Andrea Giordano – Consigliere della Corte dei Conti
Abstract: Il contributo analizza l’introduzione della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, istituita dall’art. 13-bis del d.lgs. n. 36 del 2021, quale nuovo strumento di controllo pubblico sul sistema dello sport professionistico. Muovendo dal recente riconoscimento costituzionale del valore dell’attività sportiva, l’autore esamina la natura, le funzioni e i poteri della Commissione, soffermandosi sul delicato rapporto tra autonomia dell’ordinamento sportivo e intervento dello Stato. Attraverso un’analisi della disciplina normativa e della giurisprudenza costituzionale, il lavoro evidenzia come il nuovo modello di vigilanza realizzi un’integrazione tra controllo pubblico e autonomia federale, senza sovvertire i principi che caratterizzano l’ordinamento sportivo. Il confronto con il modello introdotto nel Regno Unito dal Football Governance Act 2025 consente, infine, di mettere in luce il carattere più equilibrato e meno invasivo della soluzione italiana, fondata su funzioni prevalentemente certificative e consultive. L’effettiva capacità della Commissione di garantire trasparenza, sostenibilità finanziaria e tutela del valore dello sport dipenderà dall’esercizio indipendente delle sue funzioni e dal pieno rispetto del principio del contraddittorio.
Abstract: This article examines the Independent Commission for the Verification of the Economic and Financial Balance of Professional Sports Clubs, established under Article 13-bis of Legislative Decree No. 36/2021, as a new instrument of public oversight in professional sport. Building on the recent constitutional recognition of sport as a protected value, the paper analyses the Commission’s legal nature, powers, and functions, focusing on the relationship between the autonomy of the sports legal order and State intervention. Through an examination of the relevant legislative framework and constitutional case law, the article argues that the new supervisory model promotes greater integration between public oversight and the autonomy of sports federations without undermining the fundamental principles governing the sports legal system. A comparison with the regulatory framework introduced by the United Kingdom’s Football Governance Act 2025 highlights the more balanced and less intrusive approach adopted by the Italian legislator, based primarily on supervisory, advisory, and certification powers. The paper concludes that the effectiveness of the new regulatory framework will ultimately depend on the Commission’s independence and on the effective implementation of due process guarantees.
Lo sport professionistico non è soltanto un fenomeno sociale da promuovere, ma anche un sistema economico da presidiare.
In tale prospettiva si colloca l’articolo 13- bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha dato vita a un’Autorità amministrativa indipendente, tesa a vagliare l’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche[1].
Il disposto è, a propria volta, il precipitato dell’ascrizione dello sport all’olimpo dei ‘valori’[2].
L’articolo 33 della Costituzione, nella lettura doverosamente combinata con gli articoli 2, 3 e 18 della stessa Carta, è, del resto, chiaro nel riconoscere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme[3].
Se è vero che, per come evidenziato dal Dipartimento dello sport[4], il riconoscimento del valore non implicherebbe un diritto (cosa, quest’ultima, da revocare in dubbio ai lumi della natura comunque precettiva di ogni disposto costituzionale), spetta alla legislazione ordinaria declinare il postulato nel contesto delle varie attività.
L’articolo 13- bis è mezzo orientato al fine.
Istituisce una Commissione ad hoc tesa a svolgere, prima e durante le competizioni, le attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati, tra l’altro certificando la regolarità con pareri obbligatori destinati a essere trasmessi alle Federazioni per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Il controllo, che preserva lo sport come ‘valore’, si snoda attraverso la verifica della correttezza e congruità dei documenti societari, l’indicazione di misure correttive e rettifiche da apportare, il vaglio della documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, la richiesta di dati, informazioni, chiarimenti e documenti, lo svolgimento di verifiche e ispezioni presso le sedi delle società, la convocazione dei responsabili delle Federazioni sportive nazionali e delle Leghe, nonché dei componenti dell’organo amministrativo e di controllo delle società, del revisore legale dei conti, della società di revisione e dei dirigenti.
Tra le funzioni dell’istituita Commissione rientrano, altresì, la resa di pareri e la proposta di promozione di indagini conoscitive, nonché l’attivazione – nell’ottica di una virtuosa circolarità informativa – di forme di collaborazione con la CONSOB, gli organismi competenti a emanare principi contabili e le organizzazioni rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti.
Come il disposto si inquadri nella delicata dialettica tra ordinamento sportivo e ordinamento statale è lecito domandarselo.
L’articolo 1 del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 – convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280 – suggella l’autonomia dell’ordinamento sportivo; coerentemente, l’articolo 2 rimette alla giustizia domestica le questioni tecniche e disciplinari, contemplando il c.d. “vincolo di giustizia sportiva”, che onera i tesserati al previo esaurimento dei rimedi domestici[5].
I tratti specializzanti dell’ordinamento settoriale trovano linfa nella giurisprudenza costituzionale che, con le sentenze Corte cost. 11 febbraio 2011, n. 49 e Corte cost. 25 giugno 2019, n. 160, ha avallato la linea autonomista, escludendo, nel c.d. “disciplinare sportivo”, la tutela reale dal ventaglio degli strumenti esperibili avanti al giudice amministrativo. Trova, dunque, conferme quella spontaneità creatrice della coscienza giuridica che è propria dell’ordinamento sportivo e discende dalla natura originaria di quest’ultimo[6].
Eppure, come ricorda lo stesso decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, l’autonomia non è autosufficienza né sovranità[7]; presuppone l’ordinamento statale, che, nei principi di cui artt. 24, 103 e 113 Cost., ha un perno essenziale[8].
Trovano, dunque, base legittimante la ‘centralizzazione’ delle verifiche inerenti alle società sportive, i tratti di autonomia – regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria – connotanti il genoma della Commissione, la sua stessa composizione – che annovera, oltre a un presidente e quattro componenti, scelti tra magistrati contabili, professori universitari, avvocati e dottori commercialisti, il presidente dell’INPS e il Direttore dell’Agenzia delle entrate – e l’incisività dei suoi poteri.
L’autonomia dell’ordinamento settoriale condiziona, tuttavia, la disciplina di dettaglio, imponendo i correttivi che l’articolo 13- bis contempla.
Il rigore dei controlli trova, infatti, bilanciamento negli spazi dell’autonomia.
È, per tale ragione, apprezzabile la scelta che la designazione di due dei componenti dell’Autorità avvenga nel perimetro dei soggetti individuati dal ‘basso’ delle Federazioni, chiamate a proporre una rosa di cinque nominativi d’intesa con le Leghe professionistiche di riferimento; come meritano menzione il richiamo del principio del contraddittorio, l’indipendenza di giudizio e valutazione, la garanzia di collegialità, la pubblicazione di relazioni annuali, le regole di incompatibilità e il regime dei controlli (si pensi alla sottoposizione del rendiconto della gestione finanziaria al vaglio della Corte dei conti).
Se è vero che, con la novella, l’autoregolazione privata del sistema sportivo, fondato su un modello di vigilanza endo-federale (la Co.Vi.So.C.), cede il passo a una più forte integrazione tra ordinamento statale e sottosistema settoriale, appare distante il paradigma di regolazione introdotto dal Football Governance Act 2025 nel Regno Unito[9].
L’importanza di una gestione oculata delle società calcistiche e di una governance trasparente, valori ‘strumentali’ rispetto a quello ‘finale’ dello sport, non può invero svilire il portato autonomista dell’ordinamento sportivo che la Corte costituzionale ha inteso preservare.
Gli strumenti coercitivi che l’ordinamento inglese annovera – dalla disqualification agli ownership removal orders – differiscono dai più miti poteri, certificatori e consultivi, della Commissione nostrana; l’equilibrio dialettico con il sistema delle Federazioni è, a tutt’oggi, condicio sine qua non del rinnovato assetto di controllo esterno.
L’esercizio indipendente delle funzioni e l’effettivo inveramento del contraddittorio segneranno le sorti della parabola regolatoria introdotta dal legislatore nazionale.
[1] Sulle Autorità, per tutti, Merusi F., Democrazia e autorità indipendenti, Bologna, 2006; D’Alberti M., voce Autorità indipendenti (dir. amm.), in Enc. giur. Treccani, V, Roma, 1995.
[2] Catelani E., Valori e diritti in Costituzione: alla luce del riconoscimento del valore dell’attività sportiva in Costituzione, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2024, 79; sulla teoria dei valori, v., per tutti, Baldassarre A., Costituzione teoria dei valori, in Pol. dir., 1991, 654.
[3] Dal Canto F. – Notaro D. (a cura di), Sport e diritto. Nessi e prospettive dopo le riforme, Pisa University Press, Pisa, 2024; Marazzita G., Il riconoscimento del valore costituzionale dell’attività sportiva, in Federalismi, n. 1/2024, 110; Ferrara L., Lo sport in Costituzione, in Rivista di diritto sportivo, n. 2/2023, 431; Serra M. F., Il nuovo diritto allo sport, in Nomos, n. 3/2023.
[4] V. il Comunicato del 20 settembre 2023.
[5] Sandulli P., Ancora qualche riflessione sull’autonomia della giustizia sportiva e sul vincolo di giustizia, in Riv. dir. ec. sport, 2017, 23; Sanino M., Giustizia sportiva, Cedam, Padova, 2016, 203; Sferrazza M., Il vincolo di giustizia, in Sandulli P. – Sferrazza M., Il giusto processo sportivo. Il sistema di giustizia sportiva della Federcalcio, Giuffrè, Milano, 2015, 52.
[6] Cesarini Sforza W., Il diritto dei privati, 1929, Quodlibet, Macerata, 2018.
[7] Collegio di Garanzia dello Sport, parere del 17 luglio 2017, n. 4; Cinque A., Giustizia sportiva e ADR, in Battelli E. (a cura di), Diritto privato dello sport. Contratti, responsabilità civile, arbitrato, Giappichelli, Torino, 2019, 194 e Sanino M., Giustizia sportiva, cit., 8.
[8] Giordano A., L’ordinamento della F.I.G.C. e il suo Codice di giustizia sportiva, in Id. (a cura di), Commentario al Codice di giustizia sportiva F.I.G.C., AdMaiora, Trani, 2023, 26.
[9] In tema, Flanagan C. A., The football governance act, the independent football regulator, and the regulation of football finance in England: legal, regulatory, and policy considerations, in The International Sports Law Journal, 6 December 2025.