Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

Alcuni rilievi sulla fattispecie del fatto “commesso ai danni di più persone”, prevista dall’articolo 4 n. 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (legge Merlin): circostanza aggravante o concorso formale di reati?

Autore articolo

Sommario: 1 – Premesse. 2. – Le fattispecie incriminatrici: in particolare il favoreggiamento della prostituzione.  3. – In merito al fatto “commesso ai danni di più persone” (articolo 4 n. 7): contesto di collocazione della previsione normativa. 4. – L’orientamento della Cassazione circa il “fatto commesso in danno di più persone”, nell’alternativa tra unità o pluralità di reati. 5. – Alcuni rilievi critici. 6. Una diversa ipotesi ricostruttiva della norma sul raddoppio di pena per pluralità di soggetti danneggiati. 7. – Sul significato di “fatto” nella previsione sul raddoppio di pena per la pluralità di soggetti danneggiati.  8- Le ragioni a favore della ipotesi che il n. 7 dell’articolo 4 contempli una pluralità di reati in concorso formale. 9. – Conclusioni.

1 – Premesse. Con la legge n. 75 del 1958 si registra una radicale svolta nella concezione normativa del fenomeno della prostituzione e viene sancito il suo tendenziale contrasto con i valori coessenziali all’assetto morale e civile del complessivo ordinamento, prendendo così le distanze dal pregresso sistema ispirato al principio del male necessario, e pertanto da regolamentare per fini protezione dei soggetti coinvolti nel mercimonio della sessualità e per evitare metastasi in danno del tessuto sociale.

Attesa la temperie storica nel quale l’intento normativo ebbe a collocarsi, l’intento del legislatore si realizzò, da un lato, attraverso presidi di repressione di ogni attività che potesse alimentare ed in qualunque modo agevolare il fenomeno; dall’altro, lasciando sopravvivere parte della dell’impostazione pregressa (il “male necessario”), per modo che  fossero garantiti spazi di impunità a coloro che si prostituiscono e, per coerente completamento, a coloro che fruiscono delle prestazioni sessuali a pagamento[1].

Ne è derivato un articolato sistema di previsioni normative, improntato ad un criterio di elencazione casistica e connotato da previsioni sanzionatorie che, già allora poco ragionevoli per l’evidente indifferenza rispetto alla diversa carica  lesiva dei contemplati fatti, ha via via assunto connotati di maggiore intollerabilità, costantemente sottolineati dalla dottrina, e talvolta dalla giurisprudenza, e mai riscontrati dal legislatore, per il quale, stando alla sua inerzia, perdura quel giudizio di immoralità nato quasi settanta anni fa e perdura la attualità del quadro di previsioni incriminatrici e sanzionatorie in cui tale giudizio si è espresso, che lascia la prostituzione nel limbo di ciò che è tollerato, perché ineliminabile, ma nel contempo fa terra bruciata attorno a chiunque, non importa se per laidi fini di sfruttamento della prostituzione, o per effetto di libero e concordato ausilio materiale ai variegati contesti di suo esercizio, si trovi ad approssimarvisi.

Le predette previsioni incriminatrici sono tutte racchiuse nell’articolo 3 della legge n. 75 e sono preordinate a tutela di un medesimo bene giuridico che, nel momento genetico della nuova disciplina, è stato individuato nella moralità pubblica e nel buon costume.

A tale riguardo va rilevato come le riflessioni sul bene tutelato si siano sempre mantenute su un livello di generalizzante riferimento al complesso delle previsioni incriminatrici; e pertanto raramente abbiano fatto i conti con la singolare questione di come esse si coniugassero con fattispecie delittuose, come il favoreggiamento, che,  oltre a presentare la singolarità di configurarsi come ancillare rispetto ad una condotta lecita, ha una virtualità applicativa comprensiva essenzialmente di condotte prive di finalità di personale profitto e non registra,  nella sussistenza della piena e trasparente libera scelta di prostituirsi, alcuna offesa alla libertà e dignità della prostituta ed anzi consente a tale libera scelta concrete e rassicuranti condizioni di attuazione ed esercizio[2].

Nel corso del tempo, pur immutate le norme incriminatrici, si è progressivamente consolidato l’orientamento propenso ad accreditare alle contemplate fattispecie incriminatrici una duplice oggettività giuridica, venendo in preminente rilievo, accanto alla tutela della salute pubblica, l’interesse di impedire che le persone dedite alla prostituzione siano sfruttate, strumentalizzate e comunque indotte, anche nella forma della agevolazione, ad una attività ritenuta in tendenziale contrasto con i beni della libertà e dignità individuale.

Da qui, per venire ai giorni nostri, l’ulteriore transito[3] verso una configurazione del bene tutelato che, persa ormai ogni vestigia dell’antica moralità e buon costume, viene a risolversi principalmente nella dignità e libertà di determinazione della donna nel compimento di atti sessuali, nel presupposto che dignità e libertà sessuale subiscano un pregiudizio quando divengano materia di contrattazione  contesti in cui siano coinvolti soggetti ulteriori rispetto ai meri partecipi all’atto sessuale.

In tale dinamica esegetica si colloca altresì il progressivo mutamento di opinioni in merito alla posizione che nella struttura dei contemplati reati assume il soggetto che si prostituisce. In un primo momento ha prevalso l’opinione che si trattasse di “danneggiato” dal reato; e dunque una posizione meno pregnante di quella di “persona offesa”, ancorchè pur sempre in grado di consentirne la legittimazione a costituirsi parte civile per la tutela anche degli interessi morali oltre che patrimoniali.

In seguito, come si vedrà oltre, si è consolidato l’orientamento che ravvisa nella persona coinvolta nelle varie norme incriminatrici il ruolo di soggetto passivo del reato,

2. – Le fattispecie incriminatrici: in particolare il favoreggiamento della prostituzione.  Prima di entrare nel vivo dell’oggetto del presente lavoro conviene dare succintamente conto delle singole fattispecie incriminatrici previste dal citato articolo 3.  E conviene farlo citando testualmente la norma, ai sensi della quale “È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 (lire 500.000) (2) a euro 10.329 (lire 20.000.000) (2), salvo in ogni caso l’applicazione dell’art. 240 del Codice penale:

1) chiunque, trascorso il termine indicato nell’art. 2, abbia la proprietà o l’esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

2) chiunque, avendo la proprietà o l’amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenza, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all’interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

7) chiunque esplichi un’attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l’azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

La previsione che ci interessa è appunto quest’ultima, che si configura quale emblema di un presidio di incriminazione che non distingue tra bianco e nero e punisce allo stesso modo sia chi sfrutti la prostituzione altrui sia chi la “favorisca”: cioè chi tenga una condotta che, proprio perché non correlata ad un reato e siccome clonata dal paradigma generale dei reati di favoreggiamento, si presta a comprendere, in assenza di una precisa definizione normativa, qualsiasi comportamento che si profili come inteso a rendere più facile, comodo e sicuro l’esercizio della prostituzione altrui.

La generica, ampia ed anodina formulazione della norma incriminatrice è alla base della nota distinzione tra i contegni diretti a favorire la persona della prostituta e quelli diretti a favorire la prostituzione; distinzione che si radica su una evanescente base oggettiva[4] e che si presenta in tendenziale conflitto rispetto al fondamentale principio di tassatività. La sostanziale incertezza sul nucleo della condotta tipica non sembra attenuarsi neanche con la precisazione che tale condotta debba connotarsi per una precisa efficienza causale rispetto all’esercizio della prostituzione, perché non vi è uniformità di vedute in merito all’interrogativo se l’apporto causale debba integrare in ogni caso una conditio sine qua non;

 e quindi sia da considerare non penalmente rilevante nelle ipotesi di condotte dotate di efficacia marginale, la cui assenza non avrebbe impedito lo svolgimento della prostituzione[5].

 La condotta costitutiva del reato di favoreggiamento della prostituzione è tutta affidata alla scarna locuzione “chiunque in qualsiasi modo favorisca …. la prostituzione altrui.”.

Secondo la prevalente e quasi unanime impostazione di dottrina e giurisprudenza la fattispecie incriminatrice ha natura di reato “istantaneo eventualmente abituale”, posto che non si richiede una necessaria attività continuativa né una reiterazione della condotta tipica ed è sufficiente ai fini della integrazione del reato un unico atto di agevolazione in favore di un unico soggetto. Il reato, però, allo stesso modo dell’esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.)  rimane unico anche nella ipotesi in cui, rispetto alle stesse prostitute, si realizzi una pluralità di fatti di agevolazione: da ciò la conclusione del reato istantaneo o eventualmente abituale.

Si è quindi in presenza di un reato rispetto al quale si riscontra e si rinnova la tipica distinzione tra perfezione, che si realizza al primo integrarsi di un atto di favoreggiamento in favore anche di un solo soggetto, e consumazione, che si delinea per tutto il periodo in cui la suddetta condotta di agevolazione si protrae e che cessa con la definitiva interruzione della condotta tipica.

3. – In merito al fatto “commesso ai danni di più persone” (comma 4 n. 7): contesto di collocazione della previsione normativa.

La previsione dell’articolo 4 riguarda tutti i reati contemplati dal precedente articolo 3 e prevede il raddoppio della pena:

1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;

2) se il fatto è commesso ai danni di persona in istato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;

3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d’impiego;

6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni;

7) se il fatto è commesso ai danni di più persone.

7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.

4. – L’orientamento della Cassazione circa il “fatto commesso in danno di più persone”, nell’alternativa tra unità o pluralità di reati.

La questione della unicità ovvero pluralità di reati in caso di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di più persone è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con le risalenti pronunce n. 593 del 08/05/1967 e n. 647 del 15/05/1967, concordi nell’assumere che i reati previsti dall’articolo 3 delle legge n. 75 del 1958 in danno di più persone ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso siano da considerarsi aggravati a norma dell’articolo 4 e non già continuati ai sensi dell’articolo 81 secondo comma cod. pen.. Assunto radicato sul convincimento che l’aggravante in questione stabilisca una deroga all’applicazione all’istituto della continuazione e prescinda dall’aspetto cronologico della simultaneità della prostituzione di più persone.

Il principio ha trovato ulteriore riscontro nelle successive pronunce n. 1229 del 10/11/1970, Rv. 117802, e n. 836 dell’l1/11/1971, Rv. 120071, secondo cui «la circostanza aggravante di cui all’art. 4 legge 20 febbraio 1958, n. 75 prescinde dall’elemento cronologico della simultaneità dello sfruttamento della prostituzione di più persone; pertanto, quando più persone si succedano nel tempo nel subire lo sfruttamento da parte del medesimo soggetto attivo, questi, che altrimenti dovrebbe rispondere di concorso di reati o di reato, risponderà dell’aggravante di cui all’art. 4, n. 7 legge n 75 del 1958 che, quale norma specifica, pone una deroga ai predetti istituti».

Con la ulteriore sentenza n. 7161 del 1972 (Rv 122201), pur ribadendosi il medesimo principio, si ha cura di precisare che la pluralità di fatti di sfruttamento nei confronti di più prostitute non concreta una molteplicità di reati, avvinti eventualmente dal vincolo della continuazione  ma realizza un unico delitto di sfruttamento della prostituzione altrui, aggravato a norma dell’art. 4 n. 7 della legge 20 febbraio 1958, n 75 solo a condizione che si tratti di attività svolta nel contesto di uno stesso rapporto intersoggettivo, e ciò in quanto solo in questo caso l’azione antigiuridica nei confronti di più prostitute può essere considerata unica.

Per contro, nel caso invece di rapporti intersoggettivi distinti, e cioè di contemporaneo sfruttamento prima di un gruppo di prostitute e poi, cessato tale rapporto, di contemporaneo sfruttamento di altro gruppo di prostitute, ricorrono due distinti reati aggravati, da considerarsi un unico reato continuato se commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso[6].

Il principio è stato più di recente richiamato da Sez. 3, n. 15057 del 25/02/2009, Rv. 24348, secondo cui l’aumento di pena per la continuazione è compatibile con l’aggravante speciale di aver favorito la prostituzione di più persone nel caso in cui alla cessazione di plurimi episodi di contemporaneo favoreggiamento di più persone dedite alla prostituzione segua la commissione di altre condotte analoghe (in tal senso anche Sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013, Rv. 256754).

Con la sentenza n. 39866 del 1 /02/2017, Rv. 276891 sono stati precisati più accuratamente i rapporti tra l’aggravante della pluralità di soggetti danneggiati e l’istituto della continuazione e si è affermato che in presenza di un’unica condotta di sfruttamento commesso nei confronti di più persone, ricorre l’aggravante speciale dell’art. 4, n. 7, della legge n. 75 del 1958, con l’esclusione della disciplina del reato continuato, in quanto l’applicazione di entrambe le discipline porterebbe a punire due volte lo stesso fatto, caratterizzato dalla pluralità delle persone offese dal favoreggiamento o dallo sfruttamento[7].

Il percorso si conclude con la sentenza n. 20847 del 13/02/2020 Ud.  (dep. 15/07/2020 ) Rv. 279705 – 01, la quale sintetizza gli approdi sopra delineati ed afferma che la circostanza aggravante prevista dall’art. 4, n. 7, legge 20 febbraio 1958, n. 75 costituisce una deroga agli istituti della continuazione e del concorso formale di reati, in quanto rende unico il fatto commesso mediante più condotte in danno di più persone, prescindendo dalla simultaneità della loro prostituzione, essendo sufficiente che l’attività sia esplicata o contestualmente nei confronti di due o più persone, ovvero in successione temporale nei riguardi di una o dell’altra; ne consegue che tale circostanza è compatibile con la continuazione solo in presenza di più fatti, ciascuno dei quali commesso in danno di più persone, che costituiscano autonomi reati ai sensi dell’art. 3, legge n. 75 del 1958, ovvero nel caso di rapporti intersoggettivi distinti, quando alla cessazione di plurimi episodi di contemporaneo favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di più persone segua la commissione di altre condotte analoghe[8].

In motivazione si sottolinea che poiché ogni condotta di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione altrui integra di per sé l’autonomo reato di cui all’art. 3, n. 8, legge n. 75 del 1958, è evidente che al favoreggiamento/sfruttamento della prostituzione di più persone possono astrattamente corrispondere altrettanti reati. La circostanza aggravante di cui all’art. 4, n. 7, legge n. 75 del 1958, produce l’effetto sostanziale di rendere unico il “fatto” posto in essere mediante più condotte ai danni di più persone, anche se in tempi diversi[9].

5. – Alcuni rilievi critici.

 Sin da subito si può rilevare come tutte le fattispecie indicate nella norma di cui all’articolo 4, con la eccezione di quella di cui al numero 7), presentino i tipici connotati della circostanza aggravante, in quanto si profilano come clausole di specificazione dei variegati requisiti che concorrono a definire l’elemento oggettivo dei singoli reati contemplati nell’articolo 3.

In particolare, e sempre astraendo da quanto previsto al numero 7, la norma racchiusa nell’articolo 4 concerne tutti i reati previsti dalla legge Merlin e stabilisce, in via generalizzata, il raddoppio della pena tutte le volte che “il fatto” risulti commesso: n. 1) secondo modalità particolarmente odiose (con violenza, minaccia, inganno); n. 2 e 5 e 7 bis)  a danno di soggetto particolarmente vulnerabile o  (n. 4)  in rapporto di affidamento variamente fiduciario: ovvero (n.3) da soggetti particolarmente qualificati per rapporti di parentela, tutela o curatela o (n. 6) per il possesso e l’impiego di qualifiche pubblicistiche.

E’ quindi indubbio che le previsioni sopra indicate, ad eccezione di quella del numero 7, contemplino circostanze aggravanti ad effetto speciale, per le quali si genera un raddoppio della pena edittale. O meglio, nessun dubbio tranne quello che si correla alla, davvero poco ragionevole, scelta legislativa di prevedere siffatto notevole incremento della pena per tutti i reati di cui all’articolo 3, senza considerare la diversa gravità che li connota  e così generando indistinti e gravosi effetti peggiorativi rispetto ai  tanti istituti di mitigazione o neutralizzazione del trattamento penale  (tra i quali il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto – art. 131 bis c.p. e la causa estintiva del reato della  prescrizione)   correlati  alla misura della pena, per la cui determinazione assume rilevanza l’aumento generato dalla sussistenza di aggravanti ad effetto speciale. Sicché la maggior pena da 4 a 12 anni di reclusione si applicherà sia per il fatto di sfruttamento realizzato con violenza e minaccia che per il fatto del marito che coadiuvi la consenziente moglie nell’esercizio della prostituzione[10].

Per contro, di diverso tenore e di diversa natura giuridica è la previsione, di cui al numero 7, del fatto commesso in danno di più persone, che secondo la mai smentita giurisprudenza della corte di cassazione è applicabile a tutte le fattispecie di reato di cui all’articolo 3, compresa quella del favoreggiamento.

Emerge, infatti, come in tale fattispecie, in luogo della specificazione o variazione di un requisito costitutivo dei contemplati reati, venga in rilievo il puro e semplice aumento del numero dei soggetti sui quali incide, nelle varie configurazioni delineate dalle singole e distinte norme incriminatrici, la pertinente condotta costituiva.

Si tratta, quindi, di una previsione la quale, sul pacifico presupposto che la integrazione del reato si realizzi anche in presenza di un contegno di reclutamento, sfruttamento e favoreggiamento che concerna una sola prostituta, dispone il raddoppio della pena nella ipotesi in cui le predette condotte concernano un numero di prostitute pari o superiore a due.

Conviene, allora, muovere proprio da quest’ultimo aspetto ed avvalersi di una risalente pronuncia della Suprema Corte[11], ove si afferma che oggetto specifico della tutela penale nei reati previsti dalla legge Merlin è l’interesse a salvaguardare la moralità pubblica e il buon costume, mediante la repressione dei fatti tendenti all’eccitamento o al favoreggiamento della prostituzione, oppure allo sfruttamento di tale degradante fenomeno sociale. Da ciò il rilievo che la prostituta, soggetto passivo del reato di favoreggiamento ancorché maggiorenne, è sempre in stato di inferiorità – per condizioni ambientali, morali e d’ogni genere – nei confronti di quanti, per loschi motivi, le gravitano intorno; e siffatta condizione di succube rende palese la compatibilità dell’aggravante di cui all’art 4 n 7 della legge n 75 del 1958 anche nella ipotesi del plurimo favoreggiamento, previsto in modo esplicito dal legislatore.

L’approccio alla questione è di indubbio interesse, proprio perché non si esita ad affermare che la prostituta è il “soggetto passivo del reato”, sia pure in un reticolo argomentativo che ne mette in rilievo la genesi sempre ascrivibile a loschi figuri e mai frutto di consapevole ed autonoma intenzione di dedicarsi a simile “professione.

Analoga impostazione si rinviene in una più recente sentenza[12], ove si ribadisce che l’aggravante di cui all’art. 4, n. 7 della legge n. 75 del 1958 è applicabile a tutte le fattispecie criminose connesse alle condotte di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e alle altre tipizzate dalla disposizione di cui all’art. 3 della predetta legge, come già affermato da altre pronunce di legittimità. E’ infatti evidente, si sottolinea, “che le donne che esercitano la prostituzione in tali fattispecie criminose rivestono la qualità di persone offese dal reato (e non già di “beneficate”, come asserito nel ricorso) anche in riferimento alle condotte di favoreggiamento della prostituzione. Non va poi sottaciuto che scopo delle disposizioni penali in materia di prostituzione è limitare comunque il fenomeno della prostituzione e, di conseguenza, risulta con evidenza percepibile il maggiore disvalore di un comportamento di favoreggiamento esplicato in relazione a più soggetti dediti alla prostituzione, rispetto a quanto non risulterebbe se la condotta favoreggiatrice fosse stata tenuta solo nei confronti di una persona.”.

Il sopra descritto orientamento della corte di cassazione, al netto della secca confutazione del rilievo difensivo, per vero non implausibile[13], circa la strutturale incompatibilità tra le condotte di agevolazione e la previsione sul raddoppio di pena per i fatti commessi “in danno di più persone”, possono essere di certo condivise nella parte in cui sottolineano la qualità di persone offese dal reato in capo ai soggetti che esercitano la prostituzione. Ed è ancora da condividere la conseguente affermazione secondo cui “risulta con evidenza percepibile il maggiore disvalore di un comportamento di favoreggiamento esplicato in relazione a più soggetti dediti alla prostituzione, rispetto a quanto non risulterebbe se la condotta favoreggiatrice fosse stata tenuta solo nei confronti di una persona”.

Ciò che non torna, pare a chi scrive, è la ragion d’essere e la qualifica giuridica del maggior disvalore del comportamento in danno di più vittime: e quindi di un fatto di reato con pluralità di persone offese.

L’opinione che vi ravvisa una circostanza aggravante, in buona parte radicato in epoca davvero risalente, appare infatti inficiato da una contraddizione: da un lato si eleva la prostituta a subornato soggetto passivo del reato; dall’altro, e per effetto di una supposta circostanza aggravante dai caratteri indistinti, la si priva di tale dignitoso ruolo e la si colloca in un calderone in cui diviene diviene parte di una massa indistinta e amorfa, allo stesso modo di quanto accade nella ipotesi, per fare un concreto esempio, di furto aggravato dal danno di particolare gravità ed in cui l’incremento di gravità derivi dalla molteplicità degli oggetti in unico contesto sottratti a plurimi detentori (per esempio, sottrazione di tutti i telefonini dalle giacche appese in guardarobe nella circostanza in cui i diversi detentori sono intenti a giocare a carte allo stesso tavolo).

Solo che nella fattispecie usata per paragone, come in molte altre di analoga struttura, il punto di incidenza della condotta criminosa non ha una spiccata connotazione di individualità, così come può agevolmente intuirsi non appena si ponga mente alla differenza che intercorre tra il furto a casa di Tizio di molteplici oggetti appartenenti a vari soggetti e la calunnia, dove rileva l’interesse individuale, che con unico atto prenda di mira e offenda distinti ed autonomi soggetti

Anticipando quello che verrà approfondito in seguito, diciamo subito che non può trattarsi di una circostanza aggravante. E non può esserlo per la ragione che la pluralità di vittime, in ragione della peculiare struttura e oggettività giuridica delle correlate fattispecie incriminatrici, genera una pluralità di reati.

6. Una diversa ipotesi ricostruttiva della norma sul raddoppio di pena per pluralità di soggetti danneggiati. Prima di affrontare la questione del puntuale significato della locuzione “fatto commesso”, di cui alla previsione del numero 7 dell’articolo 4 , è opportuno soffermarsi ancora sul ruolo della singola prostituta nella struttura del reato di favoreggiamento.

La questione, ovviamente, ha a che fare con l’ampia tematica del concorso apparente di norme e del concorso di reati, nel cui ambito occorre sempre stabilire, a fronte di una condotta che presenti connotati di contestualità e sostanziale unicità, se si tratti di condotta che integra un solo reato oppure una molteplicità di reati.

Talvolta la soluzione è scritta nella particolare configurazione dei concreti comportamenti, che di per sé appaiono univocamente riconducibili ad una sola fattispecie incriminatrice, come accade nella ipotesi di Tizio che, all’interno di uno spogliatoio di un circolo sportivo, sottragga e si impossessi di tutto ciò che trova: e quindi di oggetti che risultano essere di proprietà di diverse persone, tutte indubbiamente “danneggiate”.

La soluzione, intuitiva, richiede però una spiegazione, perché in astratto potrebbe sostenersi che la sottrazione di ciascun oggetto tra quelli asportati in massa risulti autonomamente incriminato dal reato di furto. In altri termini, siccome ciascun atto di sottrazione risulta di per sé idoneo ad integrare l’azione tipica del furto, in astratto, si ribadisce, potrebbe sostenersi che ognuna di esse integri un autonomo reato: quindi il fatto genererebbe una pluralità di illeciti, verosimilmente collegati in virtù del ‘medesimo disegno criminoso’.

In realtà tale conclusione si rivela erronea per due ragioni: in primo luogo perché è smentita dalla struttura della norma incriminatrice, che contempla la sottrazione di beni a colui che ne sia il detentore ed è indifferente alle ragioni e ai titoli del rapporto di detenzione; e quindi alla circostanza che i beni detenuti siano in parte di proprietà di altri soggetti; in secondo luogo perché non considera le caratteristiche dell’oggetto materiale del reato, allo scopo di comprendere se esso abbia una sua precisa ed insopprimibile connotazione soggettiva ed una tutela correlata proprio a tale individualità, che ne fa un unicum irripetibile, tale da sopravvivere con tale connotazione, con conseguente concorso formale di reati, anche nelle circostanze  in cui risulti offeso per il tramite di un fatto che nella sua unitarietà incida su oggetti materiali che appartengono a diversi soggetti.

Semplificando gli approdi di dottrina e giurisprudenza, può dirsi che è decisamente consolidata l’opinione secondo cui, per stabilire la tipicità plurima di un fatto realizzato in unitario contesto spazio-temporale e corrispondente allo schema di una norma incriminatrice, occorre avere essenziale riguardo ai referenti oggettivi (oggetto materiale) e soggettivi (vittime) in correlazione con lo specifico interesse tutelato dalla norma incriminatrice[14].

In conclusione: se il bene non inerisce all’insopprimibile nucleo della personalità individuale, il fatto integrato da più condotte contestuali rimarrà unico anche laddove i sostanziali danneggiati siano plurimi; nel caso di offesa di beni “personali”, invece, si dovrà riconoscere la sussistenza di una pluralità di reati e ciascuna offesa integrerà un distinto reato.

Tradotta nel lessico dei variegati reati di reclutamento, sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione, i rilievi sopra enunciati non possono che condurre alla conclusione che i fatti integrativi dei predetti reati che coinvolgano più soggetti verranno in rilievo nei termini di una pluralità di reati, per la determinante ragione che il fatto lede interessi coessenziali alla personalità di ogni singola prostituta.

Siffatta conclusione, già dubitativamente ipotizzabile nella risalente epoca in cui si riteneva che il favoreggiamento integrasse offesa alla morale pubblica e al buon costume, ha di certo cessato di ingenerare dubbi da quando si è avvertita l’insostenibilità di quella antica concezione,  espressione di una concezione di “Stato etico” estraneo al vigente sistema di valori costituzionali, e si è correttamente individuato il bene tutelato nella libertà e dignità della persona: un bene chiaramente connotato da individualità “assoluta”.

7. – Sul significato di “fatto” nella previsione sul raddoppio di pena per la pluralità di soggetti danneggiati.  Si è già dato atto che l’intero compendio di assunti e conseguenze di cui si compone l’orientamento della Corte di cassazione si radica sulla esistenza di una previsione, quella dell’articolo 4 n. 7, che prevede il raddoppio di pena nella ipotesi di “fatto commesso in danno di più persone”.

In ragione di tale precisa indicazione normativa e per comprenderne la effettiva ragion d’essere, pare essenziale stabilire il puntuale significato del termine “fatto”, allo scopo di stabilire se con esso si designi anche la eventualità di una pluralità di fatti commessi in tempi diversi o solamente il fatto che abbia, per le circostanze di tempo e luogo di sua realizzazione, connotati unitari e presenti la peculiarità di riguardare una pluralità di soggetti passivi.

La cassazione, come si è visto, propende per una esegesi che assegna al termine fatto valenza comprensiva anche dell’ipotesi di una pluralità di condotte compiute in tempi diversi; e quindi una evenienza che viene a interferire sulla sfera di operatività dell’istituto della continuazione,  che all’epoca di entrata in vigore della legge Merlin era contemplato solo con riguardo alla ipotesi di colui che, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se di diversa gravità (articolo 81, comma 2, C.p.). Ipotesi rispetto alla quale si prevede(va) la applicazione della “pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo.”

In tale quadro normativa il giudice di legittimità introduce la distinzione tra fatti commessi nel contesto di un unico rapporto intersoggettivo (pluralità di reati commessi tutti in danno dei medesimi soggetti) e fatti che, per contro, mantengono ciascuno la propria autonomia perché concernono distinti rapporti intersoggettivi (cioè fatti di reato con diversi soggetti passivi): nel primo caso, attesa la identità dei soggetti passivi, il fatto unitario e la pluralità di fatti vengono ricondotti alla previsione del numero 7 dell’articolo 4 e per tutti, nel complesso, si prevede il trattamento sanzionatorio del raddoppio di pena; nel secondo caso, attesa la diversità dei soggetti passivi, i diversi fatti di reato mantengono ciascuno la propria autonomia e, ove riscontrato il medesimo disegno criminoso, entrano a comporre un reato continuato.

In tale prospettiva esegetica balza subito in evidenza un primo inconveniente: i fatti di favoreggiamento (idem per tutti gli altri reati contemplati dall’articolo 3) che si realizzino in tempi diversi e ciascuno in danno di un unico e diverso soggetto sottostanno alla disciplina del reato continuato, quale previsto nell’impianto originario del codice e presidiato dalla applicazione della pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo[15].

Il che sta a significare, a concordare con gli assunti della Suprema corte, che il fatto che, in unico contesto temporale e spaziale, favorisca due prostitute viene assoggettato ad un regime sanzionatorio decisamente più grave di quello che contrassegna i due fatti realizzati in piena autonomia l’uno dall’altro e ciascuno in danno di una singola diversa prostituta: in primo luogo, e ove questi ultimi siano ritenuti in continuazione, verrà indubbiamente in rilievo la singola pena edittale ai fini della prescrizione (reclusione da uno a sei anni); in secondo luogo la pena in concreto da applicare, pur potendo spaziare sino al triplo della pena in concreto da infliggere, può consistere anche nel mero aumento di un solo giorno di tale pena.

Per contro, nella ipotesi di fatto che, in contesto unitario, riguardi più soggetti (quindi anche due prostitute)   avremmo, sempre secondo la esegesi della cassazione, in primo luogo una pena edittale che è pari al doppio (da quattro a dodici anni) di quella prevista come pena edittale dalla fattispecie interessata (da due a sei anni), con abnorme allungamento del termine di prescrizione; in secondo luogo l’aumento per la pluralità di vittime non ha alcuna forbice edittale ed è pari al secco raddoppio della pena.

Difficile sostenere che siffatte conclusioni applicative siano provviste di intrinseca plausibilità.

Siffatta plausibilità è decisamente assente nel sistema normativo attuale, che contempla la figura del concorso formale e la assoggetta al medesimo trattamento giuridico del reato continuato; ma implausibile anche nell’impianto originario del codice penale, posto che – secondo la tesi sposata dalla Suprema Corte –  l’aggravante implicante il raddoppio di pena contrassegnerebbe anche le ipotesi di pluralità di fatti “nel medesimo rapporto intersoggettivo”: cioè fatti realizzati in tempi diversi ma in danno del medesimo “gruppo di prostitute”.

Ed in questa seconda variante avremmo a che fare con una disciplina di indubbia anomalia e, tendenzialmente ed in prospettiva, di insolito privilegio. Posto che non vi è nulla che consenta di dare rilevanza all’intervallo di tempo che intercorre tra i diversi fatti di sfruttamento o favoreggiamento in danno del medesimo gruppo di prostitute, verrebbe infatti a configurarsi l’unitaria e onnicomprensiva fattispecie del raddoppio di pena anche nel caso in cui, realizzato il primo fatto di reato in danno di un gruppo di soggetti passivi, ne seguissero altri a lunga distanza di tempo e sempre correlati al medesimo gruppo di persone.

In questo caso, nonostante la indubbia pluralità di fatti commessi in tempi diversi e di violazione della medesima norma incriminatrice, non scatterebbe la disciplina della continuazione ma troverebbe applicazione, proprio per la identità del rapporto intersoggettivo, la esclusiva fattispecie dell’unico raddoppio di pena[16].

A nostro avviso c’è qualcosa che stride. E si tratta proprio della natura giuridica e della funzione della previsione del raddoppio di pena, la quale, ad avviso di chi scrive, non ha la struttura ed il carattere di una circostanza aggravante ma ha a che fare con la tematica del concorso di reati: ed esattamente del concorso formale di reati.

Per comprendere la ragione del peculiare disposto normativo dell’articolo 4, n. 7, che, giova ribadirlo, è radicato sul concetto di “fatto”, al singolare, occorre sottolineare che all’epoca di entrata in vigore di tale previsione non era contemplata nel codice penale la autonoma fattispecie del concorso formale di reati e al riguardo si prescriveva (comma 1 dell’originario versione dell’articolo 81 c.p.) la applicazione del regime del concorso di reati, contemplato dagli articoli da 71 a 80 del codice penale. Cioè uno statuto sanzionatorio per effetto del quale “Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Tale statuto sanzionatorio trovava puntuale espressione nel citato primo comma dell’articolo 81, ai sensi del quale “Chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge o commette più violazioni della medesima disposizione di legge è punito a norma degli articoli precedenti”: cioè a norme degli articoli da 71 a 80 del codice penale.

Viene così a nettamente stagliarsi la ratio della previsione sul raddoppio di pena per l’ipotesi che uno dei reati contemplati dalla legge Merlin avesse come persone offese più prostitute: in deroga a quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 81 c.p., (tante pene quanti siano i reati; e quindi quante siano le persone offese), la predetta previsione introduce una fattispecie di concorso formale di reati e ne appresta una autonoma disciplina, consistente, appunto,  nel raddoppio secco della pena.

Che le cose stiano in questi termini risulta anche, sia pure quale non sviluppata premessa, da varie pronunce della suprema corte, con le quali, pur avvalendosi del  termine “circostanza aggravante”- si è in realtà applicato, sotto l’egida della disciplina del ridetto n.7, il peculiare istituto del concorso di reati da quest’ultima norma previsto; sentenze nelle quali -maneggiandosi la locuzione di “ fatto commesso ai danni di più persone”-  ci si è chiesti se vi fosse riconducibile la sola ipotesi (per vero, più aderente al dato testuale) della condotta unica che avesse inciso su più persone; ovvero anche l’ipotesi della pluralità di condotte realizzate in tempi distinti con violazione della medesima disposizione di legge ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Con la Sentenza n. 951 del 28/03/1966 Ud. (dep. 15/07/1966, Rv. 102119 – 01) si dà, come già visto, una risposta affermativa e si afferma, sulla premessa che la prostituta, soggetto passivo del reato di favoreggiamento ancorché maggiorenne, sia sempre in stato di inferiorità – per condizioni ambientali, morali e d’ogni genere – nei confronti di quanti, per loschi motivi, le gravitano intorno, che la aggravante dell’articolo 4 n. 7 è compatibile con la ipotesi del plurimo favoreggiamento”.

L’arresto viene ribadito, in termini più espliciti, dalla sentenza n. 593 del 08/05/1967 Ud.  (dep. 03/07/1967) Rv. 104887 – 01), di cui circola solo la massima, nella quale la cassazione afferma che i reati previsti dall’art 3 della legge 20 febbraio 1958, n 75, qualora siano commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ai danni di più persone, sono da considerarsi aggravati a norma del successivo art 4 n 7 e non già continuati ai sensi dell’art 81 secondo comma cod. pen.”.

8. – Il fatto in danno di più soggetti come fattispecie di concorso formale di reati.

In esito ai rilievi di cui sopra, pare a chi scrive che la semplice ricognizione in prospettiva diacronica del testo dell’articolo 81 c.p. renda facilmente intellegibile sia la ragione della previsione dell’articolo 4 n. 7 della legge Merlin che il suo puntuale ambito di efficacia.

In particolare, a fronte di un concorso di reati astrattamente realizzabile in esito ad un unico fatto (concorso formale) o ad una pluralità di fatti (concorso materiale), lo statuto normativo previsto nell’assetto originario, perdurante come si vedrà sino al 1974, contemplava il cumulo di reati e di pene per ogni ipotesi di concorso di reati, con la sola eccezione del c.d. reato continuato omogeneo: cioè l’ipotesi in cui, con condotte tenute in tempi diversi, si violasse più volte la stessa norma incriminatrice.

Su tali premesse, una plausibile esegesi della previsione del numero 7 avrebbe dovuto confinarne la applicazione esclusivamente alla ipotesi di fatto unico con pluralità di vittime (raddoppio di pena), ferma restando la disciplina della continuazione per la ipotesi di fatti  commessi in tempi diversi di violazione della medesima norma (aumento sino a tre volte) e del concorso materiale di reati e di pene per l’ipotesi di fatti commessi in tempi diversi di violazione di diverse disposizione incriminatrici.

Tale ricostruzione è del tutto plausibile ed è conforme alla lettera della disposizione dell’articolo 7, che nel prevedere il raddoppio di pena ne correla la operatività, si ribadisce, con esclusivo riguardo al “fatto” commesso in danno di più soggetti.

Si comprende, quindi, la determinante rilevanza del termine “fatto”, utilizzato al singolare: solo in tal modo diviene agevole la ratio della previsione sul raddoppio di pena e se ne coglie la ratio di puntuale deroga, in una prospettiva in bonam partem, al principio del tot reati tot pene. In suo difetto -in presenza della pluralità delle persone offese e considerata la dimensione indubbiamente personale dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice- non avrebbe potuto che applicarsi la norma generale del primo comma dell’allora vigente articolo 81 c.p.[17]; e di conseguenza computarsi tanti reati quante fossero le persone offese, con applicazione del cumulo materiale delle pene.

Per evitare l’applicazione di tale statuto normativo, di indubbio rigore, il legislatore della legge Merlin, si ribadisce, ha optato per una soluzione diversa, per effetto della quale, qualunque sia il numero delle persone destinatarie della unitaria condotta di favoreggiamento (un autobus con cui le tante prostitute vengono portate al e prelevate dal posto di lavoro) la sanzione deve essere nei termini di “pena raddoppiata”.

Il nucleo di quanto sopra detto è riscontrabile anche nella sentenza della corte di cassazione n. 10519 del 05/07/1985 Ud.  (dep. 09/11/1985, Rv. 171017 – 01), in cui si afferma espressamente che la previsione dell’articolo 4 n. 7 della legge Merlin stabilisce una deroga agli istituti del reato continuato e del concorso dei reati.

In tale sentenza si utilizza la tralatizia espressione di “aggravante”; ma è evidente che è completamente fuori dal sistema una circostanza aggravante che abbia il contenuto di un concorso di reati e venga presentata come una deroga alla disciplina prevista per tali ipotesi.

Allora se è diversa la sostanza, diversi debbono essere anche la natura e la finalità del raddoppio di pena. Circostanze ad effetto speciale quando si tratti clausole di specificazione della fattispecie tipica circostanze; criterio di commisurazione della pena nel caso di fatti di reato in concorso formale.

Con riguardo a tale ultimo rilievo, va altresì escluso, per ratio e struttura della previsione del numero 7, che si sia in presenza di una sorta di unificazione di reati, sullo stampo del reato complesso in senso stretto, con comminatoria di una nuova pena edittale (da quattro a dodici anni di reclusione.

E ciò per la ragione che in tale prospettiva si assisterebbe ad un singolare unicum, in cui la pena edittale viene a essere automaticamente riconfigurata in virtù della pluralità di vittime, che in tale prospettiva vengono a configurarsi come un’entità omogenea ed indistinta, in cui ciascuna persona offesa perde la propria specifica individualità di tutela e di rilevanza.

Si conferma quindi, in quanto più ragionevole e coerente alla dinamica del concorso di reati, la esegesi secondo cui, rimanendo intoccabile la singola autonomia dei reati e delle correlate sanzioni edittali, viene a delinearsi un meccanismo per effetto del quale in primo luogo si determina la pena da applicare al reato base, in ragione della sua durata quando si profili come abituale e delle eventuali circostanze aggravanti e attenuanti; in secondo luogo si raddoppia la pena, che quindi viene a configurarsi come variante ad hoc del cumulo giuridico di pene ed è funzionale alla determinazione della pena in concreto.

Da evitare -però- la conclusione che tale unificazione normativa di plurimi reati realizzati con condotta unica comporti l’effetto di sostituzione (con subentro di una nuova) della pena edittale contemplata dalla norma incriminatrice: proprio perché si verte ipotesi di concorso di reati, la previsione di una pena unitaria non intacca la autonomia dei singoli fatti di favoreggiamento -ciascuno riferito al singolo destinatario di tale condotta-; autonomia rilevante nel quadro di svariati istituti, tra i quali gli istituti sulla estinzione del reato.

Se ne trae implicita conferma da una pronuncia della Suprema Corte[18] emanata sotto il vigore della originaria formulazione dell’articolo 81 c.p., concernente una ulteriore ipotesi normativa di unificazione dei reati nello schema del concorso formale e integrante una previsione in deroga la principio dell’allora vigente cumulo materiale di sanzioni.

In tale pronuncia, che concerne previsioni normative (art. 589 e 590 c.p.) assolutamente identiche, nella previsione sull’aumento di pena per pluralità di vittime, alla fattispecie dell’articolo 4, numero 7 della legge Merlin, si afferma che “La legge 11 maggio 1966, n 296, modificativa degli artt. 589 e 590 cod. pen., ha sostituito al cumulo materiale delle pene il sistema del cumulo giuridico, senza comunque innovare ai principi ed alle regole sul concorso formale dei reati. Ne consegue che, in caso di pluralità di eventi causati con unica azione, i termini di prescrizione di ogni singolo reato decorrono dalla data del verificarsi dell’evento riferibile al reato stesso”.

A fronte di tale norma, che interviene, proprio come il numero 7 dell’articolo 4, a attenuare il rigore del cumulo materiale di pena nella ipotesi di fatto unico che abbia provocato più vittime, la cassazione non ha esitazione nel dire che tale fattispecie di cumulo giuridico non intacca la autonomia dei singoli reati causati da una azione unica: ogni reato mantiene la sua pena edittale ed ogni reato avrà il suo pertinente regime di prescrizione.

8- Le ragioni a favore della ipotesi che il n. 7 dell’articolo 4 contempli una pluralità di reati in concorso formale.

Non vi è dubbio che le conclusioni dianzi raggiunte riposano sulla premessa che la pluralità delle vittime generi una pluralità di reati. Esse perderebbero il loro vigore ove dovesse invece ritenersi che la struttura dei reati previsti dall’articolo 3, ed il favoreggiamento in particolare, si connota in termini tali che basta una sola persona offesa per integrarli e l’eventuale pluralità delle persone offese non moltiplica i reati ma si limita a rendere più grave l’unico reato commesso.

Ma pare a chi scrive che quest’ultima tesi sia recisamente da disattendere.

Essa, già faticosa nella prospettiva, ormai abbandonata, che individua l’oggetto giuridico nell’impersonale interesse della moralità pubblica e del buon costume, è del tutto fuori da ogni logica e misura  nella diversa, ed ormai dominante, prospettiva che assegna alle norme incriminatrici una duplice oggettività giuridica e ritiene che esse, accanto alla salute pubblica, tutelino il preminente interesse di impedire che le persone dedite alla prostituzione siano sfruttate, strumentalizzate e comunque indotte alla loro umiliante attività: sicché oggetto di concorrente, e all’evidenza dominante, tutela vengono a configurarsi i beni della libertà e dignità delle persone che si prostituiscono di fronte alle insidie di terzi.

E a tale riguardo balza subito all’attenzione la medesima evoluzione esegetica che ha caratterizzato il reato di cui all’art. 570 c.p., in presenza di più aventi diritto al violato obbligo di corresponsione dei mezzi di sussistenza.

Anche rispetto a tale fattispecie incriminatrice si era inizialmente ritenuto che la norma penale indicasse come oggetto di repressione una condotta indifferenziata rispetto al numero ed alla qualità dei soggetti lesi, sicché in sostanza il legislatore, prescindendo dalla distinta considerazione delle singole vittime, avrebbe tenuto conto soltanto del complesso di obblighi riferibili unitariamente alla famiglia, siccome entità distinta dai suoi componenti[19].

Per contro, secondo un diverso orientamento anche i  singoli aventi diritto sarebbero soggetti direttamente tutelati dalla norma, in coerente presa d’atto delle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato, nella seconda metà del secolo scorso, l’istituzione familiare “con uno spostamento di attenzione del legislatore dal gruppo in sè ai suoi componenti all’interno della formazione sociale famiglia che questi contribuisce a formare, con una valorizzazione dei singoli rapporti che in essa traggono origine e si sviluppano[20].

Con la sentenza n. 8413 del 2008 le sezioni unite hanno condiviso quest’ultimo orientamento e rilevato, con percorso esegetico analogo a quelle che ha caratterizzato le norme incriminatrici contenute nella legge Merlin, che la ricostruzione del percorso storico giuridico riguardante la famiglia richiede di abbandonare la tesi della considerazione globale dell’ordine familiare, tale da giustificare una tutela unitaria e indifferenziata, avulsa dalla  considerazione delle specifiche posizioni individuali dei singoli componenti.

Si argomenta, proprio in una prospettiva di esegesi costituzionalmente orientata, come le norme della Costituzione (artt. 2, 29, 30 e 31 Cost.) e le riforme legislative successivamente intervenute in tema di diritto di famiglia abbiano sicuramente rafforzato anche la tutela dei singoli componenti e si conclude nel senso che il contesto in cui si colloca l’art. 570 c.p., comma 2, impone la funzionalizzazione della tutela non con riguardo ad un’astratta unità familiare (o ad un ordine o ad una morale familiare) dai contorni indistinti ma con riguardo a  ben precisi interessi economici inerenti al soggetto “debole”.  Conclusione sintetizzata nel principio di diritto secondo cui “configura una pluralità di reati l’omessa somministrazione di mezzi di sussistenza nell’ipotesi in cui la condotta sia posta in essere nei confronti di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare”.

Analoga evoluzione esegetica si è registrato con riguardo alle norme incriminatrici della legge Merlin, ormai fuoriuscite dallo steccato che le considerava a tutela dell’indistinto interesse della moralità pubblica e del buon costume ed elevate al rango di norme che tutelano un bene direttamente pertinente alle singole donne che si prostituiscono e che si identifica nella dignità e libertà sessuale, ritenute entrambe a rischio di compromissione in presenza di un assetto in cui, in vario modo e secondo quanto contemplato dalla specifiche norme incriminatrici, il “sesso a pagamento” viene a implicare il coinvolgimento di  soggetti ulteriori rispetto agli attori necessari (le prostitute ed i loro clienti).

9. – Conclusioni.

Riprendendo i fili di cui sono popolati i rilievi precedenti si può a questo punto concludere nel senso che la locuzione “fatto commesso in danno di più persone” appare fisiologicamente correlata alla ipotesi di un fatto che sia nel contempo unitario e concerna una pluralità di prostitute: un fatto, cioè, che può delinearsi sia come reato istantaneo che come reato abituale e che presenta la caratteristica di riguardare soggetti che, inevitabilmente, si collocano all’interno di un unitario rapporto intersoggettivo.

Già sotto l’egida della cornice normativa vigente all’epoca di entrata in vigore della legge Merlin, erano da escludere dall’ambito applicativo di tale previsione le ipotesi di fatti distinti e connotati da autonomi rapporti intersoggettivi (diverse prostitute non legate da alcun rapporto tra di loro). Tali fatti, ove espressivi di un medesimo disegno criminoso, erano da assoggettarsi al regime della continuazione omogenea: diversamente, in ragione della autonoma volontà criminosa che ne contrassegna la realizzazione, avrebbero dovuto essere soggetti al regime del concorso materiale dei reati.

In ogni caso, in tutte le varianti sopra delineate, rimane insopprimibile la necessità di valutare ciascun reato come reato autonomo ai fini di tutte quelle norme, tra le quali campeggia quella sul decorso dei termini di prescrizione, che sono diverse ed ulteriori rispetto al complesso di previsioni che riguarda il trattamento sanzionatorio dei reati (cumulo giuridico, quando previsto, e cumulo materiale negli altri casi).

Le conclusioni così raggiunte sono ulteriormente confermate dalle modifiche normative nel testo dell’articolo 81 c.p., cardine normativo della disciplina del concorso di reati e norma che -nella originaria lettera del primo comma[21]– ha costituito motivo di adozione della disciplina del  richiamato n. 7: con il decreto legge n. 99 dell’11 aprile 1974, convertito con la legge 7 giugno 1974, n. 220, l’articolo 81 del codice penale è divenuta la norma omnicomprensiva a tale riguardo, finendo con il prevedere il medesimo trattamento sanzionatorio per ogni ipotesi di concorso formale di reati e per ogni ipotesi di reato continuato.

Con la nuova formulazione dell’articolo 81, pertanto, si è delineato un assetto normativo in cui ha in realtà perso ogni ragion d’essere la previsione in deroga del numero 7, che, si ribadisce, più che rappresentare una deroga alla continuazione rappresentava una deroga al concorso materiale di reati e di pene, all’epoca unica ipotesi di trattamento normativo dell’evenienza del fatto unico che integrasse più reati.

Ove, infatti, la si ritenesse in vigore, verrebbe a rappresentare un unicum nel sistema penale, con il paradosso che ciò che allora era tendenzialmente un regime di favore (solo raddoppio della pena invece di tante reati e tante pene quante erano le vittime) diventa, nella concreta esperienza della applicazione della sanzione,  un regime tendenzialmente di sfavore, perché impone il secco raddoppio di pena a fronte di una disciplina generale che prevede l’aumento della pena fino al triplo, ma con la possibilità che tale aumento possa esaurirsi anche in un giorno e il limite che comunque la pena finale non superi quella che verrebbe in essere con il criterio del cumulo materiale.

Sicché non sembra peregrina l’ipotesi che l’entrata in vigore del cumulo giuridico di pena per ogni ipotesi di concorso formale e per tutte le ipotesi di concorso materiale sorrette da un medesimo disegno criminoso abbia implicitamente abrogato il numero 7 dell’articolo 4, per il suo contrasto, unico nell’intero sistema del diritto penale, con i principi generali statuiti dall’articolo 81 codice penale.

Al riguardo vale ribadire quanto affermato di recente dalle sezioni unite della corte di cassazione (n.12752 del 2014) circa la necessità di valorizzare la volontà del legislatore e evitare di pervenire a conclusioni che diano origine ad un risultato opposto a quello che si è inteso realizzare: “il dovere di rispettare il dato testuale della legge, però, non esclude, ma implica, la necessità di un esame coordinato della singola disposizione con altre previsioni di pari rango, anche allo specifico fine di individuare il significato e l’ambito applicativo di ciascuna di esse, se siano tutte riferite alla disciplina dell’identica vicenda, e se si pongano in reciproci rapporti di interferenza”.

E’ infatti principio acquisito alla esperienza esegetica che “Nessuna norma può essere presa in considerazione isolatamente, ma va valutata come componente di un “insieme”, tendenzialmente unitario e le cui “parti” siano reciprocamente coerenti” (in questi termini, Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803-01).

Ed in tale prospettiva non può sfuggire il raffronto con le fattispecie di reclutamento, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile, contemplata dal primo comma dell’articolo 600 bis del codice penale. Raffronto che si rivela prezioso proprio perché è indubbio che i predetti fatti realizzati in danno di più minori, non importa se in contesto unitario o in tempi diversi, configurino una pluralità di reati.

In subordine, ci pare che vi siano plurimi argomenti per eccepirne la illegittimità costituzionale, per ingiustificata diversità di trattamento rispetto al generale statuto sanzionatorio previsto per ogni ipotesi di concorso formale di reati.

Quale che sia la conclusione che si ritenga di condividere, pare a chi scrive che sia comunque irrinunciabile l’assunto che i singoli reati che siano tra loro correlati sotto l’egida delle regole del concorso formale e del reato continuato conservino comunque la loro autonomia ai fini della prescrizione e di ogni altro istituto la cui applicazione dipenda dall’entità della pena edittale.

Ad ulteriore conforto della tesi della autonomia dei singoli reati, va rilevato, per concludere, che la fattispecie del numero 7 del più volte citato articolo 4 della legge Merlin, presenta una struttura, nonché una ratio, identica alle generali fattispecie dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose, comprese le varianti “stradali”, con pluralità di vittime.

E rispetto a tali fattispecie, come recentemente statuito dalla corte di cassazione con la sentenza n.14069 del 2024, è pacifico che esse non costituiscano “un illecito penale aggravato” bensì integrano, “un concorso formale di reati, unificati “quoad poenam”, espressivo dei principi generali di cui al primo comma dell’articolo 81 c.p. e la cui autonoma previsione si spiega per il fatto che il legislatore ha ritenuto di fissare il massimo di pena complessiva[22].

A ben guardare -d’altronde-  la medesima tesi circa l’autonomia dei singoli reati che attingono alla regola di concorso formale prevista dal citato “numero 7” fa capolino anche dalla sentenza n. 20847 del 13/02/2020 della Suprema Corte, nella parte in cui quest’ultima ha statuito che -seppur come deroga agli istituti della continuazione e del concorso formale di reati – i fatti a cui essa regola si applica- costituiscono autonomi reati ai sensi dell’art. 3 della legge n. 75 del 1958.


[1] Diversamente da quanto previsto con riguardo alla prostituzione minorile dall’articolo 600-bis del codice penale.

[2] Non manca, infatti, dottrina per la quale si devono escludere dall’ambito di efficacia della norma i comportamenti di mero aiuto alla persona che si prostituisce e anche quelli finalizzati ad agevolare la prostituzione libera e consapevole. In tal senso Bonfanti – De Nicola, I reati in materia di prostituzione, 2015, p. 47; Padovani, la disciplina penale della prostituzione, 2015, p. 305, entrambi citati nel commento di Luisa Bontempi all’articolo 3 della legge Merlin, in Codice penale commentato, a cura di Dolcini, Marinucci e Gatta, Ipsoa, V edizione, tomo IV, p. 977.

[3] C. 8.6.2004, n. 35776.

[4] E’ ormai costante l’orientamento di legittimità secondo cui sussistono gli estremi del reato nel caso in cui la condotta materiale concreti oggettivamente un aiuto all’esercizio del meretricio, mentre non è rilevante un aiuto che sia prestato solo alla prostituta, anche se detta attività ne venga indirettamente agevolata (così, C. 22.5.2012, n. 36595, CED 253390 – nella specie si trattava dell’avviso di una probabile retata da parte della polizia -).

Nella stessa prospettiva distintiva:

Sez. 3, Sentenza n. 8345 del 13/04/2000 Ud.  (dep. 19/07/2000) Rv. 217080 – 01 – Sussistono gli estremi del reato di favoreggiamento della prostituzione (art.3, comma 1, n.8, l. n.75 del 1958) allorché la condotta materiale concreti oggettivamente un aiuto all’esercizio del meretricio in quanto tale. Ne consegue che il reato in questione non è configurabile allorché l’aiuto sia prestato in realtà solo alla prostituta intesa in quanto persona. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto insussistente detto reato nel comportamento di una prostituta tossicodipendente che aveva invitato l’amica, anch’essa prostituta e tossicodipendente, a trasferirsi nella sua città al fine di un reciproco sostegno anche in ordine alla prospettata possibilità di disintossicarsi rapidamente e gratuitamente con l’aiuto di una psicologa).

Sez. 3, Sentenza n. 35718 del 14/06/2007 Cc.  (dep. 28/09/2007) Rv. 237551 – 01– In tema di reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del conducente di un taxi, regolarmente munito della relativa licenza comunale, che si limiti ad accompagnare con l’autovettura sul luogo di lavoro persone dedite al meretricio, anche fuori dall’orario di servizio, in quanto tale attività costituisce adempimento dell’obbligazione oggetto del contratto di trasporto. (Fattispecie in cui la Corte, adita in fase cautelare reale, ha escluso la configurabilità del “fumus” del reato ipotizzato, risultando dagli atti che il conducente teneva acceso durante il trasporto sia il tassametro che il logo del taxi, facendo pagare le ordinarie tariffe per la corsa);

C. 10.6.2009, n. 38924, che non ritiene integrato il reato quando l’agente, affetto da deficit mentale, si era limitato a svolgere una saltuaria attività di cameriere consistente nel portare la biancheria e acquistare bibite;

 C. 29.1.2013, n. 20384, CED 255426, secondo cui non integra reato la condotta di chi a capo di una società di servizi pubblicitari che si avvalga della gestione di un sito internet, vi pubblichi dietro compenso gli annunci pubblicitari relativi all’attività di prostituzione svolta da donne che a detta società si erano rivolte per farsi conoscere dalla clientela, poiché la condotta resta limitata alla prestazione di servizi ordinari senza trasmodare in un supporto aggiuntivo e personalizzato;

 C. 12.1.2012, n. 4443, secondo cui è penalmente irrilevante la condotta di colui che si limita a pubblicare su un sito web inserzioni pubblicitarie, in quanto normale servizio volto a favore della persona e non della prostituzione se non si accompagna a una cooperazione concreta e dettagliata tra soggetto e prostituta.  

[5] Si deve, peraltro, segnalare nella giurisprudenza più recente un orientamento favorevole a un’interpretazione restrittiva della norma. Sulla base della duplicità dell’oggetto giuridico – di tutela della morale pubblica, ma anche della libertà e dignità delle persone che si prostituiscono di fronte a terzi –  si ritiene infatti necessaria «un’esegesi costituzionalmente adeguatrice, che rispetti i principi di determinatezza del precetto penale e di responsabilità penale personale consacrati rispettivamente negli artt. 25 e 27 della Carta repubblicana».

Secondo tale orientamento, «per evitare ogni assurda dilatazione della condotta incriminata>> si deve ricorrere al «principio di offensività» e «all’oggettività giuridica del reato, che impone di escludere dal perimetro penale quelle condotte di astratto favoreggiamento che non offendono né la moralità pubblica o il buon costume, né la libertà delle persone dedite alla prostituzione» (così, C. 9.11.2004 e C. 14.10.2004, in FI 2005, II, 454 e ss., in tema di riaccompagnamento della prostituta da parte del cliente nel luogo in cui la stessa esercita la sua professione). Nello stesso senso la Corte Costituzionale nella sentenza n. 141/2019, ove si statuisce che rimane ferma l’operatività del principio di offensività nella sua proiezione concreta, con il conseguente potere-dovere del giudice comune di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva.

Sul punto si veda C. 29.1.2013, n. 20384, che sottolinea «la necessità di non interpretare le disposizioni di legge in modo tale da introdurre surrettiziamente presupposti di illiceità in sé della prostituzione che … potrebbero finire per qualificare come illegali condotte e prestazioni di servizi alla prostituta che non risulterebbero penalmente rilevanti se destinate ad altra attività».

[6] In tal senso Sez. 3, n. 14019 del 30/09/1986, Rv. 174573 e Sez. 3, n. 3275 del 21/01/1987, Rv. 175376, Sez. 3, n. 26917 del 20/05/2015, Rv. 264110 .

[7] Spiega, al riguardo, la sentenza che la condotta di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione nei confronti di più persone non può contemporaneamente essere considerato come un fatto unitario, ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 7, e come una pluralità di fatti ai fini dell’applicazione di aumenti per la continuazione. Vi è, infatti, una chiara incompatibilità logica fra i due regimi, perché l’applicazione di entrambi porterebbe a punire due volte lo stesso fatto penalmente rilevante, rappresentato dalla pluralità delle persone dal favoreggiamento o dallo sfruttamento.

[8] In merito, la già citata Sez. 3 -, Sentenza n. 20847 del 13/02/2020 Ud.  (dep. 15/07/2020) Rv. 279705 – 01.

[9] Nel caso di specie, poiché si tratta di un unico fatto-reato, la prescrizione è stata fatta decorrere dall’ultima condotta, contestata come commessa il 26/12/2009. Evidente, quindi, che per la corte di cassazione il raddoppio di pena stabilito dell’articolo 4, n. 8 genererebbe una sorta di reato complesso, con autonoma comminatoria di pena edittale pari al doppio di quella prevista dal singolo reato.

[10] La previsione dell’articolo 3, inoltre, presenta la nitida impronta di una norma per la quale si è congelato il tempo, perché da essa fuoriesce l’ipotesi inversa: cioè quella della moglie che agevoli la prostituzione del marito.

[11] Sez. 3, Sentenza n. 951 del 28/03/1966 Ud.  (dep. 15/07/1966) Rv. 102119 – 01.

[12] Sez. 3, Sentenza n. 37367 del 24/06/2015 Ud.  (dep. 16/09/2015) Rv. 264635 – 01.

[13] Difatti non ci pare vi siano controindicazioni ad interpretare le previsioni dell’articolo 4 in modo da valutarne la singola compatibilità con alcune o con tutte le fattispecie di reato. Indubbio che l’aggravante della minaccia e della violenza sia strutturalmente incompatibile con il favoreggiamento. Ma allora resta il dubbio che analoga incompatibilità presenti anche la norma sulla pluralità di persone danneggiate, posto che di per sé considerata la previsione si correla ai reati in cui vi sia un soggetto che subisce un pregiudizio ed è davvero difficile ritenere tale la prostituta che collabora con l’ancillare soggetto che ne renda più agevole l’esercizio dell’attività.

[14] E’ appena il caso di rilevare come ben possano esservi fattispecie di reato in cui l’ampio spessore del bene giuridico tutelato, in uno con le correlate previsioni sanzionatorie, produca l’effetto di assorbire, escludendo il concorso di reati, fattispecie incriminatrici poste a tutela di fondamentali beni personali. In tal senso si configura, per citare il più significativo, il reato di strage, nel quale il dolo specifico del “fine di uccidere” genera l’assorbimento in tale reato, ove se ne realizzino gli estremi, dei reati di omicidio.

[15]  Di seguito il tenore del testo originario dell’articolo 81- (Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni. Reato continuato)

Chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge o commette più violazioni della medesima disposizione di legge è punito a norma degli articoli precedenti.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano a chi, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se di diversa gravità.

In tal caso le diverse violazioni si considerano come un solo reato e si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo.

[16] In altri termini: se Tizio sfrutta prima Caia e poi Sempronia, vi è applicazione del reato continuato; se invece il predetto sfrutta in unico contesto o con più fatti sia Caia che Sempronia, scatta la previsione sul secco raddoppio di pena, senza che assuma rilievo il numero dei fatti di reato e la distanza temporale che corre tra i predetti fatti.

[17] Chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge o commette più violazioni della medesima disposizione di legge è punito a norma degli articoli precedenti.

[18] Sez. 4, Sentenza n. 1329 del 14/07/1967 Ud.  (dep. 14/12/1967) Rv. 106314 – 01 –

[19] Sez. 6, Sentenza n. 1251 del 14/01/2004 Cc.  (dep. 20/01/2004) Rv. 228226 – 01 – In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta di colui che fa mancare i mezzi di sussistenza alle persone indicate al n. 2 del comma secondo dell’art. 570 cod. pen. Integra un solo reato anche quando la sua condotta omissiva, che offende la famiglia come bene giuridico autonomamente tutelato, riguardi di fatto una pluralità di componenti del nucleo familiare considerato.

[20] Così Cass. sez. 6, 19 giugno 2002 n. 36070, A, rv. 222666).

[21] Si veda la nota 15.

[22] Al riguardo la sentenza richiama il costante insegnamento della Suprema Corte, che, con specifico riferimento all’analoga fattispecie di reato di cui all’art. 589, comma 4, c.p., ha affermato: “Il reato di omicidio colposo plurimo non è configurabile come reato unico ma come concorso formale di più reati, unificati soltanto ‘quoad poenam’, sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato”.

Autore articolo
Condividi:
WhatsApp
Email
LinkedIn

Scopri l'Istituto di Alta Formazione Giuridica Direkta

Con Direkta ottieni la migliore preparazione per superare esami e concorsi e avviare la tua carriera