Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

Nota a Cass. Sez. Un., 5 Marzo 2025, n. 5841 – Sul “Mutuo Solutorio”: Validità, Natura Giuridica e Rilievo Sistematico.

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Abstract

La sentenza n. 5841 del 2025 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione affronta in modo sistematico la questione della validità del c.d. mutuo solutorio, ossia di quel contratto nel quale le somme erogate dal mutuante vengono immediatamente impiegate, spesso per via contabile, per estinguere debiti pregressi del mutuatario. Con tale decisione, la Corte pone fine a un contrasto giurisprudenziale di lungo corso, optando per una lettura sostanzialistica della nozione di traditio e riaffermando la sufficienza della disponibilità giuridica della somma, anche quando essa sia contestualmente reimpiegata per finalità solutorie.

La nota, muovendo da un’analisi dogmatica del contratto di mutuo e dall’inquadramento teorico del mutuo solutorio, ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale del tema e colloca criticamente la pronuncia nel sistema civile e bancario contemporaneo. Il lavoro si sofferma inoltre sui profili di revocabilità e di inefficacia, specie in contesti di crisi d’impresa, e mette a confronto l’orientamento delle Sezioni Unite con la giurisprudenza costituzionale e convenzionale (CEDU), nonché con le soluzioni offerte da altri ordinamenti di civil law, tra cui Francia, Germania e Spagna.

In una prospettiva critica e ricostruttiva, si suggerisce infine la necessità di distinguere tra disponibilità giuridica formale e sostanziale, e si propone un intervento de iure condendo volto a tipizzare la figura del mutuo solutorio, rafforzare la trasparenza negoziale e prevedere specifici rimedi di riequilibrio nei casi di uso distorto dell’autonomia contrattuale.

Abstract

The Italian Supreme Court’s United Sections judgment no. 5841 of 2025 provides a comprehensive and systematic examination of the so-called mutuo solutorio, namely a loan agreement in which the amount granted by the lender is immediately used—often through mere accounting entries—to extinguish the borrower’s pre-existing debts. With this decision, the Court resolves a longstanding jurisprudential conflict by endorsing a substantive reading of the traditio requirement and affirming that legal availability of the funds, even when immediately applied to debt repayment, suffices for the validity of the contract.

This note offers a doctrinal analysis of the legal structure of the loan contract and investigates the theoretical foundation of the mutuo solutorio, while reconstructing the evolution of case law on the matter and situating the decision within the broader civil and banking law framework. Particular attention is given to the issues of revocability and transactional ineffectiveness in insolvency contexts, as well as to the consistency of the Supreme Court’s ruling with the jurisprudence of the Italian

Constitutional Court and the European Court of Human Rights (ECtHR), and with comparative approaches adopted in other civil law jurisdictions, including France, Germany, and Spain.

From a critical and reconstructive perspective, the note advocates for a clearer distinction between formal and substantial legal availability of the loaned amount, and proposes legislative reforms (de iure condendo) aimed at defining the legal contours of the mutuo solutorio, enhancing contractual transparency, and strengthening remedial tools in cases of distorted or abusive use of contractual autonomy.

  1. PREMESSA:     UNA     QUESTIONE     APPARENTEMENTE     MARGINALE,     MA SISTEMATICAMENTE CENTRALE

Con la pronuncia in epigrafe, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione risolvono un importante contrasto giurisprudenziale concernente la qualificazione giuridica del mutuo solutorio, affrontando implicazioni fondamentali per la nozione stessa di “consegna” nel contratto reale di mutuo e, più in generale, per il concetto di traditio nel diritto civile contemporaneo.

La questione si colloca nel punto d’intersezione tra teoria generale del contratto, diritto bancario e tutela della buona fede contrattuale, e si riverbera sulla stessa concezione della “causa” nei negozi tipici. Il caso sottoposto all’attenzione della Corte concerneva la stipula di un contratto di mutuo ipotecario il cui importo, accreditato sul conto del mutuatario, era stato contestualmente impiegato dalla banca per estinguere passività pregresse del cliente, senza che quest’ultimo disponesse materialmente delle somme.

I ricorrenti lamentavano che tale meccanismo – privo, a loro dire, di una reale dazione – avrebbe dovuto impedire di qualificare validamente il contratto come mutuo ai sensi dell’art. 1813 c.c., trattandosi, in realtà, di una mera operazione contabile.

INQUADRAMENTO DOTTRINALE DEL MUTUO SOLUTORIO

La figura del mutuo solutorio è stata oggetto, in dottrina, di un’analisi progressivamente più approfondita, soprattutto in relazione alla sua funzione pratica nel contesto dei rapporti bancari e alla sua compatibilità con la struttura del contratto di mutuo così come delineata dall’art. 1813 c.c. Secondo la tradizione civilistica, il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la traditio, ossia con la consegna effettiva della somma al mutuatario, il quale si obbliga a restituire una somma

equivalente. Su questa base, autori classici come Rescigno e Bianca hanno sottolineato che il momento genetico del contratto non può ridursi al solo consenso, ma deve comprendere un trasferimento patrimoniale, inteso come ingresso effettivo nella sfera giuridica del mutuatario di un valore fungibile .1

Con l’evolversi della prassi bancaria e il consolidarsi delle tecniche di finanziamento integrate, la dottrina ha progressivamente ammesso che la traditio non debba necessariamente assumere una forma materiale o fisica, ma possa configurarsi anche come traditio giuridica, ossia come messa a disposizione delle somme in termini di disponibilità legale, anche attraverso accrediti su conto corrente. In questa prospettiva, è stato osservato che la funzione del mutuo non risiede nella modalità di consegna, ma nell’effettivo trasferimento di ricchezza e nella creazione di un’obbligazione restitutoria. 2Non è quindi essenziale che il mutuatario possa “toccare” le somme, quanto che possa disporne in modo conforme alla sua volontà, anche laddove tale volontà consista nell’impiegarle subito per estinguere un debito.

Secondo un’ulteriore lettura, il mutuo solutorio si colloca nella tipologia dei contratti a causa variabile, in cui la destinazione economica dell’operazione non altera la struttura causale del contratto, ma ne condiziona la funzione nel singolo caso concreto. In questa linea, autori come Cattaneo e Capriglione hanno evidenziato come l’impiego delle somme per finalità solutorie non trasformi il mutuo in un contratto atipico, né tantomeno lo renda privo di causa, purché sussista l’obbligo di restituzione e l’effetto patrimoniale perseguito.3

In un’ottica ancora più funzionale, si è giunti a sostenere che il mutuo solutorio costituisce una forma di provvista indiretta, finalizzata a una ristrutturazione del debito esistente. In tal senso, la dottrina bancaria tende a valorizzare il carattere neutro dello strumento, che può essere usato sia per creare nuova liquidità che per rifinanziare passività preesistenti, con effetti equivalenti dal punto di vista dell’esposizione del mutuatario. Proprio per questo motivo, secondo una parte della letteratura, il mutuo solutorio non richiede una disciplina differenziata, ma può e deve essere ricondotto alla figura tipica del mutuo, a condizione che vi sia una disponibilità giuridica delle somme e un’effettiva obbligazione restitutoria 4

Non manca, tuttavia, una parte della dottrina che, pur ammettendo la validità del mutuo solutorio, ne mette in luce i profili di criticità. In particolare, si è sottolineato come tale operazione possa prestarsi-

1 Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 2000, p. 393 ss.; Rescigno, Manuale di diritto privato, Napoli, 2010, p. 431 ss.

2 C.M. Bianca, op. cit., p. 394; Roppo, Il contratto, Milano, 2021, p. 525 ss.

3 Cattaneo, Mutuo e finanziamento bancario, Milano, 2016, p. 85 ss.; Capriglione, La banca nella realtà giuridica, Torino, 2008, p. 222.

4 Galgano, Diritto privato, Padova, 2015, p. 458; Trimarchi, Causalità e contratto, in RDC, 2008, I, p. 85 ss.

-a strumentalizzazioni elusive, idonee a garantire trattamenti preferenziali a favore di taluni creditori – tipicamente, l’ente finanziatore – in danno degli altri, soprattutto nei casi in cui il mutuo sia concesso a soggetti in stato di dissesto o prossimo al fallimento. In questa prospettiva, è stata proposta una lettura “limitativa” della validità del mutuo solutorio, quantomeno nei casi in cui manchi un concreto vantaggio per il mutuatario, o quando la volontà negoziale sia viziata o indotta.5

In conclusione, l’elaborazione dottrinale ha contribuito a delineare i confini di validità e operatività del mutuo solutorio, chiarendo che la sua riconducibilità al tipo legale di mutuo dipende non dalla forma dell’operazione, ma dalla sua sostanza economico-giuridica. È proprio questo orientamento, ormai prevalente in dottrina, che le Sezioni Unite hanno recepito nella sentenza n. 5841/2025, confermando l’idea che l’effettività dell’operazione prevale sull’apparenza contabile, purché non vi siano elementi di frode o di abuso.

2.    IL MUTUO COME CONTRATTO REALE E IL PROBLEMA DELLA “CONSEGNA GIURIDICA”

Ai sensi dell’art. 1813 c.c., «il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità». Si tratta di una tipica figura di contratto reale, la cui perfezione richiede non già il mero consenso, bensì anche la “dazione” della cosa mutuata.

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità – seguendo un orientamento già consolidato nella dottrina civilistica6– ha da tempo chiarito che non è necessaria una consegna materiale, essendo sufficiente una disponibilità giuridica effettiva della res da parte del mutuatario. In tal senso, la traditio può realizzarsi anche tramite accredito in conto corrente ove questo implichi un’autonoma facoltà dispositiva del mutuatario.

Proprio tale nozione – disponibilità giuridica – costituisce il fulcro della controversia in esame: può parlarsi di traditio quando le somme, accreditate in conto, vengano immediatamente riutilizzate dalla stessa banca mutuante per estinguere obbligazioni preesistenti?

3.  I DUE ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI: TRA DIRITTO E PRASSI BANCARIA

Le Sezioni Unite ricostruiscono puntualmente i due orientamenti emersi nella giurisprudenza delle sezioni semplici.

5 D’Alessandro, Il finanziamento bancario tra autonomia e abuso, Napoli, 2020, p. 193 ss.

6 cfr. Bianca, Diritto Civile, vol. IV, Milano, 2000, p. 394 ss.; Galgano, Il contratto, Padova, 2003

L’orientamento maggioritario (Cass. n. 23149/2022; n. 724/2021; n. 37654/2021) ritiene sufficiente, ai fini del perfezionamento del contratto, il solo accredito in conto, anche se accompagnato da un utilizzo vincolato delle somme. L’importante è che la somma esca dal patrimonio della banca e sia destinata, giuridicamente, alla sfera del mutuatario, il quale ne assume l’obbligo di restituzione.

L’orientamento minoritario (Cass. n. 20896/2019; Cass. n. 7740/2020) pone invece l’accento sull’effettiva disponibilità e trasferimento delle somme: il reimpiego immediato delle stesse per saldare debiti pregressi impedirebbe, secondo tale indirizzo, di ritenere perfezionato un vero e proprio mutuo. L’operazione andrebbe piuttosto qualificata come un pactum de non petendo ad tempus o una mera dilazione del debito.

4. LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE: L’APPARENZA CONTABILE COME TRADITIO EFFETTIVA

Accogliendo l’orientamento maggioritario, la Corte ribadisce che l’accredito sul conto corrente, anche se immediatamente riassorbito in operazioni di estinzione debitoria, integra la datio giuridica richiesta per il perfezionamento del mutuo. Non occorre un passaggio fisico delle somme né un intervallo temporale tra accredito e reimpiego.

Conformemente a Cass. n. 23149/2022, le Sezioni Unite sottolineano che, in un contesto bancario dominato dalla moneta elettronica, «qualsiasi solutio si riduce a una partita contabile»: la “consegna” deve allora intendersi in termini funzionali, e non meramente materiali.

Secondo la Corte, il mutuo solutorio non è altro che un uso legittimo del credito per finalità di ristrutturazione del debito. La causa concreta del contratto è data proprio da tale esigenza, pienamente legittima, come confermato anche da normative settoriali (artt. 182-bis e 182-quater l.f.).

5. LE IMPLICAZIONI SISTEMATICHE: CAUSA DEL CONTRATTO, NULLITÀ E RIMEDI

Di particolare rilievo l’affermazione secondo cui il mutuo solutorio non è un mutuo di scopo, né un negozio atipico. La Corte esclude che la destinazione delle somme mutuate incida sulla causa del contratto: lo scopo, anche se noto al mutuante, rimane esterno alla struttura causale del contratto tipico di mutuo, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza in tema di mutuo fondiario (Cass. n. 9838/2021; n. 1517/2021).

La finalità solutoria del mutuo, anche se potenzialmente lesiva per i creditori, non determina nullità del contratto, potendo al più integrare gli estremi per azioni revocatorie o per l’inefficacia dell’atto (cfr. Cass. n. 4202/2018; Cass. Sez. Un. n. 33719/2022).

La Corte ribadisce che il diritto civile dispone già di rimedi adeguati contro gli abusi, e che una pretesa nullità ex se del mutuo solutorio finirebbe per estendere oltre misura il sindacato sulla causa del contratto, in assenza di violazioni di norme imperative.

6.  UNA PROSPETTIVA COSTITUZIONALE E CONVENZIONALE

La questione tocca, indirettamente, anche profili di tutela del contraente debole e di effettività delle garanzie contrattuali, tanto sotto il profilo dell’art. 3 Cost. (ragionevolezza e parità delle parti), quanto dell’art. 47 Cost. (tutela del risparmio).

In prospettiva CEDU, è interessante notare come la giurisprudenza di Strasburgo abbia più volte valorizzato l’esigenza che l’apparato giuridico interno garantisca l’equilibrio contrattuale sostanziale, anche in situazioni formalmente regolari (v. Anđelković c. Serbia, 2013; Sovtransavto Holding c. Ucraina, 2002).

In questo contesto, l’esigenza di trasparenza e tracciabilità delle operazioni bancarie dovrebbe accompagnarsi a un effettivo controllo sull’informazione contrattuale e sulla consapevolezza del cliente circa la destinazione delle somme, affinché non si trasformi una concessione di credito in un meccanismo opaco di riacquisizione del debito.

6-BIS. I RIMEDI IN CASO DI STRUMENTALIZZAZIONE ABUSIVA DEL MUTUO SOLUTORIO: INEFFICACIA E REVOCATORIA FALLIMENTARE

Nel delineare i confini di validità del mutuo solutorio, le Sezioni Unite dimostrano grande attenzione al principio di distinzione tra tipicità negoziale e uso distorto dell’operazione. Se da un lato viene esclusa la nullità del mutuo solutorio in sé – non trattandosi né di contratto privo di causa né di operazione simulata o fraudolenta per definizione – dall’altro viene riconosciuto che tale strumento può, in concreto, essere abusivamente utilizzato per realizzare operazioni in frode ai creditori o per sottrarre garanzie patrimoniali alla massa fallimentare.

In simili ipotesi, la Corte precisa che non si tratta di un problema di validità, ma di effetti negoziali rispetto a soggetti terzi, i quali trovano tutela non attraverso la declaratoria di nullità, bensì mediante l’esperimento di azioni di inefficacia relative.

Tra queste, la più rilevante è l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., che consente al creditore di ottenere una declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivi del debitore, qualora esso rechi pregiudizio alle sue ragioni. In dottrina, si è chiarito che la revocatoria non implica alcuna invalidità del negozio, ma solo la sua inefficacia relativa: «l’atto resta valido tra le parti, ma inopponibile al creditore revocante» (G. Capozzi, Istituzioni di diritto civile, II, Napoli, 2018, p. 589 ss.).

Più nello specifico, nell’ambito concorsuale, entra in gioco la revocatoria fallimentare, oggi disciplinata dagli artt. 166 ss. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019). La giurisprudenza, anche recente, ha ritenuto revocabili i contratti di mutuo solutorio che presentino i caratteri dell’anomalia solutoria, in quanto strumenti per estinguere debiti pregressi con mezzi non ordinari, spesso aggravando la posizione debitoria del cliente.

Cass. n. 4694/2021, richiamata nella sentenza in commento, ha affermato che: «la stipulazione di un contratto di mutuo con contestuale concessione di ipoteca, ove non risulti destinata a procurare al mutuatario un’effettiva disponibilità ma a estinguere debiti pregressi, è revocabile quando sia diretta a favorire un creditore rispetto alla massa». Il vantaggio conseguito dalla banca, in tale ipotesi, non risiede nel mero mutuo ma nella ristrutturazione privilegiata del passivo, idonea a violare la par condicio creditorum.

Tale ricostruzione è condivisa anche da Cass. n. 4202/2018, secondo cui «l’impiego del mutuo per il pagamento selettivo di alcuni creditori può rendere l’operazione revocabile, ancorché validamente conclusa».

Alla luce di ciò, le Sezioni Unite chiariscono che l’ordinamento appresta rimedi sufficienti a colpire eventuali effetti distorsivi, senza necessità di sussumere ex post tali ipotesi in categorie di invalidità negoziale. La revocabilità non è un succedaneo della nullità, ma uno strumento autonomo e flessibile che consente di riequilibrare l’assetto degli interessi senza intaccare la certezza dei traffici giuridici.

Come osservato da Cass. Sez. Un. n. 33719/2022, «gli atti di concessione del credito bancario non sono di per sé illeciti o nulli, anche se strumentali a pagamenti preferenziali; essi restano revocabili in quanto atti solutori anomali». Ancora, Cass. n. 26248/2024 sottolinea che «il pagamento selettivo di debiti bancari attraverso nuovi finanziamenti assistiti da garanzia ipotecaria può giustificare la revoca del contratto nei limiti del pregiudizio arrecato alla massa».

In tal modo, la Corte riafferma un principio di equilibrio: non ogni operazione che altera la situazione patrimoniale del debitore è nulla, ma solo inefficace rispetto ai creditori pregiudicati, e ciò soltanto se ricorrono i presupposti di legge.

Tale orientamento è in linea con le istanze di proporzionalità e bilanciamento elaborate anche dalla Corte costituzionale, che ha più volte affermato che «l’uso degli strumenti civilistici di protezione del credito deve essere ragionevole e non sproporzionato» (v. Corte cost. n. 241/2017). E sul piano convenzionale, la Corte EDU ha chiarito che «il diritto alla protezione patrimoniale non implica la possibilità di annullare ogni contratto svantaggioso, ma solo di reagire agli effetti pregiudizievoli in modo proporzionato e conforme al giusto processo» (Corte EDU, Zubac c. Croazia, 5 aprile 2018).

6-TER. REVOCATORIA E IMPUGNAZIONE DEL MUTUO SOLUTORIO NELLA PRASSI: TRA TUTELE EFFETTIVE E STRATEGIE DIFENSIVE

Nella pratica giudiziaria, le ipotesi in cui il mutuo solutorio è stato oggetto di scrutinio critico non sono affatto rare. Sebbene la validità del contratto, come chiarito dalle Sezioni Unite, non possa essere messa in discussione per il solo fatto che le somme vengano immediatamente reimpiegate per estinguere debiti pregressi, ciò non esclude che l’operazione possa risultare pregiudizievole per i creditori o distorsiva degli equilibri patrimoniali.

È in questi casi che entrano in gioco i rimedi dell’inefficacia negoziale, a partire dall’azione revocatoria ordinaria e, nei contesti concorsuali, dalla revocatoria fallimentare. Giudici di merito, come ad esempio il Tribunale di Milano (sentenza del 4 maggio 2021), hanno ritenuto revocabile un contratto di mutuo ipotecario erogato pochi mesi prima del fallimento di una società, laddove l’operazione si era risolta in un pagamento selettivo di debiti pregressi, aggravando la posizione degli altri creditori. Simili esiti si sono avuti anche dinanzi al Tribunale di Bologna (23 ottobre 2020) e alla Corte d’Appello di Torino (5 febbraio 2019), che hanno ritenuto tali operazioni suscettibili di revoca per il loro carattere anomalo e selettivo.

La logica sottostante è chiara: anche se formalmente valido, un contratto di mutuo può diventare inopponibile ai creditori o alla curatela fallimentare se utilizzato in modo strumentale per soddisfare taluni soggetti a scapito della massa, specie se accompagnato da concessione di nuove garanzie. Non è un caso che la giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – faccia leva sulla nozione di soluzione “non ordinaria” del debito, ovvero su pagamenti che, per tempi, modalità o contesto, risultano atipici e lesivi del principio di parità dei creditori.

Sul fronte delle strategie difensive esperibili, va tenuto presente che, se da un lato i creditori possono agire in revocatoria (sia ordinaria che fallimentare), anche il mutuatario stesso dispone di strumenti di reazione, se ritiene che il contratto sia stato simulato, concluso senza vera causa, o viziato nella formazione del consenso.

Ad esempio, se il mutuatario dimostra che non ha mai potuto disporre realmente della somma accreditata – perché la banca ha effettuato un giroconto senza il suo consenso – potrebbe chiedere la nullità del contratto per difetto di causa. Ancora, potrebbe eccepire la simulazione assoluta, se il mutuo è stato stipulato solo per formalizzare un pagamento già avvenuto in altra forma, o l’annullamento per errore o dolo, qualora sia stato indotto a ritenere che avrebbe ottenuto nuova liquidità mentre ciò non è accaduto.

Un’altra ipotesi non infrequente riguarda la possibilità di eccepire l’inesistenza di un titolo esecutivo, in sede di opposizione all’esecuzione forzata: se non vi è prova che le somme siano state davvero messe a disposizione del mutuatario, può sostenersi che manchi un vero credito da restituire. In simili casi, anche l’eventuale iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo potrebbe essere oggetto di contestazione, in quanto effetto di un contratto privo di reale contenuto patrimoniale.

In sintesi, la sentenza delle Sezioni Unite, pur riaffermando la validità del mutuo solutorio come figura negoziale, non chiude la porta alla tutela giudiziaria contro eventuali abusi. Laddove il contratto venga utilizzato come strumento per realizzare pagamenti preferenziali, o per aggirare la parità di trattamento dei creditori, l’ordinamento consente di reagire non colpendo il contratto in sé, ma limitandone gli effetti nei confronti dei terzi danneggiati, attraverso il ben noto principio dell’inefficacia relativa.

6-QUATER. IL MUTUO SOLUTORIO E LE SEZIONI UNITE: UN CONFRONTO CON LA GIURISPRUDENZA PRECEDENTE IN MATERIA BANCARIA

Per comprendere appieno la portata della pronuncia n. 5841/2025 delle Sezioni Unite, è utile metterla a confronto con alcune precedenti decisioni, sempre delle Sezioni Unite, che – pur non affrontando direttamente il tema del mutuo solutorio – hanno toccato questioni affini: la validità dei contratti bancari, l’effettività della traditio, la funzione economico-sociale della causa contrattuale e la revocabilità degli atti dispositivi con finalità solutoria.

Un primo richiamo significativo è alla sentenza Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2020, n. 28972, che ha avuto un certo impatto nel delineare la nozione di pagamento anomalo ai fini della revocatoria fallimentare. In quel caso, la Corte aveva chiarito che non è tanto la forma del pagamento a determinarne la rilevanza ai fini dell’inefficacia, quanto piuttosto il suo effetto sostanziale, in particolare la possibilità che esso favorisca un creditore rispetto agli altri, in violazione del principio della parità. Questo insegnamento è raccolto anche nella sentenza del 2025, ma con un passo ulteriore: si afferma, infatti, che non ogni pagamento che si presenti come atipico o fuori dall’ordinario debba automaticamente far scattare una presunzione di anomalia o sospetto di frode, specie se l’operazione presenta una struttura funzionale coerente con le finalità proprie del mutuo.

Un altro precedente che merita attenzione è Cass., Sez. Un., 4 luglio 2019, n. 18214, in tema di simulazione nei contratti bancari. In quell’occasione, la Corte aveva posto l’accento sull’esigenza di una prova rigorosa quando si contesta che un contratto, pur formalmente stipulato, non corrisponda a una vera volontà negoziale. La semplice assenza di movimentazione materiale di denaro non può, da sola, far ritenere simulato il contratto. Anche su questo punto la sentenza n. 5841/2025 si mostra

perfettamente coerente, ribadendo che il mutuo solutorio non può essere definito simulato solo perché il denaro erogato viene subito utilizzato per estinguere un debito: ciò che conta è che il mutuatario ne assuma la titolarità giuridica e l’obbligo di restituzione.

Il confronto può essere arricchito con un altro importante arresto, Cass., Sez. Un., 18 settembre 2014,

n. 19882, che ha contribuito a chiarire la nozione di causa concreta del contratto. Secondo la Corte, ogni contratto dev’essere valutato non in astratto ma in funzione della sua utilità economica effettiva per le parti. Questa impostazione ha ispirato direttamente la sentenza del 2025, nella quale si afferma con nettezza che la finalità solutoria del mutuo non altera la sua causa tipica, trattandosi di una destinazione compatibile con la funzione economico-giuridica del contratto. Il fatto che il mutuo serva a estinguere debiti pregressi non lo rende né atipico né privo di causa.

Infine, può essere utile ricordare anche la pronuncia Cass., Sez. Un., 16 novembre 2007, n. 23726, che si era occupata della revocabilità di atti solutori garantiti da ipoteca. In quella sede, la Corte aveva ritenuto che l’estinzione di debiti mediante nuove garanzie reali potesse giustificare un intervento di revoca, se finalizzata a privilegiare singoli creditori in danno della massa. La sentenza del 2025 non nega questo principio, ma lo riporta entro un quadro più bilanciato, sottolineando che la revocabilità non discende automaticamente dalla struttura del contratto, ma va valutata alla luce delle circostanze concrete e dell’effettivo pregiudizio arrecato.

In sintesi, la sentenza n. 5841/2025 non rappresenta una rottura con il passato, ma piuttosto una maturazione della giurisprudenza di legittimità in materia bancaria. Essa prende atto dell’evoluzione dei mezzi di pagamento e dell’operatività degli istituti di credito, e offre una lettura più aderente alla realtà delle operazioni economiche, senza rinunciare alla tutela dell’integrità patrimoniale e alla prevenzione di abusi. Il risultato è un’interpretazione che cerca l’equilibrio tra la certezza dei traffici giuridici e l’esigenza di impedire che strumenti validi vengano distorti in chiave fraudolenta.

Dall’analisi delle precedenti decisioni delle Sezioni Unite emerge chiaramente che la sentenza del 2025 si inserisce in un solco giurisprudenziale coerente, ma allo stesso tempo introduce un importante affinamento sistematico, soprattutto nel modo in cui vengono trattati gli effetti delle operazioni bancarie formalmente neutre, come il mutuo solutorio.

Le pronunce precedenti – come la nota sentenza n. 28972 del 2020 – avevano già chiarito che non è la forma di un pagamento a determinarne la revocabilità, bensì il suo effetto sostanziale sul piano dell’equilibrio tra i creditori. Tuttavia, nella pratica applicativa, questa prospettiva aveva spesso condotto a considerare con sospetto ogni operazione solutoria che si discostasse dal modello standard, in particolare quelle che avvenivano sotto forma di accrediti immediatamente riassorbiti.

La sentenza n. 5841/2025, invece, mantiene fermi i presìdi di tutela del credito, ma al tempo stesso rifiuta una visione eccessivamente formalistica, secondo cui l’assenza di una materiale disponibilità della somma mutuata dovrebbe automaticamente condurre alla nullità del contratto o alla sua simulazione. Al contrario, la Corte richiama l’attenzione sul fatto che la causa del contratto – e quindi la sua validità – va valutata guardando alla funzione economico-giuridica complessiva dell’operazione, e non al solo dato tecnico-contabile.

In questo senso, la decisione appare in piena continuità con altri arresti importanti, come la sentenza

n. 19882 del 2014 sulla causa concreta, ma si distingue per l’equilibrio che riesce a trovare tra certezza del diritto e flessibilità interpretativa, evitando soluzioni eccessivamente rigide, tanto sul piano della validità quanto su quello della revocabilità.

In definitiva, le Sezioni Unite del 2025 non negano affatto che il mutuo solutorio possa prestarsi ad abusi, né che vi siano casi in cui l’operazione possa essere revocata o contestata. Semplicemente, chiariscono che non può essere considerato patologico in sé, ma solo quando, in concreto, emerga un disegno lesivo degli interessi dei terzi o uno stravolgimento del principio di parità tra i creditori.

Così facendo, la Corte afferma un principio che ha il sapore della ragionevolezza giuridica: la validità formale non deve essere confusa con la liceità sostanziale, e i rimedi devono colpire gli effetti distorsivi senza sacrificare la coerenza del sistema contrattuale. Una posizione che, pur nella complessità delle vicende bancarie moderne, conferma la capacità del diritto civile di adattarsi alle trasformazioni della prassi, senza smarrire le proprie coordinate fondamentali.

Valutazione complessiva: una pronuncia coerente con i principi convenzionali e costituzionali

Guardando complessivamente al quadro giurisprudenziale tracciato sia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che dalla Corte costituzionale italiana, appare evidente come la sentenza n. 5841/2025 delle Sezioni Unite si collochi in una posizione di equilibrio, pienamente rispettosa dei principi fondamentali che governano il diritto civile nel contesto costituzionale e sovranazionale.

La Corte di cassazione, nel riconoscere la validità del mutuo solutorio anche in assenza di un trasferimento materiale delle somme, ma sulla base della sola disponibilità giuridica, non svilisce affatto la tutela del patrimonio del mutuatario o dei terzi, né si rende complice di eventuali dinamiche elusive. Al contrario, la sentenza afferma con chiarezza che la validità del contratto non impedisce il sindacato sui suoi effetti, né preclude l’accesso ai rimedi tipici contro gli abusi negoziali, come l’azione revocatoria, l’annullamento per vizio del consenso, la simulazione o persino l’opposizione all’esecuzione.

Questo approccio rispecchia bene il modo in cui la CEDU interpreta la protezione dei diritti patrimoniali: non con un formalismo astratto, ma valorizzando l’equilibrio tra le parti e l’effettività della tutela giurisdizionale. Il diritto a un “processo equo” e alla “protezione dei beni” – come emerge da sentenze emblematiche della Corte di Strasburgo (Andjelković, Zubac, Sovtransavto) – non si esaurisce nel riconoscimento teorico dei diritti, ma richiede che l’ordinamento metta a disposizione strumenti concreti e accessibili per reagire a situazioni distorsive o squilibrate.

Allo stesso modo, anche la Corte costituzionale italiana ha ribadito in più occasioni che l’autonomia contrattuale è sì un valore fondamentale, ma non può tradursi in un potere assoluto, privo di controlli o immune da responsabilità. Le pronunce sul giusto equilibrio tra libertà negoziale e protezione del contraente debole (come la n. 241/2017 o la n. 199/2022) mostrano come l’ordinamento non tolleri l’uso del contratto come strumento di abuso, pur senza negare la validità dell’atto in sé quando risponde a una logica economico-giuridica coerente.

Ecco allora che la sentenza delle Sezioni Unite si dimostra perfettamente coerente con questa impostazione: non stravolge il modello del mutuo, non ne nega la validità per il solo fatto che l’erogazione sia solutoria, ma riconosce l’importanza di un controllo puntuale e concreto sugli effetti che l’operazione può produrre. Non si tratta, dunque, di una decisione “permissiva”, quanto piuttosto di una pronuncia che responsabilizza il sistema, chiedendo al giudice di verificare caso per caso se vi sia stato un uso corretto o distorto dell’autonomia privata.

In definitiva, la Corte non abbandona il campo della giustizia contrattuale, ma lo presidia in modo coerente con i principi costituzionali e convenzionali: non ogni mutuo solutorio è sospetto, ma ogni operazione che si traduca in un pregiudizio effettivo può – e deve – essere sottoposta a controllo. Ed è proprio in questa apertura alla verifica, senza dogmatismi ma anche senza indulgenze, che si manifesta la maturità del sistema giuridico e la sua capacità di bilanciare libertà e responsabilità.

CONSIDERAZIONI CRITICHE: UNA PRONUNCIA EQUILIBRATA, MA NON PRIVA DI OMBRE

La soluzione adottata dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 5841/2025, pur condivisibile sotto molteplici profili, non è esente da rilievi critici. In particolare, desta perplessità l’ampiezza del margine di tolleranza concesso alla forma solutoria dell’operazione, e la conseguente attenuazione del controllo giudiziario sulla reale consistenza economica del contratto di mutuo.

È vero che l’evoluzione della prassi bancaria ha imposto una rilettura funzionalistica del concetto di traditio, e che in un sistema fondato sulla moneta elettronica l’accredito contabile rappresenta, nella maggior parte dei casi, una modalità pienamente efficace di trasferimento patrimoniale. Tuttavia,

quando il contratto si esaurisce in una doppia annotazione – accredito e addebito immediato – effettuata dalla stessa banca, senza alcuna effettiva facoltà dispositiva del cliente, il rischio che si tratti di una costruzione negoziale fittizia non può essere trascurato. In tali casi, più che di un contratto di mutuo, si dovrebbe forse parlare di un mero meccanismo tecnico-contabile volto a formalizzare l’estinzione di un debito pregresso, senza che il mutuatario abbia realmente acquisito nuova provvista.

La Corte, nel valorizzare l’obbligazione restitutoria e l’effetto solutorio come indici della validità del mutuo, sembra porre in secondo piano l’elemento della disponibilità effettiva, che nella tradizione del diritto civile italiano è sempre stato elemento costitutivo della fattispecie. Così facendo, si rischia di svuotare di contenuto il requisito della traditio, riducendolo a un mero passaggio contabile anche quando la somma non entra mai, nemmeno giuridicamente, nella sfera di libera determinazione del cliente.

Inoltre, l’accento posto sulla validità del contratto, pur accompagnato dalla possibilità di attivare rimedi come la revocatoria o la simulazione, sposta l’onere dell’iniziativa e della prova sul soggetto più debole, ossia sul mutuatario o sui creditori concorrenti. Il sistema che ne risulta appare sbilanciato: da un lato si afferma la piena validità del contratto anche in assenza di reale disponibilità; dall’altro si invita chi ne subisce gli effetti distorsivi a dimostrare l’abuso, con tutti i limiti probatori e i costi connessi a un simile accertamento.

Infine, non può trascurarsi il fatto che, riconoscendo valore negoziale a operazioni puramente interne alla banca, la sentenza rischia di legittimare prassi opache o, quanto meno, poco trasparenti, in cui il mutuatario è ridotto a soggetto passivo di una ristrutturazione debitoria decisa unilateralmente dal creditore. Questo si pone in potenziale tensione con i principi di buona fede e correttezza che permeano il sistema contrattuale, e in particolare con l’esigenza di garantire una reale consapevolezza e libertà contrattuale nella formazione della volontà negoziale.

Per queste ragioni, sebbene la pronuncia n. 5841/2025 segni un importante punto di sintesi sul piano dogmatico, essa meriterebbe un’applicazione prudente e caso per caso, evitando che la sua portata interpretativa si traduca in un indebolimento della tutela sostanziale nei rapporti tra banche e clienti. Una lettura troppo ampia e indifferenziata del mutuo solutorio rischia infatti di trasformarsi in uno scudo per operazioni economicamente improprie, laddove il diritto dovrebbe invece preservare un nucleo minimo di effettività e di equità nei rapporti negoziali.

Proposte ricostruttive e prospettive de iure condendo: verso un sistema più equilibrato di disciplina del mutuo solutorio

Alla luce delle criticità emerse, sia sul piano dogmatico che su quello applicativo, appare opportuno interrogarsi su come il diritto – nella sua dimensione interpretativa e normativa – possa evolversi verso una ricostruzione più coerente e garantista del mutuo solutorio, specialmente nel contesto delle prassi bancarie contemporanee. In questa prospettiva, si possono formulare alcune proposte ricostruttive e, al contempo, suggerire possibili interventi de iure condendo.

In primo luogo, sotto il profilo interpretativo, la giurisprudenza potrebbe adottare una nozione più stringente di “disponibilità giuridica” della somma mutuata, distinguendo tra disponibilità meramente contabile – nella quale il cliente non ha alcun potere effettivo di disposizione – e disponibilità sostanziale, che presuppone la possibilità, anche solo astratta, per il mutuatario di decidere l’impiego della somma. Una simile distinzione – già accolta in parte nella dottrina più recente (v. Capriglione, Cattaneo) – consentirebbe di limitare l’efficacia negoziale dei mutui solutori solo a quei casi in cui l’accredito non si risolva in un’autonoma operazione bancaria unilaterale, ma venga effettivamente condiviso e gestito con il cliente.

In secondo luogo, sempre sul piano ermeneutico, si potrebbe attribuire maggiore rilevanza al profilo della causa concreta del contratto, intesa come funzione economico-sociale specifica dell’operazione, e non come semplice riconduzione al tipo legale. Questo implicherebbe che, nei casi in cui il mutuo venga strutturato esclusivamente come strumento per cristallizzare un debito pregresso, la verifica giudiziale debba estendersi a valutare se l’operazione abbia avuto reale utilità per il mutuatario, o se sia servita soltanto a rafforzare la posizione del mutuante, specie mediante l’acquisizione di garanzie reali. In questo senso, si recupererebbe una dimensione sostanziale della giustizia contrattuale, evitando che il formalismo negoziale divenga schermo per assetti patrimoniali iniqui.

Sul piano legislativo, invece, si potrebbe ipotizzare un intervento normativo volto a introdurre una disciplina specifica del mutuo a destinazione vincolata, sul modello dei mutui di scopo già previsti in altri ordinamenti europei (come in Germania o nei Paesi Bassi), distinguendo chiaramente tra:

  1. i mutui “puri”, in cui la somma è liberamente disponibile dal mutuatario;
  2. i mutui “vincolati”, in cui la somma è destinata all’adempimento di obblighi specifici o all’acquisizione di beni determinati;
  3. i mutui solutori, che potrebbero essere oggetto di una regolamentazione specifica, almeno per quanto riguarda l’obbligo informativo, la forma e il contenuto minimo del contratto.

In quest’ottica, si potrebbe introdurre l’obbligo di evidenziare espressamente nel contratto la destinazione solutoria delle somme, garantendo al mutuatario un’informazione completa e trasparente

sui meccanismi dell’operazione, sulle eventuali compensazioni automatiche e sull’effettiva portata dell’obbligo restitutorio.

Infine, sempre de iure condendo, potrebbe essere utile rafforzare gli strumenti di reazione in caso di abuso, introducendo presunzioni legali di inefficacia o revocabilità nei casi in cui il mutuo venga stipulato contestualmente a garanzie ipotecarie e sia destinato al pagamento di esposizioni già scadute verso lo stesso mutuante, soprattutto in prossimità dello stato d’insolvenza. In tal modo, si otterrebbe una tutela ex ante e non solo ex post, riducendo l’onere probatorio oggi gravante sul curatore o sul mutuatario.

In definitiva, un intervento combinato – sul piano dell’interpretazione e della legislazione – potrebbe restituire al mutuo solutorio una fisionomia più trasparente, più equilibrata e più coerente con i principi di correttezza, buona fede e parità contrattuale, valorizzando l’efficienza delle operazioni bancarie senza sacrificare la tutela degli interessi coinvolti.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La decisione delle Sezioni Unite offre un importante chiarimento sistematico, stabilendo con autorevolezza che il mutuo solutorio è un contratto di mutuo pienamente valido, nel quale l’accredito contabile – anche se seguito da contestuale utilizzo per scopi vincolati – è sufficiente a integrare la traditio.

Pur riconoscendo la legittimità dell’operazione, la Corte mantiene aperta la via alla repressione degli abusi, affidandola non a una declaratoria di nullità, ma agli strumenti offerti dal diritto delle obbligazioni e delle azioni di inefficacia.

In tal modo, il diritto delle obbligazioni viene confermato nella sua funzione essenziale: governare i rapporti patrimoniali secondo criteri di efficienza economica, responsabilità individuale e rispetto dell’autonomia privata, senza rinunciare, però, alla protezione dell’equilibrio contrattuale sostanziale.

Avv. Vittoria Bossio

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