Anno XX · Numero 238 · Serie 1026

ottobre 2026

Rivista di analisi giuridica

ZES Unica 2025 – Proroga del credito d’imposta

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La Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207 del 30 dicembre 2024) all’art. 1, commi 485 – 491 ha prorogato il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Regioni comprese nella cd. “ZES Unica” per il 2025. La dotazione di spesa iniziale per il credito è pari a 2,2 miliardi, che, al ricorrere di alcune condizioni, potranno essere successivamente implementati.

La disciplina del credito ricalca nei tratti fondamentali quella prevista per il 2024, al netto di qualche modifica non sostanziale.

Infatti, analogamente a quanto previsto per il 2024, il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2025 è concesso nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022-2027, secondo quanto previsto dal D.L. n. 124 del 19.9.2023, e successive modifiche intervenute e dal D.M. del 17 maggio 2024, che ha reso note le modalità applicative dell’agevolazione.

La misura, il cui contesto applicativo di base è da ricercare nel Regolamento (UE) del 17 giugno 2014, n. 651, si applica a tutti i settori, tranne quelli specificamente indicati nella norma comunitaria e ripresi anche dalla normativa interna, ovvero:

– siderurgico e carbonifero e della lignite;

– trasporti e delle relative infrastrutture, escluso il magazzinaggio e le attività di supporto ai trasporti;

– produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;

– banda larga;

– creditizio, finanziario e assicurativo.

Sul punto, si ricorda che, ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza, si tiene conto del codice attività, compreso nella Tabella ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito, riferibile alla struttura produttiva oggetto del progetto di investimento.

Oltre a tali settori, l’agevolazione non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà, così come definite dall’art. 2, par. 1, n.18) del Regolamento 651/2014.

Più in generale, si può concludere che ammesse all’agevolazione sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES Unica, in relazione all’effettuazione degli investimenti ammissibili.

In sintesi, sono ammessi all’agevolazione, a prescindere dal volume dei ricavi:

– gli imprenditori individuali, le s.n.c. e le s.a.s. residenti;

– le S.p.A., le S.a.p.a., le S.r.l., le cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee e cooperative europee residenti;

– gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, o non commerciali, ma che svolgono attività commerciali (solo per investimenti relativi a quest’ultima attività);

– soggetti non residenti, in relazione alle Stabili Organizzazioni e ai loro investimenti.

Inoltre, ai fini dell’ammissibilità al credito, non rileva in alcun modo la dimensione dell’impresa fruitrice, incidendo unicamente per l’individuazione dell’aliquota di credito applicabile.

Così come è stato per la versione 2024, sono agevolabili unicamente gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio della ZES Unica e realizzate dalle imprese nell’ambito di un progetto di “investimento iniziale”, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e nel quale, ricordiamo, non rientrano né la semplice acquisizione di azioni di un’impresa né l’investimento di sostituzione.

Sono inoltre esclusi gli investimenti aventi ad oggetto i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.

Con riferimento alla tipologia dei costi ammissibili al credito, il legislatore nazionale ha inteso agevolare unicamente quelli che il Regolamento (UE) del 17 giugno 2014, n. 651, chiama “attivi materiali”, consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature.

La norma nazionale stabilisce che sono agevolabili gli acquisti, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, nonché l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali.

Il legislatore pone, per la corretta fruizione dell’agevolazione, l’ulteriore condizione che il valore dei terreni e degli immobili non possa superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Altro tema rilevante riguarda l’avvio degli investimenti agevolabili.

In particolare, il comma 486 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207 del 2024) parla di spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024, ovvero dal momento successivo alla chiusura della finestra utile per l’agevolazione 2024.  Si ricorda cheper stabilire quali siano i progetti di investimento agevolabili, si applica la definizione fornita dal Regolamento (UE) del 17 giugno 2014, n. 651, di “avvio dei lavori”, il quale stabilisce che con tale locuzione si intende “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o che renda irreversibile l’investimento. […]”, definizione che viene ripresa anche dal modello di comunicazione pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in data 11 giugno 2024 con il Provvedimento 262747.

Per quanto concerne le modalità di fruizione del credito, similarmente a quanto previsto per il 2024, il legislatore ha previsto due momenti fondamentali: il primo adempimento da rispettare per non perdere il diritto all’agevolazione è la comunicazione iniziale di prenotazione dei fondi da inviare a partire dal 31 marzo 2025 ed entro il 30 maggio 2025, con riferimento alle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e che si prevede di sostenere entro il 15 novembre 2025.

Così come è stato per l’anno 2024, è prevista una seconda finestra di comunicazione, entro cui inviare la comunicazione integrativa, indicativa degli investimenti effettuati e, quindi, a conferma dei fondi prenotati, da inviare a partire dal 18 novembre 2025 fino al 2 dicembre 2025, a pena di decadenza. Entro dieci giorni dalla chiusura di tale finestra, verrà resa nota la percentuale di ripartizione dei fondi disponibili rispetto a quelli richiesti e, quindi, l’ammontare massimo del credito fruibile da ciascun beneficiario.

I modelli di comunicazione sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate in data 31 gennaio 2024, con Provvedimento n. 25972 del 2025, corredati dalle rispettive istruzioni di compilazione.

In tale sede, l’Agenzia ha colto anche l’occasione per chiarire che sono ammissibili al credito e, quindi, possono essere inseriti nelle comunicazioni in esame, anche:

– gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;

– gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

Sono rimaste invariate anche le aliquote teoriche previste per il credito, differenziate per le varie regioni rientranti nella ZES Unica (Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna, Molise, Abruzzo) e la tipologia di investimenti ammissibili, previsti dal combinato disposto dell’art. 16 del D.L. n. 124 del 2023 e del D.M. del 17 maggio 2024, cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti e che rimangono ancora i punti di riferimento per quanto non espressamente previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

Il credito risultante dalla comunicazione originaria è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo del 9 luglio del 1997, n. 241, solo successivamente alla chiusura della finestra di invio delle comunicazioni integrative.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

In merito alla possibilità di cumulo con altre agevolazioni, si fa presente preliminarmente che il quadro normativo di riferimento stabilisce che il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella ZES Unica può essere cumulato con altri aiuti de minimis e con altri Aiuti di Stato, da indicare nel Quadro D del modello di comunicazione, riguardanti i medesimi costi ammessi al beneficio in esame, a patto che tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità massima o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle relative discipline europee, ferme restando tutte le condizioni richieste dal Regolamento (UE) del 17 giugno 2014, n. 651.

Il credito è, inoltre, cumulabile con le misure che non rientrano negli Aiuti di Stato, posto che la disciplina delle altre agevolazioni permetta il cumulo.

Si ricorda, infine, che la legge di bilancio 2025 ha modificato anche la disciplina del credito d’imposta previsto per gli investimenti rientranti nel Piano Transizione 5.0, pari al 45% della spesa, che adesso è cumulabile con il credito ZES.

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