Anno XX · Numero 238 · Serie 1026

ottobre 2026

Rivista di analisi giuridica

L’affidamento del contribuente nei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo tra Manuale di Frascati e interpretazione amministrativa.

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L’affidamento del contribuente nei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo tra Manuale di Frascati e interpretazione amministrativa.

Sommario:1. Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo e l’evoluzione della disciplina agevolativa – 2. Il Manuale di Frascati tra parametro tecnico e fonte di qualificazione delle attività di ricerca – 3. Il principio di affidamento quale limite all’attività di recupero dell’Amministrazione finanziaria – 4. La pronuncia del Consiglio di Stato e i riflessi sul contenzioso tributario – 5. La distinzione tra credito inesistente e credito non spettante – 6 Considerazioni conclusive.

Abstract: Lo studio analizza il rapporto tra tutela dell’affidamento del contribuente, l’interpretazione amministrativa e la disciplina del credito d’imposta pe ricerca e sviluppo, con riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5627 del 14 luglio 2026. A partire dall’evoluzione della disciplina agevolativa e dal progressivo rilievo attribuito al Manuale di Frascati, l’articolo si interroga sui limiti dell’attività interpretativa dell’Amministrazione e sulla sua incidenza nei procedimenti di recupero dei crediti d’imposta. Attraverso un’analisi sistematica della normativa, della prassi amministrativa e della giurisprudenza, lo studio evidenzia come il Manuale di Frascati, pur costituendo un imprescindibile riferimento tecnico, non possa essere elevato a fonte integrativa della normativa tributaria né utilizzato retroattivamente per introdurre requisiti sostanziali non desumibili dal quadro normativo vigente al momento della maturazione del beneficio. In una siffatta prospettiva, la pronuncia del Consiglio di Stato valorizza inequivocabilmente il principio di tutela dell’affidamento e della certezza del diritto, allorché esclude che successive evoluzioni interpretative possano incidere sulla legittimità di comportamenti conformi alle conoscenze disponibili al tempo dell’investimento. L’articolo approfondisce, oltretutto, le implicazioni che la decisione assume nel contenzioso tributario, soffermandosi sulla distinzione tra credito inesistente e credito non spettante e sul ruolo dell’incertezza interpretativa nella qualificazione delle condotte del contribuente e su come e in quali limiti la sentenza rafforzi le garanzie del contribuente nell’applicazione delle agevolazioni fiscali in materia di ricerca e sviluppo.

Abstract in eng: The article examines the relationship between the protection of taxpayers’ legitimate expectations, administrative interpretation, and the tax credit regime for research and development, with particular reference to Decision No. 5627 of 14 July 2026 of the Italian Council of State. Starting from the evolution of the tax incentive framework and the progressively increasing relevance attributed to the Manuale di Frascati, the study investigates the limits of the interpretative activity of the Tax Administration and its impact on tax credit recovery proceedings. Through a systematic analysis of the relevant legislation, administrative practice, and recent case law, the article argues that, although the Manuale di Frascati constitutes an essential technical reference for identifying eligible research activities, it cannot be regarded as a supplementary source of tax law, nor may it be applied retroactively to introduce substantive requirements that could not reasonably be inferred from the legal framework in force when the tax benefit accrued. From this perspective, the Council of State’s decision unequivocally reinforces the principles of legitimate expectations and legal certainty by excluding the possibility that subsequent interpretative developments may affect the lawfulness of conduct that was consistent with the knowledge and regulatory framework available at the time the investment was made. The article further explores the implications of the decision for tax litigation, focusing on the distinction between non-existent and non-eligible tax credits, the role of interpretative uncertainty in assessing taxpayers’ conduct, and the extent to which the judgment strengthens taxpayers’ safeguards in the application of tax incentives for research and development.

1. Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo e l’evoluzione della disciplina agevolativa.

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo rappresenta una delle misure più significative attraverso le quali il legislatore ha perseguito l’obiettivo di incentivare gli investimenti in innovazione da parte delle imprese. L’istituto si inserisce nell’ambito delle politiche fiscali volte a sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, attribuendo rilievo non soltanto al recupero della capacità innovativa delle imprese, ma anche alla crescita complessiva del tessuto economico attraverso il sostegno alle attività di ricerca scientifica e tecnologica.

Sin dalla sua introduzione, la disciplina dell’agevolazione ha tuttavia evidenziato profili di particolare complessità interpretativa. Le disposizioni normative hanno fatto ricorso a concetti tecnici – quali ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale – che, pur risultando familiari nell’ambito della disciplina europea degli aiuti di Stato, non trovavano un’immediata definizione nell’ordinamento tributario nazionale. Ne è derivata una situazione nella quale la concreta individuazione delle attività agevolabili è stata affidata ad un costante dialogo tra fonti normative, documenti tecnici e prassi amministrativa, con inevitabili riflessi sul piano della certezza del diritto.

Proprio tale incertezza ha costituito il principale elemento di criticità dell’intera disciplina. Numerose imprese hanno maturato il credito facendo affidamento sulle indicazioni fornite da consulenti tecnici, università, centri di ricerca e professionisti specializzati, in un contesto nel quale mancavano orientamenti amministrativi consolidati circa la corretta individuazione dei requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio. Solo negli anni successivi l’Amministrazione finanziaria ha progressivamente elaborato criteri interpretativi più rigorosi, richiamando il Manuale di Frascati quale parametro tecnico di riferimento per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo.

L’evoluzione della prassi ha determinato un significativo incremento delle attività di controllo e recupero dei crediti già utilizzati dalle imprese. In numerosi casi, l’Amministrazione ha contestato la spettanza dell’agevolazione sulla base di criteri interpretativi che, al momento dell’effettuazione degli investimenti, non risultavano ancora chiaramente desumibili né dalla normativa primaria né dagli atti di prassi allora vigenti. È proprio tale circostanza ad aver alimentato un intenso contenzioso, nel quale il tema della spettanza del credito si è progressivamente intrecciato con quello, più generale, della tutela dell’affidamento del contribuente.

In questa prospettiva si inserisce la recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 5627 del 14 luglio 2026, destinata ad assumere rilievo ben oltre la specifica vicenda amministrativa. La decisione, infatti, affronta il delicato problema dell’efficacia temporale dei criteri desumibili dal Manuale di Frascati, escludendo che essi possano essere utilizzati quale parametro retroattivo per valutare attività di ricerca svolte anteriormente al loro recepimento nell’ordinamento interno. La questione assume immediato rilievo anche sul piano tributario, poiché investe direttamente la legittimità degli atti di recupero fondati su interpretazioni sopravvenute rispetto al momento nel quale il contribuente aveva maturato il diritto all’agevolazione.

2. Il Manuale di Frascati tra parametro tecnico e fonte di qualificazione delle attività di ricerca.

Tra i profili che hanno maggiormente inciso sull’evoluzione applicativa del credito d’imposta per ricerca e sviluppo assume particolare rilievo il ruolo progressivamente attribuito al Manuale di Frascati. Nato nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico quale documento destinato ad uniformare i criteri statistici di rilevazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, il Manuale è stato progressivamente utilizzato anche quale parametro tecnico per l’individuazione delle attività suscettibili di beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Tale evoluzione ha tuttavia posto un problema di carattere generale concernente il rapporto tra fonti normative e documenti tecnico-interpretativi. Il Manuale di Frascati, infatti, non costituisce una fonte del diritto né introduce precetti immediatamente vincolanti nell’ordinamento interno. La sua funzione originaria consiste nell’offrire criteri metodologici comuni per la classificazione delle attività di ricerca, al fine di garantire uniformità nelle rilevazioni statistiche effettuate dagli Stati aderenti all’OCSE. La successiva valorizzazione operata dalla normativa nazionale e dalla prassi amministrativa non muta tale natura, ma ne amplia esclusivamente l’utilizzabilità quale parametro tecnico di supporto all’interpretazione della disciplina agevolativa.

È proprio tale distinzione ad assumere rilievo centrale nell’ambito del contenzioso concernente il recupero dei crediti d’imposta. L’utilizzo del Manuale quale criterio interpretativo appare certamente coerente con l’esigenza di assicurare uniformità nella qualificazione delle attività di ricerca; diverso è, tuttavia, il problema della sua efficacia temporale. Se il documento viene considerato quale mero strumento tecnico di interpretazione della disciplina vigente, esso può certamente orientare l’attività amministrativa. Se, invece, viene utilizzato quale parametro idoneo ad introdurre requisiti sostanziali non chiaramente desumibili dalla normativa applicabile al momento dell’investimento, esso rischia di trasformarsi, di fatto, in una fonte integrativa della disciplina tributaria.

La distinzione non presenta carattere meramente teorico. Numerose contestazioni mosse dall’Amministrazione finanziaria nei confronti delle imprese hanno trovato fondamento proprio nell’applicazione dei criteri elaborati dal Manuale di Frascati a periodi d’imposta nei quali tali criteri non risultavano ancora espressamente richiamati dalla normativa nazionale né recepiti in modo univoco dalla prassi amministrativa. Ne è derivata una significativa incertezza interpretativa, accentuata dalla circostanza che molte imprese avevano pianificato i propri investimenti facendo affidamento sulle indicazioni allora disponibili e sull’assenza di un orientamento amministrativo consolidato.

Il problema si colloca, dunque, al confine tra interpretazione della norma tributaria e tutela dell’affidamento del contribuente. La qualificazione tecnica dell’attività di ricerca non può infatti prescindere dal rispetto dei principi di certezza del diritto e di prevedibilità dell’azione amministrativa, i quali impongono che il contribuente sia posto nelle condizioni di conoscere preventivamente i presupposti richiesti per accedere al beneficio fiscale. È proprio tale esigenza a spiegare la crescente attenzione della giurisprudenza nei confronti del ruolo assunto dal Manuale di Frascati e dei limiti entro i quali esso possa incidere sull’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

3. Il principio di affidamento quale limite all’attività di recupero dell’Amministrazione finanziaria.

Il progressivo consolidamento dei criteri interpretativi concernenti il credito d’imposta per ricerca e sviluppo pone inevitabilmente il problema del rapporto tra attività di accertamento e tutela dell’affidamento del contribuente. La questione assume particolare rilievo nei casi in cui l’Amministrazione finanziaria proceda al recupero del beneficio fiscale facendo applicazione di criteri tecnici o interpretativi che, al momento della realizzazione dell’investimento, non risultavano chiaramente ricavabili dalla disciplina vigente.

Il principio di affidamento costituisce, sotto tale profilo, una delle principali espressioni del più generale principio di certezza del diritto. Nell’ordinamento tributario esso assolve alla funzione di garantire che il contribuente possa orientare le proprie scelte economiche sulla base di un quadro normativo sufficientemente stabile e prevedibile, evitando che successive evoluzioni interpretative incidano retroattivamente sulla valutazione di comportamenti già posti in essere in conformità alle conoscenze disponibili al momento della loro realizzazione.

La materia dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo rappresenta un terreno particolarmente delicato sotto questo profilo. Le attività agevolabili sono infatti caratterizzate da un elevato contenuto tecnico-scientifico e richiedono valutazioni che difficilmente possono essere ricondotte a parametri rigidamente predeterminati dalla legge. Proprio tale peculiarità ha indotto numerose imprese ad affidarsi, negli anni, alle valutazioni formulate da università, centri di ricerca, professionisti specializzati e società di consulenza, in assenza di indicazioni amministrative univoche circa la corretta interpretazione della disciplina agevolativa.

In tale contesto, l’applicazione retroattiva di criteri interpretativi successivamente elaborati rischia di compromettere il rapporto di fiducia che deve necessariamente intercorrere tra amministrazione e contribuente. La certezza del diritto non richiede, infatti, l’immutabilità dell’interpretazione amministrativa, ma impone che le modifiche degli orientamenti non si traducano nella revisione, ex post, della liceità di condotte che, al momento della loro adozione, risultavano coerenti con il quadro normativo allora esistente. Diversamente opinando, il contribuente verrebbe esposto ad un rischio giuridico non prevedibile, incompatibile con le esigenze di stabilità che caratterizzano la materia tributaria.

È proprio lungo tale direttrice che assume rilievo la recente pronuncia del Consiglio di Stato. Pur intervenendo nell’ambito di una controversia concernente il procedimento amministrativo di certificazione del credito, la decisione valorizza il principio secondo cui il Manuale di Frascati non può essere utilizzato quale parametro retroattivo per valutare attività di ricerca svolte in periodi nei quali i relativi criteri non erano stati ancora recepiti nell’ordinamento interno. La pronuncia individua così un limite all’attività interpretativa dell’Amministrazione, riaffermando che l’evoluzione dei criteri tecnico-scientifici non può tradursi nell’introduzione retroattiva di condizioni non chiaramente desumibili dalla disciplina vigente al momento della maturazione del beneficio fiscale.

L’interesse della decisione va ben oltre il caso concreto. Il principio affermato dal Consiglio di Stato appare infatti suscettibile di incidere direttamente anche sul contenzioso tributario concernente il recupero dei crediti d’imposta, ponendo in discussione la legittimità di contestazioni fondate esclusivamente su interpretazioni sopravvenute. In questa prospettiva, il tema dell’affidamento del contribuente si conferma quale elemento centrale per la ricostruzione dell’intera disciplina delle agevolazioni fiscali destinate a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, contribuendo a definire il corretto equilibrio tra esigenze di controllo dell’Amministrazione finanziaria e tutela della prevedibilità dell’azione amministrativa.

4. La pronuncia del Consiglio di Stato e i riflessi sul contenzioso tributario.

La decisione del Consiglio di Stato n. 5627 del 14 luglio 2026, pur maturando nell’ambito del procedimento concernente la certificazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, è destinata a produrre effetti che travalicano il perimetro del giudizio amministrativo e investono direttamente il contenzioso tributario. Il principio affermato dal giudice amministrativo, infatti, non riguarda esclusivamente il valore del Manuale di Frascati, ma investe più in generale il rapporto tra evoluzione dei criteri interpretativi e tutela delle situazioni giuridiche già consolidate.

La pronuncia prende le mosse dalla considerazione secondo cui il Manuale di Frascati, anteriormente al suo espresso recepimento nell’ordinamento nazionale, non poteva essere considerato parametro immediatamente vincolante per la qualificazione delle attività di ricerca svolte dalle imprese. Da tale premessa il Consiglio di Stato fa discendere una conseguenza di particolare rilievo: l’Amministrazione non può utilizzare criteri tecnico-scientifici elaborati in epoca successiva per valutare retroattivamente comportamenti tenuti in un diverso contesto normativo e interpretativo. La decisione individua, in altri termini, un limite all’efficacia temporale dell’attività interpretativa, riaffermando che la funzione dell’interprete non può tradursi nell’introduzione ex post di presupposti non chiaramente ricavabili dalla disciplina vigente al momento della maturazione del beneficio.

Tale impostazione assume immediata rilevanza anche nell’ambito del diritto tributario. Una parte significativa degli avvisi di recupero emessi negli ultimi anni risulta infatti fondata sulla presunta mancanza dei requisiti tecnico-scientifici individuati attraverso un’applicazione retrospettiva del Manuale di Frascati. Se il principio affermato dal Consiglio di Stato dovesse trovare conferma anche nella giurisprudenza tributaria, verrebbe inevitabilmente rimessa in discussione la legittimità di quelle contestazioni che hanno utilizzato criteri interpretativi sopravvenuti quale parametro esclusivo per negare la spettanza del credito d’imposta.

In questa prospettiva, la pronuncia del Consiglio di Stato sembra destinata ad incidere non soltanto sul valore attribuibile al Manuale di Frascati, ma sul più generale metodo di accertamento adottato nelle controversie concernenti i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo. Il giudizio sulla spettanza dell’agevolazione non potrà infatti prescindere dalla verifica del quadro normativo e interpretativo concretamente esistente nel momento in cui il contribuente ha effettuato l’investimento, evitando che successive elaborazioni tecnico-scientifiche possano essere utilizzate per ridefinire retroattivamente i presupposti del beneficio fiscale. In tal modo, la decisione contribuisce a riaffermare il principio secondo cui l’attività interpretativa dell’Amministrazione deve sempre confrontarsi con le esigenze di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento, che costituiscono elementi imprescindibili del rapporto tributario.

5. La distinzione tra credito inesistente e credito non spettante.

L’evoluzione del contenzioso concernente il credito d’imposta per ricerca e sviluppo ha posto in evidenza un ulteriore profilo di particolare rilievo sistematico, rappresentato dalla distinzione tra credito inesistente e credito non spettante. Si tratta di una qualificazione che, pur producendo rilevanti effetti sul piano sanzionatorio, dei termini di decadenza e delle modalità di recupero dell’indebito, assume un significato ancora più ampio nell’ambito delle controversie originate dall’incertezza interpretativa della disciplina agevolativa.

L’esigenza di distinguere le due fattispecie risponde, infatti, alla necessità di differenziare le ipotesi nelle quali il contribuente abbia artificiosamente creato un credito privo di qualsiasi fondamento giuridico da quelle in cui il beneficio sia stato utilizzato sulla base di una valutazione interpretativa successivamente ritenuta non conforme dall’Amministrazione finanziaria. La diversità tra le due situazioni non riguarda soltanto il diverso grado di offensività della condotta, ma investe direttamente il rapporto tra esercizio del potere di accertamento e tutela dell’affidamento del contribuente.

Proprio nella materia della ricerca e sviluppo tale distinzione assume una particolare rilevanza. Le contestazioni mosse nei confronti delle imprese non derivano, nella maggior parte dei casi, dall’inesistenza materiale delle attività svolte o degli investimenti effettuati, bensì dalla successiva diversa qualificazione tecnico-giuridica degli stessi. Il problema non consiste, dunque, nell’accertare la realtà dell’investimento, quanto nello stabilire se l’attività concretamente realizzata possa essere ricondotta alle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale previste dalla disciplina agevolativa. Si tratta di un giudizio caratterizzato da un elevato contenuto tecnico, inevitabilmente influenzato dall’evoluzione degli orientamenti interpretativi e dalla progressiva elaborazione dei criteri scientifici di riferimento.

È proprio tale peculiarità ad aver indotto il legislatore ad intervenire con strumenti volti a favorire la definizione spontanea delle posizioni ancora controverse e, successivamente, a precisare la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante. Tali interventi sembrano costituire il riconoscimento implicito della complessità interpretativa che ha caratterizzato la disciplina dei crediti per ricerca e sviluppo sin dalla sua introduzione, escludendo che ogni contestazione concernente la qualificazione tecnica dell’attività possa essere automaticamente ricondotta nell’ambito delle ipotesi più gravi di utilizzo di crediti inesistenti.

In tale contesto, la pronuncia del Consiglio di Stato rafforza ulteriormente la necessità di una lettura sostanziale della disciplina. Se i criteri desumibili dal Manuale di Frascati non possono essere applicati retroattivamente per valutare la spettanza dell’agevolazione, diviene ancor più difficile sostenere che il contribuente abbia dato vita ad un credito inesistente quando abbia operato sulla base di un quadro normativo ed interpretativo oggettivamente incerto. La distinzione tra credito inesistente e credito non spettante non può, pertanto, essere ricostruita prescindendo dal contesto nel quale il beneficio è stato maturato, né può ignorare il rilievo assunto dal principio di affidamento nell’ambito delle agevolazioni fiscali caratterizzate da elevata complessità tecnica.

La questione appare destinata a mantenere una significativa centralità anche nell’evoluzione della giurisprudenza tributaria. Il corretto inquadramento delle diverse fattispecie di recupero del credito costituisce, infatti, il presupposto indispensabile per garantire un equilibrio tra le esigenze di tutela dell’interesse erariale e la salvaguardia della certezza del diritto, evitando che l’incertezza interpretativa della disciplina possa tradursi, ex post, nell’applicazione del regime più gravoso nei confronti di contribuenti che abbiano operato secondo criteri allora ragionevolmente sostenibili.

6. Considerazioni conclusive.

La vicenda concernente i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo conferma come le maggiori criticità dell’ordinamento tributario non derivino, nella maggior parte dei casi, dall’assenza di disciplina normativa, quanto piuttosto dal rapporto tra norme giuridiche, criteri tecnico-scientifici e successiva attività interpretativa dell’Amministrazione finanziaria. È proprio in tale spazio che si colloca la pronuncia del Consiglio di Stato n. 5627 del 2026, destinata ad assumere rilievo ben oltre la specifica controversia oggetto del giudizio.

L’aspetto maggiormente significativo della decisione consiste nell’aver riaffermato che i criteri tecnici utilizzati per l’interpretazione della disciplina agevolativa non possono essere trasformati in parametri retroattivi di valutazione dell’attività svolta dal contribuente. Il Manuale di Frascati conserva certamente un ruolo essenziale quale strumento di supporto all’individuazione delle attività di ricerca e sviluppo, ma tale funzione non può tradursi nell’introduzione, ex post, di condizioni sostanziali che il contribuente non era ragionevolmente in grado di conoscere al momento della realizzazione dell’investimento.

La decisione contribuisce, in tal modo, a ricondurre il dibattito sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo entro i principi generali dell’ordinamento tributario. L’attività interpretativa dell’Amministrazione finanziaria, pur rappresentando uno strumento indispensabile per assicurare uniformità applicativa della disciplina, incontra il limite rappresentato dalla tutela dell’affidamento e dalla necessaria prevedibilità dell’azione amministrativa. L’evoluzione degli orientamenti interpretativi non può incidere retroattivamente sulla valutazione di comportamenti posti in essere in un contesto caratterizzato da oggettiva incertezza normativa, pena la compromissione di quel rapporto di fiducia che costituisce uno dei presupposti essenziali del corretto esercizio della potestà impositiva.

In questa prospettiva, la pronuncia del Consiglio di Stato assume rilievo anche per il futuro contenzioso tributario concernente il recupero dei crediti d’imposta. Il principio affermato dal giudice amministrativo sembra infatti destinato a costituire un significativo parametro interpretativo per la valutazione della legittimità degli atti di recupero fondati sull’applicazione retrospettiva di criteri tecnico-scientifici successivamente elaborati. La questione non riguarda soltanto il Manuale di Frascati, ma investe il più generale rapporto tra interpretazione della norma tributaria, certezza del diritto e tutela dell’affidamento del contribuente.

La vicenda dei crediti per ricerca e sviluppo dimostra, in definitiva, come il corretto equilibrio tra interesse fiscale e garanzie del contribuente non possa essere perseguito attraverso un ampliamento retroattivo dei presupposti dell’imposizione, ma richieda una rigorosa distinzione tra evoluzione dell’interpretazione e modifica della disciplina sostanziale. È proprio tale distinzione a rappresentare il principio sistematico che emerge con maggiore chiarezza dalla pronuncia in commento e che appare destinato a orientare, anche oltre la materia delle agevolazioni fiscali, il futuro sviluppo della giurisprudenza tributaria.

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