- La vicenda oggetto della decisione n. 249 del 7 giugno 2024.
Nell’ambito della più recente giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale, appare utile analizzare l’innovativa decisione n. 249 del 7 giugno 2024. Per affrontare l’analisi del provvedimento, occorre in via preliminare richiamare sinteticamente il fatto al medesimo sottesa: a seguito di segnalazione della DAZN, società licenziataria dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A, l’Amministratore Delegato della Lega Nazionale Professionisti Serie A emetteva alcuni provvedimenti disciplinari, con quali si contestava alla SSC Napoli spa la violazione del regolamento produzioni audiovisive. Alla società calcistica veniva addebitato il fatto di non aver ottemperato (in occasione di più gare) parte degli obblighi previsti in materia di interviste e riprese. In particolare, secondo la Lega Calcio Serie A, la SSC Napoli spa aveva impedito la realizzazione di alcune riprese, così privando delle stesse i licenziatari; essa aveva, inoltre, negato lo svolgimento di alcune interviste; infine, in un’occasione aveva opposto il rifiuto alla sola DAZN, in grave e discriminatoria disparità per la stessa.
A fronte di tali contestazioni, la SSC Napoli spa proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale. Nell’ambito del medesimo, essa argomentava più doglianze, sostenendo che i provvedimenti fossero viziati da carenza assoluta di potere, in quanto adottati dall’AD della Lega Calcio, in assenza di previa discussione in seno al consiglio, nonché viziati da abuso di potere, poiché adottati senza preventiva irrogazione del richiamo ufficiale, presupposto dell’irrogazione. La società evidenziava, inoltre, la violazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza dell’operato della Lega Calcio Serie A, per abuso e eccesso di potere, in ragione della contestuale tolleranza di condotte analoghe da parte di altre società sportive. Infine, esaurite le doglianze relative all’ an della responsabilità, la ricorrente si lamentava altresì dell’erroneo computo quantum sanzionatorio conseguente alle violazioni contestate: i provvedimenti adottati erano da ritenersi privi di adeguata giustificazione e valutazione in ordine alla quantificazione delle misure sanzionatorie, nonché in relazione alla adozione delle stesse anziché di altre meno afflittive. Pertanto, la SSC Napoli spa chiedeva l’annullamento delle sanzioni ovvero, in subordine, la loro riduzione.
- La decisione adottata dal Tribunale Federale Nazionale: l’affermazione della giurisdizione e dell’ an debeatur.
Così delineata la vicenda sotto il profilo storico e processuale, è ora possibile procedere ad analizzare la decisione adottata dal Tribunale Federale Nazionale. In via preliminare, viene rilevata la sussistenza della giurisdizione: essa è affermata sulla base della rilevanza, per l’ordinamento federale, della situazione giuridica in questione nonché in ragione della mancata pendenza della stessa dinanzi agli organi di giustizia sportiva, i quali rappresentano gli elementi in tal senso rilevanti secondo il canone di effettività della tutela che informa il sistema di giustizia sportiva. Secondo il Tribunale Federale, l’incidenza della situazione debitoria del sodalizio nei confronti della Lega sulla stessa ammissione della società al Campionato di Serie A consente di ravvisare la rilevanza della posizione giuridica soggettiva in esame per l’assetto sportivo e, conseguentemente, di radicare la giurisdizione.
Evidenziata la sussistenza della giurisdizione, il Tribunale Federale affronta la doglianza inerente all’incompetenza ad infliggere la sanzione dell’AD della Lega Nazionale Professionisti Serie A. Sul punto, la decisione evidenzia l’infondatezza della censura ancorata all’asserito difetto di una specifica norma statutaria alla base del potere esercitato dall’AD, rilevando come, invero, questi vanti una “competenza generale e residuale, destinata a operare allorché difettino specifiche disposizioni attributive della potestas in favore dell’Assemblea o del Consiglio di Lega”. Secondo l’art. 11 co. 2 dello Statuto della Lega, il rapporto tra regola ed eccezione risulta quindi declinato in modo antitetico rispetto alla prospettazione della SSC Napoli Calcio spa. Il che, unitamente all’antiformalismo che deve connotare la materia e la sua esegesi, nonché insieme al dato rappresentato dall’avvenuta presa d’atto del Consiglio della Lega, nella seduta del 7 marzo 2024, consente, secondo la decisione, di rigettare la doglianza della società ricorrente.
Analogamente alle censure sin qui richiamate, il Tribunale Federale respinge anche la doglianza concernente il difetto del “richiamo ufficiale” richiesto dal Regolamento Produzioni Audiovisive. Pure tale aspetto, invero, sembra che venga superato mediante la valorizzazione del suindicato principio dell’antiformalismo, che deve connotare la materia e la sua esegesi. Il Tribunale, infatti, respinge l’eccezione evidenziando come la nota del 14 novembre 2024, proveniente dallo stesso Organo (l’AD) che ha irrogato la sanzione, abbia nella sostanza assolto alla funzione di richiamo prodromico all’ammenda.
L’esito del rigetto, allo stesso modo, riguarda pure le censure concernenti l’eccesso di potere e la disparità di trattamento in rapporto a vicende concernenti società sportive diverse dalla ricorrente. Secondo il Tribunale Federale, queste ultime rappresentano fattispecie “ontologicamente diverse o comunque non coincidenti”. Conseguentemente, esse non possono fungere da parametro di riferimento per la violazione lamentata.
- Le innovative argomentazioni del Tribunale in ordine al quantum debeatur: la rilevanza del principio convenzionale di proporzione.
Così ripercorse le motivazioni poste a fondamento del rigetto delle doglianze riferite all’an debeatur, rigetto peraltro motivato anche alla luce della “non contestazione dei fatti” (principio generale valido anche nel processo sportivo), è ora possibile evidenziare le interessanti considerazioni svolte dal Tribunale rispetto al quantum debeatur. Tale profilo, secondo la decisione in commento, “merita particolare attenzione”, in quanto, benché sia vero che gli addebiti non siano “sanzioni in senso stretto”, essi si appalesano comunque afflittivi per i loro destinatari, sia quanto a incidenza economica sia a ricadute sull’ammissione al Campionato di Serie A e, in prospettiva, in termini di potenziali illeciti disciplinari sportivi. Ne segue, nella prospettiva del Tribunale, l’operatività dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. A sostengo dell’assunto, si richiama la giurisprudenza sovranazionale (Corte Edu, 8 giugno 1976 Engel c. Paesi Bassi; Corte EdU, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia), evidenziandosi come essa, prescindendo dal nomen dell’addebito, valorizzi il suo carattere sostanzialmente afflittivo per applicare, in modo generalizzato, il canone di non eccessività e congruità delle somme da irrogare, nonché il canone della necessità e proporzionalità complessiva della sanzione (C. Giust, 20 marzo 2018, C-524/15 Menci). Sempre nella stessa direzione, il Tribunale richiama altresì il principio solidaristico ex art. 2 Cost. e l’art. 1384 c.c., espressiva del medesimo. Tutte queste considerazioni vengono valorizzate, nella decisione in commento, per mitigare il complessivo trattamento, in modo da evitarne l’oggettiva irragionevolezza.
Le conclusioni appena richiamate appaiono particolarmente innovative per la materia in esame. Esse, infatti, anche in ragione delle argomentazioni espressamente formulate a loro sostegno, rappresentano un’applicazione nella materia disciplinare sportiva dei canoni convenzionali di derivazione europea, in particolare di quelli discendenti dalla CEDU e dal diritto europeo primario (art. 3 CEDU; artt. 49 e 51 CDFUE). Il che appare rilevante e inedito, se si considera che tale esito non è affatto scontato, visti i contrasti ermeneutici circa l’individuazione della natura, privatistica (affermata dalla stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 5 marzo 2020, Michael Platinì c. la Suisse), pubblicistica ovvero mista, delle federazioni sportive nonché circa la conseguente applicabilità alle stesse dei principi di derivazione CEDU.
Del resto, tale innovativo esito applicativo dei principi convenzionali/sovranazionali risulta coerente con gli altri principi generali richiamati dalla decisione in commento. Si è infatti già evidenziato come il Tribunale Federale, nell’ambito dell’apparato giustificativo, abbia richiamato a sostegno delle proprie statuizioni sia il canone di effettività della tutela, come principio informatore del sistema di giustizia sportiva, sia il criterio dell’antiformalismo, quale ulteriore principio guida sistematico. Entrambi i canoni, evidentemente, possono fungere quali argomenti a sostegno della decisione di applicare direttamente e sostanzialmente il criterio convenzionale di proporzionalità complessiva del quantum del trattamento sanzionatorio, prescindendo quindi dalla soluzione degli incerti profili formali inerenti alla natura, pubblicistica, privatistica o mista, delle federazioni sportive.
- Conclusioni.
In conclusione, la decisione in commento, pur senza prendere posizione sulla questione della natura giuridica delle federazioni sportive, richiama i suindicati canoni convenzionali per applicare una sanzione oggettivamente ragionevole.
È un esito che, del resto, appare in linea con la già sopra richiamata valorizzazione del principio dell’antiformalismo che deve connotare la materia e la sua esegesi; nonché con il canone di effettività della tutela che informa il sistema di giustizia sportiva.
La decisione, peraltro, conferma come il canone della proporzione abbia ormai assunto il rango di meta-principio nell’ambito di tutte le decisioni che comunque implichino una compressione delle posizioni giuridiche soggettive dei singoli (in materia penale, in particolare in riferimento all’incidenza della proporzione rispetto al fumus commissi delicti necessario per le misure cautelari reali, Cass. pen., Sez. VI, sent. 13 aprile 2021, n. 33965, ha osservato che tale principio è capace di “travalica[re] il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto fra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione”).
Note:
- In ordine alla incerta natura, privatistica ovvero pubblicistica, delle federazioni sportive nazionali, v. Lezioni di Diritto Sportivo, seconda edizione, G. Liotta – L. Santoro, p. 49-51: “il profilo della natura giuridica delle federazioni ha rappresentato a lungo una fonte di incertezza sia in dottrina che in giurisprudenza. (…) I sostenitori della natura pubblicistica di simili organismi, pertanto, fondavano la loro opinione sulla testé menzionata legge, nonché sul rapporto di immedesimazione organica tra il CONI e le federazioni sportive nazionali. I sostenitori della natura privatistica, al contrario, insistevano nell’idea che le federazioni continuassero ad essere associazioni di carattere privato sottoposte però al controllo del CONI. Accanto a tale summa divisio, coesisteva una terza opzione ricostruttiva, per così dire intermedia, secondo la quale…le federazioni avrebbero avuto natura mista, pubblica e privata, in relazione alla specifica attività di volta in volta posta in essere. Ad ogni modo oggi il decreto Melandri (art. 15)… qualifica le federazioni sportive nazionali come organismi di diritto privato… L’orientamento dominante tendeva (e tende tuttora anche in seguito alle modifiche apportare al decreto Melandri…) ad accogliere la menzionata teoria intermedia-funzionale…”. V. anche “Sulla rilevanza esterna delle sanzioni sportive” (di Tommaso Mauceri, Professore associato di Diritto privato nell’Università di Catania), in Rivista di Diritto Sportivo: “per quasi tutte le sanzioni disciplinari (con la sola eccezione di quelle irrisorie), è previsto un ultimo grado di giustizia sportiva davanti a un collegio che agisce in veste di organo del Coni e le cui decisioni sarebbero, quindi, sempre impugnabili dinanzi al Tar…”