PREMESSA[1]
In tema di contratto di assicurazione, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha statuito che la polizza assicurativa decennale “postuma” di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 (che il costruttore di un immobile da costruire ha l’obbligo di stipulare a beneficio dell’acquirente o promissario acquirente a copertura dei danni di cui sia tenuto sia responsabile ai sensi dell’art. 1669 cod. civ.) ha natura di assicurazione contro i danni per conto di chi spetta, in forza della quale è attribuita al terzo assicurato (e, di massima, non anche al contraente) la legittimazione a far valere i diritti derivanti dal contratto, pur non potendosi aprioristicamente escludere, avuto riguardo alla specifica fattispecie, la valida ed efficace attribuzione – da verificarsi di volta in volta da parte del giudice del merito, tenuto conto delle concrete determinazioni contrattuali – di una legittimazione concorrente in capo al contraente, in deroga al disposto dell’art. 1891, secondo comma, cod. civ..
In particolare, avuto riguardo alla ratio della disciplina legislativa e all’interesse superindividuale sotteso alla stipulazione (che si ripercuote sulla causa del contratto), le parti, nell’esercizio dell’autonomia contrattuale, possono prevedere una legittimazione concorrente del costruttore-contraente a far valere i diritti derivanti della polizza senza peraltro potere escludere la legittimazione, piena e primaria, dell’acquirente-assicurato.
In mancanza del presupposto “soggettivo” di applicazione della disciplina di tutela predisposta dal d.lgs. n. 122 del 2005 (circoscritta all’ipotesi in cui l’acquirente o il promissario acquirente dell’immobile costruendo sia una persona fisica), spetta al giudice del merito, in sede di interpretazione del contenuto della polizza stipulata tra le parti e di ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, stabilire se il contratto corrisponda all’archetipo legale contemplato dall’art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 – e se, dunque, la stipulazione sia stata posta in essere in adempimento dell’obbligo di contrarre prescritto da questa disposizione a beneficio di un acquirente non determinato, da individuarsi nella persona fisica a cui, nel corso del decennio di efficacia della polizza, venga eventualmente trasferito o promesso l’immobile da realizzare (nel qual caso sarebbe esclusa la legittimazione dell’attuale acquirente – soggetto diverso da persona fisica – a far valere i diritti derivanti dalla polizza); oppure se, al contrario, il costruttore, non essendo vincolato da alcun obbligo di contrarre, in considerazione della qualità soggettiva dell’attuale acquirente come società o ente collettivo, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale abbia tuttavia liberamente proceduto a concludere un contratto di assicurazione a beneficio di quello specifico soggetto, delimitando il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa con riferimento ai danni di cui possa essere ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. (nel qual caso, l’acquirente, benché soggetto diverso da persona fisica, è comunque legittimato ad agire direttamente nei confronti dell’assicuratore).
Il pregevole ed approfondito contributo del dott. Ferraioli, muovendo dalla natura giuridica del contratto di assicurazione, ricostruisce esaustivamente il quadro normativo (anche della legislazione complementare) e le posizioni della giurisprudenza, senza mai rinunciare a cadenze argomentative contraddistinte dal pregio sistematico.
[1] Di Antonino Ripepi, Procuratore dello Stato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
INDICE SOMMARIO
1.LA NATURA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
2. IL PERIMETRO NORMATIVO DEL TAIC E LA COLLOCAZIONE DEL CONTRATTO. LA FUNZIONE PROTETTIVA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.
2.1 IL NUOVO ART. 4 cit.
2.2 LA FISIOLOGIA DELLA POLIZZA POSTUMA
3. IL MARGINE DISPOSITIVO DEI CONTRAENTI
3.1 IL PERIMETRO APPLICATIVO DELL’ART. 1669 c.c.
3.2 CASS. 20/12/2017, N. 30653; CASS. 9/12/2024, N. 31686 LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE NEI CONFRONTI DELL’ASSICURATORE
4. L’EFFETTIVITA’ DELLA TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI DELL’ACQUIRENTE SECONDO EQUITA’ E ADEGUATEZZA. LA FUNZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA.
4.1 L’INADEMPIMENTO DEL COSTRUTTORE
4.2 L’OGGGETTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. LA C.D. POLIZZA MULTIRISCHIO.
5. LA LEGITTIMAZIONE DEL TERZO ASSICURATO A FAR VALERE I DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO. LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA “A BENEFICIO DELL’ACQUIRENTE”.
5.1 IL SINTAGMA “A BENEFICIO DELL’ACQUIRENTE
5.2 L’OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. I PREGIUDIZI MATERIALI E DIRETTI.
6. L’APPLICAZIONE NORMATIVA RATIONE SUBIECTI
CONCLUSIONI.
LA NATURA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E LO SCHEMA CAUSALE DELL’ART. 1891 COD.CIV.
1.LA NATURA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Si pone il problema di qualificare il contratto di assicurazione se assicurazione della responsabilità civile o contro i danni per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.). La quaestio iuris non è di poco momento in quanto il discorso latu sensu assicurativo, si inscrive nella c.d. normativa TAIC che svolge una funzione protettiva meta individuale.
Questa si sostanzia in modo particolare nella fideiussione e nella polizza postuma confermando e rinforzando la tutela consumeristica, che gia’ costituisce un criterio informativo del Codice Civile.
Il costruttore che vende un immobile da costruire a persona fisica deve rilasciare, al rogito, una polizza assicurativa decennale postuma, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile venduto, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione (art. 1669 c.c.), manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione (art. 4 del D.Lgs. n. 122/2005).
Le ricadute applicative non sono di tipo teorico: secondo l’insegnamento di Cass. 20/12/2017, n. 30653; Cass. 9/12/2024, n. 31686. la polizza RC potrebbe essere fatta valere solo dal costruttore, salvo diversa pattuizione, quella per conto di chi spetta consentirebbe invece all’acquirente di azionare direttamente nei confronti dell’assicuratore i diritti derivanti dal contratto, pur non essendone parte.
Con questo dictum la Cassazione opera in parte un leading case, statuendo che la norma “trova fondamento nella realizzazione dell’“equa” ed “adeguata” tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.
D’altro canto la disposizione ha un valore protettivo nei confronti del contraente. Essa inerisce alla causa del contratto “correlandosi all’esigenza di tutela della parte debole dell’atto di trasferimento dell’immobile da costruire. Il profilo causale afferisce al contenuto del contratto. Esso assume una valenza protettiva di ordine generale e su di un livello superiore, che travalica il singolo acquirente della fattispecie concreta. In altre parole l’apporto causale e la funzione tipica assolta dal contratto rivela la promozione /protezione ad un livello superiore di interessi generali. Questi sono limitatamente a disposizione della libera contrattazione delle parti, che al massimo potrebbero “prevedere una legittimazione concorrente del costruttore-contraente a far valere i diritti derivanti della polizza ma mai spingersi ad escludere la legittimazione, piena e primaria, dell’acquirente-assicurato.”
In capo all’acquirente campeggiano due opzioni:
- attivare direttamente l’assicurazione e chiederle il pagamento, evitando così di vedersi eccepire la prescrizione, come nel caso oggetto della cassazione,
- o assumersi il rischio di veder svanire la somma se, transitando sul conto del costruttore, sia poi aggredita dai suoi creditori.
2. IL PERIMETRO NORMATIVO DEL TAIC E LA COLLOCAZIONE DEL CONTRATTO. LA FUNZIONE PROTETTIVA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.
2.1 IL NUOVO ART. 4 cit. Ai sensi dell’art 4 comma 1 del d.lgs. 122/2005: “il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente, all’atto di trasferimento della proprietà, a pena di nullità del contratto, che può essere fatta valere solo dall’acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobili, compresi i danni a terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione”.[3]
La formulazione testuale della norma lascia aperta la configurazione della polizza decennale postuma sia quale polizza danni per conto altrui o di chi spetta ex art. 1891 C.c., sia quale assicurazione della responsabilità civile ai sensi dell’art. 1882 C.c.
La Cassazione definisce la polizza decennale postuma quale assicurazione contro i danni per conto altrui o di chi spetta. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, al quale, pur non essendo parte del rapporto contrattuale, compete piena legittimazione ad agire nei confronti dell’assicuratore. Questi è il beneficiario effettivo. Ed è il soggetto a cui la norma di protezione configura una posizione autonomamente attivabile.
La Suprema Corte abbandona il diverso orientamento che configura la polizza decennale postuma ex art 4 d.lgs. 122/2005 quale assicurazione di responsabilità civile. Secondo l’orientamento ormai recessivo, unico legittimato a far valere i diritti derivanti dalla polizza, in difetto di una previsione espressa attributiva della azione diretta al danneggiato, sarebbe il contraente costruttore.
2.2 LA FISIOLOGIA DELLA POLIZZA POSTUMA La polizza assicurativa decennale “postuma” di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 (che il costruttore di un immobile da costruire ha l’obbligo di stipulare a beneficio dell’acquirente o promissario acquirente a copertura dei danni di cui sia tenuto sia responsabile ai sensi dell’art. 1669 cod. civ.) ha natura di assicurazione contro i danni per conto di chi spetta, in forza della quale è attribuita al terzo assicurato (e, di massima, non anche al contraente) la legittimazione a far valere i diritti derivanti dal contratto, pur non potendosi aprioristicamente escludere, avuto riguardo alla specifica fattispecie, la valida ed efficace attribuzione – da verificarsi di volta in volta da parte del giudice del merito, tenuto conto delle concrete determinazioni contrattuali – di una legittimazione concorrente in capo al contraente, in deroga al disposto dell’art. 1891, secondo comma, cod. civ..
Il richiamo alla ratio della disciplina legislativa e alla composizioni di molteplici interessi superindividuali determina che le parti stesse le parti, nell’esercizio dell’autonomia contrattuale, possono prevedere una legittimazione concorrente del costruttore-contraente a far valere i diritti derivanti della polizza senza peraltro potere escludere la legittimazione, piena e primaria, dell’acquirente-assicurato.
3. IL MARGINE DISPOSITIVO DEI CONTRAENTI La fattispecie di applicazione concreta in caso di dubbio consente al giudice di merito, in mancanza del presupposto “soggettivo” di applicazione della disciplina di tutela predisposta dal d.lgs. n. 122 del 2005 (circoscritta all’ipotesi in cui l’acquirente o il promissario acquirente dell’immobile costruendo sia una persona fisica), di valutare l’esatta rispondenza della polizza stipulata dalle parti di ricostruire la comune intenzione dei contraenti. In altre parole sulla base del principio iura novit curia il giudice di merito è in grado di stabilire se il contratto corrisponda all’archetipo legale contemplato dall’art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005.
Rientra quindi nel potere interpretativo del giudice valutare se:
– la stipulazione sia stata posta in essere in adempimento dell’obbligo di contrarre prescritto da questa disposizione a beneficio di un acquirente non determinato, da individuarsi nella persona fisica a cui, nel corso del decennio di efficacia della polizza, venga eventualmente trasferito o promesso l’immobile da realizzare (nel qual caso sarebbe esclusa la legittimazione dell’attuale acquirente – soggetto diverso da persona fisica – a far valere i diritti derivanti dalla polizza); o
– se il costruttore, non essendo vincolato da alcun obbligo di contrarre, in considerazione della qualità soggettiva dell’attuale acquirente come società o ente collettivo, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale abbia tuttavia liberamente proceduto a concludere un contratto di assicurazione a beneficio di quello specifico soggetto, delimitando il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa con riferimento ai danni di cui possa essere ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. (nel qual caso, l’acquirente, benché soggetto diverso da persona fisica, è comunque legittimato ad agire direttamente nei confronti dell’assicuratore).
3.1 LA CONFIGURAZIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO QUALE CONTRATTO A FAVORE DI TERZO E LA DEVIAZIONE DALLO SCHEMA GENERALE DELL’ART. 1891 COD.CIV.
1. IL PERIMETRO APPLICATIVO DELL’ART. 1669 c.c. La polizza assicurativa decennale postuma relativa ai gravi difetti di un edificio ex art. 4 d.lgs. n. 122/2005) sarebbe inquadrabile nella figura del contratto a favore di terzo.
Rileva a questo punto il margine applicativo dell’art. 1669 cod.civ. e l’operatività dei termini di prescrizione
Una ipotesi ricostruttiva valorizza il limite legale e contrattuale posto all’oggetto dell’assicurazione, mediante il riferimento alla responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. (figura di responsabilità avente carattere speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 2043 cod. civ.), che avrebbe dovuto interpretarsi come relativo alla tipologia dei danni e non al titolo di responsabilità.
Non è meramente una questione interpretativa lo scrutinio circa la questione se la polizza assicurativa decennale di cui all’art.4 del d.lgs. n. 122 del 2005 integri una figura di assicurazione contro i danni per conto altrui o di chi spetta (sia pure con elementi di peculiarità rispetto allo schema generale dell’art. 1891 cod. civ.), oppure una figura di assicurazione della responsabilità civile.
3.2 CASS. 20/12/2017, N. 30653; CASS. 9/12/2024, N. 31686 LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE NEI CONFRONTI DELL’ASSICURATORE
1. Nell’ ipotesi di assicurazione contro i danni per conto altrui o per conto di chi spetta, i diritti i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, al quale, pur non essendo parte del rapporto contrattuale, compete la piena legittimazione ad agire nei confronti dell’assicuratore.
Spetterà al giudice di prime cure o comunque al giudice di merito, all’esito dell’esame della specifica polizza contrattuale conclusa tra le parti, se la predetta legittimazione, oltre che piena, sia anche esclusiva, oppure se con essa concorra quella del contraente, in quanto non operi, nella fattispecie concreta, il limite di cui all’art.1891, secondo comma, cod. civ[4].
Analisi che viene svolta tenendo conto della ratio della previsione normativa di cui all’art. 4 d.lgs. n. 122/2005, che proietta sulla causa del contratto la natura superindividuale dell’interesse sotteso alla stipulazione.
Nel caso in cui si opti per una ricostruzione che qualifichi il contratto come instrumentum che assicuri la propria responsabilità civile, l’ assicurato è l’unico legittimato a far valere i diritti derivanti dalla polizza, in difetto di una previsione espressa (quale, ad es., quella dell’art. 144 cod. ass. per la RC auto) attributiva dell’azione diretta al danneggiato.
2.L’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 122 del 2005 dispone: “Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall’acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione”.
La formulazione testuale della norma lascia aperte entrambe le soluzioni perché l’espressione “a beneficio dell’acquirente” indurrebbe a privilegiare la tesi della polizza danni per conto altrui o di chi spetta; invece, il riferimento alla responsabilità ex art. 1669 cod. civ. indurrebbe a privilegiare la tesi della polizza di responsabilità civile.
L’ambiguità della disposizione normativa ha indotto parte della dottrina a reputare che il legislatore abbia lasciato all’autonomia delle parti la scelta circa la tipologia della forma contrattuale da adottare nella fattispecie concreta: è ricorrente, infatti, in letteratura, l’affermazione secondo cui l’assicurazione potrebbe configurarsi sia come assicurazione del costruttore per responsabilità civile, sia come assicurazione a favore di terzo, in cui la posizione di terzo è assunta dal singolo acquirente.
3. La Suprema Corte sposa la tesi secondo cui l’obbligazione del costruttore di stipulare la polizza assicurativa e di consegnarla all’acquirente trova fondamento nella ratio complessiva del decreto legislativo n.122 del 2005, il quale, in conformità ai principi e ai criteri direttivi fissati dalla legge di delega n. 210 del 2004, art.3, persegue l’obiettivo di realizzare l’ “equa” ed “adeguata” tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, integrandone le forme in funzione della sua effettività, soprattutto dinanzi alla frequente evenienza delle sopravvenute situazioni di crisi o di insolvenza del costruttore.
4. L’EFFETTIVITA’ DELLA TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI DELL’ACQUIRENTE SECONDO EQUITA’ E ADEGUATEZZA. LA FUNZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA.
4.1 L’INADEMPIMENTO DEL COSTRUTTORE. In caso di inadempimento, da parte del costruttore, dell’obbligo di stipulare e consegnare la polizza assicurativa all’acquirente, quest’ultimo può recedere dal contratto preliminare concluso in funzione dell’acquisto dell’immobile ed escutere la fideiussione diretta a garantire la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi, nonché degli interessi legali maturati fino al momento in cui si è verificato il detto inadempimento (art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 122/2005, aggiunto dal d.lgs. n.14 del 2019); ma è previsto altresì – con disposizione evidentemente eccezionale ed eccentrica rispetto alla disciplina sistematica degli atti di autonomia privata – che l’inadempimento del costruttore all’obbligo di stipulare la polizza (ovverosia, una vicenda di norma implicante un mero difetto funzionale della causa, da cui generalmente può conseguire, a certe condizioni, la risoluzione del vincolo contrattuale) venga riguardato alla stregua di un vizio genetico dell’atto traslativo, determinandone la nullità, sia pure di carattere relativo, in quanto azionabile dal solo acquirente.
4.2 L’OGGGETTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. LA C.D. POLIZZA MULTIRISCHIO. Sotto il profilo dell’oggetto del contratto di assicurazione, va poi rilevato che l’ambito della copertura assicurativa, pur circoscritto ai pregiudizi di cui il costruttore sia responsabile ex art. 1669 cod. civ. (derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi, per vizio del suolo o difetti di costruzione) comprende però non solo i danni materiali e diretti all’immobile, ma anche la responsabilità del proprietario per i danni a terzi, così configurandosi come polizza “multirischio”, diretta a coprire, oltre i danni alla proprietà dell’immobile, anche, più in generale, i pregiudizi al patrimonio dell’acquirente[5].
Una simile configurazione della natura del contratto come assicurazione per la responsabilità civile comporterebbe la mancanza della specifica previsione della facoltà del danneggiato di convenire in giudizio direttamente l’assicuratore.
Di conseguenza l’ unico legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla polizza sarebbe il costruttore, il quale potrebbe pretendere dall’assicuratore di essere tenuto indenne di quanto sia condannato a pagare a titolo risarcitorio all’acquirente, mentre quest’ultimo non potrebbe invocare il pagamento diretto dell’indennizzo assicurativo in suo favore.
L’esigenza di scongiurare che la tutela dei diritti patrimoniali dell’acquirente resti frustrata dalle vicende sostanziali, processuali ed eventualmente concorsuali del costruttore impone dunque di ritenere che la polizza decennale postuma abbia natura di assicurazione contro i danni per conto altrui.
5. LA LEGITTIMAZIONE DEL TERZO ASSICURATO A FAR VALERE I DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO. LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA “A BENEFICIO DELL’ACQUIRENTE”.
5.1 IL SINTAGMA “A BENEFICIO DELL’ACQUIRENTE” Precisamente, esclusa la ricorrenza della figura classica del contratto a favore di terzo (la quale supporrebbe la sussistenza dei requisiti – non richiesti dalla norma speciale – dell’indicazione del beneficiario e della dichiarazione, da parte sua, di voler profittare della stipulazione: art. 1411 cod. civ.), viene in considerazione una peculiare fattispecie di assicurazione per conto di chi spetta, in forza della quale è attribuita al terzo assicurato (e, di massima, non anche al contraente) la legittimazione a far valere i diritti derivanti dal contratto, pur non potendosi aprioristicamente escludere, avuto riguardo alla specifica fattispecie, la valida ed efficace attribuzione – da verificarsi di volta in volta da parte del giudice del merito, tenuto conto dell’interesse superindividuale sotteso alla stipulazione e delle concrete determinazioni contrattuali – di una legittimazione concorrente in capo al contraente, in deroga al disposto dell’art. 1891, secondo comma, cod. civ..La configurazione dell’assicurazione decennale postuma quale polizza contro i danni per conto di chi spetta, mentre trova conforto – come accennato – nella specifica previsione testuale secondo cui essa deve essere stipulata dal costruttore “a beneficio dell’acquirente”, non è invece smentita dall’apparentemente dissonante previsione secondo cui il rischio che forma oggetto della garanzia obbligatoria concerne i danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, al cui risarcimento ai sensi dell’art. 1669 del codice civile”.
5.2 L’OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. I PREGIUDIZI MATERIALI E DIRETTI. Questa previsione, infatti, delimita l’oggetto della copertura assicurativa, la quale è circoscritta ai danni di cui il costruttore sia responsabile ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., mentre non si estende ai danni al cui risarcimento egli sia tenuto a diverso titolo.
Peraltro, la circostanza che l’oggetto della copertura assicurativa sia limitato ai pregiudizi materiali e diretti all’immobile, nonché ai danni ai terzi, di cui il costruttore sia responsabile ex art. 1669 cod. civ. (con la conseguenza che l’operatività della garanzia presuppone l’accertamento della responsabilità a tale specifico titolo, mentre la polizza resta inefficace –ove il costruttore sia tenuto responsabile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.) non incide sulla natura del contratto assicurativo, che resta un’assicurazione contro i danni per conto di chi spetta e non diviene una polizza di responsabilità civile del costruttore.[6]
Secondo Cass. 13/12/1999, n. 13969 e, più recentemente, Cass. 16/01/2020, n. 777: nel vigore della formulazione originaria di questa disposizione, avuto riguardo all’illustrata ratio della medesima, l’autonomia privata trovasse un preciso limite nell’esigenza di non ostacolare il raggiungimento dell’obiettivo di “equa”, “adeguata” ed “effettiva” tutela dei diritti patrimoniali dell’acquirente dell’immobile da costruire: nell’esercizio di tale autonomia, le parti potrebbero al più prevedere una legittimazione concorrente del costruttore-contraente a far valere i diritti derivanti della polizza. In tema di responsabilità ex art. 1669 cod. civ., poiché la disciplina della decadenza (art. 1669, primo comma) e della prescrizione (art. 1669, secondo comma) hanno lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, rilevi una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso (Cass. 16 febbraio 2015, n. 3040; cfr. anche, in precedenza, Cass. 7/01/2000, n. 81 e, successivamente, Cass. 17/10/2017, n. 24486).[7]
6. L’APPLICAZIONE NORMATIVA RATIONE SUBIECTI
La disciplina di tutela prevista dalla fonte normativa in esame (e quindi, per quanto specificamente interessa, anche la disposizione di cui all’art. 4, relativa all’obbligo di stipulazione e consegna di una polizza assicurativa decennale a beneficio dell’acquirente a copertura dei danni di cui il costruttore sia responsabile ex art. 1669 cod. civ.) non si applica alle società e, in generale, agli enti collettivi, residuando soltanto la questione se, conformemente all’opinione “restrittiva” espressa in letteratura, l’acquirente debba essere una persona fisica non agente nell’esercizio dell’impresa o della professione; o se, conformemente alla più attendibile tesi fondata sul dato letterale della disposizione, l’acquirente-persona fisica possa beneficiare della tutela di favore a prescindere dall’attività nell’esercizio della quale effettua l’acquisto.
Movendo da questa premessa, il giudice di merito, nello svolgimento dell’apprezzamento di merito diretto ad interpretare il contenuto della polizza stipulata nel caso concreto e a ricostruire la comune intenzione delle parti contraenti – dovrebbe chiedersi se il contratto corrisponda perfettamente all’archetipo legale contemplato dall’art. 4 del d.lgs. n.122/2005 (e se, dunque, la stipulazione fosse stata posta in essere in adempimento dell’obbligo di contrarre prescritto da questa disposizione a beneficio di un acquirente non determinato, da individuarsi nella persona fisica che eventualmente fosse succeduta nel contratto di leasing stipulato dall’attuale società utilizzatrice o a cui, comunque, nel corso del decennio di efficacia della polizza, fosse stato trasferito o promesso l’immobile da realizzare); oppure se, al contrario, la società appaltatrice, non essendo vincolata da alcun obbligo di contrarre, in considerazione della qualità soggettiva dell’acquirente come persona giuridica, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale avesse tuttaviaDatlaibpuebbrlaicamzioenen2t7e/01/2025 proceduto a concludere un contratto di assicurazione a beneficio di quella specifica società, delimitando il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa con riferimento ai danni di cui fosse stata ritenuta responsabile ai sensi dell’art.1669 cod. civ..
CONCLUSIONI.
La sentenza in commento pone il problema di qualificare il contratto di assicurazione, legato al circuito TAIC e alla polizza postuma decennale. Si apre pertanto un duplice scenario. Se l’ assicurazione sia assicurazione della responsabilità civile o contro i danni per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.).
La disciplina TAIC presenta una serie di implicazioni protettive di natura meta individuale. Su una linea esplicativa superiore rispetto alla tradizionale disciplina consumeristica in quanto incardinate in una prospettiva che decisamente puo’ essere definita di ordine pubblico economico.
Questa si sostanzia in modo particolare nella fideiussione e nella polizza postuma confermando e rinforzando la tutela consumeristica, che gia’ costituisce un criterio informativo del Codice Civile.
Il costruttore che vende un immobile da costruire a persona fisica deve rilasciare, al rogito, una polizza assicurativa decennale postuma, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile venduto, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione (art. 1669 c.c.), manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione (art. 4 del D.Lgs. n. 122/2005).
Le ricadute applicative non sono di tipo teorico: secondo l’insegnamento di Cass. 20/12/2017, n. 30653; Cass. 9/12/2024, n. 31686. la polizza RC potrebbe essere fatta valere solo dal costruttore, salvo diversa pattuizione, quella per conto di chi spetta consentirebbe invece all’acquirente di azionare direttamente nei confronti dell’assicuratore i diritti derivanti dal contratto, pur non essendone parte.
La Cassazione opera in parte un leading case assumendo una posizione ben precisa. La polizza in qualità di espressione di assicurazione contro i danni per conto di chi spetta “trova fondamento nella realizzazione dell’“equa” ed “adeguata” tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.
Nell’ ipotesi di assicurazione contro i danni per conto altrui o per conto di chi spetta, i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, al quale, pur non essendo parte del rapporto contrattuale, compete la piena legittimazione ad agire nei confronti dell’assicuratore.
Spetterà al giudice di prime cure o comunque al giudice di merito, all’esito dell’esame della specifica polizza contrattuale conclusa tra le parti, se la predetta legittimazione, oltre che piena, sia anche esclusiva, oppure se con essa concorra quella del contraente, in quanto non operi, nella fattispecie concreta, il limite di cui all’art.1891, secondo comma, cod. civ
Analisi che viene svolta tenendo conto della ratio della previsione normativa di cui all’art. 4 d.lgs. n. 122/2005, che proietta sulla causa del contratto la natura superindividuale dell’interesse sotteso alla stipulazione.
Nel caso in cui si opti per una ricostruzione che qualifichi il contratto come instrumentum che assicuri la propria responsabilità civile, l’assicurato sarebbe l’unico legittimato a far valere i diritti derivanti dalla polizza, in difetto di una previsione espressa (quale, ad es., quella dell’art. 144 cod. ass. per la RC auto) attributiva dell’azione diretta al danneggiato.
La Suprema Corte si assesta in una posizione secondo cui l’obbligazione del costruttore di stipulare la polizza assicurativa e di consegnarla all’acquirente trova fondamento nella ratio complessiva del decreto legislativo n.122 del 2005, il quale, in conformità ai principi e ai criteri direttivi fissati dalla legge di delega n. 210 del 2004, art.3, persegue l’obiettivo di realizzare l’ “equa” ed “adeguata” tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, integrandone le forme in funzione della sua effettività, soprattutto dinanzi alla frequente evenienza delle sopravvenute situazioni di crisi o di insolvenza del costruttore.
[1] Di Antonino Ripepi, Procuratore dello Stato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
[2] Di Antonio Ferraioli, Dottore di ricerca in Diritto romano.
[3] Ripercorrendo il travagliato iter seguito dalla normativa TAIC :L’art. 12, comma 6-bis, del D.L. 20 dicembre 2022 n. 198 (cd. decreto Milleproroghe 2023), introdotto in sede di conversione ha introdotto una nuova disciplina transitoria per la decorrenza dell’obbligo di conformazione della polizza assicurativa decennale al modello standard di cui all’art. 4, c. 1bis, del D.lgs. 20/06/2005, n. 122, in deroga a quella a suo tempo dettata dall’art. 3 del decreto MISE 20/07/2022 n. 154.
Rammentiamo che quest’ultima disposizione aveva previsto l’obbligo di conformazione al modello standard per le polizze assicurative decennali “stipulate” successivamente alla data di entrata in vigore di detto decreto ossia successivamente alla data dl 5 novembre 2022.
Tale disposizione aveva creato non poche difficoltà pratiche stante le diverse letture che della stessa si potevano dare. L’espressione polizze “stipulate” si prestava a diverse interpretazioni. Alcune Compagnie Assicuratrici, per esempio, ritenevano non sussistente l’obbligo di conformazione anche per polizze formalmente emesse dopo il 5 novembre 2022 per il sol fatto che fosse stato stipulato un “preliminare” di polizza prima di detta data (preliminare che normalmente viene stipulato in occasione dell’apertura del cantiere e della emissione della cd. polizza CAR ”Contractor’s All Risks”).
Per il C.N.N. (Leo M., Musto A., Pelizzatti C. e Terracina V. “Il modello standard di decennale postuma – Primo commento al Decreto 20/07/2022, n. 154” in CNN Notizie n. 206 del 10/11/2022), invece, “per gli atti di compravendita da stipularsi dopo il 5 novembre 2022 restano certamente utilizzabili anche le polizze stipulate prima di detta data, purché si tratti di polizze cd. “di attivazione” o definitive. Non pare sufficiente una pregressa sottoscrizione di polizza cd. CAR ”Contractor’s All Risks” che consente di ottenere, alla fine dei lavori, la polizza postuma decennale”.
La nuova norma dovrebbe porre fine a tutte le difficoltà pratiche ed incertezze che hanno caratterizzato la prima fase di applicazione del Decreto MISE n. 154/2022.
Si stabilisce, infatti, che “le disposizioni di cui decreto ministeriale previsto dall’art. 4, comma 1 bis, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto”. Vengono fatte salve le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 389 del D.Lgs 12/01/2019 n. 14.
[4] L’obbligo di conformare le polizze assicurative decennali alle disposizioni del decreto MISE 20/07/2022 n. 154 (adeguamento della polizza allo schema tipo Allegato A al decreto, più scheda tecnica conforme all’Allegato B e Attestazione di conformità conforme all’Allegato C) sussiste solo nel caso di compravendite aventi per oggetto immobili da costruire il cui titolo edilizio sia stato rilasciato dopo il 5 novembre 2022.
Al contrario, in caso di compravendite aventi per oggetto immobili da costruire il cui titolo edilizio sia stato rilasciato prima del 5 novembre 2022 le polizze assicurative decennali anche se stipulate/emesse dopo questa data possono essere rilasciate secondo gli schemi in uso in precedenza senza necessità di loro conformazione al Modello Standard approvato col succitato Decreto MISE 154/2022 (fermo restando che il costruttore/venditore potrà consegnare anche per questi immobili una polizza comunque conforme al Modello Standard).
Nel caso di specie si fa riferimento al titolo edilizio “rilasciato” (non è sufficiente quindi la semplice richiesta di rilascio del titolo come invece previsto per far rientrare un immobile nel perimetro di applicazione della disciplina in tema di tutela di acquirente di immobile da costruire); deve trattarsi ovviamente del titolo con il quale è stata autorizzata la costruzione. Irrilevanti sono eventuali titoli successivi (posteriori al 5 novembre 2022) di approvazione di eventuali varianti in corso d’opera (a meno che si tratti di varianti radicali, che prevedano di fatto la sostituzione del progetto originario con un nuovo e diverso progetto).
Resta fermo in questo caso il disposto del comma 3 dell’art. 389 del D.Lgs 12/01/2019 n. 14 in base al quale il contenuto della polizza è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dal disposto dell’art. 4 del D.Lgs 20/06/2005, n. 122.
Pertanto, se da un lato la nuova norma ha posto rimedio alle difficoltà di diritto transitorio sorte a seguito dell’approvazione del Modello Standard, dall’altra ripropone le difficoltà inerenti la verifica delle condizioni minime per ritenere il contenuto della polizza decennale presentata conforme al disposto dell’art. 4 del D.Lgs 122/2005, così come richiesto dal suddetto comma 3 dell’art. 389 del D.Lgs 12/01/2019 n. 14.
Si rammenta, al riguardo, che in ambito notarile, nelle more di approvazione del Modello Standard, erano state elaborate delle linee guida per agevolare il compito del Notaio chiamato a verificare il contenuto della polizza assicurativa decennale da utilizzare nella contrattazione di immobili da costruire, linee guida alle quali può farsi ora nuovamente riferimento in caso di compravendita avente per oggetto immobili da costruire con titolo edilizio rilasciato prima del 5 novembre 2022.
Si richiamano, in particolare, gli orientamenti in materia formulati da:
• Leo M., Musto A., Terracina V., “Il contenuto della polizza assicurativa indennitaria decennale”, Focus Pubblicistico 235-2021/P, in CNN Notizie, 236, 21/12/2021;
• Comitato Regionale Notarile Lombardo “Verifiche del Notaio in ordine al contenuto della polizza assicurativa decennale “postuma” (art. 4 D.Lgs. n. 122/2005) – ottobre 2021.
[5] Avuto riguardo all’esigenza, avvertita dal legislatore (e corrispondente ad un interesse superindividuale dell’ordinamento giuridico) di apprestare un’equa, adeguata ed effettiva tutela all’acquirente dell’immobile da costruire, non può condividersi l’opinione secondo cui la polizza assicurativa decennale postuma contemplata dall’art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 possa assumere la natura di assicurazione del costruttore per responsabilità civile.
[6] L’opinione dottrinale secondo cui il legislatore avrebbe lasciato all’autonomia delle parti la scelta se configurare la polizza assicurativa come assicurazione del costruttore per responsabilità civile o come assicurazione per conto altrui, trova una recisa smentita nella disposizione, introdotta con il d.lgs. n.14 del 2019 (art.386), che vincola le parti medesime a conformare il contenuto e le caratteristiche della polizza al modello standard approvato con decreto ministeriale (art. 4, comma 1-bis, d.lgs. n. 122 del 2005), nonché in quella che, nelle more dell’adozione di tale decreto, imponeva comunque di determinare detto contenuto nel rispetto delle previsioni dello stesso art. 4 (art. 389 d.lgs. n. 14 del 2019), il quale, come si è veduto, stabilisce che la polizza deve avere quale assicurato/beneficiario l’acquirente dell’immobile.
[7] Si tenga presente che premessa che un necessario presupposto di operatività della disciplina di tutela prevista dal d.lgs. n. 122 del 2005 (c.d. presupposto “soggettivo”) risiede nella circostanza che l’acquirente o il promissario acquirente (o comunque colui che abbia stipulato qualsiasi contratto che abbia o possa avere per effetto l’acquisto o il trasferimento non immediato della proprietà o di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire) sia una persona fisica (art. 1 d.lgs. cit.).