Introduzione
Il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha introdotto un sistema strutturato di qualificazione obbligatoria per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, finalizzato a garantire l’efficienza, la competenza e la trasparenza nelle procedure di gara. Il nuovo impianto normativo, definito dagli artt. 62 e 63 del Codice, si pone in continuità con i princìpi del diritto europeo degli appalti e punta a consolidare la professionalizzazione delle amministrazioni pubbliche nella gestione della spesa.
In questo contesto, l’art. 63, comma 13 prevede una forma speciale di iscrizione con riserva, finalizzata a consentire l’operatività provvisoria della stazione appaltante, in attesa del conseguimento della qualificazione piena, a condizione che vi siano i presupposti minimi di capacità tecnica e organizzativa.
La Delibera ANAC n. 155 del 16 aprile 2025 si colloca esattamente in tale alveo, offrendo un’applicazione concreta e significativa dell’istituto nei confronti della società Service des Eaux Valdôtaines s.r.l., operatore in house del servizio idrico integrato della Regione Valle d’Aosta.
Il caso concreto: Service des Eaux Valdôtaines e la qualificazione con riserva
La società Service des Eaux Valdôtaines s.r.l. ha richiesto ad ANAC l’attribuzione della qualificazione con riserva per operare nel settore lavori (livello L1) e servizi e forniture (livello SF1), con riferimento alla gestione tecnica ed operativa degli impianti di depurazione e al servizio di analisi delle acque nell’ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale regionale.
ANAC ha accolto l’istanza, motivando l’accoglimento sulla base:
- della presenza di una struttura organizzativa stabile;
- della formazione tecnica del personale;
- dell’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
- della disponibilità di una piattaforma di e-procurement digitale certificata.
In virtù di questi elementi, l’Autorità ha concesso la qualificazione con riserva fino al 30 giugno 2025, con l’espresso avvertimento che, decorso tale termine senza istanza di qualificazione ordinaria, la società non potrà più operare come stazione appaltante (ossia, non potrà ottenere il CIG per nuove gare).
Inquadramento normativo e natura giuridica dell’istituto
L’art. 63, comma 13 del Codice dei contratti pubblici, come integrato dal D.lgs. 209/2024, attribuisce ad ANAC la facoltà di prevedere casi ulteriori di qualificazione con riserva, «finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta». Rispetto alla iscrizione con riserva prevista dal comma 4 dell’articolo 63 (di natura più formale, legata a profili documentali), la fattispecie del comma 13 introduce un istituto sostanziale, temporaneo e funzionale, teso a sostenere l’adeguamento strutturale delle stazioni appaltanti minori, evitando l’interruzione dei servizi pubblici essenziali.
In questo senso, la qualificazione con riserva:
- si configura come provvedimento amministrativo provvisorio e condizionato;
- è espressamente limitata nel tempo e finalizzata alla maturazione della qualificazione ordinaria;
- richiede la verifica successiva della sussistenza delle condizioni dichiarate, ai sensi dell’art. 10, comma 3, dell’Allegato II.4 del Codice.
La delibera in oggetto costituisce quindi un’applicazione coerente con la ratio della norma, che è quella di accompagnare l’adeguamento progressivo della capacità delle stazioni appaltanti senza compromettere la funzionalità della pubblica amministrazione, specie in settori tecnicamente complessi o strategici, come quello del servizio idrico.
Coordinamento sistematico e riflessi giurisprudenziali
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che l’attività di committenza pubblica, anche se svolta da soggetti in house, deve rispettare requisiti minimi di competenza organizzativa, evitando ogni elusione delle regole di concorrenza e trasparenza (Cons. Stato, sez. V, n. 643/2023).
L’istituto della qualificazione con riserva si pone quindi come strumento eccezionale per contemperare le esigenze gestionali con quelle di legalità amministrativa, sotto il presidio di ANAC che, come previsto dall’art. 63, definisce criteri, durata e modalità operative. La Delibera n. 155 chiarisce inoltre che la qualificazione con riserva non è reiterabile né tacitamente prorogabile, dovendosi considerare cessata ogni efficacia in assenza di regolare istanza per la qualificazione ordinaria. Si evita così che l’istituto degeneri in una legittimazione surrettizia, in violazione dell’art. 63, co. 6, che prevede il divieto di acquisizione del CIG da parte delle stazioni non qualificate.
Conclusioni
La delibera ANAC n. 155/2025 costituisce un importante precedente nell’applicazione dell’art. 63, comma 13, D.lgs. 36/2023, e rappresenta un esempio di equilibrio tra il rigore normativo e le esigenze operative delle amministrazioni locali. L’uso responsabile e limitato della qualificazione con riserva rafforza il principio di gradualità nell’adeguamento, ma impone alle stazioni appaltanti una responsabilità concreta nel dotarsi, entro tempi certi, della piena capacità prevista dal Codice. In prospettiva, l’istituto potrebbe rappresentare uno strumento regolatorio virtuoso, a condizione che resti circoscritto a casi effettivamente transitori, evitando qualsiasi forma di stabilizzazione impropria o dilazione degli obblighi di qualificazione.
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