I – Prologo. Lo statuto costituzionale del dipendente pubblico. II – Libertà di manifestazione del pensiero e ambiente digitale. III. – I limiti applicabili ai dipendenti pubblici nell’uso dei social media. IV – Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e la rilevanza a fini disciplinari delle opinioni manifestate.
I – Prologo. Lo statuto costituzionale del dipendente pubblico.
La riflessione sulla disciplina dell’uso dei social media da parte dei dipendenti pubblici non può che muovere da una premessa di ordine teorico‑generale concernente la struttura dei diritti fondamentali. Seguendo l’elaborazione concettuale di Robert Alexy, essi si presentano come imperativi di ottimizzazione[1], proiettati verso la massima espansione possibile entro i margini consentiti dall’ordinamento. È proprio questa loro tendenza all’assolutezza – efficacemente descritta dalla celebre immagine schmittiana dei diritti che aspirano ciascuno a ergersi a Tiranno[2] – a rendere necessario un sistema costituzionale che ne temperi la portata attraverso la coesistenza e il bilanciamento tra situazioni giuridiche fondamentali di pari rango, nessuna delle quali può rivendicare primazia gerarchica sulle altre.
La Costituzione, nel riconoscere una pluralità di diritti fondamentali, non ne consacra infatti alcuno come assoluto o insuscettibile di compressioni; neppure il diritto alla vita o alla salute, se scrutati con rigore sistematico, sfuggono alla logica del bilanciamento. Ne deriva che ogni diritto può espandersi solo fino al punto in cui non comprometta, in modo irreversibile, la sfera di tutela di altri diritti o doveri costituzionalmente protetti. Il bilanciamento diviene, così, lo strumento attraverso il quale l’ordinamento garantisce la coesistenza armonica di principi e valori potenzialmente confliggenti, consentendo la prevalenza contingente di uno senza annientare l’altro, ma relegandolo eventualmente in posizione recessiva e comunque rivalutabile in un diverso contesto fattuale o normativo[3].
Applicare questa griglia concettuale all’ecosistema digitale significa interrogarsi sulla posizione del dipendente pubblico rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero nella dimensione social. La questione richiede di stabilire, prima di tutto, i due poli del bilanciamento. Da un lato, lo statuto costituzionale del dipendente pubblico, che ne definisce doveri speciali e vincoli ulteriori rispetto al comune cittadino; dall’altro, le modalità attraverso le quali l’esternazione del pensiero prende forma nei social network, con le implicazioni che ne conseguono in termini di immagine, reputazione, riservatezza e responsabilità[4].
L’identità giuridica del dipendente pubblico affonda le sue radici in una tradizione che, sin dal tardo Ottocento, ha concepito il funzionario quale soggetto collocato in una posizione di peculiare soggezione nei confronti dell’amministrazione. Paul Laband, già nel 1874 e poi nel monumentale Staatsrecht des Deutschen Reiches (1882)[5], delineava la figura del funzionario vassallizzato come quella di un agente assorbito nella personalità dello Stato, privo di un’autonoma soggettività giuridica. La retribuzione, secondo questa impostazione, assumeva quasi il carattere di una regalia, un beneficio più che un diritto soggettivo, giacché la dignità di servire il sovrano era ritenuta un compenso sufficiente per l’attività prestata. Georg Jellinek, sulla stessa linea teorica, sottolineava come l’organo dell’amministrazione non si distinguesse dallo Stato, del quale rappresentava la volontà in forma immediata[6].
Questa impostazione di matrice idealistica è stata progressivamente abbandonata nel secondo Novecento, per lasciare spazio a concezioni più equilibrate del rapporto tra potere pubblico e suoi agenti. In questo contesto si colloca la nozione di “fedeltà qualificata”, elaborata da Giorgio Lombardi nel 1968, che interpreta gli artt. 54, 97 e 98 Cost. come norme idonee a differenziare la posizione del dipendente rispetto al cittadino comune. L’art. 54, secondo comma, esige che chi esercita funzioni pubbliche lo faccia con “disciplina e onore”, evocando un orizzonte valoriale che richiama non solo la correttezza formale, ma l’integrità personale[7]. L’art. 97 vincola l’amministrazione al principio di imparzialità, da cui discende il dovere di evitare, anche solo nella sfera dell’apparenza, comportamenti idonei a incrinare la fiducia dei consociati. L’art. 98, infine, stabilisce che i funzionari siano al servizio “esclusivo della Nazione”, richiamando una dimensione di appartenenza che trascende l’immediatezza dell’incarico e si proietta verso la tutela di valori identitari propri della comunità politica.
Da questa ricostruzione si trae la fondamentale conclusione che il dipendente pubblico non è un cittadino ‘come gli altri’, ma è portatore di doveri funzionalmente connessi al ruolo; doveri che ne possono legittimamente limitare la libertà di manifestazione del pensiero in misura più penetrante rispetto al resto della collettività. Ciò vale, in modo rafforzato, per le categorie indicate dall’art. 98, comma terzo della Costituzione – magistrati, militari, forze di polizia, personale diplomatico e consolare – che possono subire restrizioni ulteriori anche quanto al diritto di iscriversi a partiti politici e, di riflesso, nelle modalità del loro discorso pubblico.
II – Libertà di manifestazione del pensiero e ambiente digitale.
Una volta delineato, per larghi cenni, lo statuto costituzionale del dipendente pubblico, occorre volgere l’attenzione al secondo polo del bilanciamento. Si tratta della libertà di manifestazione del pensiero, che assume forme inedite e problematiche nell’ambiente digitale e, in particolare, nei social media. La giurisprudenza costituzionale qualifica l’art. 21 Cost. come pietra angolare dei sistemi liberaldemocratici[8], ma la sua portata non è illimitata. L’unico limite espresso è quello del buon costume, mentre una pluralità di limiti impliciti derivano dalla tutela di beni di pari dignità costituzionale quali l’onore, la reputazione, l’immagine, la riservatezza e il segreto, sia esso di Stato o inerente all’amministrazione della giustizia[9].
Questi limiti, che già si impongono al cittadino comune, assumono un rilievo ancora più penetrante nei confronti del dipendente pubblico, alla luce dell’accresciuto dovere di fedeltà che grava su chi esercita funzioni pubbliche e dell’esigenza di preservare il decoro e la credibilità dell’amministrazione di appartenenza. Come autorevolmente osservato da Paolo Barile, il bilanciamento tra art. 21 e art. 54 Cost. – e, più in generale, tra libertà garantita e dovere imposto[10] – richiede che la libertà di manifestazione del pensiero non possa essere esercitata in modo da compromettere l’integrità istituzionale o il corretto svolgimento delle funzioni pubbliche.
In questo quadro, assume rilevanza un dato preliminare, rappresentato dalle modalità attraverso le quali l’espressione del pensiero si manifesta nell’ambiente digitale. Le piattaforme social, al contempo luoghi di relazione e di esposizione pubblica, racchiudono identità personali e professionali che tendono a compenetrarsi, rendendo difficile la separazione tra opinione privata e percezione istituzionale.
I social network costituiscono ormai formazioni sociali virtuali, ossia spazi che, per struttura e funzione, si avvicinano alle antiche agorà greche. La loro frequentazione rappresenta, in questa prospettiva, non solo un esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, ma anche uno strumento essenziale per il pieno sviluppo della persona, e quindi per l’attuazione dell’art. 2 della Costituzione[11].
Ne consegue che un divieto assoluto di accesso o presenza sui social sarebbe difficilmente giustificabile – salvo casi eccezionali, come quelli relativi alle agenzie di intelligence – giacché l’interazione digitale costituisce un veicolo ordinario e fisiologico dell’autonomia personale. La libertà digitale deve, tuttavia, misurarsi con i doveri funzionali del dipendente pubblico e con l’esigenza di non rendere «più difficile, e per taluni casi limite anche impossibile, l’espressione del pensiero», secondo il monito della Corte costituzionale[12] .
La prima necessaria distinzione concettuale riguarda la differenza tra corrispondenza privata e manifestazione del pensiero. Tale discrimine, divenuto ormai un criterio consolidato nella giurisprudenza, trova un’efficace sintesi nella sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere[13], secondo cui i messaggi scambiati tramite servizi di chat o messaggistica – anche se integrati all’interno di un social network – devono considerarsi corrispondenza privata, protetta dall’art. 15 Cost. come diritto inviolabile.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione[14], che ha escluso la rilevanza disciplinare di una conversazione privata su Facebook contenente frasi offensive verso un superiore gerarchico di un dipendente pubblico, proprio perché rivolta a un numero determinato e circoscritto di destinatari. Il ragionamento si estende, coerentemente, anche ad eventuali conversazioni rivolte a figure istituzionali – sindaci, assessori, dirigenti o persino Ministri – qualora avvengano in spazi comunicativi privati e predefiniti.
Diverso è il caso in cui la comunicazione avvenga tramite account istituzionale o casella di posta elettronica riferibile all’amministrazione. In tal caso, l’uso del mezzo sottrae la conversazione alla sfera privata e la riconduce nell’ambito della manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., con tutte le conseguenze in termini di limiti e responsabilità.
Il dato operativo che e discende è duplice. la cerchia dei destinatari è decisiva per definire la natura privata o pubblica della comunicazione; dall’altro, l’utilizzo di strumenti istituzionali incide profondamente sul regime giuridico della comunicazione, attenuandone il carattere riservato.
Da qui l’opportunità, in caso di comunicazioni sensibili, di indicare espressamente il loro carattere riservato, anche attraverso formule convenzionali come “CONFIDENZIALE – RISERVATO”. Ciò non elimina il rischio, ma contribuisce a rafforzare il presidio di tutela.
Il confine tra conversazione privata e manifestazione del pensiero incide anche sul tema della pubblicità del messaggio, da cui dipende la possibile lesione del decoro o del prestigio dell’amministrazione.
La pubblicità rilevante è quella che rende il messaggio destinato a un pubblico non previamente selezionato e non determinabile dal mittente. I profili social personali costituiscono, in questo senso, veri e propri spazi pubblici, anche quando il contenuto sia visibile a una cerchia di ‘amici’, poiché tale cerchia, variabile e ampliabile, non consente di predeterminare i destinatari effettivi.
Ne discende che informazioni e opinioni pubblicate sul proprio profilo – anche se riferibili a vicende professionali o istituzionali – devono considerarsi conoscibili da terzi[15], con conseguente applicazione dei limiti propri della libertà di manifestazione del pensiero e dei doveri di lealtà e correttezza.
III. – I limiti applicabili ai dipendenti pubblici nell’uso dei social media.
La riflessione sui confini della libertà di manifestazione del pensiero nell’ecosistema digitale deve essere completata dall’analisi dei limiti specifici che gravano sui dipendenti pubblici in base al quadro normativo e giurisprudenziale. Come anticipato, tali limiti non operano secondo un modello statico e identicamente riproducibile, ma si applicano in funzione del ruolo ricoperto, della natura delle informazioni trattate e dell’impatto potenziale dell’esternazione sull’immagine dell’amministrazione. Essi si articolano lungo almeno lungo tre direttrici: il contenuto del messaggio, il mezzo utilizzato e il contesto nel quale l’espressione viene diffusa.
I valori costituzionali richiamati dagli artt. 54, 97 e 98 Cost. costituiscono il perno attorno al quale ruota il regime di responsabilità del dipendente pubblico nell’uso dei social media. In molte esperienze europee si rinvengono parametri analoghi. Il diritto tedesco, quello spagnolo e quello francese, ad esempio, attribuiscono rilievo preminente a principi quali obiettività, integrità, neutralità, responsabilità, riservatezza, trasparenza ed esemplarità; nel Regno Unito il Civil Service Code richiama costantemente la necessità di preservare la fiducia del pubblico nell’imparzialità dell’amministrazione.
Tali principi fungono da architrave sistemica e consentono di qualificare come legittime talune restrizioni poste all’espressione digitale del dipendente pubblico, purché non scivolino verso forme di censura incompatibili con l’art. 21 Cost. Non può omettersi, in questa cornice, il richiamo al “pieno sviluppo della persona umana” che campeggia nell’art. 2 Cost. Esso impone di non comprimere in modo irragionevole le possibilità comunicative del dipendente, specialmente in ambienti digitali che costituiscono oggi luoghi privilegiati di relazione, dibattito e partecipazione civile.
Il social network è un ambiente comunicativo connotato da una compresenza strutturale di pubblico e privato: profilo personale, cerchia di contatti, modalità di visualizzazione e accesso, algoritmi di diffusione rendono difficilmente prevedibile l’effettiva platea dei destinatari. Ne deriva che la connotazione ‘pubblica’ del messaggio non dipende interamente dall’intenzione dell’autore, ma anche dalla concreta potenzialità che esso ha di raggiungere un numero indeterminato di soggetti.
La giurisprudenza ha in più occasioni precisato che l’esposizione digitale su profili apparentemente circoscritti non esclude la natura pubblica dell’esternazione, poiché gli ‘amici’ o follower costituiscono un insieme fluido, ampliabile e non rigidamente controllabile. Questa considerazione è decisiva per valutare l’impatto di un commento o di un contenuto postato da un dipendente pubblico, specie se attinente a vicende e dell’ufficio, a interazioni con colleghi o superiori o a valutazioni e apprezzamenti che possano essere percepiti come imputabili all’amministrazione. È, dunque, l’effettiva potenzialità lesiva – non l’etichetta formale della piattaforma – a determinare l’applicazione dei limiti costituzionali sopra descritti e dei doveri comportamentali che ne discendono.
La crescente complessità dell’ambiente digitale ha indotto molte amministrazioni a dotarsi di una propria social media policy, volta a tradurre in regole operative i principi generali contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013, come modificato dal D.P.R. n. 81/2023). Tali strumenti, lungi dal costituire un’imposizione arbitraria, rappresentano un tentativo di rendere più circoscritte nei contenuti (e dunque prevedibili) le categorie di prestigio, decoro, immagine e reputazione, che per la loro ampiezza concettuale, rischierebbero di essere applicate con eccessiva discrezionalità[16].
La giurisprudenza amministrativa ha più volte evidenziato la necessità di integrare le fonti normative generali con più specifiche regole interne all’amministrazione. Il TAR Lazio[17], ad esempio, ha avvertito che l’assenza di una regolamentazione chiara e puntuale nei suoi contenuti precettivi espone il dipendente al rischio di subire interpretazioni espansive del potere disciplinare. Il parere del Consiglio di Stato n. 93/2023 sullo schema di D.P.R. recante modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici va nella stessa direzione, evocando il pericolo connesso alla genericità delle condotte vietate e alla conseguente difficoltà di prevedere quali comportamenti possano essere considerati lesivi del decoro o dell’immagine dell’amministrazione.
Fra le molte regolazioni interne sui social media, il campione qui analizzato – che comprende le social media policies del Ministero dell’Ambiente, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’Agenzia delle Entrate, del Comune di Roma, della ASL Roma 4 e del Garante per la protezione dei dati personali – presenta elementi sostanzialmente convergenti, che possono così riassumersi:
- divieto di divulgazione di informazioni riservate o non ancora pubbliche;
- divieto di pubblicare contenuti offensivi o diffamatori verso l’amministrazione, colleghi o utenti;
- obbligo di adottare formule idonee a evitare equivoci in ordine all’imputazione all’ente di appartenenza di opinioni personali del dipendente;
- necessità di evitare commenti politicamente schierati o idonei a compromettere l’imparzialità (e ancora prima l’apparenza di imparzialità) del dipendente pubblico;
- uso vigilato di immagini, loghi e riferimenti all’istituzione di appartenenza, che sono spesso soggetti ad autorizzazione preventiva.
Tali prescrizioni, complessivamente considerate, non sembrano porre un limite irragionevole alla libertà di espressione, ma piuttosto costituiscono un’applicazione proporzionata dei doveri di lealtà, neutralità e riservatezza gravanti sul dipendente pubblico.
La funzione della social media policy autonomamente prodotta dall’amministrazione di appartenenza è quella di colmare il deficit di determinatezza della disciplina generale, definendo regole interne che recepiscano sia le esigenze di tutela dell’immagine e della reputazione dell’ente, sia la necessità di preservare un margine ragionevole di libertà espressiva del dipendente. Occorre, tuttavia, distinguere le norme che si giustificano in ragione della loro proporzionalità rispetto all’interesse pubblico (divieto di diffusione di documenti riservati o non pubblici; divieto di dichiarazioni offensive verso colleghi o utenti) da quelle formulate in termini eccessivamente generici. Espressioni come “indecoroso”, “inappropriato”, “non confacente al decoro” o “contrario alla buona educazione”, ad esempio, rischiano di tradursi in categorie non facilmente contenibili o verificabili, aprendo spazi interpretativi tali da rendere incerto il confine tra illecito e comportamento consentito.
Merita un cenno di svolgimento la dimensione extra‑lavorativa nell’uso dei social. La giurisprudenza ha riconosciuto che una condotta tenuta al di fuori dell’orario di lavoro può comunque assumere rilevanza disciplinare quando sia idonea a riflettersi negativamente sull’immagine dell’amministrazione, anche a causa della forte diffusività dei contenuti digitali.
Pur tuttavia, non ogni esternazione ‘sgradevole’, polemica o critica nei confronti dell’istituzione di appartenenza giustifica l’applicazione di sanzioni. Occorre, invero, stabilire un nesso causale concreto tra il contenuto pubblicato e la lesione del vincolo fiduciario, come ribadito più volte dalla Corte di Cassazione[18]. Solo quando la condotta digitale – per linguaggio, contenuti, modalità comunicativa o contesto – sia idonea a compromettere seriamente il rapporto fiduciario, essa potrà integrare una giusta causa di recesso o una violazione disciplinare grave.
IV – Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e la rilevanza a fini disciplinari delle opinioni manifestate.
La comprensione del quadro normativo relativo all’uso dei social media da parte dei dipendenti pubblici va raccordata con il sistema delle fonti secondarie e delle policy organizzative, che agiscono quali strumenti attuativi dei principi generali. In questa prospettiva, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici rappresenta l’asse portante della disciplina qui di interesse. Ciò in quanto l’art. 11‑ter del citato Codice individua una serie di obblighi specifici, ispirati alla necessità di preservare il prestigio, il decoro e l’immagine dell’amministrazione, ponendo precetti che incidono direttamente sulle modalità di espressione nel contesto digitale.
Il comma 1 impone al dipendente l’obbligo di adottare ogni cautela affinché opinioni e giudizi non siano attribuibili all’amministrazione, chiarendo come la dimensione digitale imponga una costante vigilanza sulla percezione esterna delle proprie esternazioni. Il comma 2 vieta qualsiasi intervento che possa arrecare nocumento al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione nel suo complesso. Si tratta di clausole generali che, in ragione della loro latitudine semantica, possono dare luogo a interpretazioni divergenti o eccessivamente estensive.
Non è un caso che il Consiglio di Stato, nel menzionato parere n. 93/2023, abbia segnalato come l’“indeterminatezza delle condotte sanzionabili” esponga i dipendenti a margini interpretativi particolarmente ampi e potenzialmente lesivi del principio di certezza. Una simile preoccupazione è stata espressa anche dal TAR Lazio[19], che ha sottolineato come la scarsa specificazione regolamentare rischi di collidere con l’esigenza di una disciplina misurabile e prevedibile, posta a presidio delle garanzie dei lavoratori. In questo contesto, assume rilievo la facoltà attribuita dall’art. 11‑ter, comma 4, alle amministrazioni di adottare social media policy interne, ossia strumenti di autoregolamentazione dei quali si è già detto che, graduando le condotte in relazione al livello di responsabilità, consentono di tradurre le clausole generali in precetti operativi più determinati.
Per valutare la rilevanza disciplinare di un dato comportamento, è determinante il nesso causale tra l’esternazione social e la lesione del vincolo fiduciario che lega dipendente e amministrazione. La giurisprudenza più recente ha ribadito che non può integrare giusta causa di recesso una manifestazione del pensiero che, pur non gradita o polemica, non superi i limiti della continenza né comprometta realmente l’immagine dell’amministrazione. La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che un post “sgradito”, “polemico” o “poco istituzionale” non è di per sé sufficiente a giustificare la sanzione espulsiva. Ciò in quanto è necessaria la dimostrazione dell’esistenza di un nesso diretto tra il contenuto pubblicato e la rottura definitiva del vincolo fiduciario.
È altresì rilevante distinguere tra episodi di mera inurbanità – come l’espressione di noia o frustrazione per l’attività lavorativa – e vere e proprie dichiarazioni di tono denigratorio. Anche contenuti a diffusione potenzialmente virale, se privi di riferimenti denigratori diretti al datore di lavoro o all’amministrazione, difficilmente possono integrare una condotta espulsiva, salvo che il loro impatto reputazionale sia particolarmente grave e dimostrabile.
Un tema peculiare riguarda la riproduzione su profili personali di contenuti già diffusi dai canali istituzionali. Tale comportamento è, in linea di principio, consentito, in quanto la pubblicazione originaria sui siti istituzionali li ha già sottratti alla riservatezza. Tuttavia, quando il dipendente accompagna la condivisione di contenuti istituzionali con opinioni personali, emerge l’esigenza di neutralizzare il rischio che tali opinioni possano essere erroneamente imputate all’amministrazione. In questi casi, appare non solo opportuno ma fortemente raccomandabile dichiarare esplicitamente che le opinioni espresse non impegnano l’ente di appartenenza ma solo chi scrive.
La satira, pur godendo di una protezione costituzionale più ampia rispetto alla critica ordinaria – proprio in ragione della sua natura paradossale, eccessiva e deformante – non è esente da limiti. La Corte di Cassazione[20] ha chiarito che anche la satira incontra il limite della continenza formale, da intendersi come impossibilità di recare pregiudizio sproporzionato all’onore, reputazione e decoro del soggetto colpito. È dunque necessario un accorto bilanciamento volto a preservare, da un lato, la libertà espressiva e, dall’altro, la dignità delle persone coinvolte, specialmente quando si tratti di figure istituzionali o di soggetti che rappresentano l’amministrazione.
[1] R. ALEXY, Theorie der Grundrechte, Baden – Baden, 1985.
[2] C. SCHMITT, Die Tyrannei der Werte, Stuttgart, 1967.
[3] Del medesimo tenore è la giurisprudenza della Corte costituzionale che nella sentenza n. 85 del 2013 sul caso dell’ILVA di Taranto autorevolmente allude alla teorizzazione di Alexy sulla struttura normativa delle prescrizioni enuncianti diritti fondamentali.
[4] S. Rodotà, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995, pp. 127 ss.; ID., Il diritto di avere diritti, Bari-Roma, 2015, pp. 378 ss., le cui teorizzazioni danno avvio a un rinnovato paradigma di tutela dei diritti della persona, declinato alla luce delle trasformazioni proprie dell’ambiente digitale.
[5] P. Laband, Der Begriff der Sonderrechte nach deutschem Reichsrecht, in Annalen des Deutschen Reiches für Gesetzgebung, Verwaltung und Statistik, 1874, VII.
[6] G. Jellinek, Sistema dei diritti pubblici subbiettivi, trad. it. della II ed. tedesca, Milano, S.E.L. 1912.
[7] G. Lombardi, Fedeltà (obbligo di), Enc. Dir. Milano, 1968, vol. XVII.
[8] Corte cost., sent. n. 84/1969. Si vedano, fra la vastissima letteratura, P. Barile – S. Grassi, Informazione (libertà di), in Novissimo Digesto italiano, App. IV, Torino, 1983; P. Costanzo, Informazione nel diritto costituzionale, in Digesto pubbl., VIII, Torino, 1993.
[9] S. Fois, Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Milano, 1957; C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, 1958, pp. 31 ss.; L. Paladin, La libertà di informazione, Torino, 1979; A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, Padova, 1992, 383 ss.
[10] P. Barile, Libertà di manifestazione del pensiero, Milano, 1975,p. 107.
[11] Anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione si attesta nel senso di una interpretazione dell’art. 2 quale clausola aperta che tutelerebbe il “libero ed integrale svolgimento della persona umana” e sarebbe idonea “ad abbracciare nel suo ambito nuovi interessi emergenti della persona umana purchée essenziali della medesima”. (Cass. civ., sez. I, sent. 22 giugno 1985, n. 3769 relativa al diritto all’identità personale, nello specifico, all’immagine). Sulla portata dell’art. 2 Cost. si vedano almeno A. Baldassarre, Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 1997, pp. 2 ss.; A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, Padova, 2003; N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, 1990, XIV; M. Fioravanti, Art. 2 Costituzione italiana, in P. Costa, M. Salvati (a cura di), Costituzione italiana: i Principi fondamentali, Torino, 2017; G. Pino, Il costituzionalismo dei diritti. Struttura e limiti del costituzionalismo contemporaneo, Bologna, 2017, 135 ss.
[12] Corte cost., sent. n. 131 del 1973.
[13] Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. I civ., 13 giugno 2013.
[14] Cass, sez. lav., ord. 10 settembre 2018, n. 21965.
[15] Cass., sez. lav., sent. 29 agosto 2025, n. 24204; Cass., sez. lav., sent. 6 marzo 2025, n. 5936; Cass., sez. lav., sent. 28 febbraio 2025, n. 5334.
[16] F. Midiri, La correttezza dei dipendenti pubblici in ambiente digitale, in Giornale di diritto amministrativo, 4/2023, p. 469.
[17] Tar Lazio, sent. 27 ottobre 2023, n. 15978.
[18] Cass., sez. lav., ord. 26 settembre 2024, n. 25729, sui limiti del diritto di critica del dipendente, da esercitarsi nel rispetto di pertinenza e continenza sostanziale e formale; Cass. civ., ord. 29 gennaio 2025, n. 2058, sull’impossibilità di fondare il licenziamento su post meramente sgraditi o polemici, in assenza di un nesso causale con la rottura del vincolo fiduciario;
Cons. St., sent. 23 dicembre 2024, n. 10323, in tema di possibili lesioni dell’immagine dell’Amministrazione derivante dalla condivisione sui social di contenuti eccedenti i limiti della continenza e del diritto di critica; Cons. St., sez. IV, sent. 6 novembre 2025, n. 8642, che riconosce la legittimità delle norme sull’uso dei social da parte dei dipendenti pubblici, finalizzate alla tutela dell’immagine della P.A.
[19] TAR Lazio, Roma, sez. IV‑ter, sent. 27 ottobre 2023, n. 15978.
[20] Cass, sez. lavoro, sent. 6 giugno 2018, n. 14527.