, Re-evaluation of the salt of aspartame-acesulfame (E 962) as a food additive, EFSA Journal, 2026, DOI 10.2903/j.efsa.2026.10259 (parere adottato dal panel FAF nel luglio 2026, pubblicato il 10 settembre 2026).
[2] Foodwatch, Yuka, Lega francese contro il cancro, petizione europea «No all’aspartame in alimenti e bevande», febbraio 2025.
[3] EFSA, pagina tematica «Additivi alimentari» e «Aspartame», consultata a settembre 2026.
[4] Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari.
[5] Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari.
[6] Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
[7] Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/148.
[8] EFSA, R Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, artt. 7 e 53
[9] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in G.U.U.E. L 31 del 1.2.2002, pp. 1-24 (in particolare artt. 6, 7 e 53). In dottrina, v. A. GERMANÒ, M. P. RAGIONIERI, E. ROOK BASILE, Diritto agroalimentare: le regole del mercato, Torino, Giappichelli, 2020, cap. III.
[10] EFSA ANS Panel (Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food), Scientific Opinion on the re-evaluation of aspartame (E 951) as a food additive, in EFSA Journal, 2013, vol. 11, n. 12, art. 3496.
[11] Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, Allegato VII, Parte C, in G.U.U.E. L 304 del 22.11.2011, pp. 18-63.
[12] IARC (International Agency for Research on Cancer), IARC Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans: Aspartame, Summary of Evaluation, Vol. 134, Lione, 13 luglio 2023. V. anche The Lancet Oncology, 2023, vol. 24, issue 8, pp. 848-850.
[13] C. DEBRAS et al., Artificial sweeteners and cancer risk: Results from the NutriNet-Santé population-based cohort study, in PLOS Medicine, 2022, vol. 19, n. 3, art. e1003950.
[14] Sulla configurazione del principio di precauzione ex art. 7 Reg. (CE) 178/2002 nella giurisprudenza unionale, v. ex multis Corte di Giustizia UE, Sez. Grande, 9 settembre 2003, causa C-236/01, Monsanto Agricoltura Italia, e Corte di Giustizia UE, Sez. I, 28 gennaio 2010, causa C-333/08, Commissione c. Francia.
[15] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi ai meccanismi di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuitine alla Commissione, in G.U.U.E. L 55 del 28.2.2011, pp. 13-18.
[16] Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, in G.U.U.E. L 276 del 20.10.2010, pp. 33-79 (art. 4, c.d. principio delle 3R: Replacement, Reduction, Refinement).