Con la sentenza n. 141 del 2022, la Sezione, dopo aver premesso che la ratio della somministrazione di lavoro si appunta nella promozione della flessibilità nel mercato del lavoro (venendo incontro alle peculiari esigenze del lato della domanda e, al contempo, alle prerogative degli offerenti forza lavoro) e che l’istituto fonda sul collegamento negoziale che avvince il contratto concluso dall’operatore societario con l’utilizzatore e quello stipulato dal primo con il lavoratore, ne ha delineato i limiti di ammissibilità con riferimento al comparto pubblico.