Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

La scissione con scorporo nel perimetro delle operazioni sugli enti del libro I c.c. e l’art. 42 bis c.c.

Il contributo si focalizza sull’art. 42 bis c.c. e sulle operazioni straordinarie che riguardano enti del Primo Libro del Codice Civile, con particolare riferimento alle associazioni non riconosciute non qualificabili quali enti del terzo settore. Si analizzano gli istituti della fusione e scissione, con particolare riguardo a forma, pubblicità, procedimento e corredo documentale, prima dell’avvento della c.d. scissione con scorporo. Il taglio e la metodologia della ricerca coniugano elaborazione teorica e approccio pratico, fornendo riflessioni concrete sulla strutturazione delle varie fasi e operazioni. La seconda sezione è interamente dedicata all’applicazione dell’art. 42bis c.c. alle ipotesi di scissione tradizionale antecedente alla modifica legislativa di cui al D. Lgs. n. 19/2023.

The contribution focuses on art. 42 bis c.c. and on extraordinary transactions involving entities of the First Book of the Civil Code, with particular reference to unrecognized non-ETS associations. The institutes of mergers and demergers are analyzed, with particular attention to form, publicity, procedure and documentation, before the advent of the so-called demerger with spin-off. The approach and methodology of the research combine theoretical elaboration and a practical approach, providing concrete reflections on the structuring of the various phases and transactions. The second section is entirely dedicated to the application of art. 42bis c.c. to the hypotheses of traditional demergers prior to the legislative amendment pursuant to Legislative Decree no. 19/2023.

Sezione I

1. Il panorama normativo precedente al ius novum della scissione con scorporo

Per la soluzione della problematica afferente la trasmissione di alcune attività specifiche c.d. convenzionate e segnatamente attività, che nel contesto del no profit e degli enti terzo settore, presentano la caratteristica di impegnare pubbliche amministrazioni o articolazioni degli enti pubblici territoriali per finalità di interesse socialmente utile come richiesto dalla normativa CTS  e dalla normativa ONLUS, si è pensato, quale soluzione più efficiente, alla scissione con scorporo secondo la nuova normativa prevista dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, che ha modificato gli articoli del Codice civile, art. 2506.1; 2506-bis; 2506-ter. La norma di richiamo, ovvero di disciplina, è rappresentata dall’art. 42 bis c.c. che rende applicabili agli enti del Libro I le operazioni straordinarie previste per le società di capitali.

2. Il superamento del sistema pubblicitario del libro V; forma e pubblicita’ dopo l’introduzione dell’art. 42 bis. c.c.

L’art. 42 bis. c.c. aveva posto un problema in primo luogo pubblicitario in ordine alle operazioni straordinarie e in modo particolare a quella in oggetto che per effetto dell’applicazione della scissione con scorporo subisce una vicenda semplificatoria.

In primo luogo un cenno deve essere fatto al periodo ante introduzione art. 42 bis c.c. Secondo la dottrina in commento[3] il punto di partenza è rappresentato dal favore  mostrato dalla prassi e dalla dottrina  verso le fusioni omogenee, in particolare tra associazioni.

L’entrata in vigore della riforma del diritto societario ha impattato sulla sorte delle vicende evolutive degli enti del Libro I, attraverso il dato delle trasformazioni eterogenee, nonché in forza della valorizzazione autonoma del rilievo della pubblicità,  fornendo una nuova chiave interpretativa delle operazioni sul capitale, che non rimanesse confinata agli enti societari ma riguardasse anche gli enti del libro I.

Un addentellato  era rappresentato dal dibattito sugli artt. 2500 septies ed octiese si legittimava rispetto a quel contesto, evidentemente incentrato sull’impresa, come del resto suggeriva la Relazione accompagnatoria. Il dibattito così aperto nel libro V finiva per tracimare nel libro I, stimolando l’apertura al transito tra i tipi, quindi anche tra associazione e fondazione (sia come trasformazione, sia come fusione che la contenga), dal momento che gli artt. 2500-septies ed octies ratificavano pur sempre la concettuale compatibilità del pendolo tra modello istituzionale e corporativo.

A nostro avviso si tratta di una compatibilità o, per meglio dire, di una clausola di compatibilità che governa l’applicazione delle strutture e degli adempimenti pubblicitari con la specificità causale degli enti Libro I.

La dottrina in commento rileva subito un punto di torsione, in ordine alla estendibilità diretta dei meccanismi di operazione sul capitale, propri del libro V alle operazioni sui soggetti del Libro I.  Segnala infatti come risulti “scarsamente plausibile, tra le altre, l’applicazione delle regole sancite dagli artt. 2501 ss. alla fusione tra due associazioni – sia riconosciute, sia non riconosciute- almeno in ragione della non surrogabilità del Registro delle imprese con quello delle persone giuridiche[4], neppure per quelle formalmente imprenditrici, come tali iscritte”[5].

Si tratta, piu’ che altro, di decrittare un problema di compatibilità normativa e di tutela soggettiva nella fase di estensione della normativa del libro V agli enti del libro primo. Enti non lucrativi, con esigenze diverse, afferenti al profilo causale e non strettamente imprenditoriale e con una fisionomia non surrogabile ne’ ratione subiecti ne’ ratione obiecti.  

 Accanto ad un transito della sequenza procedimentale delibera /decisione –atto che presiedeva alle operazioni sul libro V, interveniva un atteggiamento della Dottrina delle Corti, incline al reinterpretare il tutto non come una vicenda modificativa evolutiva, ma alla stregua di un’operazione con il paradigma tipicodi cessione di azienda.

Si puo’ sintetizzare pertanto che il dibattito enti non lucrativi/società, alla luce della introduzione dell’art. 42 bis c.c., sia così compendiabile:

1.Non vi sono prescrizioni di legge in ordine alla forma (sia essa per la validità sia essa per la pubblicità) della delibera di fusione e scissione assunta dall’associazione non riconosciuta (nè ETS).

2.L’atto di fusione e di scissione in operazioni nelle quali partecipano esclusivamente associazioni non riconosciute né ETS deve rivestire la forma pubblica ai sensi dell’art. 2504 c.c. (e 2506 ter ultimo comma c.c.) come richiamato dall’art. 42 bis c.c.

3. A differenza di quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 42 bis c.c. con riferimento all’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche e nel Registro unico nazionale del Terzo settore, per le operazioni di fusione e scissione alle quali partecipano (sia come enti di partenza che come enti di destinazione) esclusivamente associazioni non riconosciute né ETS non sussiste alcun onere pubblicitario con effetti analoghi a quelli conseguenti all’iscrizione nel Registro delle Imprese.

 Ne consegue: a) non occorre attendere alcun termine tra delibera (di fusione o scissione) e atto pubblico per l’esercizio dell’opposizione; b) non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 2504 quater comma 1 c.c. e l’efficacia “sanante” della pubblicità ivi prevista.

In particolare il Codice del Terzo settore sin dal 3 agosto 2017, per il tramite dell’introduzione dell’art. 42 bis nel codice civile, oblitera l’ammissibilità della fusione e della scissione fra enti del Primo Libro2  e altresì vengono precisate alcune circostanze.:

  • “Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.”
  • “Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l’iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore”.

3. L’upgrade rappresentato dalla scissione con scorporo ex d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 codice civile, art. 2506.1; 2506-bis; 2506-ter

Da un punto di vista tecnico giuridico vengono individuate due metodologie concorrenti di definizione della fattispecie:

  1. la tecnica del rinvio mediato dal canone ermeneutico della compatibilità;
  2. la predisposizione di regole di disciplina.

Il recepimento da parte del legislatore italiano delle nuove disposizioni europee su trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere ha comportato l’introduzione nel nostro ordinamento della scissione mediante scorporo con queste modalità basiche, applicabili al caso di specie:

a) viene prevista una scissione a favore di una o più società di nuova costituzione (anche se questa caratteristica è stata superata nell’interpretazione della norma, come si vedrà in seguito);

b) Gli oneri pubblicitari sono assolti mediante iscrizione delle relative formalità per gli enti del Terzo settore (di seguito ETS) nel Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito RUNTS) e per gli altri enti riconosciuti nel Registro delle Persone giuridiche tenuto dalle Prefetture o dalle Regioni

c) a fronte del conferimento di uno o più asset le partecipazioni della/e società beneficiaria/e sono assegnate alla società scissa e non ai suoi soci;

d) la società scissa prosegue la sua attività.

Senza porsi a questo punto il problema di una eventuale scissione trasformativa.

4. La modalita’ alternativa/surrogatoria del conferimento.

Da un punto di vista tecnico- pratico questo tipo di scissione non configura una alternativa al conferimento/cessione dei beni ma è essa stessa un conferimento, che afferisce all’ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale o di gruppo, per separare determinati settori di attività, creare holding e subholding ecc.

Come noto, l’art. 42-bis del Codice civile – introdotto dall’art. 98, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, di seguito CTS) – ammette che, se non espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni possono operare reciproche trasformazioni, fusioni e scissioni, rinviandosi per la relativa disciplina alle disposizioni in materia societaria in quanto compatibili.

Vengono meno in questo caso quelli che erano stati definiti i presupposti di una operazione straordinaria trasformativa e segnatamente di una scissione trasformativa.

Pertanto l’obbligo di continuazione non necessariamente comporta che l’attività esercitata dopo la scissione sia la medesima. Ad abundantiam, si consideri che il Consiglio notarile di Milano Massima n. 209 del 7 novembre 2023 della Commissione Società considera legittima una scissione mediante scorporo, anche nei confronti di società beneficiarie preesistenti.

Sul punto si è espresso il Comitato notarile del Triveneto, che ha pubblicato le massime L.G.1 e L.G.2 con le quali è stato ritenuto legittimo che, anche in un unico contesto (e quindi a favore di un’unica società beneficiaria): si effettui la scissione con scorporo di due società scisse; si effettuino la scissione con scorporo di una società e la scissione “ordinaria” di un’altra società; la stessa società scissa effettui sia una scissione con scorporo sia una scissione ordinaria.

5. Caratteri della scissione con scorporo

  1. A fronte del conferimento di uno o più asset, le partecipazioni della/e società beneficiaria/e sono assegnate alla società scissa e non ai suoi soci.
  2. La società scissa prosegue la sua attività. Questo tipo di scissione, che sostanzialmente si configura come una operazione di conferimento, può essere di interesse, nell’ambito di operazioni di rior- ganizzazione aziendale o di gruppo, per separare determinati settori di attività, creare holding e subholding ecc.

Il decreto di recepimento ha introdotto nel Codice civile il nuovo art. 2506.1 che, modificando parzialmente la definizione della Direttiva, afferma che con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e le relative azioni o quote a sè stessa, continuando la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.

Sono stati, inoltre, integrati gli artt. 2506-bis Codice civile, con la previsione relativa:

– al contenuto del progetto di scissione mediante scorporo;

– al art. 2506-ter Codice civile, in due punti, per prevedere la disapplicazione alla scissione mediante scorporo delle disposizioni relative alla redazione della situazione patrimoniale (art. 2501-quater), della relazione illustrativa dell’organo amministrativo (art. 2501-quinquies), della relazione degli esperti sul rapporto di cambio (art. 2501-sexies) e la disapplicazione del diritto di recesso di cui agli artt. 2473 e 2502 del Codice civile[6];

– deve trattarsi di una scissione parziale: l’art. 2506-bis Codice civile afferma chiaramente che lo scorporo deve avere per oggetto parte del patrimonio[7];

– deve avvenire, secondo la definizione del Codice civile, a favore di una o più società di nuova costituzione. Questo requisito, introdotto dalla legge di recepimento (nella Direttiva non è presente), è stato ritenuto disapplicabile dalla prassi notarile, che ha ammesso la scissione mediante scorporo a favore di una o più società già costituite (o in parte costituite e in parte di nuova costituzione)4; l’estensione dell’ambito di operatività della scissione mediante scorporo proposta dal Consiglio notarile di Milano e dal Comitato notarile del Triveneto ha alcune conseguenze sulla procedura dell’operazione, come si dirà in seguito;

– le azioni o le quote della beneficiaria vengono attribuite alla scissa e non ai soci della scissa. Questa caratteristica fa sì che nel patrimonio della scissa si operi una “sostituzione” degli asset che vengono assegnati alla beneficiaria con le partecipazioni, a invarianza di valori (che è la ragione per cui il progetto di scissione è previsto in forma semplificata), e pertanto senza riduzione del patrimonio netto contabile della scissa;

– è escluso il diritto di recesso in capo ai soci della scissa.

6. Scorporo e conferimento

La dottrina che si è occupata del tema e, in modo particolare, la fattispecie che vede coinvolte il Frassino e la Fondazione Santa Maria delle Tre Fontane, ci confortano sul risultato ottenibile. La scissione mediante scorporo e una operazione di conferimento raggiungono lo stesso risultato, attraverso due procedure diverse e con alcuni elementi di distinzione, anche di natura fiscale, per cui la scelta dell’una o dell’altra si risolve in opzioni in cui il dato differenziale è determinante del consenso.

Al conferimento, come noto, si riconosce natura gestoria e traslativa (per cui, nel caso abbia ad oggetto beni immobili, è necessario l’inserimento in atto di tutte le menzioni relative alla conformità catastale e urbanistico edilizia, alla prestazione energetica, alla garanzia per evizione ecc.), ed è richiesta la predi- sposizione di una relazione di stima dei beni che vengono conferiti

La scissione viene fatta rientrare tra le operazioni di riorganizzazione azien- dale in continuità, o tra le vicende successorie, che non richiedono, anche in caso di assegnazione di immobili, le menzioni anzidette né la relazione di stima.

A fronte di ciò è riconosciuto ai creditori il diritto di fare opposizione all’operazione.

Altro elemento distintivo riguarda i beni che possono essere oggetto di conferimento (beni mobili e/o immobili, partecipazioni, aziende o rami di azienda), e di scissione: in quest’ultimo caso  possono  essere  prese  in  considerazione anche voci di patrimonio netto negativo (debiti e/o passività).

 I beni oggetto di scissione mediante scorporo (secondo l’art. 51 del D.Lgs. n. 19/ 2023) possono essere “attività e passività” e pertanto si ritiene che non sia necessario che si tratti di aziende o rami d’azienda, ben potendo essere assegnati anche singoli beni e/o posizioni creditorie o debitorie.

7. I tratti differenziali

Dal momento che, a fronte dell’assegnazione alla società beneficiaria degli asset, indicati nel progetto di scissione, la società scissa riceve in cambio partecipazioni della beneficiaria (azioni o quote), tratto qualificante della  scissione mediante scorporo è che la posta contabile corrispondente ai beni che vengono assegnati viene mantenuta a fronte dell’acquisizione della partecipazione della società.

Sorge in capo ai creditori il diritto di fare opposizione all’operazione, e la procedura è più complessa. Secondo l’art. 51 del D.Lgs. n. 19/ 2023  possono essere “attività e passività”, e pertanto si ritiene che non sia necessario che si tratti di aziende o rami d’azienda, ben potendo essere assegnati anche singoli beni e/o posizioni creditorie o debitorie

In questo, l’operazione di scissione si differenzia da quella di conferimento in base ad un principio di invarianza dei valori, che giustifica il fatto che non sono richiesti nel progetto di scissione una serie di documenti che solitamente ne fanno parte.

8. Il progetto di scissione e scansione iter procedurale

Si segue l’iter tradizionale con integrazioni:

a) predisposizione e approvazione del progetto di scissione e b) predisposizione della documentazione complementare documentazione da parte dell’organo amministrativo della società

c) relativo deposito nel registro delle imprese ovvero pubblicazione sul sito internet della società a norma dell’art. 2501-ter, commi 3 e 4 Codice civile,  nel caso di società mentre si rinvia infra per le persone giuridiche e gli enti c.d. ETS

d) deliberazione assembleare per l’approvazione del progetto ,atto di scissione decorsi 60 giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, in assenza di opposizione da parte dei creditori sociali.

9. Il contenuto del progetto

Si tratta di un progetto semplificato rispetto a quello ordinario, a meno che non si sia in presenza di scissione mediante scorporo a favore di società preesistenti o di scissione che comporti anche una operazione di tipo trasformativo (quando ad esempio la scissa sia una società di persone e la beneficiaria una società di capitali, nel qual caso si ritiene necessaria la perizia di stima di cui all’art. 2501-sexies, comma 7, Codice civile).

In particolare l’art. 2506-bis c.c., comma 4, Codice civile prevede che non sia necessaria l’indicazione nel progetto di scissione del rapporto di cambio delle azioni o quote, e di eventuali conguagli; delle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote; della data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili; del trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; o di altro contenuto incompatibile con l’assegnazione delle azioni o quote della/e società beneficiaria/e alla società scissa anziché ai soci.

Inoltre, non si applicano, in base all’art. 2506-bis, comma 4, Codice civile, l’obbligo di redazione della situazione patrimoniale (art. 2501-quater Codice civile), della relazione dell’organo amministrativo (art. 2501-quinquies Codice civile) e della relazione dell’esperto sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2501- sexies Codice civile).

Non sono previste deroghe ai termini ordinari.

Gli effetti civilistici, contabili e fiscali decorrono dal giorno di iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese del luogo in cui si trova la sede della società beneficiaria.

10. Aspetti fiscali

Per quanto riguarda infine la fiscalità dell’operazione di scissione mediante scorporo, in assenza al momento di disposizioni specifiche, trova applicazione la disciplina ordinaria prevista per le operazioni di scissione, e pertanto il regime della neutralità fiscale.

11. Il regime pubblicitario

L’art. 42-bis del Codice civile, introdotto dall’art. 98, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 11712 prevede al comma 1 che “Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni”.

Ai sensi del comma 2, gli oneri pubblicitari degli atti per i quali il libro V prevede l’iscrizione nel Registro delle imprese sono assolti mediante iscrizione:

•              nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) istituito ai sensi del D.Lgs. n. 117/ 201716 per gli enti del Terzo settore;

•              nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalle Prefetture e dalle Regioni ai sensi del D.P.R. n. 361/200017 per gli altri enti riconosciuti.

Sempre il comma 2 dispone che alle operazioni straordinarie degli enti del libro I si applichino le disposizioni in materia societaria in quanto compatibili.

12. Perimetro applicativo della scissione con scorporo

È pertanto evidente che la scissione mediante scorporo trova applicazione, in virtù dell’art. 42-bis Codice civile, agli enti di cui al Libro I del c.c. ovvero ai seguenti enti che non perseguono finalità lucrative:

  • associazioni non riconosciute;
  • associazioni riconosciute;
  • fondazioni.

13. La segmentazione delle fasi procedimentali.

L’applicazione della scissione mediante scorporo agli enti del Libro I prevede a monte una verifica di compatibilità delle regole previste per le società commerciali applicate a quelle degli enti senza scopo di lucro.

E’ necessario predisporre:

  1. Atto costitutivo e statuto: come indicato anche dalla lettera dell’art. 42-bis Codice civile, lo statuto dell’ente non deve prevedere un espresso divieto di intraprendere l’operazione di scissione.
  2. In ossequio del principio della c.d. barriera causale degli enti del Libro I, che costituisce clausola di salvaguardia e limite invalicabile per l’applicazione di strutture e procedure del libro V che siano eversive dello scopo dell’ente in oggetto.  della Finalità dell’ente: gli enti del Libro I non possono perseguire finalità lucrative, deve essere fatta una ricognizione sull’intaccabilità dello scopo dell’ente oggetto di scissione. L’assenza dello scopo di lucro deve intendersi riferita al lucro soggettivo: pur essendo ammissibile (anzi auspicabile) il con- seguimento di utili, questi non possono, neanche indirettamente, essere distribuiti tra gli associati o i partecipanti a qualunque titolo alla struttura e alla vita dell’ente ma dovranno essere reimpiegati nelle attività istituzionali per il perseguimento delle finalità proprie di ciascuna organizzazione.
  3. Si deve procedere ad una valutazione del patrimonio nonché della destinazione dei beni: i beni facenti parte del patrimonio degli enti non lucrativi sono soggetti ad un vincolo di destinazione legato alle finalità istituzionali, espresso chiaramente per gli Enti del Terzo Settore dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017: “Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statu- taria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.

14. La disapplicazione della normativa di diritto comune.

Deve altresì valutarsi la presenza di uno ius singulare in questa specifica fattispecie (nel senso che si apprezza un manare latissime di disapplicazione del diritto comune che afferisce alle operazioni straordinarie).

Le  associazioni e fondazioni  integrano  le norme contenute negli articoli del Libro I del Codice civile con discipline  speciali quali il Codice del Terzo Settore e la disciplina dell’Impresa sociale.

Puo’ verificarsi la necessità di eventuali autorizzazioni: per alcune categorie di enti potrebbe essere richiesta l’autorizzazione dell’autorità pubblica. Basti pensare alle associazioni e fondazioni che hanno acquisito la qualifica di Impresa Sociale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 112/2017, di cui ci occuperemo con riferimento agli aspetti procedurali

15.  I limiti dell’operazione.

Pur ribadendo che in linea di principio la scissione mediante scorporo è applicabile a tutte le categorie di enti non lucrativi sopra descritti (associazioni riconosciute e non riconosciute e fondazioni, abbiano o meno la qualifica di ente del Terzo settore), non si può nascondere che questo tipo di operazione in esame incontri alcune limitazioni e complessità legate alle specificità degli enti del Libro I.

Le ragioni per cui gli enti del Libro I potrebbero valutare la scissione mediante scorpono potrebbero essere legate alla intangibilità di quegli interessi generali perseguiti ex art 5 CTS che a) continuerebbero; b) non risulterebbero intaccati.

16. La rilevanza dell’oggetto sociale

Nell’immaginare una operazione di scissione mediante scorporo tra enti del Libro I deve tenersi conto delle peculiarità dell’ente oggetto di scissione e di quello beneficiario.

1) E’ necessaria l’esistenza di una pluralità di associati per la costituzione di una associazione. Si puo’ utilizzare la scissione mediante scorporo se non quando la  beneficiaria sia una associazione già costituita.

2) La fondazione o l’associazione oggetto di scissione non possono essere socio unico come invece può avvenire per le società di capitali.

3) Va posta attenzione anche alla scissione mediante scorporo che abbia come beneficiaria una fondazione di tipo tradizionale, in quanto non permette all’ente scisso di assumere la qualifica di socio, per l’assenza dell’elemento personalistico tipico della fondazione. Può viceversa essere valutata la percorribilità della scissione nel caso in cui beneficiaria sia una fondazione di partecipazione.

4) Nella corretta individuazione del tipo di scissione applicabile al caso concreto, va anche tenuto conto che la disciplina codicistica e la prassi già prevedono tipi di scissione che consentono forme diversificate di partecipazioni e che possono essere utilmente impiegate per gli enti del Libro I.

17. Il recesso.

Quanto alla previsione del diritto di recesso prevista per la scissione mediante scorporo in ambito societario, si può ritenere che per gli enti del Libro I, non sussistendo un diritto alla liquidazione della quota, prevalga il diritto delle società. In altre parole lo scorporo si impone come instrumentum  di riorganizzazione della struttura, anche per separare le attività commerciali da quelle non commerciali oppure per scorporare alcune tipologie di attività che richiedono un grado di complessità più elevato rispetto ad altre o, ancora, per separare le attività di gestione dal patrimonio, anche immobiliare.

Richiamando quanto detto nella prima parte sul requisito della continuità dell’attività della scissa richiesto dall’articolo art. 2506.1 Codice civile, e in particolare sulla possibilità per l’ente scisso di modificare il proprio oggetto sociale, va precisato che qualora l’ente scisso goda della qualifica di ente del Terzo settore, l’attività deve in ogni caso principio di libertà di recedere dall’associazione ex art. 24, comma 2, Codice civile ai sensi del quale “L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima”.

Questa disposizione, prevista per le associazioni riconosciute, è considerata applicabile dalla giurisprudenza anche a quelle prive di personalità giuridica.

Con riferimento a questo aspetto, non si rilevano differenze tra la scissione mediante scorporo in ambito societario e quella che ha ad oggetto gli enti del Libro I

La tecnica del rinvio tout court alle disposizioni dettate per le società “in quanto compatibili” contenuto nell’art. 42-bis Codice civile impone, come visto, agli operatori e ai professionisti coinvolti uno sforzo interpretativo di non poco conto che non può certo esaurirsi in questo articolo e che è destinato a svilupparsi nel tempo22.

E questo vale anche per la procedura applicabile alla scissione mediante scorporo.

18. Gli adattamenti del libro I

Le fasi della procedura sono le stesse della scissione mediante scorporo tra società lucrative, con i necessari adattamenti.

  1. Fase preliminare – Il procedimento è avviato con la predisposizione e approvazione da parte dell’organo amministrativo dell’ente scisso del progetto di scissione che, come riportato nella parte dedicata alle società, nella scissione mediante scorporo prevede diverse semplificazioni23.

Preme sottolineare che qualora la scissione comporti anche un’operazione di tipo trasformativo (ad esempio nel caso in cui la scissa sia una associazione non riconosciuta e la beneficiaria una fondazione), trovano applicazione anche le norme proprie della trasformazione. Come in ambito societario, le semplificazioni al progetto di scissione e quelle di cui all’art. 2506-ter Codice civile previste per la scissione mediante scor- poro non si applicano alla scissione trasformativa tra enti del Libro I, così come alla scissione a favore di beneficiaria/e già costituita/e.

La scissione mediante scorporo può essere configurata anche come scissione eterogenea, ad esempio quando la scissa è un ente del Libro I e la beneficiaria una società, o quando è una società a scindersi a favore di enti del libro I.

Nel primo caso la configurabilità della scissione deve tenere conto del disposto dell’art. 2500-octies, comma 3, Codice civile25.

9.Il progetto deve essere depositato nel registro al quale l’ente è iscritto, come visto in precedenza: per l’ente del Terzo settore nel RUNTS, per l’impresa sociale nel registro delle imprese, per l’ente non ETS nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura o presso la Regione competente territorialmente.

  • Fase deliberativa – L’organo competente (nelle associazioni, l’assemblea; nelle fondazioni il consiglio di amministrazione, tenuto conto che nelle fonda- zioni di partecipazione potrebbe essere un organo diverso dal consiglio di amministrazione) approva il progetto di fusione, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per le modificazioni dello statuto.
  • Fase attuativa – Il procedimento si conclude decorso il termine di 60 giorni dall’iscrizione della delibera di approvazione del progetto nei registri di riferimento, in assenza di opposizione dei creditori con la sottoscrizione dell’atto di scissione nella forma dell’atto pubblico.[8]

a questo proposito è bene precisare che il  principio esposto per le società in base al quale l’operazione di scissione è fiscalmente neutra vale a dire che non è suscettibile di produrre componenti positivi né negativi di reddito, si applica agli enti diversi dalle società limitatamente ai beni gestiti in regime di impresa.

Nel caso in cui l’operazione avvenga tra enti non commerciali, si applica l’imposta di registro nella misura proporzionale del 3% (art. 9 tariffa parte i allegata al d.r.r. n. 131/1986), fatti salvi regimi di favore, quale quello previsto dall’art. 82 del cts per gli enti del terzo settore.

Con la odv non vi e’ la fuoriuscita di beni e attività da un regime fiscale di favore rispetto all’onlus fondazione.

A riguardo la dottrina ha notato che, con l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore e l’operatività del RUNTS, molti enti hanno avviato un percorso di riflessione che spesso ha superato la mera decisione se assumere o meno la qualifica di ETS, e si è concretizzato – anche grazie agli importi di patrimonio minimo fissati dal CTS – in un processo di riorganizzazione della struttura, che ha dato luogo a molte operazioni di trasformazione, di fusione e scissione.

La scissione mediante scorporo potrebbe essere una ulteriore opportunità per realizzare queste operazioni di riassetto e ottimizzazione della struttura.

SEZIONE II

Applicazione dell’art. 42bis c.c. all’ipotesi scissione tradizionale ante modifica

1. Premessa

In questo caso l’analisi è estesa per completezza anche agli enti non ETS e alle associazioni non riconosciute.

Le semplificazioni attengono all’appartenenza di questi enti alla categoria enti senza impresa.

L’atto deve rivestire la forma pubblica notarile.

Non pare vi siano ragioni per ritenere non integrato il giudizio di non incompatibilità tra le predette norme e il sistema dettato per le associazioni non riconosciute, non foss’altro che la forma pubblica ad substantiam trova applicazione per i medesimi atti cui partecipano associazioni riconosciute o ETS.

2. Il controllo omologatorio

Ci si può interrogare circa le verifiche che devono essere compiute dal Notaio che riceve l’atto pubblico di fusione/scissione a fronte di delibere non verbalizzate in forma notarile. Ebbene, rientra nella diligenza professionale la verifica circa lo svolgimento della delibera (di fusione e scissione) e relativa verbalizzazione e più precisamente la verifica dell’adempimento del procedimento di fusione/scissione. In via di opportunità, è possibile a questo riguardo consigliare di: allegare all’atto di fusione copia della relativa delibera; fare effettuare una dichiarazione sostitutiva al legale rappresentante in ordine all’avvenuta deliberazione; fare riportare la delibera in libri previamente vidimati.

3. Il sistema pubblicitario

Verificato il profilo della forma nella sua rilevanza ad substantiam, occorre soffermarsi sul secondo aspetto problematico e ad esso strettamente connesso ovvero quello della pubblicità. La dottrina si è interrogata circa la sussistenza di qualche forma di pubblicità per gli atti dei procedimenti di fusione e scissione ai quali partecipino enti non riconosciuti né ETS5. A questo riguardo pare ragionevole osservare che in tali casi non sussiste alcuna forma di pubblicità con effetti analoghi a quelli dell’iscrizione al registro delle imprese, con tutto ciò che ne consegue e ciò per una serie di ragioni:

In particolare l’ultimo comma dell’art. 42 bis c.c. contiene, secondo quanto supra espresso, una  norma di disciplina: “gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l’iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore”. Tale previsione estende gli effetti di un regime pubblicitario tipico quale l’iscrizione nel Registro delle Imprese (effetti non solo di opponibilità, ma anche di stabilità degli atti con importanti conseguenze anche sul piano rimediale) all’iscrizione in altri pubblici registri (RPG e RUNTS).

Il tutto in forza di una espressa previsione normativa dal momento che il sistema pubblicitario con effetti dichiarativi (sia in ambito immobiliare che societario) ha carattere tipico e tassativo. Non pare dunque possibile estendere in via analogica l’intero sistema della pubblicità del Registro imprese con i relativi effetti a fattispecie che nulla hanno a che fare con la pubblicità in registri ma che appaiono prassi/strumenti di conoscenza/conoscibilità. Né si può trarre dall’art. 2267 c.c. in punto di società semplice6 argomenti che muovono in senso opposto. Proprio tale previsione normativa dimostra che per raggiungere l’obiettivo della opponibilità a terzi di limitazioni di responsabilità dei soci è occorso un intervento del legislatore che ha attribuito rilevanza a “mezzi idonei” di conoscenza..

Una conclusione alternativa non è giustificata sulla base dell’esigenza di protezione dei diritti dei creditori dell’ente. E’ bene ricordare che lo strumento dell’opposizione nelle società di capitali ha l’obiettivo di bilanciare l’esigenza prioritaria di stabilità degli atti societari con il rischio dei creditori sociali di essere pregiudicati da un utilizzo non conforme all’ordinamento di alcune tecniche di modificazione dell’assetto organizzativo

Né si può parlare di una disparità di trattamento con le associazioni iscritte in pubblici registri8, per le quali opera l’ultimo comma dell’art. 42 bis c.c. Il trattamento è differenziato perché diverso è il regime di pubblicità e, quindi, di articolazione della responsabilità patrimoniale. Per le associazioni non riconosciute non sussistendo un regime di pubblicità legale, non opera il beneficio di limitazione della responsabilità patrimoniale proprio della persona giuridica.

Alla luce di quanto osservato, con riferimento all’ambito che qui ci occupa è possibile formulare le seguenti considerazioni:

-non sussiste un regime legale di pubblicità degli atti (decisione e atto di fusione/scissione): non vi è al riguardo un’estensione normativa, presente invece per gli enti riconosciuti e gli ETS, né tale regime può essere esteso in via interpretativa a forme di conoscenza/conoscibilità praeter legem.

-non deve decorrere alcun termine tra la decisione di fusione/scissione e l’atto.

– non trova applicazione l’art. 2504 quater c.c. secondo il quale “eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del secondo comma dell’articolo 2504, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione”. L’esigenza di stabilità degli atti societari espressa dall’art. 2504 quater c.c. fonda lo strumento rimediale ex ante dell’opposizione e, dunque, presuppone un meccanismo legale di pubblicità. Nel caso in cui vi siano enti senza personalità giuridica ove l’ente e per esso i propri organi intendano perseguire il risultato di stabilità legale, avranno l’onere di ricorrere quanto meno al riconoscimento della personalità giuridica. In altri termini, così come l’effetto della specializzazione/articolazione della responsabilità patrimoniale è ex lege subordinato a forme di pubblicità diversamente articolate, a seconda del ricorso allo strumento della “entificazione” o a quello della destinazione di beni, così l’effetto (il “beneficio”) della stabilità degli atti proprio delle società di capitali richiede la sussistenza di un meccanismo di pubblicità all’interno di un procedimento tipico

A livello rimediale, infine, è ragionevole ritenere che troveranno applicazione gli ordinari strumenti che l’ordinamento appresta a protezione dei creditori e dei terzi in genere. In particolare non vi sono ragioni per escludere la possibilità di fare ricorso all’azione revocatoria11 e all’azione di nullità.

4. Tipi di operazioni, procedimento e corredo documentale

Partendo dalle conclusioni che precedono, si passa ad affrontare nel dettaglio e nel concreto il regime delle operazioni straordinarie oggetto di esame. L’analisi che segue rappresenta dunque il risultato dell’applicazione del criterio di “non incompatibilità” tra norme di diritto societario richiamate dall’art. 42 bis c.c. e norme e caratteristiche delle ANR[9] non ETS interessate dalle operazioni straordinarie.

5. Tipi di operazioni straordinarie

– Le ANR[10] non ETS possono procedere in linea di principio a tutte le forme previste di fusione e di scissione.

Non si rinvengono incompatibilità di principio tra i vari tipi di fusione e di scissione e la natura degli enti in esame. Si ritengono perciò ammissibili:

-la fusione sia per incorporazione che con costituzione di nuova ANR;

-la scissione sia parziale che totale, sia a favore di ANR beneficiaria preesistente che di nuova costituzione.

– Non pare ipotizzabile la scissione non proporzionale di cui all’art. 2506-bis, quarto comma, ultimo disposto, c.c. ove si prevede l’attribuzione di partecipazioni non proporzionali, concetto per definizione estraneo agli enti in questione. E analogamente e per gli stessi motivi non pare ipotizzabile una scissione asimmetrica che è caratterizzata da una mancata attribuzione di partecipazioni nella beneficiaria ai soci della scissa compensata però da una loro maggior partecipazione in quest’ultima. Il concetto di misura della partecipazione è irrilevante per definizione nelle ANR.

– Si applica anche alle ANR NON ETS la sequenza progetto-delibera-atto. La sequenza delineata dal legislatore per le società appare pienamente compatibile con la natura degli enti in esame e degli interessi coinvolti dall’operazione.

6. La predisposizione e il contenuto del progetto

La predisposizione del progetto compete in linea di principio agli organi amministrativi delle due associazioni coinvolte.

Contenuto del progetto: dal progetto devono in ogni caso risultare (art. 2501 ter C.C.):

  1. il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle ANR partecipanti alla fusione/scissione;
  2. l’atto costitutivo della nuova ANR risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; identica prescrizione nella scissione con riferimento a scissa e beneficiaria;

[3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro;

  • le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
  • la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;]
  • la data a decorrere dalla quale le operazioni delle ANR partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della ANR che risulta dalla fusione o di quella incorporante; idem per scissione;
  • il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di ASSOCIATI;
  • i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle ANR partecipanti alla fusione/scissione.

Si applicano le seguenti avvertenze:

-I numeri 3-4-5 dell’art. 2501 ter C.C. sono elementi non compatibili con le ANR NON ETS e non debbono perciò essere indicati nel progetto

in quanto presuppongono che la partecipazione agli enti coinvolti nell’operazione siano azioni o quote che attribuiscono rilevanza alla misura della partecipazione al capitale dell’ente e diritto ad utili di esercizio, concetti entrambi estranei alle ANR non ETS.

-Valgono per il resto le stesse regole. E dunque, in particolare, oltre a quanto precede, per le scissioni:

  • Nel progetto di scissione, devono essere inseriti (art. 2506 bis c.c.) l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle ANR beneficiarie.
    • Se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell’ipotesi di assegnazione dell’intero patrimonio della ANR scissa, è ripartito tra le ANR beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse; se l’assegnazione del patrimonio della ANR è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla ANR trasferente.
      • Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le ANR beneficiarie, nel secondo la ANR scissa e le ANR beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna ANR beneficiaria.

– Nessuna forma di pubblicità del progetto è ipotizzabile.

Il Progetto non può essere pubblicato ed iscritto nel Registro Imprese con effetti all’esterno.

Il progetto deve invece essere depositato presso la sede delle ANR coinvolte a disposizione dei soci. In alternativa, sul sito Internet dell’ente. Ma sempre ed esclusivamente con finalità informativa degli associati.

Si possono ipotizzare e risultano facoltizzate eventuali forme di pubblicità “all’esterno” volontariamente poste in essere dagli enti coinvolti (sito Internet, comunicazioni ad personam ai creditori) che pero’ non rivestono alcuna efficacia legale predeterminata.

preclusivo della tutela giurisdizionale dei terzi alla luce delle considerazioni di cui alla massima n. 3 della parte prima che precede.

7. Altri documenti

– Si ritiene sussistere l’obbligo di predisporre una situazione patrimoniale per le ANR coinvolte.

La situazione patrimoniale non ha la funzione esclusiva di fissare i termini del rapporto di cambio (irrilevante nella fattispecie) ma assolve anche, se non prevalentemente, alla finalità di informare gli associati sulle condizioni patrimoniali e finanziarie degli enti coinvolti. Proprio per questo è un adempimento obbligatorio, rinunciabile con il consenso di tutti gli associati.

  • Il termine di anteriorità della situazione patrimoniale (quattro mesi, sei se si utilizza il bilancio di esercizio) sarà rispetto alla data di deposito presso la sede sociale, analogamente a quanto avviene per le società.
    • Quanto alla forma, la situazione patrimoniale non deve avere la veste del bilancio di esercizio delle società di capitali ma dovrà essere un documento che rispetta le prescrizioni che incombono sugli enti no-profit in base ai principi contabili loro applicabili.13

– Si ritiene sussistere l’obbligo di predisporre una relazione degli amministratori illustrativa delle ragioni della fusione/scissione al fine di informare gli associati. Rinunciabile con il consenso di tutti gli associati.

– Non sussiste l’obbligo di predisporre la relazione dell’esperto sul rapporto di cambio: nessun rapporto di cambio è compatibile con la natura degli enti coinvolti; nessun aumento di capitale dell’incorporante/beneficiaria è ipotizzabile a servizio della fusione/scissione.

L’eventuale incremento del fondo comune è una conseguenza contabile, che non rappresenta la misura della partecipazione degli associati negli enti interessati.

I documenti di cui ai  due punti che precedono non sono richiesti in caso di scissione “proporzionale” ex art. 2506 ter comma 3  Codice Civile. con costituzione di nuova ANR beneficiaria.

8. Deposito preventivo di atti e documenti (art. 2501 septies)

– Si ritiene sussistere l’obbligo di deposito preventivo presso la sede dei documenti indicati dall’art. 2501 septies c.c. in quanto posto nell’interesse degli associati e di una loro adeguata informativa prima di approvare il progetto. In alternativa, si ritiene possibile procedere alla loro pubblicazione sul sito internet dell’ente.

Si applica l’art. 2505 quater cod. civ. che rappresenta una delle concrete attuazioni date dal legislatore all’indicazione contenuta nella legge-delega di “semplificare e precisare il procedimento” di fusione/scissione, da coniugarsi con l’esigenza di rispettare i vincoli di derivazione comunitaria, direttamente applicabili alle sole società per azioni che rappresentano il paradigma societario per il legislatore europeo.

In ordine al dimezzamento dei termini alle operazioni di scissione, si rinvia alle conclusioni del dibattito in materia di società stante il mancato richiamo dell’art. 2505 quater per tale operazione. (ovvero si tratta di mancato coordinamento e si applica comunque).

Il deposito si ritiene debba avvenire dunque nel termine di 15 giorni (30 in caso di scissione) prima della decisione di approvazione del progetto da parte degli associati, termine rinunciabile con il consenso unanime di tutti gli associati ex art. 2501 septies I comma codice civile.

In sintesi, devono restare depositati in copia nella sede delle ANR partecipanti alla fusione/scissione ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i quindici/trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione/scissione, salvo che gli associati rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione/scissione sia decisa:

  1. il progetto di fusione/scissione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli 2501-quinquies;
  2. i bilanci degli ultimi tre esercizi delle ANR partecipanti alla fusione/scissione, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e la revisione legale;
  3. le situazioni patrimoniali delle ANR partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell’articolo 2501-quater, primo comma.

Gli associati hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta dell’associato le copie gli sono trasmesse telematicamente. La ANR non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.

9. La delibera di approvazione progetto

L’approvazione del progetto avviene di norma con delibera assembleare: spetta all’assemblea in sede straordinaria come una qualsiasi modifica statutaria. In tema di ANR sono però sempre possibili regole statutarie difformi essendo gli accordi degli associati la prima fonte regolatrice del funzionamento dell’ente. Si ritiene applicabile il disposto dell’art. 2502 comma 2 c.c., in ordine alle modifiche apportabili al progetto in sede di sua approvazione.

La delibera di approvazione non è soggetta ad alcun requisito di forma, neppure se l’atto costitutivo fosse stato redatto per atto pubblico, salvo il caso di clausola statutaria che richieda una forma rafforzata per le modifiche (forma convenzionale).

 La delibera di approvazione del progetto non è soggetta ad alcuna forma di pubblicità.

Non è ipotizzabile la pubblicità al Registro Imprese né quella ad essa alternativa di pubblicazione sul sito internet.

10. Atto di fusione/scissione

 L’atto di fusione/scissione, redatto per atto pubblico a pena di nullità, può essere stipulato subito dopo l’approvazione del progetto.

11. Ipotesi di scissione proporzionale senza scorporo

Dalla delibera di approvazione devono essere rispettate le seguenti scansioni:

Il Notaio deve  verbalizzare  la delibera, e ha  obbligo di accertare il corretto percorso procedimentale e documentale precedente alla delibera.

In particolare, poi, spetta al Notaio chiamato a stipulare l’atto pubblico di fusione:

  1. verificare la legittimazione a intervenire all’atto (di fusione o scissione) al pari di ogni altro atto nel quale intervenga una associazione non riconosciuta;
  2. verificare la regolarità del procedimento di fusione e scissione quale risulta dal combinato disposto dell’art. 42 bis c.c. e delle norme societarie nei termini sin qui esposti.

In via di opportunità, si consiglia di: allegare all’atto di fusione/scissione copia della delibera e del progetto; fare effettuare una dichiarazione sostitutiva al legale rappresentante di ciascun ente in ordine al rispetto procedurale, all’avvenuta deliberazione ed all’assenza allo stato di impugnative pendenti.

BIBLIOGRAFIA

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In materia di fusione A. MORANO – G.P. ZINI, La nuova disciplina delle fusioni, in Le Società, 1991, 905 ss. e forse M. Di Sarli, L., Commento all’art. 2501, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P.G. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, artt. 2498 – 2506 quater, Milano, 2006, 442.

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SANTAGATA, Le Fusioni, in Trattato delle società per azioni diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 7**, 1, Torino, 2004,101 s.; Massime elaborate dalla commissione società del consiglio notarile di Milano (massima n. 52). In senso contrario, prima della riforma del terzo settore,

ZOPPINI, Fusione eterogenea per incorporazione e riforma del diritto societario: parere pro veritate, in Riv. not., 2004,1284.


[1] Dottore di ricerca e Dottore di studio presso studi notarili.

[2] Procuratore dello Stato presso l’Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria. Docente universitario.

L’opera è frutto del confronto tra gli Autori; in particolare, la redazione dell’elaborato si deve al dott. Ferraioli, mentre le attività di integrazione e revisione del testo e di elaborazione dell’abstract sono da ascriversi al dott. Ripepi.

[3] Per una panoramica si rinvia a C. SANTAGATA, Fusione, in Tratt. S.p.a., dir. da Colombo e Portale, 7, II, 1, Utet, 2004, p. 88 ss. Cons. Stato, 3. 4. 1956, in Cons. Stato, 1958, I, 354, aveva ammesso la trasformazione di associazione riconosciuta in fondazione. F. GALGANO, Delle persone giuridiche, in Comm. Scialoja- Branca, Bologna – Roma, Zanichelli, 1969, p. 282, nella nota 20, criticava Cons. Stato, 3. 4. 1956, cit.) si era mostrata scarsamente scarsamente attenta all’ammissibilità delle trasformazioni degli enti non lucrativitanto da evitare  di annoverare in questa prospettiva l’evoluzione del comitato in fondazione.

[4] Conforme M. V. DE GIORGI, Le vicende modificative ed estintive, in M. BASILE, Le persone giuridiche, Milano, 2003, 445.

[5] A. FUSARO, Operazioni straordinarie degli enti del terzo settore, cit.

[6] Si veda sul punto Studio n. 45/2023 del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., ai sensi del quale lo scorporo non determina alcun mutamento dell’entità della partecipazione sociale, ma soltanto una modifica della composizione del patrimonio sociale. Il diritto di recesso in capo ai soci dovrebbe essere riconosciuto nelle ipotesi di scissione mediante scorporo quando si realizza un mutamento dell’attività che costituisce l’oggetto sociale nella scissa o nella beneficiaria, se preesistente. Peraltro nelle società per azioni le operazioni di fusione o di scissione non danno mai luogo al recesso.

Sul punto anche lo Studio n. 45/2023 del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., e il Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 14 febbraio 2024 dal titolo “La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi”, cit.

[7]Si tenga altresi presente che:

L’art. 2506.1 c.c. parla solo di “parte del patrimonio”, senza specificare la natura degli asset che possono essere assegnati alla/ e beneficiaria/e, né richiama la nozione di attività e passività di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 19/2023.

L’art. 2506-bis c.c. prevede per la scissione che possa essere assegnato alla beneficiaria qualsiasi elemento patrimoniale e quindi, secondo interpretazione uniforme, sia elementi dell’attivo che del passivo.

[8] Le scissioni delle imprese sociali devono essere realizzate in modo d preservare l’assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

La procedura di scissione deve pertanto tenere  conto  delle disposizioni del Decreto ministeriale del 27 aprile 2018, e l’efficacia dell’atto di scissione è subordinata all’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che si intende concessa dopo il decorso di 90 giorni dalla ricezione della notificazione che l’organo amministrativo deve effettuare quando intende procedere all’operazione.

Ciò che il Ministero deve valutare è la conformità dell’operazione a quanto prevede il decreto del 2018 e cioè che siano preservati l’assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il persegui- mento delle attività di interesse generale di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017 e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

La procedura di scissione deve pertanto  tenere  conto  delle disposizioni del Decreto ministeriale del 27 aprile 2018, e l’efficacia dell’atto di scissione è subordinata all’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che si intende concessa dopo il decorso di 90 giorni dalla ricezione della notificazione che l’organo amministrativo deve effettuare quando intende procedere all’operazione.

Ciò che il Ministero deve valutare è la conformità dell’operazione a quanto prevede il decreto del 2018 e cioè che siano preservati l’assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il persegui- mento delle attività di interesse generale di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017 e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

[9] Associazione non riconosciuta.

[10] Associazione non riconosciuta

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