Abstract: Il presente articolo analizza la normativa che consente agli Enti locali di regolamentare la definizione agevolata delle proprie entrate. Dopo aver esaminato le ragioni che sottendono all’adozione di una norma statale, precisa i presupposti che devono guidare l’Ente nell’adozione della disciplina regolamentare, con particolare attenzione al rispetto degli equilibri di bilancio e alla qualificazione dei crediti di dubbia e complessa esigibilità. Lo studio si sviluppa attraverso il confronto tra il nuovo quadro normativo della legge di bilancio 2026 e i principi contabili applicati, sottolineando le possibili criticità interpretative, soprattutto in riferimento al trattamento di sanzioni e interessi e agli effetti delle operazioni di stralcio e accantonamento nel Fondo crediti di dubbia esigibilità. Dalla ricostruzione sistematica effettuata dal contributo emerge che la definizione agevolata, lungi dal configurarsi quale mera misura premiale, può rappresentare uno strumento funzionale al miglioramento della capacità di riscossione e al rafforzamento degli equilibri finanziari dell’Ente in un’ottica di bilanciamento tra interesse fiscale e buon andamento. Infine, vengono esaminati i vuoti normativi riguardanti le fattispecie delle liti pendenti e dei carichi affidati all’Agente della riscossione, evidenziando le incertezze applicative e le possibili soluzioni interpretative, nonché le criticità che derivano dalla disparità di trattamento tra diverse modalità di gestione della fase di riscossione. In conclusione, lo studio fa emergere la necessità di un intervento chiarificatore volto a garantire coerenza sistematica e uniformità applicativa dell’istituto.
Abstract in eng: This article analyses the legal framework that allows local authorities to regulate the facilitated settlement of their own revenues. After examining the reasons underlying the adoption of a state-level provision, it identifies the conditions that should guide authorities in adopting the relevant regulatory framework, with doubtful attention to compliance with budgetary balance requirements and the classification of claims of doubtful and difficult recoverability. The study develops through a comparison between the new regulatory framework introduced by the 2026 Budget Law and the applicable accounting principles, highlighting potential interpretative issues, especially with regard to the treatment of penalties and interest and the effects of write-off and provisioning mechanism within the doubtful debt provision Fund. The systematic reconstruction carried out in the article shows that the facilitated settlement, far from constituting merely a reward-based measure, may represent a functional tool for improving collection capacity and strengthening the financial balance of the authority, within a framework that balances fiscal interest and sound administrative performance. Lastly, the paper examines the regulatory gaps concerning pending litigation and claims entrusted to the Tax Collection Agent, highlighting the resulting interpretative uncertainties and possible solutions, as well as the critical issues arising from disparities in treatment among different methods of managing the collection phase. In conclusion, the study underscores the need for a clarifying legislative intervention aimed at ensuring systemic coherence and uniform application of the institute.
Sommario: 1. La definizione agevolata delle entrate locali: la necessità di una norma statale – 2. I requisiti fondamentali per l’adozione della disciplina regolamentare – 3. Riduzione o esclusione delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi: un adeguato contemperamento degli interessi pubblici e di quelli privati – 4. La definizione delle liti pendenti: una lacuna normativa da colmare – 5. Il vulnus dei carichi affidati ad ADER – 6. Il regolamento comunale.
- La definizione agevolata delle entrate locali: la necessità di una norma statale
La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 30/12/2025) ha previsto la possibilità, per regioni ed enti locali, di introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata degli obblighi tributari precedentemente o in parte non adempiuti (commi 102 e seguenti).
Prima di esaminare la normativa sopra richiamata e di analizzare le eventuali criticità e/o difficoltà applicative, appare opportuno anzitutto comprendere perché si sia resa necessaria l’adozione di una normativa nazionale in materia.
La Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per la Basilicata – con deliberazione n. 4/2020/PAR ha evidenziato che il concetto di inderogabilità della norma tributaria coinvolge anche il sistema sanzionatorio tributario. La sanzione pecuniaria, infatti, rientra nel novero delle potestà e dei diritti indisponibili.
Tale indisponibilità non consente la rinuncia agli introiti derivanti dalle obbligazioni tributarie, compresi gli interessi e le connesse sanzioni.
Da tale assunto consegue che solo una norma di legge può prevedere la possibilità di riduzione o esclusione delle sanzioni.
L’art. 13 della legge n. 289/2002, oggi abrogato dal comma 110 della legge n. 199/2025, già riconosceva agli enti di disciplinare forme di definizione agevolata dei propri tributi.
Tale disposizione non prevedeva espressamente un limite temporale per regolamentare l’eventuale riduzione delle imposte dovute, nonché l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni.
Quello che poteva apparire prima facie come un potere riconosciuto agli enti di disciplinare indefinitamente forme di definizione agevolata dei propri tributi, è stato disconosciuto con diversi interventi della magistratura contabile.
Il Sindaco di un Comune campano ha formulato una richiesta di parere alla Corte dei conti, in merito alla possibilità da parte dell’Ente di adottare un regolamento che prevedeva in caso di adempimento di obblighi tributari non assolti, relativamente a periodi di imposta successivi all’entrata in vigore della legge n. 289/2002, l’esclusione del pagamento di sanzioni ed interessi.
La Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania – con la deliberazione n. 143/2016 ha ritenuto che l’istituzione di meccanismi di definizione agevolata, relativamente ad obblighi tributari rimasti totalmente o parzialmente inadempiuti dal contribuente, ha “natura di evento eccezionale nell’ambito dell’ordinamento giuridico”.
La Sezione campana ha richiamato i principi già espressi dalle Sezioni riunite per la Regione Siciliana, con le deliberazioni n. 6/2007 e n. 28/2009, le quali avevano già affermato che la disciplina dettata dall’art. 13 della legge n. 289/2002, potesse essere applicata “esclusivamente a periodi di imposta antecedenti al 01 gennaio 2003, data di entrata in vigore della legge 27/12/2002 n. 289”.
In precedenza, sempre la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania – con la deliberazione n. 206/2010 aveva ritenuto che la facoltà dell’Ente di disciplinare la definizione agevolata di tributi propri “va ricondotta nell’ambito temporale del 31 dicembre 2002 (limite temporale invalicabile), non potendosi introdurre una fattispecie di “condono” per un arco temporale indefinito”.
Alla luce della asserita indisponibilità della pretesa tributaria e sanzionatoria, nonché dei citati orientamenti della magistratura contabile, il Legislatore ha ritenuto di dover introdurre una norma statale per consentire anche agli Enti locali di smaltire il cosiddetto “magazzino fiscale”.
- I requisiti fondamentali per l’adozione della disciplina regolamentare
Il comma 102 della disposizione in parola consente agli anti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o delle sanzioni, “nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità”.
Al fine di valutare la possibilità di prevedere meccanismi di definizione agevolata, gli Enti devono valutare attentamente l’impatto che tali disposizioni regolamentari avranno sugli equilibri di bilancio.
Se tali somme sono state mantenute tra i residui attivi, l’eliminazione in tutto o in parte di tali “crediti” potrebbe generare uno squilibrio della gestione dei residui e quindi richiedere interventi di ripristino degli equilibri da adottarsi in sede di assestamento (provvedimento da adottare entro il 31 luglio).
Tale precisazione (quella riguardante il rispetto degli equilibri di bilancio) solleva delle perplessità.
Infatti, i principi contabili, nell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2001 – punto 3.7.1, dispongono che le entrate relative a sanzioni ed interessi relative ai ruoli coattivi sono accertate per cassa.
Se i principi contabili dispongono che le sanzioni ed interessi relative ai ruoli sono accertati per cassa, ossia al momento del loro incasso, tali entrate non dovrebbero figurare tra i residui attivi e, quindi, la loro eliminazione o riduzione con i regolamenti che disciplinano la definizione agevolata dovrebbe avere un effetto neutro sugli equilibri di bilancio.
Ed ancora, i principi contabili (punto 9.1 dell’Allegato 4/2), prevedono che “trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio…”.
La Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per le Marche, con deliberazione n. 144/2023/PAR, ha precisato che per il mantenimento del conto del bilancio di crediti di anzianità superiore a tre anni grava sull’Ente l’onere di motivarne il mantenimento.
Pertanto, se l’Ente ha correttamente applicato i principi contabili, quindi ha accertato per cassa le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, ed ha provveduto a stralciare dal Conto del bilancio le somme accertate e non riscosse con anzianità ultratriennale, l’eventuale riscossione di somme versate dai contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata incide positivamente sugli equilibri di bilancio.
Ed ancora, poiché la definizione agevolata deve riguardare crediti di dubbia e difficile esazione, che devono essere accantonati nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, la riscossione di tali poste di entrata consentirebbe di ridurre l’F.C.D.E. e quindi di incrementare la parte libera del risultato di amministrazione.
Per quanto concerne, invece, l’individuazione dei crediti di difficile esigibilità, sicuramente l’anzianità del credito superiore a tre anni è un indicatore della difficoltà nella riscossione di tale posta di entrata; in ogni caso, per la qualificazione di tali crediti, deve essere effettuata una valutazione anche con riferimento alle azioni che l’Ente ha già attuato al fine di procedere alla riscossione coattiva degli stessi.
Pertanto, se l’Ente dopo la notifica degli avvisi di accertamento ha già notificato infruttuosamente atti di pignoramento di crediti presso terzi o preavvisi di fermo amministrativo è in re ipsa che si tratta di crediti incagliati, per cui ogni azione tesa a consentire l’adempimento del contribuente non potrebbe che avere un effetto positivo sulla capacità di riscossione dell’Ente.
- Riduzione o esclusione delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi: un adeguato contemperamento degli interessi pubblici e di quelli privati.
Proprio perché il Legislatore ha messo in primo piano l’attenzione sugli equilibri di bilancio e sulla difficile esigibilità dei crediti, potrebbe essere opportuno regolamentare meccanismi di riduzione delle sanzioni tese a migliorare la capacità di riscossione dell’Ente e, quindi, a favorire la riduzione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.
Ad esempio, la percentuale di riduzione delle sanzioni potrebbe essere inversamente proporzionale alla durata della rateizzazione richiesta dal contribuente.
In tal modo, quello che potrebbe apparire prima facie un’agevolazione per il contribuente che comporta una riduzione delle risorse potenzialmente disponibili per l’Ente impositore, al contrario potrebbe creare un circolo virtuoso per l’Ente stesso.
Infatti, la riscossione di residui attivi accantonati nel F.C.D.E. o addirittura di risorse che erano state stralciate dai residui, consentirebbe un miglioramento della quota disponibile del risultato di amministrazione, che l’Ente potrebbe utilizzare per erogare maggiori servizi alla comunità (ad esempio attraverso spese di investimento quali la manutenzione straordinaria di strade).
In questo modo, quello che poteva sembrare un vantaggio a favore di pochi contribuenti si trasforma in un beneficio per l’intera collettività.
Il comma 103, inoltre, consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Ente.
Per quanto concerne la definizione di entrate relativamente alle quali sono già in corso procedure di accertamento, occorre effettuare un’attenta valutazione delle ipotesi definibili, senza dimenticare mai la logica che deve guidare l’adozione di tali regolamenti, ossia l’equilibrio di bilancio.
Anche in tal caso un criterio ragionevole potrebbe essere quello relativo alla possibilità di definire senza sanzioni il versamento di tributi scaduti nell’anno.
Il famigerato Fondo crediti di dubbia esigibilità impone agli Enti di accantonare in bilancio una percentuale delle entrate rapportata alle riscossioni avvenute nell’ultimo quinquennio.
Ne consegue che l’incremento delle riscossioni dell’anno in corso o di quello precedente comporta una riduzione degli importi da accantonare, incrementando le risorse disponibili nel predisponendo bilancio di previsione.
Anche in tal caso le maggiori risorse disponibili potranno essere utilizzate per incrementare o migliorare la qualità dei servizi erogati alla collettività.
- La definizione delle liti pendenti: una lacuna normativa da colmare
Dubbi attuativi, invece, riguardano gli effetti che la definizione agevolata potrà avere sulle controversie in cui è parte l’Ente.
Il comma 87, che disciplina la cosiddetta rottamazione-quinquies, prevede che la dichiarazione di adesione comporta l’impegno del debitore a rinunciare ai giudizi che, “dietro presentazione della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice”.
Analoga disposizione non è stata dettata con riferimento alla definizione delle entrate locali.
Ed ancora, il citato comma 87 prevede che l’estinzione del giudizio si realizza con il versamento della prima o unica rate delle somme dovute.
L’IFEL, con propria circolare del 27 gennaio 2026, ha ritenuto che nel caso degli enti locali potrebbe trovare applicazione il comma 2 dell’art. 13 della Legge n. 289/2002.
Tale norma prevede che l’adesione alla definizione agevolata comporta la sospensione del giudizio, mentre il completo adempimento degli obblighi previsti dal regolamento comunale determina l’estinzione del giudizio.
Questa soluzione sembra perseguibile, in quanto il comma 110 della legge n. 199/2025 ha abrogato l’art. 13 della Legge n. 289/2002, limitatamente alla facoltà prevista per regioni, province e comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.
- Il vulnus dei carichi affidati ad ADER
Altro vulnus di tale disciplina è rappresentato, a parere dello scrivente, dal comma 104.
Tale comma, infatti, prevede la possibilità di introdurre analoghe forme di definizione agevolata “per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario”, anche nei casi di affidamento delle attività di riscossione ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5 – lettera b), del D.lgs. n. 446/1997.
La scelta di consentire la definizione agevolata anche nel caso di crediti affidati ai concessionari privati è assolutamente condivisibile.
Quello che lascia alquanto perplessi è la mancanza di una norma che consenta di prevedere analoghe misure agevolative nel caso in cui l’Ente abbia affidato la riscossione delle proprie entrate all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
L’IFEL, nella circolare del 27/01/2026, ha precisato che non possono essere oggetto di definizione i crediti affidati ad ADER, in quanto “il regolamento non può imporre oneri a carico del riscossione pubblico”.
Si viene a creare, pertanto, un corto circuito reso ancora più evidente dalla stessa legge di bilancio.
Infatti, gli Enti che hanno deciso di affidare la riscossione delle proprie entrate ad ADER non potranno garantire il medesimo trattamento tributario ai contribuenti rispetto a quelli che si sono rivolti ai concessionari privati.
Vieppiù, il comma 662 della legge n. 199/2025 prevede l’obbligo per gli Enti locali che non hanno migliorato la percentuale di riscossione dei propri tributi di affidare obbligatoriamente ad AMCO il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.
Quindi, se da un lato si cerca di indirizzare gli Enti ad affidare la riscossione delle proprie entrate ad un soggetto pubblico (AMCO), dall’altro non si consente agli stessi, al fine di smaltire il proprio magazzino fiscale, di prevedere meccanismi di definizione agevolata delle proprie entrate, come invece consentito a quelli che si avvalgono dei concessionari privati.
- Il regolamento comunale
La definizione agevolata delle entrate locali deve essere disciplinata con regolamento approvato dal Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria.
L’Ifel ha chiarito che l’approvazione del regolamento non deve essere ancorata ai termini di approvazione del Bilancio di Previsione e, quindi, potrà essere deliberata in qualsiasi momento dell’anno.
Il comma 108, infine, prevede che i regolamenti, in deroga alle norme che ne prevedono l’efficacia con la pubblicazione sul Portale del Federalismo fiscale, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e devono essere trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell’Economica e delle Finanze entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.