Abstract
L’articolo si propone di analizzare l’impatto che l’intelligenza artificiale (IA) può avere sull’organizzazione e sul funzionamento della giustizia italiana, esaminando i riferimenti normativi vigenti, la giurisprudenza della Corte di cassazione e le principali posizioni della dottrina. L’obiettivo è offrire una riflessione a carattere scientifico-giuridico, utile per la comunità accademica e per gli operatori del diritto, evidenziando potenzialità, criticità e scenari futuri di integrazione tecnologica nel sistema giudiziario. L’articolo adotta un approccio metodologico di tipo descrittivo-critico, accompagnato da un’analisi comparatistica ove rilevante.
1. Introduzione
La progressiva introduzione dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari europei e nazionali pone interrogativi rilevanti sotto il profilo costituzionale, processuale e organizzativo. L’efficienza e l’accessibilità della giustizia, già individuate tra gli obiettivi del Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trovano nella digitalizzazione un catalizzatore fondamentale. Tuttavia, l’interazione tra IA e giurisdizione impone di interrogarsi sui limiti posti dalle garanzie costituzionali, dall’art. 24 Cost. (diritto alla difesa) e dall’art. 111 Cost. (giusto processo), nonché sulla compatibilità con i principi di imparzialità e indipendenza della magistratura sanciti dall’art. 101 Cost.
2. Quadro normativo nazionale e sovranazionale
A livello europeo, la proposta di Regolamento sull’intelligenza artificiale (AI Act), COM(2021) 206 final, introduce un approccio basato sul rischio, classificando i sistemi IA destinati all’amministrazione della giustizia come “alto rischio” (art. 6 AI Act). Il rispetto dei requisiti di trasparenza, sicurezza e non discriminazione è ritenuto imprescindibile. Si affiancano altresì i principi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che impongono obblighi stringenti in materia di trattamento di dati giudiziari e profilazione automatizzata (artt. 9 e 10).
In ambito nazionale, il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia) e il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) delineano il quadro per l’utilizzo di strumenti digitali. L’art. 44 del CAD attribuisce valore probatorio agli atti informatici, mentre il Piano triennale per l’informatica nella PA 2024-2026 introduce il concetto di “ecosistemi digitali”, tra cui quello della giustizia. È opportuno ricordare altresì il D.Lgs. 1° marzo 2024, n. 13, recante disposizioni di adeguamento al Regolamento eIDAS 2.0, che rafforza l’identità digitale e l’interoperabilità europea.
Particolare attenzione merita la Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec(2019)1, sui principi etici relativi all’utilizzo dell’IA nei sistemi giudiziari, che sancisce i principi di equità, non discriminazione, qualità e sicurezza dei sistemi, trasparenza, neutralità tecnologica e controllo umano.
3. Analisi della giurisprudenza della Corte di cassazione
Un esame attento della giurisprudenza rivela un approccio prudente all’utilizzo degli strumenti algoritmici. Con Cass. civ., sez. lav., 8 aprile 2020, n. 8468, la Suprema Corte ha sottolineato che l’impiego di algoritmi predittivi, in ambito lavoristico, deve garantire la piena trasparenza del funzionamento e delle fonti di dati. La Corte ha richiamato la necessità di evitare discriminazioni indirette, richiamando implicitamente l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Nel settore penale, Cass. pen., sez. V, 21 gennaio 2021, n. 13567 ha affermato l’insufficienza, ai fini della prova, di elementi acquisiti esclusivamente tramite software di analisi predittiva, ribadendo la centralità del principio del contraddittorio e dell’art. 111, comma 4, Cost.[1] Analogo orientamento emerge in Cass. pen., sez. VI, 14 aprile 2022, n. 18462, la quale ribadisce l’esigenza di verificabilità dei dati algoritmici utilizzati nella prova scientifica.
4. Dottrina e scenari applicativi
Secondo Losano[2], l’IA può essere utile in attività ripetitive e a basso tasso di discrezionalità (es. smistamento dei ricorsi, gestione di contenzioso seriale). Pizzetti[3] rileva invece la necessità di sviluppare strumenti di “explainable AI” (IA spiegabile), per garantire l’accessibilità epistemica delle decisioni automatizzate. Finocchiaro[4] sottolinea inoltre come l’uso dell’IA, in ambito civile, potrebbe contribuire alla coerenza della giurisprudenza, tramite l’analisi automatica delle massime giurisprudenziali.
A titolo comparatistico, si può richiamare l’esperienza francese, ove l’art. 33 della Loi n° 2019-222 del 23 marzo 2019 vieta la profilazione dei giudici basata su decisioni giurisprudenziali, a tutela dell’indipendenza della magistratura. In Spagna, il progetto “Justicia 2030” mira a introdurre sistemi di IA nel case management, mantenendo il controllo esclusivo del giudice sulle decisioni.
5. Profili critici e costituzionali
L’introduzione di strumenti di IA impone la verifica della loro compatibilità con i principi costituzionali. L’art. 101 Cost., secondo cui i giudici sono soggetti solo alla legge, mal si concilia con l’idea di decisioni automatizzate. La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente riaffermato la necessità di un controllo umano effettivo sui processi decisionali (Corte cost., sent. 85/2013). Rilevante è altresì la sentenza Corte cost. 20 luglio 2021, n. 150, che ha chiarito i limiti del trattamento automatizzato di dati giudiziari in relazione ai principi di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) e tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.).
Sotto il profilo della protezione dei dati personali, il trattamento automatizzato dei dati giudiziari rientra tra le categorie di dati sensibili ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR, imponendo specifiche cautele. È imprescindibile applicare il principio di “privacy by design” (art. 25 GDPR) e condurre valutazioni d’impatto (DPIA) ex art. 35 GDPR.
6. Prospettive future e linee di ricerca
Alla luce delle analisi condotte, si ritiene che l’IA debba essere considerata uno strumento complementare e non sostitutivo dell’attività giurisdizionale. Le prospettive di maggiore utilità riguardano: (i) la riduzione dell’arretrato tramite strumenti di case management predittivo; (ii) la maggiore uniformità interpretativa mediante sistemi di analisi giurisprudenziale; (iii) il miglioramento dell’accesso alla giustizia per i cittadini tramite assistenti legali virtuali e sistemi ADR automatizzati.
Appare necessario sviluppare linee di ricerca interdisciplinari che integrino diritto, informatica giuridica ed etica, promuovendo la formazione dei magistrati su queste tematiche, come raccomandato anche dal Consiglio Superiore della Magistratura nella Risoluzione del 28 marzo 2023.
7. Conclusioni
L’intelligenza artificiale rappresenta una risorsa strategica per il futuro della giustizia italiana. Tuttavia, l’adozione di tali strumenti richiede un approccio prudente, ispirato ai principi di proporzionalità, trasparenza e controllo umano. Solo un’attenta valutazione giuridica e un costante monitoraggio potranno consentire un’integrazione virtuosa, capace di rispettare i valori costituzionali e rafforzare l’efficienza del sistema giudiziario. La futura utilità della macchina giudiziaria italiana sarà dunque strettamente correlata alla capacità del sistema di integrare l’innovazione tecnologica con la salvaguardia dei diritti fondamentali e dell’autonomia del potere giudiziario.
Note[1] Cass. pen., sez. V, 21 gennaio 2021, n. 13567, in Cass. pen., 2021, 5, 234.
[2] M. Losano, “L’intelligenza artificiale e il giudice”, in Riv. dir. proc., 2021, p. 45 ss.
[3] F. Pizzetti, “Intelligenza artificiale e diritti fondamentali”, in Dir. informaz., 2022, p. 97 ss.
[4] G. Finocchiaro, “Diritti e tutele nella società digitale”, Bologna, Il Mulino, 2021, p. 191 ss.
Bibliografia essenziale
M. Losano, “L’intelligenza artificiale e il giudice”, Riv. dir. proc., 2021.
F. Pizzetti, “Intelligenza artificiale e diritti fondamentali”, Dir. informaz., 2022.
C. Perlingieri, “Il diritto dell’era digitale”, Napoli, ESI, 2020.
G. Finocchiaro, “Diritti e tutele nella società digitale”, Bologna, Il Mulino, 2021.
Consiglio d’Europa, CM/Rec(2019)1, Principles on the use of AI in judicial systems.
M. Bassini, “Algoritmi e processo”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2022, p. 601 ss.
Consiglio Superiore della Magistratura, Risoluzione in tema di IA e giustizia, 28 marzo 2023.