Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

La rendicontazione a costi semplificati nel ciclo di programmazione 2021/2027 e nel PNRR.

Autore articolo

Autori: 

Dr. Giuseppe Geraci – Dottore Commercialista e Revisore legale- Esperto in legislazione europea e nazionale in materia di Fondi Comunitari e PNRR, controllo della spesa, contratti pubblici, assistenza tecnica alla P.A. in materia di monitoraggio e rendicontazione. 

Avv. Giuseppe Turano – Cassazionista – Esperto in legislazione europea e nazionale in materia di Fondi Comunitari e PNRR, controllo della spesa, contratti pubblici, assistenza tecnica alla P.A. in materia di procedure di appalto, trasparenza, anticorruzione e privacy.

Titolo della pubblicazione

La rendicontazione a costi semplificati nel ciclo di programmazione 2021/2027 e nel PNRR.

Abstract o premessa

L’introduzione, nell’ambito dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, delle Opzioni di Semplificazione dei Costi (OSC) ha rappresentato, sin dal 2006, una grande rivoluzione. Il quadro normativo e regolamentare si è evoluto costantemente mirando ad una sempre più puntuale regolamentazione e, nel contempo, ad un ampliamento degli ambiti di adozione. Il presente lavoro analizza gli aspetti più significativi delle intervenute variazioni al quadro normativo, regolamentare e procedurale fino ad arrivare al ciclo di programmazione 21/27 ed al varo del NextGenerationEu e del PNRR. La prima parte è dedicata alla definizione degli strumenti e delle metodologie attuative delle OSC, al confronto del quadro normativo tra i cicli di programmazione, ai punti di forza e di debolezza riscontrati nella fase di attuazione dal punto di vista “privilegiato” degli autori che professionalmente operano, da diversi anni, nel settore dei controlli e della pre-certificazione della spesa su operazioni FSE-FESR-FEASR su incarico della REGIONE CALABRIA, nel settore del monitoraggio e controllo su incarico  del MINISTERO DELLA SALUTE -Unità di Missione 6 PNRR SALUTE, nel settore dei controlli di II livello presso Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ex NUVEC)  e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conto di KPMG Italia SpA. 

Oggetto del presente lavoro scientifico è un caso concreto, frutto della esperienza sul campo degli autori nell’ambito della gestione e del controllo dei fondi PNRR, dal quale emerge che, se adeguatamente impostate ex-ante, le OSC rappresentano una significativa opportunità di riduzione degli oneri amministrativi e di facilità di controllo della spesa. Viene, infine, affrontato il tema del controllo e dell’audit delle OSC con un taglio altamente operativo derivante, per come già detto, dell’esperienza pluriennale maturata in materia di controlli da parte degli stessi autori. 

Parte I – Autore Avv. Giuseppe TURANO –

L’art. 53 del Regolamento (UE) 2021/1060 ha sostanzialmente confermato che il contributo fornito al beneficiario, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato, può assumere, tra l’altro, la forma di “costi unitari” o “somme forfettarie”, e, in particolare, nel comma 3 dello stesso articolo, sono dettagliati i modi in cui possono essere stabiliti gli importi delle forme di sovvenzioni, ovvero:

  1. finanziamento a tasso forfettario;
  2. tabelle standard di costi unitari;
  3. importi forfettari.

Essi si caratterizzano per come segue: 

I finanziamenti a tassi forfettari, originariamente disciplinati dall’articolo 67, paragrafo 5, dell’RDC e dall’articolo 14, paragrafo 3, del FSE, successivamente confermati dallo stesso art. 53 del Regolamento (UE) 2021/1060, che introducono diversi metodi per calcolare i costi semplificati: metodi basati su dati statistici, metodi basati su dati dei beneficiari o su elementi inclusi nel regolamento. 

Uso di tabelle standard di costi unitari: il metodo mira ad armonizzare le regole all’interno della UE. Nei casi in cui la Commissione abbia già elaborato opzioni di semplificazioni dei costi per una determinata operazione e per un determinato tipo di beneficiario nell’ambito di una politica dell’UE, lo Stato membro o la stessa Commissione non ha bisogno di replicare lo sforzo nell’ambito delle politiche dei Fondi SIE e può riutilizzare direttamente il metodo e i suoi risultati.

Importi forfettari: L’RDC ed i singoli regolamenti che disciplinano ciascun fondo indicano un numero di tassi concepiti per fornire agli Stati membri una serie di sistemi già sviluppati. L’obiettivo è quello di assicurare il massimo di certezza del diritto e ridurre il carico di lavoro iniziale o il fabbisogno di dati per la messa a punto del sistema poiché non occorre eseguire un calcolo per determinare i tassi applicabili. Per come già esposto nelle sezioni che precedono, questi metodi difettano di flessibilità e non risultano adatti per tutti i tipi di operazioni.

Tale impostazione non muta a seguito dell’emanazione del Regolamento (UE) 2021/1060. Infatti l’art. 53 dello stesso Regolamento stabilisce che le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti:

  1. rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l’attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
  2. costi unitari;
  3. somme forfettarie;
  4. finanziamenti a tasso forfettario;
  5. una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un’operazione o per fasi successive di un’operazione;
  6. finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell’Unione a norma dell’articolo 95.

Elementi di novità, invece, si riscontrano al comma 2 dell’art. 53 che stabilisce quanto segue: se il costo totale di un’operazione non supera 200.000 EURO, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dal JTF, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma del paragrafo 1, lettera a).

In deroga al primo comma del presente paragrafo, l’autorità di gestione può convenire di esentare dall’obbligo di cui a tale comma alcune operazioni nel settore della ricerca e dell’innovazione, previa approvazione del comitato di sorveglianza.  Inoltre le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità del paragrafo 1, lettera a).

Il Comma 3, infine, dello stesso art. 53 stabilisce che gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;

ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;

iii) sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall’organismo che seleziona l’operazione, ove il costo totale dell’operazione non superi 200.000 EUR;

c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni;

d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;

e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dai regolamenti generali o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

Per come testé esposto è evidente che alcuni metodi consentono una elevata flessibilità, mentre altri sono fortemente rigidi e possono essere impostati con estrema facilità in modo da ridurre notevolmente gli sforzi amministrativi. In ogni caso il metodo deve essere definito e documentato, ove necessario, ex-ante, dal momento che ex post l’attenzione è concentrata sul controllo dei risultati ottenuti e sugli output. 

In ossequio a quanto disposto dall’articolo 53, paragrafo 3, del 53 del Regolamento (UE) 2021/1060, al pari di quanto stabiliva il Regolamento (UE) 1303/2013, il metodo deve essere giusto, ovvero, deve essere ragionevole, vale a dire deve essere basato su fatti reali, e non deve essere eccessivo o estremo. L’autorità di Gestione deve garantirne la spiegazione e deve poter giustificare le proprie scelte. Un metodo “ideale” di calcolo equo potrebbe adattare i tassi alle condizioni o alle esigenze specifiche. In tal caso l’attività di verifica consisterà nell’esaminare la base usata per definire i tassi e nell’accertare se i tassi infine applicati siano in linea con tale base. 

Deve essere, inoltre, equo, ovvero, deve fornire parità di trattamento a tutti i beneficiari e per tutte le operazioni.Infine, il metodo deve garantire la verificabilità, ovvero, deve essere verificabile. La determinazione dei tassi forfettari, delle tabelle standard di costi unitari o degli importi forfettari si deve basare su prove documentarie e verificabili. L’autorità di gestione deve essere in grado di dimostrare la base su cui è fondata l’opzione semplificata in materia di costi. Si tratta di una questione fondamentale per assicurare il rispetto del principio di una sana gestione finanziaria.

PARTE II – Autore Dott. Giuseppe GERACI –

Analisi di un caso concreto: La metodologia adottata per l’Intervento di investimento M6C1 I 1.2.1 “Casa come primo luogo di cura – Assistenza domiciliare” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L’Unità di Missione 6 PNRR SALUTE, con Decreto n. MDS/UMPNRR/2/ del 13/03/2023 ha definito e disciplinato la Metodologia per l’adozione di Opzioni di costo semplificate, per la contabilizzazione e rendicontazione delle spese, previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 (comma 4 dell’art. 10 del decreto legge del 11 settembre 2021, n. 121, convertito con modifiche dalla Legge 9 novembre 2021, n.156), dell’investimento M6C1I1.2.1 “Casa come primo luogo di cura – Assistenza domiciliare” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di procedere alla definizione dell’assegnazione delle risorse a livello regionale.

In particolare, l’UM6PNRR, con il citato Decreto, ha delineato, ex-ante, la metodologia adottata per la definizione del costo unitario, di cui all’art 53, par. 1, lettera b, del Regolamento EU 2021/1060, per contabilizzare e rendicontare le prese in carico in assistenza domiciliare dei pazienti ultra 65enni sul territorio nazionale, oggetto del Target EU (M6C1- 6) riferito all’intervento di investimento M6C1I1.2.1 “Casa come primo luogo di cura – Assistenza domiciliare” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il sopracitato investimento, per il quale è previsto un finanziamento complessivo a valere sul fondo comunitario RRF pari a 2,720 miliardi di euro, si pone l’obiettivo di aumentare il volume delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico, entro la prima metà del 2026, almeno il 10% della popolazione con età superiore ai 65 anni, in linea con le prassi dei Paesi europei più virtuosi.

Al fine di determinare il costo unitario standard per la presa in carico in assistenza domiciliare della popolazione italiana over 65, è stato adottato, ai sensi dell’art. 53, par. 3, lettera a), del Regolamento 2021/1060, un “metodo di calcolo giusto, equo e verificabile” basato, in particolare, su elaborazioni statistiche e dati storici, attraverso l’utilizzo delle seguenti fonti:

  • Demo ISTAT;
  • Sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare (SIAD) del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), di cui al Decreto Ministeriale 17 dicembre 2008 (GU n. 6 del 9 gennaio 2009);
  • Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute;
  • DGR n. 1561/2018 della Regione Emilia-Romagna;
  • Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale e Pediatri a Libera Scelta (disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 502 del 1992 e s.m.i. – 29 marzo 2018).

Nello specifico, la metodologia di determinazione del costo unitario standard ha seguito le seguenti cinque fasi:

FASE 1: Individuazione dell’incremento del numero di persone over 65 da assistere presso il proprio domicilio, al fine di raggiungere il 10% della popolazione entro il mese di giugno 2026, utilizzando, quale base dati di partenza, il numero di assistiti in Assistenza Domiciliare per l’anno 2019, secondo l’indicatore 5 bis del sopracitato flusso SIAD.

Per i dati relativi alla popolazione totale è stata utilizzata la fonte DemoIstat, in particolare per la rilevazione della popolazione residente di età superiore a 65 anni al primo gennaio 2020, nonché per la stima della popolazione di età superiore a 65 anni al 2025. Si è ritenuto di voler fotografare la situazione al primo gennaio 2020 in quanto tale dato risultava essere non influenzato dalla gestione della pandemia.

Per rilevare l’attuale fabbisogno di assistenza domiciliare è stata utilizzata quale fonte dati il flusso SIAD.

Nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) è stato istituito, infatti, con decreto ministeriale del 17 dicembre 2008 e s.m.i. il sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare (SIAD). Le informazioni rilevate dal predetto sistema sono le seguenti: caratteristiche anagrafiche dell’assistito; valutazione ovvero rivalutazione sociosanitaria dell’assistito e dei relativi bisogni assistenziali; dati relativi alla fase di erogazione; dati relativi alla sospensione della presa in carico; dati relativi alla dimissione dell’assistito. Si tratta di un flusso analitico che fa riferimento al singolo paziente.

Nello specifico, è stato utilizzato l’indicatore 5bis calcolato sui dati al 2019 riferito agli assistiti over 65 trattati in assistenza domiciliare, in rapporto alla popolazione anziana (per 100). Ai fini del calcolo dell’indicatore sono considerati gli assistiti di età pari o superiore a 65 anni relativi a “prese in carico erogate” (Pic erogate) nell’anno di riferimento, aperte nell’anno o in anni precedenti. Per “prese in carico erogate” si intendono quelle per le quali la Regione ha inviato i dati relativi al tracciato 1 (relativo alla presa in carico) e tracciato 2 (relativo ad accessi).

Si evidenzia, nel merito, che per la Regione Sardegna, che non compila il flusso SIAD, è stato utilizzato il dato presente su “Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale 2019” relativo al numero di persone anziane trattate dichiarate dalle ASL tramite il flusso dati FLS21.

Al primo gennaio 2020, quindi, in Italia risulta assistita a domicilio il 4,66% della popolazione over 65 anni, con un’ampia variabilità regionale. Come si evince, inoltre, per raggiungere il 10% di assistiti a domicilio nel 2025 sarà necessario prendere in carico in assistenza domiciliare 808.827 persone over 65. 

FASE 2: Individuazione del numero di persone da trattare per livello di intensità assistenziale calcolato sulla base delle esperienze di tre Regioni (Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Toscana).

L’assistenza domiciliare, come definita dal DPCM LEA 12 gennaio 2017, è differenziata in livelli di intensità assistenziale crescente (dalle cure domiciliari “di livello base” alle cure domiciliari a elevata intensità), cosiddetti CIA (Coefficienti di Intensità Assistenziale), in relazione al numero di accessi (proxy della complessità). In particolare, per la stima del numero di assistiti da prendere in carico nei diversi livelli di intensità assistenziale ai fini della valorizzazione economica dell’intervento M6C1I1.2.1, sono state prese come riferimento le esperienze delle Regioni Emilia- Romagna, Veneto e Toscana, in conformità con quanto previsto dalla narrativa del PNRR.

L’esperienza di queste tre Regioni italiane mostra che la popolazione assistita a domicilio è suddivisa nei livelli di intensità di cura secondo le seguenti percentuali, che risultano dal valore medio: 60% in assistenza domiciliare di base, 20% in assistenza domiciliare di primo livello, 10% in assistenza domiciliare di secondo livello, 4% in assistenza domiciliare di terzo livello e 6% in cure palliative domiciliari.

Sulla base della suddetta ripartizione delle prestazioni e della necessità di prendere in carico circa 800.000 persone over 65 anni, è stato definito il numero di persone da prendere in carico per ciascun livello di intensità. assistenza domiciliare 808.827 persone over 65 è stato definito il numero di persone da prendere in carico per ciascun livello di intensità.

FASE 3: a) Stima dell’incremento del numero di accessi per livello di intensità assistenziale (numero persone da prendere in carico a regime per numero accessi mese) e b) suddivisi per tipologia di personale impiegato a) Il numero di accessi mese è stato stimato sulla base dei CIA in 1 accesso al mese per l’assistenza domiciliare di base, 3 accessi al mese per l’assistenza domiciliare di primo livello, 7 accessi al mese per l’assistenza domiciliare di secondo livello, 12 accessi al mese per l’assistenza domiciliare di terzo livello, 15 accessi al mese per le cure palliative domiciliari. Tali accessi sono stati stimati considerando anche il potenziamento della telemedicina mediante intervento specifico nell’ambito del PNRR. Tale potenziamento, infatti, consentirà un migliore monitoraggio del paziente a distanza senza tuttavia ridurne la qualità dell’assistenza.

b) Suddivisione del numero di accessi incrementali totali stimati a seconda della tipologia di personale impiegato (Medico di Medicina Generale – MMG, altro operatore), sulla base dei dati per Regione riportati nell’indicatore 8 “Numero di accessi effettuati da ciascuna tipologia di operatore per ciascun livello CIA sul totale accessi per livello CIA”, flusso SIAD 2019.

FASE 4: Valorizzazione degli accessi sulla base delle tariffe di accesso per operatore.

Gli accessi sono stati valorizzati utilizzando un costo medio assunto pari alle tariffe di accesso per operatore, definite dalla DGR n. 1561/2018 della Regione Emilia- Romagna e dall’Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale e Pediatri a Libera Scelta (disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 502 del 1992 e s.m.i. – 29 marzo 2018).

FASE 5: Determinazione del costo unitario standard

È stato pertanto stimato un costo medio ponderato per la presa in carico a domicilio pari a 1.977,94 euro per persona all’anno, calcolato utilizzando il costo, per un totale all’ultimo anno di intervento di 1.599.809.757 €, per trattare a domicilio tutti i pazienti attesi al 2025.

È evidente che la metodologia testé delineata consente, da un lato, di determinare, senza alcun rischio di errore e senza grandi sforzi, la spesa imputabile ad ogni singolo intervento e, dall’altro, di concentrare le attività di controllo sul raggiungimento degli obiettivi, ovvero, sulla valutazione del numero di interventi di assistenza domiciliare in grado di incidere positivamente sulla qualità di vita dell’intera Collettività.  

Parte III – Autori Dott. Giuseppe GERACI – Avv. Giuseppe TURANO –

Conclusioni

Dal confronto del quadro normativo e regolamentare in tema di adozione di Opzioni di Semplificazione dei Costi è emerso un costante e crescente interesse del Legislatore europeo: dalla prima, timida, introduzione di metodi forfettari (2006) alla attuale impostazione (ciclo di programmazione 2021/2027,  NextGenerationEu e PNRR) sono state sviluppate metodologie e criteri che consentono, da un lato, di ottenere un notevole risparmio di oneri amministrativi e una notevole riduzione dei rischi di errore e, dall’altro, un agevole controllo della spesa.  

Lo sforzo, ex-ante, della Commissione, degli Stati membri e delle singole ADG per la costruzione di metodi giusti, equi e verificabili genera, con effetto moltiplicatore, un notevole risparmio di oneri ammnistrativi nella fase di attuazione, nella fase delle verifiche di gestione e nella fase di audit. 

La focalizzazione delle attività di controllo verso i risultati e gli output consente, inoltre, di monitorare più marcatamente e costantemente l’efficacia della spesa.

E’ evidente, ai fini di un efficace utilizzo, che le OSC necessitano di una costante “manutenzione” non essendo sufficiente la sola puntuale definizione iniziale degli elementi determinanti. 

Il livello di “manutenzione” più alto si registra nella necessità di aggiornare (monitorandone l’evoluzione) le UCS al fine di tener conto delle caratteristiche degli interventi e delle intervenute modifiche nelle loro basi di calcolo. 

Particolare attenzione, inoltre, deve essere riposta sulla verifica di applicabilità (ex-ante ma anche in itinere) dei modelli disponibili a livello nazionale ed europeo alle esigenze del territorio e delle azioni innovative, ovvero, quelle azioni dotate di un elevato carattere di novità. 

L’efficacia delle OSC è strettamente legata alla raccolta di dati storico-statistici al fine di creare nuove OSC o allo scopo di aggiornare quelle esistenti.

Infine, un ulteriore aspetto cruciale, riguarda l’adeguatezza dei sistemi informativi, implementati dalle ADG, a recepire le OSC; sistemi informativi non adeguati potrebbero generarne l’inapplicabilità o diminuirne l’efficacia. 

Nel sistema italiano, caratterizzato da elevata complessità, il rischio di elaborazione di metodologie non conformi risulta, tuttavia, presente.

A tal fine, diversi sono i rilievi formulati dalla Corte dei Conti – attraverso gli Uffici di Controllo sugli Atti del PNRR della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri e degli altri Ministeri.

Un gran numero di rilievi riguarda il calcolo forfettario dei costi indiretti. 

La Corte, nella deliberazione n. SCCLEG/2/2018/PREV, ha stabilito che,  ai fini della corretta determinazione dei costi in parola, la percentuale effettivamente applicata deve “essere oggetto di analitica specificazione, con evidenziazione delle voci considerate ed esclusiva imputazione, in aggiunta ai costi diretti del personale impegnato nella specifica commessa, dei costi organizzativi strettamente correlabili alle prestazioni dedotte in Convenzione, in base a criteri oggettivi e verificabili”.

Molto spesso [vedasi, al riguardo, la Deliberazione n. BRRAC-0011627-A-Del 27/04/2023 della CdC – Ufficio Di Controllo Sugli Atti Della  Presidenza del Consiglio dei Ministri Del Ministero della  Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri d Della  Cooperazione Internazionale] i rilievi della Corte riguardano la determinazione dei costi indiretti e, nello specifico,  del tasso forfettario applicato ai costi diretti. 

Molte Amministrazioni centrali fissano tale tasso al livello massimo normativamente consentito, ovvero, al 25% senza comprova dell’utilizzo di un “metodo giusto, equo e verificabile”.

Nel caso specifico, ad esempio, la CdC rilevava che << Nella convenzione in esame la parametrazione dei costi indiretti viene apoditticamente  riferita agli ultimi bilanci approvati e depositati da cui risulterebbe che “l’incidenza delle spese  generali sulle attività oggetto di rendicontazione si attesta sempre al di sopra del 25%, come si evince  dalla Metodologia PON GOV che contiene le attestazioni dell’incidenza dei costi indiretti per il periodo 2016-2018”; nella documentazione trasmessa e, in particolare, nella relazione di verifica della congruità dell’offerta, non risultano, inoltre, evidenziate, in sede di confronto  del prezzo offerto con i costi di aggiudicazione di servizi analoghi, le specifiche circostanze  a comprova dell’utilizzo di un “metodo giusto, equo e verificabile” tale da giustificare una  quantificazione di tali costi derogatoria rispetto all’ordinario parametro rappresentato dal tasso forfettario del 15% dei costi diretti e, oltretutto, nella misura massima consentita del  25%.

Tale carenza motivazionale appare ancora più significativa se si tiene conto, da un lato, che la convenzione prevede che i costi indiretti saranno rendicontati fino alla misura massima  del 25% per tutta la sua durata (40 mesi), senza considerare eventuali risparmi connessi ad  economie di scala dell’investimento iniziale e, dall’altro, che, per altra convenzione,  sottoscritta dal Dipartimento con Unioncamere (approvata con decreto n. ID 45219539 del 17 marzo 2023 – PNNR e parimenti trasmessa a quest’Ufficio per il controllo di legittimità), finalizzata all’attuazione della stessa linea di investimento del PNRR “Digitalizzazione delle  procedure (SUAP & SUE)”, dalla documentazione inviata i costi indiretti risultano calcolati  in misura del 15% del costo del personale (cfr. piano operativo Unioncamere prot. n.  0002997/U del 1° febbraio 2023, p. 32).

Occorre, altresì, rilevare che, oltre a non essere chiara la scelta dell’aliquota massima del  25%, non appare del tutto corretto il calcolo dei costi indiretti, giacché i “costi diretti”, diversi da quelli imputabili alle spese di personale, non dovrebbero comporre la base di  calcolo ai fini dell’applicazione del tasso del 25% per l’individuazione del limite per il  rimborso dei costi indiretti: come emerge, invece, dal quadro economico previsionale  complessivo, i costi indiretti risultano calcolati sul totale dei costi diretti, e quindi anche  sulla voce spese per acquisizione di beni e servizi nelle sue diverse componenti>>. 

Sussiste, quindi, una “tendenza” da parte delle Amministrazioni Centrali e dei loro enti in house di sovrastimare le aliquote di determinazione dei costi indiretti o di includere impropriamente, nella categoria dei costi diretti, tipologie di spesa non coerenti al fine di portare “vantaggi” ai propri bilanci.  

Autore articolo
Condividi:
WhatsApp
Email
LinkedIn

Scopri l'Istituto di Alta Formazione Giuridica Direkta

Con Direkta ottieni la migliore preparazione per superare esami e concorsi e avviare la tua carriera