L’omesso versamento di ritenute da parte del sostituto era previsto, quale fatto reato, dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 2, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, che, nel suo testo originario, contemplava espressamente come condotta delittuosa il fatto di non versare “all’erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori”.