Anno XX · Numero 238 · Serie 1026

ottobre 2026

Rivista di analisi giuridica

“DASPO” ANTE LITTERAM NELL’ANTICA ROMA (D. 48.19.28.3 E D. 1.12.1.13)

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L’articolo prende in esame due passi di giuristi di età severiana, riportati nel Digesto giustinianeo, che attestano l’applicazione già nell’epoca classica romana di una sorta di Daspo ante litteram. Nel primo, D. 48.19.28.3, Callistrato menziona il divieto di partecipare a spettacoli tra i provvedimenti che il praeses poteva adottare nei confronti di soggetti, “qui volgo se iuvenes appellant”, responsabili di disordini; nel secondo, D. 1.12.1.13, analogamente Ulpiano afferma che il praefectus urbi “interdicere poterit et spectaculis”.

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