Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

La Ricostituzione del Ministero  del Turismo e il Principio di Autonomia Regionale:  Profili  Giuridico-Amministrativi  e  il  Ruolo   della   Promozione Turistica

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L’assetto  istituzionale del  turismo   in  Italia  ha  vissuto   negli  ultimi  decenni un’evoluzione complessa e peculiare, segnata  da momenti di accentramento e decentralizzazione. La recente ricostituzione del Ministero del Turismo, avvenuta con il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pone importanti questioni sotto il profilo della compatibilità con l’articolo  5 della Costituzione, il quale consacra il principio autonomistico e la competenza esclusiva delle Regioni in materia turistica  ai sensi  dell’articolo 117, comma  4, Cost.

1. La Ricostituzione del Ministero del Turismo: Ratio e Finalità

L’abrogazione del Ministero del Turismo nel 1993 e la sua successiva frammentazione in dipartimenti  e agenzie  autonome  avevano  determinato  un assetto   istituzionale  privo  di  una  regia  unitaria,  con  evidenti  ricadute   sulla coerenza   delle  politiche   pubbliche. La  ricostituzione  del  dicastero risponde all’esigenza di fornire un coordinamento centrale  alle strategie di promozione e sviluppo  del settore, con particolare  attenzione alla governance  nazionale  e alla gestione dei fondi europei e del PNRR.

La legittimità di tale intervento, tuttavia, va valutata  alla  luce  della  ripartizione delle competenze stabilita dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Se da un lato la creazione  di un Ministero con funzioni di indirizzo e coordinamento non appare in contrasto con l’autonomia regionale, dall’altro sorge la questione della sua  concreta operatività  in un quadro  normativo  che  assegna alle  Regioni  la potestà legislativa  esclusiva in materia di turismo.

2. La Competenza Esclusiva delle Regioni  e i Profili Critici della  Coesistenza

L’articolo 117, comma  4, Cost. attribuisce alle  Regioni  la potestà  esclusiva in materia turistica,  il che ha determinato un mosaico normativo eterogeneo, con discipline  differenti  da  Regione   a  Regione.   L’introduzione  di  un  Ministero nazionale solleva quindi il problema della sua funzione effettiva: può esso intervenire senza sovrapporsi alle competenze regionali? La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito il principio della leale collaborazione tra livelli di governo, imponendo una logica di coordinamento piuttosto che di gerarchia.

In tal  senso, il Ministero  può  operare  legittimamente  attraverso  strumenti  di indirizzo e di armonizzazione delle politiche  regionali, senza  ledere l’autonomia legislativa delle Regioni. Tuttavia, il rischio di sovrapposizioni e conflitti di competenza non può essere trascurato, specialmente nell’ambito della gestione dei fondi europei e delle strategie di promozione turistica internazionale.

3. Il Ruolo della  Promozione Turistica e il Coordinamento tra Stato e Regioni

Uno degli aspetti più delicati della convivenza  tra Ministero e Regioni è rappresentato dalla  promozione  turistica.  In Italia, la promozione  del turismo è tradizionalmente frammentata  tra le diverse  Regioni,  ciascuna con  la propria strategia,  i propri  strumenti  e le  proprie  campagne di  marketing.  Questo  ha spesso portato a una dispersione delle risorse e a un’immagine  poco coordinata del brand Italia all’estero.

La ricostituzione del Ministero del Turismo offre l’opportunità di rafforzare il ruolo di coordinamento a livello nazionale, garantendo una strategia unitaria di promozione  che  valorizzi  l’intero sistema turistico  italiano.  In questo  senso, il Ministero può svolgere un ruolo determinante nel promuovere l’Italia sui mercati internazionali, in stretta collaborazione con l’ENIT e con le singole Regioni.

Un esempio  concreto  di questa  necessità si manifesta  nell’ambito  delle grandi campagne promozionali  all’estero:  mentre alcune  Regioni hanno sviluppato iniziative di grande valore, la mancanza di un coordinamento centrale ha talvolta ridotto l’efficacia complessiva della comunicazione turistica italiana. Il Ministero del Turismo potrebbe assumere un ruolo di regia strategica, facilitando sinergie tra enti  locali  e operatori  privati,  e garantendo  una  maggiore  coerenza  nella promozione del marchio Italia.

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda la digitalizzazione della promozione turistica.  Il turismo  moderno  si basa  sempre  più su piattaforme  digitali e sulla capacità di offrire esperienze  personalizzate. In questo contesto,  un’azione congiunta  tra Ministero  e Regioni  potrebbe  facilitare  l’adozione  di tecnologie innovative e la creazione di strumenti comuni, come piattaforme di prenotazione integrate e sistemi  avanzati di raccolta e analisi  dei dati sui flussi turistici.

4. Prospettive e Possibili Evoluzioni Normative

Un  modello  di  convivenza   virtuosa  tra  il  Ministero  del  Turismo  e  le  Regioni potrebbe   fondarsi   su   un  potenziamento   delle   Conferenze  Stato-Regioni  e Unificata,  quali   sedi   di  concertazione  delle   politiche   turistiche.   Inoltre,  la creazione   di  strumenti   normativi   chiari,   che   delimitino   con   precisione  le prerogative statali in termini di indirizzo strategico  e quelle regionali in termini di attuazione, potrebbe ridurre il rischio di conflitti interpretativi e garantire un’effettiva sinergia.

Da un punto di vista  strettamente  giuridico,  una possibile soluzione potrebbe consistere nell’introduzione di una clausola di supremazia statale per le materie di  rilevanza   strategica  nazionale,  come   il  turismo  internazionale,  lasciando invece  alle Regioni piena autonomia  sulle  politiche  di sviluppo  turistico  locale. Tale prospettiva richiederebbe tuttavia una revisione legislativa del Titolo V, con un delicato  bilanciamento tra esigenze di governance unitaria e rispetto dell’autonomia territoriale.

5. Conclusioni

La ricostituzione del Ministero del Turismo si inserisce in un quadro istituzionale complesso,  in  cui   la  competenza  esclusiva  delle   Regioni   rappresenta   un elemento di forte caratterizzazione costituzionale. Se da un lato la presenza di un Ministero centrale appare necessaria per garantire un coordinamento strategico, dall’altro la sua funzione deve necessariamente conformarsi ai principi di autonomia  e sussidiarietà. La promozione  turistica,  in particolare, rappresenta un ambito in cui la cooperazione tra Stato e Regioni può determinare un significativo valore  aggiunto  per  il  sistema Italia,  evitando  frammentazioni e garantendo una maggiore competitività internazionale.

La   sfida   giuridico-amministrativa  sarà   quella   di   costruire   un   modello   di governance  turistica  che  sappia  coniugare  efficacia operativa  e rispetto  delle prerogative regionali, in un’ottica di collaborazione istituzionale e valorizzazione delle specificità territoriali.

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