Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

La responsabilità del datore di lavoro sanitario per gli atti di violenza subiti dal lavoratore sul luogo di lavoro: nota a Corte d’Appello di Ancona, sentenza 13 febbraio 2025 n. 52

Autore articolo

The liability of healthcare employers for acts of violence suffered by employees in the workplace: note to the Court of Appeal of Ancona, judgment no. 52 of 13 February 2025

Abstract [ITA]: questa nota prende in esame l’articolo 2087 del codice civile per rapportarlo ad una recente pronuncia della Corte d’Appello di Ancona, che sancisce la responsabilità indiretta dell’Azienda sanitaria per atti di violenza subiti dall’operatore in servizio. Dopo un inquadramento della fattispecie normativa ed una ricostruzione dei fatti, si esamina nel dettaglio la pronuncia. Lo scritto termina con brevi considerazioni conclusive.

Abstract [ENG]: this note examines Article 2087 of the Civil Code to relate it to a recent ruling of the Court of Appeal of Ancona, which establishes the indirect liability of the healthcare company for acts of violence suffered by the operator on duty. After an overview of the legal framework and a reconstruction of the facts, we examine the ruling in detail. The paper ends with brief concluding remarks.

Parole chiave: datore di lavoratore sanitario; lavoratore sanitario; atti di violenza; luogo di lavoro; integrità psicofisica.

Keywords: healthcare provider; healthcare worker; acts of violence; workplace; physical and mental integrity.

SOMMARIO: 1. Un inquadramento generale del tema: la tutela delle condizioni di lavoro – 2. Una ricostruzione della vicenda – 3. La pronuncia della Corte di Appello di Ancona – 4. Considerazioni conclusive.

  1. Un inquadramento generale del tema: la tutela delle condizioni di lavoro

L’art. 2087 c.c. è in primis attuazione costituzionale dell’art. 32, che garantisce la tutela della salute, individuale e collettiva.

In combinato disposto con l’art. 41, secondo comma, Cost., poi, impone obblighi di tutela della salute sul datore di lavoro, limitando di fatto la libertà d’iniziativa economica privata.

Difatti, l’art. 2087 c.c. concretizza, sul piano civilistico, uno dei limiti costituzionali all’attività economica previsti dall’art. 41, secondo comma, Cost., ovvero il divieto di arrecare danno alla sicurezza e alla dignità umana. Dunque, l’art. 2087 c.c. rappresenta una norma attuativa dei principi costituzionali sancito agli artt. 32 e 41: in sostanza, questi ultimi stabiliscono il fine costituzionale, mentre il primo il mezzo giuridico per raggiungerlo.

Oggigiorno più che mai, stanti i frequentissimi episodi di cronaca, ciò risulta vero per quei prestatori di lavoro c.d. “sanitari”, che espletano la propria prestazione lavorativa in nosocomi e strutture sanitarie e sempre più spesso sono in balìa della delle problematiche fisiche, nonché soprattutto della frustrazione psicologica dei pazienti e dei loro congiunti[1] e sempre meno sono tutelati da adeguati presidi di sicurezza/strumenti di prevenzione o elusione del rischio predisposti dalle aziende sanitarie, così da non poter né tutelare se stessi, né tantomeno svolgere la prestazione lavorativa ad essi richiesta con la serenità necessaria[2].

Da questi presupposti muove un accaduto riguardante una dipendente del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Ascoli Piceno, la cui vicenda è stata segnata in maniera alquanto innovativa dalla pronuncia della Corte d’Appello di Ancona n. 52 del 13 febbraio 2025, che qui si vuole commentare.

  • Una ricostruzione della vicenda

La questione verte circa l’accertamento della responsabilità, ex art. 2087 c.c., dell’A.S.T. di Ascoli Piceno e la sua condanna risarcitoria per via di un’aggressione subìta da una sua ex dipendente da parte di un’utente del Pronto Soccorso, molto probabilmente snervata dal protrarsi dell’attesa presso l’omonima struttura del nosocomio.

In prime cure, la responsabilità dell’A.S.T. suddetta era stata esclusa dal giudice da un lato per un giudizio di insussistenza del carattere della pericolosità – anche solo potenziale – della prestazione della lavoratrice, dall’altro per via della circostanza che l’A.S.T. avesse adottato delle misure di sicurezza a beneficio dei lavoratori, anche se generiche e, come definite in sentenza commentata, “innominate”.

La parte appellante censura la pronuncia di primo grado, lamentando soprattutto l’incongruità delle misure di sicurezza approntate dal datore di lavoro rispetto al fine perseguito: difatti, il servizio di vigilanza era previsto soltanto durante la fascia oraria notturna ed era dislocato presso l’ingresso principale del nosocomio, punto decentrato e distante rispetto al Pronto Soccorso.

  • La pronuncia della Corte d’Appello di Ancona

In primis, il giudice di seconde cure valuta il fatto doloso del terzo in quanto idoneo ad interrompere il nesso causale esistente tra l’ambiente lavorativo ed il danno psicofisico lamentato dalla lavoratrice: occorre considerare che l’art. 2087 c.c. non configura un caso di responsabilità oggettiva; va dunque accertata, secondo il tenore letterale dello stesso disposto normativo riportato sub. 1, la violazione datoriale dell’obbligo ad esso incombente, da parte di norme di legge o circostanze tecnico-sperimentali del momento, di predisporre misure volte a prevenire infortuni sul lavoro e ad assicurarne la salubrità dell’ambiente.

E’ a questo punto utile qualche analitica considerazione sul tema cruciale della sicurezza sul lavoro secondo l’impostazione del T.U. n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro): difatti, la disciplina in esso contenuta rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano in materia di tutela della persona che lavora. Essa non costituisce un mero insieme di prescrizioni tecniche, ma un vero e proprio sistema giuridico complesso, finalizzato alla prevenzione dei rischi e alla protezione della salute come valore primario e indisponibile.

Il fondamento costituzionale della normativa in materia di sicurezza sul lavoro si rinviene anzitutto nell’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. A questo si affianca l’articolo 41, che subordina l’iniziativa economica privata al rispetto della sicurezza e della dignità umana, e l’articolo 35, che impone alla Repubblica di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Da tale quadro emerge chiaramente come la sicurezza sul lavoro non sia un interesse disponibile dell’imprenditore, ma un limite strutturale all’esercizio dell’attività economica.

Sul piano sovranazionale, il Testo Unico si colloca nel solco della normativa europea, in particolare della Direttiva quadro 89/391/CEE, che ha introdotto un modello prevenzionistico basato sulla valutazione dei rischi, sulla partecipazione dei lavoratori e sull’organizzazione della prevenzione all’interno dell’impresa. Il decreto legislativo 81 del 2008 ha recepito e sviluppato tale impostazione, superando la precedente disciplina frammentaria e accorpando in un unico testo norme generali e discipline speciali.

La finalità del Testo Unico è quella di garantire livelli elevati di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori attraverso la prevenzione dei rischi professionali, l’informazione e la formazione, nonché mediante la definizione di un sistema articolato di ruoli e responsabilità. La sicurezza viene concepita non come evento occasionale o emergenziale, ma come risultato di un’organizzazione del lavoro correttamente strutturata e costantemente aggiornata. In questa prospettiva, la prevenzione assume una dimensione dinamica, che richiede un continuo adattamento alle evoluzioni tecnologiche, organizzative e sociali.

L’ambito di applicazione del decreto è estremamente ampio, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo. Il legislatore ha adottato una nozione estensiva di lavoratore, che prescinde dalla qualificazione formale del rapporto e si fonda sull’esposizione concreta al rischio lavorativo. Sono quindi tutelati non solo i lavoratori subordinati, ma anche i parasubordinati, i soci lavoratori, i tirocinanti, gli stagisti e, in determinate forme, anche i lavoratori autonomi. Analogamente, la normativa si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutte le tipologie di rischio presenti nei luoghi di lavoro.

Uno degli assi portanti del sistema delineato dal Testo Unico è rappresentato dai principi generali di prevenzione, che impongono al datore di lavoro di individuare e valutare tutti i rischi presenti nell’organizzazione, di eliminarli o ridurli alla fonte e di adottare misure di protezione collettiva prima di ricorrere a quelle individuali. La prevenzione deve tener conto non solo dei rischi tradizionali, ma anche di quelli emergenti, come lo stress lavoro-correlato, le differenze di genere, di età e di provenienza, nonché i rischi derivanti dall’interferenza tra diverse attività lavorative.

In questo contesto si colloca l’obbligo di valutazione dei rischi, che costituisce il fulcro dell’intero sistema prevenzionistico. Il datore di lavoro è tenuto a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, nel quale devono essere analizzati i pericoli presenti, stimati i rischi connessi e individuate le misure di prevenzione e protezione da adottare. Il documento deve inoltre prevedere un programma di miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza. La valutazione dei rischi è un obbligo personale e non delegabile del datore di lavoro e rappresenta uno degli elementi centrali ai fini dell’accertamento della sua responsabilità.

Il sistema di prevenzione delineato dal Testo Unico si fonda su una pluralità di soggetti, ciascuno titolare di specifici obblighi. Il datore di lavoro riveste un ruolo centrale, in quanto titolare della posizione di garanzia e responsabile dell’organizzazione complessiva della sicurezza. Egli è chiamato non solo ad adottare le misure necessarie, ma anche a vigilare sulla loro effettiva attuazione. Accanto al datore di lavoro operano i dirigenti, cui spetta il compito di attuare le direttive ricevute organizzando l’attività lavorativa in modo sicuro, e i preposti, che sovrintendono all’attività dei lavoratori e vigilano sul rispetto delle norme di sicurezza. Anche tali figure possono essere chiamate a rispondere penalmente in caso di omissioni o carenze di vigilanza.

Un ruolo di rilievo è svolto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, figura tecnica con funzioni prevalentemente consulenziali, incaricata di individuare i fattori di rischio e di proporre le misure di prevenzione. Pur non essendo titolare di poteri decisionali, il RSPP può essere chiamato a rispondere qualora fornisca valutazioni gravemente errate o omissive. Il medico competente, invece, è responsabile della sorveglianza sanitaria e collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi, contribuendo alla tutela della salute sia individuale sia collettiva.

Anche i lavoratori sono destinatari di obblighi specifici, in quanto devono prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, utilizzare correttamente le attrezzature e i dispositivi di protezione e segnalare tempestivamente le situazioni di pericolo. Tuttavia, la distribuzione delle responsabilità non è paritaria, poiché l’ordinamento attribuisce il peso maggiore a chi detiene il potere organizzativo e decisionale.

Particolare importanza assume l’obbligo di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori. La formazione deve essere adeguata, specifica rispetto ai rischi connessi alla mansione svolta, periodicamente aggiornata e documentata. La giurisprudenza ha più volte affermato che un’attività lavorativa svolta in assenza di una formazione adeguata è da considerarsi illecita, poiché espone il lavoratore a rischi non governabili.

Il Testo Unico si coordina strettamente con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal Decreto Legislativo 231 del 2001. In caso di infortuni gravi o mortali derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche, l’ente può essere chiamato a rispondere per i reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose. L’adozione e l’efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire tali reati possono tuttavia escludere o attenuare la responsabilità dell’ente, rafforzando l’idea della sicurezza come elemento centrale della compliance aziendale.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Testo Unico è articolato e comprende sanzioni penali, amministrative e misure interdittive. Le violazioni possono integrare contravvenzioni punite con l’arresto o l’ammenda, nonché, nei casi più gravi, delitti colposi. Gli organi di vigilanza, come le ASL, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e i Vigili del Fuoco, svolgono un ruolo essenziale nel controllo dell’applicazione della normativa, operando secondo un modello che combina prevenzione, assistenza e repressione delle violazioni più gravi.

L’interpretazione giurisprudenziale ha avuto un ruolo decisivo nel delineare i confini applicativi della disciplina, affermando in modo costante che il rischio lavorativo è un rischio governabile attraverso l’organizzazione e che il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità per il solo fatto che il lavoratore abbia tenuto una condotta imprudente, salvo che questa presenti i caratteri dell’abnormità e dell’eccezionalità.

In conclusione, il Decreto Legislativo 81 del 2008 configura la sicurezza sul lavoro come un sistema giuridico integrato, fondato sulla prevenzione, sulla responsabilità organizzativa e sulla centralità della persona. La tutela della salute del lavoratore non è più concepita come un costo o un adempimento formale, ma come un elemento strutturale dell’attività produttiva e come espressione di un principio fondamentale di civiltà giuridica.

Ora, secondo granitica giurisprudenza, il datore di lavoro deve assicurare quanto detto in base ad un’interpretazione estensiva dello stesso art. 2087, sia per quanto concerne il diritto alla salute (art. 32 Cost.), sia per i principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e sia, in generale, per garantire il principio del “neminem laedere” (art. 2043 c.c.)[3].

La verificazione del danno non è, in secundis, di per sé sufficiente a far scattare l’onere probatorio a discolpa della parte datoriale, dal momento che quest’ultimo scatta senz’altro in caso di omissione delle misure, ma non in quello di misure definite pocanzi innominate – cioè generiche ed ipotetiche – a pena di entrare nel campo della già esclusa responsabilità oggettiva[4].

Soffermandoci sulla responsabilità datoriale per fatto doloso del terzo[5], prima accennata, essa è stata affermata dalla Cassazione riconducendo l’obbligo di prevenzione al rischio d’impresa, ovvero ritenendo che l’imprenditore debba sempre valutare i rischi che l’esercizio della sua impresa in sé comporta[6].

Sulla base di quanto ricostruito, il Tribunale accerta la responsabilità – seppure indiretta – dell’A.S.T. di Ascoli Piceno.

Infatti, quand’anche il rischio risulti estremamente basso, esso in ogni caso sussiste, e l’art. 2087 c.c. obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure – suggerite dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza o dalla tecnica – necessarie ad evitarlo o a renderlo minimamente offensivo[7].

Il giudice a quo aveva poi omesso di considerare la raccomandazione n. 8 del novembre 2007, con cui il Ministero della Salute ha approntato una disciplina ad hoc volta a prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari ed ha impegnato quelle Direzioni Aziendali che decidano di non attenervisi a predisporne ed applicarne una propria, cosicché l’A.S.T. di Ascoli Piceno non può addurre l’imprevedibilità dell’evento per sottrarsi alla propria responsabilità.

Inoltre, la suddetta azienda sanitaria era stata resa edotta dell’insufficienza delle misure apportate in chiave antinfortunistica ed al fine di prevenire le aggressioni ai propri dipendenti anche in sede di confronto sindacale[8] anteriore alla data del fatto ai danni della appellante.

In ultimo, il Collegio pone condivisibilmente l’accento sul tema della formazione del personale come chiave di volta per la prevenzione di fatti di violenza come quello occorso alla appellante; solo mediante un’adeguata formazione di tutto il personale di un determinato team può essere assicurata un’adeguata prevenzione di fatti che si qualificano sicuramente per ingiustificata violenza, ma anche si atteggiano anche con modalità grossolane ed improvvisate.

  • Considerazioni conclusive

Appare a chi scrive abbastanza eccessivo il valore dato dal giudice di seconde cure, nell’argomentazione della sentenza in esame, alla raccomandazione del Ministero della Salute, considerata dirimente come fosse un atto vincolante, quando appartiene invece, come noto, alle fonti di c.d. soft law.

A parte ciò, l’argomentazione complessiva della pronuncia ci pare equilibrata e completa[9], poiché tiene in conto tutti gli elementi di fatto e di diritto. Si parte con un’esclusione ampiamente motivata della responsabilità oggettiva del datore di lavoro, si passa poi all’accertamento dell’obbligo datoriale di predisporre misure volte a salvaguardare la salubrità dell’ambiente di lavoro e la sicurezza dei prestatori, per poi arrivare al tema dell’onere della prova in capo al datore di lavoro. L’argomentazione della Corte principia e finisce, circolarmente, con la ponderazione del fatto doloso del terzo, nel senso che esso debba sempre essere considerato da parte datoriale insito nel rischio d’impresa stesso, e che in ogni caso essa debba adoperarsi con tutti i mezzi previsti dallo stato della tecnica e della conoscenza per eliminarlo o ridurlo al minimo possibile. Tutto il complesso argomentativo è sorretto da una logica ordinata delle singole asserzioni, sempre suffragate da granitica giurisprudenza a supporto.

Una luce in fondo ad un profondo tunnel di violenze e aggressioni ai nostri sanitari, spesso rimaste impunite. Ci si augura sia la strada di una profonda inversione di rotta, ormai ritenuta coram populo più che auspicabile[10].


* Dottorando di ricerca in Sostenibilità e Agenda ESG presso l’Università Mercatorum di Roma, pierluigi.mascaro@studenti.unimercatorum.it

[1] P. PASCUCCI, Le aggressioni al personale sanitario come rischio lavorativo, DSL, 1, 2022; A. MODENESE – F. GOBBA (a cura di), Occupational Healthand Safety in the Healthcare Sector, MDPI, 2020, passim; G. D’ETTORRE – V. PELLICANI – M. MURATORE – G. CECCARELLI, Occupational Health Surveillance of healthcare workers during COVID-19 pandemic: a narrative review, Acta Biomed, 2022, 93, 1.

[2] M. BARGIS, Sicurezza sul lavoro e prevenzione della violenza nei confronti del personale sanitario, in Diritto della sicurezza sul lavoro, 2022, passim.

[3] Cass. Civ., sez. lav., 11/04/2013, n. 8855. Al contrario, secondo Cass. Civ., sez. lav., 03/09/1997, esula da ogni aspetto di responsabilità il datore di lavoro che, nel caso concreto, abbia correttamente ed esaustivamente adempiuto a tali obblighi, non potendosi ravvisare a suo carico alcun margine o elemento di colpa.

[4] Cass. Civ., sez. lav., 05/03/2002, n. 3162; Cass. Civ., sez. lav., 16/09/1998, n. 9247.

[5] G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. Vol. I.

[6] ….Gli obblighi che l’art. 2087 c.c. impone all’imprenditore in tema di tutela delle condizioni di lavoro non si riferiscono soltanto alle attrezzature, ai macchinari e ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma si estendono, nella fase dinamica dell’espletamento del lavoro, anche “all’ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dall’imprenditore devono prevenire sia i rischi insiti in quell’ambiente, sia i rischi derivanti dall’azione di fattori ad esso esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova” (v. Cass. n. 9401/95).

[7] Il rapporto tra obbligo di sicurezza ed acquisizioni scientifiche, del resto, è stato affrontato anche dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 15 novembre 2001, secondo la quale i rischi professionali oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono in funzione dello sviluppo, delle concrete condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia.

[8] Cfr. note di data 15/12/2011 e 11/04/2013.

[9] S. CALAMAI, Prevenzione e gestione della violenza nei confronti degli operatori sanitari: aspetti organizzativi e normativi, in Sanità Pubblica e Privata, 2022.

[10] L. CHIEFFI, Etica, deontologia e sicurezza nei luoghi di cura: la violenza contro gli operatori sanitari come emergenza culturale, in BioLaw Journal, 2021.

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