Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

L’assegnazione in fase esecutiva di crediti del debitore esecutato, avendo effetto traslativo-cessorio, comporta l’applicazione dell’imposta proporzionale ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) della allegata tariffa, parte prima.

Autore articolo

(nota a Cass. 12 ottobre 2025 n.27265).

Abstract: L’articolo esamina la questione del regime dell’imposta di registro applicabile all’ordinanza di assegnazione dei crediti pronunciata in materia di espropriazione presso terzi, con specifico riferimento all’assegnazione di crediti futuri e di valore incerto. Partendo dall’analisi della disciplina civilistica dell’istituto e dal rapporto sistematico tra l’art. 37 d.P.R. n. 131/1986 e l’art. 8 della Tariffa, parte I, il contributo ricostruisce il contrasto giurisprudenziale formatosi riguardo all’assoggettamento dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c. all’imposta in misura fissa ovvero proporzionale. In siffatto contesto, l’articolo si concentra sulla sentenza del 12 ottobre 2025 n.27265 della C. di Cassazione che, pur confermando l’applicabilità dell’imposta proporzionale in ragione dell’effetto traslativo-cessorio dell’assegnazione, enuncia rilevanti principi in tema di determinazione della base imponibile. Attraverso un’analisi critica della decisione, l’articolo evidenzia come la Suprema Corte abbia sostanzialmente superato l’impostazione meramente formalistica, valorizzando i principi di capacità contributiva e di proporzionalità, anche alla luce dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU. L’analisi conclude mettendo in luce le criticità che ancora attendono risoluzione nei casi in cui l’incertezza sul realizzarsi del credito permanga nel tempo e prospettando la necessità di un intervento legislativo puntuale, volto a introdurre meccanismi di tassazione coerenti con i principi costituzionali e con la natura dell’imposta di registro, con l’obiettivo di scongiurare il rischio di esiti sproporzionati e sostanzialmente confiscatori.

Abstract in eng.: The article examines the issue of the registration tax regime applicable to the order for the assignment of claims issued in the context of expropriation proceedings with third parties, with specific reference to the assignment of future claims of uncertain value. Starting from an analysis of the civil law framework governing this institute and of the systematic relationship between Article 37 of Presidential Decree No. 131/1986 and Article 8 of the Tariff, Part I, the contribution reconstructs the jurisprudential debate concerning whether orders issued under Article 553 of the Code of Civil Procedure should be subject to fixed or proportional taxation. In this context, the article focuses on the judgment of the Italian Supreme Court of 12 October 2025, No. 27265, which, while confirming the applicability of proportional tax due to the transfer-like effect of the assignment, states relevant principles regarding the determination of the taxable base. Through a critical analysis of the decision, the article highlights how the Supreme Court has effectively moved beyond a purely formalistic approach, enhancing the principles of ability to pay and proportionality, also in the light of Article 1 of Protocol No. 1 to the ECHR. The analysis concludes by identifying the critical issues still awaiting resolution in cases where uncertainty about the realization of the claim persists over time and by highlighting the need for targeted legislative intervention aimed at introducing taxation mechanisms that are consistent with constitutional principles and with the nature of the registration tax, in order to avert the risk of disproportionate and substantially confiscatory outcomes.

Sommario: 1. Premessa: la vicenda processuale. 2. Le questioni giuridiche. 3. Natura ed effetti dell’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. 4. Inquadramento dell’istituto nell’ambito della disciplina dell’imposta di registro. 5. Il contrasto giurisprudenziale e la soluzione adottata da Cass n. 27265/2025. 6. La problematica della base imponibile e l’interpretazione costituzionalmente orientata. 7. Profili di criticità e prospettive de iure condendo: la necessità di ricercare la giusta imposizione fiscale in assenza di un evento certo. 8. Conclusioni.

1. Premessa: la vicenda processuale.

La decisione annotata offre lo spunto per rimeditare il controverso tema del regime fiscale, ai fini dell’imposta di registro, dell’ordinanza di assegnazione di crediti futuri ed incerti pronunciata nell’ambito di una procedura di espropriazione presso terzi.

La vicenda processuale traeva origine da un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione ad un’ordinanza di assegnazione resa a favore di un creditore all’esito di una procedura di pignoramento presso terzi.

A seguito di una sentenza civile che gli aveva riconosciuto un cospicuo risarcimento del danno per un incidente stradale, il contribuente aveva intrapreso una procedura espropriativa nei confronti del debitore, aggredendo la pensione da questi percepita tramite la Cassa del Notariato. L’ordinanza del giudice dell’esecuzione aveva assegnato al creditore procedente una quota della pensione del debitore fino al soddisfacimento del suo credito. In sede di registrazione del provvedimento, l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato l’imposta proporzionale (con aliquota dello 0,50%), assumendo come base imponibile l’intero importo del credito precettato, pari ad oltre due milioni di euro. Il contribuente aveva quindi impugnato l’atto impositivo, ottenendo in primo grado una pronuncia favorevole della Commissione Tributaria Provinciale, la quale aveva ritenuto applicabile l’imposta in misura fissa.

Di contro, la Commissione Regionale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, aveva riformato la decisione, affermando la debenza dell’imposta proporzionale in ragione della natura traslativa del provvedimento di assegnazione del credito pignorato.

Un elemento fattuale di cruciale rilevanza, ritualmente dedotto in giudizio, era il decesso del debitore esecutato, evento che aveva comportato la cessazione del trattamento pensionistico e, di conseguenza, la drastica riduzione della somma effettivamente riscossa dal creditore[1].

La Corte di Cassazione, investita della questione, pur confermando l’orientamento consolidato circa l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro, ha introdotto dei principi innovativi in merito al criterio di determinazione della base imponibile, in specie con riguardo all’assegnazione di crediti futuri, incerti e solo parzialmente realizzati in sede esecutiva.

2. Le questioni giuridiche.

La pronuncia in commento affronta due questioni giuridiche centrali e strettamente interconnesse, da tempo al centro di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale:

– la qualificazione, sul piano fiscale, dell’ordinanza di assegnazione di crediti ex art.553 c.p.c. ai fini dell’imposta di registro, e segnatamente la scelta tra l’applicazione dell’imposta in misura fissa o proporzionale;

– la corretta individuazione della base imponibile nel caso di applicazione dell’imposta proporzionale, con specifico riguardo all’ipotesi di assegnazione di crediti futuri, di valore incerto e di realizzo solo parziale rispetto al credito azionato.

La risoluzione di tali questioni impone un’analisi che, muovendo dalla disciplina civilistica dell’istituto, approda al suo inquadramento nel sistema dell’imposta di registro attraverso la ricognizione del rapporto esistente tra l’art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito “TUR”) e l’art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al medesimo decreto.

All’esito di tale percorso, vedremo come la Corte, nella sentenza in esame, abbia superato una visione meramente formalistica dell’istituto, approdando ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, tesa a valorizzare i principi di capacità contributiva e di proporzionalità del prelievo fiscale.

3. Natura ed effetti dell’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.

L’ordinanza di assegnazione di crediti, disciplinata dall’art.553 del codice di rito, costituisce l’atto terminale del procedimento di espropriazione presso terzi.

Tale procedura consente ad un creditore, munito di titolo esecutivo, di soddisfare la propria pretesa aggredendo i crediti che il proprio debitore vanta a sua volta nei confronti di un terzo (il c.d. debitor debitoris). A seguito della dichiarazione positiva del terzo, il giudice dell’esecuzione emette l’ordinanza con la quale dispone che il terzo paghi direttamente al creditore procedente le somme dovute, fino alla concorrenza del credito azionato.

La natura giuridica e gli effetti di tale ordinanza sono stati oggetto di profonde riflessioni a livello teorico[2]. È pacifico che essa operi una “cessione forzata” del credito; detto trasferimento, tuttavia, avviene “salvo esazione”, il che significa che l’obbligazione del debitore originario nei confronti del creditore procedente si estingue solo con l’effettivo pagamento da parte del terzo assegnato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ed osservato anche dalla sentenza in commento, l’assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., ossia pro solvendo, non opera anche l’immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante; detto effetto liberatorio si verifica solo all’esito del pagamento che il terzo debitore esegue in favore del creditore assegnatario (art. 2928 c.c.). E’ in tale momento, infatti, che si realizza il pieno effetto satisfattivo dell’assegnazione la quale, pertanto, integra una “datio in solutum” condizionata al pagamento integrale[3].

Un altro profilo rilevante da considerare risiede nella circostanza che l’ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato.

Ciò consente al creditore assegnatario, in caso di inadempimento del terzo, di avviare direttamente un’azione esecutiva nei suoi confronti. Tuttavia, è opinione consolidata che tale provvedimento, pur essendo emesso all’esito di una delibazione sommaria, non sia idoneo a passare in giudicato, in quanto non risolve una controversia in un ordinario processo di cognizione, ma si limita a produrre i suoi effetti nell’ambito del processo esecutivo[4].

4. Inquadramento dell’istituto nell’ambito della disciplina dell’imposta di registro.

Sul piano fiscale, il fulcro della problematica risiede nella qualificazione dell’ordinanza di assegnazione alla luce dei presupposti impositivi dell’imposta di registro.

La norma generale disciplinante la registrazione degli atti giudiziari è l’art. 37 del D.P.R. 131/1986 (TUR), a mente del quale sono soggetti a registrazione “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio”.

Sorge pertanto il problema di stabilire se l’ordinanza di assegnazione, atto tipico del processo esecutivo e non di quello di cognizione, possa essere considerata alla stregua di provvedimento che “definisce il giudizio”.

La dottrina e la giurisprudenza che propendono per la tassazione in misura fissa fanno leva proprio su questo aspetto: l’ordinanza di assegnazione dei crediti, pronunciata all’esito di una procedura esecutiva, secondo l’opinione maggioritaria, non ha natura intrinsecamente decisoria, in quanto non risolve una controversia, ma si limita a dare attuazione ad un titolo esecutivo preesistente[5].

Invero, l’analisi della questione presuppone che venga preliminarmente approfondito il rapporto sistematico esistente tra l’art. 37 e l’art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR[6].

Su questo punto, in effetti, la dottrina ha elaborato due distinte linee di pensiero.

Un primo orientamento attribuisce all’art. 37 TUR una funzione meramente descrittiva, ritenendo tassabili solo gli atti specificamente elencati nell’art. 8 della Tariffa[7].

Una seconda corrente di pensiero, invece, ascrive all’art. 37 TUR il carattere di clausola generale, con la funzione di definire i requisiti formali e di contenuto degli atti giudiziari tassabili[8].

In questa prospettiva, l’art. 37 individuerebbe il presupposto dell’imposizione (an debeatur), mentre l’art. 8 disciplinerebbe il quantum e il quomodo del prelievo, specificando le singole fattispecie imponibili e le relative aliquote[9].

Esiste, peraltro, anche una terza via che fa capo a quell’orientamento interpretativo – in un certo senso intermedio o sincretista – secondo il quale l’art. 8 della Tariffa non si limiterebbe a specificare le aliquote per gli atti indicati nell’art. 37, ma svolgerebbe anche una funzione integrativa del presupposto impositivo, ampliando il novero delle fattispecie imponibili.

Questa opinione valorizza il fatto che l’art. 8 menziona esplicitamente, tra gli atti da sottoporre a tassazione, “i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione”[10], talché la presenza di questa previsione esplicita, introdotta con il TUR del 1986, in questa prospettiva ermeneutica risulterebbe dirimente. Si sostiene infatti, che con essa il legislatore abbia operato un’equiparazione tra le due fattispecie ai fini fiscali: pur rimanendo atti del processo esecutivo, i provvedimenti di aggiudicazione e assegnazione sono stati assimilati ai provvedimenti decisori “in considerazione del profilo di specificità che connota quegli atti e che deve individuarsi nell’effetto traslativo di uno specifico bene (mobile, immobile o credito) che con essi si realizza[11].

La ratio di questa equiparazione, in sostanza, e a ben vedere, sembra risiedere non tanto nella conclamata natura “decisoria” dell’atto[12], quanto nel suo effetto economico-sostanziale: il trasferimento di beni o diritti che manifesta una capacità contributiva analoga a quella degli atti negoziali dotati di effetti simili[13].

5. Il contrasto giurisprudenziale e la soluzione adottata da Cass n. 27265/2025.

Proprio in virtù di tale varietà di opinioni, anche a livello giurisprudenziale si sono fronteggiati due orientamenti interpretativi sul tema della registrazione dell’ordinanza ex art.553 c.p.c.

Un primo filone, inaugurato da Cass. n. 9400/2007, propendeva per l’applicazione dell’imposta in misura fissa. Tale pronuncia sosteneva che l’ordinanza di assegnazione, essendo finalizzata alla “mera attuazione di un titolo esecutivo”, non contenesse una “condanna al pagamento” e non risolvesse una controversia. Pertanto, non rientrando nella lettera b) dell’art. 8 (atti di condanna), doveva essere ricondotta all’ipotesi residuale della lettera d) (“atti non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”), soggetta a imposta fissa[14].

A questo indirizzo, seguito da una parte consistente della giurisprudenza di merito[15], si è contrapposto l’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, che fa perno sugli enunciati di Cass. n. 16022/2005. Questa sentenza ha valorizzato, come già accennato, l’effetto traslativo del provvedimento e l’esplicita menzione dell'”assegnazione” nell’art. 8 della Tariffa, concludendo per l’applicazione dell’imposta proporzionale[16].

In pratica, il Giudice di legittimità è approdato alla conclusione che «con il richiamo al provvedimento di “assegnazione”, il legislatore abbia inteso riferirsi specificamente all’istituto previsto in via generale dall’art. 505 c.p.c. e più in particolare poi dagli artt. 529, 539, 552 ss. e 588 c.p.c. posto che è da presumere che quando una norma di diritto tributario faccia riferimento ad un istituto privatistico o processual civilistico, abbia adottato anche la definizione che di tale rapporto abbia dato la legge civile o processuale civile. Con quella previsione, dunque, è evidente che gli atti di aggiudicazione e assegnazione, pur restando atti della procedura esecutiva, ai fini tributari sono stati in qualche modo estrapolati dalla procedura medesima ed equiparati ai provvedimenti decisori»[17].

La sentenza oggi in commento si inserisce nel solco di questo secondo orientamento interpretativo, oggi maggioritario, confermando che l’assegnazione di crediti in fase esecutiva, avendo effetto traslativo, comporta l’applicazione dell’imposta proporzionale.

Sin qui nessuna reale novità; la vera portata innovativa della decisione risiede nella soluzione offerta alla seconda e più spinosa questione: la corretta determinazione della base imponibile.

6. La problematica della base imponibile e l’interpretazione costituzionalmente orientata.

Come osservato in premessa, la prassi dell’Amministrazione Finanziaria, avallata da una parte della giurisprudenza, è sempre stata quella di applicare l’imposta proporzionale sull’intero importo del credito per cui si procede (la somma enunciata nell’atto di precetto), a prescindere dal valore e dalla natura del credito effettivamente assegnato[18].

Senonché, tale approccio ermeneutico, nel caso di assegnazione di crediti futuri e incerti come una quota di stipendio o pensione, conduce sovente a risultati palesemente irragionevoli e sproporzionati laddove finisce per consentire la tassazione di una ricchezza meramente potenziale e spesso mai venuta ad esistenza.

La sentenza annotata ha il pregio di affrontare di petto questa problematica, ritenendo che una simile interpretazione si ponga in contrasto con principi di rango superiore, sia costituzionali che convenzionali.

In primis, la Corte richiama il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost., il quale esige che il presupposto del tributo sia espressione di una forza economica effettiva, certa e attuale.

Sotto questo profilo, la scelta di tassare l’intero credito azionato anche nel caso in cui il creditore abbia ottenuto solo una frazione minima di esso a causa di eventi sopravvenuti (come ad es. il decesso del debitore), significa colpire una ricchezza inesistente, a detrimento del requisito dell’effettività.

La capacità contributiva, infatti, si manifesta “soltanto nell’arricchimento effettivamente conseguito dal creditore attraverso l’assegnazione, e non già nel credito astratto o potenziale che il provvedimento di assegnazione si limita ad individuare“, con la conseguenza che un’imposta parametrata al mero valore nominale del credito, in assenza di un corrispondente incremento di ricchezza a favore del creditore procedente (quest’ultimo derivante dall’effettiva attuazione del credito in sede esecutiva), è destinata ad assumere tratti “sostanzialmente confiscatori”.

Sotto un secondo non meno pregnante profilo la decisione annotata compie un passo ulteriore, interpretando la normativa fiscale interna alla luce della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

In particolare, essa richiama l’art.1 del Protocollo n.1, che tutela il diritto di proprietà[19], e la giurisprudenza della Corte EDU in materia di “espropriazione fiscale”[20].

Secondo la Corte di Strasburgo, un’ingerenza nel diritto di proprietà – quale è un prelievo fiscale – deve mantenere un “giusto equilibrio” tra l’interesse generale e la tutela dei diritti individuali. Un prelievo che imponesse un carico eccessivo e sproporzionato rispetto alla finalità perseguita rischierebbe di compromettere tale equilibrio e tradursi in una forma di espropriazione indebita. Nel caso di specie, l’applicazione del tributo di registro su una base imponibile commisurata all’intera somma nominalmente assegnata, a fronte di un incasso irrisorio, costituisce un’ingerenza sproporzionata e priva di ragionevolezza, che comprime il diritto patrimoniale del creditore in modo inaccettabile.

Sulla base di queste premesse teoriche, a conclusione di un articolato e convincente ragionamento, la Corte enuncia due principi di diritto destinati a ridisegnare la materia: dopo avere riconosciuto che in tema di imposta di registro l’assegnazione in fase esecutiva di crediti del debitore esecutato, avendo effetto traslativo-cessorio, comporta l’applicazione dell’imposta proporzionale ai sensi dell’art.8 co.1 lett. a) della allegata Tariffa, parte prima, “identificandosi la base imponibile nel credito assegnato e non in quello posto in esecuzione”, la sentenza chiarisce altresì che, in presenza di un’assegnazione di crediti futuri (nella specie, soddisfatti con l’attribuzione del quinto del trattamento pensionistico spettante al debitore esecutato) il giudice di merito ha il potere-dovere di calcolare la base imponibile anche tenendo in considerazione dei fatti sopravvenuti rilevanti per la determinazione dell’imposta dovuta (nella specie, la cessazione del trattamento pensionistico in conseguenza del decesso del debitore esecutato accaduto nelle more del processo esecutivo).

In sintesi, enunciando tali principi, la S. Corte stabilisce che la base imponibile non è data dal valore nominale del credito azionato, ma dall’entità del diritto concretamente trasferito.

Soprattutto, nel caso di crediti futuri, il cui valore si realizza nel tempo, la base imponibile deve essere commisurata a quanto effettivamente e concretamente riscosso (o riscuotibile) dal creditore, tenendo conto anche di eventi sopravvenuti che ne determinano l’esatto ammontare. Inoltre, il carattere di impugnazione-merito proprio del processo tributario, fa sì che il giudice investito della questione abbia il potere-dovere di procedere a tale quantificazione sulla base dei fatti accertati, se del caso riducendo la pretesa fiscale alla giusta misura.

7. Profili di criticità e prospettive de iure condendo: la necessità di ricercare la giusta imposizione fiscale in assenza di un evento certo.

La soluzione adottata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 27265/2025, sebbene rappresenti un’innovazione di notevole rilievo, è stata resa possibile da una circostanza fattuale determinante: il decesso del debitore esecutato, avvenuto nelle more del giudizio, ha permesso di quantificare con esattezza l’arricchimento effettivamente conseguito dal creditore. In tal modo la Corte ha potuto ancorare la base imponibile ad una “somma certa e definibile, quella realmente ottenuta in soddisfazione”.

Resta da esaminare una problematica di cruciale importanza, che la sentenza in commento non poteva risolvere, ma che è sicuramente destinata a riproporsi in futuro: quale regime fiscale applicare qualora un simile evento certo non si verifichi? Si pensi, ad esempio, all’ipotesi, assai frequente nella prassi, in cui l’ordinanza di assegnazione riguardi una quota di pensione o di stipendio di un debitore che, al momento della registrazione dell’atto e per tutta la durata del contenzioso tributario, rimane in vita.

E’ evidente come in un simile scenario l’ammontare complessivo del credito riscuotibile dal creditore assegnatario sia destinato a rimanere incerto e meramente potenziale, essendo legato a variabili imprevedibili come la durata della vita del debitore o la continuità del suo rapporto di lavoro.

Di fronte a tale incertezza, il sistema attuale non fornisce criteri certi per la determinazione della base imponibile. Un dato però è difficilmente contestabile: la prassi attuale dell’Amministrazione Finanziaria, consistente nel tassare l’intero importo del credito precettato è illogica e potenzialmente lesiva del principio di capacità contributiva, in quanto colpisce una ricchezza solo ipotetica. La stessa sentenza n. 27265/2025 ha meritoriamente riconosciuto l’illegittimità di tale approccio, definendolo sostanzialmente “confiscatorio”. Se questo è il principio, si tratta di capire come potrebbe essere declinato in tutte le fattispecie caratterizzate da un’incertezza destinata a perpetuarsi nel tempo.   

Si potrebbe allora ipotizzare, in via interpretativa, il ricorso a strumenti di valutazione presuntiva, ad esempio attualizzando i flussi di cassa futuri attesi sulla base di calcoli attuariali legati alla speranza di vita media del debitore. Tale soluzione, tuttavia, oltre a non essere prevista da alcuna norma specifica in materia di imposta di registro, si infrangerebbe contro insormontabili obiezioni.

In primo luogo, introdurrebbe un elemento di discrezionalità valutativa estraneo alla natura di “imposta d’atto” del tributo di registro, che, alla stregua di quanto previsto dall’art.20 T.U.R. deve basarsi su quanto enucleabile dall’atto stesso[21]. In secondo luogo, e soprattutto, si tratterebbe pur sempre di una tassazione fondata su una presunzione, non su un arricchimento effettivo, con il rischio concreto di colpire una capacità economica inesistente qualora l’evento futuro (la sopravvivenza del debitore) non si realizzi secondo le previsioni statistiche.

L’evidente vuoto normativo e i connessi profili di incostituzionalità rendono pertanto auspicabile un intervento del legislatore, volto a introdurre un meccanismo idoneo a contemperare le esigenze erariali con i principi di giustizia tributaria. La Legge Delega per la riforma fiscale (L. 111/2023) offre un’importante occasione in tal senso, avendo previsto tra i criteri direttivi la revisione delle modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e razionalizzazione[22].

Una possibile soluzione, coerente con la natura del tributo e con i principi costituzionali, potrebbe consistere nell’introduzione di un sistema di tassazione provvisoria con conguaglio finale.

In pratica, in base a tale meccanismo, il procedimento di attuazione del prelievo fiscale si potrebbe articolare nelle seguenti fasi:

– l’ordinanza di assegnazione di crediti futuri e incerti verrebbe registrata in misura fissa, ovvero con un’imposta proporzionale minima calcolata su una base imponibile prudenzialmente determinata (ad esempio, l’ammontare delle rate di credito già maturate o di sicura pronta esigibilità);

– verrebbe contestualmente previsto l’obbligo, per il contribuente, di presentare una dichiarazione successiva, al momento dell’avveramento di un evento successivo che determini l’inesigibilità del credito, ovvero il definitivo consolidamento dell’incasso (ad esempio, per decesso del debitore, estinzione del rapporto di lavoro o integrale soddisfacimento del credito assegnato);

– in tale sede, si procederebbe alla liquidazione definitiva (conguaglio) dell’imposta proporzionale, calcolata sull’ammontare complessivo delle somme effettivamente riscosse dal creditore. L’imposta provvisoria già versata verrebbe scomputata da quella definitivamente dovuta.

Un simile sistema, analogo a quello già previsto dall’art. 37 TUR per gli atti giudiziari impugnati (che prevede la tassazione proporzionale “salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”) , permetterebbe di conciliare l’esigenza di registrazione dell’atto con il principio di capacità contributiva. La tassazione verrebbe così a colpire non una ricchezza potenziale o presunta, ma l’arricchimento effettivo e reale, eliminando alla radice i profili di sproporzione e irragionevolezza che caratterizzano la disciplina attuale e che la sentenza n. 27265/2025 ha messo in luce.

8. Conclusioni.

La decisione in commento segna una tappa significativa nell’evoluzione del sistema della tassazione degli atti giudiziari. Pur consolidando l’orientamento favorevole all’imposizione proporzionale dell’ordinanza di assegnazione, ne corregge le storture applicative attraverso un’interpretazione sistematica, costituzionalmente orientata.

Il vero fulcro della decisione non risiede tanto nell’an della tassazione, ormai pacifico, quanto nel quomodo, ovvero nella determinazione della base imponibile. La Corte abbandona un criterio formalistico, che legava il prelievo al valore nominale del credito azionato, per abbracciare un principio di effettività economica, ancorando la base imponibile all’arricchimento reale conseguito dal contribuente. Questa operazione ermeneutica, fondata sui principi di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di proporzionalità del prelievo (art. 1 Prot. 1 CEDU), pone un argine alla prassi dell’Amministrazione Finanziaria, che in casi di assegnazione di crediti futuri e incerti conduceva a risultati palesemente iniqui, assimilabili ad una vera e propria “espropriazione fiscale”.

La pronuncia, pertanto, non solo risolve la specifica controversia, ma fornisce ai giudici di merito uno strumento fondamentale per contemperare le esigenze erariali con i diritti fondamentali del contribuente, imponendo una valutazione sostanziale della ricchezza trasferita e tassando solo ciò che effettivamente entra nel patrimonio del creditore. Si tratta di un’affermazione di civiltà giuridica che riafferma la centralità dei principi di ragionevolezza e giustizia nel sistema tributario.

Appare comunque auspicabile un intervento chiarificatore della Consulta o dello stesso legislatore che stabilisca una volta per tutte quale debba essere il regime di tassazione delle ordinanze di assegnazione dei crediti futuri ed incerti, individuando una base imponibile ancorata all’effettivo valore del diritto trasferito, contemperando così le esigenze erariali con i principi fondamentali dell’ordinamento tributario.


[1] Quest’ultima era stata limitata a circa 69.000 euro, a fronte di un’imposta di registro già versata sulla sentenza di condanna per oltre 115.000 euro e di un’ulteriore pretesa di circa 12.000 euro sull’ordinanza di assegnazione.

[2] E’ stato osservato che tale elaborazione sembra essere il risultato della laconicità del testo legislativo, che poco o nulla dice in merito al procedimento e agli effetti dell’atto terminale, la qual cosa ha indotto giurisprudenza e dottrina ad elaborare ricostruzioni a dir poco creative dell’istituto; così R. Tiscini, Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell’ordinanza di assegnazione del credito ex art.553 c.p.c. in www.Judicium.it. Sul tema si veda ampiamente R. Vaccarella, voce Espropriazione presso terzi, in Digesto disc. priv. sez. civ. 2001, Vol. VIII, p. 94 ss. e B. Capponi, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, Torino, 2010, p. 260.

[3] Tra le tante cfr. Cass. 29.11.2018 n.30862; Cass. 11.12.2007 n.25946; Cass. 31.3.2011 n.7508. Ciò significa che l’obbligazione originaria del debitore non si estingue immediatamente con l’emissione dell’ordinanza, ma solo nel momento e nella misura in cui il terzo adempie effettivamente nelle mani del creditore assegnatario.

[4] Critica nei confronti di tale orientamento R. Tiscini, Considerazioni, cit. p. 10, ove osserva che le ragioni sulle quali tradizionalmente riposa l’idea che l’ordinanza di assegnazione sia inidonea a “fare stato” non sono del tutto persuasive, laddove si riconducono al fatto che non sia resa all’esito di un giudizio “pienamente cognitivo”, posto che essa definisce pur sempre un procedimento contenzioso ed è perciò dotata della forza dell’accertamento. Neppure – osserva inoltre tale A. – sarebbe dirimente in senso contrario il fatto che si tratti di un provvedimento reso non all’esito di un giudizio ordinario a cognizione piena, bensì sommario, posto che l’esperienza legislativa conosce plurimi esempi di titoli esecutivi giudiziali resi all’esito di una cognizione sommaria, ma al contempo idonei a passare in giudicato, siccome dotati della “forza dell’accertamento” (vedi ad es. l’ordinanza ex art.702quater c.p.c.).    

[5] Sulla inattitudine del provvedimento ad acquistare valore di res iudicata v. ad es. Cass. 18.5.2009 n.11404. Questo orientamento, tuttavia è contrastato da quella dottrina processualcivilistica, sopra richiamata, che enfatizza i profili valutativi e decisori dell’ordinanza di assegnazione in tutti quei casi nei quali le necessità concrete della procedura impongano al giudice dell’esecuzione di “accertare”, nel contraddittorio delle parti, la sussistenza del diritto all’assegnazione. Così R. Tiscini, op. cit. p. 13, ove osserva che nella giurisprudenza amministrativa la natura decisoria e l’attitudine al giudicato dell’ordinanza di assegnazione è stata affermata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che l’ha ritenuta suscettibile di esecuzione immediata mediante ottemperanza; C.d.S. 10.4.2012 n.2 e più di recente C.d.S. 29.12.2022 n.21.

[6] Profilo quest’ultimo che non sembra essere stato sufficientemente esplorato dalla giurisprudenza che sino ad oggi si è occupata della problematica della tassazione degli atti giudiziari.

[7] A. Fantozzi – G. Tinelli, Il regime tributario del processo civile, Torino, 1994, passim.

[8] Cfr. M. Basilavecchia, Spunti in tema di tassazione degli atti di riparto nelle procedure esecutive e concorsuali, in Rass. Trib., 1988, p. 123 ss. e C. Preziosi, L’atto giudiziario tassabile, in Riv. dir. trib., 2009, I, p. 667 ss.

[9] Sia consentito rinviare ad A. Benigni, La tassazione degli atti delle procedure concorsuali, Napoli, 2015, p.32.

[10] Cass. 12.10.2021 n.27668; CGT II grado Sicilia, 6.10.2023 n.8104; CGT I grado Roma, 8.2.2024 n.1871.

[11] In tal senso si esprime Cass. n.16022/2005; v. anche Cass. 16.3.2021 n.7306.

[12] Da taluni peraltro affermata, v. infra note 4 e 5.  

[13] Si tratta di un’impostazione che, sia pure in modo non esplicito, sembra aderire alla dogmatica tradizionale, la quale tende a disconoscere l’autonomia del microsistema degli atti giudiziari, ritenendo che l’imposizione fiscale su questi ultimi sia retta dalle medesime regole che presiedono alla registrazione degli atti negoziali, cfr. A. Fantozzi – G. Tinelli, op. cit., passim

[14] Cfr. Cass. Civ., Sez. 5, 5.3.2025 n. 5887; v. anche Cass. n. 27754/21 e Cass. n. 30279/21.  

[15] Per quanto concerne la giurisprudenza di merito, si esprimono a favore della tassazione fissa CTP Cagliari 5.8.2021 n.411; CGT I grado Firenze, 1° luglio 2025 n.419; CGT II grado Lazio, 22.7.2025 n. 4633; CGT I grado Biella, 29.10.2021 n.119; CTR Lombardia, 22.1.2019 n.300; CGT I grado Palermo, 26.5.2025 n.2562; CGT II grado Lombardia, 4.3.2024 n.683; CTP Reggio Emilia, 10.6.2020 n.139 nonché CGT I grado Salerno, 7.2.2025 n.818, in questa rivista con nota di M.G. Marino, La tassazione dell’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione ex art. 553 c.p.c.: tra funzione esecutiva e presunto effetto traslativo. Profili interpretativi dell’art. 8, Tariffa Parte I d.P.R. n. 131/1986 alla luce dei principi del diritto tributario e del diritto processuale civile.

[16] Tale linea interpretativa è stata ribadita da numerosi arresti successivi nei quali si è precisato che la sentenza n. 9400/2007 non aveva affrontato la questione della riconducibilità dell’atto alla lettera a) dell’art. 8 (atti traslativi), limitandosi ad escluderne la natura di atto di condanna (lett. b); v. Cass. 16.3.2021 n.7306; Cass. 12.10.2021 n.27668; Cass. n. 577/2025 e Cass. n. 5887/2025.

[17] Qui la Cassazione allude al c.d. “principio di costanza terminologica” in base al quale, in mancanza di elementi certi da riscontrarsi nella stessa legge tributaria, l’interprete deve presumere l’uniformità di significato tecnico dell’istituto preso in esame, attenendosi, in pratica, a quello elaborato nella diversa branca giuridica di origine; cfr. G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Parte generale, 5° ed., Padova, p.184. Qui però non possiamo fare a meno di rilevare come il carattere decisorio dell’ordinanza ex art.553 c.p.c., che viene evocato dalla S. Corte per giustificare l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, non sembra trovare riscontro nella giurisprudenza civilistica ove, come detto, prevale l’idea tradizionale del provvedimento dotato di efficacia esecutiva, ma strutturalmente inidoneo al giudicato. Su questo fronte appare decisamente più innovativo l’apporto della giurisprudenza amministrativa che, come sopra osservato, valorizza i profili decisori ed accertativi dell’ordinanza di assegnazione e la sua attitudine al giudicato in funzione dell’esperibilità del rimedio dell’ottemperanza. Sul tema si vedano le riflessioni di M.G. Marino, op. cit., p.5, la quale sottolinea il carattere evolutivo di tale approccio ermeneutico.  

[18] Tale prassi si fonda su un’interpretazione letterale del provvedimento, che spesso assegna le somme “sino alla concorrenza dell’intero credito”.

[19] Tale disposizione stabilisce: “1. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. 2. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.

[20]Cfr. Corte EDU, N.K.M. c. Ungheria, 14 maggio 2013, n. 66529/11 e Cass. Civ., 4.8.2020 n. 16629.

[21]  Sulla necessità che l’imposta venga applicata prescindendo dagli elementi extratestuali v. Cass., 18.2.2021, nn. 4315 e 4319; Cass., 1.4.2021, n. 9065; Cass., 25.5.2021, nn. 14318 e 14342; Cass., 21.9.2021, n.25601; Cass., 22.10.2021, nn. 29620 e 29623; Cass., 21.2.2024 n.4613.

[22] Cfr. art.10, comma 1 lett. g) Legge 9 agosto 2023 n.111.

Scarica il PDF

Autore articolo
Condividi:
WhatsApp
Email
LinkedIn

Scopri l'Istituto di Alta Formazione Giuridica Direkta

Con Direkta ottieni la migliore preparazione per superare esami e concorsi e avviare la tua carriera