Abstract: Il saggio analizza la Riforma dello sport nella parte in cui prevede specifiche disposizioni a sostegno delle donne. In proposito, si deve fare riferimento al d.lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, i cui artt. 39 e 40, hanno ad oggetto norme per il professionismo negli sport femminili e la promozione della parità di genere, garantendo, in tal modo, tutele di carattere lavorativo.
Abstract:
This essay analyzes the Italian Sports Reform Act, particularly in the context of provisions to support women. In this regard, reference should be made to Legislative Decree no. 36/2021, whose Articles 39 and 40 concern, respectively, rules for access to professional women’s sports and the promotion of gender equality, thus ensuring employment protections.
Keywords: Riforma dello sport – D.lgs. n. 36/2021 – incentivi economici – professionismo femminile – parità di genere – Italian Sports Reform Act – Legislative Decree no. 36/2021 – financial incentives – professional women's sports – gender equality.
Summary/Sommario: 1. D.lgs. n. 36/2021: artt. 30 e 40. – 2. Incentivi economici per il professionismo negli sport femminili. – 3. Promozione della parità di genere.
- D.lgs. n. 36/2021, Titolo V, Capo II.
La Riforma dello sport dedica un’ampia attenzione alla componente femminile in questo settore, in tal guisa attuando i pertinenti principi e criteri direttivi ai sensi della legge delega n. 86/2019[1]. In proposito, si deve fare riferimento al d.lgs. n. 36/2021[2], e successive modifiche ai sensi dei dd.lgs. nn. 163/2022 e 120/2023[3], i cui artt. 39 e 40[4], che qui specificamente si trattano, hanno ad oggetto, norme per il professionismo negli sport femminili e la promozione della parità di genere.
- Incentivi economici per il professionismo negli sport femminili.
In specie, con l’art. 39, uscito indenne dai dd.lgs. correttivi, la legislazione delegata del 2021 ripropone, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consigli dei ministri[5], l’istituzione del “Fondo per il professionismo negli sport femminili” (di seguito denominato “Fondo”), già previsto dall’art. 12-bis, d.l. n. 104/2020[6], convertito, con modificazioni, in legge n. 126/2020[7]. Al Fondo è stata assegnata una dotazione iniziale di 10,7 milioni di euro per il triennio 2020-2022, ripartita in 2,9 milioni per il 2020 e in 3,9 milioni per ciascuno dei due anni successivi[8].
Per accedere alle risorse finanziarie è previsto che le Federazioni sportive nazionali (Fsn) interessate debbano deliberare formalmente, sulla base dell’art. 38, d.lgs. n. 36/2021[9], il passaggio al professionismo dei campionati femminili. Detto adempimento, prodromico alla richiesta, doveva effettuarsi entro il 31 dicembre 2022[10], tuttavia il termine è stato successivamente prorogato dal d.l. n. 202/2024[11] (convertito, con modificazioni, in legge n. 15/2025[12]), che all’art. 15, comma 2-bis[13], ha previsto l’accesso alle risorse per le Federazioni che abbiano deliberato il passaggio al professionismo femminile entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso[14].
L’art. 39, d.lgs. n. 36/2021 prevedeva inoltre vincoli di destinazione delle somme ottenute. Più esattamente, ferma la condizione di cui sopra, le Federazioni sportive potevano presentare la domanda di accesso alle risorse economiche qualora l’utilizzo dei finanziamenti richiesti fosse finalizzato, per l’anno 2020, a far fronte all’impatto negativo della pandemia da Covid-19 sul sistema sportivo: 1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete; 2) allo svolgimento di attività di sanificazione e di messa in sicurezza dell’impiantistica sportiva[15].
Per gli anni 2021 e 2022, le finalità sono mutate e i finanziamenti sono stati invece destinati: 1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive; 2) al reclutamento e alla formazione delle atlete; 3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici; 4) alla promozione dello sport femminile; 5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo; 6) all’allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete[16], tenuto conto che in questo caso almeno il 50% dei finanziamenti devono rispondere alle finalità di cui ai suddetti nn. 2 e 6[17].
E’ poi da evidenziare che la norma rinvia per quanto concerne le modalità di accesso al Fondo, ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3, legge n. 400/1988[18], entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto[19], prevedendo altresì un obbligo di rendicontazione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso designata sull’utilizzo delle risorse ottenute, da assolvere con periodicità semestrale, sentite le associazioni delle sportive, delle società e degli allenatori[20].
Si noti che l’art. 15, comma 2-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 15/2025, contestualmente alla proroga dei termini per l’ammissione alle risorse di cui si è detto sopra, ha rinviato all’art. 1, secondo periodo del comma 632, legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019)[21] per le modalità di accesso delle risorse attribuite, da stabilirsi anche in questo caso con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Valga osservare che il finanziamento mirante a supportare le Federazioni sportive nazionali (Fsn) nella transizione al professionismo femminile ha anche incontrato tentativi di interruzione. In tal senso, si segnala che la legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025)[22] aveva inizialmente escluso, tra le diverse misure economiche a sostegno in materia di sport[23], il rifinanziamento del Fondo triennale. Solo successivamente, è stato infatti concesso il “via libera” dell’Esecutivo alla proroga del Fondo per il professionismo negli sport femminili. Al riguardo, si deve fare riferimento all’art. 15, comma 2-bis, legge n. 15/2025 già citato sopra, attraverso cui il legislatore ha previsto un contributo parziale di 4 milioni di euro per il 2025, garantendo così una continuità temporanea ai progetti già avviati e ai nuovi[24].
- Promozione della parità di genere.
Come si è anticipato, assume rilevanza per quanto qui d’interesse anche l’art. 40, d.lgs. n. 36/2021. Esso stabilisce, all’esito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 120/2023, che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l’inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno[25].
L’articolo prevede inoltre che il CONI e il CIP debbano stabilire con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore, i principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali (Fsn), delle Discipline Sportive Associate (Dsa) e delle Associazioni Benemerite (Ab), anche paralimpici, in conformità a quelli sanciti dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al d.lgs. n. 198/2006[26], indicando le varie aree e i ruoli in cui promuovere l’incremento della partecipazione femminile nonché le misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport.
Qualora invece il CONI e il CIP non provvedano a detto incombente entro il termine sopra indicato, è poi previsto che il regolamento venga adottato mediante il rinvio a una norma supplettiva eteronoma, da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport[27].
Infine, la norma in esame assegna al CONI e al CIP l’obbligo di vigilare sull’osservanza dei principi di parità di genere da parte delle Fsn, Dsa e Ab[28].
La disciplina configura, quindi, un ampio intervento normativo, affidato a plurimi soggetti, volto non solo a garantire la parità di genere ma anche a promuovere la governance dello sport[29].
Del resto, l’esiguità del numero di donne nei ruoli dirigenziali delle istituzioni sportive, costituisce un fatto notorio e nondimeno anacronistico[30]. A questo proposito, si osserva che la Riforma, allo scopo di riconoscere un effettivo eguagliamento tra i sessi, non ha inteso escludere interventi promozionali, che possono concretizzarsi in quote di genere. Da questo punto di vista, il riferimento nell’art. 40, comma 2, al d.lgs. n. 198/2006 rafforza l’obbligo di conformità alle norme antidiscriminatorie già esistenti, conferendo un quadro giuridico consolidato e coerente[31].
Risulta ulteriormente necessario evidenziare che, ad oggi, non è stato ancora emanato il regolamento suindicato in ordine alle varie aree e ruoli in cui promuovere l’incremento della partecipazione femminile[32] e alle misure per favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Tuttavia, si osserva che il CONI ha disciplinato, attraverso la deliberazione n. 1773 del 17 dicembre 2024i “Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate”[33]. In particolare, all’art. 5 si riscontra la regola secondo cui i suddetti Statuti devono garantire la presenza di componenti di genere diverso negli organi direttivi, in misura non inferiore a 1/3. Si tratta a tutti gli effetti di una clausola di riequilibrio di genere, nella prospettiva di attuazione della norma statale[34].
*Professoressa associata di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
[1] In Gazz. Uff. 16 agosto 2019, n. 191.
[2] In Gazz. Uff. 18 marzo 2021, n. 67.
[3] In Gazz. Uff. del 2 novembre 2022, n. 256 e del 4 settembre 2023, n. 206.
[4] Entrati in vigore il 1° gennaio 2022. Si v. art. 51, comma 1, d.lgs. n. 36/2021.
[5] Segnatamente al Dipartimento per lo Sport.
[6] In Gazz. Uff. 14 agosto 2020, n. 203.
[7] Si v. art. 39, comma 7, d.lgs. cit., che prevede che agli oneri derivanti dal Fondosi provvede con le risorse derivanti dall’abrogazione dell’art. 12-bis, d.l., cit., disposta dall’art. 52, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 36/2021. La legge di conversione è pubblicata in Gazz. Uff. 13 ottobre 2020, n. 253.
[8] Si v. art. 39, comma 1, d.lgs. n. 36/2021.
[9] L’articolo, come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 120/2023, traccia espressamente la distinzione tra settore professionistico e dilettantistico. Tale compito viene demandato dalla norma alle Federazioni sportive nazionali (Fsn) e alla Discipline sportive associate (Dsa); sono infatti queste che sulla base delle proprie direttive, assunte seguendo le linee guida del CONI, detengono il potere di istituzione del settore professionistico.
[10] Si v. art. 39, comma 2 e 3, d.lgs. n. 36/2021.
[11] Noto come Milleproroghe, in Gazz. Uff. 27 dicembre 2024, n. 302.
[12] In Gazz. Uff. 24 febbraio 2025, n. 45.
[13] Comma aggiunto dalla legge di conversione citata.
[14] Entrata in vigore del provvedimento: 25 febbraio 2025.
[15] Si v. art. 39, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 36/2021.
[16] Si v. art. 39, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2021.
[17] Si v. art. 39, comma 4, d.lgs. n. 36/2021. Nello stesso senso si v. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, Avviso pubblico del 28 novembre 2023, che, ai fini della concessione delle somme, limita la selezione agli interventi miranti a realizzare le finalità indicate per gli anni 2021 e 2022; consultabile al sito: https://www.sport.governo.it/media/zh2owwjb/avviso-eps-e-allegati_signed.pdf. Ne consegue che gli obiettivi previsti per l’anno 2020 dovrebbero essere implicitamente decaduti con il venir meno delle esigenze di tutela della salute pubblica derivanti dalla pandemia da Covid-19.
[18] In Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214.
[19] Si v. art. 39, comma 5, d.lgs. n. 36/2021. In proposito, si v. d.P.C.M. 30 dicembre 2020, in Gazz. Uff. 18 marzo 2021, n. 67, oltre che Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport. Avviso pubblico del 28 novembre 2023, cit., che contiene ulteriori disposizioni operative in merito all’utilizzo del Fondo da parte delle Federazioni sportive nazionali (Fsn).
[20] Si v. art. 39, comma 5, d.lgs. n. 36/2021.
[21] In Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302.
[22] In Gazz. Uff. 31 dicembre 2024, n. 305.
[23] Tra le quali si segnala il rifinanziamento del Fondo unico per lo sport, con dotazione di 25 milioni di euro per il triennio 2025-2027, con una quota specifica destinata alla concessione di contributi a fondo perduto in favore di Associazioni e Società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.
[24] Dello strumento premiale a disposizione delle Federazioni sportive nazionali (Fsn) intenzionate ad istituire un settore professionistico femminile nella propria disciplina sportiva ha usufruito a oggi, a quanto consta, solo la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il Consiglio Federale della FIGC con deliberazione del 22 aprile 2022 ha infatti riconosciuto il passaggio al professionismo limitatamente alla serie A, dalla stagione sportiva per l’anno 2022/23: al sito: https://www.figc.it/media/162807/226-modifica-noif-professionismo-femminile.pdf.
[25] Si v. art. 40, comma 1, d.lgs. n. 36/2021, come modificato dall’art. 1, comma 32, lett. a), d.lgs. n. 120/2023, a decorrere dal 5 settembre 2023, ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 120/2023.
[26] In Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 125.
[27] Si v. art. 40, comma 2, d.lgs. n. 36/2021, come modificato dall’art. 1, comma 32, lett. b), d.lgs. n. 120/2023, a decorrere dal 5 settembre 2023, ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 120/2023.
[28] Si v. art. 40, comma 3, d.lgs. n. 36/2021, come modificato dall’art. 1, comma 32, lett. c), d.lgs. n. 120/2023, a decorrere dal 5 settembre 2023, ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 120/2023.
[29] Sia consentito un confronto con T. Vettor, Pari opportunità, lavoro, agenti nel settore sportivo, in M. Pittalis (a cura di), Ripartire con lo sport, impianto valoriale di una riforma “in progress”, Ledizioni, Milano, 2022, p. 54.
[30] Sul punto, si v. con specifico riguardo al contesto italiano, tra altri, Rapporto Censis, Donne, sport e lavoro. Per una crescita dei territori, di giugno 2023, al sito: https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Lottomatica%20Rapporto.pdf; Sport Center Polisportiva SSD, Donne e Governance dello sport, maggio 2025, al sito: https://drive.google.com/file/d/1Vn8zr8gZ9UOBzf_aLowQ6BedOH80Wjft/view, in cui si evidenzia, secondo i dati aggiornati al 2024, che solo il 4,7% dei presidenti federali è donna e le dirigenti nei club sportivi dilettantistici non superano il 7,3% del totale.
[31] Si v. art. 1, d.lgs. n. 198/2006, che afferma: “la parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedono vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato”. In tema, si v. C. Alessi, La nozione di azioni positive tra diritto interno e diritto UE: principi e strumenti applicativi, Biblioteca ’20 maggio’ – Collective volumes, reperibile al sito: https://csdle.lex.unict.it/sites/default/files/Documenti/Articoli/12_2025-Alessi.pdf.
[32] In argomento si v. Osservatorio nazionale contro le discriminazioni di genere nello sport (a cura di), Le discriminazioni nel mondo dello sport. Rapporto pilota, 20 ottobre 2022, al sito:
[33] Reperibile all’indirizzo: https://www.coni.it/it/voce_servizio_documenti_sito/coni/151-principi-fondamentali-statuti-fsn/file.html
[34] In senso analogo si v. comunque Statuto del CONI, riformato nel 2018, ex art. 16, comma 2. Testo aggiornato al 2023, disponibile al sito: www.coni.it.