La convenzione di Istanbul, entrata in Italia dopo la ratifica del 2013, stabilisce dei punti chiave per contrastare il fenomeno della violenza di genere.
In particolare, in tema di violenza sessuale, promuove l’idea per cui durante tutto il rapporto sessuale deve esserci un consenso espresso volontariamente e valutato per situazione e contesto.
Si era parlata di una modifica del testo del reato per violenza sessuale, ex art. 609 bis c.p., proprio per introdurre il concetto di “consenso libero e attuale”.
La giurisprudenza ha ormai da tanti anni consolidato il proprio orientamento sull’importanza del consenso esplicito in assenza del quale si configura la violenza sessuale, ne sono prova diverse pronunce della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., Pen., Sez. III n. 15010 dell’11 dicembre 2018), tuttavia, nei tribunali viene ancora richiesta la prova che il rapporto sessuale sia avvenuto attraverso la forza ovvero che la donna abbia espresso il suo dissenso dicendo “no”.
La proposta Boldrini introduceva il tema del consenso attraverso l’aggiunta delle parole “in assenza di consenso” ed il testo votato il 25 novembre 2025 alla Camera approvava il nuovo testo aggiungendo al testo dell’articolo 609 bis c.p. l’espressione “senza il consenso libero e attuale”.
Nel nuovo testo del DDL Buongiorno, che dovrebbe essere approvato i primi di aprile, la formulazione del testo cambia passando da un “consenso libero e attuale” ad un atto compiuto “contro la volontà della persona”.
Ma perché questo cambiamento è nocivo?
Ad oggi ancora si pagano le conseguenze della cattiva educazione sessuale che ci è stata fornita, o meglio non fornita.
Dove non c’è stata educazione si cerca di insegnare quale sia il limite della sessualità attraverso le norme in modo da stabilire la definizione di ciò che è considerata violenza e cosa invece non lo è.
La modifica del testo della legge sulla violenza sessuale ex art. 606 bis c.p., per come originariamente progettata, avrebbe stabilito i confini per comprendere che il consenso è una chiave di lettura per determinare i casi in cui si configuri una violenza sessuale.
La maggior parte delle persone se pensa ad una violenza sessuale la immagina come una costrizione – classico esempio potrebbe essere quello in cui un uomo blocchi materialmente una donna mentre questa cerca di divincolarsi e la costringa ad avere un rapporto sessuale – ma, in realtà, i casi di violenza possono essere molteplici e non tutti necessariamente avvengono attraverso una costrizione fisica.
Secondo un recente studio pubblicato su “La Repubblica” solo il 66% degli italiani ritiene sempre possibile comprendere quando una donna non desidera un rapporto sessuale, il 60,6 % degli uomini (6 su 10) e il 71,7% delle donne.
Cosa significa, dunque, consenso?
Il consenso significa che l’altra persona abbia detto “si” acconsentendo ad avere un rapporto sessuale. Se l’altra persona non è capace di esprimere il pieno consenso in quel momento (poiché sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti) allora è un “no”. Se l’altra persona si mostra chiusa, non sembra essere a proprio agio, allora è “no”. Il silenzio è “NO”!
Molte donne durante un rapporto si paralizzano, c.d. freezing, non riuscendo a contrastare l’abuso sessuale ovvero a manifestare in maniera chiara la propria volontà, altre ammettono di non aver avuto il coraggio di reagire e di aver sopportato sperando finisse il prima possibile. Proprio per questo avrebbe importanza il chiarimento normativo del “consenso esplicito” per poter stabilire i limiti del rapporto e avere rapporti sessuali più consapevoli.
Ed infatti, alla base dell’educazione sessuale e nel rispetto della sessualità dell’altro è importante stabilire i confini e i limiti all’interno di un rapporto.
Due persone possono (e devono) stabilire i confini entro i quali si possono spingere nella sfera intima dell’altro.
Non necessariamente dal prestare un consenso su un bacio si può sottintendere il consenso ad avere un rapporto sessuale e non necessariamente se acconsento ad un rapporto orale significa che acconsentirei ad una penetrazione o viceversa. Ecco perché sarebbe importante parlare di consenso attuale e perdurante durante tutto il rapporto.
E’ chiaro che il testo andrebbe modificato per come esplicitato dalla Convezione di Istanbul, bilanciato sia per la tutela a prestare un consenso libero ed attuale che garantista per la valutazione per contesto e situazione.
Abbiamo quindi la tutela della presunta vittima, ma con garanzie per il presunto aggressore.
L’ultima proposta del DDL Buongiorno sposterebbe invece il focus sul “dissenso”, richiamando solo la circostanza della valutazione del contesto e situazione aggiungendo all’attuale testo “La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.”
Attraverso questa modifica si rischierebbe di richiedere alla persona offesa la prova della manifestazione del proprio “no”, quando tutte le campagne contro la violenza chiariscono che solo il “si” è “SI”.
La modifica dovrebbe intervenire prevedendo, come precedentemente formulata, un chiaro riferimento e una chiara garanzia alla prestazione un consenso libero ed attuale perdurate durante tutto il rapporto.
La modifica del testo del reato di violenza sessuale potrebbe essere proprio il mezzo attraverso il quale sensibilizzare le persone sui limiti da rispettare all’interno di un rapporto e contrastare il fenomeno delle violenze, proprio per come concepita dalla Convenzione di Istanbul.