Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

Incompatibilità nei concorsi universitari: il confine tra colleganza e conflitto d’interessi nella giurisprudenza amministrativa

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Il presente contributo analizza la recente sentenza n. 2236 del 18 marzo 2025 del Consiglio di Stato, relativa alla legittimità della composizione delle commissioni giudicatrici universitarie. In particolare, si approfondisce il tema dell’incompatibilità per inimicizia e della rilevanza dei legami accademici tra commissari e candidati. Viene ricostruito l’orientamento giurisprudenziale in materia, con attenzione ai principi di imparzialità e trasparenza. L’obiettivo è chiarire quando un conflitto di interessi assuma rilievo giuridico ai fini dell’astensione obbligatoria.

  1. Introduzione

La questione dell’imparzialità nelle procedure comparative universitarie si colloca al crocevia tra autonomia accademica e legalità amministrativa. Il legislatore ha previsto, in via tassativa, specifiche cause di incompatibilità dei commissari. Tuttavia, il confine tra legittima colleganza e potenziale conflitto di interessi resta sottile, specialmente nel contesto accademico, dove relazioni professionali, coautorie e pregressi giudizi possono alimentare il sospetto di parzialità. Il contributo si propone di analizzare tale profilo giuridico alla luce della recente giurisprudenza amministrativa, con particolare riferimento al caso sottoposto al Consiglio di Stato, per chiarire quando l’obbligo di astensione si imponga e quando, invece, debba prevalere la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici.

Nel presente contributo verrà esaminato, in particolare, il primo motivo di gravame, con il quale parte appellante ha dedotto la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, nonché la violazione e falsa applicazione dei criteri valutativi adottati dalla commissione giudicatrice, oltre che la sussistenza di una disparità di trattamento e di una manifesta ingiustizia. In particolare, la ricorrente ha contestato l’illegittimità e l’irragionevolezza delle valutazioni comparative espresse dalla commissione, deducendo l’esistenza di una situazione di inimicizia personale tra sé medesima e il Presidente della Commissione.

  • Il Consiglio di Stato sulla presunta inimicizia nei concorsi universitari: criteri di imparzialità e limiti dell’incompatibilità

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2236 del 18 marzo 2025, si è pronunciato su un ricorso avente ad oggetto una procedura comparativa bandita dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia nel settore concorsuale 01/A2 – Geometria e Algebra, settore scientifico-disciplinare MAT/03, in funzione delle esigenze del Dipartimento di Matematica e Applicazioni.

L’appellante ha posto particolare enfasi sulla circostanza che le valutazioni comparative espresse dalla Commissione in suo sfavore sarebbero riconducibili a una situazione di grave inimicizia personale intercorrente con il Presidente della medesima, il quale aveva già in precedenza valutato negativamente la candidata nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia, svoltasi nell’anno 2012, con giudizi successivamente annullati in sede giurisdizionale.

A giudizio dell’appellante, anche gli altri componenti della Commissione sarebbero stati portatori di elementi di pregiudizio nei suoi confronti: una componente, in ragione di un alterco pubblico avuto con la stessa appellante in occasione di un convegno accademico; un altro commissario, per il rapporto di stretta vicinanza accademica con il candidato poi risultato vincitore. È stato inoltre evidenziato come, tra i commissari non sorteggiati per la procedura in questione, ve ne fosse uno afferente al medesimo ateneo di provenienza del candidato selezionato.

Alla luce di tali elementi, la parte appellante ha sostenuto che le censure formulate in ordine alla composizione della Commissione non potessero ritenersi generiche o infondate, essendo al contrario fondate su circostanze puntuali, concrete e circostanziate, idonee a far sorgere un ragionevole dubbio in merito alla terzietà e all’imparzialità dell’organo valutativo.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo di appello in esame. In primo luogo, ha richiamato quanto disposto dall’art. 11, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (recante il «Regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e lo svolgimento dei concorsi»), secondo cui i componenti della commissione esaminatrice, all’atto della presa visione dell’elenco dei candidati, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione attestante l’insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

In secondo luogo, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di astensione in capo ai membri delle commissioni giudicatrici sorge esclusivamente nelle ipotesi tipizzate dall’art. 51 c.p.c., le quali non sono suscettibili di estensione analogica[2]. Ciò in quanto, in materia concorsuale, l’applicazione di cause di incompatibilità non espressamente previste dal legislatore risulterebbe in contrasto con l’esigenza di garantire la continuità dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione degli organi giudicanti e, pertanto, nelle commissioni giudicatrici il ricorso ad elementi invalidanti deve basarsi su un effettivo conflitto di interessi[3].

In tale contesto, si è precisato che una causa di incompatibilità – con conseguente obbligo di astensione – può essere ravvisata unicamente laddove emerga un rapporto tra il commissario e il candidato connotato da reciproci interessi economici ovvero da una relazione professionale fondata su un vincolo fiduciario particolarmente stretto. Non è, pertanto, sufficiente la mera esistenza di precedenti rapporti di collaborazione scientifica[4], né il semplice legame professionale, per ritenere integrata una causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 c.p.c.

Va inoltre rammentato che l’appartenenza dei commissari al medesimo ufficio dei candidati, così come l’esistenza di pregressi rapporti di colleganza o collaborazione professionale tra gli stessi, non è di per sé sufficiente a integrare un vizio della composizione della commissione giudicatrice. Tali circostanze, infatti, non rientrano tra le ipotesi tassative di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c., le quali, in quanto norme eccezionali, non sono suscettibili di applicazione analogica.

La giurisprudenza amministrativa[5], in linea con l’interpretazione consolidata della disciplina civilistica in tema di incompatibilità, ha chiarito che meri rapporti professionali, anche protratti nel tempo, non sono idonei a far sorgere un obbligo di astensione né a compromettere, di per sé, l’imparzialità dell’organo giudicante. Affinché possa configurarsi un vizio rilevante, è necessario che emergano ulteriori elementi concreti e specifici, tali da evidenziare l’esistenza di un rapporto di particolare intensità, stabilità e sistematicità, idoneo a delineare un legame personale o professionale di natura tale da ingenerare un ragionevole dubbio sull’imparzialità del giudizio.


In proposito, giova richiamare l’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il quale prevede l’obbligo di astensione in presenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, includendo tra esse anche le attività o decisioni che coinvolgano soggetti con i quali il dipendente intrattenga una frequentazione abituale. Tale disposizione, di natura deontologica e comportamentale, opera su un piano distinto e più ampio rispetto all’art. 51 c.p.c., il quale disciplina in modo tassativo le cause di incompatibilità in ambito giurisdizionale e, per estensione, concorsuale. Ne consegue che, mentre l’art. 51 c.p.c. impone un’interpretazione restrittiva e non analogica, l’art. 7 del D.P.R. 62/2013 consente una valutazione più elastica e prudenziale delle situazioni potenzialmente idonee a compromettere l’imparzialità del pubblico agente.

Sul punto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con atto del Presidente del 19 dicembre 2023 (fasc. 5796.2023), ha reso un parere volto a chiarire l’eventuale sussistenza di profili di incompatibilità in capo ai componenti delle commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici, con specifico riferimento ai rapporti di colleganza esistenti tra alcuni commissari e determinati candidati.

Nel dettaglio, l’Autorità ha precisato che, nell’ambito delle procedure concorsuali universitarie, la mera esistenza di collaborazioni scientifiche o intellettuali, di rapporti accademici, della conoscenza personale tra commissario e candidato ovvero della coautorialità di pubblicazioni scientifiche (c.d. coautoraggio), non costituisce, di per sé, causa idonea a determinare l’obbligo di astensione. Tali relazioni assumono rilievo solo laddove siano connotate da una intensità e natura tali da oltrepassare la normale dinamica istituzionale del contesto accademico, dando luogo a un ragionevole dubbio circa la compromissione del principio di imparzialità del giudizio[6].

Pertanto, come si evince dai consolidati orientamenti giurisprudenziali secondo cui i rapporti di mera collaborazione scientifica, inclusa la redazione di pubblicazioni comuni, tra il commissario e un candidato in una procedura concorsuale per il reclutamento di professori universitari, non integrano ex se una causa di incompatibilità né comportano l’insorgenza dell’obbligo di astensione. Tale obbligo, invero, sussiste solo in presenza di situazioni connotate da una comunanza di interessi economici o personali, ovvero da legami tali da poter ragionevolmente compromettere l’imparzialità del giudizio.

Quanto, invece, alla causa di incompatibilità derivante da una situazione di grave inimicizia, essa impone l’obbligo di astensione soltanto qualora sia fondata su circostanze oggettive e documentate, idonee a dimostrare l’esistenza di un pregresso e concreto rapporto conflittuale tra commissario e candidato, tale da far emergere comportamenti inequivocabili di ostilità preconcetta. In tal caso, grava sul candidato l’onere di fornire una prova adeguata, basata su elementi fattuali specifici e riscontrabili.

Nel caso di specie, la dedotta ipotesi di incompatibilità per grave inimicizia si fonda su mere allegazioni prive di adeguato riscontro probatorio, e su circostanze che, per la loro natura e consistenza, non appaiono idonee a dimostrare né una preesistente prevenzione nei confronti della candidata, né la sussistenza di un conflitto di interessi tale da determinare, ex lege, l’obbligo di astensione da parte dei commissari.

La sentenza di primo grado merita conferma nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, la doglianza relativa alla presunta incompatibilità tra la ricorrente e il Presidente della Commissione giudicatrice. In particolare, il giudice di prime cure ha correttamente osservato come, dalla lettura dell’atto introduttivo del giudizio, non emergano elementi idonei a individuare le concrete ragioni di incompatibilità né la natura e la rilevanza dell’asserito “aspro alterco” intercorso con un componente della Commissione, tali da configurare una situazione di grave inimicizia rilevante ai fini dell’obbligo di astensione.

In applicazione di tali principi, il primo giudice ha dunque correttamente escluso che la comune provenienza accademica del commissario e del candidato possa, di per sé, integrare una causa di astensione, così come non rileva, ai medesimi fini, la condivisione di attività scientifiche con altri docenti appartenenti all’ateneo di provenienza del candidato risultato vincitore.

Pertanto, secondo il Consiglio di Stato la sentenza impugnata deve essere confermata integralmente, avendo essa dichiarato, con motivazione logica e giuridicamente coerente, l’infondatezza nel merito di parte della censura esaminata.

  • Conclusione

Alla luce dell’analisi svolta, la sentenza n. 2236/2025 del Consiglio di Stato conferma il principio secondo cui, nelle procedure comparative universitarie, l’obbligo di astensione dei commissari non può fondarsi su meri rapporti professionali o accademici, ma richiede la prova di un concreto e specifico conflitto di interessi. La giurisprudenza esclude l’estensione analogica delle cause di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c., riconoscendo tutela all’imparzialità solo in presenza di rapporti connotati da particolare intensità. Ne consegue che, in assenza di riscontri oggettivi e documentati circa una grave inimicizia o una relazione fiduciaria stretta, non può ritenersi violato il principio di terzietà della commissione giudicatrice.


[1] Dottorando

[2] Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3804.

[3] Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119.

[4] Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628; Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2014 n. 4789.

[5] Consiglio di Stato, sez. VI, 23.09.2014 n. 4789.

[6] Consiglio di Stato, VI, 26.1.2015, n. 327 e da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628

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