Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

La notificazione degli atti tributari: la notifica a mezzo posta e la notifica per compiuta giacenza.

Autore articolo

(Commento all’ordinanza n. 18880/2025 della Corte di Cassazione)

Abstract: L’articolo si propone di esaminare la disciplina della notifica diretta degli atti impositivi a mezzo posta da parte degli agenti della riscossione, con particolare attenzione ai casi di temporanea irreperibilità del destinatario e alle conseguenze che derivano dall’omessa produzione in giudizio della c.d. comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Muovendo a partire dall’Ordinanza n. 18880/2025 della Corte di Cassazione, il contributo pone l’attenzione sull’individuazione della normativa applicabile illustrando come, in caso di notifica diretta ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973, trovi applicazione esclusiva la disciplina del servizio postale ordinario e non la legge speciale n. 890/1982, che è per converso riservata alle notifiche effettuate a ministero dell’U.G.

Attraverso l’esame dei recenti arresti giurisprudenziali, sembra trovare conferma l’irrilevanza dell’omessa CAD ai fini della validità della notifica, in quanto tale incombente non è contemplato dalla normativa ordinaria. Si ricostruisce in via analogica il momento perfezionativo della notifica per compiuta giacenza, che viene individuato nel decorso di dieci giorni dall’immissione dell’avviso di giacenza ovvero dalla data di ritiro anticipato del plico. Tale procedimento trova applicazione anche nelle ipotesi in cui l’agente postale, pur non essendovi obbligato, provveda all’invio della comunicazione di avvenuto deposito. In questo caso, il dies a quo resta in ogni caso ancorato alla spedizione e non alla ricezione della stessa.

Le conclusioni avvalorano la legittimità della notifica diretta degli agenti della riscossione, la non applicabilità della l. n. 890/1982 a tali casi e l’assenza dell’obbligo di CAD. Infine, si evidenzia come la Corte Costituzionale abbia considerato conforme ai principi di ragionevolezza e tutela del diritto di difesa il regime di notifica diretta perché funzionale al perseguimento del pubblico interesse che motiva la riscossione.

Abstract in eng: The article aims to examine the rules governing direct notification of tax enforcement acts by collection agents via mail, with particular focus on cases where the recipient is temporarily unreachable and the consequences arising from the failure to produce the so-called “notification of deposit” (CAD) in court. Beginning with the Court of Cassation’s ruling in Ordinance No. 18880/2025, the paper sheds light on the identification of the applicable legal framework, clarifying that, in the case of direct notification under Article 26 of Presidential Decree No. 602/1973, only the regular postal service regulations apply, and not the special law No. 890/1982, which instead pertains to notifications made by the Public Prosecutor’s office.

By analyzing recent judicial decisions, the paper confirms that the omission of the CAD does not affect the validity of the notification, as this requirement is not foreseen by ordinary legislation. It analogically reconstructs the completion of the notification process through deemed delivery, identified as ten days from the notification’s deposit notice or from the early withdrawal of the package. This procedure also applies in cases where the postal agent, despite not being required to do so, sends the notification of deposit. In such cases, the starting point remains the dispatch date, not the receipt date.

The conclusions support the legitimacy of direct notifications by collection agents, the non-application of law No. 890/1982 to such cases, and the absence of the CAD obligation. Finally, it is highlighted that the Constitutional Court has deemed the direct notification regime in line with the principles of reasonableness and the protection of the right to defense, as it serves the public interest underlying tax collection.

Sommario: 1. Notifica diretta a mezzo posta: applicazione delle norme relative al servizio postale ordinario – 2. Momento perfezionativo della notifica diretta a mezzo posta in ipotesi di irreperibilità temporanea – 3. Conclusioni

1. Notifica diretta a mezzo posta: applicazione delle norme relative al servizio postale ordinario

Con l’ordinanza n. 18880/2025, la Corte di Cassazione è ritornata sulla questione della regolarità della notifica di un atto impositivo effettuata dall’agente esattore a mezzo posta in via diretta ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973, nel caso di mancata produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico, prevista in caso di temporanea irreperibilità del destinatario o di consegna a persona diversa dello stesso.

Nel caso di specie, un contribuente presentava ricorso contro una sentenza della CGT di secondo grado della Campania, che rigettava l’appello avverso la sentenza di primo grado della CGT di Salerno, che aveva confermato la legittimità di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sul presupposto che la notifica per compiuta giacenza dell’ingiunzione fosse regolare e che la prescrizione quinquennale andava considerata validamente interrotta, risultando irrilevante la mancata produzione in giudizio della CAD (comunicazione di avvenuto deposito), atteso che non andava applicata la normativa di cui alla legge n. 890/82, che disciplina la notifica a mezzo posta praticata dall’ufficiale giudiziario o da un messo, bensì quella afferente al servizio postale ordinario.   

Tale pronuncia, con riferimento alla notifica in via diretta da parte dell’agente di riscossione, si inserisce nell’alveo tracciato da copiosi arresti giurisprudenziali, per ultimo la recente ordinanza della Cassazione n. 9866/2024, con i quali si è cristallizzato il principio a tenore del quale, ai fini della ritualità della notifica diretta, cioè effettuata senza l’ausilio dell’Ufficiale Giudiziario, in ipotesi di irreperibilità temporanea del destinatario, non è necessario l’invio di alcuna “raccomandata informativa”, applicandosi esclusivamente la normativa relativa al servizio postale ordinario, la quale non prevede tale adempimento. Quest’ultimo è, per converso, previsto dalla sola legge speciale n. 890/1982, che disciplina il procedimento notificatorio posto in essere dall’Ufficiale Giudiziario che si avvale del servizio postale.  

Posto, dunque, che la S.C. a Sez. Unite con sentenza n. 10012/21, dirimendo un contrasto che si era formato sia in giurisprudenza che in dottrina, ha chiaramente precisato che la “notifica diretta” a mezzo posta da parte delle agenzie fiscali è univocamente ed espressamente consentita dalla vigente normativa, in particolare dall’art. 60 DPR 602/73, va altresì chiarito che con la stessa sentenza  gli Ermellini hanno puntualmente affermato che tale attività non deve essere svolta con le modalità di cui alla legge n. 890/1982, applicabile unicamente alle notifiche effettuate a ministero dell’Ufficiale Giudiziario.

Pertanto, qualora l’agente di riscossione, nell’esercizio di una sua legittima facoltà, proceda a notifica diretta di un atto esattoriale avvalendosi del servizio postale, non essendo previsto tale incombente nella normativa ordinaria del servizio postale che è quella applicabile quando non ci si avvale dell’Ufficiale Giudiziario, è di tutta evidenza che lo stesso non può essere tenuto a depositare in giudizio, a prova della regolarità dell’iter notificatorio, alcuna CAD  o equipollente, poiché non prevista dalla legge che disciplina siffatta modalità.

Tale principio, peraltro, è passato indenne anche al vaglio della Corte Costituzionale che, con le sentenze nn. 175/2018 e 104/2019, ha stabilito che la richiamata procedura semplificata non osta al canone di ragionevolezza in relazione a situazioni giuridiche meritevoli di eguale tutela ma trattate in maniera non omogenea, poiché la stessa è giustificata dalla funzione pubblicistica svolta dalle agenzie di riscossione, volta a garantire il regolare fluire della vita finanziaria dello Stato e degli altri Enti Pubblici.

La stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che la procedura semplificata della notifica diretta non stride neppure con l’art. 6 della CEDU, garantendo un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto notificato e non compromettendo in alcun modo il diritto di difesa, laddove si consideri che, qualora il destinatario della notifica, superando la presunzione legale di conoscenza dell’atto, dovesse provare di non averne avuto effettiva conoscenza per causa a lui non imputabile, avrebbe pur sempre la possibilità di esperire l’istituto della rimessione in termini ex art. 153, 2° comma, c.p.c.  per attivare una procedura di opposizione. 

2. Momento perfezionativo della notifica diretta a mezzo posta in ipotesi di irreperibilità temporanea

Con l’ordinanza n. 18880/2025, oggetto di questi brevi spunti riflessivi, gli Ermellini hanno avuto pure modo di puntualizzare che per individuare la data della notifica in ipotesi di irreperibilità temporanea e consequenziale immissione nella cassetta postale del destinatario dell’avviso di giacenza, non prevedendo la normativa del servizio postale ordinario una disciplina ad hoc, solo in questo caso si fa riferimento alla normativa di cui alla legge n. 890/1982 (notifica a mezzo posta da parte dell’Ufficiale Giudiziario), ma non in via diretta, ma esclusivamente in via analogica.

Per cui, a mente dell’art.8, 4° comma, della citata legge n. 890/1982, la notifica, secondo il meccanismo “per compiuta giacenza”, si avrà per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio del predetto avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore. 

Analogamente, qualora l’agente postale dovesse svolgere un’attività non richiesta dalla legge e non dovuta, ed inviare, quindi, la CAD sia pur in presenza di una notifica diretta, in tale ipotesi, la notifica si ha per perfezionata decorsi dieci giorni, non dalla data di ricezione della raccomandata (si ripete: non dovuta), ma da quella della sua spedizione o a quella data anteriore se il plico viene ritirato prima dei dieci giorni (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 2 febbraio 2016, n.2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355; Cass., Sez. 5, 11 aprile 2024, n. 9866; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n.14279; Cass., Sez. Trib., 12 settembre 2024, n. 24555).

3. Conclusioni

Concludendo, in osservanza agli insegnamenti della Suprema Corte, è possibile affermare che:

  • gli agenti di riscossione hanno la facoltà di procedere alla notifica diretta degli atti esattoriali, avvalendosi del servizio postale;
  • in ipotesi di notifica diretta, a differenza della notifica a mezzo posta da parte dell’Ufficiale Giudiziario, non si applica la normativa di cui alla legge n. 890/1982, bensì quella del servizio postale ordinario, che non prevede l’invio di alcuna comunicazione di avvenuto deposito (CAD), bensì la semplice immissione dell’avviso di giacenza nella cassetta postale del destinatario;
  • che, in caso di notifica per “compiuta giacenza”, non prevedendo la normativa del servizio postale ordinario la sua specifica disciplina, si ricorre, e solo in questo caso, all’applicazione analogica e non diretta della legge n. 890/82, per cui la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di immissione nella cassetta postale dell’avviso di giacenza ovvero alla data del ritiro del piego, se anteriore. Analogamente, qualora l’agente postale, sebbene non tenuto a tanto e svolgendo quindi un’attività non richiesta dalla legge, dovesse procedere all’invio della comunicazione informativa, la notifica si ha per perfezionata decorsi dieci giorni dalla data non di ricezione della raccomandata informativa, bensì da quella della sua spedizione ovvero a quella anteriore se il plico viene ritirato prima;
  • che, pertanto, in ipotesi di notifica diretta da parte degli agenti di riscossione a mezzo servizio postale, non è necessaria alcuna comunicazione di avviso deposito (CAD), non essendo il relativo incombente previsto dalla legge.

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