Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

La Suprema Corte circoscrive il perimetro dell’Actio Pauliana. L’analisi de coefficenti soggettivi [2]

Autore articolo

SENTENZA N°1898/2025 SS.UU

PREMESSA[1]

In tema diazione revocatoria, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dall’art. 2901, comma 1, c.c. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del   proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.

Con la pronuncia in esame, viene dato riconoscimento all’interpretazione prevalente in tema di dolosa preordinazione, quale requisito richiesto dall’art. 2901, comma 1 c.c. per la revocatoria di un atto di disposizione avente data anteriore al sorgere del credito (nel caso di specie un assegno circolare emesso pochi giorni prima dell’alienazione di 5 immobili).

Il pregevole contributo del dott. Ferraioli ricostruisce in modo esaustivo il contrasto tra indirizzi pretori, sostanzialmente riconducibili a due posizioni: a) la “dolosa preordinazione” richiederebbe unicamente che il debitore abbia posto in essere l’atto nella consapevolezza di pregiudicare le ragioni dei creditori; b) secondo altra impostazione sarebbe necessario l’animus nocendi, ovvero la volontà di pregiudicare la soddisfazione del credito.

La Suprema Corte dopo aver scrutinato varie ipotesi e soprattutto la preordinazione dell’atto al sorgere del credito ritiene che il debitore debba nutrire un vero e proprio animus nocendi.

Segue una approfondita disamina casistica relativa alle tipologie di atti revocabili e alle problematiche inerenti.

LA SUPREMA CORTE CIRCOSCRIVE IL PERIMETRO DELL’ACTIO PAULIANA. L’ANALISI DEI COEFFICIENTI SOGGETTIVI[2].

PARTE I

INDICE SOMMARIO

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’ACTIO PAULIANA

  1. LA COMPOSIZIONE NOMOFILATTICA DEL COTRASTO IN TEMA DI ESPERIMENTO DI ACTIO PAULIANA E DI STATI SOGGETTIVI RILEVANTI PER LA PROPOSIZIONE DELL’AZIONE
  2. LA REVOCATORIA COME MEZZO DELLA TUTELA GARANZIA PATRIMONIALE E LA STRUTTURA DELLA FATTISPECIE.
  3. DOLO SPECIFICO, ANIMUS NOCENDI E AFFIDAMENTO DEL TERZO OVVERO LA TUTELA DELLA GARANZIA PATRIMONIALE GENERICA NEL RISPETTO DEGLI AFFIDAMENTI INCOLPEVOLI.
  4. L’ORIENTAMENTO MINORITARIO ORA ACCOLTO COME REGULA IURIS DALLE SEZIONI UNITE.
  5. L’ ORIENTAMENTO MAGGIORITARIO ORA RECESSIVO.
  6. Il CODICE PREVIGENTE E LA TRADIZIONE ROMANISTICA NEI DIRITTI CODICISTICI.
  7. LA RECEZIONE DELL’AMBIVALENZA PROSPETTICA NEL COD. 1942.
  8.  8, LA NOZIONE POLIEDRICA DEL CONSILIUM FRAUDIS “FORMA” DELLA SCIENTIA DAMNI E DELLA PARTECIPATIO FRAUDIS.
  9. LA PREVALENZA ACCORDATA AGLI AFFIDAMENTI INCOLPEVOLI E L’ECCEZIONALITA’ DEL MECCANISMO DI DIFESA ANTICIPATAMENTE AZIONATO A TUTELA DELL’INTEGRITA’ PATRIMONIALE DEL DEBITORE PRIMA DEL COMPIMENTO DELL’ATTO DISPOSISTIVO. L’ANTICIPAZIONE DELLA SOGLIA DEVE AVERE UNA GIUSTIFICAZIONE FUNZIONALE ALTRIMENTI SI TRADUCE IN SANZIONE. DEVE ESSERE IUS STRICTUM NON SUSCETTIVO DI INTERPRETAZIONE.
  10.  LA VIS ESPANSIVA DELLA ACTIO PAULIANA CODICISTICA.
  11. 11. GLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA

CONCLUSIONI

SEZIONE I

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’ACTIO PAULIANA

1.LA COMPOSIZIONE NOMOFILATTICA DEL COTRASTO IN TEMA DI ESPERIMENTO DI ACTIO PAULIANA E DI STATI SOGGETTIVI RILEVANTI PER LA PROPOSIZIONE DELL’AZIONE

Con il dictum in oggetto viene dato riconoscimento all’interpretazione prevalente in tema di dolosa preordinazione, quale requisito richiesto dall’art. 2901, comma 1 c.c. per la revocatoria di un atto di disposizione avente data anteriore al sorgere del credito (nel caso di specie un assegno circolare emesso pochi giorni prima dell’alienazione di 5 immobili).

Gli orientamenti che campeggiano sono riconducibili a due posizioni: a) la “dolosa preordinazione” richiederebbe unicamente che il debitore abbia posto in essere l’atto nella consapevolezza di pregiudicare le ragioni dei creditori; b) secondo altra impostazione sarebbe necessario l’animus nocendi, ovvero la volontà di pregiudicare la soddisfazione del credito..la Suprema Corte dopo aver scrutinato varie ipotesi e soprattutto la preordinazione dell’atto al sorgere del credito ritiene che il debitore debba nutrire un vero e proprio animus nocendi.[3]

2.LA REVOCATORIA COME MEZZO DELLA TUTELA GARANZIA PATRIMONIALE E LA STRUTTURA DELLA FATTISPECIE

L’intento del legislatore di operare una differenziazione tra i presupposti della misura attivata: a seconda che la stessa abbia ad oggetto un atto posto in essere in epoca anteriore o successiva al sorgere del credito allegato a sostegno della domanda. Si assiste ad una graduazione della terminologia adottata, per qualificare il coefficiente soggettivo di chi pone in essere l’atto che attenta alla garanzia patrimoniale generica del patrimonio del debitore stesso:

– il sintagma  “conoscere” significa avere notizia o cognizione di una cosa o del suo modo di essere, per averne fatto direttamente o indirettamente esperienza o per averla appresa da altri, il sostantivo – – la nozione di preordinazione attiene invece alla preordinazione di un piano nella proiezione  di un mezzo in funzione del raggiungimento di un risultato.

Il concetto di preordinazione rende l’art. 2901 c.c. una norma di disciplina in quanto definisce il contributo causale dei soggetti, che intervengono  debitore beneficiario dell’atto e creditore, contribuendo a definirne la coloritura psicologica e l’efficienza causale delle condotte in ordine alla tutela del credito e per converso del patrimonio del debitore.

Infatti se la preordinazione assume la connotazione di dolosa la finalizzazione dell’azione è espressione dell’efficienza causale delle condotte poste in eserere  per attuare una fraus creditorum   indirizzata ad impedire od ostacolare l’azione esecutiva del creditore o comunque il soddisfacimento del credito. La Cassazione propende per una strutturazione della fattispecie con compiuta disciplina  delle condotte causali e degli apporti psicologici e richiede che venga integrato il livello di preordinazione sintomatico della volontà di attuare una fraus creditorum e in particolare in caso di atto di disposizione anteriore al sorgere del credito,  la “dolosa preordinazione si sostanzia nella predisposizione di  un atto in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine d’impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”.

3.DOLO SPECIFICO, ANIMUS NOCENDI E AFFIDAMENTO DEL TERZO OVVERO LA TUTELA DELLA GARANZIA PATRIMONIALE GENERICA NEL RISPETTO DEGLI AFFIDAMENTI INCOLPEVOLI.

            La Corte Suprema si distanzia pertanto dall’orientamento giurisprudenziale minoritario, secondo il quale è sufficiente, ai fini dell’accertamento del consilium fraudis, la prova della mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato al creditore, senza necessità di indagare l’intento specificatamente perseguito dal debitore attraverso il compimento dell’atto ed alla eventuale conoscenza di tale intento da parte del terzo.

•          Tale impostazione finisce per dilatare i margini di operatività dell’azione revocatoria che si pone in contrasto con la natura eccezionale (in quanto deroga al principio di cui all’art. 2740, c. 1 C.c.) che l’istituto ex art.2901 C.c. assume nell’ipotesi in cui abbia ad oggetto atti dispositivi antecedenti al sorgere del credito andando proprio a pregiudicare la salvezza degli acquisti incolpevoli effettuati dal terzo.

Infatti ai fini della sussistenza dell’eventus damni, è sufficiente che l’atto impugnato comporti una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. Di conseguenza  viene abbandonato l’orientamento minoritario presente nella Giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui  l’atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, richieda per la sussistenza dell’animus nocendi  il dolo specifico, ossia la consapevole volontà di arrecare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente il dolo generico, cioè la previsione di tale pregiudizio.  La participatio fraudis è riferita all’atto posto in essere successivamente al sorgere del credito  accertata anche mediante il ricorso a presunzioni, che possono consistere come nel caso di specie nella  contestuale disposizione di una pluralità di beni, che manifestano in re ipsa l’esistenza e la consapevolezza del pregiudizio .

4.L’ORIENTAMENTO MINORITARIO ORA ACCOLTO COME REGULA IURIS DALLE SEZIONI UNITE

Secondo l’orientamento, finora prevalente, mentre nel caso in cui l’azione revocatoria abbia ad oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l’elemento soggettivo è sufficiente la semplice conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (atteggiamento psicologico denominato, con terminologia mutuata dalla dottrina penalistica, “dolo generico”), nel caso in cui essa abbia ad oggetto atti anteriori al sorgere del credito è richiesta, quale condizione per l’esercizio dell’azione, la dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito (si parla in tal caso di “dolo specifico”), nonché, ove si tratti di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma (cfr. Cass., Sez. III, 7/06/2023, n. 16092; 15/11/2016, n. 23205; 19/09/2015, n. 18315; Cass., Sez. II, 20/02/2015, n. 3461; Cass.,Sez. I, 9/05/2008, n. 11577; 21/ 09/2001, n. 11916). Occorre cioè che l’autore dell’atto, alla data della sua stipulazione, avesse l’intenzione di contrarre debiti oppure fosse consapevole del sorgere della futura obbligazione, e che lo stesso soggetto abbia compiuto l’atto dispositivo appunto in funzione del sorgere dell’obbligazione, per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l’attuazione coattiva del suo diritto (cfr. Cass., Sez. I, 27/02/1985, n. 1716). In riferimento alla posizione del terzo acquirente, si richiede poi, ai fini della configurabilità della participatio fraudis, prescritta dall’art. 2901, primo comma, n. 2 cod. civ. per il caso in cui si tratti di atto a titolo oneroso, la conoscenza della dolosa preordinazione dell’atto ad opera del disponente rispetto al credito futuro, la quale presuppone anche la conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l’azione, non necessaria invece nel caso di atto successivo al sorgere del credito, per la quale si ritiene sufficiente la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia generica, derivante dalla riduzione della consistenza patrimoniale del debitore (cfr. Cass., Sez. III, 15/10/2021, n. 28423; Cass., Sez. VI, 3/12/2014, n. 25614; Cass., Sez. I, 5/07/2013, n. 16825).

5.L’ ORIENTAMENTO MAGGIORITARIO ORA RECESSIVO

Si vedano a riguardo e come inquadramento sistematico le regulae iuris di Cass., Sez. III, 4/09/2023, n. 25687; 27/ 02/2023, n. 5812; 15/10/2010, n. 21338; 7/10/2008, n. 24757) (cfr. Cass., Sez. III, 23/9/2004, n. 19131.

Un altro indirizzo più recente sostiene invece che, anche nel caso in cui l’atto impugnato sia anteriore al sorgere del credito, non è necessaria la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore, ma è sufficiente la semplice coscienza, da parte del primo, del pregiudizio arrecato al secondo.

Basterebbe la semplice rappresentazione e volontà racchiusa in un contesto di dolo attenuato e meramente previsionale.

Non sarebbe richiesta la volontà del debitore di contrarre debiti, ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura obbligazione, né il compimento dell’atto allo specifico fine di impedire o ostacolare l’attuazione coattiva del diritto del creditore, ma è sufficiente per il creditore, proprio in virtù dell’identificazione del consilium fraudis nell’intento di arrecare pregiudizio al creditore

Le ricadute processuali di questa impostazione sono di non poco momento (cfr. Cass., Sez. III, 29/05/2013, n. 13446).

 La mera previsione del pregiudizio arrecato ai creditori, da intendersi anche quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore, proprio in virtù dell’identificazione del consilium fraudis nell’intento di arrecare pregiudizio al creditore, si è ritenuto che, una volta proposta un’azione revocatoria ordinaria, fondata sull’assunto che il debitore abbia compiuto l’atto dispositivo prima del sorgere del debito, costituisce inammissibile mutamento della domanda la deduzione, in corso di causa, che l’atto dispositivo sia stato compiuto dopo il sorgere del debito, comportando la stessa un allargamento del thema probandum, giacché nel primo caso l’attore ha l’onere di provare il dolo specifico del debitore, cioè la dolosa preordinazione di un intento fraudolento, mentre nel secondo caso può limitarsi a provarne il solo dolo generico, cioè la generica consapevolezza di nuocere alle ragioni del creditore.

Ne deriva che:

nel caso in cui ai fini della dichiarazione d’inefficacia è sufficiente in entrambi i casi la mera consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, l’allegazione nel corso del giudizio dell’avvenuto compimento dell’atto dispositivo in epoca successiva, anziché anteriore, all’insorgenza del credito non può considerarsi preclusa, non comportando l’introduzione di un nuovo tema d’indagine, completamente diverso da quello originariamente dedotto, e non traducendosi quindi in un’alterazione dei termini sostanziali della controversia, tale da determinare la lesione del diritto di difesa del debitore

6.Il CODICE PREVIGENTE E LA TRADIZIONE ROMANISTICA NEI DIRITTI CODICISTICI[4]

Nel Codice civile del 1865, la medesima azione era infatti disciplinata dallo art. 1235, il quale, oltre a prevedere (almeno secondo l’opinione prevalente) soltanto la revocabilità degli atti dispositivi posti in essere dal debitore in epoca successiva al sorgere del credito, la subordinava alla condizione che gli stessi fossero stati “fatti in frode” delle ragioni dei creditori: il significato di tale espressione era controverso, ritenendosi da parte di alcuni autori che con la stessa il legislatore avesse inteso fare riferimento all’intenzione di recare danno ai creditori (c.d. animus nocendi), e da parte di altri che avesse voluto invece richiedere, ai fini dell’accoglimento della domanda, la mera coscienza del pregiudizio arrecato ai creditori, attraverso la creazione o l’aggravamento di una situazione d’insolvibilità (c.d. scientia damni).

Alla fine prevalse la seconda tesi, in virtù della considerazione che l’individuazione del presupposto soggettivo della revocatoria nell’animus nocendi avrebbe comportato un eccessivo restringimento dei limiti di operatività dell’azione, impedendo alla stessa di svolgere efficacemente la propria funzione di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.

7.LA RECEZIONE DELL’AMBIVALENZA PROSPETTICA NEL COD. 1942

Tale indirizzo trovò accoglimento anche in sede di redazione del Codice vigente, il quale, tuttavia, ha ampliato l’ambito applicativo dell’azione, ammettendone l’esercizio anche nei confronti degli atti dispositivi posti in essere anteriormente al sorgere del credito, ma differenziandone il presupposto soggettivo da quello richiesto ai fini della revocatoria degli atti posti in essere successivamente, nel senso che, mentre per la dichiarazione d’inefficacia di questi ultimi è necessaria soltanto la prova della “conoscenza del pregiudizio” arrecato alle ragioni dei creditori, per quella dei primi occorre la prova della “dolosa preordinazione” al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito. In quanto adottata nella piena consapevolezza dei contrasti insorti in ordine all’interpretazione della disciplina previgente, la formulazione letterale dello art. 2901, primo comma, cod. civ. non può dar luogo ad equivoci, testimoniando chiaramente la volontà del legislatore di regolare in maniera diversa il profilo soggettivo delle due fattispecie da esso contemplate, attraverso l’introduzione di una disciplina più restrittiva per la revocatoria degli atti compiuti in epoca anteriore al sorgere del credito: diversamente, infatti, la norma si sarebbe limitata a chiarire che l’azione era proponibile anche contro gli atti dispositivi compiuti in epoca anteriore al sorgere del credito, richiedendo per entrambe le ipotesi la prova della consapevolezza da parte del debitore della dell’incidenza dell’atto sulla consistenza quantitativa o qualitativa del proprio patrimonio, e quindi sulla garanzia generica dei creditori, senza fare alcun riferimento alla necessità di un disegno fraudolento, volto a sottrarre il bene alienato o vincolato all’azione esecutiva del creditore o a rendere più difficile il soddisfacimento del suo credito.

8, LA NOZIONE POLIEDRICA DEL CONSILIUM FRAUDIS “FORMA” DELLA SCIENTIA DAMNI E DELLA PARTECIPATIO FRAUDIS.

La differenza esistente tra la pura e semplice consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori e la volontà di danneggiarli mediante il compimento dell’atto dispositivo era stata d’altronde già colta dalla dottrina in epoca anteriore all’entrata in vigore del Codice civile del 1942, anche se ne era stata sminuita la portata concreta: premesso infatti che il consilium fraudis presuppone ad un tempo la rappresentazione dell’effetto dannoso dell’atto e la volontà di porlo ugualmente in essere, si era osservato che nella gestione del proprio patrimonio il creditore non tiene normalmente conto dell’interesse del creditore, ma agisce come se lo stesso non esistesse, e si era pertanto concluso che, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della revocatoria, non era necessaria una specifica intenzione di danneggiare il creditore o determinati creditori, ma era sufficiente la coscienza, da parte del debitore, di determinare o accrescere la propria insolvenza, attraverso il compimento dell’atto dispositivo, mettendo quindi il proprio patrimonio in condizione di non poter offrire ai creditori la garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contratte.

In questo caso campeggia infatti una prospettiva con lata marcatura romanistica, in cui la semplice possibilità di detrimento del patrimonio del debitore costituiva un allarme circa la Sua solvibilità.

In questo quadro di ius controversum in cui il consilium fraudis appare essere un segmento omnicomprensivo, la dottrina delle Corti ante codice 1942  e precisamente Cass., Sez. Un., 22/12/1930, n. 3669 (la Giurisprudenza in altre parole) si preoccupa di perimetrare come potenzialmente lesivi  anche gli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito.[5] Un caso di specie ricorrente era rappresentato dalla azione volta a  dichiarare ammissibile la domanda proposta dal primo acquirente di un immobile a tutela del credito risarcitorio, vantato nei confronti del venditore, il quale aveva successivamente alienato il medesimo bene ad un terzo, che aveva reso inattaccabile il proprio acquisto mediante la tempestiva trascrizione. In questo caso  la giurisprudenza di legittimità aveva infatti ritenuto che l’azione potesse essere esercitata anche nel caso in cui l’atto anteriore alla frode fosse stato compiuto “con l’obliquo intento di rendere vano il credito che stava per sorgere”, non essendovi ragione di negare tutela al soggetto rimasto danneggiato da questo più raffinato consilium fraudis. [6]

9.LA PREVALENZA ACCORDATA AGLI AFFIDAMENTI INCOLPEVOLI E L’ECCEZIONALITA’ DEL MECCANISMO DI DIFESA ANTICIPATAMENTE AZIONATO A TUTELA DELL’INTEGRITA’ PATRIMONIALE DEL DEBITORE PRIMA DEL COMPIMENTO DELL’ATTO DISPOSISTIVO.

L’ANTICIPAZIONE DELLA SOGLIA DEVE AVERE UNA GIUSTIFICAZIONE FUNZIONALE ALTRIMENTI SI TRADUCE IN SANZIONE.

DEVE ESSERE IUS STRICTUM NON SUSCETTIVO DI INTERPRETAZIONE.

Cass., Sez. III, 14/07/2023, n. 20232; Cass., Sez. VI, 18/06/2019, n. 16221; Cass., Sez. II, 3/02/2015, n. 1902 inaugurano un orientamento in cui l’identificazione dell’elemento soggettivo della revocatoria nella mera consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato ai creditori comporta infatti un’indubbia dilatazione dei margini di operatività dell’istituto non accettabile.

 Il presupposto dell’eventus damni è quindi ravvisabile non solo in presenza di una compromissione totale della consistenza del patrimonio del debitore, ma anche a fronte di una variazione quantitativa o qualitativa dello stesso tale da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito.

L’effetto espansivo della dilatazione si proietta in un rafforzamento della tutela dei diritti dei creditori, e ad un tempo confligge con la natura eccezionale che l’azione revocatoria viene ad assumere nell’ipotesi in cui abbia ad oggetto atti dispositivi posti in essere in epoca anteriore al sorgere del credito.

Lasciata operare con un manare latissime in quanto ha la capacità di consentire  al creditore di soddisfarsi su beni che hanno cessato di far parte del patrimonio del debitore prima dell’insorgenza dell’obbligazione, essa costituisce una deroga al principio generale, sancito dall’art. 2740, primo comma, cod. civ., secondo cui il debitore risponde dell’adempimento “con tutti i suoi beni presenti e futuri”, cioè con quelli esistenti nel suo patrimonio alla data in cui è sorta l’obbligazione e con quelli che abbia acquistato in epoca successiva, e non anche con quelli di cui alla predetta data avesse già cessato di essere titolare.

10. LA VIS ESPANSIVA DELLA ACTIO PAULIANA CODICISTICA.

Come Cass., Sez. III, 18/09/2015, n. 18315; Cass., Sez. I, 9/05/2008, n. 11577; 21/09/ 2001, n. 11916 attestano, l’accoglimento della revocatoria è inevitabilmente destinato ad incidere sulle posizioni giuridiche di una pluralità di soggetti (oltre al debitore, il terzo acquirente ed eventuali subacquirenti, nonché i loro creditori) i cui interessi vanno tenuti debitamente in conto, nell’ambito di un opportuno bilanciamento con quello dei creditori alla conservazione della garanzia patrimoniale.

Si tratta di concedere un margine operativo alla tutela dell’affidamento (incolpevole).  A salvaguardia delle predette posizioni, e quindi della sicurezza degli scambi, il legislatore ha subordinato l’accoglimento della domanda all’ulteriore condizione che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione, cioè a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.

In proposito è illuminante il disposto dell’art. 2903 cod. civ., “l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dal compimento dell’atto, ovverosia in un termine breve, anziché in quello di dieci anni ordinariamente previsto per i diritti di credito.” Il legislatore ha ritenuto sufficiente questo tempo , ai fini dell’accertamento del consilium fraudis,  ovvero la prova della mera previsione, da parte della debitrice, del pregiudizio arrecato al creditore, astenendosi dall’indagare in ordine all’intento specificamente perseguito da chi pone in essere l’atto.

La ratio della  revocatoria non consiste nel  ricostruire  il patrimonio del debitore, ma determina esclusivamente l’inefficacia relativa dell’atto dispositivo, che infatti diviene inopponibile al revocante ma conserva la sua efficacia tra le parti e verso gli altri creditori. Così, se l’atto oggetto di revocazione consiste nell’assunzione di un’obbligazione, il revocante può agire verso il patrimonio del debitore senza la concorrenza del terzo; se viene revocata una vendita, il revocante può agire esecutivamente sul bene alienato e chiederne il sequestro.

 Le azioni esecutive e conservative sono esperite verso il terzo, che si ritrova nella stessa posizione del proprietario del bene pignorato o ipotecato, parlandosi infatti di responsabilità senza debito. La revoca della vendita non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dal subacquirente di buona fede quando il suo acquisto è stato trascritto prima della trascrizione della domanda di revocazione. L’azione revocatoria, infine, se vittoriosamente esperita, è causa di revoca dell’atto pregiudizievole, ma non comporta una responsabilità extracontrattuale del terzo acquirente verso il revocante, salvo il caso in cui costui abbia dolosamente provocato (o concorso a provocare) l’inadempimento del terzo.

La revocatoria presenta altresì una strutturazione bifasica: fase a) persegue l’obiettivo della dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto di disposizione del debitore; fase b) stimola la realizzazione delle ulteriori misure di tutela che, sulla base di quella dichiarazione, la legge riconosce al creditore. Entrambe si svolgono sul piano processuale e secondo le normali regole che sono loro proprie, una del processo di cognizione, e l’altra dei procedimenti cautelari o del processo esecutivo, a seconda dei casi.

In via residuale è  possibile individuare un’ulteriore fase di sviluppo del fenomeno che trova la sua ragion d’essere nell’eventuale inutile esaurimento delle precedenti fasi e tende all’eliminazione del consequenziale danno subito dal creditore per non aver potuto, in tutto in parte, soddisfarsi sui beni oggetto dell’atto di disposizione del debitore per fatti imputabili al terzo acquirente e quindi far valere la personale responsabilità di questo.

11. GLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA

1.Come ogni accertamento, anche la dichiarazione di inefficacia (cosiddetta sentenza di revoca) che chiude la prima fase di attuazione dell’azione revocatoria, esplica di per sé funzione conservativa. Ma la sua più rilevante caratteristica è rappresentata dal fatto che essa serve ai fini dell’ulteriore esperimento di azioni esecutive conservative sui beni oggetto dell’atto riconosciuto inefficace, e ciò benché tali beni si trovino ormai nel patrimonio del terzo, intendendo per tale anche il subacquirente cui si estendano gli effetti della dichiarazione di inefficacia.

Quando invece il credito sia, per qualsiasi causa, inesigibile, ad esempio per la mancata scadenza del termine o per la pendenza della condizione sospensiva, il creditore potrà agire soltanto in via cautelare e i relativi presupposti dovranno sussistere nei confronti del terzo, nel cui patrimonio i beni si trovano.

Tuttavia, poiché chi agisce in revocatoria può perseguire i beni indebitamente fuoriusciti dal patrimonio del proprio debitore presso il terzo, deve considerarsi che è come se i suddetti beni si trovassero ancora nel patrimonio del debitore, e come se quindi i diritti dei creditori del terzo (quantomeno di fronte a lui) non esistessero. Restando infine i beni nel patrimonio del terzo, questi non potrebbe far valere su di essi o sul ricavato della loro vendita le eventuali ragioni di credito spettanti verso il suo dante causa in conseguenza dell’esercizio dell’azione: a lui spetta, in quanto dominus dei beni, solo ciò che residua dopo che il creditore è stato soddisfatto.

La dottrina si esprime in questo caso di inefficacia doppiamente relativa conseguente all’esercizio dell’azione revocatoria; “relativa” innanzitutto perché l’esperimento dell’azione giova al solo creditore che l’ha proposta e non all’intera massa creditoria[7].

La dichiarazione di inefficacia infatti, non produce l’effetto di far rientrare, nemmeno pro tempore, il bene o il diritto oggetto dell’atto dispositivo nel patrimonio del debitore.[8]

2. LA LEGITIMATIO AD CAUSAM. Come già ricordato nel paragrafo dedicato alla natura giuridica dell’azione, In ogni caso va precisato che la concreta legittimazione all’esercizio dell’azione esecutiva o cautelare è sempre subordinata alla verifica dell’esistenza, caso  per  caso,  dei  presupposti  oggettivi  che  rendono integrabile la fattispecie prevista dall’art. 2901 c.c.[9]

Nel caso in cui l’iniziativa di una procedura esecutiva sia stata assunta dai creditori personali del terzo ed il limite quantitativo dei creditori concorrenti. Dagli stessi principi va desunto il limite qualitativo degli stessi: l’originaria condizione di creditori parimenti chirografari (i creditori con cause legittime di prelazione non avrebbero interesse ad agire in revocatoria) non può subire alterazioni o modificazioni nel corso del giudizio a vantaggio di uno e a danno degli altri. Si verifica una sorta di congelamento dei crediti, non essendo ammissibile che la posizione creditoria di ogni singolo partecipe al giudizio venga pregiudicata.

Il creditore vittorioso in sede revocatoria può perseguire il bene presso l’aggiudicatario, sia nel caso in cui la trascrizione della domanda di revocazione sia anteriore alla trascrizione del pignoramento, sia qualora (in difetto di anteriorità nella trascrizione) l’aggiudicatario non fosse in buona fede.

Il terzo acquirente è il soggetto passivamente legittimato alle azioni esecutive o cautelari che il creditore abbia deciso di esperire ottenuta la declaratoria di inefficacia dell’atto impugnato, senza che si renda necessaria  la  preventiva  escussione  del  debitore.

Il terzo convenuto puo’ opporsi validamente alla pretesa del creditore provando che il credito è stato, comunque, estinto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza; il terzo può ancora evitare l’esecuzione dimostrando che il patrimonio del debitore è divenuto nuovamente capiente con il passare del tempo e che, conseguentemente, è cessata la situazione di pericolo che aveva causato la dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo[10].

3. LA PROCEDURA ESECUTIVA ASSUNTA DAI CREDITORI PERSONALI DEL TERZO Pertanto la determinazione soggettiva del giudizio di revocazione pone al centro dello scrutinio di merito l’oggetto dell’atto revocato, anche dopo la dichiarazione di inefficacia dell’atto di disposizione, continua a permanere nel patrimonio del terzo, occorre risolvere il conflitto di interessi che può insorgere tra il creditore attore in revocatoria ed i creditori personali del terzo acquirente.

Infatti il medesimo bene, da un lato non può non svolgere una funzione di garanzia generica a favore dei creditori personali del terzo, dall’altro continua ad esplicare la medesima funzione di garanzia nei confronti dei creditori del debitore disponente. La dottrina ritiene che a favore del creditore che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia dell’atto (ed abbia provveduto, se del caso, alla regolare trascrizione della domanda di revocazione ed all’annotazione della successiva sentenza ai sensi dell’art. 2652, n. 5 c.c.), venga a crearsi una sorta di garanzia specifica, una vera e propria causa di prelazione rispetto ai creditori del terzo acquirente. Ciò significherebbe, in buona sostanza, che i creditori del terzo acquirente possono intervenire nella procedura esecutiva promossa dal creditore attore in revocatoria, ma quest’ultimo ha il diritto di esser loro preferito.

Nel caso in cui l’iniziativa di una procedura esecutiva sia stata assunta dai creditori personali del terzo ed il limite quantitativo dei creditori concorrenti. Dagli stessi principi va desunto il limite qualitativo degli stessi: l’originaria condizione di creditori parimenti chirografari (i creditori con cause legittime di prelazione non avrebbero interesse ad agire in revocatoria) non può subire alterazioni o modificazioni nel corso del giudizio a vantaggio di uno e a danno degli altri. Si verifica una sorta di congelamento dei crediti, non essendo ammissibile che la posizione creditoria di ogni singolo partecipe al giudizio venga pregiudicata. Qualora il creditore attore in revocatoria sia titolare di un credito non ancora esigibile, quest’ultimo ben può intervenire nel giudizio, domandando l’accantonamento della somma di sua spettanza o, alternativamente, la distribuzione del ricavato ai creditori personali del terzo, previo versamento di una cauzione sufficiente a garantire i propri diritti.

Nella medesima ipotesi il creditore vittorioso in sede revocatoria può perseguire il bene presso l’aggiudicatario, sia nel caso in cui la trascrizione della domanda di revocazione sia anteriore alla trascrizione del pignoramento, sia qualora (in difetto di anteriorità nella trascrizione) l’aggiudicatario non fosse in buona fede.

4. LA POSIZIONE DEI SUB ACQUIRENTI. I diritti dei subacquirenti sono richiamati dall’art. 2901, 3° comma c.c.: la dichiarazione di inefficacia dell’atto estende i suoi effetti all’acquirente mediato, se l’acquisto è stato gratuito; non pregiudica il diritto dell’acquirente mediato se l’acquisto è stato a titolo oneroso e se questi era in buona fede al momento dell’acquisto. Si pu sostenere che il combinato disposto delle norme rilevanti in materia risulta che il conflitto tra creditore attore in revocatoria e subacquirente si risolve diversamente a seconda che l’atto di alienazione abbia avuto ad oggetto beni immobili o mobili registrati, oppure beni mobili.

Nel caso in cui l’acquisto del subacquirente sia avvenuto prima della trascrizione della domanda di revocazione, è possibile distinguere due sotto-ipotesi in cui risulta possibile rivalersi contro il proprio debitore.

  1.  il subacquirente ha posto in essere un negozio a titolo oneroso, l’acquisto non viene pregiudicato se egli ha agito in buona fede, senza aver avuto consapevolezza che l’oggetto acquistato fosse stato in precedenza alienato dal debitore al primo acquirente con pregiudizio per i propri creditori. Viceversa l’acquisto viene travolto dalla revocatoria se è stato concluso in mala fede. Resta comunque salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che ha ricevuto dal subacquirente, dato che il creditore non può essere definitivamente privato della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.
  2. il subacquirente ha acquistato a titolo gratuito, l’effetto della revocatoria si estende anche a quest’ultimo, senza che abbia alcuna rilevanza il suo stato soggettivo di buona o di mala fede. Nel caso invece in cui l’acquisto del subacquirente sia avvenuto dopo la trascrizione della domanda di revocazione, l’estensione degli effetti dell’azione esercitata è automatica, non rilevando la natura onerosa o gratuita dell’acquisto, né la buona o la mala fede del subacquirente.

 Nei confronti dei subacquirenti di beni mobili non registrati in dottrina vige il ius controversum la norma dettata dall’art. 2901, terzo comma c.c., riguarderebbe soltanto le alienazioni di beni immobili o mobili registrati.

Quindi sarebbero ravvisabili alcune ipotesi:

  1. il terzo sarebbe protetto contro la pretesa del creditore revocante entro i limiti dell’art. 1153 c.c., non rilevando se abbia acquistato a titolo oneroso o gratuito;
  2.  la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 2901 c.c. avrebbe portata generale, per cui sarebbe protetto l’acquirente a titolo oneroso ed in buona fede.[11]

5..LA RESPONSABILITÀ DIRETTA DEL TERZO ACQUIRENTE NEI CONFRONTI DEL CREDITORE

Il procedimento di attuazione dell’azione revocatoria secondo le linee sopra sommariamente descritte, potrebbe tuttavia non svolgersi sino al suo normale esaurimento ovvero esaurirsi, sia pure soltanto parzialmente, in modo negativo, non consentendo cioè al creditore di conseguire il soddisfacimento delle sue ragioni, ovvero permettendogli di conseguirlo soltanto in parte.[12]

6.AZIONE REVOCATORIA ED AZIONE DI SIMULAZIONE

L’azione revocatoria e quella di simulazione presentano caratteri tra loro distinti: l’azione di simulazione, sia essa assoluta o relativa, e quella revocatoria danno infatti luogo a due distinte domande, diverse per contenuto e finalità, oltre che relative a separate pretese. La prima si riferisce ad un atto che si asserisce esistente solo in apparenza, o perché non voluto dalle parti (simulazione assoluta), o perché diverso da quello realmente voluto dai contraenti (simulazione relativa) e mira ad eliminarlo integralmente dal mondo giuridico, riconducendolo nei limiti effettivamente voluti da coloro che lo hanno posto in essere. La seconda riguarda invece un negozio esistente, voluto per frodare le ragioni dei creditori, e tende ad elidere gli effetti nei confronti di chi la esperisce per il pregiudizio subito. Risulta evidente che le due azioni sono diverse nei presupposti, nei mezzi e negli elementi di prova[13].

Chi agisce in revocatoria ha infatti l’onere di procedere in via esecutiva o cautelare a seguito della sentenza di revoca; chi agisce in simulazione può limitarsi a trarre le conseguenze dell’accertamento negativo. La revocatoria giova al solo creditore procedente[14].

L’art. 2902 c.c. dispone che “Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere, nei confronti dei terzi acquirenti, le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato. Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto”.

Occorre precisare quali effetti discendano dall’esercizio dell’azione revocatoria nei confronti rispettivamente: del creditore agente, dei terzi acquirenti e degli eventuali subacquirenti.

La dizione testuale della norma dettata dall’art. 2902, 1° comma c.c. consente di delineare con chiarezza due aspetti fondamentali dell’azione revocatoria. In primo luogo, nel prevedere che le azioni esecutive o conservative debbono promuoversi nei confronti del terzo acquirente, l’art. 2902 c.c. intende confermare che l’inefficacia dell’atto impugnato, conseguente all’utile esperimento della revocatoria, giova solo al creditore procedente e non comporta alcun mutamento nell’ambito della titolarità dei diritti trasferiti con il medesimo atto dispositivo che, al contrario, conserva la propria validità sostanziale sia inter partes, sia nei confronti dei terzi.[15]

Si suole parlare, al riguardo, di inefficacia doppiamente relativa conseguente all’esercizio dell’azione revocatoria; “relativa” innanzitutto perché l’esperimento dell’azione giova al solo creditore che l’ha proposta e non all’intera massa creditoria e, ancora, perché non vengono inficiati gli effetti principali dell’atto, ma solo quelli che impediscono al creditore di agire in via esecutiva su di un bene ormai estraneo alla sfera patrimoniale del debitore. La dichiarazione di inefficacia infatti, non produce l’effetto di far rientrare, nemmeno pro tempore, il bene o il diritto oggetto dell’atto dispositivo nel patrimonio del debitore.[16]

Come già ricordato nel paragrafo dedicato alla natura giuridica dell’azione, in posizione di stretta minoranza si collocano ormai quelle tesi che inquadrano la revocatoria tra le azioni di nullità o di nullità relativa. La sentenza di revoca si pone quale mero passaggio intermedio nel procedimento finalizzato alla tutela del credito, costituendo il mezzo che permette al creditore di tutelare le proprie ragioni mediante l’esercizio di ulteriori e diverse azioni (esecutive o conservative). Il creditore istante, nella scelta dell’azione susseguente alla declaratoria di inefficacia, è condizionato dalla natura del credito per cui agisce: un credito non esigibile (perché sottoposto a termine non scaduto, o a condizione sospensiva non verificatasi) impone di promuovere l’azione cautelare; un credito esigibile consente di esperire l’azione esecutiva.

In ogni caso va precisato che la concreta legittimazione all’esercizio dell’azione esecutiva o cautelare è sempre subordinata alla verifica dell’esistenza, caso per caso, dei presupposti oggettivi che rendono possibile l’esperimento dell’una o dell’altra di esse, e che vanno alternativamente riscontrati nei confronti del debitore o del terzo acquirente, a seconda dell’iniziativa prescelta. In particolare nel caso in cui, successivamente alla declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo, venga proposta un’azione esecutiva, i presupposti dell’esigibilità del credito e dell’inadempimento dovranno essere verificati con riferimento alla situazione del debitore.

Nella diversa ipotesi in cui il creditore abbia agito in via cautelare, i presupposti relativi all’azione esercitata dovranno essere verificati in relazione al terzo nel cui patrimonio si trova attualmente il bene oggetto dell’atto revocato. Si dovrà accertare la pericolosità del comportamento tenuto dal terzo, quale “unica persona in grado di mettere il creditore in condizione di temere per il futuro (o immediato) soddisfacimento del proprio diritto”129.

Al contrario, non rileva il comportamento tenuto dal debitore, la cui pericolosità (per il soddisfacimento delle ragioni creditorie) deve essere stata già dimostrata nel giudizio di revocazione, onde poter verificare la ricorrenza del presupposto dell’eventus damni[17].

L’azione di simulazione giova a tutti, anche agli altri creditori che non hanno assunto l’iniziativa giudiziale; la revocatoria rende l’atto di alienazione relativamente inefficace; l’azione di simulazione lo fa dichiarare nullo erga omnes, salve le limitazioni di cui agli artt. 1415 e 1416 c.c..[18]

7.[19] LA NOZIONE DI CREDITO TUTELABILE E IL PRESUPPOSTO DELL’AZIONE REVOCATORIA

Cass. 22 marzo 1990, n. 2400, in Giur. it., 1991, I, 1, c. 464 “in tema di azione revocatoria ordinaria l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito comprensiva della ragione o aspettativa, conseguentemente delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.[20]

Ciò che rileva a questo punto della presente disamina è l’individuazione dei confini entro i quali la nozione di credito[21] è idonea a legittimare l’esperimento dell’azione revocatoria. In proposito la giurisprudenza ha adottato criteri molto elastici, ammettendo l’esperimento dell’azione anche nel caso in cui il diritto di credito fosse inesigibile, in quanto sottoposto a termine o a condizione, ovvero illiquido, in quanto non ancora determinato nel suo preciso ammontare, persino ammettendo la revocatoria a tutela di un “credito meramente eventuale” ritenendo così sufficiente, per l’accoglimento dell’azione, l’esistenza di una “mera ragione di credito.[22]

CONCLUSIONI

Con il dictum in oggetto viene dato riconoscimento all’interpretazione prevalente in tema di dolosa preordinazione, quale requisito richiesto dall’art. 2901, comma 1 c.c. per la revocatoria di un atto di disposizione avente data anteriore al sorgere del credito (nel caso di specie un assegno circolare emesso pochi giorni prima dell’alienazione di 5 immobili).

Gli orientamenti che campeggiano sono riconducibili a due posizioni: a) la “dolosa preordinazione” richiederebbe unicamente che il debitore abbia posto in essere l’atto nella consapevolezza di pregiudicare le ragioni dei creditori; b) secondo altra impostazione sarebbe necessario l’animus nocendi, ovvero la volontà di pregiudicare la soddisfazione del credito.. la Suprema Corte dopo aver scrutinato varie ipotesi e soprattutto la preordinazione dell’atto al sorgere del credito ritiene che il debitore debba nutrire un vero e proprio animus nocendi.

La Corte Suprema si distanzia pertanto dall’orientamento giurisprudenziale minoritario, secondo il quale è sufficiente, ai fini dell’accertamento del consilium fraudis, la prova della mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato al creditore, senza necessità di indagare l’intento specificatamente perseguito dal debitore attraverso il compimento dell’atto ed alla eventuale conoscenza di tale intento da parte del terzo.

•          Tale impostazione finisce per dilatare i margini di operatività dell’azione revocatoria che si pone in contrasto con la natura eccezionale (in quanto deroga al principio di cui all’art. 2740, c. 1 C.c.) che l’istituto ex art.2901 C.c. assume nell’ipotesi in cui abbia ad oggetto atti dispositivi antecedenti al sorgere del credito andando proprio a pregiudicare la salvezza degli acquisti incolpevoli effettuati dal terzo.

Infatti ai fini della sussistenza dell’eventus damni, è sufficiente che l’atto impugnato comporti una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. Di conseguenza viene abbandonato l’orientamento minoritario presente nella Giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l’atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, richieda per la sussistenza dell’animus nocendi il dolo specifico, ossia la consapevole volontà di arrecare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente il dolo generico, cioè la previsione di tale pregiudizio.  La participatio fraudis è riferita all’atto posto in essere successivamente al sorgere del credito accertata anche mediante il ricorso a presunzioni, che possono consistere come nel caso di specie nella contestuale disposizione di una pluralità di beni, che manifestano in re ipsa l’esistenza e la consapevolezza del pregiudizio

Tale indirizzo trovò accoglimento anche in sede di redazione del Codice vigente, il quale, tuttavia, ha ampliato l’ambito applicativo dell’azione, ammettendone l’esercizio anche nei confronti degli atti dispositivi posti in essere anteriormente al sorgere del credito, ma differenziandone il presupposto soggettivo da quello richiesto ai fini della revocatoria degli atti posti in essere successivamente, nel senso che, mentre per la dichiarazione d’inefficacia di questi ultimi è necessaria soltanto la prova della “conoscenza del pregiudizio” arrecato alle ragioni dei creditori, per quella dei primi occorre la prova della “dolosa preordinazione” al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito

Cass., Sez. III, 14/07/2023, n. 20232; Cass., Sez. VI, 18/06/2019, n. 16221; Cass., Sez. II, 3/02/2015, n. 1902 inaugurano un orientamento in cui l’identificazione dell’elemento soggettivo della revocatoria nella mera consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato ai creditori comporta infatti un’indubbia dilatazione dei margini di operatività dell’istituto non accettabile.

 Il presupposto dell’eventus damni è quindi ravvisabile non solo in presenza di una compromissione totale della consistenza del patrimonio del debitore, ma anche a fronte di una variazione quantitativa o qualitativa dello stesso tale da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito.

La ratio della revocatoria non consiste nel ricostruire il patrimonio del debitore, ma determina esclusivamente l’inefficacia relativa dell’atto dispositivo, che infatti diviene inopponibile al revocante ma conserva la sua efficacia tra le parti e verso gli altri creditori. Così, se l’atto oggetto di revocazione consiste nell’assunzione di un’obbligazione, il revocante può agire verso il patrimonio del debitore senza la concorrenza del terzo; se viene revocata una vendita, il revocante può agire esecutivamente sul bene alienato e chiederne il sequestro.

 Le azioni esecutive e conservative sono esperite verso il terzo, che si ritrova nella stessa posizione del proprietario del bene pignorato o ipotecato, parlandosi infatti di responsabilità senza debito. La revoca della vendita non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dal subacquirente di buona fede quando il suo acquisto è stato trascritto prima della trascrizione della domanda di revocazione. L’azione revocatoria, infine, se vittoriosamente esperita, è causa di revoca dell’atto pregiudizievole, ma non comporta una responsabilità extracontrattuale del terzo acquirente verso il revocante, salvo il caso in cui costui abbia dolosamente provocato (o concorso a provocare) l’inadempimento del terzo.

La revocatoria presenta altresì una strutturazione bifasica: fase a) persegue l’obiettivo della dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto di disposizione del debitore; fase b) stimola la realizzazione delle ulteriori misure di tutela che, sulla base di quella dichiarazione, la legge riconosce al creditore. Entrambe si svolgono sul piano processuale e secondo le normali regole che sono loro proprie, una del processo di cognizione, e l’altra dei procedimenti cautelari o del processo esecutivo, a seconda dei casi.

Seguirà, nella pubblicazione del mese di aprile, la 2°parte dell’articolo relativa alla TIPOLOGIA DEGLI ATTI REVOCABILI.


[1] Di Antonino Ripepi, Procuratore dello Stato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.

[2] Di Antonio Ferraioli, Dottore di ricerca in Diritto romano.

[3] Per la bibliografia preliminare si veda ABELLO L., Della presunzione di frode negli atti avvenuti nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in Giur. it., 1912, I, 1007; ALESSI R., La conoscenza dello stato d’insolvenza e l’art. 67 l. fall., in Banca, borsa, tit. cred., 1965, IANDRIOLI V., Conservazione della garanzia patrimoniale, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1955 ;ANDRIOLI V., Il concorso dei creditori nella esecuzione singolare, Roma, 1937 ANDRIOLI V., L’azione revocatoria, Roma, 1935 ANDRIOLI V., voce “il fallimento”(dir. priv.), in Enc. dir., XVI, Milano, 1956; AUTELITANO F., Responsabilità patrimoniale del debitore ed esecuzione per rilascio di cose immobili nei confronti del fallito, in Giur. comm., 2006, VI, 880; AZZOLINA U., Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2a ed., I, Torino, 1953

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[4] Per la bibliografia preliminare si veda:BUTERA A., Azione pauliana e trascrizione, in Giur. it., 1929, I, 246

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[5]  In proposito si è espressa la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. III, 17 gennaio 2007, n. 966) affermando che “Quando l’atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo)”.

[6] Vi è un chiaro intento unitario di unire le codificazioni civili e penali in un unico piano interpretativo rappresentato e richiamato anche l’art. 194 del Codice penale da poco approvato ed in procinto di entrare in vigore, il quale prevedeva che potessero essere dichiarati inefficaci, rispetto ai crediti indicati nell’art. 189, gli atti a titolo gratuito posti in essere dal colpevole prima del reato, purché fosse stato provato che erano stati compiuti in frode, e gli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio, a condizione che fosse provata anche la mala fede dell’altro contraente atti dispositivi posti in essere in epoca anteriore al sorgere del credito, anche il legislatore del 1942 abbia avvertito l’esigenza di subordinarne l’esercizio ad un presupposto soggettivo più rigoroso di quello richiesto per la dichiarazione d’inefficacia degli atti successivi: in tal senso depone chiaramente la Relazione del Ministro guardasigilli, nella quale, dopo essere stato evidenziato che “l’azione non è sempre legata all’anteriorità del credito rispetto all’atto che s’impugna; anche quando l’atto è anteriore al sorgere del credito l’azione è ammissibile, se l’atto è dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito stesso”, viene richiamato il principio precedentemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, precisandosi che “la deroga al principio dell’anteriorità del credito è giustificata dalla particolare nota di perversità che caratterizza in questo caso il consilium fraudis”.

[7] Cass. n. 966 del 17 gennaio 2007.In ordine all’atto di disposizione e al pericolo di danno è stato affermato in giurisprudenza che “non è necessario che l’atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell’incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà ed incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo”.

Pare pertanto idonea a pregiudicare le ragioni del creditore anche una variazione semplicemente qualitativa del patrimonio del debitore, che può realizzarsi con la sostituzione di un bene con un altro più difficilmente aggredibile in sede esecutiva, mentre sotto il profilo probatorio la giurisprudenza ritiene che spetti al convenuto

[8] In dottrina sempre controversa la natura di questa azione, in posizione recessiva in posizione di stretta minoranza si collocano ormai quelle tesi che inquadrano la revocatoria tra le azioni di nullità o di nullità relativa. La sentenza di revoca si pone quale mero passaggio intermedio nel procedimento finalizzato alla tutela del credito, costituendo il mezzo che permette al creditore di tutelare le proprie ragioni mediante l’esercizio di ulteriori e diverse azioni (esecutive o conservative). Il creditore istante, nella scelta dell’azione susseguente alla declaratoria di inefficacia, è condizionato dalla natura del credito per cui agisce: un credito non esigibile (perché sottoposto a termine non scaduto, o a condizione sospensiva non verificatasi) impone di promuovere l’azione cautelare; un credito esigibile consente di esperire l’azione esecutiva. Una dottrina minoritaria ravvisa nell’ art. 2902, 2° comma c.c., la dottrina suole scorgervi un retaggio delle incertezze sulla natura dell’azione revocatoria nate sotto il vigore del codice abrogato. Infatti posto che il bene, come si è ripetutamente affermato, continua a far parte del patrimonio del terzo acquirente anche dopo l’utile esperimento della revocatoria, non pare coerente sostenere che il terzo, dopo la soddisfazione del creditore, possa a pegno o ipoteca, ossia del proprietario di un bene assoggettato a garanzia per un debito altrui. In dottrina si è ravvisata, in proposito, un’ipotesi di responsabilità senza debito; cfr. T. AULETTA, Revocatoria civile e fallimentare, Milano, 1939, 99.

[9] L’art. 2901, comma secondo c.c. ha risolto la questione rispetto ad una categoria di atti che aveva originato numerose diatribe dottrinali sotto la vigenza del vecchio codice, stabilendo una presunzione iuris et de iure di onerosità (sia pure ai soli fini dell’azione revocatoria) per le prestazioni di garanzia, anche per debito altrui, quando però esse siano “contestuali al credito garantito”, siano cioè, se non necessariamente contemporanee a questo o costituite con il medesimo documento costitutivo, quantomeno con esso interdipendenti e con reciproco collegamento genetico.

Da tale norma, che ha un indiscutibile fondamento reale per quanto riguarda la prestazione di garanzia per debito proprio, non deve d’altra parte dedursi che le prestazioni di garanzia per debito proprio o altrui non contestuali al credito garantito siano sempre da considerarsi a titolo gratuito. Quando manchi la “contestualità” la questione resta aperta e si ritiene che il consilium fraudis debba ricercarsi solo nel terzo creditore, che è il principale destinatario degli effetti dell’atto, mentre nel caso di non contestualità si debba guardare alla posizione del soggetto dal quale in concreto provenga al garante quel vantaggio che rappresenta la contropartita della sua prestazione, sia poi tale soggetto il terzo creditore ovvero il debitore garantito.

[10] L’onerosità o gratuità degli atti soggetti all’azione revocatoria, come si è detto, non rileva ai fini dell’accertamento del consilium fraudis e della conseguente necessità che a tale fine si tenga o meno conto della posizione del terzo acquirente. L’esistenza dell’uno o dell’altro carattere deve essere determinata in concreto in base ai criteri generali, così può dirsi che devono essere considerati onerosi, non solo i contratti con prestazioni corrispettive, ma tutti quei negozi, anche unilaterali, dai quali immediatamente discenda, anche per il debitore, un vantaggio patrimoniale, anche se non di consistenza tale da controbilanciare lo svantaggio contemporaneamente subito. Debbono invece essere considerati a titolo gratuito tutti gli atti dai quali il debitore non tragga un vantaggio, e ciò anche se egli li abbia posti in essere in vista di un interesse sotto altro aspetto apprezzabile.

Non è però sempre agevole stabilire se un atto sia a titolo oneroso o gratuito, posto che vi sono atti nei confronti dei quali l’onerosità o la gratuità rappresenta un carattere soltanto naturale, ed atti che di per sé non sono né gratuiti né onerosi, cosiddetti atti neutri, dovendosi il loro carattere dedurre in concreto dalla più ampia fattispecie nella quale sono inseriti.

[11] Si tenga presente che poiché per i beni mobili non esiste una forma di pubblicità equivalente alla trascrizione, è del tutto irrilevante che il subacquirente sia entrato in possesso del bene primo o dopo la proposizione della domanda giudiziale. Determinante è poi la circostanza che la tutela accordata dall’art. 2901, ultimo comma c.c. a favore dei terzi di buona fede non opera nel caso in cui l’atto revocato sia costitutivo e non traslativo. Il terzo che acquisti il diritto costituito ex novo in capo al suo dante causa, ossia a costui non trasferito, subisce comunque la revoca, a prescindere dallo stato di buona o di mala fede. Ciò in quanto il vizio dell’acquisto derivativo non si trasmette all’acquisto del terzo subacquirente, che rimane pregiudicato solo di riflesso in base al principio resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis, principio peraltro inoperante in caso di buona fede dell’accipiens. Diversamente, il vizio dell’acquisto a titolo originario comporta direttamente l’inefficacia dell’acquisto successivo del terzo, che non può invocare la propria buona fede.

[12] Tale risultato negativo potrebbe essere conseguenza immediata del fatto del terzo, in particolare quando egli avesse ulteriormente disposto dei beni oggetto dell’atto dichiarato inefficace trasferendoli ad altro soggetto, presso il quale essi non potessero essere raggiunti dall’azione conservativa o esecutiva del creditore; o quando egli, col suo comportamento, avesse provocato comunque una diminuzione del valore dei beni, tale che esso non fosse sufficiente a coprire le ragioni del creditore; o ancora quando, infine, egli avesse provocato il totale perimento di essi o li avesse comunque materialmente sottratti all’azione del creditore.

Sorge allora il problema della diretta responsabilità del terzo nei confronti del creditore per i danni da questo subiti in conseguenza del risultato totalmente o parzialmente negativo della sua azione. In dottrina si distingue a seconda che il fatto sia successivo ovvero anteriore alla sentenza di revoca e, per la prima ipotesi, si ammette senz’altro la responsabilità del terzo in base alla considerazione che la sentenza che accerta il diritto del creditore a soddisfarsi sui beni oggetto dell’atto dichiarato inefficace, impone all’acquirente la necessità di non pregiudicarne comunque la realizzazione.

Quando invece il fatto del terzo sia anteriore alla sentenza di revoca, si ritiene che la responsabilità dello stesso terzo si possa affermare soltanto in quanto si possa identificare una sua specifica precedente posizione di illiceità, la quale si avrebbe quando nel compimento dell’atto contro cui l’azione revocatoria è rivolta vi sia stata sua collusione, anche colposa, col debitore ai danni dei creditori di questo.

[13] Ai fini dell’azione di simulazione assoluta non occorre né il danno del creditore, né un particolare animus del debitore o del terzo, né distinguere tra atto a titolo oneroso e gratuito; ma occorre provare l’accordo simulatorio (secondo taluni anche l’animus simulandi) e l’irrealtà dell’atto di alienazione; all’uopo opera la distinzione di cui all’art. 1147 c.c., in ordine ai mezzi di prova ammissibili.

L’azione di simulazione è azione di accertamento negativo, imprescrittibile in quanto tende ad una declaratoria di nullità e colpisce per intero l’atto simulato; l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni ed esplica i suoi effetti direttamente nei confronti dell’atto, rendendolo inefficace, nei limiti del danno arrecato al creditore procedente.

[14] , alla luce della natura e del fondamento dell’azione revocatoria, questa appare come un’azione tipicamente personale, sicché a conoscere della stessa è competente per territorio il giudice determinato in base ai criteri di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c.122; si ritiene invece che la competenza per valore si determini, non con riferimento al credito a tutela del quale è esercitata l’azione, ma all’atto la cui inefficacia si vuole che sia dichiarata.

Va da ultimo ricordato che non subiscono alcuna modificazione le normali regole che riguardano la distribuzione dell’onere della prova e i mezzi di cui le parti, secondo le rispettive posizioni, possono avvalersi. Spetta al creditore attore la prova dell’esistenza dei presupposti già esaminati nei precedenti paragrafi, e cioè dell’esistenza della propria ragione di credito, dell’esistenza dell’atto di disposizione del debitore, del consequenziale eventus damni, nonché del consilium fraudis nei vari atteggiamenti che esso può assumere a seconda dei casi. Spettano invece al debitore e al terzo, unitamente o singolarmente, ed anche se in eventuale contrasto tra di loro, la prova contraria e quella dei fatti che, comunque, possono essere intervenuti a modificare la situazione, sottraendo ex post le basi all’azione del creditore.

La prova di tali fatti non subisce in genere particolari limitazioni, ed anzi può essere data anche mediante presunzioni (purché ovviamente precise e concordanti secondo  la  regola  generale  dell’art.  2729  c.c.),  che rappresenteranno un mezzo attraverso il quale potrà formarsi la convinzione del giudice in ordine all’esistenza o meno del consilium fraudis.

[15] Il terzo acquirente è il soggetto passivamente legittimato alle azioni esecutive o cautelari che il creditore abbia deciso di esperire ottenuta la declaratoria di inefficacia dell’atto impugnato, senza che si renda necessaria  la  preventiva  escussione  del  debitore. Nella vigenza del codice civile abrogato la dottrina propendeva per la necessità della preventiva escussione del debitore (cfr. A. MAIERINI, La revoca degli atti fraudolenti, Firenze, 1912, 169, ma le eccezioni alla regola erano così numerose da renderla operativamente inefficace (si riteneva, infatti, non necessaria nel caso in cui altri creditori avessero già proceduto all’esecuzione forzata senza ottenere il pieno soddisfacimento delle loro ragioni; nel caso in cui il debitore si fosse allontanato clandestinamente dalla propria residenza per sottrarsi alle iniziative giudiziarie; nel caso in cui i beni del debitore si trovassero in un paese lontano ed avessero carattere litigioso). La dizione testuale dell’art. 2902, primo comma c.c. del codice vigente ha dissipato ogni incertezza al riguardo. Convenuto in giudizio, egli può dar prova della insussistenza dell’inadempimento, avvalendosi di tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere il debitore. La dottrina ha precisato al riguardo che l’efficacia preclusiva del giudicato impedisce al terzo di provare l’inesistenza del diritto vantato dal creditore, definitivamente accertato nella sentenza di revocazione non più suscettibile di gravame.

Il terzo può, di contro, opporsi validamente alla pretesa del creditore provando che il credito è stato, comunque, estinto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza; il terzo può ancora evitare l’esecuzione dimostrando che il patrimonio del debitore è divenuto nuovamente capiente con il passare del tempo e che, conseguentemente, è cessata la situazione di pericolo che aveva causato la dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo.

Quanto alla specifica previsione di cui all’art. 2902, 2° comma c.c., la dottrina suole scorgervi un retaggio delle incertezze sulla natura dell’azione revocatoria nate sotto il vigore del codice abrogato. Infatti posto che il bene, come si è ripetutamente affermato, continua a far parte del patrimonio del terzo acquirente anche dopo l’utile esperimento della revocatoria, non pare coerente sostenere che il terzo, dopo la soddisfazione del creditore, possa a sua volta soddisfarsi (ove abbia ragioni di credito nei confronti del debitore alienante che dipendano dall’esercizio dell’azione revocatoria) sul residuo di quanto ricavato dalla vendita di un bene di sua proprietà. L’eventuale residuo spetta al terzo acquirente, non iure creditoris, ma iure domini.

Secondo un’interpretazione, con tale disposizione si è inteso sottolineare che il terzo acquirente non può rinunciare all’eventuale residuo per rivalersi poi contro il debitore domandando un risarcimento superiore al danno subito in conseguenza dell’esecuzione forzata; il residuo deve infatti comunque essere considerato ai fini della riduzione della pretesa risarcitoria che il terzo faccia valere, in separata sede, nei confronti del debitore.

Il procedimento di attuazione dell’azione revocatoria secondo le linee sopra sommariamente descritte, potrebbe tuttavia non svolgersi sino al suo normale esaurimento ovvero esaurirsi, sia pure soltanto parzialmente, in modo negativo, non consentendo cioè al creditore di conseguire il soddisfacimento delle sue ragioni, ovvero permettendogli di conseguirlo soltanto in parte.

Tale risultato negativo potrebbe essere conseguenza immediata del fatto del terzo, in particolare quando egli avesse ulteriormente disposto dei beni oggetto dell’atto dichiarato inefficace trasferendoli ad altro soggetto, presso il quale essi non potessero essere raggiunti dall’azione conservativa o esecutiva del creditore; o quando egli, col suo comportamento, avesse provocato comunque una diminuzione del valore dei beni, tale che esso non fosse sufficiente a coprire le ragioni del creditore; o ancora quando, infine, egli avesse provocato il totale perimento di essi o li avesse comunque materialmente sottratti all’azione del creditore.

Sorge allora il problema della diretta responsabilità del terzo nei confronti del creditore per i danni da questo subiti in conseguenza del risultato totalmente o parzialmente negativo della sua azione. In dottrina si distingue a seconda che il fatto sia successivo ovvero anteriore alla sentenza di revoca e, per la prima ipotesi, si ammette senz’altro la responsabilità del terzo in base alla considerazione che la sentenza che accerta il diritto del creditore a soddisfarsi sui beni oggetto dell’atto dichiarato inefficace, impone all’acquirente la necessità di non pregiudicarne comunque la realizzazione.

Quando invece il fatto del terzo sia anteriore alla sentenza di revoca, si ritiene che la responsabilità dello stesso terzo si possa affermare soltanto in quanto si possa identificare una sua specifica precedente posizione di illiceità, la quale si avrebbe quando nel compimento dell’atto contro cui l’azione revocatoria è rivolta vi sia stata sua collusione, anche colposa, col debitore ai danni dei creditori di questo.

[16] Dal coordinamento delle norme rilevanti in materia risulta che il conflitto tra creditore attore in revocatoria e subacquirente si risolve diversamente a seconda che l’atto di alienazione abbia avuto ad oggetto beni immobili o mobili registrati, oppure beni mobili. Occorre pertanto considerare separatamente tali ipotesi. (cfr. R. NICOLÒ, op. loc. ult. cit., 266; U. NATOLI, op. loc. ult. cit.; L. BIGLIAZZI GERI, op. ult. cit., 174.; R. NICOLÒ, op. loc. ult. cit.).Nel caso in cui l’acquisto del subacquirente sia avvenuto prima della trascrizione della domanda di revocazione, è possibile distinguere due sotto-ipotesi in cui risulta possibile rivalersi contro il proprio debitore.

Nell’ipotesi in cui il subacquirente abbia posto in essere un negozio a titolo oneroso, l’acquisto non viene pregiudicato se egli ha agito in buona fede, senza aver avuto consapevolezza che l’oggetto acquistato fosse stato in precedenza alienato dal debitore al primo acquirente con pregiudizio per i propri creditori. Viceversa l’acquisto viene travolto dalla revocatoria se è stato concluso in mala fede. Resta comunque salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che ha ricevuto dal subacquirente, dato che il creditore non può essere definitivamente privato della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.11.

Nell’ipotesi in cui invece il subacquirente abbia acquistato a titolo gratuito, l’effetto della revocatoria si estende anche a quest’ultimo, senza che abbia alcuna rilevanza il suo stato soggettivo di buona o di mala fede. Nel caso invece in cui l’acquisto del subacquirente sia avvenuto dopo la trascrizione della domanda di revocazione, l’estensione degli effetti dell’azione esercitata è automatica, non rilevando la natura onerosa o gratuita dell’acquisto, né la buona o la mala fede del subacquirente.

Nei  confronti dei subacquirenti di beni mobili non registrati la dottrina appare divisa: parte di essa ritiene che la norma dettata dall’art. 2901, terzo comma c.c., riguarderebbe soltanto le alienazioni di beni immobili o mobili registrati, onde il terzo sarebbe protetto contro la pretesa del creditore revocante entro i limiti dell’art. 1153 c.c., non rilevando se abbia acquistato a titolo oneroso o gratuito.

Secondo altri autori, la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 2901 c.c. avrebbe portata generale, per cui sarebbe protetto l’acquirente a titolo oneroso ed in buona fede. Ovviamente, poiché per i beni mobili non esiste una forma di pubblicità equivalente alla trascrizione, è del tutto irrilevante che il subacquirente sia entrato in possesso del bene primo o dopo la proposizione della domanda giudiziale.

Si deve precisare che la tutela accordata dall’art. 2901, ultimo comma c.c. a favore dei terzi di buona fede non opera nel caso in cui l’atto revocato sia costitutivo e non traslativo. Il terzo che acquisti il diritto costituito ex novo in capo al suo dante causa, ossia a costui non trasferito, subisce comunque la revoca, a prescindere dallo stato di buona o di mala fede. Ciò in quanto il vizio dell’acquisto derivativo non si trasmette all’acquisto del terzo subacquirente, che rimane pregiudicato solo di riflesso in base al principio resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis, principio peraltro inoperante in caso di buona fede dell’accipiens. Diversamente, il vizio dell’acquisto a titolo originario comporta direttamente l’inefficacia dell’acquisto successivo del terzo, che non può invocare la propria buona fede.

[17]  R. NICOLÒ, op. cit., 260; L. BIGLIAZZI GERI, Della tutela dei diritti, in Commentario del codice civile, Torino, 1980, 16 L. BIGLIAZZI GERI, op. loc. cit.; A. DE MARTINI, Azione revocatoria, in Noviss. Digesto it., II, Torino, 1957, 163, secondo cui “ciò che può determinare l’esigenza d’una specifica misura conservativa è il pericolo d’una insufficienza di responsabilità patrimoniale anche del terzo, nel cui patrimonio si deve recuperare una parte della responsabilità patrimoniale del debitore”.Cfr. Cass., 11 settembre 1997, n. 8962, in Il Fallimento, 1998, 787, con nota di S. PATTI, Accoglimento dell’azione revocatoria ed effetto ripristinatorio della garanzia patrimoniale.

[18] Possono proporsi entrambe nello stesso giudizio, sia pure in via subordinata l’una all’altra, così come possono essere esperite in due giudizi distinti a scelta del creditore, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra.

Sulla base dei sin qui evidenziati elementi di differenziazione, nel corso del giudizio l’azione di simulazione non può essere mutata in azione revocatoria o viceversa, e l’azione revocatoria non proposta, sia pure in via subordinata a quella di simulazione nel giudizio di primo grado.

Come ogni accertamento, anche la dichiarazione di inefficacia (cosiddetta sentenza di revoca) che chiude la prima fase di attuazione dell’azione revocatoria, esplica di per sé funzione conservativa. Ma la sua più rilevante caratteristica è rappresentata dal fatto che essa serve ai fini dell’ulteriore esperimento di azioni esecutive conservative sui beni oggetto dell’atto riconosciuto inefficace, e ciò benché tali beni si trovino ormai nel patrimonio del terzo, intendendo per tale anche il subacquirente cui si estendano gli effetti della dichiarazione di inefficacia.

L’effettivo esperimento delle azioni esecutive conservative contro il terzo, anche se trova il suo titolo nella declaratoria di inefficacia dell’atto di disposizione del debitore, resta tuttavia subordinato all’esistenza dei presupposti che, a volte, debbono verificarsi nei confronti del terzo, altre volte invece, come si è accennato, debbono verificarsi nei confronti del debitore. Quando si tratti di azione esecutiva, che richiede sia l’esigibilità del credito che l’inadempimento del debitore, è decisiva la valutazione della posizione di questo, pur non essendo necessaria la preventiva escussione del suo patrimonio.

[19]  La questione afferente alla natura del credito per cui può essere attivata una tutela in revocatoria è un po’ più complessa. In questo studio che afferisce in particolare al perimetro del coefficiente psicologico degli attori per valutare la dilatabilità dell’azione e i margini applicativi, la questione dell’oggetto del credito resta sullo sfondo.

Una delle questioni in oggetto è la natura di res litigiosa. In dottrina il dibattito è stato controverso in ordine al tema. Ci si è chiesti a lungo se il credito “litigioso” possa rientrare nella nozione di credito eventuale. Se si debba preferire una formulazione diversa considerandolo espressamente credito litigioso sub iudice (sono possibili molteplici varianti: a) l’attore è legittimato ad agire in revocatoria anche quando il credito allegato quale fatto costitutivo dell’azione sia in contestazione sub judice,; b) in alcuni casi è opportuno  sospendere il giudizio promosso ex art. 2901 cod.civ.). questo fa pensare alla necessità di una nozione estensiva di credito.

[20] Sulla stessa linea Cass. 18 febbraio 1991, n. 1691, in Mass. Giust. civ, 1991, f. 2; Cass. 10 febbraio 1996, n. 1050, in Giur. it., 1996, I, 1, c. 1488; Cass. 2 settembre 1996, n. 8013, in Mass. Giust. civ., 1996, 1243; Cass. 18 febbraio 1998, n. 1712, in Giust. civ., 1998, I, 1268; Cass., 22 gennaio 1999, n. 591, in Giust. civ., 1999, I, 3380; Cass. 24 febbraio 2000, n. 2104, in Mass. Giust. civ., 2000, 464; Cass. 5 giugno 2000, n. 7452, in Giust. it., 2001, I, 1, c. 714; Cass. 17 ottobre 2001, n. 12678, in Mass. Giust. civ., 2001, 1759.

 Ex multis Cass. sez. III, 18 marzo 2003, n. 3981; Cass. sez. II, 29 ottobre 1999; Cass. sez. I, 18 febbraio 1998, n. 1712.

[21] Quando invece il credito sia, per qualsiasi causa, inesigibile, ad esempio per la mancata scadenza del termine o per la pendenza della condizione sospensiva, il creditore potrà agire soltanto in via cautelare e i relativi presupposti dovranno sussistere nei confronti del terzo, nel cui patrimonio i beni si trovano.

La rilevanza pratica dell’esperimento dell’azione esecutiva o conservativa deve però sempre essere commisurata alla relatività della dichiarazione di inefficacia dell’atto di disposizione del debitore. E, dato che ciò significa che tale inefficacia può essere fatta valere soltanto da colui o da coloro che ne abbiano ottenuto la dichiarazione, si comprende perché nelle procedure esecutive-conservative in tal modo instaurate non possono intervenire altri creditori che non abbiano preso parte al giudizio di revocatoria contro il comune debitore.

Tuttavia, poiché chi agisce in revocatoria può perseguire i beni indebitamente fuoriusciti dal patrimonio del proprio debitore presso il terzo, deve considerarsi che è come se i suddetti beni si trovassero ancora nel patrimonio del debitore, e come se quindi i diritti dei creditori del terzo (quantomeno di fronte a lui) non esistessero. Restando infine i beni nel patrimonio del terzo, questi non potrebbe far valere su di essi o sul ricavato della loro vendita le eventuali ragioni di credito spettanti verso il suo dante causa in conseguenza dell’esercizio dell’azione: a lui spetta, in quanto dominus dei beni, solo ciò che residua dopo che il creditore è stato soddisfatto.

[22] Come già sopra detto, la revocatoria non ricostituisce il patrimonio del debitore, ma determina esclusivamente l’inefficacia relativa dell’atto dispositivo, che infatti diviene inopponibile al revocante ma conserva la sua efficacia tra le parti e verso gli altri creditori. Così, se l’atto oggetto di revocazione consiste nell’assunzione di un’obbligazione, il revocante può agire verso il patrimonio del debitore senza la concorrenza del terzo; se viene revocata una vendita, il revocante può agire esecutivamente sul bene alienato e chiederne il sequestro. Le azioni esecutive e conservative sono esperite verso il terzo, che si ritrova nella stessa posizione del proprietario del bene pignorato o ipotecato, parlandosi infatti di responsabilità senza debito. La revoca della vendita non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dal subacquirente di buona fede quando il suo acquisto è stato trascritto prima della trascrizione della domanda di revocazione. L’azione revocatoria, infine, se vittoriosamente esperita, è causa di revoca dell’atto pregiudizievole, ma non comporta una responsabilità extracontrattuale del terzo acquirente verso il revocante, salvo il caso in cui costui abbia dolosamente provocato (o concorso a provocare) l’inadempimento del terzo.

L’attuazione dell’azione revocatoria si svolge in due fasi che è opportuno distinguere, avendo l’una quale obiettivo la dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto di disposizione del debitore, mentre l’altra concerne la realizzazione delle ulteriori misure di tutela che, sulla base di quella dichiarazione, la legge riconosce al creditore. Entrambe si svolgono sul piano processuale e secondo le normali regole che sono loro proprie, una del processo di cognizione, e l’altra dei procedimenti cautelari o del processo esecutivo, a seconda dei casi. È poi possibile individuare un’ulteriore fase di sviluppo del fenomeno che trova la sua ragion d’essere nell’eventuale inutile esaurimento delle precedenti fasi e tende all’eliminazione del consequenziale danno subito dal creditore per non aver potuto, in tutto in parte, soddisfarsi sui beni oggetto dell’atto di disposizione del debitore per fatti imputabili al terzo acquirente e quindi far valere la personale responsabilità di questo.

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