Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

Il minore nella storia giuridica europea fra tutela ed educazione

Autore articolo

Abstract [IT]: L’articolo esplora l’evoluzione della tutela giuridica ed educativa del fanciullo nella storia del diritto, analizzando il passaggio dalla concezione della ‘patria potestas’ nell’antica Roma al riconoscimento dei diritti autonomi durante l’Illuminismo. L’analisi storica è impiegata per illuminare le trasformazioni del ruolo del minore nelle diverse epoche. Lo studio inizia con l’autorità assoluta del padre romano, per poi passare al periodo medievale, dove cominciano a emergere le prime considerazioni sull’educazione e la protezione del minore. L’analisi si sposta poi all’Età moderna, con particolare attenzione allo Stato dell’Ancien Régime. L’Illuminismo emerge come momento cruciale a questo proposito, con filosofi come Locke e Rousseau che pongono particolare enfasi sui diritti naturali dei fanciulli e sul ruolo fondamentale dell’educazione nel favorire la loro crescita. L’eredità dell’Illuminismo si riflette nel Codice napoleonico del 1804, che stabilisce norme specifiche per la tutela dei minori, nel Codice civile italiano del 1865 e nella successiva legislazione italiana del XIX secolo, raggiungendo il suo apice con la Dichiarazione dei diritti del fanciullo (ONU, 1959) e con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia del 1989. L’articolo si conclude con una riflessione critica sull’attualità di questi sviluppi storici, sottolineando il dialogo continuo tra il passato e il presente.

Parole chiave: Storia del diritto europeo – Tutela giuridica dei minori – Educazione

Abstract [ENG]: The article explores the evolution of the legal and educational protection of the child in the legal history, analysing the transition from the conception of ‘patria potestas’ in ancient Rome to the recognition of autonomous rights during the Enlightenment. A historical analysis is employed to illuminate the transformations in the role of the child across different epochs. The study commences with the absolute authority of the Roman father, progressing to the Medieval period where initial considerations began to emerge concerning the education and protection of the child. The analysis then transitions to the Modern Age, offering a particular focus on the Old Regime State. The Enlightenment is presented as a pivotal moment in this regard, with philosophers such as Locke and Rousseau placing significant emphasis on the natural rights of children and the pivotal role of education in nurturing their growth. The Enlightenment legacy was reflected in the Napoleonic Code of 1804, which established specific regulations for the protection of minors, in the Italian Civil Code of 1865, and in subsequent 19th-century Italian legislation, reaching its zenith with the Declaration of the Rights of the Child (UN, 1959) and in the United Nations Convention on the Rights of the Child of 1989. The article concludes with critical reflections on the current relevance of these historical developments, emphasising the continuous dialogue between past and present in the protection of children’s rights.

Keywords: European legal history – Children’s legal protection – Education

Sommario: 1. Introduzione. 2. La patria potestas e la tutela dei minori nell’antica Roma. 2.1. L’educazione dei minori nella società romana. 3. Il minore durante il Medioevo fra tutela giuridica e processo educativo. 4. L’Età moderna: la posizione dello Stato di Antico Regime nei confronti del minore. 4.1. L’altra faccia della carità: abusi e sfruttamento dei minori nel Settecento napoletano. 4.2. Un caso di abuso della tutela dei minori: la rivolta del Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo e l’omicidio di Domenico Lanotte, un fatto di sangue dalle ragioni ancora oscure. 5. Minori e giustizia penale nell’Antico Regime. 6. Illuminismo e formazione dei minori. 6.1. I diritti naturali e l’infanzia secondo Locke e Rousseau. 7. L’influenza dell’Illuminismo sul diritto e sulla protezione dei minori: il Codice Civile Napoleonico del 1804. 8. Il minore nella legislazione italiana dell’Ottocento: alcune leggi riflettenti i principi dell’Illuminismo in materia di tutela dei minori nel mondo del lavoro. 8.1. Il minore e il Codice Civile del Regno d’Italia del 1865. 9. Un salto in avanti sulla linea temporale: dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989. 10. Brevi considerazioni conclusive.

1. Introduzione

La storia del diritto europeo ci mostra un percorso evolutivo che riflette, in maniera speculare, il cambiamento del ruolo del minore nella società e il modo in cui questa ha concepito l’infanzia attraverso le epoche. Sin dalle origini delle civiltà al minore è stato riservato prevalentemente un ruolo subordinato e privo di sostanziale autonomia giuridica. Si tratta di un principio ben incarnato nella concezione romana della patria potestas, che conferiva al pater familias un potere pressoché illimitato sui figli. In tale contesto, il minore era visto come una mera emanazione della volontà paterna, privo di diritti propri e, soprattutto, completamente soggetto all’autorità del capofamiglia, cui nei tempi più antichi era riconosciuto nei confronti dei figli finanche il diritto di vita e di morte (ius vitae ac necis).

Nel corso dei secoli, però, le trasformazioni culturali, religiose e giuridiche hanno contribuito a rimettere in discussione questa visione arcaica. Già con l’avvento del Cristianesimo, si è cominciato a sottolineare l’importanza della dignità dell’individuo, incluso il minore, incoraggiando una maggiore attenzione al benessere di quest’ultimo e alla sua formazione psico-fisica. Tuttavia, è solo con l’emergere della modernità che si assiste a una graduale formalizzazione della tutela dei diritti del minore, anche grazie all’influenza del pensiero illuminista, che poneva l’accento sul principio di uguaglianza e sul riconoscimento dell’esistenza di una dignità universale quale caratteristica ontologicamente imprescindibile di ogni essere umano. Questo percorso evolutivo non si è limitato a trasformare il ruolo del minore all’interno della famiglia, ma ha anche portato alla nascita di un’attenzione legislativa volta a proteggere il minore stes come soggetto autonomo, dotato di diritti propri. In tempi recenti, importanti convenzioni internazionali, come la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989 (che trae origine dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo, redatta a Ginevra il 23 febbraio 1924 dalla Società delle Nazioni in seguito alle conseguenze prodotte dalla Prima Guerra mondiale sui bambini, poi confluita con l’istituzione dell’ONU in una nuova Dichiarazione, approvata il 20 novembre 1959 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite), hanno sancito il riconoscimento globale del minore come individuo portatore di diritti inalienabili, segnando così il culmine di una lunga storia di trasformazioni giuridiche.

Il presente contributo si propone di ripercorrere, quand’anche solo per sommi capi, questo percorso millenario, delineando i momenti salienti della storia del diritto che hanno segnato il passaggio dalla subordinazione totale del minore alla figura paterna, fino al riconoscimento della sua dignità e autonomia. Intendendo con ciò non soltanto mettere in luce il progresso della civiltà giuridica, ma invitare anche a riflettere su quanto ancora ci sia da fare per garantire una tutela effettiva dei minori nel mondo contemporaneo.

2. La patria potestas e la tutela dei minori nell’antica Roma

La patria potestas rappresentava una delle istituzioni giuridiche più emblematiche della società romana antica[1]. Quel potere era detenuto esclusivamente dal pater familias, ovvero il capo della famiglia, il quale assumeva un ruolo centrale nella gestione e nella guida dell’intero nucleo familiare. La potestà paterna si estendeva non solo sui figli naturali, ma anche su quelli adottivi, configurandosi così come un’autorità quasi illimitata. In effetti, il pater familias esercitava una sorta di controllo assoluto su tutte le persone sottoposte alla sua potestà. I diritti che derivavano dalla patria potestas erano estremamente ampi e, soprattutto in Età regia (753-509 a.C.), comprendevano persino lo ius vitae ac necis, cioè il diritto di decidere sulla vita e sulla morte dei figli. Sebbene quella facoltà fosse fortemente radicata nei primi secoli della civiltà romana, con il tempo venne però progressivamente limitata. Il pater familias esercitava inoltre un controllo esclusivo sui matrimoni e sull’educazione dei figli, stabilendo chi potessero sposare e quale tipo di istruzione dovessero ricevere. Anche sul piano patrimoniale il potere del capo famiglia era assolutamente predominante: i beni acquisiti dai figli appartenevano integralmente a lui, garantendogli così il pieno controllo sulla gestione del patrimonio familiare[2].

Tuttavia, è bene precisare che l’istituto della patria potestas non rimase immutabile nei secoli. Durante l’Età repubblicana (509-31 a.C.), iniziò infatti ad emergere una graduale tendenza verso la limitazione degli aspetti più severi di quel potere. Ad esempio, l’uccisione di un figlio da parte del padre, inizialmente tollerata, fu progressivamente regolamentata attraverso l’esercizio di forme di controllo pubblico. Quel processo di trasformazione proseguì durante l’Età imperiale (31 a.C. – 476 d.C.), quando gli imperatori romani iniziarono a introdurre riforme che miravano a bilanciare il potere assoluto del pater familias. Figure come Ottaviano Augusto promossero una maggiore attenzione alla protezione dei minori, introducendo norme specifiche per contrastare pratiche come l’abbandono dei neonati, fenomeno diffuso in contesti di difficoltà economiche o di figli indesiderati[3].

Un altro elemento significativo dell’attenzione prestata dall’ordinamento giuridico ai minori era il sistema di tutela, che veniva attivato qualora il pater familias fosse venuto a mancare prima che i figli avessero raggiunto la maggiore età. In tali circostanze, un tutore veniva designato per amministrare i beni e garantire il sostentamento dei minori. Deve però essere evidenziato che, almeno nei tempi più antichi, il minore rimasto orfano di padre era tutelato dall’ordinamento giuridico esclusivamente per soddisfare l’interesse patrimoniale dei suoi familiari, cui sarebbe spettata l’eredità nell’ipotesi in cui questi fosse deceduto. In tale prospettiva l’istituto della tutela (vis ac potestas tutoria) era giuridicamente qualificato come una mera potestas e non come un munus, sicché il tutore era libero di esercitarla o meno[4].

Man mano che il diritto evolveva si comprese però la necessità che dovessero essere salvaguardati gli interessi generali degli stessi minori, oltre a quelli propriamente patrimoniali. A ciò provvide dunque un’apposita legge del II secolo a. C., la Lex Atilia de tutore dando, che attribuì al praetor, quale vero e proprio «dovere istituzionale» conseguente all’ufficio pubblico ricoperto, il potere di nominare un tutore al minore che ne fosse stato sprovvisto (cioè che fosse mancante o di tutela testamentaria o di tutela legittima, spettante in caso di morte del genitore a coloro che erano legati al minore stesso da vincoli di parentela)[5]. Dalla tutela nascevano a carico del tutore degli obblighi analoghi a quelli del mandato, tra cui quello di amministrare in maniera diligente gli affari del pupillus (così si definiva il minore sottoposto a tutela) e di rendere il conto della gestione effettuata alla fine del periodo di tutela, cosa che si verificava quando il minore raggiungeva la pubertas e gli veniva concesso di indossare la toga virile (cioè in genere al compimento del quattordicesimo anno d’età)[6].

Nell’ambito della categoria generale dei minori, il diritto romano distingueva inoltre i fanciulli con meno di sette anni (infantes), che non potevano né assumere obblighi né esercitare validamente i propri diritti, dai maggiori di sette anni ma comunque minori di quattordici (impuberes, infantia maiores), che, pur potendo acquistare diritti in piena autonomia, non potevano efficacemente porre in essere atti dispositivi del proprio patrimonio senza il consenso e l’auctoritas del tutore. Per evitare che i giovani quattordicenni, appena usciti dalla tutela, potessero essere facilmente raggirati fu poi introdotta nel III secolo a. C. la Lex Plaetoria de circumscriptione adolescentium, che puniva coloro che, appunto, avessero convinto, con o senza dolo, a depauperare il proprio patrimonio i minori di anni venticinque, ai quali spettava così di ottenere la restitutio in integrum. In buona sostanza, per il diritto romano, ai fini della piena gestione patrimoniale la minore età perdurava anche dopo la pubertas fino al compimento dei venticinque anni, quando cioè si riteneva che il giovane avesse raggiunto l’aetas perfecta. In quel lasso di tempo (dai quattordici ai venticinque anni) la validità degli eventuali negozi giuridici stipulati con i terzi era assicurata solo dalla presenza di un curator ex lege Plaetoria. Restava comunque fermo il diritto del minore pubere di contrarre matrimonio e di fare validamente testamento. Per quanto invece riguardava gli aspetti propriamente economici della gestione patrimoniale solo i maggiori di venticinque anni erano pienamente emancipati, potendo validamente concludere ogni sorta di negozio giuridico senza l’intervento di un curatore[7].

Accanto alla tutela il diritto romano prevedeva anche l’istituzione dell’adozione[8], articolata in due forme principali: l’adoptio, che permetteva il trasferimento di un figlio sotto la potestà di un altro pater familias, e l’adrogatio, che coinvolgeva individui adulti sui iuris con lo scopo di integrare famiglie prive di eredi[9].

Infine, è importante sottolineare come nella società romana il minore non fosse affatto percepito come un individuo dotato di autonomia. Al contrario, egli rappresentava una componente integrante della famiglia e veniva spesso considerato funzionale al proseguimento della gens. La sua protezione, pertanto, era strettamente subordinata al buon andamento della famiglia e alla sua capacità di contribuire al patrimonio e al prestigio del nucleo familiare[10].

2.1. L’educazione dei minori nella società romana

L’educazione dei bambini nell’antica Roma era profondamente legata alla struttura sociale e culturale della società e variava in modo significativo in base all’appartenenza ad un determinato ceto sociale[11]. In sintesi, può dirsi che nei primi anni di vita, l’educazione dei bambini avveniva all’interno della famiglia. I genitori, in particolare la madre, si occupavano della cura e dell’insegnamento dei figli, trasmettendo loro valori fondamentali come il rispetto per gli anziani, la pietas (cioè il senso del rispetto verso la famiglia e gli dei) e l’obbedienza.

Le famiglie più ricche disponevano spesso di schiavi istruiti (o di veri e propri pedagoghi) per occuparsi dei bambini e guidarli nella loro formazione di base. L’educazione dei maschi e delle femmine aveva obiettivi diversi. I ragazzi erano preparati per la vita pubblica e politica, mentre le ragazze ricevevano un’educazione più orientata al loro ruolo familiare. Le donne imparavano infatti a gestire la casa, a cucire e, in alcuni casi, a leggere e scrivere. Tuttavia, nelle famiglie più ricche anche le ragazze potevano ricevere un’istruzione più avanzata. A partire dai sette anni, i bambini delle famiglie più abbienti potevano frequentare una scuola primaria, dove imparavano a leggere, scrivere e fare calcoli di base sotto la guida del ludi magister. Dopo la scuola primaria, dove avevano imparato l’uso della scrittura impiegando tavolette di cera e stili, i ragazzi più dotati o appartenenti a famiglie facoltose proseguivano con l’istruzione grammaticale, dove studiavano testi classici di autori come Omero e Virgilio, approfondendo il latino e il greco. Infine vi era l’educazione avanzata, riservata propriamente alle élites, che prevedeva l’insegnamento della retorica. I ragazzi si formavano presso un retore per imparare l’arte dell’oratoria, essenziale per lo svolgimento della futura carriera politica e giuridica. Nell’ambito della società dell’antica Roma, infatti, l’oratoria era considerata una competenza fondamentale per assumere ruoli di rilievo all’interno delle istituzioni[12].

Invece i figli delle classi meno abbienti raramente frequentavano scuole. Essi imparavano mestieri pratici direttamente dai genitori o attraverso un apprendistato. Le abilità trasmesse riguardavano l’agricoltura, l’artigianato e il commercio, tutte essenziali per sostenere il tenore di vita della famiglia.

Nell’Età repubblicana, prima, e imperiale, poi, l’educazione romana fu particolarmente influenzata dalla cultura greca. Molti giovani romani studiavano filosofia presso precettori greci, che insegnavano loro concetti di etica, logica e politica[13].

Oltre alle nozioni puramente scolastiche, l’educazione morale era considerata fondamentale perché essenzialmente derivante dai mores maiorum. La formazione romana dei minori insisteva sulla disciplina, il rispetto delle leggi e sull’onore. In tale contesto educativo la figura del pater familias rivestiva un ruolo centrale nell’educazione, in quanto era considerata modello di virtus e auctoritas[14].

In sintesi, l’educazione nell’antica Roma rifletteva la stratificazione sociale e il forte legame tra formazione culturale e preparazione alle responsabilità civiche. Era uno strumento per perpetuare i valori e le tradizioni della società romana, adattandosi alle esigenze di ciascun ceto sociale.

3. Il minore durante il Medioevo fra tutela giuridica e processo educativo

Durante il Medioevo la concezione del minore e la sua tutela si svilupparono all’interno di un contesto fortemente influenzato da valori religiosi e paternalistici.

La Chiesa esercitava un ruolo predominante, enfatizzando la dimensione morale e spirituale della sua presenza piuttosto che quella squisitamente giuridica. Nel diritto canonico la salvaguardia del minore era vista prevalentemente come un obbligo morale, dal momento che i fanciulli erano considerati non come soggetti di diritto, ma come anime da guidare[15]. In altri termini il minore era una specie di infirmus da proteggere finché non avesse raggiunto la maturità spirituale e civile. La Chiesa medievale non stabiliva una tutela giuridica nel senso moderno, ma definiva il minore in relazione alle sue capacità di discernimento morale e spirituale e di agire. Per il diritto canonico, quindi, vi era innanzitutto una «età della ragione» (aetas discretionis) che si riduceva ad una vera e propria questione di capacità spirituale: essa era fissata generalmente intorno ai sette anni e segnava il momento in cui il fanciullo poteva essere ritenuto pienamente responsabile dei peccati commessi. Vi era poi una «età dell’azione» (aetas agendi) che si acquisiva tra i dodici e i quattordici anni per le femmine e tra i quattordici e i quindici anni per i maschi, prima della quale il minore rimaneva legittimamente assoggettato alla plena potestas del padre o, in sua assenza, della Chiesa[16]. In tale contesto l’educazione del minore era improntata ad un rigido sistema di disciplina, dove l’uso dei mezzi di correzione fisica era ritenuto necessario per assicurare il bene dell’anima. Peraltro, deve osservarsi come il diritto canonico non condannasse le punizioni corporali inflitte ai fanciulli, purché non sfociassero in forme di eccessiva crudeltà (un limite molto spesso ignorato nella pratica). Anche nei monasteri e nelle scholae ecclesiastiche, dove i giovani venivano formati, vigeva un regime di obbedienza assoluta, giustificato dalla «dottrina del peccato originale»: il fanciullo, corrotto dalla sua stessa natura umana, andava necessariamente ‘raddrizzato’ attraverso l’autorità. Il minore era quindi considerato dalla Chiesa medievale come un soggetto passivo, da plasmare più che da ascoltare e comprendere, e dunque la sua tutela dipendeva più dalla caritas che dal ius[17].

Tuttavia, pur nel contesto familiare e religioso dell’epoca, si trovano esempi di norme giuridiche di espressione regia che miravano alla protezione dei minori, spesso inserite all’interno di strutture patriarcali e feudali, con significative variazioni regionali.

Nel diritto longobardo i minori erano considerati sotto la protezione della famiglia patriarcale, pilastro della società longobarda[18]. Sussisteva comunque la patria potestas, anche se il suo esercizio da parte del genitore era soggetto al controllo della Sippe (cioè dell’assemblea del clan familiare) per prevenire o reprimere particolari abusi nei confronti dei figli[19]. Nella società longobarda, infatti, la personalità autonoma del figlio minore rispetto al padre era comunque riconosciuta (iure Langobardorum filii non sunt in potestate patris)[20]. Ciò nondimeno, il padre aveva il diritto di esercitare sui propri figli un notevole potere, disponendo liberamente del loro matrimonio o finanche stabilendo che gli stessi venissero votati alla vita ecclesiastica (i maschi) o claustrale (le femmine)[21]. Solo al raggiungimento dell’età pubere il figlio si considerava libero da ogni vincolo e aveva diritto di pretendere tutti i beni che gli spettavano, purché avesse lasciato la casa paterna[22]. La legislazione longobarda, come risulta dall’Editto di Rotari del 643 d.C., tutelava inoltre il patrimonio dei minori, ispirandosi (anche se non completamente) alla tradizione giuridica romana. In caso di morte del capofamiglia i beni del minore venivano infatti amministrati da un tutore fino al raggiungimento della maggiore età[23]. Inoltre, l’Editto attribuiva grande rilevanza alla protezione fisica dei minori, imponendo pene particolarmente severe per chi commetteva crimini contro di loro, riconoscendone la vulnerabilità.

Con l’avvento dell’Impero carolingio il diritto iniziò a risentire delle riforme ordinamentali promosse da Carlo Magno (VIII-IX secolo)[24]. La tutela del minore era nuovamente inserita nel contesto familiare e feudale, ma Carlo introdusse una regolamentazione più centralizzata e uniforme. I minori orfani, per esempio, venivano affidati a figure di tutela designate non solo in base ai legami di sangue, ma anche alla loro capacità di amministrare il patrimonio in modo responsabile. I Capitularia carolingi evidenziarono inoltre una crescente attenzione alla condizione dei bambini soprattutto nell’ambito della formazione scolastica: Carlo Magno, avvalendosi dell’aiuto di importanti personalità culturali del suo tempo come Paolo Diacono, Eginardo e soprattutto Alcuino di York[25], promosse infatti l’educazione dei giovani, sostenendo l’istituzione di scholae presso monasteri e cattedrali per garantire una formazione che coniugasse elementi religiosi e culturali. L’educazione impartita in quelle scholae, che comprendeva non solo l’insegnamento di materie religiose, ma anche la grammatica, la logica e l’aritmetica, gettando le basi delle arti liberali medievali, si espanse così oltre i confini delle élites ecclesiastiche, coinvolgendo un pubblico più ampio, seppur limitato essenzialmente ai giovani nobili che, un giorno, avrebbero dovuto costituire il ceto dirigente del Sacrum Imperium carolingio.

Nel diritto feudale che si sviluppò in quel periodo la tutela dei minori rimase strettamente legata alle dinamiche familiari[26]. I genitori avevano il dovere di proteggere e educare i figli, con il padre che rappresentava l’autorità familiare, mentre le madri si occupavano delle attività di cura quotidiane[27]. In assenza dei genitori, venivano nominati tutori secondo consuetudini locali, che tenevano conto dei legami parentali. La protezione del minore si estendeva anche al contesto propriamente educativo. Peraltro, durante il Medioevo, l’educazione dei minori variava significativamente. Non esisteva affatto un sistema educativo uniforme e il percorso formativo di ciascun bambino era fortemente influenzato dalla condizione sociale della famiglia di appartenenza[28].

I bambini appartenenti alle famiglie nobili ricevevano un’educazione più strutturata e formale, mirata a prepararli per ricoprire futuri ruoli di comando, amministrazione o per la vita cavalleresca[29]. I maschi, ad esempio, venivano istruiti in materie militari come l’uso delle armi e l’equitazione, oltre ad apprendere il latino, la retorica e la filosofia. Tale formazione avveniva spesso con l’aiuto di tutori privati o presso le scholae monastiche. Le ragazze, invece, ricevevano un’educazione più orientata alla gestione domestica e alla preparazione ad un futuro matrimonio. Non mancava, infatti, nel quadro generale della famiglia la gestione di contrattazioni matrimoniali e patrimoniali, riflesso di un’organizzazione sociale basata sulle alleanze strategiche. Venivano istruite nelle cosiddette ‘arti muliebri’ come il ricamo, la musica, e talvolta imparavano anche a leggere e scrivere, ma l’obiettivo primario era quello di prepararle alle responsabilità che avrebbero avuto in quanto mogli e madri[30].

Diversa era invece l’istruzione per il ceto popolare. Per i bambini delle famiglie meno abbienti, infatti, l’educazione era di natura informale e fondata esclusivamente sull’apprendimento pratico. I maschi venivano spesso addestrati dai padri o da altri membri della comunità nei mestieri e nelle abilità necessarie per la sopravvivenza quotidiana, come l’agricoltura o l’artigianato. Le ragazze, invece, imparavano le abilità domestiche dalle madri, come la cucina, la filatura e, in genere, tutto quanto concerneva la cura della casa. Per quelle famiglie, l’istruzione dei figli era esclusivamente funzionale ai bisogni immediati della vita rurale o artigianale[31].

Con Federico II di Svevia, nel XIII secolo, il panorama giuridico medievale subì importanti trasformazioni, anche in relazione alla tutela giuridica dei minori. Federico II, attraverso le Constitutiones Regni Siciliarum del 1231, cercò di unificare e razionalizzare il sistema giuridico del Regno di Sicilia. Anche all’interno di quelle disposizioni, si possono rintracciare norme che, rifacendosi al diritto romano e alla precedente legislazione normanno-sicula, regolavano la tutela dei minori in casi di eredità e diritti familiari[32]. Particolare rilievo assumeva nella legislazione federiciana la figura del giudice, che aveva il compito di vigilare affinché i beni degli orfani fossero amministrati correttamente fino alla loro maggiore età. Inoltre, le Constitutiones si distinguevano per una visione innovativa rispetto alla protezione dei deboli, inclusi i minori, ponendo il diritto come strumento di ordine e giustizia[33].

In sintesi, benché la tutela del minore nel Medioevo rimanesse fortemente radicata in strutture familiari e religiose, essa trovò progressivamente spazio all’interno della legislazione, evolvendosi in risposta ai cambiamenti sociali e politici dell’epoca. Dai Longobardi a Federico II si assiste dunque ad un processo di crescente attenzione nei confronti delle condizioni e delle esigenze dei minori, pur sempre all’interno del contesto gerarchico e comunitario tipico del Medioevo[34].

4. L’Età moderna: la posizione dello Stato di Antico Regime nei confronti del minore

Nello Stato di Antico Regime, ossia del periodo precedente alla Rivoluzione francese (XVI-XVIII secolo), le discipline giuridiche riguardanti i minori erano dettate da una combinazione di tradizione romana, diritto canonico e consuetudini locali. Pur esistendo forme di tutela dei minori, queste erano profondamente diverse rispetto all’approccio moderno, basato sui diritti dell’infanzia. La famiglia rappresentava l’istituzione centrale per la gestione e la protezione dei minori, con un ruolo marcato del pater familias, e il supporto offerto dallo Stato o dalla comunità era spesso frammentario[35]. In linea con i principi del diritto romano, il padre esercitava la patria potestas sui figli, cosa che gli conferiva il diritto e il dovere di decidere per il bene dei minori, inclusa la loro educazione e formazione. La madre, sebbene avesse un ruolo secondario nella sfera legale, assumeva comunque un’importanza pratica fondamentale nella cura quotidiana dei figli. Quel modello patriarcale rifletteva una società gerarchica, dove la protezione e il controllo del minore erano visti principalmente come responsabilità della famiglia[36]. Nel caso di orfani o bambini privi di tutela paterna, a seconda di ciò che prescrivevano gli statuti locali o il diritto comune, si faceva ricorso a tutori nominati, spesso scelti tra parenti maschi come zii o nonni.

In particolari contesti (si pensi alla città di Napoli nei secoli XVI e XVIII) esistevano poi alcune figure istituzionali come i Conservatori degli Orfani, sorti dai lasciti e dalle donazioni di alcune famiglie nobili o comunque benestanti, che provvedevano ad accogliere gli orfani senza famiglia e i piccoli vagabondi, garantendo un minimo di sicurezza sociale. A Napoli, infatti, già nel Cinquecento furono istituiti quattro Conservatori: Santa Maria di Loreto (il più antico, fondato nel 1535), la Pietà dei Turchini (fondato nel 1573), Sant’Onofrio a Porta Capuana (1578) e, infine, quello dei Poveri di Gesù Cristo (1589). In buona sostanza si trattava di istituti di custodia dove appunto, letteralmente, venivano «conservati» gli orfani e i bambini poveri e abbandonati. L’istituzione dei Conservatori aveva una funzione non solo amministrativa ma anche morale, di talché questi spesso collaboravano con le opere pie e le varie organizzazioni religiose (ordini monastici, parrocchie e Curia) per offrire non solo forme di assistenza concreta (vitto e alloggio) ai bambini orfani, ma addirittura insegnando loro un mestiere che potesse renderli autosufficienti nel corso della vita ed evitare così che potessero essere spinti a delinquere per sopravvivere[37]. Peraltro, a ben vedere, il ruolo dei Conservatori degli Orfani, attraverso una forma di rieducazione sociale, rifletteva pienamente la concezione paternalistica dello Stato dell’Antico Regime, dove la tutela dei minori era vista principalmente come una responsabilità sociale limitata alla protezione dei beni patrimoniali dei cittadini (che si concretizzava, nel caso di specie, proprio togliendo dalla strada gli orfanelli ed evitando così che conducessero un’esistenza di furti e di illeciti di vario genere), piuttosto che come un vero e proprio riconoscimento di diritti personali dei bambini.

Tuttavia, non mancano esempi di situazioni di abbandono in cui i minori finivano, ancora in fasce, sotto la cura di istituzioni religiose. Particolari strutture come l’Ospedale degli Innocenti di Firenze, fondato nel 1445, o l’Ospedale dell’Annunziataa Napoli, le cui origini risalgono addirittura al 1343, rappresentano un esempio di carità organizzata per i bambini «esposti», ossia abbandonati nelle braccia caritatevoli della Chiesa perché illegittimi o comunque indesiderati[38].

L’educazione dei minori era in quel periodo storico un privilegio per pochi, dal momento che essa variava enormemente in base alla appartenenza o meno ad un ceto sociale particolarmente abbiente. I figli delle famiglie nobili e della borghesia ricevevano un’istruzione formale, spesso in istituzioni religiose o sotto la guida di precettori privati. Per loro l’educazione non si limitava alla mera istruzione, ma si configurava come preparazione per ruoli di responsabilità politica, sociale o economica. Al contrario, per i ceti popolari l’istruzione era quasi del tutto assente: i bambini iniziavano a lavorare in giovane età, sia in agricoltura sia come apprendisti nelle botteghe, con un accesso all’educazione limitato o inesistente. Per costoro, l’apprendistato rappresentava una forma di educazione pratica, quasi mai regolata da contratti e che comunque raramente erano in grado di assicurare una reale protezione.

I minori dei ceti popolari erano considerati alla stregua di una forza lavoro a basso costo, iniziando a contribuire all’economia familiare già in tenera età. Se da un lato l’apprendistato poteva offrire una possibilità di crescita lavorativa, dall’altro si trasformava molto spesso in vero e proprio sfruttamento, specialmente in assenza di normative efficaci.

Le disparità tra i diversi ceti sociali erano evidenti anche nella protezione dei minori. Mentre i figli delle élites godevano di maggiori opportunità educative e di una più solida protezione patrimoniale e sociale, i bambini delle classi meno abbienti erano frequentemente esposti a condizioni precarie. La tutela offerta dallo Stato era sporadica e per lo più legata alla carità religiosa o a opere pie gestite da confraternite.

In definitiva, nella società di Antico Regime, la posizione dello Stato nei confronti dei minori era caratterizzata da una centralità della famiglia e da una protezione frammentaria e non uniforme, spesso subordinata alla condizione economica e sociale. Sebbene esistessero forme di assistenza e protezione, come i tutori e gli orfanotrofi, il sistema risultava nel suo complesso assolutamente inadeguato a garantire un reale benessere per tutti i minori. Solo con l’avvento dell’Illuminismo e delle riforme tardo-settecentesche cominciarono a emergere politiche più strutturate e rivolte a una protezione più ampia e inclusiva dell’infanzia.

4.1. L’altra faccia della carità: abusi e sfruttamento dei minori nel Settecento napoletano

Nel XVIII secolo il Regno di Napoli era un territorio segnato da profonde disuguaglianze sociali, dove la povertà dilagante condannava migliaia di bambini all’abbandono o, comunque, a condurre una vita di stenti e privazioni. Per i minori senza famiglia – orfani, figli illegittimi o indesiderati – l’unico rifugio era rappresentato dalle istituzioni caritatevoli gestite perlopiù da ordini religiosi: Orfanotrofi e Conservatori promettevano assistenza (educazione religiosa, istruzione di base, vitto, alloggio e l’insegnamento di un mestiere artigiano), ma dietro l’apparente missione pietosa si nascondevano molto spesso durissime realtà di vita dove gli abusi sui minori erano praticamente all’ordine del giorno. Soprattutto nei Conservatori i fanciulli, accolti in un’età compresa tra i sette e i quattordici anni, vivevano in condizioni davvero difficili, certamente non agevoli. Affollati in gelidi stanzoni adibiti a dormitori, malnutriti e costretti a sottostare all’osservanza di rigide regole pseudo-monastiche, ricevevano un’educazione basata sulla violenza come esercizio dell’autorità e sulla repressione più che sull’affetto[39]. Le cronache del tempo parlano spesso di cibo insufficiente e della inflizione di punizioni corporali per qualsiasi tipo di infrazione alle regole avessero commesso. Sebbene l’intento ufficiale delle istituzioni ecclesiastiche, che, in genere, gestivano la maggioranza delle strutture destinate all’accoglienza dei minori bisognosi, fosse quello di conservare, redimere ed educare i fanciulli sottratti ad una vita di miseria e di peccato, molti di loro finivano spesso per soccombere ancora prima di raggiungere l’età adulta. La mortalità infantile era infatti molto alta, favorita non poco dalla malnutrizione e dalle epidemie[40].

Oltre alle privazioni, i minori erano anche vittime di un sistematico sfruttamento economico. Tanto i Conservatori quanto gli Orfanotrofi, pur dipendendo dalle elemosine e dai lasciti dei loro benefattori, traevano profitto dal lavoro dei loro piccoli ospiti: le ragazze erano avviate alla tessitura o al ricamo (attività che svolgevano in condizioni quasi servili), mentre i maschi venivano impiegati a lavorare presso botteghe artigiane o, nel caso dei fanciulli accolti nei Conservatori, dove venivano istruiti nel canto e nella musica, inviati a cantare o suonare nelle processioni religiose, nei funerali e nelle sacre rappresentazioni che si tenevano nelle chiese o nei conventi di suore o di frati. Per quelle attività quasi tutto il guadagno dei fanciulli veniva introitato dall’istituzione caritatevole che li aveva accolti e provvedeva al loro mantenimento[41]. Ma ancora più inquietanti sono le testimonianze – spesso taciute – di abusi fisici e finanche sessuali. D’altronde, il potere assoluto dei religiosi, in generale, e dei governatori (o rettori) degli istituti sugli orfani affidati alla loro tutela, unito alla sostanziale mancanza di controlli esterni efficaci, creava un ambiente ideale per i soprusi. Le denunce erano molto rare e, quando c’erano, i denuncianti (qualora si trattasse degli stessi minori maltrattati o di loro compagni) venivano bollati come ‘spioni’ e puniti con ulteriore violenza, mentre la società preferiva voltarsi dall’altra parte, fiduciosa nella sacralità dell’opera caritatevole[42].   

4.2. Un caso di abuso della tutela dei minori: la rivolta del Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo e l’omicidio di Domenico Lanotte, un fatto di sangue dalle ragioni ancora oscure

Un episodio di cronaca conseguente alle malversazioni subite dai minori nelle istituzioni dedicate alla loro assistenza fu il tumulto che avvenne nel Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo di Napoli il secondo semestre del 1730[43]. Circa due anni prima, nel 1728, vi era già stata una rivolta dei giovani ospiti per protesta contro la cattiva gestione del Conservatorio e principalmente per il regime punitivo, oltremodo brutale, imposto da alcuni maestri e avallato dall’autorità religiosa, in generale, e dai rettori, in particolare. Le continue vessazioni, unite alla fame e alle umiliazioni continuamente sofferte, spinsero così alcuni ragazzi a ribellarsi: assaltarono i locali, distrussero arredi e anche alcuni strumenti musicali, bruciarono documenti e registri. Poiché il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo ricadeva nella giurisdizione ecclesiastica della Curia partenopea, il rettore chiese l’intervento dell’arcivescovo, il cardinale Francesco Pignatelli dei principi di Noja, per ristabilire l’ordine e punire i ribelli. La repressione che ne scaturì fu durissima, con l’inflizione di punizioni esemplari, compresa l’espulsione di diversi ragazzi e la traduzione nelle carceri vescovili di quelli più facinorosi. Ulteriori vessazioni dettero vita ad una nuova ondata di proteste sicché il giorno 9 dicembre 1730 il rettore del Conservatorio, vedendosi maltrattato e cacciato, chiese, per il tramite del canonico Carlo Majello[44], al cardinale Pignatelli di intervenire nuovamente. L’alto prelato ordinò che molti ragazzi fossero castigati e l’autorità ristabilita, ma gli animi non si placarono affatto e i restanti ragazzi, con nuovi tumulti, cacciarono ancora una volta il rettore dal Conservatorio. Costui fece allora ancora una volta ricorso al canonico Majello e all’arcivescovo, che stabilirono come il giorno seguente tutti i ribelli venissero puniti duramente e alcuni fossero espulsi. Così il giorno 10 dicembre dal palazzo vescovile si mosse verso il luogo dei disordini un manipolo di cursori, le famigerate guardie del cardinale, che accompagnava il canonico Majello e il fiscale Domenico Giordano per eseguire l’ordine punitivo del cardinale e riportare la calma tra le mura del Conservatorio.

I cursori costituivano una particolare milizia al servizio dell’autorità ecclesiastica, con funzioni di polizia religiosa (assicurando, ad esempio, il rispetto del divieto di bestemmia e l’osservanza delle festività religiose), mantenimento dell’ordine pubblico nei luoghi ricadenti nella giurisdizione ecclesiastica e riscossione dei tributi dovuti alla Chiesa. Essi svolgevano inoltre funzioni di scorta armata dei vescovi e degli abati in viaggio, proteggendoli dagli assalti dei briganti, e di custodia del tesoro diocesano e degli archivi ecclesiastici, onde evitare furti e saccheggi. Per adempiere al meglio le proprie funzioni, i cursori, veri e propri birri della Chiesa, erano alle dirette dipendenze dell’arcivescovo, godevano di immunità fiscale e, in alcuni casi, di esenzioni dalla giustizia ordinaria del re, essendo tenuti a rispondere delle proprie azioni solo innanzi ai tribunali ecclesiastici[45].

Orbene, giunti al Conservatorio, i cursori furono invitati dal fiscale Giordano a sedare la rivolta con la forza. I giovani ribelli si erano barricati dentro i dormitori, ma i cursori – eccedendo, a quanto poi si disse, gli ordini ricevuti dallo stesso arcivescovo e dal canonico Majello – riuscirono a sfondare le porte ed entrarono. A quel punto, secondo quanto riportano le cronache, sembra che un giovane diacono del Conservatorio, tale Domenico Lanotte di Bisceglie, nell’intento di impedire l’ingresso delle guardie, che brandivano mazze e spade, e proteggere i ragazzi più piccoli dalla loro furia, avesse impugnato un corto spadino, senza però costituire un vero pericolo per alcuno. Ciò nondimeno, «a tale opposizione e resistenza il figlio del capo Cursore Massimo, nominato l’Abate Pepe»[46], presa una pistola, sparò in pieno petto al ragazzo, uccidendolo sul colpo. La rivolta fu così sanguinosamente sedata. Molti allievi, tra cui pare vi fossero anche alcuni dei musicisti più promettenti come Giovan Battista Pergolesi, vennero espulsi. Si narra che a soffiare sul fuoco della rivolta e a dare quindi alimento alla successiva severa repressione fosse stato il potentissimo ordine dei Padri Girolamini, i cui occhi avidi si posavano da parecchi anni sul prestigioso Conservatorio, che si ergeva proprio di fronte alla loro dimora nella piazza[47]. Qualunque sia la verità, dopo l’assassinio di Domenico Lanotte, che rimase sostanzialmente impunito[48], governare il conservatorio divenne un’impresa sempre più ardua, finché, tra nuove sommosse, repressioni ed espulsioni[49], nel 1743 il cardinale Giuseppe Spinelli dei marchesi di Fuscaldo[50] giunse alla fatidica decisione di chiuderne le porte, insediando poi nel 1744 nello stesso edificio il Seminario diocesano.

Eppure, le ragioni profonde che innescarono quei tumulti e i dettagli di quelle drammatiche giornate del dicembre 1730 rimangono ancora oggi avvolti da fitte ombre di mistero. C’è chi sospetta che nel giovane rampollo del capo dei cursori, che avrebbe esploso il colpo fatale senza il benestare paterno, si sia trovato un capro espiatorio conveniente, un escamotage per alleggerire le dirette responsabilità della Curia. Tuttavia, le fonti documentarie restano molto frammentarie, in parte ancora precluse agli studiosi, e forse il velo che ricopre la rivolta del Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo e la tragica fine del giovane diacono pugliese non verrà mai completamente sollevato, essendo scomparsi dagli archivi diocesani i registri del secondo semestre del 1730 e quello di tutto l’anno 1731[51].

5. Minori e giustizia penale nell’Antico Regime

Nell’Antico Regime la giustizia penale nei confronti dei minori non si presentava come un sistema separato e specializzato come lo conosciamo oggi. Tuttavia, era possibile osservare alcune differenze significative nel trattamento legale riservato ai minori rispetto agli adulti. Quelle differenze erano influenzate da vari fattori, tra cui il diritto romano, le consuetudini locali e il diritto canonico, che creavano un quadro complesso e spesso contraddittorio.

Un aspetto centrale della giustizia di Antico Regime era proprio la questione della responsabilità penale dei minori. Secondo il diritto romano, ripreso in molti ordinamenti giuridici europei dell’epoca, i bambini sotto i sette anni erano de iure considerati doli incapes, ovvero incapaci di agire intenzionalmente contra legem. Ciò significava che non potevano essere ritenuti responsabili per le loro azioni criminose. Tra i sette e i quattordici anni (o dodici per le bambine in alcune regioni), si valutava invece la concreta sussistenza della capacitas doli, cioè se il minore avesse agito con pieno discernimento. Solo oltre i quattordici anni i giovani erano spesso trattati come adulti, sebbene potessero comunque beneficiare di attenuanti[52].

In ogni caso, le pene inflitte ai minori erano generalmente mitigate. Per reati minori, come furti o vandalismi, si ricorreva a mere punizioni fisiche, come frustate, o a misure di detenzione breve e in rari casi a periodi di lavoro forzato, anziché a pene capitali. Tuttavia, in casi gravi, come l’omicidio, anche gli adolescenti potevano essere condannati a morte, specialmente se considerati coscienti del male compiuto. Quella disparità evidenziava una certa ambiguità nel sistema giuridico dell’epoca[53].

In situazioni particolari, come reati contro la morale, i minori potevano subire pene severe. Crimini che erano ritenuti commessi contro Dio, come il sacrilegio o la sodomia, erano puniti con estrema rigidità. Inoltre, la figura paterna continuava a possedere, nella società europea di Antico Regime, un potere notevole: si pensi che nel regno di Francia, sotto Luigi XV, un padre poteva addirittura far incarcerare un figlio ribelle per ‘correzione’, avvalendosi di lettres de cachet o chiedendo l’intervento delle autorità locali.

Il sistema penale dell’Antico Regime prevedeva anche alternative alla pena carceraria. Punizioni corporali come le frustate o l’umiliazione pubblica (attuata attraverso il supplizio della gogna) erano comuni, e in alcuni casi, i minori venivano addirittura rimossi dalla famiglia e affidati a monasteri o Case di correzione per i ribelli all’autorità paterna, in particolare a partire dal XVII secolo[54]. Anche l’apprendistato coatto era una pratica diffusa, dove i giovani delinquenti venivano dati in custodia a bottegai, nella speranza di una rieducazione attraverso il lavoro.

Ciò nondimeno, si registrano anche casi estremi che riflettevano la fragilità della giustizia penale nei confronti dei minori. Basti pensare che i bambini vagabondi, spesso considerati potenziali criminali, potevano essere arrestati e costretti al lavoro forzato. Inoltre, durante la caccia alle streghe nel XVI e XVII secolo, anche i minori potevano essere accusati di stregoneria e pratiche diaboliche e conseguentemente giustiziati, evidenziandosi con ciò l’estrema vulnerabilità dei giovani in un contesto sociale e giuridico tanto turbolento[55].

In conclusione, nell’Europa di Antico Regime non esisteva una vera giustizia minorile, ma piuttosto una serie di pratiche giudiziarie che consideravano l’età in modo assolutamente arbitrario. Solo con l’avvento dell’Illuminismo, grazie a pensatori come Cesare Beccaria e alle riforme del tardo Settecento, si iniziò a discutere di un approccio più umano e giusto nei confronti dei minori. Quel cambiamento rappresentò un passo fondamentale verso la creazione di un sistema giuridico che riconoscesse i diritti e le specificità dei minori, ponendo le basi per la moderna giustizia minorile.

6. Illuminismo e formazione dei minori

L’Illuminismo ha rappresentato un momento di svolta cruciale nella storia del diritto e della filosofia giuridica anche in relazione alla tutela dei minori. I principi cardine di razionalità, uguaglianza e diritti naturali, che guidarono questo periodo, si rifletterono in una crescente attenzione verso l’infanzia. Per la prima volta il minore iniziò ad essere considerato non più come un semplice soggetto passivo, ma come un autonomo individuo portatore di diritti propri, realizzando così un cambiamento destinato a influenzare profondamente il pensiero giuridico successivo.

Una delle principali battaglie degli illuministi fu quella condotta contro l’autoritarismo familiare e sociale. Pensatori come Jean-Jacques Rousseau condannarono le pratiche educative repressive e l’abuso di autorità sia dei genitori che delle istituzioni. L’idea tradizionale del bambino come mera ‘proprietà’ del padre, retaggio dell’Antico Regime, venne fortemente contestata a favore del riconoscimento dei diritti innati dei minori.

In tale contesto particolare rilievo ebbe anche il dibattito sul diritto all’istruzione e alla formazione del minore.

Un tema centrale dell’Illuminismo fu infatti proprio quello dell’istruzione, concepita come un diritto universale, laico e basato sulla ragione. Illuministi come Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marchese di Condorcet, meglio noto come Nicolas de Condorcet, sottolinearono l’importanza di un’educazione pubblica per i minori in modo da formare cittadini consapevoli[56]. Condorcet, che fu una figura chiave dell’Illuminismo e della Rivoluzione francese, ritenendo che l’uguaglianza (principio cardine dell’Età dei lumi) non dovesse essere solo di carattere formale (cioè che «tutti gli uomini dovessero essere uguali dinnanzi alla legge»), ma anche sostanziale, attraverso l’attuazione di politiche che riducessero concretamente le disparità socio-economiche, ritenne necessario promuovere l’istruzione pubblica come strumento indispensabile per ridurre le disuguaglianze. Il filosofo attribuiva all’istruzione, e in particolare all’educazione minorile, un ruolo particolarmente importante nel processo di emancipazione individuale e sociale[57]. Egli proponeva di realizzare un sistema di scuole pubbliche, gratuite e obbligatorie, per tutti i bambini senza alcuna distinzione di ceto o di genere[58]. L’istruzione, che per il filosofo di Ribemont era un affaire publique, doveva altresì essere garantita dallo Stato per poter effettivamente assicurare l’uguaglianza delle opportunità. Così concepita, l’educazione doveva tra l’altro essere necessariamente laica, fondata quindi essenzialmente su principi razionali e scientifici, e allo stesso tempo neutrale, cioè libera da influenze religiose o comunque dogmatiche, dal momento che l’indottrinamento religioso in particolare e il dogmatismo in genere erano considerati di ostacolo allo sviluppo del pensiero critico; facoltà, questa, ritenuta indispensabile per la formazione dei giovani in buoni cittadini[59].

Rousseau invece, criticava l’educazione autoritaria dell’epoca, sostenendo che il bambino dovesse agire liberamente, ma in un ambiente controllato dove le conseguenze naturali delle sue azioni fossero il suo vero maestro. Così facendo, egli enfatizzava un approccio pedagogico rispettoso delle fasi naturali dello sviluppo del bambino. Per il filosofo ginevrino l’educatore – rappresentato nell’opera Emilio, o Dell’Educazione del 1762, dalla figura simbolica del precettore di Emilio – non doveva imporre conoscenze, ma limitarsi a guidare il bambino a scoprire da sé il mondo che lo circondava, stimolandone la curiosità e, attraverso l’osservazione e la pratica, facendogli sviluppare il senso di responsabilità[60]. Certo è che il pensiero illuminista gettò le basi per l’idea che l’educazione dei minori fosse indispensabile per il progresso personale e sociale.

Nonostante l’assenza di normative specifiche, gli illuministi stimolarono altresì le future riforme a tutela dei minori nel mondo del lavoro, denunciando lo sfruttamento diffuso nelle campagne e nelle industrie manifatturiere. Al tempo stesso si opposero alle pene corporali eccessive e ad altri trattamenti disumani, contribuendo a un generale clima di riforma che vide, anche nell’ambito specifico del diritto di famiglia, l’introduzione di limiti all’autorità assoluta paterna in alcuni Stati riformatori, come la Lombardia asburgica.

6.1. I diritti naturali e l’infanzia secondo Locke e Rousseau

John Locke e Jean-Jacques Rousseau furono tra i principali esponenti dell’Illuminismo ad aver contribuito a ridefinire il concetto di infanzia e i diritti naturali, ponendo così le basi per una nuova visione filosofica e giuridica del minore. Pur divergendo nei loro approcci, entrambi i pensatori condividevano l’idea che i bambini fossero esseri umani in formazione, e come tali degni di protezione e rispetto. I loro contributi hanno influenzato profondamente il pensiero moderno e il modo in cui la società moderna considera attualmente i minori e l’infanzia in generale.

Locke, nell’opera dal titolo Secondo Trattato sul Governo. Saggio concernente la vera origine, l’estensione e il fine del governo civile (1690)[61], introduceva l’idea che i bambini fossero esseri razionali in divenire, portatori di diritti naturali fondamentali quali la vita, la sicurezza e l’integrità personale. Sebbene non avessero ancora raggiunto la piena capacità di autogoverno, il filosofo inglese sottolineava che la tutela giuridica dei minori dovesse essere affidata ai genitori. Tuttavia, in netta rottura con l’autoritarismo dell’epoca, il filosofo ridefiniva la patria potestà come un mero dovere fiduciario e non come un diritto assoluto. I genitori avevano la responsabilità di educare e guidare i figli verso la maturità, fase in cui questi ultimi avrebbero potuto diventare cittadini autonomi e razionali[62].

A mio parere l’approccio di Locke rifletteva dunque una visione ‘progressista’ in cui l’educazione rivestiva un ruolo centrale. L’infanzia non era vista semplicemente come un periodo di dipendenza, ma come un’opportunità per sviluppare capacità critiche e morali. La razionalità, secondo Locke, era l’elemento fondamentale per garantire la libertà individuale e il progresso umano. Inoltre, coerentemente con la sua teoria della proprietà come diritto naturale, Locke sosteneva che i figli avessero il diritto di ereditare i beni familiari, rafforzando l’idea che anche nell’ambito economico i minori fossero portatori di autonomi diritti.

Rousseau, invece, proponeva una visione dell’infanzia profondamente innovativa, enfatizzando il rispetto delle fasi naturali dello sviluppo del bambino. A differenza di Locke, infatti, criticava l’idea che i minori fossero adulti in miniatura e sottolineava che l’infanzia era una fase unica e irripetibile, da preservare e valorizzare. Per il filosofo ginevrino, il bambino doveva essere libero di esplorare il mondo seguendo la propria natura, lontano dalle imposizioni morali e sociali che avrebbero potuto soffocare la sua crescita.

Rousseau sviluppò così una pedagogia basata sulla libertà e sull’esperienza diretta, in cui il ruolo dell’educatore era di guidare senza imporre, rispettando i tempi e le esigenze del bambino. Tuttavia, egli non elaborò una teoria giuridica specifica per i minori: il suo pensiero rimase focalizzato sull’aspetto educativo, lasciando il riconoscimento dell’autonomia giuridica al momento in cui il minore avesse raggiunto l’età adulta e fosse diventato parte del contratto sociale.

Sebbene Locke e Rousseau divergessero nelle loro concezioni, entrambi riconoscevano però il valore intrinseco dell’infanzia e la necessità di tutelare giuridicamente i minori. Locke poneva l’accento sulla transizione verso l’autonomia giuridica, sottolineando l’importanza della razionalità e dell’educazione come fondamentali strumenti di emancipazione. Rousseau, invece, enfatizzava la protezione dell’innocenza e la libertà del bambino, promuovendo un’educazione rispettosa delle sue caratteristiche naturali.

Entrambi i filosofi, seppur in modi diversi, contribuirono però a una visione più umana e rispettosa dell’infanzia, ponendo le basi per una riflessione che avrebbe influenzato il diritto minorile nei secoli successivi.

Le idee di Locke e Rousseau continuano infatti a ispirare il pensiero giuridico contemporaneo. Il loro contributo alla comprensione dell’infanzia ha influenzato lo sviluppo di legislazioni e politiche volte a proteggere i diritti dei minori, riconoscendoli come individui con bisogni specifici e diritti universali. Dalla protezione giuridica alla pedagogia, le loro elaborazioni teoriche hanno lasciato un segno indelebile nella storia del diritto come nella filosofia giuridica.

7. L’influenza dell’Illuminismo sul diritto e sulla protezione dei minori: il Codice Civile Napoleonico del 1804

L’influenza dell’Illuminismo sul diritto e sulla protezione dei minori si sviluppò in modo tangibile attraverso una serie di evoluzioni legislative e culturali, che ebbero ripercussioni significative nel corso dei secoli. Primo fra tutti fu il Codice Civile napoleonico, noto anche come Code Civil des Français, che fu introdotto in Francia nel 1804 e rappresenta una delle prime codificazioni moderne del diritto civile. Sebbene fosse ancora influenzato dalla struttura patriarcale dell’epoca, il codice rifletteva alcune idee illuministe, introducendo principi più razionali e strutturati[63].

In relazione ai minori, il Codice regolamentava (artt. 371 ss.) la patria potestà (De la puissance paternelle), definita come un insieme di diritti e doveri esercitati dal padre (o dai genitori) per proteggere e guidare i figli, cui faceva eco la prescrizione che imponeva a questi ultimi, qualunque età avessero, di onorare e rispettare entrambi i genitori[64]. Il padre continuava a mantenere una posizione di preminenza giuridica: basti pensare che gli era riconosciuto il diritto di usufrutto sui beni del figlio minore degli anni diciotto, fatta eccezione per i beni acquistati da quest’ultimo con lavoro proprio o donati o legati sotto condizione espressa che il padre o la madre non ne godessero (artt. 384-387)[65]. Tuttavia, veniva limitata l’autorità assoluta paterna, retaggio dell’Antico Regime, introducendo il concetto di responsabilità genitoriale e si stabiliva che i genitori avessero il dovere di provvedere al mantenimento, all’educazione e alla cura dei figli fino alla maggiore età.

Inoltre, venivano introdotte disposizioni relative all’adozione, che miravano a fornire ai bambini orfani o abbandonati una protezione e una struttura familiare. L’adozione (artt. 343-370) era infatti regolamentata in modo rigoroso, consentita solo a persone senza figli legittimi e con almeno 50 anni di età. L’obiettivo perseguito dal legislatore napoleonico era garantire che l’istituto fosse un atto di protezione e non un abuso. Era inoltre necessario il consenso dei genitori biologici del minore, se ancora in vita, e la relativa procedura di adozione doveva essere espressamente approvata da un’autorità giudiziaria.

Era poi prevista una specifica disciplina riguardante la tutela e la minore età (artt. 388-487). Il Codice stabiliva infatti che i minori privi di genitori o con genitori incapaci fossero posti sotto tutela. La tutela, che veniva affidata a un tutore nominato dal tribunale, con l’obbligo di agire nel miglior interesse del minore, includeva la gestione dei beni di quest’ultimo e la supervisione della sua educazione e benessere.

Infine il Codice prevedeva la possibilità di emancipazione (artt. 476-487) per i minori che avessero raggiunto una certa età e potessero dimostrare di essere in grado di gestire autonomamente i propri affari. Anche questa procedura richiedeva l’approvazione del tribunale.

8. Il minore nella legislazione italiana dell’Ottocento: alcune leggi riflettenti i principi dell’Illuminismo in materia di tutela dei minori nel mondo del lavoro

Nel XIX secolo molte idee illuministe si concretizzarono ulteriormente nelle legislazioni di vari paesi europei. Tra queste, spiccano le leggi sull’istruzione obbligatoria, che riconoscevano il diritto dei bambini a ricevere un’educazione adeguata, indipendentemente dal loro ceto sociale. Quelle normative riflettevano il principio illuminista secondo cui l’istruzione era uno strumento fondamentale per emancipare l’individuo e promuovere il progresso sociale.

Una delle leggi più significative del XIX secolo in Italia fu la legge Casati, promulgata il 13 novembre 1859 nel Regno di Sardegna, poco prima dell’Unità d’Italia. Quella legge costituì un momento fondamentale nella storia dell’istruzione italiana, poiché stabiliva che l’istruzione elementare fosse obbligatoria e gratuita. Essa rappresentò un passo avanti verso la modernizzazione del sistema educativo, ma non riuscì comunque a garantire pienamente l’accesso universale all’istruzione, soprattutto nelle aree rurali e meno sviluppate[66].

Parallelamente, vennero introdotte le prime regolamentazioni sul lavoro minorile, volte a proteggere i minori dagli abusi e dallo sfruttamento non solo nei campi, ma soprattutto nelle fabbriche e nelle miniere, dove erano impiegati per lavori faticosi e pericolosi. Tra queste vanno ricordate almeno la legge sarda del 20 gennaio 1859, che vietava nel Regno di Sardegna l’impiego di bambini di età inferiore ai dieci anni nelle miniere, e la legge 11 febbraio 1886, n. 3657 del giovane Regno d’Italia, sul lavoro dei fanciulli, che stabilì il limite minimo di età per il lavoro minorile a nove anni, regolamentando l’orario di lavoro per i bambini, fissandolo a un massimo di otto ore giornaliere[67].

8.1. Il minore e il Codice Civile del Regno d’Italia del 1865

Il Codice Civile del Regno d’Italia, promulgato con regio decreto n. 2358 del 25 giugno 1865, pose le basi per la tutela dei minori, definendo la loro condizione giuridica, la capacità di agire, e la tutela da parte dei genitori[68].

La posizione che il Codice attribuiva al minore rifletteva i valori giuridici e sociali del XIX secolo, influenzati dal testo napoleonico e dalla persistenza di una struttura familiare di tipo prettamente patriarcale. Deve comunque riconoscersi che il Codice Pisanelli rappresentò una tappa fondamentale nell’evoluzione della legislazione italiana, stabilendo norme riguardanti la protezione e i diritti dei minorenni in un periodo storico in cui l’attenzione verso il benessere dei bambini era ancora limitata.

Il minore era definito come una persona dotata di diritti, sebbene con alcune limitazioni. La maggiore età era fissata a ventuno anni (art. 223): fino a quel momento il minore era sottoposto alla tutela o autorità genitoriale. La patria potestà spettava esclusivamente al padre (art. 220), che gestiva i beni del minore, ne decideva l’educazione e ne rappresentava gli interessi legali, relegando la madre a un ruolo ancora marginale. In assenza dei genitori, un tutore, spesso un parente maschio, veniva nominato da un consiglio di famiglia o dal tribunale (artt. 248-283), con la madre che poteva diventare tutrice solo con approvazione giudiziaria. Il tutore era incaricato di gestire il patrimonio del minore (anche se necessitava di autorizzazione espressa del tribunale per atti particolarmente rilevanti come vendere o acquistare immobili o contrarre mutui) e, in linea generale, vigilare sul suo benessere.

La tutela giuridica dei minori prevedeva anche particolari forme di protezione contro atti dannosi o pregiudizievoli, essendo ad esempio stabilito che i contratti da essi stipulati senza rappresentanza legale potessero essere annullati (art. 1305). A ben vedere quella tutela rifletteva ancora una concezione fortemente patriarcale della famiglia e quindi della società, in cui le decisioni venivano spesso prese anche a discapito del benessere effettivo del ragazzo. Per quanto concerneva la capacità di contrarre matrimonio il Codice del 1865 stabiliva l’obbligo del consenso paterno per i minori di ventuno anni (art. 56). In assenza del padre, decideva il consiglio di famiglia.

Ciò nondimeno, era previsto che il minore, al compimento dei diciotto anni di età, potesse essere emancipato (art. 324) o per effetto di un apposito provvedimento del tribunale o perché aveva contratto anticipatamente matrimonio[69]. In tal caso egli otteneva una parziale autonomia giuridica (ad esempio, poteva gestire piccoli affari e comprare o vendere oggetti di modico valore), ma rimaneva comunque sotto tutela per atti patrimonialmente rilevanti.

Inoltre, il Codice non trattava in modo esaustivo le problematiche legate all’educazione del minore, riducendo la questione a una mera responsabilità dei genitori, senza contemplare un intervento diretto da parte delle istituzioni.

Nonostante le limitazioni, il Codice Civile del 1865 rappresentava un primo passo verso il riconoscimento dei diritti dei minori nella legislazione italiana. Esso può essere considerato come un tentativo di armonizzare le tradizioni giuridiche del passato con le nuove esigenze sociali che stavano emergendo nella società italiana post-unitaria.

Con l’evoluzione delle normative e una maggiore sensibilità verso i diritti umani si sarebbe assistito a un progressivo miglioramento delle condizioni legali e sociali dei minori, culminato nel Codice Civile del 1942, che avrebbe introdotto maggiori diritti per le madri e previsto l’acquisto ope legis della maggiore età al compimento dei diciotto anni.

9. Un salto in avanti sulla linea temporale: dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989

Seppur secoli dopo, v’è da ritenere che molte delle idee illuministe abbiano trovato ancora eco nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall’ONU nel 1959[70]. Quel fondamentale documento riconosceva i diritti universali dei minori, includendovi il diritto alla protezione, all’educazione e alla salute, e riafferma il principio secondo cui i minori dovevano essere trattati come individui portatori di diritti propri. La Dichiarazione sottolineava la necessità di garantire che ogni minore crescesse in un ambiente che fosse adeguato a promuovere il suo benessere fisico, mentale ed emotivo, riflettendo in tal modo le basi filosofiche dell’Illuminismo sul rispetto e sulla dignità umana.

Trent’anni dopo è poi intervenuta la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia del 1989 che rappresenta, a tutt’oggi, uno dei più significativi traguardi nella protezione dei diritti dei minori a livello globale. Adottata il 20 novembre 1989, questa convenzione, richiamando i principi accolti nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959, ha sancito il riconoscimento internazionale del minore non soltanto come oggetto di cura e protezione, ma come vero e proprio soggetto di diritti inalienabili, promuovendo così un fondamentale cambio di paradigma nella considerazione dei più giovani all’interno delle società.

Uno degli aspetti più innovativi della Convenzione è l’affermazione del principio di «interesse superiore del minore» (art. 3). Si tratta di un principio che deve orientare tutte le decisioni che coinvolgono i minori, ponendo al centro il loro benessere, la loro dignità e il loro bisogno di ascolto e partecipazione. Tale approccio ha spinto i governi e le istituzioni internazionali a creare politiche e pratiche che non solo proteggano i minori da abusi e sfruttamento, ma che favoriscano anche il loro sviluppo e la loro integrazione attiva nella società.

Inoltre, la Convenzione ha riconosciuto (potremmo dire, in termini di «diritti naturali del minore») quali derivazioni dei più generali diritti alla «non discriminazione» (art. 2: «Tutti i bambini hanno diritto agli stessi diritti, indipendentemente da razza, sesso, lingua o religione») e alla «vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo» (art. 6: «Gli Stati devono garantire il massimo delle risorse per tutelare la vita e lo sviluppo dei bambini»), una serie di diritti specifici, come il diritto all’istruzione, alla salute, al gioco, e alla libertà di espressione. Questi diritti sono stati pensati per garantire che ogni minore possa crescere in un ambiente che favorisca il suo sviluppo completo e armonioso. Ad esempio, il riconoscimento convenzionale del diritto all’istruzione ha contribuito ad aumentare la consapevolezza dell’importanza dell’accesso all’educazione, portando così molti paesi ad implementare riforme significative in questo settore.

In sostanza, con la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia si è andato sviluppando, quanto meno a livello di diritto pattizio internazionale, un orientamento che ben può essere definito ‘puerocentrico’, secondo cui la potestà genitoriale deve essere esercitata nell’interesse esclusivo dei figli e, quindi, la stessa educazione del minore deve essere impartita assecondandone le inclinazioni naturali e le aspirazioni individuali[71].

Conseguentemente, per gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sussiste ormai l’obbligo giuridico, nell’esercizio della potestà genitoriale prevista dai rispettivi ordinamenti, di tenere in debita considerazione le preferenze e le attitudini dei figli, dovendo gli stessi essere messi in grado di esprimere tali preferenze e attitudini[72], affinché il loro sviluppo psicofisico, come uomini e futuri cittadini, sia soprattutto ‘sereno’, oltre che pieno e consapevole.

10. Brevi considerazioni conclusive

L’analisi della storia giuridica europea in relazione alla tutela dei minori mette in luce un percorso evolutivo a dir poco complesso. È una narrazione complessa, un viaggio attraverso i secoli che ha visto cambiare radicalmente la concezione dell’infanzia. Dalla patria potestas dell’antica Roma fino ai principi di autonomia e dignità promossi dall’Illuminismo, la concezione dell’infanzia e la relativa tutela hanno subito trasformazioni significative. Ma il cammino è davvero giunto al traguardo? O siamo ancora lontani da una protezione effettiva e uniforme dei diritti dell’infanzia? Nonostante i progressi compiuti, l’attuale situazione di tutela giuridica dei minori nel mondo contemporaneo presenta ancora delle lacune che meritano attenzione critica.

In primo luogo, sebbene la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989 abbia rappresentato un traguardo fondamentale nel riconoscimento dei diritti dei minori, la sua attuazione rimane irregolare e frammentata in molte parti del mondo. In numerosi paesi, le leggi esistenti non sono sempre rispettate, e la protezione dei minori è frequentemente compromessa da fattori socio-economici, culturali e politici[73]. La povertà, ad esempio, non è solo una condizione economica, ma una condanna che espone i minori a sfruttamento lavorativo, abusi e negligenza, suggerendo che il riconoscimento giuridico dei diritti, da solo, non sia sufficiente senza un impegno concreto per garantire il loro rispetto e la loro attuazione. Inoltre, l’approccio giuridico attuale spesso si concentra su una visione reattiva piuttosto che preventiva, simile a un vigile del fuoco che interviene solo quando l’incendio è già divampato. Ma perché aspettare il disastro? La protezione dei minori dovrebbe essere fondata su prevenzione e strutture capaci di individuare le situazioni di rischio prima che si trasformino in tragedie. Molti sistemi legali mancano di strutture adeguate per intervenire proattivamente a favore dei minori a rischio, e le politiche di protezione tendono ad attivarsi solo dopo che si sono verificati abusi o violazioni. Ciò mette in evidenza la necessità di un cambiamento di paradigma: non basta riconoscere i diritti dei minori nei più vari campi (civile e penale, in primo luogo), ma è essenziale creare un ambiente sociale, educativo e giuridico che ne promuova attivamente (rectius: effettivamente) la tutela.

In campo educativo, poi, pur essendo stati compiuti progressi significativi, persistono disparità nell’accesso a un’istruzione di qualità che rimane una chimera per troppi bambini. I minori provenienti da contesti socio-economici svantaggiati continuano a subire limitazioni significative nel loro sviluppo, una situazione che riflette le disuguaglianze storiche e strutturali. È dunque cruciale che le politiche educative riconoscano l’importanza di un’educazione inclusiva e di qualità, capace di rispondere ai bisogni di tutti i minori, indipendentemente dalla loro origine sociale. Il sapere dovrebbe essere un ponte verso il futuro, non un lusso riservato a pochi. Solo un sistema educativo inclusivo può rompere il circolo vizioso delle disuguaglianze sociali.

Infine, la giustizia minorile deve evolversi ulteriormente per rispondere adeguatamente alle specificità dei minori coinvolti nel sistema penale. In molte paesi, i minori continuano a essere trattati in modo simile agli adulti, senza considerare le differenze fondamentali nella loro capacità di comprensione e responsabilità. Non dovremmo forse riscoprire l’approccio illuminato di Locke e Rousseau, che vedevano l’infanzia non come una fase da punire, ma come un terreno da coltivare con opportunità di recupero e reintegrazione? È quindi imperativo che i sistemi giuridici adottino un approccio più umanistico e rieducativo, in linea con quanto affermavano, diversi secoli addietro, le teorie giuridico-filosofiche degli illuministi, che riconoscevano i minori come individui in crescita, meritevoli di opportunità di recupero e reintegrazione sociale. D’altronde, una giustizia che non considera la rieducazione rischia di essere solo una macchina punitiva, incapace di offrire una vera seconda possibilità.

In sintesi, sebbene la storia della tutela giuridica dei minori presenti un percorso di progressi significativi, non si è ancora giunti al capolinea. Non può essere nascosta la necessità di un impegno rinnovato e coordinato a livello globale. Solo attraverso un approccio integrato, che contempli le dimensioni giuridiche, educative e sociali, sarà possibile garantire una protezione giuridica effettiva e duratura per i minori, assicurando che il riconoscimento dei loro diritti si traduca in realtà tangibili e significative.

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*Il presente lavoro è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della double blinde peer review.

* * Avvocato cassazionista, professore di ricerca t.d. di Storia del diritto europeo e comparato presso IERDISAF – Istituto europeo di ricerca e studio comparato del diritto e delle scienze amministrative e finanziarie.

[1] Per la letteratura sul tema della patria potestas nel diritto romano, che si presenta oltremodo copiosa, v. almeno C. W. Westrup, Introduction to Early Roman Law, III, 1, Patria potestas, Copenhagen-London, 1939, p. 143 ss.; A. Guarino, Diritto privato romano, Napoli, 1970, p. 561 ss.; L. Capogrossi Colognesi, voce Patria potestà (Diritto romano), in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, p. 242 ss.; nonché più recentemente L. Lantella, E. Stolfi, Profili diacronici di diritto romano, Torino, 2005, p. 72 ss.; A. Lovato, S. Puliatti, Profili di diritto privato romano, Torino, 2024, p. 153 ss.; A. Schiavone (a cura di), Storia giuridica romana, Torino, 2024, passim.

[2] Vds. M. Kaser, La famiglia romana arcaica. Conferenze romanistiche, I, Trieste, 1950, p. 41 ss.

[3] Vds. pure Capogrossi Colognesi, voce Patria potestà (Diritto romano), cit., pp. 246-249.

[4] Così V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, Napoli, 1937, p. 494. Cfr. pure U. Vincenti, Le persone, in A. Palma (a cura di), Il diritto romano dopo Roma. Attraverso le modernità, Torino, 2023, pp. 25-27.

[5] Cfr. ancora Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, cit., p. 453.

[6] Per le fanciulle, invece, la pubertas si raggiungeva al compimento dei dodici anni. Cfr. pure A. Petrucci, Fondamenti romanistici di diritto privato, Torino, 2023, p. 54 ss.

[7] In tema, v. L. Ferrero, La lex Plaetoria e la cura minorum, ne Il Filangieri, 1889, p. 416 ss.

[8] La complessa struttura dell’adozione in diritto romano è descritta chiaramente in Gai I, 134. Sulla adoptio e l’adrogatio, v. Petrucci, Fondamenti romanistici di diritto privato, cit., p. 47 ss.

[9] In argomento v. M. Horvat, Les aspects sociaux de l’adrogation et de l’adoption à Rome, in Studi in onore di Grosso, VI, Torino, 1974.

[10] C. Castello, Studi di diritto familiare e gentilizio romano, Milano, 1942, p. 71 ss. Cfr. pure E. Volterra, voce Famiglia (Diritto romano), in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, p. 723 ss.

[11] Sul tema dell’educazione classica a Roma, v. H. I. Marrou, Storia dell’educazione nell’antichità (1948), nuova edizione italiana a cura di L. Degiovanni, Roma, 2016, pp. 475 ss.

[12] Cfr. F. Gasti, E. Romano (a cura di), Retorica ed educazione delle élites nell’antica Roma: atti della VI Giornata ghisleriana di filologia classica, Collegio Ghislieri Pavia, 4-5 aprile 2006, Pavia, 2008.

[13] Marrou, Storia dell’educazione nell’antichità,cit., p. 497 ss.

[14] Marrou, Storia dell’educazione nell’antichità,cit., pp. 534-538.

[15] Per una ricostruzione, sintetica ma comunque esaustiva, del diritto canonico medievale v. per tutti J. A. Brundage, M. H. Eichbauer, Medieval Canon Law, London, 2023.

[16] Tutto ciò rifletteva la visione gerarchica dell’intera società medievale: il fanciullo era un essere incompleto, la cui voluntas doveva essere diretta da una autorità superiore finché non avesse raggiunto la maggiore età. Sui principi giuridici medievali relativi alla famiglia e ai minori, siccome elaborati dal diritto canonico, v. diffusamente R. H. Helmholz, The Spirit of Classical Canon Law, Athens (Ge), 1996. Cfr. pure C. Valsecchi, Diritto e Famiglia. Metamorfosi e continuità della “cellula fondamentale”. Dal mundio alla stepchild adoption, in A. A. Cassi (a cura di), Le danze di Clio e Astrea. Fondamenti storici del diritto europeo, Torino, 2023, p. 395 ss.

[17] Il diritto canonico medievale prevedeva che i vescovi avessero uno specifico ruolo di ‘tutela caritativa’ nei confronti dei minori, e soprattutto verso quelli orfani dei genitori o, peggio, abbandonati, ma tale protezione era più formale che effettiva. Mancavano infatti meccanismi giuridici per garantire a quei fanciulli una reale emancipazione e spesso l’assistenza prestata ad essi dalle istituzioni ecclesiastiche attraverso l’ospitalità in proprie strutture (monasteri, abbazie) si traduceva nella conduzione di una vita di obbedienza e di lavoro, giustificata come formazione spirituale. Cfr. ancora Helmholz, The Spirit of Classical Canon Law, cit., p. 122 ss.

[18] Cfr. Valsecchi, Diritto e Famiglia, cit.,pp. 399-401.

[19] Cfr. R. Schroeder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, Leipzig, 1894, p. 313 ss.

[20] Cfr. A. Pertile, Storia del diritto italiano dalla caduta dell’Impero romano alla codificazione (Torino, 1896-1902), III, Storia del diritto privato, rist. anastatica: Bologna, 1966, p. 372 ss.

[21] In tema, v. F. Scaduto, Il consenso nelle nozze, nella professione e nell’ordinazione, secondo il diritto romano germanico e canonico, Napoli, 1885. Cfr. pure Valsecchi, Diritto e Famiglia, cit., p. 402 ss.

[22] Al riguardo, v. M. Bellomo, voce Famiglia (dir. interm.), in Enc. dir., XVI, cit., p. 744 ss., ove si sottolinea che, per il diritto longobardo, il rapporto che si instaurava tra padre e figlio era quasi di tipo sinallagmatico: laddove il padre aveva il dovere di allevarlo ed educarlo (anche all’uso delle armi), il figlio aveva l’obbligo di ‘ricompensare’ il genitore obbedendogli e portandogli rispetto. Peraltro, il figlio pubere (che per i longobardi era il ragazzo di età compresa tra i dodici e i quattordici anni che fosse stato capace di adoperare le armi) era libero di cercare la propria via, essendogli riconosciuta la piena capacità giuridica. Sul contenuto della patria potestà germanica, v. amplius C. Nani, Storia del diritto privato italiano, a cura di F. Ruffini (Torino, 1902), rist. anastatica: Milano, 1972.

[23] V. ancora Nani, Storia del diritto privato italiano, cit., p. 123.

[24] Sulla rinascita dell’Impero ad opera di Carlo Magno, sotto il profilo giuridico-istituzionale, v. M. Rosboch, Diritto e Istituzioni. Dal Medioevo alle odierne istituzioni sovranazionali, in A. A. Cassi (a cura di), Le danze di Clio e Astrea. Fondamenti storici del diritto europeo, cit., pp. 339-341. In generale, sulle riforme carolingie, v. ex multis P. Lehmann, Das Problem der Karolingischen Reinassance, in Spoleto I, 1954, pp. 309-358; G. Brown, Introduction: the Carolingian Renaissance, in R. McKitterick (a cura di), Carolingian Culture: Emulation and Innovation, Cambridge, 1994, pp. 1-54.

[25] Sugli intellettuali che affiancarono Carlo Magno nel progetto di una cultura europea unitaria, e in particolare sulla figura di Alcuino, v. C. Leonardi, Alcuino e la Scuola palatina: le ambizioni di una cultura unitaria, in Spoleto XXVII, 1981, pp. 459-496; D. Bullough, Aula Renovata: the Court before the Aachen Palace, in Id., Carolingian Renewal. Sourcews and Heritage, Manchester, 1991, pp. 123-160.

[26] Sulle dinamiche che reggevano la famiglia come istituzione nel periodo carolingio, v. P. Toubert, Le moment carolingien (VIII-X siècles), in Ch. KLapisch-Zuber, F. Zonabend (a cura di), Histoire de la famille, I, Paris, 1987, p. 333 ss.

[27] Cfr. P. S. Leicht, Il diritto privato preirneriano, Bologna, 1933, p. 45 ss.

[28] Toubert, Le moment carolingien (VIII-X siècles), cit., p. 340. Cfr. pure P. S. Leicht, Il diritto privato preirneriano, cit., pp. 47-48.

[29] Sulle famiglie nobili nel mondo carolingio e sull’educazione ricevuta dai loro rampolli, v. R. Le Jan, Famille et pouvoir dans le mond franc (VIIe – Xe siècle). Essai d’anthropologie sociale, Paris, 1995, passim. Cfr. anche l’analisi storiografica di H. W. Goetz, «Nobilis». Der Adel in Selbstverständnis der karolinger Zeit, in Vierteljahrschrift fur Sozial-und Wirtschaftsgeschichte, 70, 1983, pp. 153-191.

[30] Cfr. Le Jan, Famille et pouvoir dans le mond franc (VIIe – Xe siècle),cit., p. 237ss.

[31] Sulla famiglia contadina v. ancora P. Toubert, Le moment carolingien (VIII-X siècles), cit., p. 347 ss.

[32] Fondamentale importanza riveste al riguardo l’opera di F. Brandileone, Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del regno di Sicilia, con introduzione di B. Capasso, Torino, 1884.

[33] Per le Constitutiones Regni Siciliarum vds. la pregevole edizione Constitutionum Regni Siciliarum Libri III, Cum commentariiis Veterum Jurisconsultorum …, Editio absolutissima sumptibus Antonii Cervonii (Neapoli, 1773): rist. anastatica e introduzione a cura di P. Piccolo, presentazione di S. Di Salvo, Napoli, 2001.

[34] Ph. Ariès, Padri e figli nell’Europa medievale e moderna, trad. it. a cura di M. Garin, Bari, 1981, p. 475 ss.

[35] Cfr. Valsecchi, Diritto e Famiglia, cit., p. 417 ss.

[36] Ariès, Padri e figli nell’Europa medievale e moderna, cit., pp. 487-495.

[37] All’interno dei Conservatori degli Orfaniveniva insegnato ai bambini un mestiere affinché, diventati adulti, potessero poi trovare un lavoro come artigiani. In tale contesto venivano anche impartite lezioni di catechismo e, infine, di canto per poter fornire giovani cantori durante le processioni, negli oratori o nelle scholae cantorum delle varie chiese. Verso la metà del Seicento, però, l’insegnamento della musica divenne l’occupazione principale dei Conservatori, unendo alle lezioni di canto quelle di composizione, di strumento e di direzione d’orchestra. Nacquero così i Conservatori musicali. 

[38] Nei casi di fanciulli abbandonati o comunque orfani di entrambi i genitori era infatti la Chiesa ad assumere un ruolo protettivo, ma sempre in un’ottica di controllo morale. Gli Orfanotrofi monastici e gli Ospizi gestiti da ordini religiosi accoglievano così i minori privi di famiglia per dare loro un rifugio e un’educazione, anche se molto spesso capitava che l’educazione religiosa ivi impartita li avviasse di fatto all’ordinazione sacerdotale una volta raggiunta l’età prescritta. Per un’analisi storica, basata anche su riscontri di fonti demografiche, dell’abbandono minorile nell’Europa occidentale e del ruolo ricoperto dalle istituzioni ecclesiastiche in tale circostanza, v. J. Boswell, The Kindness of Strangers:  the Abandonment of Children in Western Europe from Late Antiquity to the Renaissance, Chicago, 1998, ove, utilizzando un’ampia varietà di fonti, si mette in rilievo come l’abbandono dei minori fosse una pratica comune e moralmente accettabile sin dall’antichità.

[39] In argomento, anche se con specifico riferimento al Piemonte sabaudo, cfr. P. Bianchini, Educare all’obbedienza. Pedagogia e politica in Piemonte tra Antico Regime e Restaurazione, Torino, 2008, passim; E. Lurgo, Carità barocca: opere pie e luoghi pii nello Stato sabaudo fra XVII e XVIII secolo, Torino, 2016.

[40] Tra il XVI e il XVII secolo il Regno di Napoli fu ripetutamente afflitto da epidemie che ne segnarono la storia demografica, sociale ed economica. Peste, vaiolo, tifo e malaria mietevano migliaia di vittime, aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione regnicola. Tra queste malattie la più devastante fu senza dubbio la peste del 1656, che uccise circa la metà degli abitanti di Napoli, allora una delle città più popolose d’Europa. La malattia, molto probabilmente giunta via mare dalla Sardegna, si diffuse rapidamente a causa delle scarse condizioni igieniche e, soprattutto, dell’assoluta inefficacia delle misure sanitarie adottate dal governo vicereale spagnolo. Le autorità reagirono con misure drastiche (creazione di lazzaretti come l’Ospedale della Pace, sepoltura frettolosa dei cadaveri e isolamento dei malati) che però, essendo state adottate con notevole ritardo, non riuscirono a contenere efficacemente la diffusione dell’epidemia. Oltre alla peste, il Regno dovette fronteggiare anche malattie endemiche come la malaria, diffusa nelle zone paludose, e il vaiolo, che colpiva particolarmente i bambini. Le carestie, talvolta seguite da epidemie di febbre tifoide, peggioravano ulteriormente la situazione, dal momento che le città, sovraffollate e con scarse risorse igieniche, erano particolarmente vulnerabili, mentre le campagne subivano un costante spopolamento a causa della mortalità e delle migrazioni verso i centri urbani. Per la letteratura sul tema v. S. De Renzi, Napoli nell’anno 1656, ovvero documenti della pestilenza che desolò Napoli nell’anno 1656, precedenti dalla storia di quella tremenda sventura, Napoli, 1867; B. Banfi, Relazioni di alcuni Religiosi stranieri, i quali dopo il Contaggio del Regno di Napoli, accaduto l’anno 1656, presero l’abito nella Riformata Provinzia [1730], rist. anast. a cura di G. Giordano, Benevento, 1981; nonché F. Dandolo, I. Fusco, G. Sabatini (a cura di), Le epidemie nella storia di Napoli, Napoli, 2024.

[41] S. Di Giacomo, Il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo e quello di S. M. di Loreto, Palermo, 1928, passim.

[42] Di Giacomo, Il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, cit., p. 87.

[43] Di tale vicenda può leggersi l’accurata ricostruzione in Di Giacomo, Il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, cit., p. 111 ss.

[44] Del canonico Carlo Majello, che proprio in quel periodo rivestiva l’incarico di protettore del Conservatorio, si possono trovare notizie in P. Santamaria, Historia Collegii Patrum Canonicorum Metrop. Ecclesiae Neapolitanae ab ultima eius originae ad haec usque tempore, Napoli, 1900, p. 370.

[45] La figura dei cursori ben riflette la lotta tra Stato e Chiesa nell’Italia meridionale preunitaria. La loro esistenza mostra quanto il potere clericale fosse radicato profondamente nello stesso tessuto socio-istituzionale del Regno di Napoli, al punto che i sovrani furono costretti a tollerare per lungo tempo nei loro domini l’esistenza di una vera e propria milizia autonoma della Chiesa. Solo nel 1741 Carlo di Borbone, in parziale accoglimento delle istanze anticurialiste provenienti dalla sua stessa Corte, limitò il potere dei cursori, sottoponendoli in buona parte alla giurisdizione regia. Per la loro soppressione definitiva si dovrà attendere però il periodo francese: sotto il regno di Giuseppe Bonaparte, prima, e di Gioacchino Murat, poi, fu decretata infatti la definitiva eliminazione di quella milizia ecclesiastica e le funzioni dei cursori furono trasferite d’imperio alla polizia regia.

[46] Di Giacomo, Il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, cit., p. 113.

[47] Sui rapporti burrascosi esistenti fra i Padri Girolamini e il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo sin dagli anni 1708-1712 si rinvia a quanto riportato in Di Giacomo, Il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, cit., pp. 99-102.

[48] Narra infatti Di Giacomo, riportando il testo di un manoscritto posseduto dalla Società di Storia Patria per le Provincie Meridionali, che l’omicida (ovvero il nominato Abate Pepe) avendo commesso il delitto «di suo capriccio, e senza aver tal ordine, onde avendo ciò fatto, se ne fuggì nella Chiesa de S. Apostoli, ove da quella fu trasportato nella chiesa di S. Giovanni a Carbonara per ivi essere più sicuro, essendo il suddetto liberamente fuggito a sua balia, senza essere da niuna Corte impedito. Onde in quell’atto pigliossi diligente informazione per farsi la causa nella Corte Arcivescovile, più per costare che da superiori non vi era stato tal ordine, né d’uccidere, né di ferire, sì per dare soddisfazione al popolo Napoletano, che molto contro di quelli mormorava, come per far costare e vedere non essere li sacerdoti superiori e signori Canonici, Deputato e Fiscale incorsi nella irregolarità per l’omicidio sortito» (Di Giacomo, Il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, cit., p. 113).

[49] Cfr. ancora Di Giacomo, Il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo,ult. loc. cit.

[50] Sulla figura del cardinale Spinelli e sulla sua gestione della diocesi partenopea (1735-1754), che ebbe non poche ragioni di attrito col governo borbonico tanto da determinarne l’allontanamento da Napoli, v. L. Cardella, Memorie storiche de’ cardinali della santa romana Chiesa, VIII, Roma, 1794, p. 275 ss.; L. Parascandolo, Memorie storiche-critiche-politiche della Chiesa di Napoli, III, Napoli, 1849, pp. 151-156; nonché, molto più recentemente, U. Dovere, Il buon governo del clero. Cultura e religione nella Napoli di Antico regime, Roma, 2010, passim.

[51] è quanto aveva già appurato, quasi un secolo fa, Di Giacomo all’esito delle sue approfondite ricerche archivistiche. Cfr. amplius Di Giacomo, Il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, cit., p. 115.

[52] Cfr. U. Gualazzini, voce Età (dir. interm.), in Enc. dir., XVI, cit., p. 80 ss.

[53] Cfr. Gualazzini, voce Età (dir. interm.), cit., p. 84.

[54] G. De Leo, La giustizia dei minori. La delinquenza minorile e le sue istituzioni, Torino, 1981, p. 29.

[55] Sulla complessa tematica della repressione dei crimini di stregoneria e, soprattutto, sulle sue radici, v. diffusamente R. Manselli, Le premesse medievali della caccia alle streghe, in M. Romanello (a cura di), La stregoneria in Europa (1450-1650), Bologna, 1981, p. 39 ss.; G. Berti, Storia della stregoneria. Origini, credenze, persecuzioni e rinascita nel mondo contemporaneo, Milano, 2019; G. Romeo, Inquisitori, esorcisti e streghe nell’Italia della Controriforma, Firenze, 1990; Id., I processi di stregoneria, in G. De Rosa, T. Gregory, A. Vauchez (a cura di), Storia dell’Italia religiosa, I, L’età moderna, Roma-Bari, 1994, pp. 189-209; G. Bosco, P. Castelli (a cura di), Stregoneria e streghe nell’Europa moderna, Roma-Pisa, 1996; F. Cardini, Radici della stregoneria. Dalla protostoria alla cristianizzazione dell’Europa, Rimini, 2014; B. P. Levack, La caccia alle streghe in Europa, trad. it. a cura di A. Rossatti e S. Liberatore, Roma-Bari, 2012.

[56] D’altronde, la dottrina politica di Condorcet era pienamente radicata nei principi del razionalismo, del progresso umano e dell’uguaglianza, cui faceva eco una grande fiducia nella capacità della ragione e dell’educazione di migliorare la società. Il filosofo di Ribemont era fermamente convinto (v. Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’Esprit humain, Paris, 1795) che il progresso dell’umanità fosse conseguenza di un processo evolutivo indefinito quanto ineluttabile e che lo sviluppo della ragione, della scienza e soprattutto delle istituzioni democratiche avrebbero portato alla realizzazione di una società civile sempre più giusta e libera. In argomento, v. C. Scarcella, Condorçet. Dottrine politiche e sociali, Lecce, 1980, passim.

[57] Le sue idee sull’educazione pubblica furono esposte nel Rapport et projéct de décret sur l’organisation générale de l’Instruction publique, presentato all’Assemblea Nazionale francese nell’aprile 1792 (che può leggersi in https://gallica.bnf.fr).

[58]  Fu infatti un fervente sostenitore dell’idea che tutti gli esseri umani, indipendentemente dal sesso, dalla etnia o dalla condizione socio-economica, avessero diritto ad una istruzione quanto più completa possibile.

[59] Condorcet insisteva particolarmente sull’insegnamento del metodo scientifico e della logica per formare cittadini capaci di pensare autonomamente e così essere in grado di partecipare attivamente e, quel che più gli premeva, consapevolmente alla vita democratica della società. Cfr. Scarcella, Condorçet. Dottrine politiche e sociali, cit., p. 122 ss.

[60] J. J. Rousseau, Emilio, o Dell’Educazione, edizione integrale a cura di E. Nardi, Roma, 2017.

[61] Cfr. J. Locke, Secondo Trattato sul Governo. Saggio concernente la vera origine, l’estensione e il fine del governo civile (Londra: 1690), introduzione di T. Magri e trad. it. a cura di A. Gialluca, con testo inglese a fronte, Milano, 1998.

[62] Un passo rilevante in cui Locke nel suo Secondo Trattato sul Governo discute di questi temi può leggersi nel capitolo VI, intitolato Della potestà genitoriale (Of Paternal Power), ove, analizzando il concetto di patria potestà, il filosofo inglese chiariva che essa non si concretava in un «potere» assoluto e illimitato, ma piuttosto in un «dovere» di cura e protezione. Respingendo così l’idea tradizionale dell’esistenza di un potere assoluto dei genitori sui figli, Locke faceva poi un paragone tra la patria potestas e il concetto di monarchia assoluta, che considerava sostanzialmente ingiustificato e contrario ai principi di libertà naturale. In tal modo egli formulava anche una vera e propria critica all’idea tradizionale che la potestas sui figli spettasse esclusivamente al padre, evidenziando invece attraverso l’uso del termine «potestà genitoriale» che la madre aveva uguali diritti nella responsabilità verso i figli. Si trattava di un cambiamento terminologico di sconcertante modernità che rifletteva la sua visione più ampia di uguaglianza e razionalità. Egli sosteneva altresì che, sebbene tutti gli uomini nascessero in uno stato di uguaglianza naturale, tale uguaglianza non si poteva estendere ai bambini, che invece dovevano essere guidati e protetti fino a raggiungere la maturità e la capacità di autogoverno, trovandosi in uno stato di «disuguaglianza temporanea» che non consentiva loro di gestire autonomamente e in piena libertà i diritti naturali alla vita e alla proprietà.

Pertanto, Locke distingueva chiaramente tra due tipi di potere: da un lato, la potestà genitoriale, che era basata su un «contratto naturale» tra genitori e figli, esistente sin dalla nascita di questi ultimi, dall’altro, l’autorità politica, che derivava dalla stipula di un «patto sociale» tra individui adulti razionali e liberi, che erano pienamente in grado di esercitare la propria capacità di autogoverno. Era l’esistenza di questo patto, secondo il filosofo inglese, che rendeva «legittimo» un governo, il cui compito doveva essere la protezione dei diritti naturali, come la vita, la libertà e la proprietà.

Peraltro, la potestà genitoriale aveva naturalmente una durata «temporanea» e si esercitava in condizioni di disuguaglianza, l’autorità politica era invece «permanente» e si esercitava in condizioni di uguaglianza tra cittadini. Tuttavia, entrambi i poteri condividevano l’obiettivo di proteggere e promuovere la razionalità e i diritti naturali degli individui. Cfr. Locke, Secondo Trattato sul Governo, cit., pp. 129-161.

[63] Cfr. Valsecchi, Diritto e Famiglia, cit., pp. 436-438.

[64] C. Schwarzenberg, voce Patria potestà (dir. interm.), in Enc. dir., XXXII, cit., p. 252.

[65] Schwarzenberg, voce Patria potestà (dir. interm.), cit., p. 253.

[66] La legge Casati non fu solo un insieme di norme, ma un vero e proprio progetto di modernizzazione. Per la prima volta l’istruzione veniva organizzata in modo gerarchico e strutturato: la scuola elementare, suddivisa in due bienni, diventò obbligatoria per almeno due anni, anche se il controllo sull’effettiva frequenza dei fanciulli rimase pressoché inesistente. Poi vi era la scuola secondaria, con il ginnasio e il liceo, pensati per formare le future élites culturali. Ma la vera rivoluzione fu la centralizzazione: il Ministero della Pubblica Istruzione assunse il controllo dell’intero sistema scolastico, con una struttura piramidale che partiva dai provveditori agli studi, a livello provinciale, e arrivava ai consigli scolastici locali, a livello comunale. Nonostante la sua portata innovativa, la legge Casati non riuscì però ad eliminare le disuguaglianze. Al Nord l’applicazione fu più efficace, mentre al Sud l’analfabetismo rimase un problema diffuso. Eppure, quella legge segnò un vero e proprio punto di svolta per il Regno d’Italia. Rimarrà infatti il pilastro del sistema scolastico fino alla riforma Gentile del 1923, con modifiche nel corso degli anni, come la legge Coppino del 1877 che estenderà l’obbligo scolastico a tre anni. Così, tra speranze e difficoltà, nacque la scuola italiana moderna: un sistema che, pur con tutti i suoi limiti, gettava le basi per l’istruzione pubblica come diritto di tutti. Cfr. M. C. Morandini, Scuola e nazione. Maestri e istruzione popolare nella costruzione dello Stato unitario (1848-1861), Milano, 2003, partic. pp. 316-330.

[67] Cfr. G. Cazzetta, Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento, in Quaderni Fiorentini, n. 17 (1988), p. 155 ss.

[68] Cfr. Codice civile del Regno d’Italia, corredato della relazione del Ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865, Torino – Firenze, 1865. Sul diritto di famiglia nell’Italia unita siccome disciplinato dal codice civile del 1865 v. per tutti Valsecchi, Diritto e Famiglia, cit., p. 442 ss.

[69] Ai sensi dell’art. 55 l’età minima per contrarre matrimonio era stabilita in sedici anni per i maschi e quattordici anni per le femmine, con possibili deroghe per gravi motivi.

[70] Sulla quale v. le osservazioni in prospettiva storica di C. Price Cohen, The Human Rigths of Children, in Capital University Law Review, n. 2 (1983), p. 369 ss.

[71] Cfr. I. Théry, La Convenzione ONU sui diritti del bambino: nascita di una nuova ideologia, in Politiche sociali per l’infanzia e l’adolescenza, a cura del Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili, Milano, 1991, p. 87 ss.

[72] Cfr. J. Eekelaar, The Interest of the Child and the Child’s Wishes: the Role of Dynamic Self-Determinism, in International Journal of Law and the Family, n. 8 (1994), p. 42 ss.

[73] Cfr. pure T. Casadei, La vulnerabilità delle persone di minore età: profili giusfilosofici, e G. Gioffredi, La vulnerabilità delle persone di minore età: profili di diritto internazionale, in V. Lorubbio e M. G. Bernardini (a cura di), Diritti umani e condizioni di vulnerabilità, Trento, 2023, rispettivamente pp. 45-68 e p. 69- 94.

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