Anno XX · Numero 238 · Serie 1026

ottobre 2026

Rivista di analisi giuridica

Mobilità internazionale delle persone fisiche e incentivi fiscali: profili applicativi, interazioni e cumulabilità tra l’articolo 24-bis del TUIR e il nuovo regime degli impatriati.

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Abstract

L’articolo analizza il rapporto tra il regime fiscale dei neo-residenti di cui all’articolo 24-bis del TUIR ed il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, alla luce delle recenti modifiche normative e delle finalità sottese ai due istituti. Sebbene entrambi si inseriscano nella più ampia strategia di attrazione delle persone fisiche ad elevata mobilità internazionale, essi perseguono obiettivi differenti: il primo mira ad attrarre soggetti dotati di rilevanti patrimoni e redditi prodotti all’estero, mentre il secondo incentiva il trasferimento in Italia di capitale umano qualificato e di capacità produttive. Muovendo dall’analisi dei presupposti oggettivi e soggettivi dei due regimi, il contributo analizza alcune delle problematiche applicative riscontrate, nonché le possibili forme di interazione tra le relative discipline, circostanza oggetto di un recentissimo intervento normativo.

Abstract in eng.

The article examines the relationship between the tax regime applicable to new residents under Article 24-bis of the Italian Income Tax Code (TUIR) and the new preferential tax regime for rimpatriate workers, in light of recent legislative amendments and the policy objectives underlying the two schemes. Although both regimes form part of the broader strategy aimed at attracting individuals with high level of international mobility, they pursue distinct objectives: the former seeks to attract individuals with substantial wealth and foreign-source income, while the latter is designed to encourage the relocation to Italy of highly qualifies human capital and productive skills. Building on an analysis of the substantive and personal requirements governing the two regimes, the article examines certain practical issues arising from their application, as well as the possible forms of interaction between the respective regulatory frameworks, an issue that has recently been addressed by the legislator.

  1. Il regime dei neo-residenti ex articolo 24-bis del TUIR.

L’art. 24-bis del TUIR consente alle persone fisiche di optare per un’imposta sostitutiva forfetaria di 300.000 euro annui, applicabile per un massimo di quindici anni, sui redditi di fonte estera per come individuati ai sensi dell’art. 165, comma 2, del TUIR, ovvero attraverso una lettura “a specchio” dell’articolo 23 del medesimo testo unico in materia di redditi prodotti nel territorio dello Stato. L’accesso al regime è riservato a chi non sia stato fiscalmente residente in Italia, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR, per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti l’opzione.

La norma, originariamente, subordinava l’ingresso nel regime alla presentazione di un interpello ex articolo 11, comma 1, lett. b), della L. 212/2000, da evadere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di trasferimento della residenza. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8 marzo 2017, n. 47060, ha poi chiarito il carattere facoltativo dell’interpello.

Sul piano oggettivo, il regime non si applica alle plusvalenze da partecipazioni qualificate ex art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR realizzate nei primi cinque anni di validità dell’opzione. Per tutte le altre categorie reddituali estere (incluse plusvalenze non qualificate, redditi di capitale, interessi, redditi fondiari), la flat tax è pienamente operativa. In questo contesto, merita un rapido cenno un caso in materia di corretta qualificazione reddituale nel contesto del regime del 24-bis deciso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte[1]; la vicenda riguardava la classificazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di immagine del ricorrente – secondo la lettura offerta da quest’ultimo – quali redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 2, lett. b) del TUIR ovvero quali redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lett. l) del medesimo testo unico, in luogo della prospettazione dell’Ufficio che li inquadrava, invece, quali redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, del TUIR. La motivazione per cui era interesse del contribuente qualificare i redditi secondo la propria visione era da individuarsi proprio nell’articolo 23 del TUIR che, letto a specchio, avrebbe consentito di far ricadere quei redditi nella flat tax poiché, in quanto corrisposti da un soggetto estero, sarebbero stati considerati redditi prodotti all’estero. Diversamente, la Corte di Giustizia tributaria, non condividendo la qualificazione reddituale del contribuente, ha concluso ritenendo che i redditi maturati […] trovano, invero, uno specifico inquadramento nell’ambito dei redditi da lavoro autonomo, che, anche in relazione alla residenza italiana del contribuente, erano da considerarsi prodotti in Italia, con l’ovvia conclusione della negazione del rimborso dell’IRPEF già versata su tali componenti reddituali.

Sempre in relazione al profilo oggettivo, il contribuente può scegliere, ai sensi del comma 5 dell’articolo in commento, di escludere dall’imposizione sostitutiva tutti i redditi prodotti in alcuni Stati esteri (c.d. cherry picking exclusion) e assoggettarli ad imposizione ordinaria in Italia secondo il principio della worldwide taxation. Le motivazioni alla base di una scelta del genere sono generalmente riconducibili alla possibilità, per tali redditi esclusi, di riattivare il foreign tax credit e di accedere ai trattamenti fiscali previsti dalla Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Il regime comporta inoltre importanti semplificazioni: esonero dal monitoraggio fiscale ex D.L. 167/1990, esenzione da IVIE e IVAFE, non applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni per i beni esteri del contribuente e dei familiari inclusi.

In relazione all’esonero dalla compilazione del quadro RW si ritiene di condividere le riflessioni avanzate da due osservatori[2]; ebbene, consentire al neo-residente beneficiario del 24-bis di non adempire agli obblighi afferenti al monitoraggio fiscale lascia il nostro Paese completamente al buio sugli investimenti all’estero del contribuente. Difficile da comprendere questa agevolazione anche considerando, da una parte, che crea una evidente disparità di trattamento con i residenti “ordinari” (che devono compilare il quadro RW) e che soprattutto il fatto di non dover dichiarare gli investimenti all’estero impedisce di generare il meccanismo di produzione del reddito sul nostro territorio derivante dalla gestione degli asset detenuti all’estero.

Sotto il profilo soggettivo, per accedere al regime occorre trasferire la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, TUIR e non essere stati residenti, secondo la stessa norma, per almeno nove dei dieci anni precedenti.

Un contribuente che volesse trasferirsi in Italia nel corso del 2026, beneficiando del regime in parola, a seguito della riforma del D.lgs. 209/2023, dovrà tenere in considerazione che l’accertamento della residenza avverrà secondo i nuovi criteri. La verifica del periodo di osservazione viaggerà, diversamente, su un doppio binario: applicazione della nuova disciplina per i periodi 2024-2025 e della normativa previgente per gli anni 2016-2023.

Un tema particolarmente interessante con riferimento alla concreta applicazione del regime in trattazione è la compatibilità di quest’ultimo con il concetto di liability to tax generalmente[3] presente nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia (segnatamente, nell’articolo 4, par. 1, secondo periodo) che esclude dal perimetro convenzionale any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

La rilevanza della questione riposa sul fatto che vedersi negato lo status di residente ai fini delle Convenzioni (chiaramente nella prospettiva di uno Stato contraente) espone il contribuente a fenomeni di dual residence difficilmente risolvibili attesa l’impossibilità di poter applicare le tie breaker rules in una casistica del genere.

Ebbene, il regime dei neo-residenti, in effetti, potrebbe prestarsi ad una lettura tale per cui il contribuente che beneficia della flat tax domestica potrebbe essere considerato “non residente” ai fini convenzionali. D’altronde è proprio la nostra Corte di Cassazione, in alcuni arresti, ad aver negato l’applicazione delle Convenzioni a contribuenti fruitori di analoghi regimi impositivi di favore.

Celebre è il caso affrontato con la sentenza della sezione tributaria n. 21696 del 8 ottobre 2020 con cui, in una vicenda che, invero, riguardava un’ipotesi di esterovestizione di una persona fisica che beneficiava del regime inglese dei c.d. res non dom (basato sul remittance based principle) ha sostenuto che, a fronte del regime di favore, ne deriva l’inapplicabilità dei criteri di risoluzione della doppia residenza previsti dall’art. 4, paragrafo 2 della citata convenzione.

Questa posizione si pone in decisa controtendenza rispetto a quella espressa dalla stessa Agenzia delle Entrate in relazione all’articolo 24-bis del TUIR nella circolare 17/E del 23 maggio 2017 con cui era stato affermato che i fruitori del regime dei neo-residenti potranno essere considerati residenti anche ai fini convenzionali in quanto:

– è prevista la tassazione ordinaria in relazione ai redditi di fonte italiana;

– è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sui redditi di fonte estera;

– alcune fattispecie reddituali sono soggette a tassazione ordinaria.

La giurisprudenza di altri Stati, come la Francia, invece, ultimamente pare abbia garantito l’applicazione del trattamento convenzionale ai contribuenti beneficiari di regimi fiscali esteri che, a fronte del trasferimento della residenza, garantiscono l’esenzione dei redditi di fonte estera. La vicenda a cui si fa riferimento, decisa dalla Corte d’Appello di Tolosa[4], riguardava una coppia di coniugi francesi trasferitisi in Israele anche per fruire del regime di esenzione ivi concesso in relazione ai redditi di fonte estera. In tale contesto, in virtù dell’effettivo trasferimento in Israele da parte dei contribuenti, la Corte d’Appello della Città rosa ha concluso ritenendo che la qualité de résident d’un Etat contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s’en prévaut soit assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source; in altre parole, il regime derogatorio non è sufficiente a mettere in dubbio il fatto che quella stessa persona sia considerata residente nello Stato ai fini convenzionali.

Ciò diversamente da un importante arresto del 2015[5] – inerente alle vicende del fondo pensione gestito da Santander Pensiones SA EGFP – nel quale era stato sancito, invece, che une personne exonérée d’impôt dans un Etat contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du 1 de l’article 4 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet Etat.

Per concludere le riflessioni su questo argomento è oltremodo opportuno fare un rapido cenno alle recenti osservazioni al Commentario OCSE proposte dagli Stati Uniti che introducono delle rigidità al riconoscimento da parte loro della qualifica di residente ai fini convenzionale per i fruitori di regimi di tassazione derogatori; a seguito dell’introduzione del nuovo paragrafo 27.1 del Commentario, infatti, the United States wishes to clarify that, where a Contracting State generally taxes income of individual residents on one basis (e.g. a worldwide basis) but permits a class of individual residents who meet certain criteria to be taxed on a more limited basis (e.g. a territorial basis or on an amount determined without reference to their income), individuals in that class are not subject to that Contracting State’s comprehensive taxation and are not considered residents of a Contracting State pursuant to paragraph 1.

Altro tema cui si vuole dedicare una riflessione in relazione al regime del 24-bis è quello inerente al rapporto tra il concetto di residenza civilista ex articolo 43 c.c. e quello di residenza fiscale ex art. 2, comma 2, del TUIR. Nonostante sia quest’ultimo il riferimento per la fruizione del regime 24-bis, la legge di bilancio per il 2026 all’articolo 1, comma 26, ha collegato l’aumento della flat tax (da 200.000 euro a 300.000 euro) al momento del trasferimento della residenza civilistica in Italia. Pertanto, il contribuente che avesse già avviato con congruo anticipo nel corso del 2025 le incombenze per beneficiare del regime a partire dal 2026 (ad esempio ha acquistato un immobile e ha già ottenuto il visto idoneo per soggiornare in Italia) potrebbe trovarsi nella situazione di non sapere qual è l’importo della flat tax da versare (l’importo di 200.000 euro o quello aumentato a 300.000 euro). Difatti, il concetto di residenza civilistica, non esattamente sovrapponibile a quello di residenza fiscale, coincide con la dimora abituale, che è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza e per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali[6]. Se, quindi, l’importo maggiorato si applica ai soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’articolo 43 c.c. a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026 (1 gennaio 2026), è lecito che questi soggetti, qualora il loro trasferimento in Italia abbia raggiunto un solido livello di avanzamento già nel corso del 2025, abbiano il dubbio sulla somma da corrispondere proprio perché il regime del 24-bis è, generalmente, collegato alla residenza fiscale e, limitatamente al quantum, è collegato alla residenza civilistica (la dimora abituale).

Per provare ad offrire una risposta ai dubbi dei contribuenti interessati secondo alcuni osservatori[7] sarebbe preferibile per i contribuenti procedere alla presentazione di un’istanza di interpello agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. f), della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, richiedendo all’Amministrazione finanziaria un parere in merito alla sussistenza delle condizioni e alla valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell’art. 24-bis del TUIR ed una conferma circa il corretto importo di imposta sostitutiva da corrispondere.

  • Il nuovo regime dei lavoratori impatriati ex articolo 5 del D.lgs. 209/2023

L’altro regime fiscale previsto per le persone fisiche in esame è il c.d. nuovo regime dei lavoratori impatriati previsto dall’articolo 5 del D.lgs. 209/2023 (“nuovo” regime per distinguerlo dall’abrogato regime di cui all’articolo 16 del D.lgs. 147/2015).

Rappresenta, in sintesi, uno strumento agevolativo volto a incentivare il trasferimento in Italia di soggetti dotati di competenze qualificate, maturate attraverso esperienze professionali all’estero. La ratio dell’intervento è quella di favorire l’apporto di know-how e capitale umano altamente specializzato, mediante una riduzione significativa della base imponibile dei redditi di lavoro prodotti nel territorio dello Stato.

Più nel dettaglio, l’obiettivo generale dell’intervento normativo del 2023 è l’introduzione di un regime fiscale agevolato mediante il quale sia possibile contemperare l’esigenza di attrarre nel nostro Paese nuove professionalità, specificamente individuate, mentre l’obiettivo specifico è quello di rivisitare il regime agevolato attualmente vigente [ovvero quello di cui al D.lgs. 147/2015] per limitarne l’ambito di applicazione a talune categorie di lavoratori, nonché per razionalizzare la percentuale di abbattimento della base imponibile e la durata dell’agevolazione[8].

Nel corso del tempo la disciplina in materia di lavoratori impatriati ha subito un’evoluzione normativa articolata, passando da un modello espansivo – quello di cui al D.lgs. 147/2015 – a un impianto più selettivo e restrittivo, culminato con la riforma introdotta dal D.lgs. 209/2023.

Il regime previgente prevedeva, per i primi cinque periodi d’imposta, un abbattimento della base imponibile pari al 70% per i redditi di lavoro dipendente, assimilati, autonomi e d’impresa, con ulteriore riduzione al 90% in caso di trasferimento in regioni del Mezzogiorno.

La disciplina non prevedeva limiti massimi di reddito agevolabile e consentiva una proroga di ulteriori cinque anni in presenza di un figlio minorenne o dell’acquisto di un immobile residenziale in Italia entro i dodici mesi precedenti o successivi al trasferimento. I requisiti soggettivi richiedevano l’assenza di residenza fiscale in Italia nei due periodi d’imposta precedenti, l’impegno a mantenere la residenza per almeno due anni e lo svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente nel territorio nazionale.

La riforma del 2023 ha introdotto un nuovo regime caratterizzato da un perimetro applicativo più ristretto e da condizioni di accesso più rigorose.

L’agevolazione consiste ora in una base imponibile pari al 50% dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo-professionale prodotti in Italia, entro un limite annuo di 600.000 euro. La percentuale è ridotta al 40% in presenza di un figlio minorenne o in caso di nascita o adozione durante il periodo agevolato, con effetto dal periodo d’imposta in cui si verifica l’evento. La durata ordinaria è fissata in cinque periodi d’imposta, con possibilità di estensione per ulteriori tre anni esclusivamente per i soggetti che trasferiscono la residenza anagrafica nel 2024 e risultano proprietari di un immobile residenziale adibito ad abitazione principale in Italia entro il 31 dicembre 2023 o nei dodici mesi precedenti il trasferimento.

L’accesso al nuovo regime richiede il rispetto di una serie di condizioni cumulative: trasferimento della residenza fiscale in Italia a decorrere dal 2024; impegno a mantenerla per almeno quattro periodi d’imposta; assenza di residenza fiscale in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti, elevati a sei o sette in caso di prestazioni rese in favore del medesimo soggetto estero o di soggetti appartenenti al medesimo gruppo; svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente in Italia, secondo il criterio dei 183 giorni annui; possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione ai sensi della normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, ovvero lo svolgimento di attività di ricerca, anche applicata, nel settore dell’intelligenza artificiale.

Le condizioni di accesso al regime richiedono una serie di precisazioni, a partire da quella relativa al periodo minimo di pregressa permanenza all’estero.

Ebbene la norma prevede che quest’ultimo, ordinariamente di tre anni, se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo diventi di:

– sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

– sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Pertanto, il nuovo regime può essere applicato anche nell’ipotesi in cui il lavoratore si trasferisce in Italia per prestare l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore del medesimo soggetto (residente o non residente in Italia), presso il quale è stato impiegato all’estero prima del predetto trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Un completo e chiarificatore intervento sul requisito in trattazione è fornito dalla stessa Agenzia delle Entrate[9] la quale ha riferito che ai fini della determinazione del periodo minimo di residenza all’estero, occorre valutare se, al rientro in Italia, il contribuente continuerà a lavorare per lo stesso datore di lavoro (medesima società o altra società riconducibile al medesimo gruppo come definito ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), del codice civile) per il quale ha lavorato all’estero durante il periodo d’imposta precedente il trasferimento della residenza in Italia o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento. […] Qualora, inoltre, vi sia coincidenza tra il datore di lavoro (medesima società/gruppo) per il quale il lavoratore è stato impiegato all’estero prima del rientro in Italia e quello presso il quale lavorerà dopo il trasferimento in Italia, al fine di stabilire il periodo minimo di pregressa permanenza all’estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l’attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero, occorre verificare se continuerà a lavorare per lo stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all’estero e se questo coincida con il datore di lavoro presso il quale ha lavorato durante il periodo d’imposta precedente il trasferimento all’estero o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento.

In relazione ai requisiti di elevata specializzazione e qualificazione è da dirsi che l’art. 5 D.lgs. 209/2023 rimanda, ai fini dell’individuazione di detti requisiti, al D.lgs. 108/2012 e al D.lgs. 206/2007.

Si è, pertanto, in possesso dei requisiti di elevata qualificazione e specializzazione richiesti dalla normativa di riferimento se:

– è stato conseguito un titolo di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore che rientra nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classifica ISTAT (2011)[10];

– si è in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 206/2007 limitatamente alle professioni ivi previste (i.e. medico chirurgo, infermiere responsabile, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto).

La sussistenza dei requisiti di elevata qualificazione e specializzazione, peraltro, è stata oggetto di numerosi interpelli[11] tutti considerati (in parte qua) inammissibili in quanto la sussistenza dei prefati requisiti è considerata un accertamento di tipo tecnico.

La verifica della residenza estera pregressa assume particolare rilievo, soprattutto per i periodi antecedenti al 2024, nei quali l’iscrizione all’ANPR costituiva presunzione assoluta di residenza fiscale in Italia. La disciplina attuale prevede che la verifica della residenza estera del contribuente in relazione ai periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore del D.lgs. 209/2023 si effettua considerando gli interessati residenti all’estero se sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Il requisito della prevalenza dell’attività lavorativa in Italia deve essere verificato annualmente, computando non solo i giorni lavorativi ma anche ferie, festività e riposi settimanali, secondo il metodo della presenza fisica di derivazione OCSE. Le attività svolte in trasferta all’estero possono essere incluse nel perimetro agevolabile se di durata inferiore a 183 giorni, mentre il distacco all’estero interrompe la prevalenza territoriale.

Il nuovo regime è inoltre soggetto ai limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato “de minimis” con un massimale di 300.000 euro per triennio mobile. Tale limite rileva in particolare anche per i lavoratori autonomi, per i quali l’agevolazione costituisce un vantaggio economico qualificabile come aiuto di Stato. L’ammontare dell’aiuto deve essere determinato confrontando la tassazione agevolata con quella ordinaria.

Sul piano operativo, l’agevolazione può essere applicata dal datore di lavoro su richiesta del dipendente oppure direttamente in dichiarazione dei redditi. La giurisprudenza ha affermato che il beneficio deve essere riconosciuto ai lavoratori che dimostrino il possesso dei requisiti sostanziali, indipendentemente dalle modalità formali di richiesta.

Nel complesso, il nuovo regime si configura come uno strumento selettivo, orientato ad attrarre lavoratori altamente qualificati, con un beneficio economico più contenuto rispetto al passato e con un impianto normativo più articolato, che richiede un’attenta verifica dei requisiti soggettivi e della compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

  • La fruizione cumulativa dei regimi agevolativi previsti per le persone fisiche

Una tematica di vivo interesse attiene alla possibilità di poter fruire cumulativamente dei regimi che si sono analizzati.

In prima analisi, è da dirsi che la normativa intorno ai regimi agevolativi fino al 31 dicembre 2023 prevedeva delle clausole di incompatibilità particolarmente stringenti che rendeva possibile, al più, la fruizione “in sequenza” (ovvero in periodi d’imposta diversi) di distinti regimi di favore[12].

Il primo intervento dell’Amministrazione finanziaria che si è occupato di risolvere positivamente la vexata quaestio inerente alla cumulabilità dei regimi di favore per le persone fisiche[13], è la risposta ad interpello n. 16 del 28 gennaio 2025, che atteneva, invero, alla possibilità di fruire congiuntamente del nuovo regime degli impatriati ex articolo 5 del D.lgs. 209/2023 e di quello previsti per docenti e ricercatori ex articolo 44 del D.L. 78/2010.

Con tale intervento è stato sancito che in assenza di una espressa previsione normativa che precluda la possibilità di applicare contemporaneamente più regimi agevolativi, si ritiene che il nuovo regime [ex articolo 5 D.lgs. 209/2023] sia compatibile con gli altri regimi di favore previsti per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. In particolare, si è dell’avviso che i diversi regimi agevolativi previsti per i contribuenti che rientrano in Italia siano fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni.

Con tale inciso, tratto dalla risposta ad interpello in esame, secondo alcuni osservatori[14], l’Agenzia delle Entrate avrebbe aperto – nonostante, come detto, l’interpello fosse specificatamente riferito alla cumulabilità tra il nuovo regime degli impatriati ex articolo 5 del D.lgs. 209/2023 e quello previsto per docenti e ricercatori ex articolo 44 del D.L. 78/2010 – alla possibilità di cumulare non solo i prefati regimi, ma anche il 24-bis proprio con il nuovo regime degli impatriati.

In effetti, successive (rispetto a quelle contenute nella risposta 16/2025) indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, avrebbero portato alla possibilità di cumulare il nuovo regime degli impatriati ex articolo 5 del D.lgs. 209/2023 con il regime di cui all’articolo 24-bis del TUIR. Tale circostanza è stata, peraltro, oggetto di uno specifico interpello non pubblicato del 19 dicembre 2025. La questione non era di secondaria importanza in quanto l’articolo 1, comma 154, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevedeva che gli effetti dell’opzione di cui all’articolo 24-bis, introdotto dal comma 152 del presente articolo, non sono cumulabili con quelli previsti dall’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, non menzionando espressamente il nuovo regime di cui al D.lgs. 209/2023 ma prevedendo il divieto di cumulo unicamente in relazione al vecchio regime previsto dal D.lgs. 147/2015. La stessa circolare 17/E, già menzionata, riferiva, inoltre, che i regimi agevolativi esaminati nella presente circolare, rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, sono esclusivi e fra loro non cumulabili in capo allo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta.

La positiva risposta all’interpello aveva confermato le riflessioni che, sul punto, erano già state avanzate da alcuni osservatori[15], invero precisandole; l’Agenzia, infatti, da una parte ammetteva la cumulabilità dei regimi, in assenza di disposizioni di segno contrario (l’articolo 5, comma 9, del D.lgs. 209/2023 infatti ha abrogato l’articolo 16 del D.lgs. 147/2015 che, di fatto, era l’unico riferimento in tema di regime degli impatriati  contenuto nel comma 154 dell’articolo 1 della L. 232/2016 preclusivo del cumulo) e in relazione al fatto che il 24-bis e il nuovo regime degli impatriati presentano ambiti applicativi distinti; dall’altra parte, e questo è il punto di frizione con le riflessioni dottrinali citate in nota, la cumulabilità è stata ammessa a condizione che ciascun regime operi su categorie di reddito autonome, non potendosi ammettere la duplicazione del beneficio sullo stesso componente reddituale.

Sennonché, con l’articolo 2 del D.L. n. 38 del 27 marzo 2026 (convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026 n. 88) il Legislatore ha escluso espressamente la possibilità di cumulare il nuovo regime dei lavoratori impatriati con quello dei neo-residenti, integrando il riferimento normativo di cui all’articolo 5 del D.lgs. 209/2023 nel corpo dell’articolo 1, comma 154, della L. 232/2016, precisando che la disposizione preclusiva del cumulo si applicherà unicamente a coloro i quali trasferiranno la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027.

Quid iuris per coloro i quali decideranno di trasferire la residenza fiscale nel corso del 2026? Potranno godere del cumulo delle due agevolazioni oppure no? Il tema è sicuramente delicato e ragioni di sistema impongono giudizio; chi si trasferirà in Italia nel 2026, di fatto, si troverà davanti un’opzione ermeneutica decisamente conveniente da un punto di vista fiscale ma la concreta percorribilità della stessa non si ritiene sorretta dal giusto rigore (si ricorda infatti che la sostenibilità dell’opzione si affidava, tra l’altro, ad un interpello non pubblicato del dicembre 2025) e, pertanto, è da trattare con prudenza, a maggior ragione alla luce della riforma operata con il D.L. 38/2026 che lo ha espressamente escluso. Esistono sicuramente validi argomenti letterali e cronologici per ritenere ammissibile il cumulo per chi trasferisce la residenza in Italia nel corso del 2026, ma l’intervento legislativo rivela una percezione di criticità sistematica che, come detto, suggerisce cautela applicativa e rende auspicabili puntuali indicazioni dell’Amministrazione finanziaria.


[1] Corte di Giustizia di secondo grado del Piemonte, Sentenza n. 219/2023, del 10 maggio 2023.

[2] A. Crosti e S. Vignoli, E’ veramente attrattivo il regime dei neo residenti HNWI? Più ombre che luci?, in Fiscalità e Commercio Internazionale n. 3/2025.

[3] Esemplificativamente, le Convenzioni stipulate con il Brasile e con l’India non prevedono tale regola di esclusione, mentre quella con la Svizzera ne prevede una similare anche nell’articolo 4, paragrafo 5, lett. b).

[4] Cour Administrative d’Appel de Toulouse, 1ère chambre, 13/10/2022, 20TL22832.

[5] Conseil d’État, 9ème / 10ème SSR, 09/11/2015, 371132.

[6] Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza 8982 del 30 marzo 2023.

[7] F. V. Battaglia, M. Cesari e M. Zangrillo, Regime dei nuovi residenti: l’aumento dell’imposta sostitutiva e i dubbi applicativi ne riducono l’appeal, in il Fisco 7/2026. Le difficoltà di coordinamento tra residenza fiscale e civilistica sullo specifico argomento erano già state evidenziate, in relazione all’aumento da 100.000 euro a 200.000 euro in relazione all’articolo 2 del DL 113/2024, da G. Ferranti, L’aumento dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri dei neo-residenti, in il Fisco 42/2024.

[8] Relazione AIR – Analisi Impatto della Regolamentazione al D.lgs. 209/2023.

[9] Risposte n. 41/2025 e 142/2025.

[10] Per l’individuazione dei lavoratori stranieri altamente qualificati sono state introdotte nuove regole con il D.lgs. 152/2023 che ricalcano sostanzialmente quelle precedentemente previste dal D.lgs. 108/2012 in quanto richiedono che il lavoratore abbia conseguito un «titolo di istruzione superiore» mediante il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale, ma non è più richiesto che detto «titolo di istruzione superiore» attesti una qualifica professionale rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT CP 2011

[11] A titolo esemplificativo si citano le risposte ad interpello n. 55/2025, 71/2025 e 74/2025.

[12] La risposta ad interpello n. 159/2024 è stata la prima ad aver confermato la possibilità per i contribuenti di fruire del regime dei neo residenti, per poi fuoriuscire dallo stesso e beneficiare del regime per i lavoratori impatriati.

[13] Come è stato ricordato da A. Mocarelli e S. Battistini, Lavoratori impatriati: spunti di riflessione sul nuovo regime fiscale, in Diritto & Pratica del lavoro, 10/2025.

[14] F. V. Battaglia, M. Cesari e M. Zangrillo, Regime opzionale nuovi residenti e regime agevolativo per lavoratori impatriati: coesistenza, in Guida alle paghe 5/2025.

[15] C. Quartana e L. Bolis, Il cumulo dei regimi fiscali di favore per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, in Fiscalità e Commercio Internazionale n. 6/2025. I medesimi autori, in un diverso contributo, Regimi agevolativi per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia: riflessioni a margine della risposta ad interpello n. 159, in Fiscalità e Commercio Internazionale n. 11/2024, in assenza di puntuali indicazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria apparivano più pessimisti: è tuttavia probabile che la possibilità di beneficiare simultaneamente di più regimi agevolativi, a dispetto del dato testuale della norma, non sia riconosciuta dall’Agenzia delle entrate e dai giudici tributari, tra gli altri, per motivi di ordine costituzionale.

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