Abstract [It]: l’articolo esamina i punti principali della lettera “Samaritanus bonus” della Congregazione per la Dottrina della Fede in tema di fine vita, eutanasia e suicidio medicalmente assistito. Molti ordinamenti giuridici stanno legalizzando la morte assistita, e molte sono le sentenze che regolano tragici casi di fine vita. In questo panorama, allora, dopo cinque anni dalla sua emanazione, la lettera “Samaritanus bonus” costituisce una occasione di riflessione nel dibattito pubblico e giuridico che anche in Italia è sempre più vivo ed esteso.
Abstract [En]: the article examines the main points of the letter “Samaritanus bonus” from the Congregation for the Doctrine of the Faith about end of life, euthanasia and medically assisted suicide. Many legal systems are legalizing assisted dying, and there are many rulings regulating tragic end-of-life cases. In this panorama, then, after five years since its issuance, the letter “Samaritanus bonus” constitutes an opportunity for reflection in the public and legal debate that even in Italy is increasingly alive and expanding.
Parole chiave: eutanasia; suicidio medicalmente assistito; dignità; sofferenza; trattamenti di sostegno vitale.
Keywords: euthanasia; physician-assisted suicide; dignity; suffering; life-sustaining treatment.
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Chiesa e fine vita: una rilettura di “Samaritanus bonus” – 3. Conclusioni
- Introduzione.
Il primo caso di suicidio medicalmente assistito registratosi in Toscana,[1] in seguito alla legge 16/2025 recentemente approvata dalla medesima regione, nonché la notizia della legalizzazione dell’eutanasia in Inghilterra,[2] come in Francia,[3] ha dato nuovo impulso al pubblico dibattito sulla legalizzazione e sulla legittimità etica e giuridica della morte medicalmente assistita.
In questa direzione i temi “caldi” del dibattito etico prima e bioetico poi come l’aborto, la maternità surrogata, l’ideologia gender, le unioni civili, l’eutanasia, la legalizzazione delle sostanze stupefacenti, rappresentano per il cattolico odierno fonte di disagio o imbarazzo con inevitabili goffe distinzioni, maldestre dissociazioni, funamboliche prospettazioni del suo essere cattolico “nonostante la Chiesa”.
In un simile scenario il tema della morte assistita, è probabilmente quello attualmente più importante e delicato, e quello su cui non soltanto si sta addensando la maggior parte della letteratura bioetica attuale,[4] ma quello che sta già facendo registrare momenti di discussione all’interno della comunità cattolica.
Il dibattito, infatti, sul tema della morte medicalmente assistita, diventa sempre più concitato non soltanto per le differenziazioni fisiologiche dello scenario politico-partitico, ma anche a causa delle sollecitazioni giurisprudenziali che nel corso del tempo si sono accumulate, specialmente quelle di ordine costituzionale che dalla sentenza n. 242/2019 della Consulta hanno tracciato una via per la eventuale ridefinizione normativa della materia.[5]
Sul punto, nonostante i numerosi precedenti documenti della medesima Congregazione per la Dottrina della Fede (da ora CDF) e dei numerosi romani pontefici che da Pio XII in poi si sono espressi sul punto, si muove la lettera “Samaritanus bonus”, pubblicata nel luglio del 2020, sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita, al fine di ribadire a beneficio dell’orbe cattolico (legislatori, giudici, giuristi, medici, infermieri, farmacisti, docenti, catechisti, sacerdoti, genitori e semplici fedeli) quale posizione dover assumere nei confronti della morte assistita nell’epoca in cui essa, nel mondo occidentale, viene estesamente legalizzata.
Del resto, la ampia giurisprudenza costituzionale che oramai si sta collezionando anche in Italia, come dimostrano la sentenza n. 242/2019,[6] la sentenza n. 135/2024,[7] nonché la più recente sentenza n. 66/2025,[8] è indice della piena attualità del problema inerente alla regolamentazione del fine vita, nonché della stessa funzione del diritto invocato a svolgere un ruolo sempre più centrale in un così delicato e articolato scenario.
La rilettura della “Samaritanus bonus” si inserisce, dunque, all’interno di quel sistema di contributi diretti alla riflessione critica intorno al fine vita che in maniera sempre più incisiva interpella le coscienze dei giuristi contemporanei sia all’estero che in Italia.
- Chiesa e fine vita: una rilettura di “Samaritanus bonus”.
La lettera “Samaritanus bonus” (da ora SB) è un lungo e articolato documento con cui la Congregazione per la Dottrina della Fede, cioè l’organo ufficiale della Chiesa cattolica deputato a promuovere e tutelare la dottrina sulla fede ed i costumi a beneficio di chi professa il credo cattolico, espone ai fedeli cattolici l’insegnamento teologico, morale e pastorale in tema di accompagnamento del morente.
Al fine di comprendere, seppur in modo sintetico in ragione degli spazi e dei tempi delle presenti considerazioni, il suddetto documento della CDF occorre focalizzare l’attenzione sui cinque principali aspetti che si possono enucleare dall’interezza del testo.
In questa direzione non si può fare a meno di distinguere il piano generale in cui si inquadra il contesto culturale che viene descritto dalla SB quasi per individuare e circoscrivere una dimensione metodologica preliminare per l’approfondimento delle successive questioni, e il piano particolare all’interno del quale inscrivere le problematiche afferenti al merito del documento in oggetto.
- Il contesto culturale.
La CDF prende come punto di riferimento la parabola del buon samaritano (Lc 10,30-37), per evidenziare da un lato la dimensione deontologica con cui la società moderna dovrebbe approcciarsi al problema della sofferenza,[9] e ovviamente delle fasi finali della vita umana, e dall’altro lato per criticare le deviazioni culturali, ideologiche, giuridiche che invece non consento di emulare l’esempio del buon samaritano.
La figura del buon samaritano fuoriesce dalla dimensione puramente fideistica di matrice evangelica, e viene offerta e presentata come un vero e proprio paradigma di carattere etico e antropologico sul quale edificare una nuova e diversa strutturazione culturale dell’umano e della sofferenza non già nel senso individualistico odierno, ma nella direzione del principio di solidarietà e comunità che, invece, dovrebbe contraddistinguere l’esperienza esistenziale umana.
L’offuscamento progressivo che la modernità e la contemporaneità hanno fatto registrare dei principi morali e giuridici (suum cuique tribuere, alterum non laedere, primum non nocere),[10] del resto, ha comportato l’alterazione della relazione, della socialità e della mentalità attuali proprio nei confronti della caducità della vita con una conseguente riduzione del rispetto per la fragilità e la vulnerabilità che contraddistinguono l’essere umano in genere e il sofferente in modo particolare.
La CDF, tramite SB, evidenzia dunque la tragicità di quella frattura sempre più acuta e apparentemente insanabile tra la cultura dell’essere da un lato e l’essere della cultura dall’altro, a causa della quale l’organizzazione socio-politica della vita prescinde sempre più dal richiamo etico e giuridico della natura umana fondata sui tre elementi della creaturalità, della razionalità e della relazionalità.
SB, infatti, si è premurata di precisare che «la debolezza ci ricorda la nostra dipendenza da Dio e invita a rispondere nel rispetto dovuto al prossimo. Da qui nasce la responsabilità morale, legata alla consapevolezza di ogni soggetto che si prende cura del malato (medico, infermiere, familiare, volontario, pastore) di trovarsi di fronte a un bene fondamentale e inalienabile ‒ la persona umana ‒ che impone di non poter scavalcare il limite in cui si dà il rispetto di sé e dell’altro, ossia l’accoglienza, la tutela e la promozione della vita umana fino al sopraggiungere naturale della morte».[11]
Tuttavia, non soltanto alla luce della fede, ma anche della ragione occorre recuperare quel senso profondo della relazionalità che dovrebbe fondare il rapporto umano e professionale nei confronti del morente e che da solo può consentire l’agire autenticamente etico e genuinamente giuridico nei suoi riguardi e, in definitiva il rispetto reale della sua dignità.
In questo senso SB ha puntualizzato che «la Chiesa afferma il senso positivo della vita umana come un valore già percepibile dalla retta ragione, che la luce della fede conferma e valorizza nella sua inalienabile dignità. Non si tratta di un criterio soggettivo o arbitrario; si tratta invece di un criterio fondato nella dignità inviolabile naturale – in quanto la vita è il primo bene perché condizione della fruizione di ogni altro bene – e nella vocazione trascendente di ogni essere umano, chiamato a condividere l’Amore trinitario del Dio vivente:“L’amore del tutto speciale che il Creatore ha per ogni essere umano “gli conferisce una dignità infinita”. Il valore inviolabile della vita è una verità basilare della legge morale naturale ed un fondamento essenziale dell’ordine giuridico»[12] (Par. III).
Il contesto culturale odierno, infatti, appare strutturalmente afflitto da una congenita sordità nei confronti dell’antica eco dell’essere, così da dimenticare la cogenza della normatività naturale in favore di una visione sostanzialmente funzionalistica dell’umano, cedendo alle fascinazioni dell’efficientismo tipico di una inedita “cultura dello scarto”, secondo l’efficace formula di Francesco,[13] la quale è soltanto la traduzione di una più angosciante “cultura della morte”, secondo la performante locuzione di Giovanni Paolo II,[14] la quale a sua volta si rivela come una delle molteplici declinazioni di quella inquietante “cultura del relativismo” più volte denunciata da Benedetto XVI.[15]
In questo senso SB specifica che nel contesto culturale odierno il diritto alla vita non possiede valore in sé, ma soltanto, in un’ottica funzionalistica appunto, se consente di esperire il massimo delle capacità psico-fisiche:«La vita viene considerata degna solo se ha un livello accettabile di qualità, secondo il giudizio del soggetto stesso o di terzi, in ordine alla presenza-assenza di determinate funzioni psichiche o fisiche, o spesso identificata anche con la sola presenza di un disagio psicologico. Secondo questo approccio, quando la qualità della vita appare povera, essa non merita di essere proseguita. Così, però, non si riconosce più che la vita umana ha un valore in sé stessa».[16]
Si assiste, insomma, ad un passaggio epocale che segna la sostituzione del principio della dignità della vita con il principio della qualità della vita, così che una vita può essere ritenuta indegna nel caso in cui non coincida con i parametri stabiliti per giudicarne la qualità, in questo senso inverandosi quella drammatica svalutazione onto-assiologica della vita, e dunque del diritto in se stesso considerato, posta in evidenza da Dietrich Bonhoeffer per il quale «la distinzione tra vita degna e vita indegna distrugge presto o tardi la vita stessa».[17]
- Le cause specifiche.
La CDF tramite SB non si è limitata, tuttavia, alla mera ricognizione generale del contesto culturale in cui viene ad essere svalutato il diritto alla vita, ma ha identificato i singoli elementi che concorrono a tale fenomeno, individuando i tre primari fattori che impediscono all’uomo contemporaneo di cogliere e serbare l’intrinseco valore della vita umana.
In questa direzione SB ha specificato che l’idea di “morte degna”, l’idea di compassione, e, infine, l’idea libertà oggi diffuse sono sostanzialmente afflitte da un pernicioso travisamento della loro stessa sostanza.
Il concetto di “morte degna”, infatti, condiviso oggi nell’attuale contesto culturale traduce una concezione gravemente utilitaristica in base alla quale si attribuisce un valore (rectius, un prezzo) alla vita e alla sofferenza umana.[18]
Emerge inoltre una erronea concezione della compassione, tale per cui per cui si preferisce eliminare il sofferente piuttosto che lenire o sopportare insieme la sua sofferenza.[19]
Il terzo e ultimo fattore che incide a formare l’attuale tendenza tanatofila è costituito da una prospettiva individualistica, cioè da un individualismo crescente che non soltanto inasprisce la solitudine di cui pare soffrire l’uomo contemporaneo nelle atomizzate società occidentali attuali, ma che per di più tradisce un remoto, sebbene ben identificabile proprio radicamento in due speciose derive anti-ortodosse radicalmente anticattoliche: il neo-pelagianesimo, cioè l’idea per cui l’uomo può salvarsi da se stesso, e il neo-gnosticismo, che non soltanto conduce a ritenere esperibile la salvezza in modo del tutto soggettivistico, ma che per di più esige la liberazione della persona dai limiti fisici della propria corporeità.[20]
- Il giudizio su eutanasia e suicidio assistito.
Sulla premessa della ricostruzione e descrizione del quadro culturale che determina il modo di percepire la vita e la morte, nonché sulle influenze che la presenza o l’assenza o la distorsione della dimensione trascendente possono sortire sul modo di concepire la vita umana e la sua disponibilità, la CDF attraverso SB ha esposto e ribadito l’insegnamento morale della Chiesa in tema di eutanasia e suicidio assistito.[21]
Sulla pratica della morte medicalmente assistita, che diversi ordinamenti in giro per il mondo hanno già da tempo legalizzato, e che in Italia si intende disciplinare, pur in ordine sparso in base alle iniziative regionali, di pur dubbia legittimità costituzionale in virtù dei riparti di competenza legislativa costituzionalmente contemplati, la SB si è espressa ricollegandosi alla tradizione del suo specifico insegnamento morale.
In tal senso la CDF ha puntualizzato che «l’eutanasia è un crimine contro la vita umana perché, con tale atto, l’uomo sceglie di causare direttamente la morte di un altro essere umano innocente»,[22] così che i cattolici devono aver ben presente che «qualsiasi cooperazione formale o materiale immediata ad un tale atto è un peccato grave contro la vita umana. Nessuna autorità può legittimamente imporlo né permetterlo. Si tratta, infatti, di una violazione della legge divina, di una offesa alla dignità della persona umana, di un crimine contro la vita, di un attentato contro l’umanità. Dunque, l’eutanasia è un atto omicida che nessun fine può legittimare e che non tollera alcuna forma di complicità o collaborazione, attiva o passiva. Coloro che approvano leggi sull’eutanasia e il suicidio assistito si rendono, pertanto, complici del grave peccato che altri eseguiranno. Costoro sono altresì colpevoli di scandalo perché tali leggi contribuiscono a deformare la coscienza, anche dei fedeli».[23]
La CDF ha evidenziato il problema antropologico e giuridico sostanziale alla base di quelle legislazioni tese a legalizzare il fenomeno eutanasico ritenendo, infatti, che «sono gravemente ingiuste, pertanto, le leggi che legalizzano l’eutanasia o quelle che giustificano il suicidio e l’aiuto allo stesso, per il falso diritto di scegliere una morte definita impropriamente degna soltanto perché scelta. Tali leggi colpiscono il fondamento dell’ordine giuridico: il diritto alla vita, che sostiene ogni altro diritto, compreso l’esercizio della libertà umana. L’esistenza di queste leggi ferisce profondamente i rapporti umani, la giustizia e minaccia la mutua fiducia tra gli uomini. Gli ordinamenti giuridici che hanno legittimato il suicidio assistito e l’eutanasia mostrano, inoltre, una evidente degenerazione di questo fenomeno sociale».[24]
Su questo assunto è stato indicato dal SB che la prassi eutanasica stravolge il canone della relazionalità umana nel suo complesso e quello tra medico e paziente in particolare, poiché rappresenta una forma di abbandono del malato al suo destino.
In senso contrario, allora, ad avviso della CDF occorre tornare a valorizzare l’alleanza terapeutica esistente tra l’ammalato e l’umanità che lo circonda (medici, operatori sanitari, parenti ecc), poiché soltanto il sofferente che si sente circondato dalla presenza amorevole umana riesce a superare ogni forma di depressione evitando l’angoscia di chi, invece, si sente solo e isolato nel suo stadio di massima vulnerabilità.[25]
La CDF, peraltro, ha posto l’attenzione anche sulle inquietanti derive che possono trovare scaturigine dalla legalizzazione della pratica della morte assistita, come la possibilità di legittimare l’eutanasia infantile perfino quale forma ulteriore e tardiva di selezione eugenetica.
SB in questo senso ha inteso proporre l’alternativa a simili tragiche evenienze, chiarendo l’opportunità di praticare politiche sanitarie che invece di offrire la morte del paziente siano tese a potenziare gli hospice perinatali i quali consentono alle famiglie che accolgono la nascita di un figlio in condizioni di fragilità di evitare da un lato la diagnosi prenatale a scopo selettivo e dall’altro lato la pratica della soppressione dei minori il cui decorso terapeutico è comunque destinato – a causa della gravità del loro stato patologico – ad un esito infausto che, tuttavia, non può e non deve essere né agevolato, né catalizzato, né causato.[26]
Proprio alla luce delle derive che la legalizzazione conduce con sé, SB ha sottolineato che sia la pratica eutanasica che quella di assistenza al suicidio stravolgono e deturpano la relazione etica e umana (nonché antropologica e giuridica) intercorrente tra il medico e il paziente, poiché lo statuto deontologico costitutivo della professione medica implica che «ogni atto medico deve infatti sempre avere ad oggetto e nelle intenzioni di chi agisce l’accompagnamento della vita e mai il perseguimento della morte. Il medico, in ogni caso, non è mai un mero esecutore della volontà del paziente o del suo rappresentante legale, conservando egli il diritto e il dovere di sottrarsi a volontà discordi al bene morale visto dalla propria coscienza».[27]
La disamina condotta dalla CDF, ovviamente, non si conclude con queste considerazioni, proponendo ulteriori elementi di riflessione.
- Ulteriori e connessi profili.
Ribadito il divieto assoluto per il cattolico di praticare o assistere in modo diretto o indiretto, formale o sostanziale, alla pratica della morte assistita, la CDF ha altresì specificato che bisogna in ogni caso evitare anche l’accanimento terapeutico, pur senza che questa “desistenza” si trasformi in abbandono del paziente sofferente, poiché anche questo comporterebbe una grave lesione della dignità umana.[28]
Senza nessun equivoco SB ricorda inoltre che i trattamenti come idratazione e alimentazione, proprio alla luce della ragione prima ancora che della fede, non possono essere interrotti – se non nell’imminenza dell’articulo mortis – in quanto non sono trattamenti terapeutici, poiché «alimentazione e idratazione non costituiscono una terapia medica in senso proprio, in quanto non contrastano le cause di un processo patologico in atto nel corpo del paziente, ma rappresentano una cura dovuta alla persona del paziente, un’attenzione clinica e umana primaria e ineludibile. L’obbligatorietà di questa cura del malato attraverso un’appropriata idratazione e nutrizione può esigere in taluni casi l’uso di una via di somministrazione artificiale, a condizione che essa non risulti dannosa per il malato o provochi sofferenze inaccettabili per il paziente».[29]
SB, su questo punto, del resto conferma ciò che la stessa CDF ha avuto modo di insegnare già diversi anni addietro, allorquando nel 2007 ebbe modo di rispondere ad alcuni quesiti posti dalla Conferenza Episcopale statunitense.[30]
Appare dubbia, allora, l’equiparazione dei trattamenti di sostegno vitale, quali sono alimentazione, idratazione e ventilazione, con gli ordinari trattamenti terapeutici, palesandosi dunque come forzata quella vera e propria forma di fictio iuris alla base di quelle discipline normatiche che, come la legge italiana n.219/2017, considerano “artificiosamente” i trattamenti di sostengo vitale alla stessa stregua dei trattamenti terapeutici.
Il rispetto della sofferenza e della dignità del paziente, inoltre, secondo SB impongono l’obbligo di lenire le sue sofferenze tramite le cure palliative e anche tramite la somministrazione della sedazione terminale profonda, purché sia sempre salvaguardata e curata – da parte dei medici, della famiglia, dei sacerdoti – la preparazione spirituale del malato.[31]
- Obiezione di coscienza.
Un ultimo argomento degno di attenzione è, infine, quello dell’obiezione di coscienza che viene riproposto dalla SB anche e soprattutto nell’ambito del fine vita e delle pratiche di morte medicalmente assistita.
Il documento della CDF, infatti, ha evidenziato la necessità di tutelare giuridicamente la coscienza del personale medico-sanitario attraverso la tutela dell’obiezione di coscienza poiché «dinnanzi a leggi che legittimano – sotto qualsiasi forma di assistenza medica – l’eutanasia o il suicidio assistito, si deve sempre negare qualsiasi cooperazione formale o materiale immediata[…]. È necessario che gli Stati riconoscano l’obiezione di coscienza in campo medico e sanitario, nel rispetto dei principi della legge morale naturale, e specialmente laddove il servizio alla vita interpella quotidianamente la coscienza umana. Dove questa non fosse riconosciuta, si può arrivare alla situazione di dover disobbedire alla legge, per non aggiungere ingiustizia ad ingiustizia, condizionando la coscienza delle persone. Gli operatori sanitari non devono esitare a chiederla come diritto proprio e come contributo specifico al bene comune[…]. Il diritto all’obiezione di coscienza non deve farci dimenticare che i cristiani non rifiutano queste leggi in virtù di una convinzione religiosa privata, ma di un diritto fondamentale e inviolabile di ogni persona, essenziale al bene comune di tutta la società. Si tratta, infatti, di leggi contrarie al diritto naturale in quanto minano i fondamenti stessi della dignità umana e di una convivenza improntata a giustizia».[32]
In questo senso SB non soltanto ingiunge il rispetto di un fondamentalissimo diritto naturale quale è quello alla libertà di coscienza, ma per di più appare quanto mai in linea con quella clausola di chiusura posta nella medesima direzione dalla stessa sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale con cui la Consulta se per un verso ha sbrecciato l’assolutezza del divieto penalistico di aiuto al suicidio, per altro verso ha statuito – sulla chiusa della propria argomentazione logico-giuridica – che «quanto, infine, al tema dell’obiezione di coscienza del personale sanitario, vale osservare che la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato».[33]
- Conclusioni.
La suddetta sintetica rilettura del documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, si possono rinvenire spunti di riflessione critica non soltanto per i cattolici, sebbene per tutti, specialmente medici e giuristi che intendono orientarsi non soltanto alla luce della fede, ma anche della ragione.
In conclusione, proprio per l’incontro e la cooperazione intrinseca di fede e ragione che il suddetto documento esige, si possono ricordare le parole di un giurista cattolico come Rosario Livatino il quale più di trent’anni or sono, facendo proprie le parole di un laico repubblicano come Guglielmo Castagnetti, ebbe a ricordare come l’opposizione alla pratica eutanasica non si legittima soltanto alla luce della fede, ma anche della semplice e pura ragione, poiché «se l’opposizione del credente a questa legge si fonda sulla convinzione che la vita umana, quali che siano le forme e le connotazioni dolorose che può assumere, è dono divino che all’uomo non è lecito soffocare od interrompere, altrettanto motivata è l’opposizione del non credente che si fonda sulla convinzione che la vita sia tutelata dal diritto naturale, che nessun diritto positivo può violare o contraddire che essa appartiene comunque alla sfera dei beni “indisponibili”, che né i singoli né la collettività possono aggredire».[34]
* Docente di Filosofia del Diritto – Università Europea di Roma
[2] https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/06/20/via-libera-della-camera-dei-comuni-alleutanasia-in-gb_30582c78-0741-4299-8920-6533b2e2608b.html
[3] https://www.corriere.it/esteri/25_maggio_28/francia-approvata-la-proposta-di-legge-sul-suicidio-assistito-macron-un-auspicato-cammino-di-fraternita-a1968101-b22b-4ba9-9490-c9dfd7558xlk.shtml
[4] In questo senso cfr.: aa.vv., Il diritto di essere uccisi: verso la morte del diritto?, a cura di Mauro Ronco, Giappichelli, Torino, 2019; g. brambilla – p. pavone, Prolegomeni al potere sovrano sulla vita: il diritto al suicidio, in AA.VV., Riscoprire la bioetica. Capire, formarsi, insegnare, a cura di Giorgia Brambilla, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2020; m.p. faggioni, La vita nelle nostre mani, EDB, Bologna, 2018; p. flores d’arcais, Questioni di vita e di morte, Einaudi, Milano, 2019; g. fornero, Indisponibilità e disponibilità della vita. Una difesa filosofico giuridica del suicidio assistito e dell’eutanasia volontaria, Utet, Torino, 2020; g. fornero, Il diritto di andarsene. Filosofia e diritto del fine vita tra presente e futuro, Utet, Torino, 2023; g. razzano, Nessun diritto di assistenza al suicidio e priorità per le cure palliative, ma la Corte costituzionale crea una deroga all’inviolabilità della vita e chiama “terapia” l’aiuto al suicidio, “Dirittifondamentali.it”, 1/2020; g. rocchi, Licenza di uccidere, ESD, Bologna, 2019; a.r. vitale, L’eutanasia come problema biogiuridico, FrancoAngeli, Milano, 2017.
[5] Sul punto la letteratura è quanto mai ampia; ex plurimis cfr.: aa.vv., La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani, a cura di D’Alessandro Giovanni – Di Giovine Ombretta, Giappichelli, Torino, 2020; n. colaianni, L’aiuto al suicidio tra Corte costituzionale 242/2019 e BundesVerfassungsGericht 26 febbraio 2020, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 6/2020, pag. 1-5; c. cupelli, Il Parlamento decide di non decidere e la corte costituzionale risponde a se stessa, in Sistema Penale, 12/2019, pag. 33-55; m. d’amico, Il fine vita davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), in Consulta Online, 1/2020, pag. 286-302; m. donini, Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del male, in Sistema Penale, 10 febbraio 2020; g. fornasari, Paternalismo hard, paternalismo soft e antipaternalismo nella disciplina penale dell’aiuto al suicidio. corte costituzionale e bundesverfassungsgericht a confronto, in Sistema Penale, 11 giugno 2020; e. furno, Il caso Cappato ovvero dell’attivismo giudiziale, in Consulta Online, 1/2020, pag. 303-316; c.d. leotta, L’aiuto al suicidio del malato tenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale: l’art. 580 c.p. torna davanti alla Corte costituzionale, in Consulta Online, 10 giugno 2024; f.g. pizzetti, L’ordinanza n. 207/2018 della corte costituzionale, pronunciata nel corso del caso Cappato, e il diritto del paziente che rifiuta le cure salvavita a evitare un’agonia lenta e non dignitosa, in Rivista di Biodiritto, 2/2019, pag. 1-24; l. poli, La sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale alla luce della giurisprudenza di Strasburgo, in Consulta Online, 1/2020, pag. 363-372; g. razzano, Nessun diritto di assistenza al suicidio e priorità per le cure palliative, ma la Corte costituzionale crea una deroga all’inviolabilità della vita e chiama terapia l’aiuto al suicidio, Dirittifondamentali.it, 1/2020; n. recchia, Il suicidio medicalmente assistito tra Corte costituzionale e Bundesverfassungsgericht, in Diritto Penale Contemporaneo, 2/2020, pag. 63-85; f. rinaldi, Un totenrecht o diritto di non soffrire?, in Dirittifondamentali.it, 1/2020, pag. 222-244; a. ridolfi, Il fine vita tra giurisprudenza costituzionale e perdurante inerzia del legislatore, in Nomos, 3/2024, pag. 2, 8, 10, 19; m. romano, Aiuto al suicidio, rifiuto o rinuncia a trattamenti sanitari, eutanasia (sulle recenti pronunce della corte costituzionale), in Sistema Penale, 8 gennaio 2020, pag. 1-13; c. tripodina, La ‘circoscritta area’ di non punibilità dell’aiuto al suicidio Cronaca e commento di una sentenza annunciata, in Corti Supreme e Salute, 2/2019, pag. 1-17; f. vari – f. piergentili, Sull’introduzione dell’eutanasia nell’ordinamento italiano, in Dirittifondamentali.it, 2/2019; f. piergentili – a. ruggeri – f. vari, Verso l’introduzione dell’eutanasia ope iudicis? (Note minime a margine di un’abnorme questione di legittimità costituzionale), in Dirittifondamentali.it, 2/2025.
[6] a.r. vitale, Suicidio assistito. Lo strabismo della sentenza della Consulta, in Tempi, 24 novembre 2019.
[7] a.r. vitale, La morte assistita e i trattamenti di sostegno vitale come problemi biogiuridici tra il nominalismo della Corte costituzionale e l’ontologia della realtà (giuridica), in Consulta Online, 7 ottobre 2024.
[8] a.r. vitale, La perimetrazione costituzionale della disciplina della morte assistita alla luce della sentenza n. 66 del 2025 come problema biogiuridico, in Consulta Online, 30 maggio 2025.
[9] Ex plurimis cfr.: p. teilhard de chardin, Sulla sofferenza, Queriniana, Brescia, 1991; v. frankl, Homo patiens, Queriniana, Brescia, 1998; r. esclanda – f. russo, Homo patiens: prospettive sulla sofferenza umana, Armando Editore, Roma, 2003; e. mounier, Lettere sul dolore. Uno sguardo sul mistero della sofferenza, Bur, Milano, 2007; x. thevenot, Ha senso la sofferenza?, Qiqajon, Biella, 2009; m. scheler, Il dolore, Castelvecchi, Roma, 2016; c.s. lewis, Il problema della sofferenza, Morcelliana, Brescia, 2023.
[10] Si vedano in tal senso le imprescindibili riflessioni di Giuseppe Capograssi in: g. capograssi, Honeste vivere, in Opere, Giuffrè, Milano, 1959, Vol. IV.
[11] Samaritanus bonus, Par. I.
[12] Samaritanus bonus, Par. III.
[13] «Abbiamo dato inizio alla cultura dello “scarto” che, addirittura, viene promossa. Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice, l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi”»: francesco, Evangelii gaudium, n. 53; cfr. anche:«Purtroppo nella nostra epoca, così ricca di tante conquiste e speranze, non mancano poteri e forze che finiscono per produrre una cultura dello scarto; e questa tende a divenire mentalità comune. Le vittime di tale cultura sono proprio gli esseri umani più deboli e fragili – i nascituri, i più poveri, i vecchi malati, i disabili gravi–, che rischiano di essere “scartati”, espulsi da un ingranaggio che dev’essere efficiente a tutti i costi»: francesco, Discorso alla delegazione dell’istituto Dignitatis humanae, 7 dicembre 2013.
[14] «E’ pure in questione, in un certo senso, la “coscienza morale” della società: essa è in qualche modo responsabile non solo perché tollera o favorisce comportamenti contrari alla vita, ma anche perché alimenta la “cultura della morte”, giungendo a creare e a consolidare vere e proprie “strutture di peccato” contro la vita. La coscienza morale, sia individuale che sociale, è oggi sottoposta, anche per l’influsso invadente di molti strumenti della comunicazione sociale, a un pericolo gravissimo e mortale: quello della confusione tra il bene e il male in riferimento allo stesso fondamentale diritto alla vita»: giovanni paolo ii, Evangelium vitae, n. 24.
[15] «L’affermarsi di una visione relativistica di tale natura pone seri problemi all’educazione, soprattutto all’educazione morale, pregiudicandone l’estensione a livello universale. Cedendo ad un simile relativismo, si diventa tutti più poveri, con conseguenze negative anche sull’efficacia dell’aiuto alle popolazioni più bisognose, le quali non hanno solo necessità di mezzi economici o tecnici, ma anche di vie e di mezzi pedagogici che assecondino le persone nella loro piena realizzazione umana»: benedetto xvi, Caritas in veritate, n. 61; cfr. anche:«Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie»: j. ratzinger, Omelia. Missa pro eligendo Romano Pontifice, 18 aprile 2005.
[16] Samaritanus bonus, Par. IV.
[17] d. bonhoeffer, Etica, Bompiani, Milano, 1969, pag. 137.
[18] «Emerge qui una prospettiva antropologica utilitaristica, che viene legata prevalentemente alle possibilità economiche, al “benessere”, alla bellezza e al godimento della vita fisica, dimenticando altre dimensioni più profonde – relazionali, spirituali e religiose – dell’esistenza»: Samaritanus bonus, Par. IV.
[19] «Davanti a una sofferenza qualificata come “insopportabile”, si giustifica la fine della vita del paziente in nome della “compassione”. Per non soffrire è meglio morire: è l’eutanasia cosiddetta “compassionevole”. Sarebbe compassionevole aiutare il paziente a morire attraverso l’eutanasia o il suicidio assistito. In realtà, la compassione umana non consiste nel provocare la morte, ma nell’accogliere il malato, nel sostenerlo dentro le difficoltà, nell’offrirgli affetto, attenzione e i mezzi per alleviare la sofferenza»: Samaritanus bonus, Par. IV.
[20] «Il terzo fattore che rende difficile riconoscere il valore della vita propria e altrui all’interno delle relazioni intersoggettive è un individualismo crescente, che induce a vedere gli altri come limite e minaccia alla propria libertà. Alla radice di un tale atteggiamento vi è un neo-pelagianesimo per cui l’individuo, radicalmente autonomo, pretende di salvare sé stesso, senza riconoscere che egli dipende, nel più profondo del suo essere, da Dio e dagli altri […]. Un certo neo-gnosticismo, dal canto suo, presenta una salvezza meramente interiore, rinchiusa nel soggettivismo, che auspica la liberazione della persona dai limiti del suo corpo, soprattutto quando fragile e ammalato»: Samaritanus bonus, Par. IV.
[21] Sul punto occorre ricordare che il Magistero sul punto è più che sovrabbondante. Cfr. pio xii, Discours du Pape Pie XII en réponse à trois questions religieuses et morales concernant l’analgésie, 24 febbraio 1957; Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 27; CDF, Dichiarazione sull’eutanasia Iura et bona, 5 maggio 1980; Pontificio Consiglio Cor Unum, Questioni etiche relative ai malati gravi e ai morenti, 27 giugno 1981; Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Nuova Carta deli Operatori sanitari, n. 149 e ss., febbraio 2017; Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2276-2283; Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n. 155.
[22] Samaritanus bonus, Par. V,1.
[23] Samaritanus bonus, Par. V,1.
[24] Samaritanus bonus, Par. V,1.
[25] Samaritanus bonus, Par. V,1.
[26] Samaritanus bonus, Par. V,6.
[27] Samaritanus bonus, Par. V,2.
[28] «Tutelare la dignità del morire significa escludere sia l’anticipazione della morte sia il dilazionarla con il cosiddetto “accanimento terapeutico”. La medicina odierna dispone, infatti, di mezzi in grado di ritardare artificialmente la morte, senza che il paziente riceva in taluni casi un reale beneficio. Nell’imminenza di una morte inevitabile, dunque, è lecito in scienza e coscienza prendere la decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all’ammalato in simili casi. Ciò significa che non è lecito sospendere le cure efficaci per sostenere le funzioni fisiologiche essenziali, finché l’organismo è in grado di beneficiarne (supporti all’idratazione, alla nutrizione, alla termoregolazione; ed altresì aiuti adeguati e proporzionati alla respirazione, e altri ancora, nella misura in cui siano richiesti per supportare l’omeostasi corporea e ridurre la sofferenza d’organo e sistemica). La sospensione di ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione dei trattamenti non deve essere desistenza terapeutica. Tale precisazione si rende oggi indispensabile alla luce dei numerosi casi giudiziari che negli ultimi anni hanno condotto alla desistenza curativa– e alla morte anticipata – di pazienti in condizioni critiche, ma non terminali, a cui si è deciso di sospendere le cure di sostegno vitale, non avendo ormai essi prospettive di miglioramento della qualità della vita»: Samaritanus bonus, Par. V,2.
[29] Samaritanus bonus, Par. V,3.
[30] «La somministrazione di cibo e acqua, anche per vie artificiali, è in linea di principio un mezzo ordinario e proporzionato di conservazione della vita. Essa è quindi obbligatoria, nella misura in cui e fino a quando dimostra di raggiungere la sua finalità propria, che consiste nel procurare l’idratazione e il nutrimento del paziente. In tal modo si evitano le sofferenze e la morte dovute all’inanizione e alla disidratazione»: cdf, Risposte a quesiti della conferenza episcopale statunitense circa l’alimentazione e l’idratazione artificiali, 1 agosto 2007.
[31] Samaritanus bonus, Par. V,7.
[32] Samaritanus bonus, Par. V,9. Sulla tutela dell’obiezione di coscienza cfr. a.r. vitale, Introduzione alla bioetica, Il Cerchio, Rimini, 2019, pag. 73-77.
[33] C. Cost., n. 242/2019, n. 6; ex plurimis sull’argomento cfr.: c.b. ceffa, Obiezione di coscienza e scelte costituzionalmente vincolate nella disciplina sul “fine vita”: indicazioni e suggestioni da una recente giurisprudenza costituzionale, in Nomos, 1/2021.
[34] r. livatino, Fede e diritto, 30 aprile 1986.
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