Indice
- Introduzione
- Genesi, finalità e ambito di applicazione
- Il nuovo sistema sanzionatorio graduato
- Accertamento tramite videosorveglianza senza preventiva autorizzazione
- Contestazione differita e procedimento sanzionatorio
- Responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001
- Criticità applicative e prospettive future
- Conclusione
1. Introduzione
Quando l’Esecutivo ha varato il decreto-legge 8 agosto 2025, la narrazione mediatica si è concentrata sulla Terra dei Fuochi e sui roghi di rifiuti che continuavano a sollevare colonne di fumo tra Napoli e Caserta. I testi normativi, tuttavia, raramente vivono di un unico episodio: sotto la superficie dell’urgenza ambientale, il provvedimento ha ridisegnato il modo con cui l’ordinamento persegue l’abbandono dei rifiuti, ha rimodulato la scala delle pene penali e amministrative e ha aperto la porta a una forma di accertamento interamente fondato su immagini video acquisite senza autorizzazione preventiva ad hoc.
Prima della novella, il Codice dell’Ambiente stabiliva sanzioni quasi uniformi per condotte molto diverse: contravvenzioni punite con arresto o ammenda, raramente con la reclusione. Il legislatore del 2025 ha risposto dividendo gli illeciti in gradini, adattando la pena alla pericolosità del rifiuto, allo status professionale dell’autore e all’eventuale presenza di circostanze aggravanti. L’abbandono di mozziconi di sigaretta ha conservato natura amministrativa, mentre l’abbandono di sostanze pericolose è divenuto delitto con reclusione da uno a cinque anni; la successiva presenza di un’aggravante fa salire la soglia fino a sei anni.
L’efficacia della tutela ambientale dipende da tre fattori che si sostengono a vicenda: la qualità delle norme, la prontezza nell’accertamento e la proporzionalità del sistema punitivo. Il decreto legge n. 116/2025 interviene su tutti e tre.
2. Genesi, finalità e ambito di applicazione
2.1 La crisi della Terra dei Fuochi come presupposto di urgenza
In Campania, tra la linea di costa di Castel Volturno e l’entroterra napoletano, prati, cave e siti industriali dismessi hanno bruciato per anni. L’etichetta “Terra dei Fuochi”, entrata nel linguaggio comune dagli ultimi anni Novanta, descrive un sommarsi di discariche abusive, sversamenti clandestini e incendi dolosi di rifiuti, spesso pilotati dalla criminalità organizzata. I rapporti delle procure campane hanno continuato a segnalare hotspot di combustioni non autorizzate, con dispersione di diossine e metalli pesanti. Il decreto-legge viene legittimato dalla doppia clausola della “necessità” e dell’“urgenza” richiesta dall’articolo 77 della Costituzione.
Il decreto stanzia quindici milioni di euro per il 2025, destinati a un Commissario unico per le bonifiche d’emergenza nella fascia fra Qualiano, Giugliano e Villa Literno.
2.2 Iter normativo e raccordo con la Parte IV del d.lgs. 152/2006
Il decreto, pur mantenendo la numerazione 116/2025, viene convertito con modifiche e si struttura su tre assi: Parte IV del d.lgs. 152/2006, Codice penale “titolo VI-bis” e Codice della Strada. L’articolo 1 interviene con cinque micro-interventi: revisione dell’art. 192, riscrittura integrale dell’art. 255, inserimento degli artt. 255-bis e 255-ter, ampliamento dell’art. 256, estensione dell’art. 256-bis. Nel titolo II viene innestato l’art. 259-bis; nel titolo III vengono ritoccati i regimi accessori.
2.3 Ambito soggettivo e oggettivo
Il decreto seleziona con cura soggetti e materiali: da un lato individua chi può incorrere negli illeciti, dall’altro circoscrive la materia ai rifiuti nelle loro diverse categorie. Il legislatore costruisce un ponte di comunicazione fra privato, titolare d’impresa ed ente: lo stesso gesto materiale muta qualifica e cornice punitiva a seconda del soggetto che lo compie. L’articolazione del rifiuto in “urbano”, “speciale” e “pericoloso” diventa la bussola per leggere gli artt. 255, 255-bis e 255-ter.
3. Il nuovo sistema sanzionatorio graduato
3.1 Principi di proporzionalità e graduazione
Il decreto nasce da una spinta emergenziale ma mostra la volontà di dare forma a un sistema stabile di risposta punitiva. La struttura “a scalini” è leggibile come griglia che distribuisce le sanzioni lungo un continuum coerente con la gravità materiale delle condotte e con la qualità soggettiva dell’agente. Il principio di graduazione opera su tre assi intrecciati: natura del rifiuto, intensità della condotta, qualità soggettiva dell’agente.
3.2 Dalla sanzione amministrativa all’arresto: l’art. 255
Tabella 1 – Cornici edittali a confronto
| Fattispecie | Ante 2025 | Post 2025 |
| Abbandono rifiuti non pericolosi – private | Arresto fino a 1 anno o ammenda 300-3.000 € | Ammenda 1.500-18.000 € (art. 255, c. 1) |
| Abbandono rifiuti non pericolosi – imprese | Arresto fino a 2 anni o ammenda 2.600-26.000 € | Arresto 6 mesi-2 anni o ammenda 3.000-27.000 € (c. 1.1) |
| Abbandono accanto a cassonetti | Nessuna previsione ad hoc | Ammenda amm.va 1.000-3.000 € (c. 1.2) |
| Abbandono con aggravanti | Non previsto | Reclusione 6 mesi-5 anni (art. 255-bis) |
| Abbandono rifiuti pericolosi | Arresto fino a 2 anni o ammenda 2.600-26.000 € | Reclusione 1-5 anni (art. 255-ter) |
| Gestione illecita – base | Arresto 3 mesi-1 anno o ammenda 2.600-26.000 € | Idem con aggravio nelle soglie (art. 256, c. 1) |
| Gestione illecita – pericolosi | Reclusione 1-2 anni | Reclusione 1-5 anni |
| Combustione illecita | Reclusione 2-6 anni | Reclusione 3-6 anni con aggravio per pericolosi (art. 256-bis) |
Il comma 1 contiene la fattispecie ordinaria: ammenda da 1.500 a 18.000 euro per il privato. Con il comma 1.1 entra chi agisce nell’esercizio di un’attività di impresa: arresto da sei mesi a due anni in alternativa a un’ammenda più alta (fino a 27.000 euro). Il comma 1.2 riguarda l’abbandono accanto ai cassonetti: da 1.000 a 3.000 euro, fattispecie che resta nell’alveo amministrativo.
3.3 I delitti di abbandono: artt. 255-bis e 255-ter
L’art. 255-bis trasforma l’abbandono in delitto di pericolo concreto quando ricorrono circostanze aggravanti (esposizione a rischio di persone, prossimità a siti contaminati): reclusione da sei mesi a cinque anni. L’art. 255-ter riguarda i rifiuti pericolosi: reclusione da uno a cinque anni, elevabile a sei in presenza di aggravanti. La prescrizione sale a sette anni e mezzo, consentendo indagini più estese.
3.4 Gestione illecita, combustione e aggravante d’impresa: artt. 256, 256-bis e 259-bis
L’art. 256 conserva la struttura duale per rifiuti non pericolosi (arresto 3 mesi-1 anno o ammenda 2.600-26.000 €) ma introduce la reclusione da 1 a 5 anni per i pericolosi. Per la discarica abusiva (comma 3): reclusione da 1 a 5 anni (non pericolosi) e da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e 6 mesi (pericolosi).
L’art. 256-bis sulla combustione illecita prevede 3-6 anni per rifiuti non pericolosi e 3 anni e 6 mesi-7 anni per pericolosi, con confisca obbligatoria del terreno o fabbricato utilizzato.
L’art. 259-bis introduce l’aggravante d’impresa: la pena è aumentata di un terzo quando la condotta è realizzata “nell’esercizio di attività di impresa o di attività organizzata”. Per l’art. 255-bis la forchetta diventa nove mesi-cinque anni e mezzo; per il 255-ter sale a un anno e quattro mesi-sei anni e otto mesi.
L’art. 259-ter introduce una riduzione da un terzo a due terzi per le condotte colpose.
3.5 Sanzioni accessorie
La confisca obbligatoria dei mezzi impiegati, il fermo amministrativo del veicolo, l’interdizione dagli appalti pubblici: sono misure che spesso incidono più della pena principale. La confisca scatta anche quando i beni non siano destinati in via esclusiva all’attività illecita, purché siano “abitualmente” utilizzati.
4. Accertamento tramite videosorveglianza senza preventiva autorizzazione
4.1 Fondamento normativo: art. 255, comma 1-ter
Il nuovo comma 1-ter dell’art. 255 stabilisce che la violazione può essere rilevata “senza contestazione immediata” mediante immagini registrate da impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati. Non c’è traccia di un obbligo di autorizzazione prefettizia o di una nuova valutazione d’impatto privacy: il legislatore dichiara fin dall’incipit che si tratta di una deroga espressa all’articolo 14 della legge 689/1981. La prova video è autosufficiente.
Per i comuni la novità ha due conseguenze immediate: possono usare le telecamere già installate per finalità di sicurezza urbana o controllo ZTL; il costo marginale di enforcement scende quasi a zero. Non serve più la delibera di giunta che ne cambi le finalità, né l’autorizzazione prefettizia prevista dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.
La contestazione differita rimuove l’obbligo di presenza dell’agente: l’immagine diventa “agente digitale” che vede l’illecito h 24 e non dorme.
4.2 Art. 201, comma 5-quater CdS: estensione ai rifiuti lanciati da veicoli
La modifica dell’art. 201 del Codice della Strada inserisce un nuovo comma 5-quater che applica la disciplina delle telecamere stradali al lancio di rifiuti dai veicoli. Il dispositivo normativo consente di notificare il verbale al proprietario del mezzo, imponendo un onere di collaborazione attiva per individuare il conducente effettivo. Il principio di solidarietà patrimoniale, mutuato dall’art. 196 CdS, rafforza l’efficacia della riscossione.
4.3 Aspetti operativi e prime applicazioni
In Campania, la prefettura di Caserta ha installato quaranta varchi elettronici sui tratti provinciali della Domitiana: niente decreto ad hoc, solo riuso dei ponti ZTL esistenti. Le immagini confluiscono al Comando di Polizia Metropolitana. Un solo flusso video può generare due procedimenti e coinvolgere almeno tre norme in concorso. Con la novella, la prova è ex lege ammissibile sia nel rito penale sia in quello amministrativo.
Non esiste più un obbligo di previa autorizzazione dedicata. Il decreto non menziona esplicitamente il Garante privacy, ma si limita a rinviare alle norme vigenti in materia di trattamento dati. Il richiamo al comma 5-ter dell’art. 201 CdS sancisce l’utilizzabilità delle immagini “quando l’accertamento a distanza sia stato preventivamente indicato con apposita segnaletica” 11.
4.4 Profili di privacy e garanzie
Il decreto non regola la privacy, regola solo la prova. La prassi si forma dai verbali dei corpi di polizia locale. Il Garante nazionale, con linee guida non vincolanti pubblicate il 30 marzo 2026, indica di apporre cartelli informativi integrativi e di ridurre al minimo la conservazione delle immagini. L’assenza di obbligo di autorizzazione preventiva priva le società di un possibile argomento difensivo sull’inutilizzabilità del filmato: l’unico fronte contestabile resta la verifica dell’integrità del file digitale.
5. Contestazione differita e procedimento sanzionatorio
5.1 Deroga al principio di contestazione immediata
Con la deroga all’articolo 14 della legge 689/1981, la contestazione immediata cede il passo a una contestazione differita fondata su immagini digitali dotate di marca temporale. Gli organi di polizia locale identificano il soggetto attraverso la targa o altre tracce fotografiche, redigono il verbale, lo notificano e archiviano il file nel fascicolo elettronico. Non serve più l’intervento simultaneo dell’agente.
5.2 Procedura di verbalizzazione e notifica
Il legislatore fissa l’obbligo di conservare le registrazioni per un arco minimo di quattro mesi, apre l’accesso agli atti e consente di affiancare alla tradizionale opposizione ex legge 689/1981 un’istanza di visione diretta presso l’ufficio contravvenzionale.
5.3 Valore probatorio delle immagini
Due sentenze pilota – una del Giudice di pace di Aversa e una del Tribunale di Napoli Nord – hanno ritenuto che la combinazione fra data certa, hash criptografico del file e dichiarazione sostitutiva dell’agente accertatore basti a integrare la piena prova, purché l’impianto sia stato omologato secondo la normativa CEI.
5.4 Competenze e riparto
Per le violazioni del comma 1-bis (mozziconi, micro-rifiuti), la competenza a irrogare la sanzione spetta al sindaco. Per le fattispecie più gravi (art. 255-bis, 255-ter), il fascicolo transita alla polizia giudiziaria e poi alla procura. Il comma 1-bis dell’articolo 255, che attribuisce al Sindaco la competenza sanzionatoria per i micro-abbandoni, fa da cerniera fra il binario amministrativo e quello penale.
6. Responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001
6.1 Estensione delle fattispecie-presupposto
L’art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001 viene aggiornato con le nuove figure: abbandono aggravato (art. 255-bis) e abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter). Il D.L. 116 alza il numero massimo di quote e introduce la possibilità di interdizione definitiva se l’ente è adibito stabilmente alle violazioni ambientali più gravi.
6.2 Scale delle quote
Le quote pecuniarie oscillano fra 350 e 450 per il 255-bis; fra 400 e 650 per il 255-ter; fra 300 e 450 per la gestione illecita base (art. 256); fra 600 e 1.200 per i rifiuti pericolosi; fra 500 e 1.000 per la combustione base; fra 600 e 1.200 per la combustione di pericolosi.
6.3 Sanzioni interdittive e interdizione definitiva
Con il nuovo comma inserito in coda all’art. 25-undecies, quando l’ente o anche solo una sua unità produttiva è “stabilmente utilizzato” per la commissione dei delitti, scatta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. I tre requisiti applicativi sono: commissione di uno dei reati-presupposto elencati; nesso di interesse o vantaggio; prova che la compagine sia divenuta in modo strutturale lo strumento del reato.
6.4 Incidenza sui modelli organizzativi (MOGC)
L’inserimento degli artt. 255-bis e 255-ter tra i reati-presupposto ha imposto una revisione radicale dei MOGC. Le matrici di probabilità devono includere comportamenti prima ritenuti meramente contravvenzionali. Gli auditor interni devono ora verificare se i punti di deposito temporaneo siano protetti, se l’accesso sia regolato, se l’operatore terzo possa lasciare pezzi fuori dal perimetro.
In Sicilia, alcune società partecipate hanno integrato la videosorveglianza a circuito chiuso nel flusso 231, appoggiandosi al comma 1-ter dell’art. 255 che rende legittimo l’uso di impianti preesistenti senza autorizzazione ad hoc. L’impresa può sfruttare lo stesso apparato per dimostrare l’adozione di “misure idonee a prevenire” le condotte incriminate – formula cardine dell’art. 6 d.lgs. 231/2001.
7. Criticità applicative e prospettive future
7.1 Prime esperienze operative
Il primo anno di applicazione del comma 1-ter si è trasformato in un laboratorio a cielo aperto per decine di Comuni. Le telecamere sono state riconfigurate in pochi passaggi software; il verbale viene redatto su base fotografica, la targa estratta tramite OCR, la notifica parte dal protocollo informatico. Alcuni dirigenti affermano di aver triplicato il numero di sanzioni rispetto al 2024.
7.2 Problematiche tecniche e probatorie
La transcodifica del video in fotogramma diventa critica di notte o con pioggia. Molti illeciti avvengono a piedi o in bicicletta; l’imputazione soggettiva resta incerta quando il volto è coperto. Nel 2026 si registra un picco di gravami dinanzi al giudice di pace: la deduzione più comune riguarda l’insufficienza della prova video. In mancanza di linee guida nazionali, ogni comando redige un proprio vademecum.
7.3 Questioni interpretative dottrinali
La critica più ricorrente prende di mira la relazione fra cornici edittali e offensività: i nuovi artt. 255-bis e 255-ter minacciano fino a cinque anni di reclusione senza che la norma chieda un’aggravata messa in pericolo dell’ambiente. La soglia fra micro-abbandono e abbandono aggravato non coincide con elementi quantitativi misurabili, bensì con clausole come “luogo soggetto a vincolo paesaggistico” o “recidiva nel quinquennio”.
7.4 Conflitti di competenza
Il comma 1-bis dell’art. 255 attribuisce al Sindaco la competenza per le sanzioni sugli abbandoni “da mozzicone”, mentre il Procuratore della Repubblica resta titolare dell’azione penale per gli stessi fatti se aggravati dal 255-bis. Due apparati normativi, due binari paralleli, un fatto materiale identico.
7.5 Prospettive di riforma
Il dibattito si orienta verso: l’ampliamento dell’accertamento a distanza ad altre forme di illecito a bassa offensività; l’introduzione di un art. 255-quater che definisca con chiarezza le fattispecie ulteriori e preveda soglie quantitative minime; la creazione di un Fondo nazionale di sostegno ai Comuni “virtuosi”; l’adozione di una “clausola di spento” per le aree con bassa incidenza di illecito.
7.6 Verso un modello integrato di enforcement
Le telecamere, liberate dai vincoli di autorizzazione preventiva, non sono più un mero ausilio probatorio, ma il fulcro di un presidio che unisce controllo amministrativo, investigazione penale e monitoraggio tecnico. La fonte informativa coincide ed è condivisa in tempo reale in un repository a cui il comando di polizia locale, l’ispettore ambientale regionale e il pubblico ministero accedono con credenziali profilate. In Campania, cinque istruttorie si sono chiuse con sentenza di condanna in meno di nove mesi grazie a dossier video assemblati in modo integrato.
8. Conclusione
Il decreto 116/2025 tenta di riportare sotto uno stesso tetto urgenza politica, efficienza amministrativa e garanzie individuali. La convivenza è possibile, purché si ammetta un margine di aggiustamento continuo.
Emergono tre linee di lettura. Primo, il decreto innesta sul sistema rifiuti un modello di escalation punitiva coerente con la gerarchia degli interessi lesi: le vecchie sanzioni pecuniarie vengono collocate al gradino più basso, mentre la recidiva o l’impatto su matrici ambientali porta rapidamente nella sfera penale. Secondo, la videosorveglianza senza previa licenza diventa lo snodo operativo che rende effettivo il nuovo impianto: senza questa leva probatoria, la progressività delle pene resterebbe astratta. Terzo, la proiezione del rischio sull’ente, realizzata con l’ampliamento dell’art. 25-undecies, trasforma la disciplina da fattore marginale della compliance a questione capace di incidere sull’accesso al credito e sulla governance.
La vicenda Terra dei Fuochi ha insegnato che ogni architettura normativa, per quanto accurata, va misurata sul terreno. L’idea di misurazione permanente, resa più agile da tecnologie a basso costo, sembra la chiave per un enforcement ambientale maturo. Diritto penale e diritto amministrativo non sono compartimenti stagni, e la protezione dell’ambiente passa spesso per strumenti poco appariscenti come una telecamera all’angolo di una strada polverosa.