Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

L’art. 9, comma 3 Cost.: una base adeguata a considerare come dovere costituzionale. Il contrasto al cambiamento climatico

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A cura di Vittorio Capuzza

Il riferimento alla tutela dell’ambiente nella Costituzione italiana è il risultato di un cammino lento, ma sempre in atto; su questo tema fondamentale per la vita del nostro mondo interiore e materiale lo sguardo dei giuristi nella Carta Costituzionale non solo tende in avanti, bensì mira ad espandersi. Sicché, quantità e qualità segnano le coordinate di questo cambiamento. La disposizione contenuta nell’art. 9 Cost. [1]  così diventa ‘norma’,[2] risultato cioè di interpretazione dinamica e sensibile alla realtà sociale che non è più considerata dalla legge una piattaforma inerte, ma magma vitale da tutelare nei valori che esprime, secondo l’ottica di postmodernità giuridica[3] oggi in atto più che nel Novecento. La Carta, infatti, “esprime la cifra giuridica di un popolo nella sua storica concretezza, traducendola in principii e regole”;[4] essa non è più il risultato del cd. costituzionalismo moderno, le cui Carte dei diritti Santi Romano nel Discorso inaugurale dell’anno accademico 1906-1907 nell’Università di Modena non aveva temuto di qualificare come una specie di catechismi: “Redatte in forma breve, chiara e sistematica, si sperò che esse potessero servire a diffondere fra i cittadini la conoscenza e l’amore dei loro diritti e doveri, costituendo una specie di catechismo civile, da porsi nella mani di tutti, persino in quelle dei bambini perché vi imparassero a leggere, come si volle per la dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino”.[5] La Costituzione italiana promulgata nel 1947 è, invece, una voce storica e concreta,[6]espressione del popolo sovrano e non dello Stato”.[7] Tale sguardo reale presuppone un attentissimo lavorio dei Padri costituenti, capace di attingere “direttamente (…) alle radici della società dove allignano i valori”.[8] La lentezza del movimento dei valori testimonia come essi tendono “ad espandersi naturalmente in principii, principii che non hanno bisogno di un testo per esprimersi ma che possono circolare inespressi all’interno del tentativo di comprensione di un complesso ordine giuridico racchiuso per comodità da una Assemblea Costituente in 139 articoli[9]. È chiara manifestazione di questo dinamismo, lento ma costante come lo è quello dei valori sociali, la presenza nel laboratorio dei Padri costituenti della voce ‘patrimonio naturale’ poi divenuto ‘paesaggio’ nell’impressione espressa nell’art. 9 Cost. A quest’attenzione deve unirsi il laborioso intervento interpretativo della Corte Costituzionale che a quell’articolo ha dato ossigeno e arricchimento.[10] Sicché, la Corte appare nella sua funzione di “organo della società, piuttosto che dello Stato[11]  e la Carta come le leggi sono “semplici manifestazioni in attesa di diventare esperienza vissuta, in attesa cioè che la interpretazione/applicazione consenta loro di incarnarsi”.[12]

Cominciando dal ‘quo ante’, sembra che l’art. 9 e, nello specifico, anche il riferimento al ‘paesaggio’ siano il risultato di una presa di coscienza sempre maggiore dei valori espressi nell’articolo e dedotti, a mano a mano, nell’ambito dei lavori dapprima della I Sottocommissione permanente e poi dell’Assemblea Costituente. In particolare, i lavori della I Sottocommissione interessarono per lo studio e le proposte nell’ambito dei principi costituzionali riguardanti la cultura e la scuola, due Relatori, entrambi giuristi docenti universitari: Concetto Marchesi (che fu anche letterato), iscritto al gruppo parlamentare Comunista, e Aldo Moro. La Sottocommissione nella seduta di martedì 22 ottobre 1946 inizia i lavori intorno al tema della tutela dell’arte e della scienza, libere come liberi sono i loro insegnamenti.[13] Nella seduta del 29 ottobre successivo, nel contesto della discussione promossa intorno alle due relazioni proposte dai relatori Marchesi e Moro,[14] il Presidente Roberto Lucifero d’Aprigliano (deputato liberale) apre la dialettica intorno a un articolo proposto solo da Marchesi e che Moro non ha sottoscritto (spiegandone le ragioni in quella stessa seduta): “Lo Stato, favorendo con premi e sovvenzioni le migliori iniziative private, stabilirà e svolgerà, con l’assistenza degli enti locali e per mezzo delle autorità centrali e periferiche, un piano di struttura scolastica diretto ad integrare e ad estendere l’istruzione popolare”.

Da un lato Umberto Merlin, avvocato del gruppo della Democrazia Cristiana, ne chiede l’esclusione facendo presente che la raccomandazione della Sottocommissione era per una Costituzione “breve e chiara”; d’altro lato, il Presidente Lucifero propone un’altra formulazione più snella e diretta. L’avv. Ottavio Matrojanni, deputato dei Liberal-democratici, concilia le posizioni proponendo un testo in mediazione, che viene approvato all’unanimità: “È interesse dello Stato diffondere con ogni mezzo la cultura popolare e professionale e favorire in tal senso le private iniziative”. Eterogenesi: dal riferimento scolastico, ora s’intravede nello sfondo di questo enunciato un primo e più ampio riferimento alla tutela della cultura da parte dello Stato, archetipo di quel che segnerà il testo finale dell’art. 9, comma 1 Cost.

D’altronde, lo stesso deputato Marchesi nella sua Relazione sui Principii costituzionali riguardanti la cultura e la scuola, dopo aver richiamato l’importanza della libertà dell’arte e della scienza e che “Lo Stato non ha un’arte, come non ha una scienza; ma dell’arte e della scienza si giova per i suoi fini nazionali e sociali”, in calce al testo proponeva alla Sottocommissione anche gli artt. 5 e 6 che rispettivamente esprimevano una doppia attività dello Stato verso la cultura e i beni culturali: favorire e vigilare.[15] Circa il disposto sui monumenti artistici, storici, l’aggiunta di quelli ‘naturali’ adombrava in nuce il concetto di ‘paesaggio’. La proposta, confluita con modifiche ulteriori nell’art. 29 del Progetto di Costituzione, viene discussa in Assemblea Costituente nella seduta di mercoledì 30 aprile 1947,[16] presieduta dall’avv. Umberto Terracini, del gruppo del Partito Comunista; il testo posto in discussione reca espresso riferimento al ‘paesaggio’, avendo espunto nel riferimento al patrimonio la compente ‘naturale’ dello stesso: “I monumenti artistici e storici, a chiunque appartengano ed in ogni parte del territorio nazionale, sono sotto la protezione dello Stato. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio”. Il confronto che ne segue oscilla tra coloro che ritengono l’articolo superfluo (addirittura “ridicolo”, così lo appella il deputato Edoardo Clerici), altri che chiedono di specificare che l’intervento dello Stato sui beni artistici e storici debba essere di “tutela” estesa anche ai beni mobili (l’autonomista deputato Tristano Codignola), altri ancora che chiedono il rinvio alla futura discussione sulla competenza legislativa delle regioni (l’avv. Salvatore Mannironi deputato della D.C.), affermando la necessità “che la tutela di queste opere sia fatta dal centro e con criteri unitari” (l’ing. Florestano Di Fausto, deputato D.C.), ovvero considerando all’opposto “che essi saranno tutelati tanto di più, in quanto affidati localmente al nostro popolo, che ne ha sempre tratto tante artistiche ispirazioni” (così l’anziano notaio, deputato D.C., Giuseppe Micheli – era del 1874). Interrompe per un attimo l’intervento del deputato Micheli una voce dalla sinistra dell’Aula che ribadisce: “Mancherà l’unità di indirizzo” (p. 3422).

Di seguito, i deputati Giuseppe Firrao, Gustavo Colonnetti e Umberto Nobile (tutti ingegneri) propongono l’art. 29-bis: “La Repubblica promuove la ricerca scientifica e la sperimentazione tecnica e ne incoraggia lo sviluppo”; presenta la proposta Firrao con un lungo intervento (gli consterà due rimproveri del Presidente e la richiesta d’interruzione presentata a Terracini da Nino Mazzoni (da poco – dal 3 febbraio – passato nelle fila del Partito Socialista Lavoratori Italiani). Propone un testo semplificato il prof. Enrico Medi, ma il disegno non viene approvato nella successiva votazione la quale, stando alle regole di procedura improntate sulla ratio delle brevità della Carta, doveva anticipare, essendo più ampia la formulazione del disposto, quella sulla stesura più specifica. Quest’ultima, secondo il diverso paradigma presentato lungamente da Firrao, inaspettatamente viene invece approvata con applausi, tanto che Firrao nel rivolgersi all’Assemblea dice “Se fossi stato informato che sulla mia proposta si sarebbe raccolta così calorosa adesione avrei risparmiato alla mia ugola lo sforzo di illustrarla, ed ai colleghi, impazienti di lasciare l’Aula, la fatica d’ascoltarmi” (p. 3426).  

Tracce dell’iter di maturazione dell’art. 29 invero non ce ne sono: lo stesso deputato Clerici nel suo intervento riconosce di avere “cercato invano nei verbali della Commissione dei settantacinque le ragioni di questa disposizione” (p. 3419). Ma alla fine il testo dell’art. 9 che l’Assemblea Costituente approva è quello che fino alla novella del 2022 resta composto dai due commi, nei quali viene stabilito l’impulso statale allo sviluppo della cultura, “obbligo a carico dello Stato di promuoverne l’incremento senza limitarsi alla mera tutela delle sue condizioni di esistenza[17] e la specificazione che ne rafforza il senso nelle forme di manifestazione attraverso la ricerca scientifica e tecnica, secondo il disegno presentato nell’aprile del 1947 da Firrao, Colonnetti e Nobile.

Ma in tutto questo risalta chiaramente il fatto che nei contenuti della discussione in Assemblea Costituente (e prima ancora nei lavori della I Sottocommissione) nulla viene detto circa il ‘patrimonio naturale’ o, successivamente, sulla ‘tutela del paesaggio’, locuzione che però compare, come si sa, nel comma 2 dell’art. 9 Cost. I tempi del dopoguerra non avevano ancora fatto maturare una ulteriore sensibilità sociale verso l’ambiente, anche se lo sguardo dei Costituenti si era comunque rivolto all’immaterialità della natura, intesa come bene a sé e come espressione, al pari dei beni culturali, di bellezza. Per i Padri costituenti i precedenti legislativi a loro disposizione erano rappresentati dalla Legge 11 giugno 1922, n. 778 – Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico (nota come “Legge Croce”) che all’art. 1 dichiarava soggette a speciale protezione le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico “a causa della loro bellezza naturale e della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria”, nonché dalla Legge 29 giugno 1939, n. 1497 – Protezione delle bellezze naturali (il cui art. 19, comma 1 aveva abrogato la Legge Croce). Come si vede, la tutela paesaggistica era motivata dalla tutela della bellezza, riflesso della natura.

Inoltre, l’eredità secolare ricevuta dall’età moderna già confermava culturalmente che “per migliorare gli affari dell’uman genere” sarebbe bastato scoprire e comunicare “tra loro le notizie che hanno, in fatto di scienze e di arti (…): cioè di quanto per natura, e per arte, in scienze, e in lavori, o negli antichi, o ne’ recenti tempi, o ne’ colti popoli, o ne’ selvaggi, nei ceti, e negli individui, o in qualunque modo v’è sparso di utile e d’ingegnoso al mondo”; tra questi vantaggi era stato scorto “anche quello di conoscere con inconcepibile frutto le mutazioni naturali dei tempi, le qualità delle stagioni, e delle annate, sol che a quello, che detta la buona fisica, si aggiungesse una raccolta di osservazioni lunghe e ben prese, con tanti segni, che pur noti sono a’ marinaj, ai contadini, ai pastori”.[18]

Questa attenzione verso il ‘patrimonio naturale’ non poteva sfuggire ai Costituenti, i quali nella stesura della Carta stavano compiendo una costante azione ri-cognitiva dei valori reali della società; un’attività più volte rappresentata nel testo della Costituzione dall’uso del verbo ‘riconoscere’, non inteso come sinonimo di ‘concessione’, ma di discernimento, di una vera e propria ‘invenzione’ (etimologicamente intesa) di ciò che già esiste nel tessuto concreto della vita di un popolo.[19] Fra questi valori già era presente in nuce quello della ‘natura’, concetto che maturerà, nella Costituzione vivente, manifestandosi come ‘ambiente’ fino a superare una struttura antropocentrica a favore di quella valoriale del mondo e del cosmo ex se. Alla bellezza-splendore intesa come riflesso di ciò che natura ‘ha’ si giungerà così alla bellezza intrinseca di ciò che la natura ‘è’.

La dimensione valoriale della natura si muoveva nella coscienza sociale evolvendo sempre di più e il diritto di fronte ad essa non rimase inerte.

Dottrina e giurisprudenza soprattutto costituzionale pensarono, poi, a trarre dalla disposizione (art. 9, comma 2), armonicamente composta con l’art. 32 e l’art. 41 Cost., un contenuto valoriale più ampio da quello espresso dalla sola littera legis. Infatti, mentre la dottrina con i saggi di Alberto Predieri (1969)[20] e di Massimo Severo Giannini (1973)[21] vedeva nella triade paesaggio/salute/libera iniziativa economica un trilatero su cui poggiare la nozione di ‘ambiente’ (termine allora non ancora espresso letteralmente nella Carta) e il legislatore iniziava a garantire una tutela diretta ai beni paesaggistici e ambientali,[22] la Corte Costituzionale contemporaneamente cominciava a leggere in senso evolutivo le tre disposizioni. Tale lettura dinamica nella Costituzione ‘materiale’[23] veniva poi rafforzata negli anni a seguire da interventi Europei, come la Convenzione europea del paesaggio (Strasburgo – Comitato del Ministri del Consiglio d’Europa, 19 luglio 2000 – ratificata con L. n. 14/2006), la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (cd. carta di Nizza, 2000, all’art. 37), il TFUE all’art. 191, l’Accordo di Parigi sui cambianti climatici e il programma declinato nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibilità (17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – SDGs, adottata nel 2015 dall’Assemblea delle Nazioni Unite).

La Corte Costituzionale nella lettura espansiva dell’art. 9, comma 2, anche alla luce della riforma nel 2001 del Tit. V della Costituzione (specialmente dell’art. 117), ha, da un lato, meglio inquadrato le competenze regionali nella cornice della esclusività statale, affermando nella sentenza n. 407 del 2002 che l’ambiente è più un valore costituzionalmente protetto, capace di delineare “una sorta di materia ‘trasversale’, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono alle esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale”. Sembra avvertire qui l’eco di quella voce (“mancherà l’unità di indirizzo”, p. 3422) che nella seduta del 30 aprile 1947 in Assemblea Costituente aveva interrotto il deputato notaio Giuseppe Micheli mentre difendeva la tutela decentrata.

D’altro lato, le sentenze della Corte Costituzionale che in questo cammino ‘post quem’ estendono in modo assai significativo la portata dell’art. 9 Cost. innestandovi le esigenze sociali e le nuove sensibilità nel frattempo maturate e divenute incontrovertibilmente ‘valori’, sono emblematicamente rappresentate dalla n. 378/2007 e dalla n. 12/2009: la Corte riconosce “la conservazione della natura come valore a sé” (n. 12/09).

Dunque, dall’iniziale binomio paesaggio/salute, espressione della proiezione dei valori di bellezza e benessere, il cammino ermeneutico ha visto crescere il ruolo della sostenibilità come termine in bilanciamento con la libera iniziativa economica; via via, la sostenibilità è divenuto bene a sé, intendendosi con esso la tutela della natura stessa.

In questa crescita esponenziale s’innesta la riforma operata dalla Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 che si riferisce direttamente alla tutela dell’ambiente e modificando gli art. 9 e 41 Cost. inserisce il termine “ambiente” in modo ancora più incisivo rispetto al vigente art. 117, comma 2.[24] Infatti, nell’art. 9 compare un terzo comma che, nella tripartizione espressa nel citato art. 117, si riferisce alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.

Se leggiamo questa nuovo disposto non possiamo che scorgervi i caratteri ampi che nel tempo la Corte Costituzionale, supportata da parallela alta dottrina, erano stati dedotti nei testi previgenti, a cominciare dal principio della tutela dell’ambiente. In altri termini, questo terzo comma ha più natura dichiarativa che costitutiva, essendo già prima del 2022 l’ambiente pienamente vivo e presente nella Carta, secondo un’accezione estesa ed estensibile alla luce delle nuove forme di valori ambientali e di sostenibilità che via via vengono a delinearsi nella collettiva coscienza sociale. In tale quadro ampio e dinamico già trova tutela ogni forma, ogni bene, ogni cosa che costituisce ‘ambiente’: acqua, suolo, sottosuolo, atmosfera e clima. Fermo restando l’indubbio valore e l’opportunità che la Legge n. 1/2022 abbia meglio fissato questo valore e la necessità della sua tutela anche (e non solo, visto il riferimento alla tutela degli animali) nella prospettiva antropologica delle future generazioni a cui spetta il diritto di ricevere quel che a nostra volta abbiamo avuto, non sposta lo sguardo dall’asse storico che ha alimentato e alimenta l’art. 9 Cost. La visione dinamica ed estensiva è la corona circolare nella quale si ascrive la specificazione espressa nel novello comma 3 dell’art. 9 Cost.; per converso, esso non costituisce un elenco dei beni da tutelare e in quanto tale chieda d’esser letto in senso restrittivo, come le eccezioni. Al contrario, esprime ‘valori’ da tutelare costituzionalmente (bellezza, salute, sostenibilità) nei quali si innestano tutte le forme di manifestazione dell’ambiente, fra le quali il clima trova logica, naturale, necessaria presenza. Come è stato autorevolmente detto di recente, “L’assenza della parola ‘clima’ nella Costituzione non è un tema”.[25]

Del resto, il concetto di ambiente è pianamente onnicomprensivo di ogni aspetto della natura e rispecchia quel dinamismo proprio dell’esistenza del quale è riflesso anche lo stesso graduale riconoscimento ad opera della legge. Su questa energia imitativa della natura annotava Pascal in uno dei suoi Pensieri: “La natura imita se stessa. (…). I numeri imitano lo spazio, pur essendo di natura così diversa. (…). La radice, i rami, i frutti, i princìpi, le conseguenze”, (Pens. n. 592).

Perciò, non solo il novello comma 3, ma l’intero art. 9 così come letto in senso evolutivo fino ad oggi a partire dalle voci lontane dei Costituenti (‘patrimonio naturale’, ‘paesaggio’, ‘ambiente’), rappresenta il fondamento anche per considerare come specifico dovere costituzionale il contrasto al cambiamento climatico, ‘riconoscendo’ simmetricamente il diritto di ognuno[26] alla tutela dell’equilibrio (sostenibilità) fra attività umana e natura (cielo, acqua, terra). S’avvera allora quanto Santi Romano aveva intuito ed espresso nel suo scritto del 1901 intitolato L’instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e sua legittimazione, [27] nel quale aveva rivolto la sua indagine di studioso al “momento supremo in cui un diritto positivo assimila ed assorbe con la sua potenza di attrazione ciò che gli è estraneo”. Così pare essere avvenuto con riferimento all’ambiente: un valore che dal 1948 ha cominciato ‘di fatto’ a essere sempre meno estraneo al diritto e passando per la nozione del ‘concetto giuridico’[28] diviene  indiscutibile ‘principio’, armonicamente inserito fra i principii di diritto pubblico il cui sistema, come lo stesso Romano scriveva nell’edizione anch’essa del 1901 dei suoi Principi,[29] regola “l’attività concreta con cui lo Stato persegue i propri interessi”, (§ 6-7), con ciò definendo l’intero ‘diritto amministrativo’.


[1] Se ne riporta il vigente testo per comodità di lettura:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

[2] Su tale distinzione si veda Cass. Civ., Sez. Un. 2 agosto 1994, n. 7194.

[3] P. Grossi, Storicità versus prevedibilità: sui caratteri di un diritto pos-moderno, in Oltre la legalità, Bari 2020, pp. 79-98.

[4] P. Grossi, La legalità costituzionale nella storia del diritto moderno, in L’invenzione del diritto, Bari-Roma, p. 35.

[5] S. Romano, Discorso inaugurale dell’anno accademico 1906-1907 nell’Università di Modena, pubblicato in Annuario dell’Università di Modena, 1907; poi in Discorsi e prolusioni accademici. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Modena, Modena 1931; infine in S. Romano, Scritti minori (a cura di G. Zanobini), Diritto costituzionale, I, Milano 1950, pp. 259-70; in argomento, a p. 264. Su Santi Romano si veda, in particolare, Attualità e necessità del pensiero di Santi Romano, R. Cavallo Perin, G. Colombini, F. Merusi, A. Police, A. Romano, (a cura di), Atti del Convegno (Pisa, 14 e 15 giugno 2018) in occasione del centenario dalla pubblicazione de L’ordinamento giuridico di Santi Romano, Napoli 2019.

[6] P. Grossi, La Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico pos-moderno, in L’invenzione del diritto, op. cit., p. 56.

Il carattere di ‘storicità’ lo aveva precisato, ad esempio, il deputato Aldo Moro nel presentare lo schema dell’art. 6 del Progetto di Costituzione (diventerà il comma 1 dell’art. 3 Cost.) all’Assemblea Costituente nella seduta pomeridiana di lunedì 24 marzo 1947 [LXXIV, pp. 2416 e 2417]; infatti, aveva affermato che il testo così posto all’approvazione “Ha un netto significato giuridico e contribuisce a definire un aspetto essenziale dei fini caratteristici del volto storico dello Stato italiano”.

Riguardo alla ‘concretezza’ si consideri, in particolare, che intorno al riconosciuto compito della Repubblica di rimuovere le limitazioni che gli ostacoli di ordine economico e sociale “di fatto” possono determinare alla libertà e all’uguaglianza [art. 7 del Progetto che diventerà il comma 2 dell’art. 3 Cost.], nella stessa seduta il deputato Amintore Fanfani era interviene partendo dalla “Constatazione della realtà, perché mentre con la rivoluzione dell’ ’89 è stata affermata l’uguaglianza giuridica dei cittadini membri di uno stesso Stato, lo studio della vita sociale in questo ultimo secolo ci dimostra che questa semplice dichiarazione non è stata sufficiente a realizzare tale eguaglianza, e fa parte della nostra dottrina sociale una serie di rilievi e di constatazioni circa gli ostacoli che hanno impedito di fatto la realizzazione dei principii proclamati nell’ ‘89”, (pp. 2424 e 2425).  

[7] P. Grossi, Prima lezione di diritto, Bari-Roma 2003, p. 103.

[8] P. Grossi, La Costituzione italiana, op. cit, p. 58. Si veda M. Luciani, Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana, in “Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti”, 1 (2013), p. 2.

[9] P. Grossi, La Costituzione italiana, op. cit, p. 58.

[10] Così Paolo Grossi qualifica il lavoro della Corte Costituzionale (in La Costituzione italiana, op. cit, p. 59).

[11] C. Ruperto, La Costituzione in mezzo a noi, Milano 2005, p. 11.

[12] P. Grossi, Prima lezione di diritto, op. cit., p. 103.

[13] Resoconto sommario della seduta (Pres. Corsanego), Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione, pp. 275 e ss.

[14] Resoconto sommario della seduta (Pres. Lucifero), Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione, pp. 309-319.

[15] Art. 5: “Tutte le organizzazioni educative popolari – circoli di cultura di fabbrica e di villaggio con le loro biblioteche, università popolari, scuole serali, associazioni sportive, ecc. – sono favorite dallo Stato”; art. 6: “I monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono un tesoro nazionale e sono posti sotto la vigilanza dello Stato”.

[16] Assemblea Costituente, 30 aprile 1947, CVI, pp. 3418-3426.

[17] E. Spagna Musso, Diritto Costituzionale, Padova 1992, p. 263.

[18] Così si legge nella Prefazione contenuta nella prima opera di meteorologia: Della vera influenza degli astri sulle stagioni e mutazioni di tempo, di Giuseppe Toaldo, Padova 1781, pp. IX e X.

[19] Giorgio La Pira nella Relazione presentata alla I Sottocommissione sui Principii relativi ai Rapporti civili, con grande chiarezza aveva messo in risalto il fatto che l’esperienza dello stato totalitario “non si limitò a violare questo o quel diritto fondamentale dell’uomo: negò in radice l’esistenza dei diritti originari dell’uomo, anteriori allo stato: esso anzi, accogliendo la teoria dei «diritti riflessi», fu propugnatore ed esecutore di questa tesi: – non vi sono, per l’uomo, diritti naturali ed originari; vi sono soltanto concessioni, diritti riflessi: queste «concessioni» e questi «diritti riflessi», possono essere in qualunque momento totalmente o parzialmente ritirati, secondo il beneplacito di colui dal quale soltanto tali diritti derivano, lo Stato”. Dunque, compito della Costituzione doveva essere – come fu ed è – la riaffermazione solenne dei diritti naturali della persona umana e “costruire la struttura di uno Stato essenzialmente democratico”.

[20] A. Predieri, Significati della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, in “Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione”, Milano 1969, p. 3 e ss.

[21] M.S. Giannini, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in “Riv. Trim. di Diritto Pubblico”, 1973, pp. 52 e ss.

[22] Si pensi alla Legge 8 agosto 1985, n. 431, nota come ‘Legge Galasso’.

[23] Secondo la notissima qualificazione che le diede Costatino Mortati: La costituzione in senso materiale, vol. 11 – Ser. 2, Istituto di Diritto pubblico e Legislazione sociale della R. Università di Roma, Milano 1940.

[24] Si veda l’ottimo Dossier del Parlamento – 7 febbraio 2022, Servizio Studi del Senato (Dossier n. 405/3) e Servizio Studi della Camera (Progetti di legge n. 452/3), Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente, (A.C. 3156-B/ Elementi per l’esame in Assemblea), XVIII Legislatura.

[25] Intervista rilasciata da Daria de Pretis, già vicepresidente della Corte Costituzionale, a F. Fasanella, in “Linkiesta” (18 luglio 2024). Sull’idoneità dell’art. 9 Cost. a ricomprendere ogni forma di tutela dell’ambiente senza necessità di altre declinazioni legislative si veda F. Fracchia, L’ambiente nell’art. 9 della Costituzione: un approccio in ‘negativo’, in “Il diritto dell’economia”, 1 (2022), p. 20.

Sulla potenzialità dell’art. 9 tale da ricomprendere anche la tutela del clima, si veda: R. Bifulco, Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana, in “Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti”, 3 (2023), pp. 132-148.

[26] Sui diritti sottesi nella Carta Costituzionale ed enucleati nel tempo, F. Modugno, I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale, Torino 1995.

[27] In Archivio giudico, LXVIII, Modena 1901, poi pubblicato anche in S. Romano, Scritti minori (a cura di G. Zanobini), Diritto costituzionale, op. cit., pp. 107 e ss.; la citazione è a p. 108. È uno di quegli studi di Romano che rappresentano la ventennale riflessione culminata nel 1918, al termine della I Guerra Mondiale, nel celebre Ordinamento giuridico.

[28] Lo legge come concetto giuridico indeterminato G. Morbidelli, Il regime amministrativo speciale dell’ambiente, in Scritti in onore di Alberto Predieri, II, Milano 1996, p. 1164; tale concetto giuridico è dinamicamente riempito di contenuti ad opera dell’interprete (ciò che è avvenuto, come s’è detto, grazie agli interventi della Corte Costituzionale, della giurisprudenza e della dottrina): S. Grassi, Ambiente e Costituzione, in “Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente”, 3 (2017), p. 19.

[29] Principi di diritto amministrativo, di dieci anni posteriore all’opera del suo Maestro, Vittorio Emanuele Orlando, edita con il medesimo titolo.

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