Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

Le nuove dimensioni della punibilità nel diritto penale di settore (Parte seconda)

Autore articolo

di Antonino Ripepi[1]

ABSTRACT

Il presente contributo analizza la dimensione della non punibilità nel diritto penale tributario, focalizzando l’indagine sulle condotte riparatorie post-delittuose quale baricentro del sistema premiale moderno. Attraverso una disamina dell’evoluzione dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000, lo scritto illustra la trasformazione del pagamento del debito da mera circostanza attenuante a causa sopravvenuta di non punibilità, evidenziando la crescente “funzionalizzazione riscossiva” del processo penale.

L’indagine si sofferma sulle recenti novità introdotte dal D.Lgs. 87/2024 e dal c.d. Decreto Bollette (D.L. 34/2023), analizzando il delicato rapporto di specialità tra la disciplina ordinaria e le procedure di “tregua fiscale”, con particolare riguardo allo spostamento dei termini processuali per l’estinzione del debito. Viene inoltre approfondito il nuovo comma 3-ter dell’art. 13, che positivizza gli indici di particolare tenuità del fatto, risolvendo pregressi contrasti giurisprudenziali sulla rilevanza del pagamento rateale.

Infine, il lavoro affronta la persistente aporia sistematica relativa alla responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001): l’orientamento giurisprudenziale che nega l’applicabilità della particolare tenuità al soggetto collettivo, pur a fronte dell’integrale adempimento tributario, solleva criticità in termini di ragionevolezza e coerenza del sistema sanzionatorio complessivo.

This paper analyzes the dimension of non-punishability in criminal tax law, focusing on post-criminal remedial conduct as the center of gravity of the modern reward system. Through an examination of the evolution of Article 13 of Legislative Decree 74/2000, the paper illustrates the transformation of debt payment from a mere mitigating circumstance to a supervening cause of non-punishability, highlighting the growing “collection function” of criminal proceedings.

The paper focuses on the recent innovations introduced by Legislative Decree 87/2024 and the so-called “Bollette” Decree (Legislative Decree 34/2023), analyzing the delicate relationship between ordinary law and “tax truce” procedures, with particular regard to the shifting of procedural deadlines for debt settlement. The new paragraph 3-ter of Article 13 of Legislative Decree 74/2000 is also explored. 13, which positively assesses the evidence of particularly trivial nature of the act, resolving previous case law conflicts regarding the relevance of installment payments.

Finally, the paper addresses the persistent systematic aporia regarding corporate liability (Legislative Decree 231/2001): the case law that denies the applicability of the particularly trivial nature to collective entities, even in the face of full tax compliance, raises critical issues regarding the reasonableness and coherence of the overall penalty system.

1. Premessa.

Il presente scritto completa la parabola della disamina della non punibilità nel diritto penale tributario, esaminando la complessa disciplina in tema di pagamento del debito tributario e facendo seguito al precedente articolo dedicato all’analisi del dato normativo oscuro nel diritto tributario.

2. Linee evolutive.

Il d.lgs. n. 74/2000 aveva previsto, nella sua versione originaria, due circostanze attenuanti ad effetto speciale: il pagamento del debito tributario (art. 13) e la riparazione dell’offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario (art. 14). E’ appena il caso di osservare, dunque, che nell’originaria impostazione del decreto di disciplina dei reati tributari, il pagamento del debito tributario non implicava la conseguenza della non punibilità, ma unicamente un trattamento di favore dal punto di vista sanzionatorio[2].

Successivamente, con le modifiche apportate dal D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, recante “Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23”, è stata anche prevista una particolare causa di non punibilità per i reati tributari di omesso versamento e indebita compensazione (art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 74/2000) e per alcuni reati dichiarativi ritenuti meno gravi (dichiarazione infedele ed omessa presentazione) nel caso in cui, entro una determinata tempistica, venga effettuato l’integrale pagamento del debito tributario (art. 13, comma 2). Tale causa di non punibilità è stata, poi, con il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, estesa anche agli altri reati dichiarativi connotati da fraudolenza.

3. L’estinzione del debito tra autonomia del giudice penale e procedure tributarie: l’inefficacia penale della novazione e dell’accertamento con adesione.

All’esito della suddetta evoluzione, nella odierna formulazione l’art. 13 cit. prevede che i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1 (i primi due concernenti omesso versamento, il secondo inerente all’indebita compensazione), non siano punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

Pertanto, dal punto di vista dogmatico, il comma 1 (ma la medesima considerazione si estende al comma 2) delinea una causa sopravvenuta di non punibilità, in quanto il fatto del pagamento è evidentemente successivo rispetto alla commissione del fatto penalmente rilevante, e di carattere oggettivo, in quanto non dipende dalle caratteristiche soggettive del reo, bensì dal fatto materiale ed esterno del pagamento, indipendentemente da qualsiasi ravvedimento interiore, nell’ambito di quella “irrefrenabile funzionalizzazione riscossiva” di cui si è detto.

Diversa è la previsione dell’art. 13 cit., comma 2, per i reati previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5 D. Lgs. n. 74/2000 (inerenti alla dichiarazione o all’omissione della medesima), in relazione ai quali l’integrale pagamento del dovuto deve avvenire prima che l’autore del reato abbia formale conoscenza dell’inizio di procedimenti amministrativi o penali.

In tale parte, la disposizione ha “cristallizzato” la giurisprudenza consolidatasi sulla precedente versione dell’art. 13 D. Lgs. n. 74/2000, la quale statuiva che tale disposizione non fosse applicabile in caso di mera adesione all’accertamento, il suo riconoscimento essendo subordinato all’integrale estinzione dell’obbligazione tributaria mediante il pagamento anche in caso di espletamento delle speciali procedure conciliative previste dalla normativa fiscale[3].

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la causa di non punibilità dei reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 opera solo a seguito dell’integrale pagamento, anche rateale, dell’importo dovuto a titolo di debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e non consegue al mero accordo intervenuto tra debitore e amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito e la rimodulazione della sua scadenza[4].

La giurisprudenza di legittimità non ha, dunque, condiviso l’opinione per cui l’accordo raggiunto tra i debitori e l’erario realizzerebbe una novazione del debito che, se concluso antecedentemente alla scadenza del termine per l’adempimento, determinerebbe l’inapplicabilità della fattispecie di cui all’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, precludendo la configurabilità della condotta omissiva sanzionata, escludendo la permanenza dell’obbligazione tributaria omessa per effetto dell’accordo novativo; al contrario, la Cassazione ha ritenuto che l’effetto novativo dell’obbligazione che deriva dall’accordo tra il contribuente e l’amministrazione rimane circoscritto all’ambito tributario, non producendo conseguenze sul piano penale[5].

Inoltre, nell’elaborazione giurisprudenziale è stabile l’affermazione del principio dell’autonoma determinazione dell’imposta evasa in ambito penale rispetto a quella definita in sede amministrativa.

In particolare, con riferimento a tale aspetto si è statuito che spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l’ammontare dell’imposta evasa, da intendersi come l’intera imposta dovuta e non versata, suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca, in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria[6]. Infatti, il giudice non è vincolato, nella determinazione del profitto confiscabile, all’imposta risultante a seguito dell’accertamento con adesione o del concordato fiscale tra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente anche se, per potersi discostare dal dato quantitativo convenzionalmente accertato e tener invece conto dell’iniziale pretesa tributaria dell’Erario, occorre che risultino concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile l’originaria quantificazione dell’imposta dovuta[7]. Perciò, il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa è rimesso al giudice penale, al quale spetta di compiere una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata in sede amministrativa o dinanzi al giudice tributario[8].

Infine, il comma 3 dell’art. 13, di minor rilievo in questa sede, prevede che, qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso, la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione[9].

4. L’estensione dell’esimente per adempimento del debito: profili di tassatività e questioni di diritto intertemporale.

In primo luogo, ci si potrebbe chiedere se la causa di non punibilità dell’adesione all’accertamento, prevista dall’art. 13, comma 1, cit. sia estensibile alle fattispecie di cui al comma 2 (artt. 2, 3, 4 e 5 dello stesso decreto).

La risposta negativa si impone in ragione dell’impossibilità di estendere analogicamente istituti quali le cause di non punibilità in stretto.

Tale conclusione è confermata dalla giurisprudenza più recente, secondo cui la causa di non punibilità dell’adesione all’accertamento, prevista dall’art. 13, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con riguardo ai reati dichiarativi di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. cit. per il caso di integrale pagamento del debito tributario effettuato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, non trova applicazione analogica relativamente ai più gravi reati di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5, escludendolo l’assetto complessivo della disciplina dettata dal medesimo d.lgs., che prevede, per essi, la diversa causa di non punibilità del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13, comma 2, d.lgs. citato, nel caso di condotta estintiva del debito tributario esplicitata dall’autore del reato all’Amministrazione finanziaria prima di aver avuto conoscenza dell’inizio di una qualsiasi attività di accertamento o un trattamento sanzionatorio più mite, ex art. 13-bis, comma 1, nel caso di attività collaborativa iniziata successivamente alla presa di conoscenza dei menzionati accertamenti[10].

Quanto, invece, all’applicabilità temporale, la Corte di Cassazione ha statuito che la causa di non punibilità contemplata dall’art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall’art. 11 del D.Lgs. n. 158 del 2015, è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, sia già stato aperto il dibattimento.

Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che il limite temporale normativamente previsto (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) debba essere interpretato nel senso dell’applicazione della causa di non punibilità solo laddove il pagamento integrale del debito tributario sia già avvenuto antecedentemente alla prima data utile per chiedere l’applicazione della causa di non punibilità a seguito dell’introduzione della stessa; non si può, viceversa, ritenere l’applicazione retroattiva ai fatti di reato per i quali il pagamento integrale del debito tributario non sia avvenuto entro tale termine, interpretazione che varrebbe ad una generalizzata rimessione in termini con ulteriori problematiche, in assenza di disciplina transitoria, prima tra tutte la prescrizione del reato che potrebbe venire a maturare nelle more del pagamento qualora si accogliesse la tesi della applicazione della causa di non punibilità anche per coloro che non hanno compiuto l’integrale pagamento del debito tributario[11].

Inoltre, dal momento che l’art. 13 reca una causa di non punibilità e non configura certamente un’abolitio criminis, trova sicuramente applicazione il limite del giudicato.

In termini, Cass. pen., Sez. III, 21 marzo 2018, n. 13110, secondo cui la causa di non punibilità contemplata dall’art. 13 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come riformulato dall’art. 11 D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 non si applica ai procedimenti nei quali, pur essendo intervenuto il pagamento nei termini di legge, sia intervenuta sentenza irrevocabile prima dell’entrata in vigore D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

5. I nuovi indici di valutazione della tenuità nel diritto penale tributario: tra soglie di punibilità e condotte riparatorie post factum.

Merita un’analisi separata il nuovo comma 3-ter dell’art. 13 cit., introdotto dal D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, il quale prevede che “ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria; c) l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”.

La lett. a) rappresenta la cristallizzazione di un indirizzo pretorio pacifico nell’affermare che la particolare tenuità del reato tributario potrebbe valutarsi solo a fronte di scostamenti minimi dalle soglie di punibilità[12].

La lett. b), invece, afferma a livello normativo la rilevanza, ai fini della valutazione di particolare tenuità, di condotte tenute post factum in senso riparatorio dell’offesa, che formava invece oggetto di un contrasto giurisprudenziale[13].

A giudizio di parte della dottrina, si deve trarre la conclusione che la sopravvenuta estinzione del debito tributario mediante integrale adempimento dell’obbligo di pagamento oggetto di un piano di rateazione potrà comportare una nuova ed universale causa di non punibilità per i reati tributari che rispettino, nel resto, i requisiti di operatività posti dall’art. 131-bis c.p.[14].

Va, comunque, chiarito che il cit. art. 13, comma 3-ter non rappresenta un mero “doppione” dell’art. 131-bis cit.; infatti, mentre l’art. 13 disciplina delle esimenti legali, l’art. 131-bis c.p. disciplina un’esimente che dipende pur sempre da una valutazione discrezionale e più ampia dell’offensività del fatto da parte del giudice, che può variare da caso a caso. L’art. 13, comma 3-ter, infatti, ha la funzione di evidenziare alcuni indici che devono essere particolarmente valorizzati dal giudice (senza escludere quelli residui dell’art. 131-bis c.p.) quando vengono in rilievo reati tributari.

6. La causa speciale di non punibilità nel c.d. “Decreto Bollette”: profili di maggior favore e differenze rispetto al regime generale.

L’art. 23 del c.d. decreto bollette (D.L. 30 marzo 2023, n. 34, recante “misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè in materia di salute e adempimenti fiscali”) ha introdotto una causa di non punibilità di alcuni reati tributari, espressamente definita speciale rispetto a quella delineata dall’art. 13 D. Lgs. n. 74/2000[15].

Entrambe le cause di non punibilità riguardano gli stessi reati tributari, ossia gli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, D. Lgs. n. 74/2000. Entrambe le cause di non punibilità, inoltre, operano sul medesimo presupposto dell’integrale versamento degli importi dovuti dal contribuente, che deve intervenire entro un certo termine individuato in rapporto al procedimento penale.

Quanto agli elementi differenziali, si segnala il termine ultimo entro il quale va effettuato il pagamento del debito tributario: prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nell’art. 13 D. Lgs. n. 74/2000, prima della pronuncia della sentenza di appello, nell’art. 23 D.L. n. 34/2023.

Un secondo elemento differenziale è rappresentato poi dall’indicazione di particolari modalità e termini per la definizione delle violazioni tributarie e per il pagamento del debito. Mentre l’art. 13 D. Lgs. n. 74/2000 opera un generico riferimento alle “procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie”, nonché al “ravvedimento operoso”, l’art. 23 D.L. n. 34/2023 aggancia la causa speciale di non punibilità alla definizione delle violazioni e al versamento dei contributi “secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 1, commi da 153 a158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”, cioè secondo la disciplina della c.d. tregua fiscale.

Differenze meno rilevanti ai presenti fini concernono: 1) l’espresso riferimento, nell’art. 13 d.lgs. n. 74/2000, alla necessità del pagamento di sanzioni amministrative e interessi, riferimento che non compare nell’art. 23 D.L. n. 34/2023; 2) il tempo a disposizione del contribuente per effettuare il pagamento del debito tributario mediante rateizzazione; 3) la previsione espressa, solo nell’art. 13 d.lgs. n. 74/2000, della sospensione del termine di prescrizione del reato, durante il periodo concesso per il pagamento del debito tributario.

A giudizio di autorevole dottrina, la nuova causa speciale di non punibilità si presenta per molti profili più vantaggiosa rispetto a quella prevista dall’art. 13 d.lgs. n. 74/2000, che verosimilmente è destinata di fatto a non trovare più applicazione, almeno fino a quando sarà possibile accedere alla c.d. tregua fiscale[16].

7. Art. 13 D. Lgs. n. 74/2000 e responsabilità degli enti.

Come noto, in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’art. 131-bis c.p. non è applicabile nel “micro-sistema” rappresentato dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, considerata la natura amministrativa della responsabilità degli enti[17].

In tal senso, si è osservato che il d.lgs. n. 231 del 2001 definisce “amministrativa” la responsabilità dell’ente, ma soprattutto amministrative le relative sanzioni (art. 9); inoltre, optando per la diversa tesi che qualifica come penale la responsabilità dell’ente, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2001 rischia di entrare per diversi aspetti in rotta di collisione con i principi che la Carta costituzionale enuncia nel conformare la responsabilità penale.

In tempi molto recenti, tali conclusioni sono state confermate da Cass. pen., Sez. III, 10 luglio 2024, n. 37237, ove si afferma, in particolare, che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto.

Tale autonomia esclude che l’eventuale applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all’ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso.

Le ripercussioni in ambito penale tributario sono evidenti e, a giudizio di parte della dottrina, anche criticabili. Infatti, in difetto di una norma specifica nel sistema del D. Lgs. n. 231/2001, l’avvenuto pagamento del debito tributario da parte dell’ente non può dischiudere le porte all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.

Eppure, come evidenziato di recente, con riferimento all’art. 131-bis c.p. è ben possibile che, a fronte di un fatto di minima offensività per la persona fisica, ci si trovi di fronte una grave lacuna organizzativa dell’ente, che potrebbe giustificare l’applicazione della sanzione para-penale per il solo soggetto collettivo, almeno se si prende a riferimento la “colpa d’organizzazione” come cuore della responsabilità dell’ente. Al contrario, l’adempimento dell’obbligazione è un fatto di per sé neutro, che prescinde dal livello di colpevolezza della persona fisica o del grado di virtuosa organizzazione dell’ente “e che sarebbe altresì facile inquadrare nell’ambito del c.d. carrot and stick approach, pure legato a doppio filo con l’intero sistema di responsabilità da reato degli enti”[18].

Di conseguenza, la valorizzazione del principio di autonomia per sostenere la punibilità dell’ente anche a fronte del pagamento del debito tributario genera una grave criticità sistematica che sembra, a giudizio di questa parte della dottrina, davvero difficile giustificare. 

Si è, inoltre, osservato che, in una fase storica in cui si assiste all’implementazione di strumenti di deflazione e di scardinamento dell’idea della centralità della pena e della stigmatizzazione dell’autore dell’illecito, occorre porre l’attenzione sull’avvertita esigenza di andare oltre la considerazione della sola persona fisica, guardando anche all’ente[19].

8. Conclusioni.

L’analisi condotta permette di affermare che il moderno diritto penale tributario abbia definitivamente abbandonato l’originaria impostazione punitiva del 2000 per approdare a un sistema marcatamente deflattivo e risarcitorio. Se l’impianto iniziale degradava il pagamento a mera circostanza attenuante, le riforme del 2015, 2019 e, da ultimo, del 2024 hanno consacrato la “funzionalizzazione riscossiva” del processo penale, rendendo l’estinzione del debito il fulcro della non punibilità.

Uno dei punti di maggior rilievo emersi è la netta separazione tra l’accertamento tributario e quello penale. La giurisprudenza di legittimità ha blindato il potere del giudice penale di determinare l’imposta evasa autonomamente, neutralizzando tentativi di “novazione” del debito in sede amministrativa. Questo conferma che, sebbene il fine ultimo dello Stato sia la riscossione, il processo penale mantiene la propria sovranità nell’accertamento dell’offesa reale.

L’introduzione del comma 3-ter dell’art. 13 segna un punto di svolta: il legislatore ha scelto di risolvere i contrasti giurisprudenziali cristallizzando per legge gli indici di particolare tenuità. La valorizzazione delle condotte riparatorie post factum e dei piani di rateizzazione sposta il baricentro dal disvalore dell’azione alla volontà di reintegrazione dell’ordine violato, garantendo una maggiore prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

Il profilo di maggiore criticità rimane tuttavia quello della responsabilità degli enti. Mentre per la persona fisica il sistema offre molteplici “vie di uscita” (art. 131-bis c.p., tregua fiscale, estinzione del debito), per la persona giuridica l’autonomia della responsabilità amministrativa si traduce in una asimmetria sanzionatoria difficilmente giustificabile. Il mancato coordinamento tra il D.Lgs. 74/2000 e il D.Lgs. 231/2001 rischia di vanificare l’efficacia del carrot and stick approach: l’ente che adempie integralmente al debito tributario si trova paradossalmente privo degli stessi benefici premiali concessi all’autore materiale del reato.

In definitiva, la parabola della non punibilità tributaria sembra oggi giunta a compimento per quanto riguarda la persona fisica, con strumenti che bilanciano efficacemente l’esigenza di gettito e il principio di minima offensività. Resta però aperta la sfida di un’armonizzazione del sistema 231, affinché la “tregua fiscale” e i principi di giustizia riparativa non si fermino alle soglie della soggettività collettiva, evitando che l’autonomia dell’ente si trasformi in una forma di responsabilità oggettiva sorda alle condotte post-delittuose virtuose.


[1] Procuratore dello stato presso l’Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria. Docente presso la SSPL dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

[2] Oggi tale circostanza attenuante ad effetto speciale è prevista dall’art. 13-bis dello stesso decreto, non direttamente rilevante ai fini della presente trattazione.

[3] Cass. pen., Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 11352; Cass. pen., Sez. III, 16 luglio 2014, n. 37748; Cass. pen., Sez. III, 19 febbraio 2014, n. 26464.

[4] Cass. pen., Sez. III, 13 luglio 2018, n. 48375.

[5] Per una più compiuta analisi della giurisprudenza sul tema, v. F. Di Vizio, Nuovi statuti della premialità tributaria, op. cit.

[6] Cass. pen., Sez. III, 19 aprile 2017, n. 28710.

[7] Cass. pen., Sez. III, 4 aprile 2019, n. 29091.

[8] Cass. pen., Sez. III, 4 giugno 2014, n. 38684.

[9] Il comma 3, nella esaminata formulazione, è stato modificato dal D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

[10] Cass. pen., Sez. III, 26 gennaio 2024, n. 12220.

[11] Cass. pen., Sez. III, 28 marzo 2017, n. 15237.

[12] Cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. III, 30 marzo 2018, n. 14595; Cass. pen., Sez. III, 24 settembre 2021, n. 35403.

[13] Contraria Cass. pen., Sez. III, 27 settembre 2022, n. 39835; favorevole Cass. pen., Sez. III, 24 maggio 2023, n. 28031.

[14] R. Lucev, Nuove prospettive di non punibilità dei reati tributari nello schema di decreto legislativo n. 144, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 4.

[15] G. L. Gatta, “Tregua fiscale” e nuova causa di non punibilità dei reati tributari attivabile fino al giudizio d’appello. E il PNRR?, in Sistema penale, 12 aprile 2023.

[16] Ibidem.

[17] Cass. pen., Sez. III, 17 novembre 2017, n. 9072.

[18] C. Longari, Non punibilità e pagamento del debito tributario: l’infelice prospettiva dell’ente, in Archivo penale, n. 3/2024, pagg. 7-8.

[19] C. F. Gala, L’esclusione della non punibilità per pagamento del debito tributario dal sistema 231 tra asimmetrie sanzionatorie e giustizia riparativa, in Cammino Diritto, 13 novembre 2023.

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