La Convenzione di Strasburgo[1] attribuisce l’azione di promozione dei diritti dei minori agli organi nazionali previsti dall’articolo 12[2], ovvero ad una nuova figura indicata come “Garante dei diritti del fanciullo”. Il termine “Garante”, che è stato preferito rispetto alle altre denominazioni (difensore civico del minore, pubblico tutore) è frutto di