La sentenza n. 3607/2025 del Consiglio di Stato affronta un articolato contenzioso relativo a un concorso per dirigenti presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il giudice amministrativo ribadisce i principi fondamentali in materia di prove orali, valutazione dei titoli e incompatibilità dei commissari. Viene esclusa ogni illegittimità nella procedura, valorizzando il principio della prova di resistenza e la discrezionalità tecnica delle commissioni. Il provvedimento si inserisce in una giurisprudenza consolidata a tutela dell’autonomia valutativa.
di Armando Pellegrino
- Introduzione
La sentenza n. 3607 del 29 aprile 2025 del Consiglio di Stato rappresenta un’importante occasione per fare il punto sull’equilibrio tra garanzie procedimentali e autonomia tecnica nelle procedure concorsuali pubbliche. Il contenzioso trae origine da un ricorso presentato da una candidata esclusa da un concorso per dirigenti, con censure relative alla prova orale, alla valutazione dei titoli e all’asserita incompatibilità di un commissario. Il Consiglio di Stato coglie l’opportunità per ribadire i principi fondamentali che regolano la trasparenza e l’imparzialità delle selezioni, offrendo una lettura sistematica dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 e del principio della “prova di resistenza”. La decisione si colloca nel solco di una giurisprudenza orientata a non travalicare i limiti del sindacato giurisdizionale in presenza di discrezionalità tecnica, valorizzando la motivazione documentata delle valutazioni effettuate.
- La selezione concorsuale nella PA tra legalità e discrezionalità tecnica: la sentenza del Consiglio di Stato n. 3607/2025
Con la sentenza n. 3607 del 29 aprile 2025, il Consiglio di Stato – Sezione Sesta – si è pronunciato su un articolato contenzioso relativo allo svolgimento di un concorso pubblico per l’assunzione di dirigenti di seconda fascia presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La decisione si segnala per l’accurata ricostruzione dei principi applicabili in materia di selezione concorsuale nella pubblica amministrazione, offrendo spunti rilevanti tanto sul piano dell’attività delle commissioni esaminatrici quanto sul piano del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni rese in sede di esame.
La candidata appellante lamentava una pluralità di vizi procedimentali, tra cui l’illegittima valutazione dei titoli, l’erroneità della prova orale, la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e segretezza, oltre alla dedotta incompatibilità di uno dei membri della commissione. Il Consiglio di Stato, con argomentazioni articolate, ha ritenuto infondate o inammissibili le censure sollevate, confermando la legittimità della procedura e rigettando l’appello.
In primo luogo, il Collegio ha affrontato le contestazioni relative alla prova orale, ritenendole infondate sotto molteplici profili. Sul piano generale, quanto agli aspetti procedurali di svolgimento della prova orale, si rileva che l’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994 stabilisce che “le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”.
Sul piano della tempistica di predisposizione dei quesiti, è stato chiarito che la formulazione delle domande anche meno di 24 ore prima dell’inizio delle prove orali non viola l’art. 12 del d.P.R. 487/1994, sempre che sia garantita l’imparzialità e la segretezza dei quesiti. In tal senso, l’attestazione contenuta nei verbali della commissione, relativa alla chiusura e sigillatura dei plichi contenenti le domande, custoditi in luogo sicuro, ha assunto valenza probatoria dirimente. Il giudice amministrativo ha altresì escluso che la mancata pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi all’orale possa integrare un vizio invalidante, in assenza di una concreta lesione della posizione giuridica soggettiva della candidata.
Riguardo all’asserita incongruità del punteggio attribuito, è stata ribadita l’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione, che può essere sindacata solo in presenza di macroscopici errori di fatto, manifesta illogicità o irragionevolezza. Nel caso di specie, le valutazioni espresse, formalizzate in apposite griglie di attribuzione del punteggio, sono risultate intellegibili e coerenti con i criteri predeterminati. È stato inoltre evidenziato come non sussista alcun obbligo normativo per cui ciascun quesito debba essere contenuto in una busta separata, essendo sufficiente che l’intero ambito disciplinare sia rappresentato da quesiti sigillati e sorteggiati pubblicamente.
Altro punto centrale della decisione riguarda il principio della cd. “prova di resistenza”, secondo cui, una volta appurato l’insuccesso del candidato alla prova orale, l’esito negativo di questa rende invece irrilevanti gli eventuali vizi della procedura di valutazione dei titoli, dal momento che, in ogni caso, l’appellante non vedrebbe mutata la propria condizione di esclusa[1]. In tale prospettiva, l’annullamento degli atti relativi alla valutazione dei titoli non potrebbe comunque comportare alcun effetto utile per l’appellante, non avendo superato la prova orale.
Sotto il profilo dell’asserito conflitto di interessi di un componente della commissione, il Consiglio di Stato ha riaffermato un orientamento consolidato secondo cui, per poter configurare una causa di incompatibilità, non basta la mera contiguità lavorativa o l’appartenenza a un medesimo ufficio, dovendo ricorrere una relazione personale o professionale di tale intensità da ingenerare il dubbio di un giudizio non imparziale.
Difatti, per la giurisprudenza, le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51 c.p.c., estendibili, in rispetto al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa, in quanto presunzioni di doverosa declinatoria eccepibile dalla parte interessata hanno carattere tassativo; come tali, sfuggono all’estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa e di evitare un pretestuoso ricorso ad elementi invalidanti che non sia basato su un effettivo conflitto di interessi[2].
Più nello specifico, la giurisprudenza ha precisato che la semplice sussistenza di rapporti di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali. Inoltre, perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo o tra collega/collega, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico[3].
Nel caso in esame, i rapporti evocati dalla parte appellante si sono rivelati insufficienti a integrare tale livello di intensità, trattandosi perlopiù di legami indiretti o del tutto ipotetici.
Infine, la sentenza ha escluso che le disposizioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) possano essere considerate fonte di obblighi giuridicamente vincolanti circa la composizione esterna delle commissioni o l’obbligo di rotazione. Il richiamo contenuto nel PIAO alla sperimentazione di componenti esterni non costituisce infatti un vincolo per l’Amministrazione, né tantomeno un parametro cogente di legittimità.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la validità dell’operato della commissione esaminatrice e della procedura concorsuale nel suo complesso. La sentenza si inserisce in una giurisprudenza costante tesa a bilanciare le esigenze di legalità e trasparenza con la necessaria tutela dell’autonomia tecnica delle commissioni giudicatrici, ribadendo che il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione nelle valutazioni di merito se non in presenza di evidenti profili patologici.
- Conclusione
La sentenza in esame si conferma allineata al consolidato orientamento volto a delimitare rigorosamente il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni concorsuali, in assenza di gravi vizi logici o istruttori. Il Consiglio di Stato riafferma la legittimità delle scelte operate dalle commissioni, purché supportate da criteri predeterminati, verbali coerenti e prove documentali affidabili. Particolarmente significativo è il richiamo al principio della “prova di resistenza”, che contribuisce a evitare l’annullamento inutile di atti inidonei a mutare l’esito della selezione. Viene inoltre riaffermata la tassatività delle cause di incompatibilità, escludendo derive interpretative analogiche in assenza di relazioni personali rilevanti. L’approccio garantisce un bilanciamento tra esigenze di controllo e rispetto dell’autonomia valutativa, valorizzando la legalità sostanziale del pr
[1] Consiglio di Stato sez. V, 23/08/2019, n. 5837.
[2] Cons. Stato, VI, 30 luglio 2013, n. 4015.
[3] Cons. Stato, VI, n. 4015 del 2013.
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