Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

“Commento all’ordinanza di Cassazione n. 24428/2024 dell’11.09.20204.

Autore articolo

  1. Sommario: 1) Disposizioni condonistiche: nozione e classificazione 2) La rottamazione e i provvedimenti giurisdizionali della Corte di Cassazione; 3) La motivazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24428/2024 dell’11.09.2024: interpretazione sistematica e teleologicamente orientata del comma 236 art. 1 L. 197/2022; 4) principio di ragionevolezza e possibile revirement dell’indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione 5) Conclusioni.
  1. Disposizioni condonistiche: nozione e classificazione.

L’uso dell’espressione “disposizione condonistica” (nella giurisprudenza della Suprema Corte – Cass. Sez. T, n. 07762/2023), viene usata per far riferimento ai vari provvedimenti legislativi volti a sanare situazioni di irregolarità fiscale e ai quali il legislatore, di volta in volta, ha ritenuto di dover far ricorso per la regolazione dell’obbligazione tributaria.

Ai fini definitori viene in soccorso la Corte costituzionale, che con la sentenza 321/1995 ha ritenuto l’istituto del condono[1] una modalità atipica di definizione del rapporto tributario.

In particolare, viene evidenziato come tale istituto giuridico, attraverso il quale è consentito definire in modo forfettario e immediato il carico fiscale, trovi la propria ragione giustificatrice sia nell’ assicurare risorse finanziarie allo Stato che nella riduzione del contenzioso in essere.

La definizione di condono enunciata dalla Corte costituzionale è stata successivamente ripresa dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 16692/2017), le quali hanno altresì precisato che la sanatoria derivante dal condono è un effetto di legge scaturente dall’adesione oblativa, senza che l’Amministrazione Finanziaria possa esercitare alcun potere decisorio, in quanto il condono opera secondo meccanismi di diritto pubblico diversi dalla modificazione negoziata dell’obbligazione per via di novazione, transazione o conciliazione.

Con tale pronunciamento le S.U. hanno definito e distinto l’istituto del condono da altre modalità di definizione dell’obbligazione tributaria, diverse dall’adempimento integrale originario, precisando la totale assenza di potere valutativo da parte del Fisco, in quanto gli effetti estintivi promanano direttamente dalla legge.

Nella nozione di disposizione condonistica, sono presenti i seguenti tratti caratteristici:

  • Definizione del carico fiscale in modo immediato e forfettario;
  •  effetto estintivo ex lege dell’obbligazione tributaria;
  •  l’elemento teleologico dato, dall’assicurare risorse finanziarie all’Erario e dalla deflazione del contenzioso tributario.

A ben guardare tali indici paiono favorire l’efficienza e l’economicità nell’attività amministrativa di riscossione del tributo, ancorché sussista il rischio di creare un vulnus al principio della imposizione secondo il parametro della capacità contributiva (art. 53 della Cost.), realizzando un bilanciamento tra i principi costituzionali espressi negli artt. 81 Cost., 53 Cost. e 23 Cost..

A riguardo, con sentenza n. 10706 del 7 dicembre 2022, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha ricordato che le norme agevolatorie in materia tributaria, in quanto norme eccezionali ex art. 14 preleggi, sono di stretta interpretazione.

Secondo l’insegnamento della giurisprudenza costituzionale, norme di tale tipo, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità; con la conseguenza che la Corte stessa non può estenderne l’ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi. Tale orientamento trova conferma nella costante giurisprudenza civile[2].

Tratteggiato il quadro definitorio ed interpretativo, dobbiamo evidenziare la possibile classificazione delle disposizioni condonistiche, muovendo dal diritto positivo.

In tale alveo di volta in volta sono confluite diverse misure legislative di tipo condonistico, che nel corso degli anni, hanno assunto forme diversificate, a seconda della specifica disciplina posta di volta in volta dal legislatore.

In particolare, nel panorama normativo, si possono enucleare le seguenti tipologie di disposizioni condonistiche, anche sulla scorta del dato definitorio offertoci dalla Consulta e poi ripreso dalle Sezioni Unite:

  1. rinuncia preventiva all’esercizio del potere di accertamento a fronte del pagamento di una quota prestabilita della somma dovuta[3] (cd. condono tombale);
  2. facoltà di presentare una dichiarazione integrativa in guisa tale da evitare l’applicazione di sanzioni e precludere successivi accertamenti da parte dell’Amministrazione[4].
  3. concessione al contribuente della possibilità di definire gli atti di accertamento ed i processi verbali di constatazione notificati dall’Amministrazione finanziaria mediante una riduzione della somma da versare a titolo di sanzioni, o anche di imposta, al fine di prevenire l’istaurazione di potenziali controversie giudiziali[5].
  4. Definizione sollecita di controversie tributarie già pendenti, in diversi gradi di giudizio, mediante il riconoscimento di benefici (riduzioni degli importi da versare, rateizzazione dei versamenti) che potevano avere ad oggetto le sole sanzioni ed interessi di mora[6], oppure anche altri accessori[7], oppure ancora l’ammontare stesso del tributo[8], volti comunque al medesimo fine di stimolare la conclusione delle controversie anzidette, attraverso un meccanismo di “definizione agevolata”.
  5. definizione agevolata, nell’ambito della riscossione dei tributi, in particolare attraverso la cd. “rottamazione dei ruoli”[9] e cioè attraverso l’estinzione dei debiti oggetto di carichi tributari affidati all’incaricato della riscossione attraverso riduzioni dell’importo da versare a titolo di imposta, o di sanzioni ed accessori del credito.

Con riferimento a tale ultima ipotesi di “disposizione condonistica”, sono evidenziabili questioni processuali di non poco momento.

In questo ambito la questione processuale sulla quale è evidenziabile un embrionale mutamento nella giurisprudenza della Suprema Corte, riguarda l’ipotesi di adesione da parte del contribuente alla rottamazione dei ruoli attraverso un piano di pagamento rateale[10] ancora non ultimato e la possibile chiusura del processo attraverso una sentenza di estinzione del giudizio, vertente sui ruoli oggetto di rottamazione.

  • La rottamazione e i provvedimenti giurisdizionali della Corte di Cassazione – indirizzo maggioritario.

La Giurisprudenza della Suprema Corte, all’indomani dell’introduzione delle prime rottamazioni ha portato avanti un primo orientamento interpretativo[11], al momento maggioritario (per tutte si veda ordinanza Cass. N. 24479/2024 del 12.09.2024) che muovendo dal dato letterale del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022[12]hafissato il principio di diritto secondo cui, stante il tenore letterale delle disposizioni richiamate[13]  deve affermarsi che non sia possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ancorché sussista a riguardo una richiesta delle parti processuali, e che il giudizio deve essere sospeso ex art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, con rinvio del giudizio a nuovo ruolo.

Di tal guisa, il giudizio dovrebbe essere dichiarato estinto ai sensi dell’articolo 391 del Codice di procedura civile, rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege“, qualora sia resistente o intimato.

In entrambe le ipotesi, però, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere sarebbe possibile solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.

La presentazione della rottamazione comporterebbe, dunque, l’estinzione anche dei giudizi di cui, con la medesima istanza, ci si “impegna” a rinunciare. Tuttavia, l’effetto dell’estinzione del giudizio non è immediato, ma sarebbero necessari altri due elementi:

1.       la comunicazione del Riscossore di aver accettato la Rottamazione;

2.       la formale rinuncia depositata in processo.

3.      Fermo restando, che ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere occorrerebbe, al momento della decisione, che il debitore abbia provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.

Il predetto indirizzo giurisprudenziale è ancorato ad una interpretazione letterale della norma e, come avremo modo di vedere, non si sofferma sul dato sistematico e teleologico rinvenibile nelle disposizioni normative in argomento.

  • La motivazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24428/2024 dell’11.09.2024, interpretazione sistematica e teleologicamente orientata del Comma 236 art. 1 L. 197/2022;

Irrompe nel panorama giurisprudenziale, quasi, contestualmente, al già citato pronunciamento (ordinanza Cass. N. 24479/2024 del 12.09.2024), l’ordinanza Cass. n. 24428/2024 dell’11.09.2024 ove con ampia motivazione, la Suprema Corte muta il proprio orientamento giungendo a conclusioni opposte rispetto a quelle fin qui descritte.

Con l’ordinanza 24428/2024 dell’11.09.2024, la Suprema Corte dopo aver rappresentato il quadro normativo di riferimento, si sofferma:

1. in primis sul valore giuridico da attribuire all’impegno a rinunciare ai giudizi aventi oggetto i carichi per cui è stata presentata la domanda di definizione dei ruoli da parte del contribuente in sede di presentazione della domanda.

Il collegio vi attribuisce il valore di precondizione per il perfezionamento ed accoglimento della definizione agevolata, ossia condizione rilevante ai fini del perfezionamento dell’istituto definitorio ed elemento necessario per l’accoglimento della relativa domanda da parte dell’Agente della Riscossione, in sede amministrativa.

2. In secondo luogo, si sofferma sulle argomentazioni giuridiche fatte proprie dalla Suprema Corte con la sentenza n. 20626 del 24.07.2024, già espresse con riferimento alla cd. rottamazione ter (comma 6 dell’art. 3 del d.l. n. 119/2018) cogliendone le simmetrie argomentative con la cd. rottamazione – quater (comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022).

In tale pronunciamento, le disposizioni contenute nel comma 6 dell’art. 3 del d.l. n. 119/2018 (rottamazione ter) vengono considerate del tutto analoghe alle disposizioni contenute nel comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 (rottamazione-quater), introduttive di una fattispecie estintiva del processo, che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione realizzatasi in virtù[14]:

  • della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura, rinunciando ai giudizi in corso;
  • seguita dalla comunicazione dell’Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze;
  • deposito dei documentati in giudizio comprovanti i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta;

Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte ha sancito la rilevanza ai fini del perfezionamento della rottamazione ex comma 236 dell’art. 1 L. 197/2022 esclusivamente degli adempimenti sopra elencati unitamente all’impegno a rinunziare al giudizio senza distinguere la posizione processuale del contribuente (intimato o resistente), in linea con i pronunciamenti delle Sezioni Unite sul punto[15].

Prosegue il Collegio, evidenziando che l’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.[16], alludendo ai casi di estinzione del processo disposta per legge, si riferisce sia alle ipotesi in cui l’estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l’effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all’esterno del processo di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare.

Facendone conseguire che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli artt. 375, n. 3, e 380-bis cod. proc. civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ..

Secondo il percorso logico-giuridico seguito dal Supremo Collegio, in estrema sintesi, anche con riferimento alla cd. rottamazione-quater, si è in presenza di una fattispecie di estinzione ex lege che resta distinta e autonoma rispetto alla presentazione di una rinunzia nel giudizio e che è destinata a svolgere i suoi effetti, processuali, a prescindere dalla rinnovazione della dichiarazione di rinunzia in sede processuale, risultando sufficiente la volontà a rinunciare ai ricorsi pendenti, espressa in sede di presentazione della domanda di definizione.

3. Ulteriore questione affrontata dalla Suprema Corte, attiene al rilievo che può assumere il pagamento delle somme dovute, discendenti dalla definizione agevolata e se questo debba essere integrale al fine dell’estinzione del giudizio.

A riguardo viene fatto rinvio alle disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, che dispone “L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

Interpretandole nel senso che:

per il perfezionamento della procedura definitoria è necessaria e sufficiente l’accettazione della domanda, corredata dall’impegno alla rinuncia al giudizio, da parte dell’Amministrazione;

Il pagamento delle somme dovute rileva sotto il diverso profilo dell’adempimento e, dunque, della eventuale perdita di efficacia della definizione così come previsto dal comma 244 dell’art 1, ossia il pagamento costituisce una mera appendice esecutiva di un procedimento definitorio concluso, definito e perfezionato.

Secondo la Suprema Corte, tale assunto trova conferma nel comma 236, che si limita, sul piano letterale, a richiedere la documentazione dei pagamenti che siano stati effettuati e non anche che questi siano integrali rispetto alla totalità del debito, ossia che si assista alla concreta, integrale esecuzione del piano rateale concepito nell’alveo della procedura di definizione agevolata.

Da quanto sopra consegue che il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l’estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo.

Nell’ordinanza in commento il Collegio aggiunge al dato testuale fin qui descritto anche un riscontro sul piano dell’interpretazione sistematica[17].

Giungendo a ritenere che ancorare l’estinzione del giudizio al pagamento integrale del dovuto finirebbe per creare, a giudizio della Corte, un “blocco” del processo al di fuori dei casi di sospensione contemplati nell’ordinamento, finendo per introdurre un’unica ipotesi di estinzione del giudizio data dall’estinzione integrale del debito, in aperto contrasto con quanto sancito dalle SU con la sentenza 19980 del 23.09.2014.

L’art. 1 comma 236 l. 197/2022 si risolverebbe così in una norma sulla sospensione del giudizio, priva di incidenza ai fini della estinzione dello stesso.

Questo, a sommesso avviso di chi scrive, sul piano sistematico e teleologico apparirebbe una interpretazione poco conforme al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost) che deve guidare tanto il Legislatore quanto l’Interprete.

  •  Principio di ragionevolezza e possibile revirement dell’indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione

Autorevole dottrina[18] definisce il principio di ragionevolezza quale” principio architettonico del sistema”, idoneo ad informare le pratiche della giurisprudenza costituzionale (o, con maggiore larghezza, della giurisprudenza tout court) e che riceve spazio ed attenzione sempre crescenti.

Stabilire cosa sia ragionevole o meno nell’esperienza giuridica non è possibile senza far riferimento ad un criterio o ad un valore che normalmente fa capo a norme.

Invero, l’attività di interpretazione consiste nel ricavare un significato da un testo normativo[19].

L’interpretazione ha una valenza applicativa, consentendo di confrontare un fatto storico con una fattispecie e di desumerne determinate conseguenze giuridiche.

Secondo l’art. 12 delle preleggi oltre al criterio letterale[20] l’interprete deve valorizzare il criterio logico (teleologico) che impone di tenere conto della ratio legis e cioè dello scopo oggettivo per il quale la legge è stata adottata.

In questo senso, l’interprete può ricorrere al cd. argomentum ab absurdo, che impone di dare al testo una interpretazione ragionevole rispetto alla ratio legis diversamente da una irragionevole, ossia disfunzionale (contraria al suo scopo oggettivo).

Nell’ordinanza in commento è proprio al principio di ragionevolezza che rimanda la Suprema Corte[21], giudicando la sospensione del giudizio in attesa del pagamento integrale (piano rateale) un meccanismo volto a determinare una irragionevole durata del processo e disfunzionale rispetto alla ragione giustificatrice che, come abbiamo avuto modio di esplicitare in premessa, richiama la deflazione del contenzioso.

Inoltre, viene precisato che l’eventuale successivo inadempimento nel pagamento delle rate, ove sia stata dichiarata l’estinzione del giudizio, è apprezzato dal legislatore solo sul piano della riscossione e non in funzione della prosecuzione del giudizio che la parte si è impegnata a rinunziare, di cui nessuna disposizione prevede la ripresa.

Infatti, il comma 244 precisa che il riavvio riguarda solo l’attività di “recupero dei carichi oggetto di dichiarazione”.

Pertanto, l’estinzione del giudizio non determina, secondo tale assunto, anche l’estinzione del debito tributario. Più specificatamente, l’ordinanza che dichiara estinto il giudizio si connota alla stregua di statuizione meramente processuale, come tale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l’efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo “accordo” sull’adempimento dell’obbligazione tributaria, dell’interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio.

Conseguentemente, anche sul piano delle tutele alcun nocumento si produrrebbe su aspetti di diritto sostanziale nei confronti delle parti processuali.

Con questo potremmo dire revirement della Suprema Corte si afferma che in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che sianodocumentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta;

  • Conclusioni

L’ordinanza Cass. n. 24428/2024 certamente costituisce un elemento di novità nel panorama giurisprudenziale, tenuto conto della sua ampia ed articolata motivazione; ove si consolidasse tale orientamento, si assisterebbe ad un’importante deflazione del carico di ricorsi pendenti dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria in vista, peraltro, di una più volta annunciata rottamazione- quinquies e dell’ormai avvenuta riapertura dei termini con riferimento alla rottamazione – quater.


[1] una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un’analisi delle varie componenti dei redditi ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso e non in quella dell’accertamento dell’imponibile

[2] La Corte di Cassazione ha sempre affermato il principio di diritto per il quale le norme che prevedono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione: il postulato giuridico è stato da ultimo enunciato (tra le altre) da Cass. civ., sez. VI, 16 luglio 2020, n. 15249, in connessione con Cass. civ., sez. un. 22 settembre 2016, n. 18574, che richiama un precedente delle Sezioni unite (Cass. civ., sez. un. 3 giugno 2015, n. 11373) in base al quale costituisce caposaldo dell’ordinamento tributario, nonché principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso dalla prevalente dottrina, che le norme fiscali di agevolazione sono norme di “stretta interpretazione”, nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale. Invero, puntualizzano le Sezioni unite, le norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali in deroga all’ordinario regime d’imposizione «sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale. Ed è la centralità stessa del criterio nel sistema dell’imposizione, al fine del perseguimento degli equilibri cui l’imposizione deve mirare in ottemperanza ai principi di cui agli artt. 23, 53 e 81 Cost. (cfr. C. cost. 10/2015) […]» a rendere ineludibile l’osservanza di tale regula iuris. Riferimenti Normativi.

[3] art. 9 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002

[4] art. 8, legge n. 289 del 2002

[5] es. art. 15 della l. n. 289 del 2002, o artt. 1 e 2, d.l. n. 119 del 23 ottobre 2018, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018 n. 136)

[6] es. art. 11, d.l. n. 50 del 24 aprile 2017, conv. con modif. in l. 21 giugno 2017 n. 96

[7] es. art. 24, comma, 2, d.l. n. 429 del 10 luglio 1982, conv. con modif. in l. 7 agosto 1982, n. 516

[8] art. 6 d.l. n. 119 del 2018

[9] art. 6, d.l. n. 193 del 22 ottobre 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 1° dicembre 2016, art. 1, comma 618, della l. 27 dicembre 2013 n. 147 – art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 – cd. rottamazione-quater.

[10] ex comma 232 dell’art. 1 -come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 51 del 2023, che prevede “Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate.

[11] Cassazione, ordinanza del 10 ottobre 2019, n. 25588; Cassazione, sentenza del 3 ottobre 2018, n. 24083, Ordinanza n. 11540 del 02 maggi 2019, Ordinanza n. 24083/2018.

[12] che dispone «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»,

[13] che prevedono da un lato l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata e dall’altro che l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati

[14] Cass. n. 20626 del 24/07/2024

[15] S.U. Sez. U, n. 19980 del 23/09/2014 la rinuncia al giudizio riportata in sede di domanda di definizione comunicata all’esattore ha i medesi effetti sia che il contribuente abbia la veste in sede processuale di intimato o di resistente, in quanto la fattispecie estintiva ha effetti discendenti ex lege.

[16] nel testo sostituito dall’art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40

[17] alla luce della portata sistematica, ricavabile dal complesso delle norme che regolano la procedura definitoria e che ammette anche l’immediata estinzione del giudizio con decreto od ordinanza rispetto al termine – settembre 2024- concesso alle Agenzie per la disamina delle domande) e teleologica (degli interessi che il Legislatore ha voluto perseguire, ossia: la giusta durata del processo art. 111 Cost., la certezza dei rapporti e la deflazione del contenzioso

[18] L. D’Andrea, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Milano 2005, spec. La Sez. II.

[19] In tal senso si coglie la differenza tra disposizione e norma. Infatti, la prima è il testo[19] la seconda è il significato.

[20] Su pregi e difetti dell’interpretazione letterale, avuto specifico riguardo a quella della Costituzione, v., part. F. Viola-G. Zaccaria, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Roma-Bari, 241 ss.

[21] Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24428/2024 dell’11.09.2024

Scarica il PDF

Autore articolo
Condividi:
WhatsApp
Email
LinkedIn

Scopri l'Istituto di Alta Formazione Giuridica Direkta

Con Direkta ottieni la migliore preparazione per superare esami e concorsi e avviare la tua carriera