A cura di Elena Spinelli – Funzionario Ministero Economia e Finanze
Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Salerno – Sentenza n. 4582 del 21 ottobre 2024 – Est. Musio – Pres. Gargano.
Sommario: 1. Il caso di specie; 2. La questione; 3. La sentenza; 4. Riflessioni.
- Il caso di specie.
La vicenda giudiziaria in esame può sintetizzarsi nel modo seguente: con atto notificato, Agenzia Entrate Riscossione pignorava il credito vantato dal contribuente nei confronti del terzo a seguito del mancato pagamento di una cartella di pagamento e di un avviso di accertamento.
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, il contribuente impugnava il citato pignoramento, sostenendo l’illegittimità del suddetto per erroneità del calcolo relativo alle somme richieste e per carenza di motivazione, ovvero per omessa indicazione dell’Autorità territorialmente competente a ricevere il ricorso, dei tributi da pagare, dell’ente impositore e del termine per proporre opposizione.
Previa sospensione dell’esecuzione, concludeva a che l’atto di pignoramento crediti verso terzi venisse annullato. Si costitutiva in giudizio Agenzia delle Entrate, eccependo in via pregiudiziale difetto di giurisdizione – trattandosi di ricorso avverso gli atti esecutivi – e non mancando di contestare le eccezioni sollevate.
- La questione.
La questione che si pone è la seguente: come può il giudice tributario, il quale ritenga che la cognizione del merito spetti al giudice ordinario, sospendere l’esecuzione tributaria?
Il provvedimento interinale, infatti, ha funzione parzialmente anticipatoria della decisione a cognizione piena. Se è vero che non può, in sede cautelare, ottenersi un risultato non conseguibile in via ordinaria, allora è anche vero che il giudice tributario non può erogare una tutela strumentale ad una protezione definitiva della situazione soggettiva controversa, protezione definitiva che il suo Ufficio non potrebbe mai assicurare in quanto privo della relativa potestà giurisdizionale.
Peraltro, sotto un profilo formale, la fase sommaria si conclude con ordinanza che, come noto, non ha di per sé carattere definitivo. La questione va regolata con sentenza.
- La sentenza.
Nel caso in esame, il giudice tributario ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, trattandosi di una fattispecie che non riguarda l’omessa notifica degli atti presupposti all’impugnato pignoramento. Ed invero, come è noto, la Corte di Cassazione fissa il riparto di giurisdizione tra G.O. e G.T. in tema di esecuzione fiscale nei seguenti termini:
- alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo, adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, ovvero fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o nullo;
- alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e, dunque, alla legittimità dell’atto esecutivo (cfr. Cassazione SS. UU. 14 aprile 2020, n. 7822).
Conseguentemente, ha dichiarato il difetto di giurisdizione, assegnando al ricorrente termine perentorio per la riassunzione del giudizio di merito davanti al giudice ordinario.
- Riflessioni.
L’elemento qualificante della vicenda è dato dalla circostanza che, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 47ter del d.lgs. n. 546/92, ancorché in sede cautelare, il Giudice ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata in Camera di Consiglio.
Ed infatti, il recente decreto legislativo n. 220/2023, attuativo delle nuove regole in tema di contenzioso tributario previste dalla delega fiscale (Legge n. 111/2023), ha apportato numerose innovazioni al processo tributario, inserendovi, tra le altre, la cosiddetta “sentenza in forma semplificata”.
L’art. 1, co. 1, lett. t) del d.lgs. n. 220/23 ha aggiunto al d.lgs. n. 546/1992 il nuovo articolo 47ter, rubricato “definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione”. Per effetto di tale modifica, il legislatore ha introdotto nel processo tributario la possibilità per il Giudice, sia monocratico che collegiale, di definire la causa nel merito in sede di decisione della domanda cautelare.
Un elemento fondamentale per l’emissione della sentenza “in forma semplificata” è rappresentato dalla circostanza che il giudice tributario riconosca la manifesta fondatezza, l’inammissibilità, l’improcedibilità ovvero l’infondatezza del ricorso del contribuente.
In siffatte ipotesi, la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.
La previsione appena illustrata dà attuazione al criterio di delega, volto alla semplificazione della normativa processuale. L’obiettivo è, difatti, proprio quello di rendere il processo più rapido in presenza di evidenti elementi che consentono una definizione immediata del giudizio, sia per questioni processuali che di merito.
Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto di fare condivisibile uso di tale importante novità, definendo nella fase cautelare il giudizio con l’applicazione della sentenza in forma semplificata, stante il manifesto difetto di giurisdizione.
Tuttavia, rimane sullo sfondo l’insoluta questione di come assicurare al contribuente un immediato presidio di tutela nei confronti di un’esecuzione ingiusta o illegittima, nel caso in cui il Giudice Tributario ritenga di non essere munito di potestas iudicandi.
Questione complessa e di non facile soluzione. Prova ne è sia una recente ordinanza cautelare del Tribunale Ordinario di Napoli dell’8 luglio 2024, che affronta un’analoga questione di difetto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo e di cui si riportano gli stralci più significativi: “… Con riferimento al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo eccepito dalla resistente Avvocatura dello Stato e su cui le parti hanno contraddetto, occorre evidenziare quanto segue: va preliminarmente evidenziato che la questione attinente la giurisdizione si atteggia nella fase cautelare in modo non dissimile rispetto a quanto si verifica in ordine alla questione di competenza territoriale (o anche per materia) della causa di merito, ovvero deve considerarsi non rilevante nell’ambito del giudizio cautelare proposto in corso di causa.
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 669quater c.p.c., quando la domanda cautelare è proposta in corso di causa, competente a conoscerla può essere soltanto il giudice dinanzi al quale – de facto – pende la causa di merito, atteso che la norma anzidetta individua la competenza “per relationem”, ma senza rinviare alla competenza del merito “legale”, che potrebbe anche essere stata mal posta o eventualmente disattesa all’esito della causa di merito. Si tratta dell’interpretazione della prevalente giurisprudenza, e altresì maggiormente accolta in dottrina, secondo cui la competenza del giudice cautelare deve essere riferita esclusivamente all’attuale investitura del giudice della causa di merito e non invece alla competenza “legale” di questi, in quanto attinente al merito della domanda, e che sarà poi valutata per l’appunto in sede di merito.
Ad ogni modo, tale orientamento trova un valido riscontro normativo nella previsione di cui al comma 2 dell’articolo 669quater c.p.c. che radica la competenza cautelare del giudice dinanzi al quale pende la causa di merito anche se sospesa, come può accadere proprio nel caso di regolamento di competenza ovvero di giurisdizione. Inoltre, al riguardo, l’orientamento giurisprudenziale prevalente, ritiene, con coerente ricostruzione sistematica, che il provvedimento cautelare non perde efficacia nel caso di dichiarazione di incompetenza da parte del giudice di merito, qualora sia seguito da tempestiva riassunzione presso il giudice dichiarato competente o munito di giurisdizione”.
Al di là di ogni valutazione circa la soluzione adottata dal giudice civile, a parere di chi scrive l’assenza nel processo tributario di una norma analoga all’art. 669quater c.p.c. rende molto concreto il rischio di un vuoto di tutela del contribuente nella fase sommaria dell’esecuzione tributaria