Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

Diritto Penale e Neuroscienze. Appunti e spunti per una definizione dei confini

Autore articolo

Abstract:
Il rapporto tra diritto penale e neuroscienze è uno dei temi più discussi e controversi nel panorama giuridico contemporaneo. Le scoperte neuroscientifiche, che hanno conosciuto una crescita esponenziale nel XX secolo, pongono interrogativi fondamentali riguardo alla concezione di responsabilità penale e libero arbitrio. Questo articolo analizza le implicazioni delle neuroscienze nel diritto penale, esplorando due principali orientamenti: il modello radicale rifondativo, che auspica una riforma del diritto penale sulla base delle scoperte neurologiche, e il modello moderato compatibilista, che cerca di integrare le neuroscienze nel sistema giuridico senza alterarne i principi fondamentali. Si esploreranno le risposte della dottrina giuridica e neuroscientifica, nonché le potenziali ricadute pratiche sul processo penale, con un focus particolare sulla valutazione dell’imputabilità e sulla responsabilità individuale.


Sommario: 1. Introduzione. 2. Le Scoperte Neuroscientifiche: Implicazioni per il Diritto Penale. 3. Il Modello Radical-Rifondativo: La Negazione del Libero Arbitrio e la Riforma del Diritto Penale. 4. Il Modello Compatibilista: Integrazione delle Neuroscienze senza Riformare il Diritto Penale.  4.1- Le Implicazioni Pratiche: Dalla Teoria alla Pratica della Corte dei Conti, n. 394 del 2021. 4.2. Il Caso e la Questione dell’Imputabilità. 4.3- La Responsabilità Contabile e la Patologia Psichica: L’Analisi del Dolo. 4.4- Neuroscienze e Imputabilità: Una Riflessione Sulle Nuove Frontiere Giuridiche. 5.5- Danno Erariale: Patrimoniale e d’Immagine. 5. CONCLUSIONI: Neuroscienze e Diritto Penale, Un Futuro di Collaborazione.

1-Introduzione

Negli ultimi decenni, le neuroscienze hanno acquisito una centralità crescente, non solo in ambito medico e psicologico, ma anche nelle scienze giuridiche, in particolare nel diritto penale. La possibilità di osservare, mediante tecniche avanzate come la tomografia a emissione di positroni (PET) e la risonanza magnetica (fMRI), le attivazioni cerebrali legate a funzioni cognitive, motorie ed emotive, ha sollevato una serie di riflessioni sul rapporto tra la biologia del comportamento e la giurisprudenza. La domanda che emerge spontaneamente è: fino a che punto le scoperte neuroscientifiche dovrebbero influenzare il diritto penale, in particolare riguardo alla responsabilità penale e al libero arbitrio[1]?

Il saggio si propone di esplorare questa tematica analizzando i principali orientamenti teorici che emergono dal dialogo tra neuroscienze e diritto penale[2]. A tal fine, si suddividerà l’analisi in due approcci principali: quello radicale-rifondativo, che propone una riformulazione della responsabilità penale alla luce delle neuroscienze, e quello compatibilista, che tenta di conciliare le scoperte neuroscientifiche con i principi giuridici tradizionali, come il libero arbitrio e la capacità di autodeterminarsi[3].

2. Le Scoperte Neuroscientifiche: Implicazioni per il Diritto Penale

Le neuroscienze, a partire dalla fine del XIX secolo con la scoperta del neurone e l’evoluzione delle tecniche di neuroimaging, hanno fornito strumenti sempre più sofisticati per lo studio del cervello umano. La possibilità di osservare in tempo reale l’attività cerebrale ha alimentato il dibattito sulla determinazione biologica del comportamento umano, sollevando la questione se i reati possano essere spiegati, almeno in parte, in forza di fattori biologici anziché di scelte consapevoli e libere[4].

Nel contesto del diritto penale, ciò implica una riflessione sulla natura della responsabilità. Le neuroscienze sembrano mettere in discussione il principio di libertà dell’individuo nella sua capacità di autodeterminarsi. Se il comportamento umano è determinato da fattori neurologici e genetici, come possono essere giustificati i tradizionali concetti di imputabilità[5] e colpevolezza? Le moderne tecniche, come la PET e la fMRI, sembrano suggerire che l’attività cerebrale possa precedere la consapevolezza del soggetto, indicando che le decisioni possano essere influenzate, se non determinate, da processi inconsci.

3. Il Modello Radical-Rifondativo: La Negazione del Libero Arbitrio e la Riforma del Diritto Penale

Uno degli approcci più radicali alle implicazioni delle neuroscienze per il diritto penale è rappresentato dalla visione che nega la sussistenza del libero arbitrio. Questo modello sostiene che le moderne scoperte neuroscientifiche dimostrano che le scelte individuali siano il risultato di processi neurologici deterministici, i quali, a loro volta, non sono in alcun modo influenzabili dalla coscienza o dalla volontà. Secondo questa visione, i concetti giuridici di responsabilità penale, imputabilità e colpevolezza, che si basano sull’assunto che l’individuo agisca liberamente, risultano obsoleti[6].

Il modello radicale propone di abbandonare la tradizionale distinzione tra soggetti imputabili e non imputabili, sostituendola con un sistema che tiene conto delle predisposizioni biologiche e neurologiche. In tal modo, l’imputabilità verrebbe ridefinita non più sulla base di una capacità di autodeterminazione, ma piuttosto sulla base di una valutazione delle condizioni neurobiologiche dell’individuo. Le sanzioni penali tradizionali, come la reclusione, verrebbero sostituite da misure di sicurezza più orientate alla riabilitazione o alla ‘gestione’ della pericolosità sociale[7].

4. Il Modello Compatibilista: Integrazione delle Neuroscienze senza Riformare il Diritto Penale

Al contrario, molti giuristi e neuroscienziati adottano una visione compatibilista, secondo la quale le neuroscienze non devono necessariamente minare il concetto di responsabilità individuale nel diritto penale. Codesto approccio non nega l’esistenza di fattori biologici che influenzano il comportamento umano, ma sostiene che la responsabilità penale dipenda dalla capacità dell’individuo di esercitare una “libertà compatibile” con la comprensione della legge e la possibilità di scegliere tra diverse opzioni comportamentali, pur in presenza di influenze neurologiche.

Stephen Morse e Michael Gazzaniga sono tra i principali sostenitori di questa posizione. Morse, in particolare, afferma che l’idea del libero arbitrio come “possibilità di agire diversamente” non è necessaria per il sistema penale, poiché ciò che è rilevante per la responsabilità penale è la libertà di volere. Secondo questa visione, le neuroscienze possono essere utilizzate per migliorare la valutazione dell’imputabilità e la migliore comprensione dei fattori che influenzano la condotta criminale, ma non giustificano una rivoluzione nel sistema giuridico[8].

4.1. Le Implicazioni Pratiche: Dalla Teoria alla Pratica della Corte dei Conti, n. 394 del 2021.

La sentenza n. 394 del 20 dicembre 2021 della Corte dei Conti, Sez. Emilia-Romagna, rappresenta un caso emblematico per l’analisi dell’imputabilità in relazione a patologie psichiche, con particolare riferimento alla sindrome bipolare. In questo caso, una dipendente comunale è stata accusata di essersi allontanata ingiustificatamente dal posto di lavoro, falsificando la sua presenza mediante certificati medici. La Corte, nel giudicare il comportamento della convenuta, ha affrontato il delicato tema della responsabilità contabile alla luce di una possibile incapacità di intendere e di volere dovuta alla malattia.

4.2. Il Caso e la Questione dell’Imputabilità

Il caso esaminato dalla Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna[9], riguardante una dipendente pubblica accusata di aver falsificato la propria presenza in servizio mediante certificati medici, solleva una questione rilevante riguardo l’imputabilità di un soggetto affetto da una patologia psichica, in particolare la sindrome bipolare. La Corte si è trovata di fronte a una domanda di risarcimento per danno erariale subito dalla pubblica amministrazione, derivante dall’allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro, comportamento che la dipendente aveva giustificato in parte attraverso la sua malattia mentale. La sentenza analizza con rigore la capacità di intendere e di volere del soggetto, ponendo in rilievo la distinzione tra la malattia in sé e lo stato di acuzie.

Nel contesto del caso esaminato dalla Corte dei Conti, l’imputabilità assume una particolare rilevanza. La dipendente pubblica accusata di falsificare la propria presenza in servizio mediante certificati medici, giustifica il proprio comportamento parzialmente attraverso la sua condizione di salute mentale, in particolare la sindrome bipolare. Tale patologia psichica comporta variazioni marcate nell’umore, con fasi maniacali caratterizzate da euforia e comportamenti impulsivi, e fasi depressive, durante le quali la persona può vivere una forte disillusione e difficoltà a portare avanti le proprie responsabilità.

L’imputabilità si basa sulla distinzione tra due concetti cruciali: la capacità di intendere e la capacità di volere[10]. La capacità di intendere implica la possibilità di comprendere la natura dell’atto e la sua illiceità. La capacità di volere, invece, si riferisce alla possibilità di autodeterminarsi, ossia di agire secondo un’intenzione consapevole e razionale.

Nel caso della dipendente pubblica, la Corte ha dovuto considerare se la sindrome bipolare avesse avuto un impatto tale da influenzare la capacità della persona di rendersi conto dell’illegittimità delle sue azioni o di impedire la sua capacità di autocontrollarsi. La patologia psichica non esclude automaticamente l’imputabilità, ma può comportare una valutazione più sfumata della responsabilità. In particolare, la distinzione tra malattia e stato di acuzie è determinante[11]. Se la dipendente fosse in una fase maniacale della sua sindrome bipolare, potrebbe essere stata meno capace di giudicare la propria condotta, soprattutto se tale fase era caratterizzata da un comportamento impulsivo e disinibito. Tuttavia, durante una fase di stabilità o di remissione della malattia, la persona potrebbe aver recuperato la capacità di intendere e volere e quindi di rispondere pienamente delle proprie azioni.

La responsabilità penale e amministrativa per atti come la falsificazione di documenti, anche se giustificati dalla malattia, dipende dalla gravità del disturbo psicologico e dalla sua influenza sul comportamento del soggetto al momento dell’atto illecito. La Corte dei Conti, pertanto, ha dovuto affrontare una valutazione approfondita non solo delle evidenze mediche, ma anche di come queste possano incidere sulla responsabilità amministrativa della dipendente.

In Italia, l’articolo 88 del codice penale prevede che “la persona che, al momento del fatto, si trovava in uno stato di incapacità di intendere o di volere per effetto di malattia mentale, non è punibile”. Sebbene questa norma si applichi in ambito penale, concetti simili si applicano anche in ambito civile e amministrativo. La malattia psichica può dunque essere una causa di esclusione o attenuazione della responsabilità, ma deve essere valutata con attenzione, tenendo conto della natura e delle circostanze del disturbo.

La Corte dei Conti, nel valutare se la dipendente fosse responsabile per danno erariale, ha dovuto dunque stabilire se la sua condizione psichica avesse inciso significativamente sulla sua capacità di comportarsi in modo conforme agli obblighi di servizio. La decisione probabilmente ha tenuto conto di una valutazione sia clinica (sulle fasi della malattia) che giuridica, per determinare se la dipendente fosse in grado di percepire la gravità delle proprie azioni e se la sua condotta fosse frutto di un atto volontario o di una momentanea incapacità dovuta alla patologia.

In definitiva, il caso sottolinea l’importanza di un approccio integrato, che combini la conoscenza psicopatologica con le necessità del diritto. La valutazione dell’imputabilità, in questi casi, non è mai un processo meccanico, ma richiede una comprensione approfondita della malattia mentale e della sua influenza sul comportamento umano, unita alla necessità di garantire la tutela della pubblica amministrazione e dei suoi fondi[12].

4.3. La Responsabilità Contabile e la Patologia Psichica: L’Analisi del Dolo

La Corte dei Conti, nel suo pronunciamento, ha precisato che la responsabilità contabile della convenuta non è venuta meno a causa della patologia psichica di cui era affetta, in quanto non è stata adeguatamente provata l’incapacità di intendere e di volere al momento del fatto. La Corte ha respinto la difesa della convenuta, la quale sosteneva di essere stata incapace di comprendere il disvalore del proprio comportamento a causa della sua sindrome bipolare. Sebbene la malattia possa influire sulla capacità di un individuo di percepire il significato delle proprie azioni, la Corte ha ritenuto che la dipendente avesse piena consapevolezza del proprio comportamento, come dimostrato dalle azioni compiute prima e dopo l’incidente, inclusa la richiesta di “sanare” la timbratura mancata. La decisione della Corte dei Conti, nel caso della dipendente pubblica accusata di falsificare la propria presenza in servizio mediante certificati medici, è un esempio significativo della difficoltà nel bilanciare la responsabilità individuale e le circostanze psicopatologiche di un soggetto. La Corte, nel precisare che la responsabilità contabile della convenuta non è venuta meno a causa della sua patologia psichica, ha chiarito un punto fondamentale: la semplice presenza di una malattia mentale, come la sindrome bipolare, non è sufficiente a escludere la responsabilità per un atto illecito, se non vi è una prova adeguata dell’incapacità di intendere e di volere al momento in cui l’atto è stato compiuto.

Un aspetto cruciale emerso dalla decisione della Corte è il rapporto tra consapevolezza e dolo. La Corte ha sottolineato che la dipendente, pur affetta da una patologia psichica, ha agito con piena consapevolezza del proprio comportamento, come evidenziato dalle sue azioni successive al fatto illecito. In particolare, la richiesta di “sanare” la timbratura mancata dimostra una volontà consapevole di correggere un errore che non sarebbe stato riconosciuto come tale se la convenuta fosse stata effettivamente incapace di comprendere la gravità del suo comportamento. La consapevolezza dell’illegalità del proprio agire è infatti un elemento fondamentale per determinare il dolo, ossia l’intenzionalità nel commettere un atto illecito.

Il dolo si fonda sulla volontà consapevole di compiere un’azione che si sa essere illegittima. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la dipendente avesse piena consapevolezza delle proprie azioni, e quindi la sua condotta è stata qualificata come fraudolenta, comportando così la sua responsabilità per danno erariale.

Il caso sottolinea anche un altro aspetto centrale: la distinzione tra la malattia psichica e l’elemento psicologico del dolo. Sebbene la sindrome bipolare possa alterare in alcuni casi la percezione della realtà, non sempre tale alterazione è tale da escludere la consapevolezza dell’illegalità dell’atto. La Corte, infatti, ha esaminato con attenzione non solo la patologia psichica, ma anche il comportamento concreto della convenuta. La sua condotta post-illecito, come la richiesta di correggere la timbratura, ha fatto emergere che la dipendente non era priva della capacità di comprendere il significato e la gravità del suo comportamento, e quindi non è stato escluso il dolo[13].

In altre parole, non ogni episodio di malattia psichica implica un’incapacità totale di intendere e di volere. Nel caso della dipendente pubblica, la Corte ha considerato che, pur essendo affetta da sindrome bipolare, la persona era in grado di distinguere giusto da sbagliato e di prendere decisioni consapevoli in merito alle sue azioni.

Un aspetto chiave emerso dalla sentenza è l’importanza della prova concreta per poter giustificare una riduzione della responsabilità in caso di malattia mentale. La Corte dei Conti ha esaminato attentamente le prove fornite dalla difesa e ha ritenuto che non fosse stato adeguatamente provato che la dipendente fosse incapace di intendere e di volere al momento del fatto. In un contesto giuridico, la semplice dichiarazione della parte, senza adeguata documentazione e accertamenti medici specifici, non è sufficiente a dimostrare l’incapacità mentale. L’elemento psicologico del dolo richiede che la persona abbia agito con una piena consapevolezza delle proprie azioni e dei loro effetti.

Il caso in questione evidenzia come, in situazioni in cui è in gioco la responsabilità per danno erariale o per atti illeciti in ambito pubblico, non sia sufficiente l’invocazione di una malattia psichica per escludere la responsabilità. La consapevolezza dell’atto illecito e la prova concreta dell’incapacità mentale sono elementi cruciali per stabilire se un individuo possa essere considerato imputabile e se il suo comportamento possa giustificare o meno l’esclusione della responsabilità. La sentenza della Corte dei Conti ha ribadito che la malattia psichica non esime automaticamente dal risarcimento del danno, se non è provato che la persona fosse effettivamente incapace di comprendere e volere al momento del fatto[14].Inizio moduloFine modulo Questo orientamento richiama l’importanza della valutazione dell’elemento psicologico del dolo, che si fonda sulla consapevolezza e volontà di compiere un atto illecito. La Corte, infatti, ha stabilito che la responsabilità per danno erariale derivante dal comportamento fraudolento non è stata scalfita dalla malattia psichiatrica, in quanto la convenuta ha agito con piena consapevolezza del disvalore della sua condotta.

4.4. Neuroscienze e Imputabilità: Una Riflessione Sulle Nuove Frontiere Giuridiche

Il caso in esame solleva interrogativi sull’utilizzo delle neuroscienze in ambito giuridico, soprattutto in relazione alla capacità di intendere e di volere degli imputati affetti da disturbi psichiatrici. La Corte dei Conti, pur riconoscendo che le neuroscienze possono offrire strumenti utili per comprendere meglio le dinamiche mentali di un soggetto, ha evidenziato la necessità di prove rigorose e specifiche per poter applicare la presunzione di infermità psichica, come previsto dall’articolo 2697 del Codice Civile. In assenza di adeguata documentazione che dimostrasse lo stato di acuzie della convenuta al momento del fatto, la Corte ha ritenuto che non fosse possibile escludere la sua responsabilità.

Il contributo delle neuroscienze, in questo contesto, appare fondamentale per comprendere la psiche del soggetto e la sua capacità di agire. Tuttavia, la Corte, nel suo giudizio, ha richiesto una prova concreta dell’incapacità mentale temporanea, evitando un’applicazione automatica di teorie neuroscientifiche che potrebbero portare a ridurre la responsabilità giuridica senza una verifica adeguata. La sentenza riflette una cautela nell’introduzione delle neuroscienze nel diritto penale e contabile, auspicando una valutazione precisa delle evidenze scientifiche per evitare derive deterministiche, come quelle associate a una visione “neo-lombrosiana” della criminalità.

4.5. Danno Erariale: Patrimoniale e d’Immagine

Il danno erariale derivante dalla condotta della dipendente è stato analizzato sotto due profili: un danno patrimoniale, costituito dalla retribuzione indebitamente percepita per un’attività lavorativa non svolta, e un danno all’immagine, dovuto alla violazione delle norme di condotta pubblica. In questo caso, la responsabilità della convenuta è stata giudicata sussistente sia per l’aspetto patrimoniale sia per quello reputazionale. La Corte ha altresì ribadito l’importanza della corretta gestione dei procedimenti disciplinari e della trasparenza amministrativa come strumenti per prevenire danni erariali. Il concetto di danno erariale[15] rappresenta una delle principali questioni nel contesto di responsabilità amministrativa e, in particolare, nelle decisioni della Corte dei Conti. Il danno erariale si riferisce al pregiudizio subito dall’ente pubblico a causa di un comportamento illecito o negligente di un pubblico dipendente, che comporta una perdita economica per la collettività. Nel caso specifico della dipendente pubblica accusata di falsificare la propria presenza in servizio mediante certificati medici, la Corte dei Conti è stata chiamata a stabilire se il comportamento della dipendente avesse causato un danno all’amministrazione, e quale fosse la responsabilità della stessa dipendente per tale danno. Il danno erariale può derivare da una serie di comportamenti illeciti o colposi che vanno dall’appropriazione indebita di risorse pubbliche, alla gestione inadeguata o inefficiente di fondi, alla violazione di obblighi amministrativi, come nel caso di assenze ingiustificate dal posto di lavoro. In questo caso, la falsificazione dei certificati medici per giustificare assenze dal lavoro senza una reale motivazione è una forma di abuso che danneggia direttamente l’amministrazione pubblica, poiché il tempo in cui la dipendente risulta assente ingiustificatamente comporta una perdita di produttività, un’alterazione dei carichi di lavoro e, eventualmente, costi aggiuntivi per l’amministrazione nel tentativo di rimediare alla sua assenza.

La responsabilità per danno erariale in tali situazioni si basa sul principio che i pubblici dipendenti devono agire con diligenza, lealtà e onestà, in conformità con gli obblighi del loro incarico. Se un dipendente pubblico non adempie ai propri doveri o adotta comportamenti fraudolenti, causando una perdita economica all’ente, il danno erariale diventa un elemento fondamentale per l’azione della Corte dei Conti.

Nel caso di falsificazione dei certificati medici, l’intenzione fraudolenta è cruciale per determinare l’esistenza del danno erariale. Sebbene la dipendente abbia giustificato la propria condotta con la sua malattia mentale, la Corte dei Conti ha dovuto esaminare se questa giustificazione fosse sufficiente a escludere la responsabilità amministrativa per il danno causato. Se si ritiene che la dipendente abbia agito con dolo, ossia consapevolmente e intenzionalmente, falsificando i certificati per beneficiare indebitamente di assenze, il danno erariale sarebbe evidente e la responsabilità diretta della dipendente verrebbe confermata. Tuttavia, se l’atto illecito fosse frutto di un momento di acuzie della sua patologia psichica, la Corte avrebbe potuto attenuare la responsabilità o escludere la colpa, ma il danno per l’amministrazione rimarrebbe comunque un aspetto da considerare.

La quantificazione del danno erariale è una fase che comporta l’analisi dei danni effettivi che l’amministrazione ha subito a causa della condotta del dipendente. Nel caso specifico, il danno erariale potrebbe non consistere solo nel valore economico delle ore di lavoro non prestate dalla dipendente, ma anche nel potenziale impatto sull’organizzazione del lavoro, sulla produttività e sul morale dei colleghi. In altre parole, il danno non è limitato alla semplice perdita finanziaria, ma può riguardare anche danni indiretti come la disorganizzazione o il costo di dover sostituire il dipendente assente.

Tuttavia, è importante sottolineare che l’imputabilità della dipendente, a causa della sua patologia psichica, potrebbe influire sulla valutazione della responsabilità. Se la malattia ha avuto un impatto significativo sulla capacità della dipendente di rendersi conto della propria condotta, la Corte potrebbe decidere di ridurre l’importo del risarcimento dovuto, in un’ottica di equità.

6. Conclusioni Neuroscienze e Diritto Penale. Un Futuro di Collaborazione

Il dibattito sul rapporto tra neuroscienze e diritto penale è lontano dall’essere concluso. Mentre alcuni propongono una rifondazione del diritto penale basata sulle neuroscienze, molti giuristi ritengono che la migliore strada sia quella di integrare le scoperte scientifiche all’interno di un sistema giuridico che continua a fondarsi sulla responsabilità individuale, ma che tenga conto dei fattori biologici e psicologici che influenzano il comportamento umano. In ogni caso, le neuroscienze offrono strumenti potentissimi che possono arricchire la comprensione dei comportamenti criminali, ma è necessario un equilibrio tra il progresso scientifico e il rispetto dei principi giuridici fondamentali; per meglio interpretare quanto detto fin ad ora, si è ritenuto di analizzare attentamente un caso pratico specifico fornitoci da una sentenza emessa dalla Corte dei Conti (394/21), dove si evince tangibilmente lo stretto e necessario rapporto collaborativo tra i due mondi al fine di arrivare ad una giusta interpretazione e a un’equa applicazione della norma giuridica.

L’interazione tra diritto e neuroscienze non dovrebbe ridursi a un semplice strumento di giustificazione, ma servire, piuttosto, a rafforzare l’accuratezza delle decisioni, contribuendo a una giustizia più equa, che tenga conto sia delle evidenze scientifiche che dei principi giuridici consolidati. La sfida per il futuro sarà quella di integrare le neuroscienze in modo che il diritto penale possa trarne beneficio senza snaturare i diritti e le libertà individuali.


Indicazioni bibliografiche

  1. Corte dei Conti, Sentenza n. 394 del 20 dicembre 2021. Est. A. Giordano.
  2. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 25955 del 2018.
  3. G. S. / P. N., “Neuroscienze e Diritto Penale: Un’Integrazione Necessaria”, Rivista di Diritto Penale, 2022
  4. Gazzaniga, M., La mente etica, Torino, 2006, p. 98.
  5. Morse, S., Neuroscienze e diritto penale: la libertà di volere e la responsabilità penale, in Neurosciences and Law: Brain, Mind, and the Scales of Justice, Oxford University Press, 2006, pp. 182-184.
  6. Di Giovine, P., Rielaborazione del diritto penale e neuroscienze: tra libertà di scelta e determinismo biologico, in Rivista di Diritto Penale e Scienze Forensi, 2021, p. 45.
  7. Grandi, F., Neuroscienze e responsabilità penale, Milano, 2019, p. 118.
  1. Roth, R., La relación entre la razón y la emoción y su impacto sobre el concepto de libre albedrío, in El cerebro: Avances recientes en neurociencia, 2009.
  2. Basile, M. & Vallar, G., Neuroscienze e giustizia penale: un’analisi delle implicazioni per l’imputabilità, in Neuroscienze e Diritto Penale, Rivista di Diritto Pubblico, 2020, p. 273.
  3. Bertolino, M., “L’imputabilità penale fra cervello e mente”, in Rivista Italiana di Medicina Legale, 2012, pp. 8 ss.
  4. Ibidem, op. cit., pp. 23 ss.
  5. Galeotti, F., “Responsabilità penale e neuroscienze: prospettive di integrazione”, in Diritto Penale Contemporaneo, 2018, pp. 45 ss.
  6. Diana, F., “La valutazione dell’imputabilità in caso di disturbi psichici”, in Giurisprudenza Penale, 2017, pp. 67 ss.
  7. Collica, M. T., “Vizio di mente e pericolosità sociale”, in Vizio di Mente e Pericolosità Sociale, 2014, pp. 123 ss.
  8. Palazzo, F., “Punire e curare: tra incertezze scientifiche ed esigenze di riforma”, in Neuroscienze e Responsabilità Penale. Nuove Soluzioni per Problemi Antichi?, Giappichelli, 2016, pp. 135 ss.
  9. Sartori, G., “Forensic neurosciences: from basic research to applications and pitfalls”, in Current Opinion in Neurology, 2011, pp. 345 ss.
  10. Di Giovine, O., “Ripensare il diritto penale attraverso le (neuro-)scienze?”, in Rivista di Diritto Penale, 2015, pp. 567 ss.
  11. Gazzaniga, M. S., “Neuroscienze cognitive e responsabilità penale”, in Rivista di Neuroscienze, 2017, pp. 789 ss.
  12. Machetti, M., “L’approccio neuroscientifico alla valutazione dell’imputabilità”, in Diritto e Scienze Cognitive, 2018, pp. 901 ss.

[1] GAZZANICA, La mente etica e il libero arbitrio,, torino, 2006.

[2] MARCHETTI, Cenni storici di psichiatria forense, in FERRACUTI (a cura di), Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, Milano, 1990.

[3]FORNARI, Nozione di malattia, valore di malattia, vizio di mente e problemi nel trattamento dell’autore di reato, cit 1987.

[4]ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Milano.  ANTOLISEI, rif. 1947-2022.  

[5]ROMANO, M., & GRASSO, G. (1996). Commentario sistematico del codice penale, Vol. II. Milano: Giuffrè; BERTOLINO, F. (2001). Fughe in avanti e spinte regressive in tema di imputabilità penale. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 3, 853; BERTOLINO, F. (2001). Fughe in avanti e spinte regressive in tema di imputabilità penale. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 3, 853; LEONE, G. (1937). L’imputabilità nella teoria del reato. Rivista Italiana di Diritto Penale, 361; Corte Costituzionale, Sentenza n. 364 del 24 marzo 1988. Recuperato da Jstor; Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza del 4 aprile 2000. In Cassazione Penale, 2001, 1483; Corte di Cassazione Penale, Sezione I, Sentenza del 24 giugno 1992. In Giustizia Penale, 1992, 1234.

[6]GRANDI, Neuroscienze e responsabilità penale, cit., 67, anno 2016, in cui aggiunge che il giudizio di responsabilità soggettiva di chi abbia violato una norma penale si snodi attraverso una serie di 42 saggi logici nessuno dei quali richiede la prova positiva del libero arbitrio. 

[7]BERTOLINO, M., “L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale”, Giuffrè, Milano, 1990, p. 565. Per quanto riguarda il concetto di psicopatia, si veda DI GIOVINE, “Ripensare il diritto penale attraverso le (neuro-)scienze?”, Giappichelli, Torino, 2019, p. 50, secondo cui lo psicopatico grave è consapevole del fatto che la commissione di gravi delitti venga percepita come riprovevole dalla società. Tuttavia, essendo carente del sentimento dell’empatia, non avverte la gravità del fatto, che, nella sua percezione, equivale a violazioni formali di poco conto.

[8]IBIDEM.

DI GIOVINE, “Ripensare il diritto penale”, cit., 23 s.s; Sempre riguardo al concetto di psicopatia, cfr. DI GIOVINE, Ripensare il Diritto penale, cit., 50 che afferma come lo psicopatico grave sia consapevole del fatto che la commissione di gravi delitti venga percepita come riprovevole dalla società ma, essendo carente del sentimento dell’empatia, non avverte la gravità del fatto pur profondamente lesivo, che, nella sua percezione, equivale a violazioni formali di poco conto.

[9]Corte dei Conti, Sez. Emilia-Romagna, Sentenzan. 394 del 20 dicembre 2021; G. S. / P. N., “Neuroscienze e Diritto Penale: Un’Integrazione Necessaria”, Rivista di Diritto Penale, 2022.IBIDEM. BASILE, vallar, cit, num, di rif. 273; Marta Bertolino, “L’imputabilità secondo il codice penale. Dal Codice Rocco alla legge delega del 2017: paradigmi, giurisprudenza, Commissioni a confronto” in Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in contesti penali, Milano, 2019; M. T. Collica, “Gli sviluppi delle neuroscienze sul giudizio di imputabilità”, in Diritto Penale Contemporaneo, 2018; Francesco Palazzo, “Punire e curare: tra incertezze scientifiche ed esigenze di riforma”, in Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in contesti penali, Milano, 2019; M. T. Collica, “Vizio di mente e pericolosità sociale”, in Vizio di mente e pericolosità sociale, 2014.

[10]Giuseppe Sartori, “Forensic neurosciences: from basic research to applications and pitfalls”, in Current Opinion in Neurology, 2011; Ciro Grandi, “Neuroscienze e responsabilità penale. Nuove soluzioni per problemi antichi?”, Giappichelli, 2016. Riguardo al concetto di psicopatia, cfr. DI GIOVINE, Ripensare il diritto penale, cit., 50 che afferma come lo psicopatico grave sia consapevole del fatto che la commissione di gravi delitti venga percepita come riprovevole dalla società ma, essendo carente del sentimento dell’empatia, non avverte la gravità del fatto pur profondamente lesivo, che, nella sua percezione, equivale a violazioni formali di poco conto.

 

[12] Sentenza corte dei conti n. 394 del 20 dicembre 2021 Est. A. Giordano; GRANDI, Diritto penale e neuroscienze, cit., 10; BERTOLINO, L’imputabilità penale fra cervello e mente, in Riv. It. Med. Leg., 212, 3, 925; SARTORI, Lectio magistralis tenuta all’Università L. Bocconi in occasione dell’incontro su “Forensics Neurosciences”, 2011, cit. in BERTOLINO, L’imputabilità penale fra cervello e mente, cit. 8″ si riferisce probabilmente al secondo lavoro, indicato come citazione numero 8 nella bibliografia. La data di pubblicazione è il 2012.

[13]  Cfr. Corte dei Conti, Sez. III App., 15 giugno 2015, n. 123; Cfr. Corte dei Conti, Sez. I App., 20 luglio 2017, n. 256.

[14] Cfr. CLARICH, La responsabilità amministrativa, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di Scoca, Padova, 2010, 123 ss; Cfr. NIGRO, La responsabilità amministrativa: profili generali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2008, 4, 987 ss.

[15]Cfr. GALEOTTI, Il danno erariale, in Riv. Corte Conti, 2010, 2, 123 ss; Cfr. DEIANA, La responsabilità amministrativa e il danno erariale, Torino, 2005, 87 ss.Cfr; CARLI, Nesso di causalità e responsabilità amministrativa, Milano, 2008, 145 ss; Cfr. PATRONI GRIFFI, La quantificazione del danno erariale, in Giur. it., 2012, 10, 2345 ss; Galeotti, D., La responsabilità dei dipendenti pubblici e il danno erariale, in Rivista di Diritto Amministrativo, 2019; Diana, A., Le implicazioni delle malattie psichiche nella responsabilità pubblica, in Giurisprudenza Amministrativa, 2018; Carli, P., L’analisi delle malattie psichiche in relazione ai procedimenti disciplinari, in Il Diritto Pubblico e la Responsabilità, 2017. Patroni Griffi, M., Il danno erariale e la responsabilità dei pubblici dipendenti, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico, 2020.

Scarica il PDF

Autore articolo
Condividi:
WhatsApp
Email
LinkedIn

Scopri l'Istituto di Alta Formazione Giuridica Direkta

Con Direkta ottieni la migliore preparazione per superare esami e concorsi e avviare la tua carriera