Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

La famiglia in più: linee  giuridiche di approfondimento in un percorso  in itinere,  ancora in salita

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Continuare a leggere le Linee guida sull’affido  del l’8.02.2024  emanate a livello nazionale, provando a  comprendere anche  il fil rouge di altre Regioni , che come la Calabria le hanno recepite , anche se da più tempo e quali strumenti di tutela per il minore e le famiglie  sono stati previsti con  il permanere di alcune criticità , ci consenter di cogliere i passi in avanti, che anche a livello legislativo stanno maturando ,per proseguire in un cammino fatto di esperienze e ritorno a un inquadramento sistematico, per quanto possibile data la materia in oggetto.

Da una veloce disamina della mappa geografica emerge come dal Nord al Sud ci sono state le delibere di recepimento delle linee guida di indirizzo per l’a.f. con tempi diversi: più immediata la risposta delle regioni settentrionali,  probabilmente perché pronti nella organizzazione e nella distribuzione delle risorse; mentre le regioni meridionali hanno assunto le delibere necessarie, dopo   un momento di riflessione un po’ più lungo, che partiva però da una lettura di bisogni reali dei nostri territori. Per es. la Regione Calabria ha  deliberato( la  n.409 nella seduta del 7 agosto 2024 ) di recepire le Linee di indirizzo , di porre in essere le attività di competenza  dando mandato al Dipartimento salute e Welfare di dare attuazione alle Linee di indirizzo e ancora al Terzo settore e questa mi pare la parte più interessante e nuova in cui  ‘c è più libertà di movimento-  di dare ampia diffusione ,al fine di rendere concreta l’attuazione tramite la realizzazione di buone pratiche e la sperimentazione di nuovi modelli di accoglienza su tutto il territorio regionale nel campo dell’affidamento e della tutela dei minori di età. Naturalmente sappiamo bene che qualsiasi delibera se non comporta un onere di spesa anche solo di sostegno, rimane flautus vocis. Ma ci torneremo.

Quando entro’ in vigore la 184 del 1983 e il titolo aggiunto con la L.149 del 2001, ricordo  che l’affido familiare venne salutato come il fiore all’occhiello della legge, e probabilmente non ci rese subito  conto delle difficoltà che questo istituto avrebbe comportato sia per gli adulti e ancor di più per i minori(dove minore non significa solo bambino, ma anche   preadolescente, adolescente , quasi maggiorenne…) e dunque l’investimento in formazione e preparazione delle famiglie affidatarie, fu attenzionato solo in parte. Nessuno nega l’efficacia di molte esperienze positive, ma i chiari -scuro di questo istituto permangono nella traduzione concreta nella realtà di vita del quotidiano della famiglia, intesa anche nel suo plurale (famiglie, unioni) nelle ricadute sul territorio, nei rapporti fra istituzioni e terzo settore.  Oggi a distanza di quarantadue anni dalla legge e 23 anni dalle L.g 2012,  con la costituzione del Tavolo congiunto di confronto sulle linee di indirizzo nazionali sull’affidamento familiare e linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali,  le linee guida di cui stiamo discutendo, ne sono la migliore riprova, perché fanno memoria di un’esperienza che ha segnato e continua a segnare profondamente la realtà di tanti minori , soprattutto dopo la introduzione della L. 173  del 2015, e provano a coordinare e rilanciare un istituto che già solo nelle tipologia appare ben più articolato, confermandosi-come si legge al nro 110, una forma di intervento ampio e duttile. A partire dalla sezione 200, leggiamo in prosecuzione 9 forme di affidamento familiare, ognuna delle quali ha in sé una potenzialità di risposte (in parte anche ricavabili dal testo), per la realtà del minore, che fa ben sperare. Il metodo utilizzato delle “raccomandazioni “ formulate in termini propositivi, accompagnate  dal perchè ? cioè da azioni operative,  possibili e  l’ indicazione di  strumenti operativi   utilizzabili, appare suggestivo e a tratti suscita l’idea in chi legge, che l’Affidamento f. abbia in sé la soluzione di tutti i mali, passatemi l’espressione, ma   poiché il compito del giurista  è di procedere con i piedi ben piantati per terra e con un guizzo di” fantasia”, (su cui torneremo), tralascio i desiderata e provo a confrontarmi con la realtà dell’affido familiare nella applicazione che la giurisprudenza , leggendo qualche norma ne ha dato ad oggi, anche   nella nostra terra. E qui credo che ogni operatore di settore, nei diversi ruoli che ricopre ( assistente sociale, avvocato del minore, curatore, tutore , magistrato, forze dell’ordine terzo settore )  abbia una lista di insoluti, imprevisti,  di speranze tradite, insomma  un cahier de doléances  importante, soprattutto perchè gli interlocutori  sono le famiglie .affidatarie  e i minori , ai quali abbiamo il dovere di dare delle risposte e che siano  il più possibile credibili. Per come leggiamo nella Raccomandazione 110.3 s:  l’a.f. affonda le sue radici  nella comunità locale che è corresponsabile, insieme al sistema dei S S. territoriali, della cura del bambino e della sua famiglia.

La famiglia in più (la f.a. cioè), 114.1. delle linee guida, è una risorsa costitutivamente prioritaria in ogni progetto di affido ,che non si pone (o non dovrebbe) in alternativa alla famiglia dei bambini accolti… E dunque come si legge al n. 220 occorre che tale risorsa sia commisurata all’intensità del bisogno e dei “tempi” di accoglienza, per potere rispondere realmente  alle esigenze diverse dei bambini e delle loro famiglie.

Ecco perchè la prassi dal 1983 e sopratutto dopo il 2015 ha individuato le tipologie di affidamento ( indicate nei   numeri  da 221 a 224),dove accanto all’affidamento giudiziale o consensuale, si legge di  quello diurno,  a tempo parziale, residenziale e ancora  affidamento di bambini in situazioni particolari, affidamento in situazioni di emergenza, affidamento di minorenni stranieri non accompagnati. La prassi non la legge, attenzione perchè questo porta spesso i giudici della Suprema Corte di Cassazione a ricondurre ad unum le tipologie,  distinguendo solo fra  affidamento familiare    e affido preadottivo. E dunque con il favorire il rientro del minore in famiglia biologica sempre e comunque, senza considerare il percorso di crescita e i legami di attaccamento che il minore ha acquisito. In ultime pronunce la  Suprema Corte ha tentato di eliminare tutta una serie di situazioni nebulose in cui la presenza della famiglia biologica ha finito con il costituire un ostacolo, quasi insormontabile , senza che ne derivasse al minore un reale giovamento, mentre l’applicazione dell’art 44 lett d) o adozione in casi particolari, consentirebbe di mettere il minore in condizioni di garanzia/  sicurezza, che traduco   dare conto del suo senso di appartenenza- maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento- e di mantenere rapporti con la f.b (dunque una adozione mite) che però va preparata e supportata adeguatamente.

 Un altro passaggio importante  è stata la legge  173 del 2015che interviene  dopo trent’anni circa quando il diritto  a crescere nella propria famiglia, il diritto alla serenità del minore, il diritto all’ascolto sono ormai diritti acquisiti e irrinunciabili per ogni minore. Ma quante criticità ancora rivelano nell’applicazione pratica.

Questa legge ha aumentato la complessità della ricerca di soluzioni : perchè se  è vero che ha finalmente consentito di superare la invisibilità , la  assoluta mancanza di voce processuale dei genitori affidatari ;   d’altro canto non è riuscita a stabilire tempi della giustizia  a misura del minore: tempi cioè ragionevoli( e il termine lo uso in maniera volutamente generica), che tengano conto o di un rientro, o di un definitivo inserimento del minore nel nucleo familiare

Potremmo dire che questa è una criticità da sempre esistente, come abbiamo sentito, così come è o può diventarlo, quando nel tempo giudiziario  che passa, i ruoli si confondono: i nonni diventano genitori, gli zii e le sorelle magari in buona fede sviluppano un senso di appartenenza quasi ossessiva del minore da cui non riescono a prendere le distanze ) in genere ad es.  quando non c’è accettazione del ruolo della famiglia affidataria) . Un dato che preoccupa è che sono aumentate le nonne che presentano istanze al tribunale per i min. per avere i nipoti, quasi fossero figli/e o di esclusiva proprietà. I tempi processuali sono lunghi. Il Tribunale deve sentire gli affidatari in ogni grado del procedimento (salvo un affiancamento  consistente e partecipato  da parte dei servizi);  a volte viene disposta una CTU ,473bis. 25, che dura un tempo infinito tra redazione, deposito in bozza, osservazioni delle parti, discussione  e valutazione da parte del magistrato; o la nomina di un esperto 473 bis.26 per ascolto del minore , che spesso da preadolescente è diventato quasi maggiorenne.

I rapporti fra famiglie di origine e famiglie affidatarie aumentano di criticità a volte nei rapporti con   gli interlocutori delle  risorse dei comuni, delle province della regione.

 Superare la frammentarietà che ogni tipologia porta con sé,  e dicevamo le linee guida individuano ben 9 tipologie, non aiuta  però nella applicazione dell’istituto  sffido familiare.

Il dato (i) peculiare  dei tipi (potremmo dire così) viene recuperato allora attraverso il progetto di affido, che – come è noto- sostiene la compresenza delle due famiglie, e che non necessita del visto di esecutività del giudice tutelare. E’ questo un momento particolarmente importante che richiede la partecipazione attiva della f.a. alla costruzione del percorso. Si legge nelle linee guida al nro 113.1. Riconoscere il dolore e la fatica dei genitori e del nucleo familiare del bambino per la separazione dal proprio figlio e per avere dovuto rivolgersi ed appoggiarsi a terzi .Certamente è vero, ma nello stesso modo occorrerebbe riconoscere il valore sociale e civile e politico dell’impegno di solidarietà delle f.a. e le specifiche competenze.  Allora diventa un compito ineludibile quello di informare la f.a  preventivamente, delle condizioni dell’a.f. che viene proposto, in attuazione di quanto disposto dal TRib. per i min. e raccoglierne la disponibilità. Nel 114 si elencano una serie di risposte che la f.a. deve dare: ad es. assicurare mantenimento, educazione e istruzione e la cura delle relazioni affettive del bambino e saper  rispettare ed accettare la famiglia del bambino, mantenendo rapporti positivi  secondo le indicazioni dei ss e dell’Autorità giudiziaria se ne indica .Direi che anche questa allo stato è una criticità , perchè l’accettazione della famiglia del bambino richiede la consapevolezza che occorre favorire il rientro del minore nella sua famiglia,  secondo obiettivi definiti nel progetto di affidamento, che invece spesso è nebuloso, non prevede modalità stabili di comunicazione e ascolto fra le due famiglie,  mentre occorre fare vivere al bambino/a affidato una crescita serena.  Alcune regioni come la Campania hanno provato a risolvere questa chiarezza di obiettivi ,costruendo una anagrafe delle f.a.. cioè una scelta a monte potremmo dire.  Con la delibera n. 644  del 3004.20004. ll S.A.T. annota le informazioni utili alla migliore realizzazione degli abbinamenti. In particolare vanno evidenziate: – la data di dichiarazione di disponibilità; – l’indirizzo; – la composizione del nucleo familiare affidatario (con l’indicazione, per ciascun membro, di nome, cognome, data di nascita, ruolo familiare, professione, titolo di studio); – eventuale idoneità all’adozione, o richiesta in corso[2]. Altre Regioni puntano sulla interazione con le associazioni  del Terzo settore presenti nel territorio, servizi sanitari, scuola.

In ogni caso   Interlocutori indispensabili sono le figure del tutore e del curatore , ancora in itinere in molti dei nostri paesi( non mi capita più che mi venga richiesta la differenza fra queste due figure, come accadeva invece fino a      qualche anno fa!) , ma ancora ad oggi, se ne sottovaluta l’importanza.

 Ai nri 126 e  127 delle linee guida si parla dei compiti di entrambi, e  per entrambe le figure è prevista ,sollecitata e indicata la necessità di stabilire da subito un rapporto di collaborazione, al fine di coordinare e condividere modalità e interventi.

Si da’ a volte  per scontato, che vi sia un rapporto stabilito con il minore. E invece e questa è ancora una criticità,  visto che spesso veniamo apostrofati dai soggetti con cui ci confrontiamo(strutture ed altro ancora…)  con frasi del tipo: “a..ma esiste un tutore? Oppure spesso non sappiamo che volto abbia….. Ad oggi, ma in questo senso la Cartabia segna un’inversione di rotta, si rimane legati alla sensibilità del singolo operatore del diritto che riceve l’incarico, e dunque alla possibilità di scelta dello stesso di incontrare o meno il minore, prima del contatto con il servizio sociale. Un incontro.

E’evidente che molte cautele da parte del tutore o del curatore, sono legate alle responsabilità che possono derivare da un incontro non coordinato, programmato, preparato, oppure da una incapacità personale di mettersi dalla parte del bambino, che è invece l’unico e il primo interlocutore per queste figure. L’esperienza mi ha insegnato (sono 41  anni di esperienza e servizio!) che è bene avere prima fissato lo sguardo sul minore, da portare nel cuore e nella memoria quando si inizia un percorso, dopo avere costruito un progetto, confrontandosi con gli altri. Anche il più riottoso (bambino, preadolescente, adolescente quasi maggiorenne ) deve imparare ad avere fiducia nell’adulto cui viene consegnato da un’istituzione. E dico questo ,consapevole del carico non solo di responsabilità, a volte dobbiamo essere risoluti nel dire no,  ma anche del carico  emozionale. che ogni accettazione di incarico comporta.   Su questo le linee guida offrono alcune indicazioni operative interessanti,  nei punti richiamati (126,127) perché attenzionano la necessità di formazione dei tutori- pensate ai tutori dei minori non accompagnati!- con apposite iniziative coordinate a livello regionale, e al momento dell’assunzione dell’incarico, la tempestività, nel  contatto  con l’operatore responsabile del caso, per procedere-dicono le linee guida– ad una conoscenza personale, una presentazione della situazione e a  periodici aggiornamenti sul caso. Anche con il curatore speciale oltre che per l’affidamento, soprattutto nei casi di necessità,  a pena di nullità, della sua presenza accanto al minore ( N.L: e cioè grave conflittualità dei genitori,  sospensione o decadenza   della responsabilità genitoriale; procedimento ex art 403c.c.); i termini più adoperati nelle Linee guida sono raccordare  e valutare con i SS le modalità operative del progetto per consentire al cs di informare il minore nel modo più completo possibile. Al bambino occorrerà spiegare chi è questa figura, all’adolescente o pre-adolescente il perchè della sua presenza , il rientro, fornendogli indicazioni in spirito si legge di lealtà e  collaborazione. Aggiungerei anche per fare venire fuori una consapevolezza del prendere in mano il proprio futuro. Quante volte alla domamda: ma cosa farai da grande si coglie la incapacità di progettare , peggio l’indifferenza  manifestata con un’alzata di spalle.

Rimane sullo sfondo la impossibilità per il tutore di assumere decisioni senza il confronto con l’A.G. .Maggiore libertà di movimento ha invece oggi dopo la Cartabia il curatore o il curatore speciale. Come sappiamo e leggiamo  il suo compito  si esaurisce quando vengono meno le esigenze della nomina, oppure termina il giudizio, o anche se  possono residuare compiti esecutivi. Anche qui l’esperienza ci viene in aiuto, poiché il raccordo con gli altri componenti del lavoro di equipe ( in chiave interdisciplinare) è l’unico modo per potere aiutare  il minore e accompagnarlo nel progetto di sostegno , nel   suo percorso di crescita. Le linee guida danno conto anche delle altre figure di garanzia  i Garanti regionale, provinciale, comunale, forse ancora poco presenti nel tessuto territoriale e comunque non adeguatamente supportati. Cio’ che accomuna queste figure e le rende credibili, anche se spesso impopolari è la autonomia, l’indipendenza , la terzietà e ancora dobbiamo lavorare sull ’unicità.

Il ruolo del curatore speciale rimane a tutt’oggi complesso, essendo a volte visto come un nemico, o come un soggetto da tenersi buono, con cui non entrare in conflitto, ma che comunque si tenta di “tirare dalla  giacchetta”, di blandire, fingendo di dimenticare che rappresenta il/la  minore  dal punto di vista processuale ed oggi anche sostanziale, e che dunque può, in alcuni casi deve, non essere d’accordo con i genitori, ma fare l’interesse del minore. E questo diventa più complesso e delicato quando si pensa all’affido familiare. Tra le azioni che le linee guida configurano una delle più importanti è sempre la corretta informazione, accompagnata dal raccordo costante con gli altri operatori e la valutazione delle modalità per rapportarsi con il bambino, preadolescente, adolescente…

Una sottolineatura particolare merita l’affidamento alla rete delle famiglie affidatarie 225.b . e’  stato già evidenziato come tale forma di affidamento vada promossa o in situazioni di accoglienza difficili, sia in quei territori dove è opportuno declinare l’utilità della solidarietà tra famiglie. Per es. per fare venire meno la resistenza di famiglie – e ce ne sono tante almeno da noi- all’a.f. perchè mi portano via il figlio e lo danno ad altri. In questi casi la rete di famiglia affidatarie può essere  un supporto valido.

Il responsabile della Comunità Papa Giovanni XXIII sull’esperienza dell’accoglienza nel gennaio di quest’anno ha avuto modo di esplicitare il concetto di affido professionale,  definito dalle linee guida di accoglienza professionale.

La professionalità, che individua un referente interno, come si legge nelle linee guida al 225 c,  può essere rivolta a chi sta vivendo una crisi.  Sottolinea il responsabile  Dott. Fadda come spesso si incontrano persone- genitori o ragazzi – lacerati da conflitti e incomprensioni, da malattie e dipendenze ,oppure immersi povertà culturale e materiale,che spesso porta all’emarginazione. E qui si inserisce l’esperienza di un affidamento che cerca di curare queste deprivazioni, utilizzando delle famiglie in prestito , per riguadagnare fiducia nella vita. Uno degli aspetti più interessanti, oltre alla presenza di un referente professionale, è il sostegno (così si legge) di un tutor  con competenze pedagogiche, che garantisce la reperibilità e la durata breve dell’affido che deve essere espresso secondo le azioni proposte da cooperative sociali coinvolte e partner progettuali, che affianca la famiglia affidataria, accompagnandola nella quotidianeità dell’intero percorso.   Questa situazione probabilmente porterà alla formazione anche di cooperative sociali che abbiano maturato la capacità  di esprimere un tutor  e che preferibilmente dovranno restare esterne alla rete delle f.a.  Il responsabile segnala come  sempre più spesso arrivavano nelle famiglie affidatarie dei bambini con alle spalle storie familiari particolarmente traumatiche. Erano ragazzini arrabbiati, sfiduciati, aggressivi. O magari bambini più piccoli che per la carenza del rapporto affettivo in famiglia avevo bisogno di recuperare, di ricevere più stimoli. A volte, pur non essendolo, sembravano bambini portatori di disabilità. In realtà erano bambini sottostimolati con un forte bisogno di recuperare a livello affettivo ed educativo. Capite bene che in queste situazioni possono maturare atti di autolesionismo, fino  a quelli più estremi. Erano situazioni che normalmente i servizi sociali collocavano in comunità, pensando che solo il personale specializzato potesse dare le risposte giuste. E in questo percorso la sfida – così è stata interpretata- è stata quella di dare anche a questi bambini una famiglia, ma con la garanzia di fornirgli quel qualcosa in più di cui avevano espressamente bisogno.In virtù di questa sfida si è pensato di “professionalizzare” l’affido che significa  accogliere un minore in maniera gratuita e volontaria, e costruire un percorso in cui il tutor sia a disposizione  a fianco della f.a. professionale,  ancora prima che arrivi il minore. In cui deve esserci un adulto che abbia molto tempo da
dedicare non solo all’accoglienza del bambino, ma anche ad una stretta collaborazione con l’équipe formata dal servizio sociale e dal tutor. Il vincolo è che l’adulto possa lavorare al massimo part time [3].A seconda della situazione si decide insieme al servizio sociale quale tipo di rapporto si mantiene con la famiglia di origine. Al pari di tutti gli altri affidi è un tipo di intervento pensato nell’obiettivo di un possibile rientro in famiglia.
Un elemento importante dell’affido professionale è la temporaneità: proprio perché sono affidi pensati con dei progetti importanti, nascono in partenza come progetti ponte. Di conseguenza rispettano abbastanza rigorosamente la durata prevista dalla legge di due anni, con l’elasticità legata ai singoli casi.

Sono affidi in cui si mettono in campo risorse importanti perché il bambino accolto possa fare dei passi avanti recuperando il terreno perduto, per riavvicinarsi con fiducia al mondo delle relazioni e degli affetti.
Nel giro di 2-3 anni si aprono due possibilità: tornare nella famiglia di origine o passare ad un affido di tipo tradizionale o, raramente, all’adozione; l’obiettivo è che al termine di questo percorso il minore abbia cambiato il suo modo di rapportarsi al mondo e che si possa pensare a dei progetti più definitivi della delibera regionale- vengono enumerati i testi normativi di riferimento (ben 14) e dunque al legislatore non possiamo dire che è stato assente, ma  come sappiamo bene quali operatori di settore, la legge da sola non basta, occorrono le ricadute di politica sociale sul territorio, occorre dare spazio non solo alla formazione, ma sempre di più ad una sperimentazione, anche di modelli, se si vuole, e di comunicazione di esperienze, come quelle che abbiamo sentito oggi; ma anche capacità di rinunciare a coltivare i propri settori,  i propri orticelli.

Da ultimo in data 17 marzo 2026 il progetto sull’affido è diventato legge (L. n. 37 del 2026)  “Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento”[4],che ha introdotto  strumenti di rilevazione, monitoraggio e controllo sui collocamenti dei minori. Tra questi di fondamentale importanza è il registro, la cui  funzione del  è chiaramente delineata: monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e prevenire situazioni di collocamento improprio presso istituti. Il sistema si fonda su una raccolta di dati su base provinciale, concernenti il numero dei minori collocati, le strutture disponibili e i soggetti coinvolti. La gestione dei flussi informativi è rimessa al Dipartimento per le politiche della famiglia, che acquisisce periodicamente i dati da regioni ed enti locali, nel rispetto dei principi di minimizzazione e protezione dei dati personali. Le modalità operative sono demandate a un decreto ministeriale attuativo. Nell’art 2 è prevista poi la istituzione di un Osservatorio Nazionale sugli istituti di assistenza, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie. All’Osservatorio sono attribuite funzioni di analisi dei dati raccolti nel registro nazionale, di segnalazione alle autorità competenti di possibili situazioni di collocamento improprio e di promozione di ispezioni. È inoltre previsto l’obbligo di redazione di una relazione annuale, contenente anche eventuali proposte di rafforzamento della legislazione vigente[5]. Viene così introdotto con la legge n. 37/2026  un sistema strutturato di tracciabilità dei percorsi di affidamento, fondato sull’integrazione tra livelli amministrativi e giurisdizionali. L’intervento si caratterizza per un approccio organizzativo e informativo, volto a rafforzare la capacità di controllo pubblico sui collocamenti dei minori, senza modificare la disciplina sostanziale dell’affidamento familiare. Restano dotate di una propria  autonomia, come sempre del resto,  le  esperienze  del Terzo Settore, che a volte  perdono di capacità di incisione, perché dimenticano che occorre essere e rimanere gruppi di pressione, collaborativi,  suggeritori di azioni alle istituzioni, a partire dai Comuni,   non chiusi nelle proprie autoaffermazioni, senza cedere a compromessi. Mettendo insieme le sinergie, le specificità nella diversità di tanti anche le norme acquisteranno un’anima  diventando realmente espressioni degli interessi del cucciolo d’uomo che ancora ha fiducia nel mondo adulto e non si stanca di stupirci.


[1] Questo articolo è la sintesi, riveduta ed aggiornata  (a seguito della introduzione della L. n .37   del 2026),

 di un seminario di studi svoltosi a Gerace  il 17.02.2025 sul l’AFFIDO E NUOVE LINEE GUIDA: COSTRUIRE RETI PER UNA COMUNITA’ ACCOGLIENTE,

[2] L’anagrafe dovrà, altresì, mettere in evidenza le tipologie di affido per le quali gli affidatari sono stati dichiarati idonei e, nell’ambito di queste, il tipo di disponibilità degli affidatari stessi, precisando i seguenti punti: – disponibilità per un minore diversamente abile; – disponibilità per un minore con religione diversa; – disponibilità per un minore straniero; – disponibilità per un minore con problemi comportamentali, con l’indicazione della fascia d’età massima; – disponibilità per più fratelli; – preferenze per sesso; – preferenze per fascia d’età; – disponibilità per affido a tempo pieno; – disponibilità per affido part-time, precisandone l’intensità (diurno / notturno / del week-end / per vacanze / …); – disponibilità ad accoglienze urgentissime (nella giornata), con l’indicazione della fascia d’età massima; – disponibilità ad accoglienze urgenti (nella settimana), con l’indicazione della fascia d’età massima; –  disponibilità ad affidi sine-die. Le informazioni contenute nell’anagrafe vanno aggiornate con periodicità almeno semestrale

[3] Questo tempo in più viene riconosciuto anche economicamente con un piccolo stipendio. Noi tutor dice il Responsabile della Papa Giovanni,  siamo reperibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, oltre ad avere degli incontri regolari di verifica e monitoraggio con le famiglie..

[4] Si ricorda che il provvedimento è stato approvato in via definitiva dal Senato in data 11 marzo 2026, mentre era stato approvato, in prima lettura, dalla Camera dei Deputati in data 21 ottobre 2025 (AC 1866-A).

[5] Degno di nota è che la composizione e l’organizzazione dell’organo sono rimesse a un successivo decreto ministeriale, senza previsione di compensi per i componenti.

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