Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

L’Imu sui Fabbricati rurali strumentali: prevalenza della forma o della sostanza?

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I fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sono definiti dall’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/1993.

In particolare sono immobili strumentali all’attività agricola le costruzioni destinate:

  1. alla protezione delle piante;
  2. alla conservazione dei prodotti agricoli;
  3. alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
  4. all’allevamento e al ricovero degli animali;
  5. all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
  6. ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
  7. alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
  8. ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
  9. alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

L’art. 1, comma 750, della Legge n. 160/2019 dispone che l’aliquota di base ai fini IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento ed i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento.

Relativamente agli immobili ad uso strumentale dell’attività agricola, le categorie catastali previste sono le seguenti:

  • A/6: abitazioni di tipo rurale
  • D/10 fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

La questione controversa riguarda la possibilità di beneficiare dell’aliquota agevolata prevista dalla normativa qualora gli immobili, benché destinati all’attività agricola, non siano accatastati con l’attribuzione delle suddette categorie (A/6 e D/10).

In particolare si tratta di comprendere se sia la sostanza a prevalere sulla forma, come sostenuto da alcuni giudici di merito (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno n. 635/12/2025; Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 1974/02/2025) o viceversa.

In materia di ICI, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18565 del 21/08/2009, avevano affermato il seguente principio di diritto: “…l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993…, non è soggetto all’imposta… L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”.

Per i giudici della Suprema Corte, il dato formale (categoria catastale attribuita all’immobile) prevale sull’effettiva destinazione del bene, anche sul presupposto che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale, una volta divenuto definitivo, vincola sia il contribuente che l’Ente impositore, tenuto ad applicare l’imposta esclusivamente sulla base di quella rendita (Corte di Cassazione n. 9203/2007, 25278/2008, 6386/2006 e 26380/2006).

Il Legislatore, con l’art. 7, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 70/2011 ha disposto che: “ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all’Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un’autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell’immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni”.

Successivamente, l’art. 13 comma 14-bis del D.L. n. 201/2011 ha previsto che le domande di variazione catastale di cui sopra, purché prodotte entro il termine da ultimo prorogato al 30 settembre 2012, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 26/07/2012 sono stati definiti i criteri per l’inserimento negli atti catastali del requisito di ruralità relativamente agli immobili diversi da quelli censibili nella categoria D/10.

Infine, l’art. 2 comma 5-ter del D.L n. 102/2013, con una norma interpretativa, ha chiarito che l’inserimento del requisito di ruralità, in seguito alla presentazione della domanda di variazione di cui all’art. 7 comma 2-bis del D.L. n. 70/2011, produce gli effetti a decorrere dal quinto anno antecedente a quello della presentazione della domanda.

Alla luce delle richiamate disposizioni normative, sono considerati rurali gli immobili iscritti nelle categorie A/6, D/10 e quelli che, pur iscritti in una diversa categoria catastale, presentino l’annotazione del requisito di ruralità.

Secondo i giudici di legittimità, tali disposizioni “rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009”, in quanto prevedono un’apposita procedura per pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale (sentenza Corte di Cassazione n. 22009/2024).

Dall’esame della richiamata normativa e giurisprudenza di legittimità ne consegue che, relativamente agli immobili non classificati nelle categorie catastali A/6 o D/10 e privi dell’annotazione del requisito di ruralità, l’IMU non possa essere corrisposta usufruendo dell’aliquota agevolata di cui all’art. 1 comma 750 della Legge n. 160/2019, sebbene il cespite sia effettivamente strumentale all’attività agricola.

Ci si chiede allora cosa accada qualora il contribuente, a seguito di lavori di ristrutturazione e/o ampliamento di un immobile strumentale all’attività agricola, abbia presentato una procedura DOCFA richiedendo un accatastamento in una categoria diversa da A/6 o D/10 e non presentando la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ruralità.

Sulla base di quanto precedentemente esposto, in tal caso il contribuente sarebbe obbligato a corrispondere l’IMU applicando l’aliquota deliberata dal Comune per gli immobili diversi da quelli rurali.

Potrebbe, però, presentare un DOCFA per rettificare l’accatastamento erroneamente proposto, per quanto di seguito si andrà ad argomentare.

Ma tale rettifica avrebbe efficacia retroattiva?

A questa domanda non si può che rispondere negativamente per le seguenti ragioni.

Anzitutto, l’efficacia retroattiva prevista dall’art. 2, comma 5-ter, del D.L n. 102/2013, è limitata alle domande di accatastamento presentate entro il 30 settembre 2012.

Per quanto concerne la possibilità per il contribuente di chiedere la rettifica della rendita erroneamente proposta, la consolidata giurisprudenza di legittimità ammette tale possibilità. 

Al contribuente, infatti, deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale, la rendita proposta con la procedura “DOCFA”, quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera (si veda, da ultimo, ordinanza Cassazione n. 5454/2025).

La non emendabilità di tale dichiarazione, difatti, finirebbe per cristallizzare un’imposizione falsata, contrastando con il principio costituzionale della capacità contributiva.

A questo punto si tratta di comprendere se tale modifica può avere o meno efficacia retroattiva.

Ebbene, nel caso dell’errore imputabile al contribuente, le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall’anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali, mentre l’efficacia retroattiva di tali correzioni opera solo qualora l’errore sia stato compiuto dall’ufficio (Cassazione n. 5454/2025; n. 24542/2024; n. 8550/2023; n. 31556/2022; n. 20463/2017).

La regola generale di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992, prevede che le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall’anno di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, in quanto il fatto che la situazione denunciata dal contribuente risalga a data anteriore non ne giustifica un’applicazione retroattiva rispetto a quanto precedentemente comunicato all’Amministrazione.

In conclusione, pertanto, affinché si possa applicare agli immobili rurali l’aliquota di favore prevista normativamente, gli stessi devono essere correttamente accatastati nelle categoria A/6 o D/10, ovvero deve essere stato annotato il requisito di ruralità nella visura qualora iscritti in una diversa categoria catastale.

La correzione di eventuali errori di accatastamento, qualora commesso dall’ufficio, sebbene sia avvenuta su sollecitazione del contribuente, avrà efficacia retroattiva.

Se l’errore è stato compiuto dal contribuente, invece, la rettifica opera con decorrenza dall’anno successivo all’annotazione negli atti catastali, ancorché la consistenza e la destinazione degli immobili sia rimasta immutata nel tempo.

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