Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

Nota a Consiglio di Stato, 29 Luglio 2022, n. 06716

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Deve escludersi che, nello svolgimento della carriera del Consigliere di Stato, la lesività di un deteriore (e, in tesi, illegittimo) collocamento in ruolo si manifesti per la prima volta in occasione della (possibile) nomina a Presidente di sezione;

L’affermazione che la domanda di annullamento della mera collocazione in ruolo è inammissibile per difetto d’interesse attuale e concreto in quanto non immediatamente lesiva non significa che l’interessato ha l’onere di impugnare la collocazione in ruolo solo al momento dell’adozione di un qualunque specifico provvedimento applicativo al quale annette il proprio contingente interesse, bensì che ha l’onere di impugnare il primo provvedimento che di tale collocazione in ruolo fa applicazione incidendo su un interesse apprezzabile ai fini dello svolgimento della carriera del magistrato, in quanto se  si rimettesse alla mera convenienza dell’interessato la scelta del provvedimento da impugnare fra i molteplici provvedimenti applicativi susseguitisi nel tempo (e nel corso dell’intera carriera del Magistrato amministrativo), si finirebbe con il derogare in modo del tutto inammissibile alla perentorietà del termine di decadenza, che diverrebbe un “termine mobile” con evidente lesione del principio d’interesse generale di stabilità degli effetti giuridici e di certezza dei rapporti.

Soltanto una rilevante incertezza normativa potrebbe giustificare il riconoscimento dell’errore scusabile.

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