Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

Lineamenti della trasformazione giuridica della proprietà nell’età alto medievale. Dal diritto romano al diritto germanico*

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Abstract [IT]: Nell’Alto Medioevo, il concetto di proprietà subisce una profonda trasformazione: il dominium romano, fondato sulla proprietà assoluta, viene progressivamente affiancato e superato dal possesso germanico, più pragmatico e radicato nella realtà sociale. Con il declino dell’impero romano e l’ascesa dei regni romano-barbarici, la proprietà si frammenta, adattandosi alle esigenze comunitarie e consuetudinarie. La terra diventa un bene condiviso, vincolato da regole che ne limitano la libera disposizione. In Italia, l’influenza del diritto germanico accelera questo processo, consolidando il modello della proprietà familiare inalienabile. Tuttavia, la crescita economica e la pressione della Chiesa favoriscono la progressiva individuazione dei beni, portando al riconoscimento della proprietà individuale e gettando le basi del futuro diritto fondiario italiano.

Parole chiave: Dominium – Diritto romano – Gewere – Diritto germanico– Proprietà – Medioevo

Abstract [ENG]: In the early Middle Ages, the concept of property underwent a radical transformation. The Roman dominium, based on absolute ownership, was gradually joined and surpassed by Germanic possession, which was more pragmatic and rooted in social reality. With the decline of the Roman Empire and the rise of the Romano-Barbarian kingdoms, property underwent a fragmentation, adapting to communal and customary needs. Land, therefore, becomes a shared asset, bound by rules that limit its free disposition. In Italy, the influence of Germanic law accelerated this process, thereby consolidating the model of inalienable family property. However, the economic growth and pressure from the Church favored the progressive individualization of property, leading to the recognition of individual ownership and laying the foundations of future Italian land law.

Keywords: Dominium – Roman law – Gewere – Germanic Law – Property – Middle Ages

Sommario: 1. La crisi del dominium e la nascita di un nuovo concetto di proprietà. – 2. Dal latifondo alla proprietà individuale: la trasformazione del dominium sulla terra nell’Alto Medioevo. – 3. Il declino del dominio e l’ascesa del possesso: la trasformazione della proprietà nell’Europa altomedievale. – 4. La fusione tra possesso e proprietà nel diritto germanico. 

1. La crisi del dominium e la nascita di un nuovo concetto di proprietà

Nel diritto romano la distinzione fra dominium e possessio rappresentava uno dei pilastri fondamentali dell’ordinamento giuridico, un confine netto che separava la proprietà assoluta dalla mera detenzione di fatto. Il dominium, vero e proprio diritto di proprietà, garantiva al titolare un controllo pieno e perpetuo sulla res, tutelato da strumenti giuridici come la rei vindicatio, che permetteva di reclamare il bene in caso di usurpazione. Quella concezione astratta della proprietà, codificata e definita con precisione, incarnava per certi versi l’essenza stessa dell’ordinamento giuridico romano: una realtà giuridica che trascendeva la dimensione materiale, fondata su principi normativi e codici scritti.

Accanto al dominium il concetto di possessio si affermava come una condizione più pragmatica, legata alla detenzione concreta del bene. Sebbene il possessore non fosse necessariamente il proprietario legittimo, godeva comunque di una tutela giuridica, garantita dagli interdicta possessionis (più specificamente interdicta retinendae possessionis,volti al mantenimento del possesso, e interdicta recuperandae possessionis, intesi invece al recupero del possesso), che proteggevano la continuità di tale situazione da atti illeciti o comunque violenti. La possessio era dunque più vicina alla realtà tangibile, rappresentando un equilibrio tra diritto e fatto, tra l’astrazione del dominium e la quotidianità della proprietà vissuta.

Ciò nondimeno, la concezione romana della proprietà, pur celebrata come baluardo dell’individualismo patrimoniale, non si ergeva in realtà come un dominio assoluto e incontrastato. Se, da un lato, essa conferiva a una persona un possesso pieno e ideale su un bene, dall’altro, tale possesso rimaneva inevitabilmente incanalato entro i confini del diritto, vincolato sempre da esigenze di ordine sociale. L’idea stessa di dominio, che nelle sue radici più profonde avrebbe potuto suggerire una sovranità totale, si modellava in realtà sulle necessità di un sistema giuridico che non poteva ignorare la coesione sociale e l’equilibrio dei rapporti interpersonali.

Tale distinzione fra dominium e possessio venne messa in crisi con il declino dell’Impero romano e l’avvento dei regni romano-barbarici. I popoli germanici, privi di una struttura giuridica codificata, privilegiavano la dimensione pratica del possesso rispetto alla proprietà astratta: chi deteneva fisicamente un bene ne diventava, di fatto, il legittimo titolare. Quel principio, basato sulla forza e sull’uso concreto, contrastava con la logica giuridica romana, creando un sistema ibrido nel quale il possesso acquisiva una rilevanza sempre maggiore rispetto al dominium.

Nei nuovi ordinamenti la proprietà si frammentò e si adattò alle esigenze di una società più fluida, dove la terra poteva essere concessa in usufrutto, condivisa tra membri di una comunità o persino assegnata a chi la coltivava, indipendentemente dalla titolarità formale.

L’avvento del Medioevo, con la sua struttura frammentata e la progressiva erosione del potere centrale, impresse alla proprietà un volto nuovo e più comunitario. Se l’epoca romana aveva sancito una visione ampia e formalmente protetta della proprietà individuale, con la fine dell’Impero d’Occidente e l’emergere di nuove forme di organizzazione sociale, i diritti sulle cose dovettero adattarsi a un contesto più fluido e instabile. In un panorama in cui la protezione statale veniva meno e il diritto appariva sempre più legato ai rapporti di prossimità e appartenenza, la proprietà cessò di essere un’entità isolata, acquisendo sfumature nuove: più che un diritto esclusivo e incontestabile, essa si configurò come un complesso sistema di relazioni, dove famiglia, vicinato e signoria politica costituivano le ancore della sua sicurezza e della sua legittimazione.

Quel fenomeno si manifestò in molteplici modi. Le restrizioni ai diritti del dominus divennero più frequenti e pervasive, non solo per garantire la stabilità della collettività, ma anche per adattare il sistema economico alle nuove esigenze. La prevalenza delle forme di godimento comune delle terre ne è una testimonianza evidente: la proprietà terriera, che un tempo aveva rappresentato l’essenza stessa del dominio personale, divenne sempre più un’entità condivisa, regolata da consuetudini che ne limitavano la libera disposizione in favore della sostenibilità economica e della coesione sociale.

Secondo la storiografia il diritto germanico, ancora lontano dal riconoscere una concezione assoluta della proprietà, giunse in Italia non come un agente di rottura, ma come un elemento di consolidamento di un processo giuspolitico di innovazione delle istituzioni giuridiche già in atto. Se l’evoluzione romana aveva visto un progressivo restringersi dei confini della proprietà individuale, il diritto germanico ne confermò l’orientamento comunitario, radicandosi in un modello in cui la terra era inizialmente di proprietà collettiva, gestita da gruppi politici prima di essere distribuita tra le famiglie. Quel passaggio, dal possesso comune alla divisione familiare, sancì una trasformazione cruciale nel modo di percepire la proprietà: non si trattava più di una realtà assoluta e indipendente, ma di un’entità dinamica, subordinata a vincoli sociali e consuetudinari.

Con la conquista longobarda (568-569), l’Italia fu teatro di un ulteriore mutamento. I Longobardi, già oltre il modello della proprietà collettiva, consideravano sia i beni mobili che immobili come oggetti di proprietà privata, pur mantenendo saldo il principio della coesione familiare. La terra, nella sua funzione essenziale di sostentamento, continuava ad essere percepita come un patrimonio comune della famiglia, inalienabile e trasmissibile agli eredi, su cui i membri del consorzio domestico esercitavano diritti di godimento e amministrazione, ma non di libera disposizione (gesammte Hand). Questo sistema, che garantiva una forte stabilità alla struttura patrimoniale, poneva tuttavia limiti significativi alla flessibilità economica, ostacolando la piena affermazione del concetto di proprietà individuale.

Fu proprio l’evoluzione economica, insieme all’influenza del diritto romano e al favore della Chiesa per la libera disposizione dei beni, a segnare un nuovo capitolo nella storia giuridica della proprietà. I Germani, inizialmente legati a una visione collettivista, si trovarono dunque a dover adeguare il loro sistema alla crescente necessità di individuazione dei beni. La frammentazione delle proprietà familiari in quote ideali (portiones) e la loro ripartizione effettiva per rispondere alle esigenze del mercato e della produttività portarono rapidamente al riconoscimento definitivo della proprietà individuale. Seppur ancora stretta dai vincoli della famiglia e in seguito dal sistema feudale, quella trasformazione sancì la nascita di un nuovo ordine giuridico in cui il diritto di proprietà, pur non essendo assoluto, si impose come pilastro centrale del sistema longobardo e, di conseguenza, del futuro diritto italiano.

2. Dal latifondo alla proprietà individuale: la trasformazione del dominium sulla terra nell’Alto Medioevo

Nel diritto germanico la proprietà dell’individuo si vestiva di un termine austero e solenne: allodio (allodium). Quella parola, quasi arcana nella sua sonorità, racchiudeva un significato profondo: l’indisponibilità del patrimonio familiare e la sua trasmissione agli eredi necessari. In altri termini l’allodio era il patrimonio che scorreva nei secoli, intangibile e inalienabile, diventando più di una semplice terra, un vero e proprio simbolo di stabilità e continuità dinastica, un baluardo contro le forze centrifughe della frammentazione ereditaria. Non era solo mero possesso, era un legame di sangue, un filo sottile che intrecciava generazioni, passando da padre in figlio senza chiedere il permesso, con la stessa naturalezza con cui si tramandava il nome. Perciò l’allodium equivaleva ad hereditas, denotando la proprietà libera da vincoli, che si trasmetteva agli eredi necessari, cioè i bona aviatica, che derivano ex iura parentum.

Eppure, il destino dell’allodio si intrecciava con quello degli uomini. Quando un figlio raggiungeva l’età adulta, poteva bussare alla porta del padre e reclamare la propria portio, chiedendo che gli venisse assegnata la sua parte del tesoro familiare. E quando il capofamiglia moriva, si apriva il delicato gioco delle divisioni: fratelli e parenti si radunavano, le varie quote (sortes) venivano distribuite, e l’antico possesso si frammentava in nuove mani.

Accanto all’allodium, però, esistevano beni di natura diversa, frutto del sudore e dell’ingegno individuale: i bona conquesta, ex adquisito, proprietà nate non dal sangue, ma dal lavoro, dal coraggio di un uomo che aveva costruito il suo destino con le proprie mani. Erano il contrappeso perfetto: se l’allodio legava, i bona conquesta liberavano, dando a ciascuno la possibilità di plasmare il proprio futuro.

L’antitesi fra allodio e bona conquesta rivelava una tensione fondamentale nel pensiero giuridico alto medievale: da un lato, la proprietà tramandata, vincolata da legami ancestrali e da rigide regole di successione; dall’altro, la proprietà conquistata, nata dall’ingegno e dalla fatica, manifestazione della libertà economica dell’individuo. Se l’allodio legava il suo proprietario a un passato immutabile, i beni acquisiti lo proiettavano verso il futuro, trasformando il concetto stesso di ricchezza da statico a dinamico. Ma quella contrapposizione non era priva di criticità: la preminenza dell’allodio rischiava di soffocare le aspirazioni individuali, mentre la libertà dei bona conquesta poteva generare instabilità e dispersione del patrimonio. Il diritto medievale oscillava tra quelle due forze, cercando un equilibrio che raramente si rivelava perfetto. Tutto ciò trovava riscontro in numerosi momenti della storia giuridica europea dell’Alto Medioevo. Nel Sacro Romano Impero carolingio, ad esempio, la distinzione tra Erbgut (beni ereditari) e Freigut (beni acquisiti) influenzò profondamente il diritto successorio e il modo in cui le proprietà venivano suddivise tra gli eredi. Quel contrasto si manifestava anche nella lotta tra aristocrazia feudale e borghesia emergente: mentre i nobili erano legati ai loro possedimenti tramandati, i mercanti e gli artigiani costruivano fortune attraverso il commercio e l’industria. Tale processo trovò un punto di rottura nella tarda età medievale, quando le città iniziarono a dettare nuove regole economiche, affermando una proprietà più dinamica e individuale.

In quel periodo storico l’economia era dominata dalla proprietà fondiaria e il possesso della terra si traduceva inevitabilmente in potere. Anzi, può dirsi che era il sistema latifondista che definiva la struttura economica e sociale dell’Alto Medioevo. La proprietà fondiaria si articolava in due grandi forme: il latifondo, imponente e vasto, dove la pars dominica dominava e la pars colonica si diffondeva come un mosaico di appezzamenti concessi ai coloni; e i piccoli possessi, più discreti ma tenaci, che resistevano all’ombra delle grandi proprietà.

Nel latifondo, la corte padronale era il fulcro dell’universo agrario: attorno a essa si disponevano i mansi, unità di terra che accoglievano famiglie, plasmando comunità agricole autosufficienti. E come nei tempi romani, parte del terreno restava incolta, destinata agli usi comuni, silenziosa testimone di una tradizione che non conosceva confini. Eppure, sebbene il latifondo sembrasse predominare, la piccola proprietà resisteva. Nei villaggi e nelle comunità agricole i bona allodiali si ergevano a difesa della libertà individuale, opponendosi alla crescente concentrazione dei possedimenti signorili. La terra collettiva, lasciata incolta e destinata agli usi comuni, rappresentava una delle ultime vestigia di un sistema che ancora conservava tracce di antiche consuetudini comunitarie, ma il processo di accentramento della proprietà non avrebbe tardato ad erodere quelle realtà. Emblema di tale transizione era la villa romano-barbarica, che testimoniava la fusione tra il latifondo romano e la gestione germanica della terra, segnando il declino del dominium assoluto e l’ascesa di un sistema fondato sul controllo materiale e sull’utilizzo effettivo.

Quell’evoluzione avrebbe gettato le basi per il feudalesimo medievale, dove la proprietà cessava di essere un diritto individuale e si trasformava in una concessione legata ai rapporti di fedeltà. Il diritto, lungi dall’essere statico, si dimostrava ancora una volta un’entità mutevole, capace di adattarsi alle trasformazioni sociali e di ridefinire, se necessario, i confini stessi della proprietà e del possesso.

3. Il declino del dominio e l’ascesa del possesso: la trasformazione della proprietà nell’Europa altomedievale

Peraltro, una delle più profonde trasformazioni del periodo riguardò la concezione stessa della proprietà. Il diritto romano aveva stabilito una visione unitaria e chiara del dominio sulle cose, distinguendo nettamente la proprietà dal possesso. Nell’Alto Medioevo, invece, quella chiarezza si dissolse: il dominio assoluto perse la sua forza, mentre i vincoli e le limitazioni si moltiplicavano. Non era più sufficiente possedere il dominio: occorreva garantire il concreto godimento della cosa, proteggersi dalle incertezze economiche e giuridiche. Ma la proprietà medievale non era solo una questione di possesso: era un intricato sistema di vincoli e restrizioni, un labirinto giuridico che avvolgeva ogni appezzamento. La proprietà immobiliare si faceva rigida e regolata, mentre quella mobiliare si muoveva più libera, più fluida, lasciando spazio a dinamiche economiche veloci e incisive.

In tale scenario il concetto di dominio si sfumava. Non era più la padronanza assoluta della cosa, ma una realtà flessibile e adattabile. Il possesso prendeva quindi il sopravvento, il godimento prevaleva sulla pura proprietà.

I proprietari cedevano i loro beni a monasteri, chiese e signori, non per perderli, ma solo per garantirsene l’usufrutto, incatenando la terra a nuovi patti e contratti agrari di lunga durata.

Benché non dominante, il latifondo nelle sue forme fiscali, monastiche e signorili ha sempre avuto un ruolo nella struttura economica italiana. Eppure, la piccola proprietà, pur vessata dall’espansione latifondista, ha saputo resistere, soprattutto nei nuclei economici stretti intorno ai vici. Nei tempi longobardi, quegli appezzamenti costituivano il complesso dei beni allodiali, ossia le terre libere da vincoli feudali. Nonostante ciò, il sistema economico medievale continuava a preservare vaste aree incolte destinate agli usi collettivi: terre pro indiviso spettanti ai comunisti o soggette all’alta proprietà del Fiscus, delle città e dei villaggi. Da quelle dinamiche emergeva il fitto intreccio di vincoli che caratterizzava la proprietà fondiaria medievale, dando origine a una serie di restrizioni, sia di natura pubblica che privata.

L’egemonia della proprietà fondiaria non si limitava a influenzare i rapporti economici, ma portava a una trasformazione profonda del sistema dei diritti reali. Si sgretolava la concezione unitaria del diritto sulle cose, che i giureconsulti romani avevano così abilmente costruito, e si imponeva una distinzione sempre più netta tra il dominio sulle cose mobili e quello sugli immobili. Quasi come se appartenessero a due universi giuridici separati, si delineavano regole differenti per ciascuna categoria.

La proprietà immobiliare, considerata il baluardo patrimoniale della famiglia, restava soggetta a una serie di vincoli e restrizioni che ne limitavano la disponibilità. Al contrario, i beni mobili godevano di una libertà maggiore: potevano costituire la ricchezza individuale e muoversi più agilmente nel tessuto economico. Era proprio quella distinzione ad orientare l’esecuzione contro il debitore, che si concentrava prima di tutto sui beni mobili, più facilmente alienabili. Si radicava così il principio per cui, per tali beni, il possesso valeva il titolo, e si tendeva a dare rilievo giuridico alla celebre massima: res mobilis, res vilis. Tale impostazione mirava a garantire alle cose mobili una maggiore fluidità, incentivando la mobilitazione delle energie economiche individuali.

Ma la distinzione tra beni mobili e immobili non si basava tanto sulla loro intrinseca natura materiale quanto piuttosto sulla diversa tutela giuridica attribuita a ciascuno. Per tale motivo rientravano nella categoria degli immobili non solo i diritti fondiari, ma anche certi diritti d’obbligazione legati alla terra, come i censi, le decime e i servigi prestati in favore di un fondo. Il sistema giuridico medievale, infatti, imponeva loro le stesse regole applicate agli immobili, consolidando così un quadro normativo complesso e stratificato, che avrebbe influenzato per secoli l’evoluzione della proprietà fondiaria. In tal modo, il diritto di proprietà si trasformava. I documenti ripetevano ancora le antiche formule della proprietà romana, con il potere di vendere (potestas vendendi), donare (potestas donandi), scambiare senza opposizioni (potestas commutandi, nullo sibi homine contradicente); ma la realtà era ben diversa. Si guardava al rapporto tra uomo e cosa più che al dominio assoluto. Nel fluire del tempo la concezione della proprietà si impoveriva, mentre gli altri diritti reali si rafforzavano, fino quasi a sembrare essi stessi una forma di proprietà. Anzi, in alcuni casi la proprietà terriera di diritto privato mutava ulteriormente e, con netta prevalenza di elementi costitutivi propri del diritto pubblico, diveniva feudo.

Un esempio emblematico del cambiamento nella concezione della proprietà si osserva, verso la fine dell’Alto Medioevo, nell’Inghilterra normanna. Dopo la conquista del 1066, Guglielmo il Conquistatore introdusse un sistema fondiario basato sulla concessione feudale, rendendo ogni proprietà subordinata alla volontà del re. Il Domesday Book, redatto nel 1086, catalogò minuziosamente i possedimenti, creando una struttura giuridica che limitava il dominio assoluto e subordinava la proprietà al sovrano. Quel principio era riecheggiato anche nelle investiture ecclesiastiche, dove i vescovi ricevevano feudi direttamente dal papa o dall’imperatore, confermando il carattere fortemente condizionato della proprietà immobiliare.

Senza dubbio, il diritto germanico ha avuto un ruolo di non poco conto nella metamorfosi della proprietà, ma a guidarla sono state le necessità dell’epoca, soprattutto le esigenze economiche e politiche di un mondo in continuo mutamento. E così, nel grande teatro del Medioevo, la proprietà diventava più di un semplice possesso: si faceva strategia, alleanza, custode delle aspirazioni umane.

4. La fusione tra possesso e proprietà nel diritto germanico

Nel panorama giuridico del mondo germanico la proprietà non si distingueva nettamente dal possesso o dagli altri diritti reali. Non vi era una separazione concettuale come nel diritto romano, dove il dominio assoluto sulla cosa veniva circoscritto da precise definizioni giuridiche. Qui, invece, l’attenzione era rivolta direttamente al legame concreto tra l’individuo e l’oggetto, quasi come se la proprietà fosse più una questione di esperienza tangibile che di diritto astratto. Purché questo rapporto fosse giuridicamente fondato e garantisse un godimento ampio – sebbene non sempre totale – della cosa, veniva assimilato a un diritto reale pieno, offrendo a chi ne godeva gli stessi attributi e privilegi di un vero proprietario.

Quella relazione materiale prendeva il nome di gewere, termine derivante dal verbo gotico wasjan, che significa vestire. Il simbolismo germanico traduceva questa idea in un gesto emblematico: indossare un guanto sulla mano rappresentava la volontà e il diritto di esercitare potere sulla cosa, una sorta di consacrazione tangibile della presa di possesso. Il concetto di gewere si declinava diversamente a seconda del bene: per gli oggetti mobili si traduceva nella semplice detenzione fisica, mentre per i beni immobili si manifestava nel loro godimento legittimo. Secondo il diritto consuetudinario germanico medievale il titolare della gewere su una res, che gli fosse stata tolta violentemente, aveva il diritto di riprenderla anche manu militari entro un anno e un giorno dall’accaduto, purché nel frattempo non fosse passata in mano di terzi.

Nei testi giuridici dei popoli germanici, tale termine fu reso in latino con diverse espressioni: vestitura, possessio, saisina, tenimentum, tenuta. Tuttavia, la gewere non si applicava indiscriminatamente. Il ladro, per esempio, non poteva vantare tale diritto sulla cosa rubata, né l’amministratore sui beni che gestiva per conto del proprietario o dell’usufruttuario. Viceversa, il concetto si estendeva a diverse categorie di soggetti: non solo al proprietario, ma anche all’usufruttuario, al marito sui beni della moglie, al feudatario, all’enfiteuta, al livellario, al creditore pignoratizio, al tutore e persino all’esecutore testamentario.

Ognuno di questi soggetti, pur con limiti diversi, godeva di un controllo effettivo sulla cosa e ne risultava investito, esercitando un potere che, formalmente, non differiva da quello del proprietario. La conseguenza era che ciascuno di loro esercitava un diritto proprio e autonomo, avendo il potere di difenderlo in giudizio a tutela della proprietà o del possesso. Quel principio giuridico permetteva la coesistenza di più gewere su uno stesso bene, purché ogni pretesa si basasse su un titolo distinto. Di conseguenza, tutti i diritti reali che assicuravano un godimento effettivo e pieno della cosa rientravano sotto l’ombrello della gewere, eliminando la necessità di distinguere concettualmente il possesso dalla proprietà. Il diritto germanico, infatti, trattava entrambi con lo stesso tipo di protezione giuridica.

Quella tutela si concretizzava in una presunzione di diritto a favore di chi godeva legittimamente della cosa. Nei tribunali tale soggetto aveva sempre la posizione di convenuto e poteva sottrarsi all’azione semplicemente esibendo prove privilegiate. E ciò valeva persino nei casi in cui non fosse più in possesso del bene o ne fosse stato privato con la forza: non gli veniva richiesto di giustificare il titolo del suo possesso né di dimostrare l’animus possidendi. In quel contesto proprietà e possesso si fondevano in un’unica concezione giuridica, eliminando le distinzioni nette e lasciando spazio a un sistema più fluido, in cui il rapporto materiale con la cosa prevaleva su definizioni astratte e categorie rigide.

Nel lungo periodo, quella fusione tra possesso e proprietà contribuì a sviluppare un assetto giuridico meno rigido rispetto a quello romano, ma anche meno garantista. Se nel diritto romano la proprietà era una fortezza con mura solide, nel sistema germanico diventava una rete di relazioni mutevoli, dove il valore di un possesso si misurava più nella sua effettiva gestione che in documenti e atti formali. Il sistema giuridico germanico si fondava infatti su una concezione pragmatica del rapporto tra individuo e bene, adattandosi perfettamente alle esigenze di un’epoca in cui la giustizia doveva essere rapida ed efficace. L’essenza del possesso non risiedeva in documenti e formalismi, ma nella capacità tangibile di esercitare il controllo su un bene e di difenderlo da interferenze esterne. In un mondo dove la terra era ricchezza e potere, non era forse più importante poterla lavorare e godere dei suoi frutti piuttosto che rivendicarne il dominio con un titolo scritto?

Tuttavia, sebbene il concetto romano di possesso si offuscasse, l’Italia non accolse semplicemente il modello germanico della gewere. Qui la vestitura non indicava soltanto il rapporto materiale con la cosa, ma anche l’atto solenne con cui si entrava in possesso di un bene. Nel diritto longobardo, infatti, si consolidò sin da subito una distinzione tra la tutela del possesso e quella della proprietà: un segnale chiaro che l’eredità romana non era destinata a dissolversi. Era possibile eliminare del tutto un sistema giuridico così radicato, oppure esso tendeva a riaffiorare, plasmando nuove forme di regolazione?

Quella difesa del possesso, inizialmente confinata a una norma penale derivata dal diritto romano, mostrava notevoli somiglianze con la legge contro la violenza privata promulgata dall’imperatore Valentiniano II (375-392). In base a quella regola il turbamento del possesso veniva punito solo se il responsabile non riusciva a dimostrare un legittimo diritto sulla cosa. Viceversa, chi sottraeva un bene con la forza ma poteva provare la propria pretesa ne restava impunito. Era un sistema equo? Quanto spesso la forza riusciva a prevalere sul diritto scritto?

Era però senz’altro una soluzione pragmatica, che scoraggiava le spoliazioni ingiustificate attraverso la minaccia di una pena e la restituzione del possesso. Un passo avanti fu segnato dalla legislazione carolingia, che introdusse il bando regio (bannus), punendo severamente chiunque si appropriava di un bene con la violenza, indipendentemente dalla legittimità della sua pretesa. Ciò nondimeno, quella protezione rimaneva legata alla sfera penale, senza evolversi in un vero e proprio strumento di tutela giuridica più articolato.

Eppure, in tale contesto il diritto romano non scomparve del tutto. Già sotto l’imperatore Guido (891-894), una legge aveva sancito un rimedio possessorio più incisivo: chiunque fosse stato espulso violentemente da un possesso aveva diritto alla reintegrazione, senza alcuna verifica preliminare sulla validità della sua proprietà. Un principio che trovò nuovo slancio nelle falsificazioni ecclesiastiche francesi del IX secolo, dove le decretali pseudoisidoriane stabilivano un fondamentale principio di protezione per la Chiesa: il vescovo, se privato dei suoi beni con la forza, doveva essere immediatamente reintegrato nel suo possesso prima ancora di essere sottoposto a giudizio. Era una misura di tutela o un privilegio? E cosa accadeva ai laici che subivano simili espropri?

Nei testi giuridici, quella norma appariva come un privilegio concesso dal pontefice o dal metropolita, che ordinava al re o al conte di procedere d’ufficio alla restituzione del bene sottratto. Tuttavia, nella prassi, la regola si estese fino a comprendere qualsiasi persona, ecclesiastica o laica, e finì per intrecciarsi con le antiche azioni possessorie romane. Ciò permise di ottenere la reintegrazione non solo di intere proprietà, ma anche di singoli beni, avvicinandosi agli interdicta recuperandae possessionis, con molte analogie con l’interdictum unde vi.

Nel frattempo, già dalla fine del IX secolo, la Scuola di Pavia, fondata dall’imperatore carolingio Lotario I nel 825 per raccogliere l’eredità della tradizione romana della scuola di diritto fondata dall’imperatore Teodosio, iniziò a delineare strumenti più raffinati di difesa del possesso. Fra questi si affermò l’investitura salva querela, concessa dai tribunali regi nel caso in cui una persona avanzasse una legittima pretesa su un bene mentre il detentore si rifiutava di presentarsi al giudizio. Tali sviluppi segnarono il primo passo verso una protezione più strutturata del possesso, che sarebbe poi stata accolta dal diritto civile e avrebbe contribuito a definire le basi degli istituti giuridici del diritto italiano moderno.

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*Il presente lavoro è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della double blinde peer review.

* * Avvocato cassazionista, professore di ricerca t.d. di Storia del diritto europeo e comparato presso IERDISAF – Istituto europeo di ricerca e studio comparato del diritto e delle scienze amministrative e finanziarie.

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