Abstract: La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza del 08 ottobre 2025, n. 30822 (Presidente A. Manna, Relatore A. Pagetta), pubblicata il 24.11.2025, conforme alla Corte di Appello di Genova, sentenza n. 166/2022, depositata il 20.06.2022, sancisce la illegittimità del licenziamento del croupier del casinò che si era appropriato di due banconote da 100 euro, nella mansione del suo lavoro di cambio gettoni verso denaro, in quanto l’impianto audiovisivo, che riprende il tavolo da gioco, non ha una funzione di controllo sul personale, quindi non può essere adibito ai fini disciplinari se non espressamente previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
Abstract:The Court of Cassation, Labor Section, with ruling no. 30822 of October 8, 2025 (President A. Manna, Rapporteur A. Pagetta), published on November 24, 2025, in accordance with the Court of Appeal of Genoa, ruling no. 166/2022, filed on June 20, 2022, establishes the unlawfulness of the dismissal of the casino croupier who had stolen two 100 euro notes while performing his job of exchanging tokens for cash. The reason is that the audiovisual system, which shows the gaming table, is not intended to monitor staff and therefore cannot be used for disciplinary purposes unless expressly provided for in the national collective bargaining agreement for the category.
Sommario: 1. La vicenda – 2. Il merito – 3. La decisione
1. La vicenda
Con il terzo grado di giudizio, conforme alla Corte di merito, si chiude lo scottante tema riguardante l’utilizzabilità delle riprese audiovisive in contesti lavorativi. La questione è chiara nella sua evoluzione dove il lavoratore nelle dinamiche di svolgimento del proprio lavoro, un croupier per l’appunto, si appropria di due banconote da 100 euro cadauna. L’occasione è stata quella che contestualmente veniva incassato il denaro contante scambiandolo con i gettoni da gioco consentendo al cliente di usarli al “tavolo verde”. La querelle ha dato quindi spunto per chiarire che senza precise condizioni normative e contrattuali le riprese audiovisive non possono essere usate a sfavore del lavoratore, facendo quindi cadere la prova del fatto illecito.
Parte ricorrente, il datore di lavoro, propone ricorso per cassazione articolando la sua difesa su cinque motivi; parte resistente si difende depositando controricorso.
2. Il merito
Gli Ermellini ritengono che il primo motivo di ricorso sia inammissibile proprio dove parte ricorrente, chiedendo la censura della sentenza impugnata, radica la sostanza del fatto nella circostanza che la legge n. 300 del 20 maggio 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) esclude la necessità di preventive autorizzazioni per gli strumenti di lavoro includendo anche gli impianti audiovisivi, quando è vero il contrario, in quanto la sentenza della corte di merito esclude che gli impianti audiovisivi possano essere adibiti a strumento di lavoro e tanto meno utilizzati per tali fini, specificando come invece dovessero essere di supporto per la regia con altri scopi escludendo a chiare lettere che fossero adibiti al controllo dei croupier.
Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso vengono decisi congiuntamente in quanto connessi dal rilievo dirimente dell’autorizzazione amministrativa e conseguentemente del limite utilizzabile ai fini disciplinari.
L’excursus normativo per approfondire il punto di diritto lo rinveniamo, dapprima, nella legge n. 300/1970 dove all’art. 4 si vietava rigorosamente l’uso degli impianti audiovisivi per il controllo dei lavoratori al fine di tutelare la libertà, dignità e riservatezza del lavoratore. Seppur l’impianto fosse legittimamente installato, previo accordo sindacale o attraverso l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, era comunque un’eccezione e l’autorizzazione all’installazione non poteva essere usata per fini disciplinari a danno del lavoratore ma per tutelare il patrimonio aziendale. Quindi si prediligeva la tutela della libertà personale non consentendo la possibilità del controllo del lavoratore nell’esercizio delle sue funzioni. Si dava protezione al lavoratore eludendolo da una sorveglianza continua.
L’art. 23 comma 1 del d. lgs. n. 151/2015 cambia radicalmente lo scenario andando a modificare e riformare proprio i primi tre commi della legge 300. Chiarisce che gli impianti audiovisivi sono ammessi per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale sempre e comunque previo accordo sindacale o in alternativa con autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Si va quindi a superare l’eccezionalità dell’installazione dell’impianto consentendo il controllo come strumento normato ma soprattutto si va a regolamentare che quanto raccolto dall’impianto audiovisivo può essere usato come strumento disciplinare sotto condizione:che il lavoratore sia informato in modo adeguato delle modalità di uso dell’impianto e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. codice della privacy).Questo principio generale soggiace però alla disciplina normativa del CCNL della categoria di riferimento. Questo il punto cardine della decisione: le informazioni raccolte dagli impianti risultano, nel caso in discussione, non utilizzabili per il divieto cristallizzato nel contratto collettivo. Peraltro, tale regola esprime la meritevole tutela, afferma la Corte, per il fatto di attribuire al lavoratore una clausola di maggior favore. Quindi la prescrizione contrattuale diventa lo snodo focale della questione in quanto seppur la riforma del 2015 abbia attribuito la possibilità di poter usare gli impianti audiovisivi anche nel contesto disciplinare, tale concetto rimane rinchiuso nella disposizione del contratto di categoria che, qui, prevede l’inutilizzabilità per il datore di lavoro delle riprese ai fini del licenziamento.
Per quanto precisato, non vi è molto da aggiungere sul quinto motivo di ricorso rinvenendone una richiesta inammissibile di parte ricorrente. Fondando la domanda sull’art. 2697 c.c. letto contestualmente all’art. 115 c.p.c., ritiene che la Corte di merito non abbia raggiunto la prova del fatto per l’assenza di acquisizione di ulteriori fatti utilizzabili come fonte di prova. Il primo è censurabile per cassazione soltanto nel caso in cui si sia verificato un’inversione dell’onere della prova, qui non manifestatasi. Il secondo è un fatto che interviene sulla ponderazione delle circostanze di merito, insindacabile in sede di legittimità.
3. La decisione
I giudici di piazza Cavour aderiscono alle motivazioni della Corte d’Appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, stabilendo un importante tassello giuridico in materia di utilizzabilità delle immagini raccolte attraverso i sistemi di videosorveglianza per fini disciplinari. Per quanto la Corte abba confermato quanto già previsto ex lege dal riformato art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, cioè la possibilità di utilizzare le riprese audiovisive anche per fini disciplinari, seppur sotto condizione come precisato sopra, la stessa utilizzabilità resta subordinata al rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Nel caso di specie quindi il lavoratore è salvo proprio dalla norma che rende il suo licenziamento illegittimo, escludendo di fatto l’impiego probatorio, venendo così a mancare la prova del fatto illecito.
La funzione nomofilattica della Corte di Cassazione si esplica con tutta la sua fermezza, assicurando e garantendo l’esatta e uniforme interpretazione delle normative, chiarendo come la prevalenza dell’autonomia collettiva regolamentata si impone sui limiti di utilizzabilità delle riprese audiovisive.
[1] Avvocato presso Consiglio Nazionale delle Ricerche