Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

Il superiore interesse del minore e la semplificazione del linguaggio giuridico

Autore articolo

il contributo della giudice Gloria Poyatos Matas

“Occuparsi del linguaggio pubblico e della sua qualità non è dunque un lusso da intellettuali o un esercizio da accademici. È un dovere cruciale dell’etica civile” – così esordisce il filosofo John Searle[1]. Una riflessione che si rivela particolarmente attuale nel contesto della giustizia minorile, dove il linguaggio giuridico non può essere concepito come un mero formalismo tecnico, ma deve essere inteso quale strumento essenziale per garantire l’effettività dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili.

Proprio in questa prospettiva, un esempio emblematico è rappresentato dalla sentenza n. 916/2025, pronunciata il 12 giugno 2025 dalla Sezione Prima della Sala Sociale del Tribunale Superiore di Giustizia delle Canarie, con sede a Las Palmas de Gran Canaria, all’interno della quale la giudice Gloria Poyatos ha formulato un’opinione dissenziente (cd “voto particular”), proponendo un approccio differente da quello condiviso dalla maggioranza. In particolare, il Tribunale Superiore di Giustizia delle Canarie si è trovato di fronte a una questione delicata e profondamente umana: accertare in giudizio il grado di disabilità di un bambino di dieci anni di nome Ricardo che soffriva di disturbo dello spettro autistico. I giudici hanno esaminato il caso nell’ambito di un ricorso presentato contro il rifiuto dell’amministrazione statale di concedergli una percentuale di invalidità superiore, sebbene la difficoltà cognitiva presentata dallo stesso[2].

La sentenza, con l’aiuto dell’interpretazione del Real Decreto 1971/1999, che stabilisce i criteri per valutare la disabilità in Spagna, ha confermato il diritto del minore ad essere riconosciuto e tutelato. Tuttavia, a rendere questa pronuncia davvero significativa non è solo il risultato, ma l’attenzione rivolta alla persona dietro il procedimento, ossia un bambino che ha bisogno non solo di norme, ma soprattutto di ascolto e comprensione, grazie all’approccio profondamente umano e giuridicamente consapevole adottato dalla giudice Gloria Poyatos Matas. Seppur condividendo il dispositivo della sentenza, la stessa, ha ritenuto necessario formulare un “voto particular convergente”, esprimendo dissenso rispetto alla posizione della maggioranza, che aveva ritenuto non necessario adattare il linguaggio giudiziario al destinatario del provvedimento, cioè il minore Ricardo, inserendo nella motivazione un paragrafo redatto in forma semplificata e rivolgendosi direttamente al bambino con l’intento di renderlo partecipe, guidandolo nella comprensione e rendendolo realmente consapevole della decisione che lo riguardava: “Facendo uso della facoltà conferita dall’articolo 260.2 della LOPJ (Legge Organica del Potere Giudiziario spagnolo), formulo un voto particolare convergente rispetto alla sentenza emessa negli atti processuali in oggetto, in quanto dissento, con la massima considerazione e profondo rispetto, dall’opinione maggioritaria della Sezione che ha ritenuto che il linguaggio giudiziario non debba essere adattato per renderlo comprensibile al suo destinatario, Ricardo, un bambino di 10 anni d’età[3]”.

La scelta stilistica e comunicativa dalla Giudice Gloria Poyatos si fonda su un principio che affonda le radici nella Costituzione e nelle convenzioni internazionali: “il diritto del minore a essere informato e a comprendere le decisioni che lo riguardano”. Questo diritto costituisce una condizione essenziale per garantire l’effettività del diritto all’ascolto e alla partecipazione, così come sancito “dall’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (New York, 20 novembre 1989)”.

In tale prospettiva, la giudice afferma nella sentenza in argomento che, l’adattamento del linguaggio giuridico rivolto ai minori “non è una facoltà del giudice, bensì un obbligo”, previsto da fonti normative nazionali e internazionali. In particolare, ha richiamato l’articolo 9, commi 1 e 3, della Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho a la Defensa[4].

Tale norma stabilisce chiaramente che “tutti gli atti e le comunicazioni processuali devono essere redatti in modo chiaro, semplice e accessibile e quando il destinatario è un minore, il linguaggio deve essere adattato specificamente per lui, anche se è assistito da avvocati o rappresentanti legali, imponendo ai giudici il dovere di vigilare affinché questo diritto venga rispettato”.

La scelta della giudice Poyatos espressa nel “voto particolare convergente nella sentenza n. 916/2025 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Social, Sección 1ª, Roj: STSJ ICAN 1591/2025 – ECLI:ES:TSJICAN:2025:1591”, rappresenta un esempio concreto di giustizia minorile attenta all’effettiva tutela dei diritti fondamentali del minore.

La redazione della sentenza in linguaggio comprensibile al minore costituisce una modalità di attuazione della dimensione procedurale del “principio del superiore interesse del minore”, come delineata nel Commento generale n.14 (2013) del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, che ribadisce la titolarità dei diritti del minore, tra cui il diritto a comprendere il contenuto di un provvedimento che lo riguarda e a partecipare in modo informato e consapevole[5].

Il forte contributo della giudice Gloria Poyatos Matas, espresso attraverso la sentenza del 2025, non è un caso isolato, rappresenta, insieme alla sentenza n. 172/2024 del Juzgado de lo Penal n. 10 di Barcellona, pronunciata dalla magistrata Giménez García, l’emergere di una nuova sensibilità giurisprudenziale in tema di tutela dei minori, anche nei contesti di violenza di genere.

Infatti, la giudice Isabel Giménez García, con sentenza n. 172/2024 del Tribunale di Prima Istanza n. 19 di Barcellona (sezione Famiglia), ha richiamato espressamente la Carta dei Diritti dei Cittadini davanti alla Giustizia (Consejo General del Poder Judicial, 2001), sottolineando il principio secondo cui le sentenze devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile per i loro destinatari.

In conformità con l’articolo 9, commi 1 e 3, della Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho a la Defensa, la giudice ha dedicato un’intera sezione della sentenza (punto decimo) a quella che ha definito “Sintesi della decisione per HHH”, una lettera scritta in prima persona e rivolta direttamente ad una bambina di 11 anni coinvolta nel procedimento. Il testo, redatto in linguaggio semplice, diretto e rassicurante, è stato pensato per essere pienamente comprensibile e vicino alla sua esperienza emotiva e cognitiva[6].

Entrambe le pronunce suddette condividono un elemento fondamentale: l’uso di un linguaggio comprensibile come applicazione rigorosa di obblighi normativi in materia di tutela dei minori.

A livello internazionale, il Commento Generale n. 14 (2013) del Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia approfondisce il contenuto e la portata del principio del superiore interesse del minore, sancito dall’articolo 3.1 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (New York, 1989). Tale principio, riconosciuto come cardine del sistema giuridico internazionale in materia di tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, impone che ogni decisione di natura legislativa, amministrativa o giurisdizionale che li riguardi sia orientata prioritariamente alla promozione e alla salvaguardia del loro benessere complessivo. Gli Stati e tutti gli attori coinvolti nei procedimenti che riguardano i bambini sono tenuti a considerarlo come criterio prioritario in ogni decisione[7].

Dal punto di vista sostanziale il “principio del superiore interesse del minore” si configura nella scelta che ogni bambino ha il diritto che il proprio interesse venga messo al centro di qualsiasi decisione che lo riguardi, sia in ambito familiare, amministrativo, giudiziario o legislativo. Si tratta di un principio interpretativo che consente una lettura eterogenea della norma, tale da scegliere l’interpretazione che meglio tuteli il minore e altresì, da un punto di vista procedurale, deve tradursi come decisione conseguente ad una valutazione esplicita e motivata dell’interesse del bambino, mirata all’ascolto attivo e alla raccolta di informazioni pertinenti.

Nel contesto giudiziario, il linguaggio giuridico, come già evidenziato, non può essere ridotto ad un mero formalismo tecnico, bensì va considerato come uno strumento essenziale per garantire la reale tutela dei diritti, vista la particolare vulnerabilità dei minori.

Di conseguenza. il modo in cui vengono redatti provvedimenti, atti difensivi e comunicazioni processuali incide direttamente sulla capacità del minore di comprendere le decisioni che lo riguardano, così da esercitare in modo consapevole i propri diritti.

La comprensibilità del linguaggio utilizzato nel processo è, pertanto, condizione imprescindibile per la realizzazione del principio di accessibilità alla giustizia, a maggior ragione nell’ambito della giustizia minorile.

Tale prospettiva si inserisce in un più ampio dibattito sul ruolo dell’empatia nell’attività giurisdizionale. Come osservato da Mirella Cervadoro, “per decenni, giuristi e studiosi del diritto hanno sostenuto che l’applicazione delle norme giuridiche dovesse essere mossa solo ed esclusivamente dalla ragione e dalla logica, con una totale estromissione della dimensione emotiva. Secondo tale impostazione, l’uso dell’empatia, soprattutto da parte del magistrato giudicante, è associato all’idea di parzialità e di non terzietà del medesimo, poiché un giudizio empatico equivarrebbe fondamentalmente a giudizio emotivo, irrazionale, e parziale con conseguenti favoritismi nei confronti di una parte a scapito dell’altra. In senso contrario, si è di recente affermato che l’empatia rappresenta un importante fattore decisionale, con riferimento sia all’attività ermeneutica del giudicante, che all’attività requirente o difensiva. In una siffatta dimensione, l’empatia dovrebbe essere pensata come uno sforzo a comprendere, per quanto possibile, le prospettive degli altri, specie di coloro che appartengono a contesti diversi rispetto a quelli di provenienza del giudicante, e quindi ad accrescere la propria propensione all’ascolto. Si è quindi sostenuto che i giudici, piuttosto che sopprimere l’empatia nel giudizio, dovrebbero sviluppare le loro capacità empatiche al fine di migliorare l’imparzialità della decisione[8]”.

Del resto, come la stessa Cervadoro ha efficacemente sottolineato, “stabilire con l’altro una relazione significativa è indispensabile per poter poi dare una risposta di giustizia che contenga anche la misericordia[9].

La scelta redazionale della giudice Gloria Poyatos si fonda proprio su questo paradigma: riconoscere che la giustizia non è solo applicazione della legge, ma anche capacità di ascolto, di comprensione e di comunicazione efficace con i destinatari delle decisioni giurisdizionali, soprattutto quando questi sono soggetti che necessitano di una tutela rafforzata dei propri diritti fondamentali.

L’operato della giudice Gloria Poyatos, espresso nella sentenza del TSJ Canarias, incarna in modo concreto gli obblighi derivanti dall’articolo 12 della “Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, che riconosce che “gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”. Il secondo comma dell’articolo stabilisce, inoltre, di dare “in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato”.

Norberto Bobbio sosteneva che “la precisione del linguaggio giuridico è condizione necessaria per la validità dell’argomentazione normativa[10]”.

Negli ultimi anni, il contesto normativo europeo ha mostrato una crescente attenzione verso la tutela dei diritti dei minori coinvolti nei procedimenti penali, riconoscendo l’importanza di un linguaggio chiaro e accessibile.

In questo contesto, la Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, rappresenta un punto di svolta, stabilendo garanzie procedurali specifiche per i minori indagati o imputati, con l’obiettivo di assicurare che possano comprendere pienamente il significato delle azioni legali che li riguardano e partecipare attivamente al processo[11].

L’articolo 4, rubricato Diritto all’informazione, prevede l’impegno degli Stati membri dell’Unione Europea a garantire che i minorenni coinvolti in procedimenti penali ricevano un’informazione tempestiva, chiara e comprensibile sui propri diritti e sul funzionamento del processo, inoltre, il secondo comma sottolinea l’importanza della forma e del linguaggio utilizzati per trasmettere queste informazioni. Esse devono essere comunicate per iscritto e/o oralmente, ma soprattutto devono essere formulate in modo semplice e accessibile, tenendo conto dell’età, del livello di sviluppo e della capacità di comprensione del minore.

Il diritto è previsto anche dall’articolo 6 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 1996 (ratificata dall’Italia con l. n. 77/2003), dall’art. 24 Carta di Nizza del 2000 (vincolante con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona).

Anche la legislazione italiana ha recepito questa sensibilità con la Riforma Cartabia, introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 in attuazione della legge delega n. 206/2021, sono state apportate modifiche sostanziali al processo civile, con effetti significativi sulla giustizia minorile. In particolare, è stato valorizzato il diritto del minore ad essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano, riconoscendone il ruolo centrale nel processo decisionale e promuovendo una giustizia più attenta alla sua soggettività giuridica[12].

In linea con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (art. 12) e con gli orientamenti europei sanciti dalla Direttiva (UE) 2016/800 (art. 4), la Riforma ha rafforzato il diritto del minore ad essere ascoltato in modo effettivo, riconoscendolo quale soggetto giuridico titolare di diritti e non più mero oggetto di protezione. L’articolo 12 della Convenzione, infatti, impone agli Stati parti, come già evidenziato, di garantire al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo riguarda.

La Riforma Cartabia adotta tali principi, prevedendo l’obbligatorietà dell’audizione del minore, salvo che ciò risulti manifestamente contrario al suo interesse o incompatibile con il suo grado di maturità. L’ascolto deve avvenire in modalità idonee a garantire la serenità e la comprensione del minore, anche mediante il supporto di esperti o ambienti protetti, e il giudice è tenuto a motivare l’eventuale mancata audizione, in conformità con gli standard internazionali e con il Commento Generale n. 12 (2009) del Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia[13].

L’importanza di un ascolto effettivo e qualificato è stata ribadita dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, la quale ha evidenziato che “un ascolto inadeguato rischia di essere superfluo, se non addirittura dannoso”[14].

Del resto, il principio dell’ascolto del minore trova fondamento non solo nelle fonti convenzionali e nella normativa nazionale, ma anche nel diritto dell’Unione Europea. Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e prevede espressamente che, nell’applicare gli articoli 12 e 13 della Convenzione dell’Aia del 1980,  “si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità[15]”.

Su questo punto, le Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore specificano che nelle presenti viene fatto riferimento alle nozioni di ‘età e maturità’ e ‘sufficiente conoscenza’, che implica un certo livello di comprensione, ma non va oltre la pretesa di una piena conoscenza globale, da parte del minore, di tutti gli aspetti della materia in questione[16]”. Tale precisazione è fondamentale per evitare interpretazioni eccessivamente restrittive che finirebbero per escludere ingiustificatamente l’ascolto di minori capaci di esprimere opinioni significative, pur non possedendo una comprensione tecnico-giuridica completa della situazione. Come chiarito dal Commento Generale n. 12 del Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia, non si richiede al minore una piena capacità di comprensione di tutti gli aspetti giuridici della controversia, ma semplicemente che sia in grado di formarsi e comunicare una propria opinione sulla questione che lo riguarda[17].

Un ulteriore profilo innovativo introdotto dalla riforma riguarda la semplificazione del linguaggio giuridico attraverso il coinvolgimento attivo del minore nei percorsi giudiziari che lo vedono protagonista. Tale orientamento risponde all’esigenza di rendere effettivo il diritto alla comprensione e alla sua partecipazione, attuando la dimensione procedurale del principio del superiore interesse, come delineata nel Commento Generale n. 14 (2013).

La realizzazione concreta di tale obiettivo presuppone un quadro normativo che riconosca al minore non solo il diritto di essere ascoltato, ma anche quello di comprendere il contenuto e le conseguenze delle decisioni che lo vedono protagonista. Tale diritto, riconosciuto come principio fondamentale dalla Convenzione di New York del 1989, trova espressa tutela anche nell’ordinamento italiano attraverso gli articoli 336-bis, comma 1, e 337-octies del Codice Civile[18], all’interno dei quali si stabilisce che il minore ha diritto a esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano, a condizione che abbia compiuto dodici anni o, se di età inferiore, sia comunque in grado di discernere. L’ascolto può essere omesso soltanto quando risulti manifestamente contrario all’interesse del minore[19].

In questo contesto si inserisce il nuovo Titolo IV-bis del Codice di Procedura Civile, concernente il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Collocato nel Libro II del codice, agli articoli 473-bis – 473-bis.71 si propone di semplificare, unificare e rendere più efficiente la gestione delle controversie familiari e minorili. L’intervento normativo risponde all’esigenza di garantire una tutela più efficace dei soggetti vulnerabili, in particolare dei bambini e degli adolescenti, assicurando loro non solo protezione, ma anche ascolto e partecipazione attiva in ogni fase del procedimento[20].

A conferma di questa impostazione, gli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 regolano in modo dettagliato la procedura di ascolto del minore, ponendo al centro il suo superiore interesse. Tale procedura impone altresì al giudice di valutare le opinioni del minore e il suo grado di maturità, riconoscendone il diritto a essere partecipe e informato, in linea con i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tuttavia, affinché il coinvolgimento del minore sia effettivo e non meramente simbolico, è indispensabile che lo stesso sia posto nelle condizioni di comprendere ciò che accade nel procedimento, le domande che gli vengono rivolte, le motivazioni della decisione adottata e le sue conseguenze concrete sulla propria vita.

L’ascolto non è dunque un atto formale, ma un momento qualificante del processo, che contribuisce a rendere la giustizia realmente inclusiva e attenta al valore e alla centralità del minorenne[21].

Questa evoluzione trova il suo corollario in una convergenza normativa tra fonti internazionali, europee e nazionali, orientata alla costruzione di un sistema di giustizia realmente inclusivo.

La giustizia minorile italiana, dunque, alla luce della Riforma Cartabia pone le basi verso un modello child-friendly, in cui il diritto all’ascolto del minore, nell’ambito delle controversie che lo coinvolgono, diviene mezzo di inclusione e di effettività e il minore è riconosciuto come interlocutore attivo del processo.

È auspicabile quindi, che nella redazione dei provvedimenti in forma semplificata e accessibile, cosi come avvenuto nelle sentenze fin qui esaminate, possa essere consentito al minore di comprendere il contenuto delle decisioni che lo riguardano, favorendo la trasparenza del procedimento e la consapevolezza del proprio ruolo all’interno dello stesso. In tal senso, la semplificazione linguistica sarebbe uno strumento giuridico funzionale alla realizzazione dei diritti fondamentali del minore.

Tuttavia, la piena attuazione di tali principi richiede uno sforzo concreto da parte delle Istituzioni, della Magistratura e degli operatori del diritto, nonché un adeguato percorso formativo volto a promuovere competenze redazionali e comunicative coerenti con le esigenze di comprensibilità e accessibilità.

Infine, per avviare una trasformazione sostanziale e strutturale, sia sul piano culturale che su quello metodologico, è necessario costruire un sistema di giustizia realmente sensibile e attento alla dignità, nonchè ai bisogni e ai diritti fondamentali del minore.


[1]             Cit. Searle, John, Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge University Press, 1969.

[2]             Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Social, Sección 1ª, Sentenza n. 916/2025, Roj: STSJ ICAN 1591/2025, ECLI:ES:TSJICAN:2025:1591.

[3]             Ibidem.

[4]             Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho a la Defensa, BOE n. 271 del 13 novembre 2024.

[5]             Commento Generale n. 14 (2013), Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia, Il diritto del bambino al superiore interesse come considerazione preminente, CRC/C/GC/14.

[6]             Juzgado de lo Penal n. 10 de Barcelona, Sentenza n. 172/2024, Magistrata Isabel Giménez García.

[7]          Commento Generale n. 14 (2013), Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia, Il diritto del bambino al superiore interesse come considerazione preminente, CRC/C/GC/14.

[8]             Cervadoro M., La lingua dei provvedimenti giudiziari, Appunti per la Tavola Rotonda del 23 marzo 2022 “La scrittura nella formazione e nella professione del giurista e del magistrato”, Scuola Superiore della Magistratura, 2022.

[9]              Cervadoro M., Donne magistrato: comunicazione, linguaggio giuridico e ascolto: non solo diritto. Atti degli Incontri di studio, Roma 22.10.2018-20.6.2019-24.9.2020, Key Editore, Viterbo, 2021, p. 187.

[10]           Bobbio, Norberto, Teoria generale del diritto, Giappichelli, Torino, 1993.

[11]           Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.

[12]           Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

[13]           Commento Generale n. 12 (2009), Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia, Il diritto del bambino ad essere ascoltato, CRC/C/GC/12.

[14]           Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Il diritto all’ascolto delle persone di minore età in sede giurisdizionale. Indagine relativa alle modalità messe in atto sul territorio nazionale dai tribunali per i minorenni, tribunali ordinari e relative procure della Repubblica-Roma, aprile 2020 pg.10

[15]           Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 338/1, 23.12.2003, art. 11, par. 2.

[16]             Consiglio d’Europa, Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010, punto 44 e nota esplicativa.

[17]           Commento Generale n. 12 (2009), Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia, Il diritto del bambino ad essere ascoltato, CRC/C/GC/12, punto 22.

[18] Codice Civile, art. 336-bis, comma 1: “Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano”; art. 337-octies, comma 2: “Il giudice dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. […] Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato”.

[19] Cass. Civ., Sez. I, sentenza 14 febbraio 2014 n. 3540 (Pres. Luccioli, Rel. Campanile), in Foro it., 2014, I, c. 1216.

[20] Codice di Procedura Civile, Libro II, Titolo IV-bis – Dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, artt. 473-bis – 473-bis.71, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 (Riforma Cartabia).

[21] Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, New York, 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176.

Scarica il PDF

Autore articolo
Condividi:
WhatsApp
Email
LinkedIn

Scopri l'Istituto di Alta Formazione Giuridica Direkta

Con Direkta ottieni la migliore preparazione per superare esami e concorsi e avviare la tua carriera