Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

Intelligenza artificiale e interpretazione giuridica 

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Sommario: 1. Premessa ricostruttiva. – 2. Interpretazione: creazione o esecuzione? – 3. Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale. – 4. Possibili sviluppi futuri e conclusioni.

1. Premessa ricostruttiva

Il termine interpretazione deriva dal latino “inter ponere”, cioè porsi in mezzo tra una persona e l’altra o tra un fatto ed un altro: le combinazioni del rapporto interpretativo sono infinite in ambito giuridico[1]. Tale aspetto dell’interposizione è stato colto in modo molto suggestivo dal grande studioso Emilio Betti[2], quando scriveva che nella operazione interpretativa avviene il miracolo di uno spirito vissuto magari secoli prima che in qualche modo si connette ad un altro spirito che sia cessato o invece vivente (la parola spirito non ha alcun valore religioso ma appartiene alla corrente di pensiero neokantiana dominante nella prima metà del secolo soprattutto nell’opera di Giovanni Gentile)[3].

Naturalmente i criteri dell’interpretazione sono storicamente mutevoli: tra questi va ricordata la base delle preleggi al codice civile, messa in discussione da studiosi come Giovanni Tarello[4] e  Riccardo Guastini[5], l’interpretazione dell’interpretazione cioè quella c.d. costituzionalmente orientata[6] e probabilmente i criteri cambieranno ancora secondo le nuove fonti e i nuovi scenari di cui scrive nel suo libro Post Diritto il Prof. Giuseppe Zaccaria[7].

2. Interpretazione: creazione o esecuzione?

Nella presente indagine non si può non compiere un breve cenno al tema dell’interpretazione come creazione o esecuzione perché funge da ponte tra l’analisi classica dell’interpretazione giuridica e il possibile ruolo dell’intelligenza artificiale nell’attività interpretativa[8]. Lo sguardo storico sembra doverci convincere che, salvi rarissimi casi, l’attività degli interpreti è piuttosto di tipo esecutivo che non creativo, tanto è vero che negli Stati di common law si usa orami il termine di performing arts, come contrapposto a quello di  fine arts[9].

Eppure questo modo di affrontare il problema può apparire riduttivo perché anche la lettura semplice di una legge può essere oggetto di una interpretazione mentale che emula quella dal vivo, come hanno dimostrato le risonanze magnetiche cerebrali[10].

E’ vero che c’è un notevole margine di aleatorietà nella c.d. interpretazione giurisprudenziale creativa, ma si tratta di termini enfatici e suggestivi come quando si parla di legislazione per principi anziché di norme di dettaglio. Come è noto, almeno nei paesi di civil law, il limite invalicabile è quello dell’eccesso di potere giurisdizionale che costituisce un limite esterno di giurisdizione, come noto, sindacabile presso la Cassazione a Sezioni Unite.

3. Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale

Fin dai primi decenni, gli studiosi anche di diritto hanno colto il ruolo enorme che avrebbe avuto per la loro disciplina il rapporto con il computer, anche se allora si usavano termini diversi quali cibernetica, informatica giuridica, sistemi esperti di diritto e così via[11]: basti citare sotto questi profili le opere dell’illustre filosofo e giurista Mario Giuseppe Losano[12]. Si può però fissare agli anni ottanta del secolo scorso, almeno per quanto riguarda l’Italia, l’impatto autentico di tali tecnologie attraverso i primi sistemi di Intelligenza Artificiale c.d. debole[13].

Inizialmente il ruolo dell’Intelligenza Artificiale non era assolutamente di tipo interpretativo e poteva essere paragonato a quello di una brava segretaria o tuttalpiù di un praticante legale alle prime armi cui fosse stato assegnato il compito di cercare e rinvenire testi predefiniti e certi.

Questo ruolo comincia a cambiare quando le ricerche sull’Intelligenza Artificiale approdano a due grandi risultati: l’uso del linguaggio naturale e la capacità di analizzare i c.d. big data[14]. Questo sviluppo, relativamente recente, viene designato dagli specialisti della materia con il termine Intelligenza Artificiale c.d. forte[15].  

Infatti tale doppio progresso mette capo a due conseguenze fondamentali:

  1. la prima, di tipo puramente quantitativo, è che la macchina è in grado di estrarre uno o più precedenti da milioni di dati. Per accertarsene, ad esempio nel settore del diritto amministrativo, è sufficiente utilizzare il motore di ricerca di giustizia amministrativa ove è in progetto di inglobare la giurisprudenza amministrativa formatasi sin dal 1889, data di istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato;
  2. la seconda conseguenza è che il computer, proprio dal momento che è stato posto in grado di utilizzare il linguaggio naturale e non quello simbolico, interagisce con le domande dell’utente che, secondo l’avviso di chi scrive, sono già un presupposto interpretativo. Infatti, sia che la ricerca riguardi la disciplina normativa di una certa materia, sia che abbia ad oggetto i precedenti giurisprudenziali su un certo tema, un fattore fondamentale è la capacità dell’utente di porre la domanda giusta per ottenere una risposta conseguente. Queste problematiche, anche in chiave critica, sono state rinvenute di recente a proposito di ChatGPT ed altri sistemi, per mettere in rilievo che, manipolando opportunamente la domanda, il sistema può fornire una risposta del tutto contraddittoria con quella precedente.

Attualmente l’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale nel diritto sta dirigendosi verso un ruolo “predittivo”[16], vale a dire consente di prevedere, in base ad un’analisi sterminata di precedenti, la probabile soluzione di una controversia o comunque la migliore redazione di un contratto[17] e, perfino, di una norma giuridica.

Tuttavia anche questo ruolo non può andare esente da critiche[18].

La più rilevante è la sopravvalutazione dell’importanza del precedente giurisdizionale stesso, ancorché esso abbia fatto ingresso come motivazione della sentenza semplificata nel processo amministrativo con l’art. 74 c.p.a. La moda di rincorrere sistemi di common law dilaga in Italia da almeno 30 anni e probabilmente ci sono ragioni politiche prima ancora che giuridiche alla base di questa scelta; tuttavia, fino a quando al vertice dell’attività interpretativa vi è la Costituzione o addirittura il c.d. ordinamento multilivello, è molto difficile che tale funzione predittiva possa recare un aiuto sostanziale, in chiave interpretativa.

4. Il problema definitorio

Prendendo sempre a riferimento i modelli di common law, si può immaginare che il ruolo dell’Intelligenza Artificiale possa ulteriormente progredire fino a divenire un vero e proprio assistente del giudice che crea un progetto di decisione per cui la funzione del giudice stesso si trasformerebbe da quella di principale attore del processo a quella di principale controllore.

Un autorevolissimo studioso, precursore del diritto informatico Prof. Alfonso Masucci[19], additava il grave pericolo che l’intero sistema giuridico e comunque quello giudiziario, transitasse dalla democrazia alla c.d. “algocrazia”[20], sostituendo il principio di causalità, che ha retto per millenni la procedura dell’interpretazione giuridica, con quella semplicemente predittiva.

Come osservava il prof. Zaccaria, in un lavoro sul pensiero di Esser[21], la precomprensione del giudice con i suoi pregiudizi appare operazione fondamentale e ineludibile per giungere alla decisione.

L’impressione, fondata su studi in materia di diritto dell’economia, è che dietro alcune scelte militi più l’efficienza dell’organizzazione giudiziaria che vere e proprie ragioni di giustizia e che quindi il ricorso all’uso massiccio dell’Intelligenza Artificiale serva più che altro ad alleviare la complessità di funzionamento del sistema e smaltire il contenzioso arretrato.

Ciò appare confermato anche dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132 in materia di intelligenza artificiale, che all’art. 15 (Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria) prevede al comma 2 che «l Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie»[22].

Come è noto, negli Stati uniti già si affida sostanzialmente agli algoritmi la decisione sul tipo e quantità di pena da applicare in caso di recidiva. Certo la prospettiva non appare appassionante, ma – se è vero che fra poco una fonte ricevente sarebbe in grado di captare il pensiero, come promette Elon Musk con eurolink – la prospettiva cui si faceva cenno prima non appare neanche la peggiore.

Si impone a questo punto un ulteriore livello di riflessione che riguarda la c.d. interpretazione creativa che non sembra appartenere al diritto di questa epoca in quanto non integra una vera e propria creazione.

Occorre chiedersi, pertanto, se ci si debba rassegnare a pensare che tutto sommato il ruolo della c.d. giurisprudenza creativa, sia di fonte umana che artificiale, sia alquanto limitato e che esso pertenga piuttosto al metodo di riduzione della complessità giuridica, per cui la fonte tradizionale del diritto non è più in grado di autoimplementarsi ma necessiti sempre di più dell’opera del giudice vero creatore della norma giuridica nel caso concreto.

La risposta a tale quesito dipende dall’ulteriore sviluppo che avrà l’Intelligenza Artificiale o meglio gli algoritmi che la regolano.

Volendo provare a tracciare la trama di tale sviluppo si rinvengono varie e numerose sollecitazioni: è ormai sviluppata la tecnica del c.d. apprendimento profondo o di rinforzo: si dice che l’Intelligenza Artificiale batterà quella umana entro il 2025. In termini più corretti, anche se molto opinabili, Ray Kurzweil nel libro «La singolarità è vicina»[23], traccia il concetto di intelligenza singolare, e quindi di per sé creativa, in grado di essere definita come individuale.

Nel condurre tale indagine sorge un ulteriore interrogativo, ossia se si sia in presenza o meno di una vera intelligenza dato che, come sopra detto, ancora oggi molto della qualità della riposta della macchina dipende dalla qualità della domanda.

E’ possibile, a conclusione di questa indagine, intravedere tre diversi sviluppi dell’Intelligenza artificiale.

Se ci fosse una ulteriore evoluzione, si potrebbe parlare di una capacità interpretativa della macchina “a prescindere” dal quadro normativo esistente. In quest’ottica con ottimismo si potrebbe pensare ad un’interpretazione creativa dell’Intelligenza Artificiale sul versante della proposizione di una possibile nuova normativa in una determinata materia oppure nell’ambito della c.d. interpretazione dottrinale.

Un secondo ruolo dell’Intelligenza Artificiale del futuro, di cui si vedono alcune anticipazioni, potrebbe essere quello di sostituire l’attività di ricerca giuridica potendo attingere ai big data, attività attualmente impossibile a livello umano con un simile grado di ampiezza e di approfondimento.

Occorre essere cauti nell’attribuire a simili operazioni un ruolo veramente interpretativo e per di più creativo; sembra piuttosto, di essere in presenza di un ruolo di grande sintesi informativa che, ad esempio, soddisferebbe solo alcuni dei criteri ministeriali previsti attualmente per conseguire le abilitazioni scientifiche nazionali: una cosa è l’originalità dell’idea, altra è l’estrazione di un’idea da migliaia già dichiarate e quindi, per principio, non originale.

Infine, un terzo ruolo, che sembra allo stato più concreto, è quello di assistere l’attività interpretativa degli operatori giuridici privati e pubblici semplificando procedimenti, conferenze di servizi e le stesse decisioni[24].

In conclusione, non sembra a chi scrive che allo stato attuale il ruolo sicuramente importante dell’Intelligenza Artificiale nell’attività interpretativa possa assurgere ad una vera creatività soprattutto nel campo dell’attività giurisdizionale, a meno che essa stessa non diventi legislativa (ma si verserebbe in un c.d. stato giurisdizionale). Tale prospettiva incontra anche la volontà legislativa dato che lo stesso art. 15, comma 1 della Legge recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” sembra orientato in tal senso nel prevedere che « Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti».


[1] La dottrina sul tema dell’interpretazione giuridica è ampia, si segnalano i contributi più rilevanti: E. Betti, Teoria generale della interpretazione, 2 voll., Giuffré, Milano 1955; J. Esser, Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag, Francoforte, 1970 (tr. it.: Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto, Esi, Napoli 1983); R. Alexy, Theorie der juristischen Argumentation, Suhrkamp Verlag, Francoforte, 1973; R.M. Dworkin, Law’s empire, Bloomsbury Publishing PLC, Cambridge, 1986 (tr. it.: L’impero del diritto, Il Saggiatore, Milano);  V. Frosini, Lezioni di teoria dell’interpretazione giuridica, Bulzoni, Roma, 1991; K. Greenaqalt, Law and Objectivity, Oxford University Press, Oxford 1992; J.L. Coleman – B. Leiter, Determinacy, Objectivity Authority, in A. Marmor, Law and Interpretation. Essays in Legal Philosophy, Oxford University Press, Oxford 1995, pp. 203-278; R. Alexy, Interpretazione giuridica, in Enciclopedia delle scienze sociali, vol. V, Treccani, Roma 1996; A. Schiavello, Positivismo inclusivo, oggettività ed interpretazione del diritto, in L. Triolo (a cura di), Prassi giuridica e controllo di razionalità, Giappichelli, Torino 2001, pp. 165 ss.; F. Modugno, Interpretazione giuridica, Cedam, Padova, 2009; F. Politi, Studi sull’interpretazione giuridica, Giappichelli, Torino, 2020; F. Viola-G. Zaccaria, Diritto e interpretazione. Lineamenti di ermeneutica giuridica, Laterza, Roma-Bari, 2000; M. Orlandi, Del Significare. Saggi sull’interpretazione giuridica, Giappichelli, Torino, 2020.

[2] V. E. Betti, Teoria generale della interpretazione, cit., passim.

[3] G. Gentile, Teoria generale dello spirito come atto puro, Sansoni, Firenze 1938.

[4] Il pensiero dell’Autore è ben espresso nelle sue opere: Sul problema della crisi del diritto, Giappichelli, Torino, 1957; voce Realismo giuridico, in Novissimo Digesto Italiano, Utet, Torino, 1959; L’interpretazione della legge, Giuffrè, Milano, 1980.

[5] R. Guastini, Dalle fonti alle norme, Giappichelli, Torino, 1990; Id., L’ interpretazione dei documenti normativi, Giuffré, Milano, 2004; Id., Le fonti del diritto. Fondamenti teorici, Giuffré, Milano, 2010. Sul tema N. Lipari, Il diritto del nuovo millennio tra giurisdizionalizzazione e algoritmi, in Accademia, Rivista dell’associazione dei civilisti italiani, 2024, p. 16 ha messo in luce come l’articolo 12 disp. prel. abbia subito una significativa erosione del suo significato originario. L’interpretazione giuridica non può ridursi ad un mero esercizio di logica formale o ad una rigida applicazione di regole predefinite come quelle dell’art. 12 disp. prel. La complessità del ragionamento giuridico e l’introduzione dell’intelligenza artificiale, hanno messo sempre più in luce i limiti di un’interpretazione basata esclusivamente sui criteri tradizionali, come quelli dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c.

[6] Cfr., tra gli altri, F. Rimoli, Costituzione rigida, potere di revisione e interpretazione per valori, in Giur. cost., 1992, p. 3712 ss.; A.A. Cervati, In tema di interpretazione della Costituzione, nuove tecniche argomentative e “bilanciamento” tra valori costituzionali (a proposito di alcune riflessioni della dottrina austriaca e tedesca), in Aa.Vv., Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici, Giuffré, Milano, 1994, p. 55 ss.; Aa. Vv., Il metodo nella scienza del diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1997; M. Atienza, I limiti dell’interpretazione costituzionale. Di nuovo sui casi tragici, in Ars interpretandi, trad. it. di S. Sanavio, 4, 1999, pp. 293-32; A. Baldassarre, L’interpretazione della Costituzione, e G. Azzariti, Interpretazione e teoria dei valori: tornare alla Costituzione, entrambi in A. Palazzo (a cura di), L’interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo, Esi, Napoli 2001, rispettivamente, pp. 215 ss. e 231 ss.

[7] G. Zaccaria, Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie, Bologna 2022, passim, in part. p. 161, secondo il quale la possibilità che una singola disposizione possa dar luogo a molteplici interpretazioni non è vista come una debolezza del sistema giuridico, ma piuttosto come una conferma della ricchezza e della flessibilità del diritto.

[8] Sulla intelligenza artificiale o A.I. (Artificial Intelligence) la letteratura è ampissima. Limitando al minimo i riferimenti bibliografici si vedano: J. Kaplan, Intelligenza artificiale (guida al prossimo futuro), Luiss University Press, Roma, 2018; Id., Le persone non servono (lavoro e ricchezza nell’epoca della intelligenza artificiale), Luiss University Press, Roma; S. Parra-M. Torrens, Intelligenza Artificiale (la strada verso la superintelligenza), Rba Italia, Milano, 2018; E. Picozza, Politica, diritto amministrativo ed Artificial Intelligence, in Giur. it., n. 7/2019, p. 1761 ss.; L. Viola, Interpretazione della legge con modelli matematici, DirittoAvanzato, Milano, 2017;  E. Gabrielli-U. Ruffolo (a cura di),  Intelligenza artificiale e diritto, in Giur. It., n. 7/2019, p. 1657 ss.; A. Amidei, Intelligenza artificiale e diritti della persona: le frontiere del “transumanesimo”, in Giur. it., 7, 2019, pp. 1658-1670; G. Alpa (a cura di),  Diritto e intelligenza artificiale, Pacini Giuridica, Pisa, 2020; F. Donati, Intelligenza artificiale e giustizia, n. 1/2020, in Riv. AIC, 2020; E. Caterini, L’intelligenza artificiale “sostenibile” e il processo di socializzazione del diritto civile, Esi, Napoli, 2020; T.E. Frosini, L’orizzonte giuridico dell’intelligenza artificiale, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 1, 2022, p. 5 ss.; B. Marchetti-E. Chiti-N. Rangone, L’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni italiane: prove generali, in Bio-Law Journal, 2/2022, p. 489 ss. B. Marchetti, L’impiego dell’intelligenza artificiale nell’attività contrattuale dell’amministrazione pubblica, in B. Marchetti-B.G. Mattarella (a cura di), La digitalizzazione dei contratti pubblici nel nuovo codice, Giappichelli, Torino, 2024, 45 ss.;N. Rangone, Regolare con intelligenza. Artifi-ciale?, in Dir. amm., 4, 2023, p. 749 ss.; L. Torchia, Poteri pubblici e privati nel mondo digitale, Il Mulino, Bologna, 2024.

[9] Così E. Picozza,  Interpretazione giuridica e interpretazione musicale, in corso di pubblicazione.

[10] Per approfondimenti sul tema si rinvia anche E. Picozza, Validità e limiti di un approccio neuroscientifico ai problemi del diritto e della giustizia, in E. Picozza-L. Capraro-V. Cuzzocrea-D. Terracina, Neurodiritto. Una introduzione, Giappichelli,Torino, 2014, p. 21 ss. L’Autore poi ha posto in rilievo la differenza sostanziale tra una interpretazione dal vivo, come può essere un concerto o un’udienza, e le forme di interpretazione-documento, come sono il CD ovvero la sentenza una volta pubblicata.

[11] In dottrina alcuni parlano di quarta rivoluzione industriale, caratterizzata dall’integrazione di tecnologie digitali, intelligenza artificiale, robotica e internet of things in tutti i settori produttivi e della vita quotidiana. Così K. Schwab, La quarta rivoluzione industriale, Franco Angeli, Milano, 2016; V. Teigens, P. Skalfist. D. Mikelsten, Intelligenza artificiale: la quarta rivoluzione industriale, Cambridge Stanford Books, Cambridge, 2020.

[12] Cfr. tra le altre M.G. Losano, Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto, Einaudi, Torino, 1969; Id., Corso di informatica giuridica, Einaudi, Torino, 1971; Id., L’informatica e l’analisi delle procedure giuridiche, Unicopli,Milano, 1984.

[13] V. sul punto Intelligenza artificiale forte e debole, in www.intelligenzaartificiale.it.

[14] Cfr. G. Avanzini, Decisioni amministrative e algoritmi informatici. Predeterminazione, analisi e predittiva e nuove forme di intellegibilità, Esi, Napoli, 2019, 32 ss., secondo il quale, diversamente dagli algoritmi, “l’utilizzo dei Big data, determina una […] profonda trasformazione del modo di interpretare la realtà e dello stesso procedimento cognitivo”.

[15] Per approfondimenti sul tema si rinvia a E. Picozza, Politica, diritto amministrativo ed Artificial Intelligence, in Giur. it., n. 7/2027, p. 1761 ss. anche per i riferimenti bibliografici.

[16] Sull’analisi predittiva e sulle prime applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nel settore giudiziario si vedano: F. Patroni Griffi, Tecniche di decisione e prevedibilita` nella sentenza amministrativa,  in A. Carleo (a cura di), Calcolabilita` Giuridica, Il Mulino, Bologna, 2017, p. 183 ss.; L. Viola, Interpretazione della legge con modelli matematici, DirittoAvanzato, Milano, 2017; C. Castelli e D. Piana, Giustizia Predittiva. La qualità della giustizia in due tempi, in Questione Giustizia, n. 4/2018, p. 154 ss.; L Viola, Interpretazione della legge con modelli matematici: Processo, a.d.r., giustizia predittiva, DirittoAvanzato, Milano, 2018; G. Avanzini, Decisioni amministrative e algoritmi informatici (predeterminazione, analisi predittiva e nuove forme di intellegibilità, cit.; D. Piana, Intelligenza artificiale nel processo: la sfida sarà insegnarle l’etica, in Il dubbio 5 marzo 2019; E. Rulli, Giustizia predittiva, intelligenza artificiale e modelli probabilistici, in Analisi giuridica dell’economia, 2018, p. 533 ss.

[17] In merito si vedano B. Occhiuzzi, Algoritmi predittivi: alcune premesse metodologiche, in Dir. pen. contemp., 2019, p. 396; M. Ferrari, Intelligenza Artificiale, algoritmi predittivi e aleatorietà dei contratti, in Tecn. dir., 2022, p. 311.

[18] Sottolinea F. Criscuolo, Intelligenza artificiale e argomentazione giuridica, intervento nel corso del Convegno “Intelligenza artificiale e professione forense: le novità introdotte dall’AI ACT dell’UE”, UnitelmaSapienza, 20 giugno 2024, che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel campo giuridico non deve essere visto come un tentativo di sostituire il giudizio umano, ma piuttosto come un supporto per migliorare l’efficienza e la precisione dell’analisi giuridica, mantenendo ferma l’importanza del ruolo dell’interprete «umano»  nel cogliere le «sfumature irripetibili» e le complessità che caratterizzano ogni caso giuridico. Secondo l’A. l’impiego di algoritmi predittivi basati su vasti dataset e metodi probabilistico-statistici nel campo giuridico solleva dubbi sulla loro effettiva rilevanza e applicabilità, rischiando di compromettere la qualità della giustizia che non si esaurisce nella mera certezza o prevedibilità delle decisioni; l’adozione acritica di soluzioni preconfezionate, valide per tutti i contesti, minaccia l’essenza stessa della giustizia, poiché la certezza del diritto non equivale alla mera ripetizione di soluzioni precedenti, ma richiede un’analisi attenta e contestualizzata di ogni caso.

[19] A. Masucci, L’automatizzazione delle decisioni amministrative algoritmiche fra big data e machine learning. Verso l’algocratic governance?, in Dir. proc. amm., 2/2022, p. 265 ss. (spec. pp. 275-276) secondo il quale: «si passa ad una realtà in cui la macchina faceva da mero supporto alla decisione del funzionario dell’amministrazione ad una realtà in cui la stessa macchina elabora e adotta la decisione secondo istruzioni predeterminate. L’applicazione del diritto viene del tutto automatizzata. Una volontà che rappresenta la realtà attraverso calcoli matematici, che sono la continuazione di un calcolo verosimile, della statistica e del sistema di logica formale, essa consente non solo di definire una decisione secondo criteri ed informazioni pertinenti, che non sono compatibili con le capacità dell’uomo, ma anche di velocizzare una decisione complessa. La sussunzione della fattispecie da regolare avviene mediante apposito dispositivo, che secondo parametri fissati precedentemente decide senza un ulteriore intervento umano. Il Sistema riconosce autonomamente quale sia il suo compito e come deve essere svolto. Più specificamente, il Sistema si fa carico della elaborazione dei dati suggeriti dal richiedente, ne esamina la completezza, individua i documenti mancanti e li richiede al proponente. Sulla base della documentazione raccolta decide sulla richiesta del proponente. Qualsiasi passo della procedura avviene senza l’intervento umano».

[20] Il termine algocrazia è stato coniato dal sociologo A. Aneesh, Virtual Migration. The Programming of Globalization, Duke University Press, Durham, 2006, p. 347 ss. secondo cui lʼidea dellʼalgocrazia è una forma di governance in cui le decisioni sono prese da algoritmi e intelligenza artificiale anziché da esseri umani. Secondo l’A. in un sistema algocratico, le decisioni sono basate su dati e analisi matematiche, anziché su valori etici o politici e ciò può condurre ad una perdita di controllo umano sulla società e a una forma di governo delle macchine. Id., Technologically Embedded Authority: The Post-Industrial Decline, in Bureaucratic Hierarchies. Sociological Abstracts, American Sociological Association, Standford University, 2002. Si veda anche E.S. Crisci, Intelligenza artificiale ed etica dell’algoritmo, in Foro amm., 2018, p. 1787 ss.; A. Celotto, Come regolare gli algoritmi. Il difficile bilanciamento tra scienza, etica e diritto, in Analisi giuridica dell’economia, 1, 2019, p. 47 ss.; L. Francalanci, Dall’algocrazia all’algoretica: il potere degli algoritmi, in Italiano digitale, 2020, p. 98.

[21] G. Zaccaria, Ermeneutica e giurisprudenza. Saggio sulla metodologia di Josef Esser, Giuffré, Milano, 1984.

[22] Scompare nel testo di legge rispetto al disegno di legge S 1146 l’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, finalizzata all’individuazione di orientamenti interpretativi, predisposizione di bozze di provvedimento e supporto dell’attività giudiziaria, limitando l’uso alla sola organizzazione dei servizi e la semplificazione del lavoro e così eliminando il riconoscimento per legge all’intelligenza artificiale di una funzione latamente interpretativa o di supporto all’attività ermeneutica.

[23] R. Kurzweil, The Singularity is near, Viking Pr., Londra, 2005.

[24] Sull’utilizzo degli algoritmi e più in generale dell’Intelligenza Artificiale nel procedimento amministrativo si vedano: G. Caia, La transizione digitale. Semplificazione amministrativa e transizione burocratica: per una pubblica amministrazione efficiente e al servizio degli individui, in Aa. Vv.,  Transizione ecologica, innovazione digitale e inclusione sociale: la realizzazione del Next Generation EU – 66° Convegno di studi amministrativi di Varenna 16/09/2021-18/09/2021, Giuffré, Milano, 2023, p. 143 ss.; L. Casini, Lo Stato nel­l’era di google, in Riv. trim. dir. pubbl., 4/2019, p. 1111 ss.; P. Piras, L’amministrazione digitale tra divari e doveri. ‘Non camminare davanti a me, ma al mio fianco’, in P.A. pers. amm., 11, 2/2022, p. 417 ss.; L. Torchia, Lo stato digitale. Una introduzione, Il Mulino, Bologna, 2023, p. 1 ss.; B. Marchetti, Amministrazione digitale, in Enc. dir. Funzioni amministrative, Giuffré, Milano, 2022, 75 ss. Più in generale sull’ amministrazione digitale cfr.  U. Fantigrossi, Automazione e pubblica amministrazione, Il Mulino, Bologna, 1993; A. Masucci, L’atto amministrativo informatico, Esi, Napoli, 1993; D. Marongiu, L’attività amministrativa automatizzata, Maggioli, Rimini, 2005; G. Duni, L’amministrazione digitale. Il diritto amministrativo nel­l’amministrazione telematica, Giuffré, Milano, 2008; M. Interlandi, L. Tomassi, La decisione amministrativa algoritmica, in A. Contieri (a cura di), Diritto amministrativo progredito, Esi, Napoli, 2021..

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