Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

La definizione agevolata delle entrate degli enti locali nella Legge di Bilancio 2026: profili giuridici e riflessi sull’autonomia finanziaria dei Comuni.

Autore articolo

Abstract: Il contributo analizza l’istituto della c.d. “rottamazione” nel sistema tributario italiano, soffermandosi in particolare sulla sua recente estensione alla dimensione comunale. Dopo una premessa dedicata all’evoluzione delle definizioni agevolate in ambito statale e alla loro funzione di strumento straordinario di gestione del carico fiscale, l’indagine affronta il tema della traslazione del modello al livello territoriale, evidenziandone criticità e adattamenti necessari. L’attenzione si concentra, quindi, sulla rottamazione comunale, esaminata nel delicato bilanciamento tra autonomia impositiva degli enti locali e vincoli di sostenibilità finanziaria. In tale prospettiva, viene condotta un’analisi sistematica dei principi fondanti e dell’oggetto della definizione agevolata introdotta dai commi 102-110 dell’art. 1 della L. 199/2025, con particolare riguardo alla tipologia di entrate coinvolte e ai limiti applicativi. Il lavoro prosegue con l’approfondimento dei profili procedurali, mettendo in luce le modalità di adesione, gli effetti giuridici e le principali questioni interpretative emergenti nella prassi. In chiusura, si propongono alcune riflessioni critiche sulla tenuta complessiva dell’istituto, interrogandosi sulla sua efficacia quale strumento di compliance fiscale e sul rischio di effetti distorsivi nei comportamenti dei contribuenti e nella gestione finanziaria degli enti locali.

Abstract in eng: This paper examines the so-called “tax amnesty” within the Italian tax system, with particular focus on its recent extension to the municipal level. Following an introductory overview of the evolution of tax settlement schemes at the state level and their function as extraordinary instruments for managing tax liabilities, the analysis addresses the issue of transferring this model to the local sphere, highlighting the related challenges and necessary adaptations. The discussion then turns to municipal tax amnesties, explored through the delicate balance between local fiscal autonomy and financial sustainability constraints. In this context, the paper provides a systematic analysis of the underlying principles and scope of the facilitated settlement introduced by paragraphs 102–110 of Article 1 of Law No. 199/2025, with particular attention to the types of revenues involved and the applicable limitations. The study further investigates the procedural aspects of the measure, outlining the mechanisms for participation, its legal effects, and the main interpretative issues emerging in practice. Finally, the paper offers some critical reflections on the overall coherence of the instrument, questioning its effectiveness as a tool for enhancing tax compliance and its potential to generate distortive effects on taxpayers’ behavior and on the financial management of local authorities.

Sommario: 1. – Premessa: la cd. rottamazione nel sistema tributario italiano; 2. – Dalla disciplina statale a quella territoriale: il problema della traslazione del modello; 3. La cd. «rottamazione quinquies» per i carichi di competenza degli enti locali: l’autonomia finanziaria dei Comuni; 3.1. – segue. I principi fondanti e l’oggetto della definizione agevolata: analisi dei commi 102-110dell’art. 1 della Legge di Bilancio; 4. – Profili procedurali della definizione agevolata comunale; 5. – Riflessioni conclusive.  

1. Premessa: la cd. rottamazione nel sistema tributario italiano.

L’istituto della c.d. rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione si è progressivamente consolidato nel sistema tributario italiano quale strumento di definizione agevolata dei debiti fiscali, fondato sulla riduzione o sull’eliminazione delle componenti accessorie del debito – in particolare sanzioni e interessi – a fronte del pagamento del tributo e delle spese di riscossione. La legittimità costituzionale di tale tecnica normativa è stata esaminata, per la prima volta, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 29 del 2018[1], relativa alla definizione agevolata prevista dal d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, che ha inaugurato una stagione di interventi legislativi destinati a incidere profondamente sulla disciplina della riscossione. A partire da tale intervento, il legislatore ha fatto ricorso, in più occasioni, allo strumento della definizione agevolata, sino alla c.d. rottamazione quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025 n. 199).

Sotto il profilo strutturale, la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione si colloca in una posizione intermedia tra il condono fiscale[2] e la disciplina ordinaria della riscossione. Essa, infatti, non incide sull’an né sul quantum dell’obbligazione tributaria, che rimane integralmente dovuta quanto al tributo principale, ma opera esclusivamente sulle componenti accessorie del debito, attraverso la neutralizzazione – totale o parziale – delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.

Quanto alla sua qualificazione giuridica, la dottrina ha prospettato diverse ricostruzioni: l’istituto è stato ricondotto, da alcuni, alla categoria del condono fiscale; da altri, qualificato come forma di transazione tra contribuente e amministrazione finanziaria; da altri, ancora, interpretato come modalità straordinaria di estinzione dell’obbligazione tributaria. L’assimilazione al condono, in senso proprio, appare tuttavia soltanto parzialmente convincente. A differenza delle tradizionali sanatorie, la rottamazione non comporta alcuna rideterminazione dell’imponibile o dell’imposta dovuta, limitandosi a incidere sugli accessori del debito tributario già definitivamente cristallizzato nella fase della riscossione. L’istituto sembra piuttosto configurarsi come una procedura legale di definizione del debito tributario nella fase patologica del rapporto d’imposta, mediante la quale il legislatore interviene sul regime delle conseguenze sanzionatorie e sugli interessi maturati a seguito dell’inadempimento, con finalità di recupero del gettito e di razionalizzazione del sistema della riscossione.

In tale contesto si colloca la rottamazione quinquies, ulteriore espressione di una tecnica normativa ormai stabilizzata nell’esperienza tributaria recente. Essa non si presenta come un’innovazione strutturale rispetto alle precedenti definizioni agevolate, ma piuttosto come la prosecuzione di una linea legislativa improntata alla reiterazione ciclica di interventi di alleggerimento del carico accessorio dei debiti iscritti a ruolo. Proprio tale continuità pone interrogativi di ordine sistemico: l’eccezione tende progressivamente a trasformarsi in regola e la straordinarietà dell’intervento rischia di mutarsi in una modalità ordinaria di governo della riscossione. Tale fenomeno incide sull’affidamento dei contribuenti e sull’effettività della pretesa tributaria, disincentivando adempimento spontaneo in attesa di future sanatorie. In questa prospettiva, la rottamazione non rappresenta soltanto uno strumento tecnico di recupero del gettito, ma il sintomo di una tensione strutturale tra esigenze di finanza pubblica immediata e coerenza complessiva del sistema impositivo, con possibili ricadute sulla funzione deterrente dell’apparato sanzionatorio e sul principio di uguaglianza tra contribuenti.

2. Dalla disciplina statale a quella territoriale: il problema della traslazione del modello.

Il trasferimento del modello della definizione agevolata dal livello statale a quello territoriale non si esaurisce in una mera riproduzione normativa, ma comporta una diversa collocazione sistemica dell’istituto nell’ambito dell’ordinamento finanziario multilivello. La questione non riguarda soltanto la possibilità di replicare a livello comunale lo schema già sperimentato per i tributi erariali, ma investe le condizioni giuridiche entro cui tale traslazione possa avvenire senza alterare la natura dell’istituto e senza eccedere i limiti dell’autonomia normativa riconosciuta agli enti territoriali. Il problema si colloca nel quadro delineato dall’art. 119 Cost., che riconosce agli enti territoriali autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e dell’equilibrio di bilancio. Tale autonomia trova attuazione nella legge n. 42 del 2009 e, con specifico riferimento agli enti locali, nell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di proprie entrate.[3]

Come rilevato in dottrina, tale potestà si colloca sul piano della disciplina organizzativa e gestionale delle entrate, senza estendersi alla modificazione degli elementi essenziali del rapporto tributario, coperti dalla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.

In questo contesto si inserisce la definizione agevolata delle entrate locali prevista dalla Legge di Bilancio 2026, configurata come strumento rimesso alla scelta regolamentare del singolo ente. Essa si distingue dalla rottamazione statale dei carichi erariali, che continua a operare autonomamente nell’ambito dei debiti affidati all’agente nazionale della riscossione.[4]

A livello statale, la definizione agevolata costituisce espressione diretta della discrezionalità legislativa in materia di politica fiscale. In ambito comunale, invece, la sua introduzione dipende dall’esercizio di una potestà regolamentare, strutturalmente più limitata e soggetta tanto al principio di legalità tributaria quanto ai vincoli di coordinamento della finanza pubblica.

La questione centrale consiste nello stabilire se la riduzione generalizzata di sanzioni e interessi sia riconducibile alla mera gestione del credito tributario, oppure se integri una modificazione sostanziale dell’obbligazione tributaria, con conseguente interferenza nella sfera riservata alla legge dall’art. 23 Cost. Benché il tributo principale resti formalmente dovuto, la neutralizzazione delle componenti accessorie incide sull’equilibrio complessivo del rapporto impositivo e sulla funzione deterrente dell’apparato sanzionatorio.

La traslazione del modello statale alla dimensione locale solleva, inoltre, il problema della frammentazione territoriale della disciplina. Mentre la rottamazione statale produce effetti uniformi sull’intero territorio nazionale, quella comunale può dar luogo a discipline differenziate, con possibili ricadute sul principio di uguaglianza. Il trattamento del debitore rischia così di dipendere dalle scelte del singolo ente, accentuando la tensione tra unità del sistema tributario e differenziazione territoriale.

A ciò si aggiunge il profilo della responsabilità finanziaria degli enti locali. Diversamente dallo Stato, il Comune non dispone di strumenti di compensazione macrofinanziaria idonei ad assorbire gli effetti della riduzione del carico accessorio. L’introduzione della definizione agevolata incide, quindi, direttamente sugli equilibri di bilancio e sulla capacità di garantire i servizi pubblici. L’autonomia finanziaria implica, infatti, anche l’assunzione delle conseguenze delle scelte adottate.

Se a livello statale la definizione agevolata esprime una scelta di politica fiscale, a livello locale essa si configura come esercizio di responsabilità programmatoria, chiamato a bilanciare esigenze di liquidità immediata e sostenibilità nel medio-lungo periodo. In tale prospettiva, l’istituto può essere giustificato, se mantenuto entro limiti eccezionali, come misura di razionalizzazione del “magazzino fiscale”; una sua reiterazione rischierebbe invece di compromettere la certezza del diritto e la prevedibilità delle entrate.

3. La cd. «rottamazione quinquies» per i carichi di competenza degli enti locali: l’autonomia finanziaria dei Comuni.

La “rottamazione autonoma” comunale attribuisce agli enti territoriali la facoltà di disciplinare in via regolamentare la definizione agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali — tra cui IMU, TARI, imposta di soggiorno, canone unico patrimoniale, sanzioni amministrative e ulteriori entrate proprie — secondo modalità autonome e distinte rispetto alla definizione agevolata dei carichi erariali prevista a livello statale.

Giova, anzitutto, evidenziare che i commi da 102 a 110 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) stabiliscono che le regioni e gli enti locali «possono introdurre autonomamente» tipologie di definizione agevolata che prevedono «l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni» per le ipotesi in cui, «entro un termine appositamente fissato da ciascun ente», i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.[5]

Si tratta della norma che consente a regime agli enti territoriali (Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni) di introdurre nel proprio ordinamento forme di definizione agevolata, secondo modalità e termini stabiliti autonomamente da ciascun livello di governo.[6]

La misura non opera automaticamente, ma presuppone una scelta espressa dell’ente territoriale, chiamato ad adottare uno specifico atto regolamentare volto a definire l’ambito applicativo dell’istituto. In tale sede, il Comune può individuare i carichi definibili, stabilire le condizioni di accesso alla procedura, determinare le eventuali riduzioni applicabili, disciplinare le modalità di pagamento e individuare le cause di decadenza dal beneficio. Restano invece esclusi, in via tassativa, i carichi già affidati all’agente nazionale della riscossione, che continuano a essere disciplinati dalla normativa statale, nonché le entrate sottratte alla potestà regolamentare comunale, quali l’IRAP, le addizionali ai tributi erariali e le compartecipazioni al gettito di imposte statali.

Sotto il profilo strutturale, la rottamazione locale si configura come una misura straordinaria di gestione dei carichi pendenti[7], mediante la quale l’ente territoriale consente l’estinzione del debito a fronte del pagamento integrale della quota capitale e delle spese di riscossione, con riduzione o eliminazione delle componenti accessorie, quali sanzioni e interessi. Analogamente al modello statale, l’istituto opera dunque esclusivamente sul piano degli accessori dell’obbligazione tributaria, lasciando impregiudicata la debenza del tributo principale.

La legittimità sistematica della misura dipende, tuttavia, dalla ricorrenza di alcune condizioni fondamentali: la temporaneità dell’intervento, la proporzionalità delle agevolazioni concesse e la finalizzazione al recupero di crediti caratterizzati da un elevato grado di difficoltà esattiva.

In difetto di tali presupposti, la definizione agevolata rischierebbe di assumere i tratti di un condono surrettizio, con possibili tensioni rispetto alla riserva di legge in materia tributaria di cui all’art. 23 Cost.

Particolarmente delicato è il profilo relativo al principio di uguaglianza.[8] L’agevolazione riconosciuta ai contribuenti inadempienti determina inevitabilmente un differenziale rispetto a coloro che hanno adempiuto tempestivamente all’obbligazione tributaria. Tale disparità di trattamento può ritenersi costituzionalmente tollerabile solo se sorretta da una ragionevole finalità pubblica – quale l’incremento effettivo del gettito, la riduzione del contenzioso o la razionalizzazione dei residui attivi – e se inserita in un contesto di effettiva straordinarietà dell’intervento. Qualora la misura divenga prevedibile o ciclica, la giustificazione dell’intervento tende infatti ad attenuarsi, con possibili effetti distorsivi sugli incentivi alla compliance futura.

La definizione agevolata può certamente determinare, nel breve periodo, un miglioramento della liquidità e una riduzione dell’ammontare dei residui attivi iscritti in bilancio; tuttavia essa comporta anche una contrazione di alcune componenti del gettito e può incidere sulla prevedibilità delle entrate e sulla stabilità della programmazione finanziaria pluriennale. Ne deriva che l’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti territoriali deve essere esercitata in coerenza con il principio di equilibrio finanziario e con i vincoli derivanti dal coordinamento della finanza pubblica.

Dunque, l’intento del legislatore risulta evidente già dalla terminologia adottata lì dove si prevede che gli enti territoriali «possono introdurre autonomamente» tipologie di definizione agevolata, slegate cioè da qualsiasi forma di definizione agevolata stabilita per i tributi erariali. Viene, infatti, in tal modo valorizzata l’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali. La definizione agevolata comunale rappresenta, in tal senso, un banco di prova significativo della maturità dell’autonomia finanziaria locale. In tale prospettiva, la qualificazione della misura in termini di intervento straordinario ovvero di strumento potenzialmente utilizzabile “a regime” assume rilievo decisivo, poiché incide direttamente sull’ampiezza della discrezionalità riconosciuta agli enti. L’autonomia, infatti, non si esaurisce nella facoltà di modulare il prelievo o di attenuare episodicamente il carico fiscale, ma implica l’assunzione delle conseguenze finanziarie delle decisioni adottate. La sfida posta dalla Legge di Bilancio 2026 consiste, dunque, nel coniugare autonomia regolamentare, equità fiscale e stabilità finanziaria, evitando che la logica dell’emergenza si consolidi come criterio ordinario di governo della fiscalità locale.

3.1. segue. I principi fondanti e l’oggetto della definizione agevolata: analisi dei commi 102-110 dell’art. 1 della Legge di Bilancio.

I commi 102-110 dell’art. 1 della L. n. 199/2025 non lasciano alcun dubbio sul fatto che il legislatore abbia voluto, in modo chiaro, introdurre con la definizione agevolata un nuovo strumento di gestione delle entrate locali, in coerenza con vincoli di bilancio e purché circoscritta a periodi temporali delimitati[9]. Si tratta, quindi, di uno strumento da utilizzare non in via ordinaria, ma a determinate condizioni e nel rispetto dei vincoli di bilancio, in modo straordinario, anche se senza alcuna limitazione in termini di annualità definibili.

In questa prospettiva, il comma 102 prevede che fermo restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione della sanzione, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento tributario nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Per i Comuni, la definizione deve essere adottata con specifico regolamento comunale, soggetto, come accennato, al parere dell’organo di revisione.[10]

Il successivo comma 103 consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano in corso controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. Il dispositivo normativo, invero, manca di dettaglio con riferimento alle conseguenze procedurali che la decisione comunale può avere sui processi pendenti, posto che i termini processuali sono indisponibili e certamente non possono essere derogati da un regolamento comunale.

Di particolare rilievo, il comma 104 dispone che nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario. La disposizione permette evidentemente di ampliare l’intensità della definizione agevolata deliberabile dagli enti territoriali quando tale maggior intensità sia espressamente prevista da leggi statali, rispettando così la riserva di legge nel caso, tipico, di leggi primarie che permettano di definire debiti tributari anche mediante la riduzione del tributo originariamente dovuto.[11] Rimane, quindi, il limite dell’esclusione di qualsiasi decisione comunale con riferimento ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, la cui definizione è possibile solo se esplicitamente prevista dalla legge statale. In realtà, è fuori discussione che l’oggetto della definizione agevolata sia l’entrata comunale, indipendentemente dalle forme di gestione, interna o esterna, ovvero affidata a società concessionaria o a società in house.

Il comma 105, altresì, precisa che possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

A seguire, il comma 106 dispone che la definizione agevolata approvata con regolamento dovrà riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l’utilizzo di tecnologie digitali per gli adempimenti richiesti ai cittadini. Il termine previsto per consentire l’adempimento degli obblighi di pagamento precedentemente in tutto o in parte non adempiuti non può essere inferiore a sessanta giorni[12] dalla data di pubblicazione dell’atto sul sito internet istituzionale dell’ente.[13]

Il comma 107, invece, prevede che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate. Il riferimento ai crediti di difficile esigibilità, non rappresenta un vincolo assoluto per la decisione, in quanto, è possibile prevedere forme di definizione anche con riferimento ad entrate non ancora oggetto di accertamento, quindi non catalogabili come di difficile esigibilità. Sicuramente il favor nei confronti di crediti di difficile esigibilità, unitamente al rispetto degli equilibri di bilancio, impone di considerare attentamente gli effetti prodotti dalla definizione agevolata sulle poste iscritte in bilancio.

Sotto il profilo procedurale, il comma 108 dispone che i regolamenti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione. Va ben evidenziato che il regolamento comunale di istituzione della definizione agevolata non risulta ancorato ai termini di approvazione del bilancio di previsione e, pertanto, potrà essere deliberato dal Comune in qualsiasi momento dell’anno.

Ancora più significativa è l’estensione operata dal comma 109 il quale prevede che le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale. La normativa, pertanto, consente di definire la quasi totalità delle entrate comunali proprie, ivi incluse le sanzioni al codice della strada, essendo queste entrate patrimoniali di diritto pubblico. In questo caso, oltre agli interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689[14], le facoltà di abbattimento di oneri accessori potranno riguardare le somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

Infine, il comma 110 dispone che l’art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.[15] La previsione che l’art. 13 sia abrogato solo “limitatamente alla facoltà” di adottare la definizione agevolata ivi disciplinata trova la sua ragion d’essere nel fatto che questa aveva una portata ben diversa da quella oggi disciplinata dalla legge n. 199/2025. In particolare, la definizione del 2002 prevedeva la possibilità, oltre che di ridurre o azzerare sanzioni e interessi, anche di ridurre il tributo dovuto e, inoltre, escludeva la definizione agevolata delle entrate di natura patrimoniale.

Nel complesso, la disciplina in esame era già presente nello schema di decreto legislativo[16] di attuazione della delega fiscale, approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri il 9 maggio 2025, ed attualmente in fase di stallo a cause delle ferme opposizioni da parte dei comparti degli enti territoriali, in particolare su alcune misure relative alla fiscalizzazione dei trasferimenti erariali. È auspicabile che, una volta superati questi problemi, con l’approvazione del decreto legislativo possa completarsi un quadro di maggior disponibilità di misure volte a favorire una più attiva ed autonoma gestione delle entrate comunali.

4. Profili procedurali della definizione agevolata comunale.

Ogni regione ed ente locale – attraverso rispettivamente lo strumento legislativo ed il regolamento adottato ai sensi dall’art. 52 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 – può disciplinare la propria forma di definizione agevolata, stabilendo i termini e le procedure più consone alle proprie esigenze organizzative. Da quanto illustrato, in base all’articolo 1, commi 102 e 103, gli enti territoriali sono liberi di definire, entro i limiti stabiliti dalla medesima legge, le procedure e i termini per la definizione agevolata dei tributi e delle entrate patrimoniali di propria competenza.

La definizione agevolata delle entrate locali, dunque, non opera in via automatica, ma richiede un’attivazione espressa da parte dell’ente territoriale. La misura è, pertanto, rimessa alla potestà regolamentare del Comune, che deve adottare un’apposita deliberazione con la quale individua l’ambito oggettivo e temporale dei carichi definibili, le riduzioni applicabili, le modalità di pagamento e le cause di decadenza. Solo a seguito di tale atto la procedura diviene concretamente esperibile da parte dei contribuenti, confermando il carattere non generalizzato dell’istituto e la sua stretta dipendenza dalle scelte discrezionali dell’ente.

La definizione si perfeziona su iniziativa del debitore, mediante presentazione di un’istanza nei termini stabiliti dal regolamento comunale. L’atto regolamentare deve indicare il termine perentorio entro cui la domanda può essere presentata, nonché le modalità di trasmissione tramite posta elettronica certificata, piattaforma telematica dell’ente o presentazione allo sportello. Con l’istanza il contribuente individua i carichi che intende definire e manifesta la volontà di avvalersi dell’agevolazione, accettandone integralmente le condizioni.

In presenza di contenzioso pendente, la definizione può comportare la rinuncia agli atti o, comunque, la cessazione della materia del contendere, secondo quanto previsto dal regolamento.

Ricevuta la domanda, l’ente – o il concessionario della riscossione – procede alla verifica dell’ammissibilità e al ricalcolo del debito, eliminando o riducendo sanzioni e interessi nei limiti stabiliti dalla disciplina regolamentare, mentre il capitale e le spese restano, di regola, integralmente dovuti. Al contribuente viene, quindi, comunicato l’importo complessivo da versare e l’eventuale piano di rateazione. Il perfezionamento della definizione è subordinato al pagamento integrale di quanto dovuto, in unica soluzione o secondo il piano rateale previsto. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento comporta la decadenza dal beneficio, con conseguente ripristino dell’originario carico, al netto delle somme già corrisposte.

La disciplina della decadenza assume rilievo centrale, in quanto costituisce il principale presidio volto a evitare che la misura si traduca in una forma generalizzata di dilazione del debito, priva di effettiva selettività. Proprio sotto questo profilo, il disegno procedurale dell’istituto appare coerente con una configurazione della definizione agevolata come intervento tendenzialmente eccezionale, piuttosto che come strumento ordinario di gestione del prelievo.

I termini applicativi – con riferimento ai carichi definibili, alla presentazione delle istanze e alla durata della rateazione – sono rimessi alla scelta dell’ente, entro il perimetro tracciato dalla norma statale. Tale flessibilità rappresenta, al contempo, un’espressione dell’autonomia regolamentare e un elemento di potenziale disomogeneità territoriale, poiché la disciplina concreta può variare significativamente da Comune a Comune. Ne deriva che l’accesso alla misura è subordinato non solo alla volontà del contribuente, ma anche alle scelte discrezionali dell’ente, il quale può decidere se attivare o meno la procedura e con quali modalità.[17]

5. Riflessioni conclusive.

La definizione agevolata comunale si colloca in una delicata zona di confine tra autonomia finanziaria degli enti territoriali e rispetto dei vincoli costituzionali che governano il sistema tributario, in particolare quelli relativi all’equilibrio di bilancio, alla capacità contributiva e al buon andamento dell’amministrazione. La legittimità dell’istituto non può essere valutata in termini astratti, ma deve essere apprezzata alla luce delle concrete modalità di esercizio della potestà regolamentare, della selettività delle agevolazioni concesse e della temporaneità dell’intervento.

Se impiegata in modo circoscritto e sorretta da un’adeguata istruttoria finanziaria, la definizione agevolata può rappresentare uno strumento utile per il recupero del gettito, la riduzione del contenzioso e la razionalizzazione del magazzino dei crediti tributari locali. In tale prospettiva, la rottamazione autonoma può essere letta come una tecnica di gestione programmata del credito, capace di integrare la riscossione ordinaria senza comprometterne la funzione dissuasiva.

Diversamente, qualora l’istituto venga utilizzato in modo reiterato o si integri stabilmente nella gestione ordinaria delle entrate, esso rischia di alterare gli incentivi all’adempimento spontaneo e di comprimere il principio di uguaglianza sostanziale tra contribuenti, assumendo progressivamente i tratti di un condono permanente incompatibile con un modello maturo di federalismo fiscale. La ripetizione ciclica delle definizioni agevolate segnala, infatti, una tensione strutturale tra esigenze di recupero immediato del gettito, ricerca del consenso politico e difficoltà organizzative nella gestione della funzione di riscossione.

Nell’assetto delineato dalla Legge di Bilancio 2026, la questione centrale non è dunque più la mera ammissibilità giuridica dello strumento, quanto piuttosto la sua sostenibilità. La possibilità per i Comuni di intervenire sulle componenti accessorie del debito – sanzioni, interessi e oneri connessi alla riscossione – deve essere accompagnata da una rigorosa valutazione degli effetti sugli equilibri finanziari dell’ente e inserita in una più ampia strategia di rafforzamento della compliance fiscale e di miglioramento della riscossione ordinaria.

In questa prospettiva, la rottamazione autonoma diviene un indicatore significativo della maturità dell’autonomia finanziaria locale. L’autonomia non si esaurisce nella facoltà di attenuare episodicamente il carico fiscale, ma implica la capacità dell’ente di programmare e governare in modo stabile e prevedibile il prelievo, conciliando efficienza finanziaria ed equità fiscale. La legge di bilancio 2026 non amplia semplicemente gli spazi di intervento degli enti territoriali, ma rafforza specularmente l’esigenza di un esercizio responsabile dell’autonomia finanziaria, fondato su un equilibrio costante tra discrezionalità amministrativa, sostenibilità delle entrate ed equità del sistema tributario.


*Avvocato e cultrice di diritto tributario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno.

[1] Con questa pronuncia, la Corte ha rigettato le eccezioni sollevate dalla regione Toscana, facendo leva sulla peculiarità della definizione agevolata. A parere della Consulta, la rottamazione non ha travalicato le competenze delle regioni e degli enti locali; si è trattato di una misura volta a evitare che Agenzia delle Entrate-Riscossione, nascesse già oberata da un pesante fardello di arretrato di carichi pendenti. Pertanto, non vi è stata né alcuna lesione delle prerogative delle regioni in tema di tributi propri, né una disparità di trattamento rispetto alle previsioni in materia di ingiunzione fiscale, secondo le quali la definizione agevolata rappresenta una mera facoltà dell’ente impositore.

[2] Tra i contributi più rappresentativi, si segnala C. Preziosi, Il condono fiscale, Milano, 1987; più di recente M. Busico, Il condono delle liti pendenti è costituzionalmente legittimo, in Riv. Giur. Trib., 2025, 2, 105 ss.

[3] Cfr. sul punto M. Basilavecchia, Corso di diritto tributario, Torino, 2022, 37, che riconosce particolare competenza ai Comuni per gli aspetti indicati nel testo.

[4] G. Ingrao, Nuova rottamazione delle cartelle tra ragioni politiche e inefficienze, in Gazzetta del Sud, 2025.

[5] Si veda il testo dell’interrogazione parlamentare del 3 febbraio 2026 dell’onorevole De Palma sulla “Definizione dei tempi e delle procedure della «rottamazione quinquies» per i carichi di competenza delle regioni e degli enti locali”, Camera dei Deputati, Commissione Finanze.

[6] L. Lovecchio, Quinta edizione della definizione agevolata dei ruoli: una rottamazione per pochi., Approfondimento Riscossione, in Il fisco 4/2026, pagg. 311-315.

[7] L. Tenaglia, Gli effetti nei giudizi pendenti della definizione agevolata dei carichi pendenti, in Corr. Trib., 2017, 16, 1231 ss.

[8] G. Tinelli, Condono tributario e principio di uguaglianza, in Riv. Giur. Trib. 2008, 1, 18 ss.

[9] Si veda la nota di approfondimento IFEL, Fondazione ANCI, del 27 gennaio 2026 dal titolo “La definizione agevolata delle entrate comunali (Articolo 1, commi da 102 a 110, legge 30 dicembre 2025, n. 199)”.

[10] Si ricorda che l’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, d.lgs. n. 267 del 2000, prevede che l’organo di revisione esprime il parere sulle “proposte di regolamento di contabilità, economato provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”.

[11] Come avvenuto nel caso della definizione delle liti pendenti disciplinata dalla legge n. 197 del 2022, per la quale era previsto l’abbattimento del valore della controversia (ovvero del tributo o della sanzione, nel caso in cui la lite era riferita alla sola sanzione) da determinarsi in base allo stato del processo (ricorso presentato ma ancora non discusso) o all’esito delle pronunce depositate, ma non passate in giudicato.

[12] In coerenza con l’art.3, comma 2, legge n. 212 del 2000, il quale dispone che “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

[13] Per quanto disposto dal comma 102.

[14] Analogamente a quanto previsto per la cd rottamazione quinquies delle entrate erariali dall’articolo 1, comma 97, legge n. 199 del 2025. Peraltro, l’articolo. 6, comma 11, d.l. n. 193, qualifica espressamente la maggiorazione semestrale come interesse.

[15] Lo stesso comma 110, inoltre fa salvo l’art. 5-quater del d.l. n. 282/2002, il quale prevede che “L’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488”. Il comma 110 pertanto estende alle camere di commercio la possibilità di deliberare autonomamente la definizione agevolata.

[16] Art. 4 dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, attuativo degli articoli 13 e 14 della legge di delega fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111).

[17] Sotto questo profilo emerge una delle principali differenze rispetto alla definizione agevolata statale, caratterizzata da una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale e da un interlocutore unico. La definizione comunale si svolge, invece, interamente nell’ambito dell’ente locale o del concessionario incaricato, accentuando il carattere territoriale dell’istituto e il nesso tra autonomia decisionale e responsabilità finanziaria.

Scarica il PDF

Autore articolo
Condividi:
WhatsApp
Email
LinkedIn

Scopri l'Istituto di Alta Formazione Giuridica Direkta

Con Direkta ottieni la migliore preparazione per superare esami e concorsi e avviare la tua carriera