Abstract
La nota esamina una recente pronuncia della Corte di cassazione in materia di gestione illecita di rifiuti, soffermandosi, in particolare, sulla configurabilità della responsabilità penale del produttore che affidi i rifiuti a soggetti terzi privi delle necessarie autorizzazioni. La decisione offre l’occasione per ribadire i criteri di determinatezza del capo di imputazione e il rapporto tra contestazione formale e conoscenza sostanziale dell’accusa, valorizzando una lettura non atomistica del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La Corte chiarisce altresì i presupposti del concorso del produttore nella gestione illecita, richiamando gli obblighi di verifica e controllo gravanti su chi conferisce i rifiuti e riconducendo la responsabilità penale alla violazione di tali doveri, anche a titolo di culpa in eligendo.
The note examines a recent ruling of the Italian Court of Cassation concerning unlawful waste management, focusing in particular on the conditions under which criminal liability may be attributed to the waste producer who entrusts waste to third parties lacking the requisite authorisations. The decision provides an opportunity to reaffirm the standards governing the specificity of the charge and the relationship between the formal statement of the accusation and the defendant’s substantive knowledge thereof, endorsing a non-atomistic interpretation of the principle of correspondence between the charge and the judgment. The Court further clarifies the requirements for establishing the producer’s participation in unlawful waste management, recalling the duties of verification and control incumbent upon the party delivering the waste and grounding criminal liability in the breach of such duties, including on the basis of culpa in eligendo.
1. Note introduttive
Nell’ambito della normativa in materia ambientale, la gestione dei rifiuti si fonda sul principio di responsabilità condivisa di tutti i soggetti coinvolti nel cd. ciclo di vita del rifiuto (dal produttore iniziale fino al soggetto che effettua il recupero o smaltimento finale)[2].
In attuazione dei principi comunitari di precauzione[3], prevenzione e del “chi inquina paga” sanciti dall’art. 191, par. 2, TFUE, il legislatore nazionale impone al produttore o detentore dei rifiuti obblighi stringenti circa una corretta gestione degli stessi Tali obblighi includono, tra l’altro, il dovere di smaltire o recuperare i rifiuti attraverso soggetti autorizzati e con le debite cautele amministrative[4], a pena di incorrere in responsabilità.
Sul piano civilistico e amministrativo, il produttore iniziale risponde in solido di eventuali oneri di ripristino o sanzioni in caso di gestione illecita dei propri rifiuti. Sul piano penale, il “Testo Unico Ambientale”[5] prevede specifiche fattispecie di reato per la gestione non autorizzata dei rifiuti: in particolare, l’art. 256, comma 1, punisce chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni (o comunicazioni/iscrizioni obbligatorie)[6]. Inoltre, il comma 2 dell’art. 256 sanziona il deposito o abbandono incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese, configurando anch’esso reato contravvenzionale. Tali norme si applicano anche al produttore dei rifiuti qualora questi contribuisca, a mezzo della propria condotta, alla realizzazione di una gestione contra legem.
Nella disciplina previgente[7], veniva delineata la responsabilità del detentore stabilendo che il produttore iniziale, conferendo i rifiuti a soggetti autorizzati o al servizio pubblico, adempie ai propri obblighi di corretta gestione[8].
Analoghi concetti sono stati ripresi dall’art. 188 del D.Lgs. 152/2006, ancor prima della riforma del 2020[9].
In sintesi, la normativa incoraggia un sistema di tracciabilità e delega controllata: il produttore può affidare i propri rifiuti a terzi specializzati, ma non si spoglia completamente delle responsabilità, dovendo assicurarsi circa l’affidabilità e liceità dell’operato altrui. Come si vedrà, la giurisprudenza penale ha costantemente interpretato tali disposizioni in senso sostanzialistico e di effettività, escludendo che una mera osservanza formale esima da responsabilità chi, in concreto, abbia contribuito ad una gestione illecita dei rifiuti[10].
Nel caso in esame la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi proprio sul perimetro della responsabilità penale del produttore/detentore nel caso di smaltimento di rifiuti per il tramite di
terzi, ribadendo importanti principi in materia di “culpa in eligendo” e obblighi di controllo[11].
2. Precedenti giurisprudenziali
La questione della responsabilità del produttore quando affida i propri rifiuti ad altri operatori ha formato oggetto, nel corso degli anni, di numerose pronunce della Corte nomofilattica. Già alla fine degli anni ‘90, in applicazione del Decreto Ronchi, la Cassazione affermò che la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti e che persino la rigorosa osservanza formale delle norme di conferimento non vale ad escludere la responsabilità del produttore/detentore ove questi abbia posto in essere comportamenti agevolativi degli illeciti commessi dai gestori[12].
In tal senso, si è parlato di una responsabilità “a rete” che coinvolge chiunque, con condotte attive od omissive, contribuisca alla catena di smaltimento irregolare[13].
Successivamente, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006, la giurisprudenza ha continuato a sviluppare il tema sottolineando i “doveri di cautela” in capo al detentore del rifiuto.
In una delle sentenze di riferimento[14], viene enunciato in massima che “l’affidamento di rifiuti a soggetti terzi, al fine del loro smaltimento, comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento, la cui violazione giustifica l’affermazione della responsabilità penale per culpa in eligendo”.
Nella stessa pronuncia si specifica che il produttore o detentore deve verificare l’affidabilità di ogni trasportatore o destinatario, controllando il possesso delle autorizzazioni e competenze necessarie, in quanto l’obbligo di smaltire i rifiuti secondo le prescrizioni di legge[15] ricade su di lui; in conseguenza di ciò, qualora affidi “incautamente” i rifiuti a un terzo non autorizzato, egli ne risponde a titolo di colpa in concorso con tale terzo[16].
Altre pronunce hanno consolidato questo orientamento, come ad esempio nel 2021[17] dove era disquisita una vicenda concernente il conferimento di rifiuti ingombranti ad un soggetto privo di autorizzazione che poi li abbandonava su suolo pubblico, e dove la Suprema Corte ha ribadito che l’impresa committente che omette di controllare i requisiti del soggetto affidatario risponde in concorso, a titolo di colpa, col terzo non autorizzato cui abbia incautamente affidato lo smaltimento.
In quella occasione la Corte sottolineò come l’obbligo di diligenza non sia una generica buona prassi, bensì un preciso obbligo giuridico la cui violazione comporta conseguenze penali per il produttore.
La culpa in eligendo del produttore si traduce, tecnicamente, nell’addebitargli il reato di gestione illecita di rifiuti in cooperazione con l’esecutore materiale[18].
Questo filone giurisprudenziale ha trovato continuità in tempi recenti[19].
Da questo excursus emerge un principio cardine: la responsabilità penale nella gestione dei rifiuti “segue” il rifiuto lungo tutta la filiera, potendosi estendere al produttore originario ogniqualvolta il suo comportamento abbia, anche colposamente, agevolato una gestione illecita da parte di terzi.
La Cassazione ripudia approcci formalistici e soluzioni di comodo: non basta per il produttore aver scaricato il rifiuto ad altri, magari con un contratto, per andare esente da colpe, se la scelta dell’affidatario o il successivo difetto di controllo risultano colposamente inadeguati e abbiano contribuito a cagionare violazioni delle norme ambientali.
La diligenza esigibile dal produttore viene graduata caso per caso, ma certamente comprende la verifica preventiva delle abilitazioni amministrative dell’impresa terza[20] e un livello di attenzione proporzionato alla natura e pericolosità dei rifiuti stessi.
3. Il caso e il ricorso per cassazione
Con distinti ricorsi per cassazione, predisposti dal medesimo difensore e articolati secondo un impianto censorio sostanzialmente sovrapponibile, due imputati hanno impugnato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 12 giugno 2024, con la quale entrambi erano stati dichiarati responsabili del delitto di gestione illecita di rifiuti, contestato in forma concorsuale ai sensi dell’art. 110 c.p. e dell’art. 256, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Il giudice di merito ha ricondotto la responsabilità penale degli imputati alla loro posizione soggettiva di legali rappresentanti di due distinte società operanti nel settore produttivo, ritenendo che essi, attraverso una pluralità di condotte esecutive riconducibili a un unitario disegno criminoso, avessero fornito un contributo causalmente e giuridicamente rilevante alla gestione non autorizzata di rifiuti, anche qualificabili come pericolosi.
In particolare, la sentenza impugnata ha valorizzato il ruolo degli imputati quali produttori dei rifiuti, evidenziando come la loro condotta di cessione dei materiali a soggetti terzi si fosse inserita all’interno di una più ampia filiera illecita, culminata nella raccolta, nel trasporto e nell’abbandono dei rifiuti stessi in assenza delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa ambientale.
In tale prospettiva, il Tribunale ha ritenuto integrata una forma di concorso nella gestione illecita, ravvisando nella condotta dei produttori un apporto consapevole e funzionale alla realizzazione dell’evento tipico.
Avverso tale ricostruzione, i ricorrenti hanno innanzitutto dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 522, comma 1, lett. c), e comma 2, c.p.p., lamentando la nullità del decreto di citazione a giudizio per la asserita genericità e indeterminatezza del capo di imputazione. Secondo la prospettazione difensiva, l’imputazione non avrebbe soddisfatto i requisiti di precisione e determinatezza necessari a delimitare in modo chiaro l’oggetto dell’accusa, con conseguente lesione del diritto di difesa e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
A tale doglianza si accompagnano ulteriori censure in termini di violazione di legge e di vizio di motivazione, riferite a un provvedimento interlocutorio adottato nel corso del giudizio, che, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe recepito e perpetuato le carenze strutturali della contestazione, senza procedere a un adeguato vaglio critico della sua conformità ai parametri normativi.
Con il secondo motivo di ricorso, gli imputati hanno censurato in maniera più diretta il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, denunciando la natura assertiva, apodittica e manifestamente illogica della motivazione. Le doglianze si concentrano, in particolare, sulla qualificazione penalmente rilevante della condotta di cessione dei rifiuti prodotti dalle società amministrate, ritenuta dal Tribunale idonea a integrare il concorso nella gestione illecita.
Secondo la difesa, la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente esplicitato il nesso logico-giuridico tra la mera attività di produzione e cessione dei rifiuti e la successiva gestione non autorizzata posta in essere da soggetti terzi, omettendo di chiarire in che misura e con quale grado di consapevolezza tale condotta potesse configurare un contributo causale rilevante ai sensi dell’art. 110 c.p.
All’interno di tale motivo, uno dei ricorrenti ha altresì dedotto un ulteriore vizio di motivazione, ravvisabile nella intrinseca contraddittorietà del ragionamento decisorio.
In particolare, viene segnalata la discrasia tra l’attribuzione di responsabilità in qualità di amministratore formale della società e l’affermazione, contenuta nella medesima sentenza, secondo cui la gestione effettiva dell’ente sarebbe stata esercitata, in concreto, da altro soggetto, qualificabile come amministratore di fatto.
Per costrutto difensivo, tale incoerenza argomentativa inciderebbe direttamente sull’individuazione del centro di imputazione della condotta penalmente rilevante, compromettendo la tenuta logica e giuridica della decisione sotto il profilo della imputazione soggettiva.
Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno infine dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.
In tale prospettiva, viene lamentata l’assenza di una motivazione effettiva sul punto ovvero, in alternativa, la presenza di una motivazione meramente apparente, contraddittoria o manifestamente illogica.
Per la difesa, il giudice di merito avrebbe omesso di procedere a una valutazione concreta e complessiva dei presupposti applicativi dell’istituto, con particolare riguardo alla gravità dell’offesa, al grado di colpevolezza e alla personalità degli imputati, limitandosi a escludere l’operatività della causa di non punibilità mediante affermazioni di carattere generico e non sorrette da un’adeguata argomentazione giustificativa.
4. La decisione della Cassazione: il capo di imputazione era determinato
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi complessivamente infondati, procedendo all’esame analitico dei singoli motivi di censura e disattendendoli integralmente.
Con riferimento al primo motivo, la Suprema Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza, richiamando preliminarmente il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di determinatezza del capo di imputazione.
Il fatto deve considerarsi enunciato in forma sufficientemente chiara e precisa allorché i suoi elementi strutturali e sostanziali risultino descritti in modo tale da consentire l’instaurazione di un pieno contraddittorio e l’effettivo esercizio del diritto di difesa, dovendosi valutare la conoscenza dell’accusa non già in modo atomistico e isolato, ma alla luce dell’intero compendio processuale, comprensivo degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.
La Corte ribadisce come la contestazione non si esaurisca nel dato formale del capo di imputazione, ma si completi attraverso il complesso degli atti che definiscono l’oggetto del processo, consentendo all’imputato di acquisire piena consapevolezza del fatto storico contestato e delle condotte che gli vengono addebitate.
Ne consegue che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza può ritenersi configurabile solo quando l’imprecisione della contestazione sia tale da incidere concretamente sulle prerogative difensive, evenienza che, nel caso di specie, la Corte ha escluso in modo netto.
Applicando tali principi alla fattispecie concreta, la Cassazione ha ritenuto priva di fondamento la doglianza con cui i ricorrenti lamentavano la genericità dell’imputazione per avere essa attribuito loro una indistinta gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, senza una puntuale specificazione della tipologia dei rifiuti riferibile a ciascun imputato.
Al contrario, secondo la Corte, l’indicazione della possibile natura pericolosa dei rifiuti non determina alcuna indeterminatezza della rubrica, ma ne definisce l’ampiezza accusatoria, impegnando l’accusa alla dimostrazione della natura dei materiali oggetto di gestione e, specularmente, onerando la difesa di contestarne la qualificazione.
Tale conclusione viene ulteriormente corroborata dalla stessa prospettazione difensiva, la quale, facendo riferimento agli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e, in particolare, a una annotazione di polizia giudiziaria acquisita con il consenso delle parti, ha dimostrato come i ricorrenti fossero pienamente a conoscenza della natura dei rifiuti oggetto di contestazione, ritenuti non pericolosi. Proprio tale consapevolezza fattuale, evidenziata dalla difesa, è stata valorizzata dalla Corte come elemento sintomatico della piena intelligibilità dell’accusa e, dunque, come ulteriore conferma della infondatezza del motivo.
4.1 La decisione della Cassazione: la culpa in eligendo del produttore del rifiuto
Analogamente manifestamente infondato è stato ritenuto anche il secondo motivo di ricorso, con il quale gli imputati avevano denunciato vizi di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità penale.
La Cassazione ha osservato come dalla lettura della sentenza impugnata emerga una ricostruzione fattuale puntuale e coerente, fondata su una pluralità di elementi convergenti. In particolare, il giudice di merito aveva accertato l’esistenza di una discarica abusiva nella quale erano stati rinvenuti rifiuti recanti imballaggi riconducibili alle due società coinvolte, entrambe operanti all’interno del medesimo capannone industriale, condiviso quale sede e luogo di svolgimento delle rispettive attività produttive.
Ulteriori elementi valorizzati ai fini dell’affermazione di responsabilità riguardavano l’assenza della documentazione prescritta dalla normativa ambientale, in particolare dei formulari di identificazione dei rifiuti, nonché la provenienza dei materiali dalle attività di montaggio e smontaggio svolte dalle società interessate.
Il Collegio ha altresì richiamato la ricostruzione dei singoli conferimenti illeciti, avvenuti in due distinte occasioni, evidenziando come entrambi si fossero svolti in violazione delle regole autorizzative e documentali previste dall’ordinamento.
Nel rispondere alle specifiche doglianze di uno dei ricorrenti, è stata ritenuta infondata l’accusa di apoditticità della motivazione, chiarendo, in via preliminare, che la consegna di rifiuti a soggetti privi delle necessarie autorizzazioni, ovvero in assenza della prescritta documentazione, integra di per sé il reato di gestione illecita di rifiuti di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006.
In questo quadro, la circostanza che i rifiuti siano materialmente conferiti presso un centro astrattamente autorizzato non assume rilievo scriminante, qualora il conferimento avvenga in violazione degli obblighi di verifica e controllo gravanti sul produttore.
La Corte ha infatti ribadito il principio secondo cui l’affidamento dei rifiuti a terzi comporta, in capo al produttore, stringenti obblighi di accertamento, sia in ordine all’affidabilità del soggetto incaricato, sia con riguardo alla sussistenza delle necessarie autorizzazioni e competenze. La violazione di tali obblighi legittima l’affermazione della responsabilità penale a titolo di culpa in eligendo, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Quanto al dedotto vizio di motivazione relativo alla posizione di uno dei ricorrenti, è stata ritenuta la censura generica e intrinsecamente contraddittoria. Da un lato, infatti, l’individuazione delle società coinvolte era stata resa possibile proprio grazie agli elementi materiali rinvenuti nella discarica, recanti segni inequivoci della loro provenienza; dall’altro, la dedotta gestione di fatto della società da parte di un diverso soggetto non escludeva, ma anzi presupponeva, la responsabilità dell’amministratore formale, il quale, pur nella consapevolezza della provenienza dei rifiuti anche dalla propria attività, non aveva adottato alcuna iniziativa idonea a impedirne la gestione illecita.
Considerazioni analoghe hanno condotto la Corte a disattendere anche il secondo motivo proposto dall’altro ricorrente, osservando come l’ipotesi di una indistinta provenienza dei rifiuti finisca, in realtà, per rafforzare il dato dell’unitarietà della gestione delle attività produttive e, conseguentemente, della responsabilità concorsuale nella gestione illecita.
4.2 La decisione della Cassazione: l’esclusione implicita della particolare tenuità del fatto
Parimenti infondato è stato ritenuto l’ultimo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p.
Per la Cassazione il giudice di merito non aveva fornito una risposta espressa alla richiesta formulata in tal senso dalla difesa, ma ha ricordato come, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’esclusione dei presupposti applicativi dell’istituto possa risultare anche da una motivazione implicita.
Nel caso di specie, tale valutazione implicita è stata rinvenuta nella determinazione della pena, applicata in misura significativamente superiore al minimo edittale, elemento ritenuto indicativo di una valutazione di non esiguità dell’offesa, coerente con la rilevante quantità di rifiuti oggetto di gestione illecita.
5. Note conclusive
La pronuncia in esame si inserisce armonicamente nel solco tracciato dalla consolidata giurisprudenza in materia di gestione dei rifiuti, ribadendo con autorevolezza il ruolo centrale del produttore (o detentore) quale garante della regolarità dell’intera filiera di smaltimento. In un’ottica sistematica, l’estensione della responsabilità penale del produttore per gli illeciti commessi da terzi cui abbia affidato i rifiuti rappresenta un’applicazione rigorosa del principio “chi inquina paga” e del principio di prevenzione: il produttore è incentivato a scegliere operatori affidabili e a vigilare attivamente sul destino dei propri rifiuti, pena risponderne in prima persona. Tale rigorosità ha anche una funzione di general prevention, lanciando un chiaro messaggio al mondo delle imprese: esternalizzare la gestione dei rifiuti non equivale a esternalizzare i rischi penali. Al contrario, la diligenza nella scelta del contraente, così come quella nel monitoraggio dell’esecuzione dell’incarico, diviene parte integrante dei doveri di compliance ambientale di qualsivoglia azienda.
Dal punto di vista giuridico, si conferma la tendenza della Cassazione a configurare concorsi di persone nel reato in forma colposa in ambito ambientale: situazione peculiare, giacché la struttura del concorso di norma postula il dolo condiviso, ma che trova giustificazione nella natura contravvenzionale dei reati in materia di rifiuti[21]. La culpa in eligendo funge così da criterio di imputazione colposa, permettendo disanzionare il produttore anche se questi non ha agito con volontà di eludere la legge, ma con mera negligenza o imprudenza. Ciò risponde all’esigenza di colmare potenziali lacune di tutela: senza questa interpretazione, sarebbe fin troppo facile per un’impresa sottrarsi alle proprie responsabilità penali semplicemente delegando ad un “prestanome” o a un intermediario compiacente la fase sporca dello smaltimento, restando formalmente estranea all’illecito. La giurisprudenza, invece, avverte che la responsabilità “non si trasferisce” con il rifiuto; permane un obbligo di vigilanza attiva in capo al produttore, la cui omissione rileva penalmente.
Va peraltro precisato che la responsabilità del produttore non è automatica in ogni ipotesi di smaltimento illecito operato da terzi: essa ricorre laddove sia riscontrabile un suo apporto causale, anche sotto forma di omissione colposa, nella realizzazione dell’illecito. Se, ad esempio, il produttore ha assolto a tutti gli obblighi di legge[22] e il terzo, tradendo la fiducia riposta, ha deviato i rifiuti verso canali illegali all’insaputa del produttore, quest’ultimo difficilmente potrà essere chiamato a rispondere penalmente, mancando un profilo di colpa a lui addebitabile[23].
In conclusione, la sentenza Cass. 41051/2025 offre uno spunto di ricapitolazione sistematica: il produttore di rifiuti rimane il primo responsabile del destino dei beni di cui si disfa e non può andare esente da responsabilità penale qualora il percorso di smaltimento da lui attivato si riveli illecito, quand’anche per mano altrui. L’estensione della sua responsabilità in caso di affidamento a terzi costituisce un baluardo a tutela dell’ambiente, assicurando che nessun segmento della gestione dei rifiuti rimanga privo di controllo. La decisione in esame, con il suo taglio accademico nelle motivazioni (richiamo alla culpa in eligendo e ai principi generali, disamina di aspetti processuali e sostanziali), si presta ad essere citata come leading case sul tema, a beneficio tanto degli operatori giuridici quanto delle imprese chiamate a organizzare in modo conforme alla legge lo smaltimento dei propri scarti di produzione.
Postilla di Antonino Ripepi
La pronuncia validamente commentata da Filippo Bisanti e da Roberto Colucciello si candida a rappresentare un tassello fondamentale nel mosaico della responsabilità ambientale, consolidando un orientamento che trasforma il dovere di diligenza del produttore da mera buona prassi a vero e proprio precetto giuridico penalmente sanzionato.
La novità della sentenza risiede nel superamento della “separatezza” tra le fasi del ciclo dei rifiuti: la Suprema Corte ribadisce che il passaggio del materiale dal produttore al trasportatore/smaltitore non interrompe il nesso di garanzia. Al contrario, la culpa in eligendo agisce come criterio di imputazione oggettiva e soggettiva, laddove l’omessa verifica delle autorizzazioni del terzo non rappresenta solo una negligenza amministrativa, ma la condicio sine qua non della realizzazione dell’illecito da parte dell’esecutore materiale.
Sotto il profilo scientifico, è di particolare interesse il richiamo alla natura non atomistica della contestazione. La Cassazione suggerisce che, in materia ambientale, la difesa non può arroccarsi su vizi formali di indeterminatezza se il compendio processuale (formulari, registri, annotazioni di P.G.) rende palese la natura dei rifiuti. Questo approccio valorizza il principio di effettività della tutela penale, impedendo che tecnicismi procedurali vanifichino la ratio sottesa al Testo Unico Ambientale.
Infine, la sentenza lancia un monito decisivo al management aziendale: l’art. 256 del D.Lgs. 152/2006, letto in combinato disposto con l’art. 110 c.p., impone un modello di vigilanza attiva. Non basta più affidare il rifiuto; occorre qualificare il fornitore.
La responsabilità penale del produttore diventa così il presidio ultimo contro le zone d’ombra della filiera, trasformando la conformità ambientale in un pilastro imprescindibile della governance d’impresa.
In questo scenario, la verifica delle autorizzazioni (Albo Gestori Ambientali, codici EER/CER) non è più solo un onere documentale, ma l’unico scudo efficace contro il coinvolgimento in procedimenti per gestione illecita.
[1] Il presente lavoro è frutto della riflessione congiunta dei due autori. In particolare, Filippo Bisanti è autore dei paragrafi 3 e 4; Roberto Colucciello dei parr. 1, 2 e 5.
[2] P. Fimiani P., Il diritto penale di fronte alla sostenibilità e ai principi ambientali, in www.lexambiente.it, 2023, fasc. 1, 18.
[3] C.G. Maritato, Il «principio di precauzione» (Nota a Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2024-23 maggio 2024, n. 6344), in NJus, 2024.
[4] Registri, formulari di identificazione, ecc.
[5] D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
[6] Per una breve ricognizione della disciplina in esame, v. G. Faillaci, Gli indici sintomatici della illecita «gestione» dei rifiuti (Nota a Cass. pen., sez. III, 16 luglio 2024-12 giugno 2024, n. 28484) in NJus, 2024; G. Faillaci, Il rapporto tra il reato di discarica abusiva e quello di abbandono incontrollato di rifiuti (Nota a Cass. pen., sez. III, 29 agosto 2024-10 luglio 2024, n. 33287), in NJus, 2024; F. Lombardi, Le fattispecie di “realizzazione” e “gestione” di una discarica abusiva: la gestione in forma omissiva (Nota a Trib. Lagonegro, 4 novembre 2022, n. 49), inwww.giurisprudenzapenale.com, 2023, fasc. 3; D. Villani., Gestione dei rifiuti e responsabilità penale: i principi di responsabilità condivisa e di responsabilità estesa del produttore tra punti fermi e incertezze interpretative (Nota a Cass. pen. sez. III, n. 41809 del 7 novembre 2022 (ud. 29 settembre 2022), in www.lexambiente.it, 2023, fasc. 2, 119.
[7] D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, cd. “Decreto Ronchi”.
[8] Fatte salve le ipotesi di concorso nel reato.
[9] L’art. 188 del D.Lgs. 152/2006 (nel testo vigente all’epoca dei fatti) disciplinava la Responsabilità della gestione dei rifiuti, stabilendo che il produttore iniziale o altro detentore è responsabile del corretto recupero/smaltimento dei propri rifiuti, potendo adempiere a tale obbligo attraverso consegna a soggetti autorizzati o enti pubblici preposti, fatte salve le ipotesi di concorso di persone nel reato in caso di violazioni. Tale norma, riscritta dal D. Lgs. 116/2020 in attuazione della Dir. 2018/851/UE, ha ulteriormente enfatizzato il principio della responsabilità estesa del produttore
[10] Cass. pen., Sez. III, 24 febbraio 2004, n. 7746, in OneLegale.
[11] Cass. pen., Sez. III, 22 dicembre 2025, n. 41051, in ForoPlus.
[12] Cass. pen., Sez. III, 6 febbraio 2000, n. 1767 (caso Riva) e Cass. pen., Sez. III, 20 ottobre 1999, n. 11951 (Bonomelfi), richiamate in Cass. pen., Sez. III, 24 febbraio 2004, n. 7746.
[13] Anche solo fornendo un contributo di istigazione, determinazione o facilitazione; v. V. de Gioia, Il soggetto obbligato alla rimozione dei rifiuti (Nota a Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2024-20 giugno 2024, n. 7236), in NJus, 2024.
[14] Cass. pen., Sez. III, 1° marzo 2012, n. 8018, in Ambiente e sviluppo, 2012, 10, 876: nella sentenza, la Corte evidenzia “l’imputata, in quanto detentrice dei rifiuti, aveva l’obbligo di disfarsene in conformità delle prescrizione dettate dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 10, attualmente D.P.R. n. 152 del 2006, sicchè la stessa risponde, a titolo di colpa, in concorso con i terzi non autorizzati cui abbia incautamente affidato lo smaltimento dei rifiuti stessi, così come accertato in punto di fatto dal giudice di merito. Sul punto è appena il caso di ricordare il principio di diritto reiteratamente affermato da questa Corte in materia, secondo il quale l’affidamento di rifiuti a soggetti terzi, al fine del loro smaltimento, comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento (in particolare, la verifica sia dell’affidabilità del terzo che dell’esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l’espletamento dell’incarico), la cui violazione giustifica l’affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di “culpa in eligendo”, (sez. 3^, 19.12.2007 n. 6101 del 2008, Cestaio, RV 238991; sez. 3^, 1.4.2004 n. 21588, Ingrà e altri, RV 228798; sez. 3^, 19.2.2003 n. 16016, Battaglino, RV 224249)”.
[15] Art. 188 D. Lgs. 152/2006.
[16] Si tratta del principio della culpa in eligendo in ambito ambientale, che ricalca la nozione civilistica di responsabilità per scelta negligente del proprio agente, declinandola però quale criterio d’imputazione penale (in forma di concorso colposo nel reato altrui).
[17] Cass. pen. Sez. III, 2 marzo 2021, n. 8215, in DeJure.
[18] Nel caso del 2021, il committente era stato condannato per concorso (ex art. 110 c.p.) nel reato di abbandono di rifiuti (art. 256, comma, D.Lgs. n. 152/2006) commesso dal terzo, poiché aveva confidato “sulla fiducia” nella persona incaricata senza verificarne le autorizzazioni
[19] Cass. pen., Sez. III, 27 agosto 2024, n. 33144, in Ambiente & sviluppo, n. 10, 1 °ottobre 2024, p. 668, con nota di V. Paone, Corte di Cassazione penale – Quando l’amministratore di una società che conferisce i propri rifiuti ad altra società concorre nel reato? Nella pronuncia è stato riaffermato il dovere del conferente di “seguire il ciclo di gestione” dei propri rifiuti e accertarne la regolarità, controllando che il soggetto affidatario sia munito di autorizzazioni e competenze tecniche adeguate, ivi incluse l’idoneità di attrezzature e impianti utilizzati. In tale pronuncia (riguardante lo smaltimento di oli esausti affidato ad una ditta che poi ne stoccava una quantità oltre i limiti autorizzati) la Cassazione ha evidenziato che la violazione dei doveri di verifica e controllo da parte del produttore giustifica la sua condanna per mancato impedimento dell’evento lesivo ambientale, avendo egli con negligenza contribuito alla situazione illecita. In altri termini, il produttore è portatore di una posizione di garanzia (ex art. 40 cpv. c.p.) rispetto al corretto smaltimento dei rifiuti generati dalla propria attività, e la consapevole omissione di vigilanza e controllo configura una forma di cooperazione colposa nel reato ambientale.
[20] Iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali, autorizzazioni allo smaltimento/recupero per i codici CER in questione, etc.
[21] Che consente la punibilità anche a titolo di colpa
[22] Scelta di ditta regolarmente autorizzata, predisposizione dei formulari, etc.
[23] In tali casi si verserà, al più, nell’alveo di una responsabilità amministrativa (sanzioni pecuniarie per omessa vigilanza) o civilistica