Abstract
Il presente contributo esamina la natura giuridica dell’acquisto ereditario da parte dello Stato ex art. 586 c.c., con particolare riferimento alla questione della sua decorrenza temporale. Attraverso un’analisi sistematica del rapporto tra eredità vacante ed eredità giacente, lo studio indaga se l’acquisto automatico ope legis in favore dell’Erario goda della medesima efficacia retroattiva prevista per l’accettazione degli eredi privati dall’art. 459 c.c. Muovendo dall’esame della dottrina e degli orientamenti di legittimità, l’articolo sostiene la tesi della retroattività necessaria, quale strumento indispensabile per garantire la continuità dei rapporti giuridici ed evitare soluzioni di continuità nella titolarità dei patrimoni, anche laddove la devoluzione sia preceduta da un periodo di curatela o intervenga a seguito della prescrizione del diritto di accettazione dei chiamati.
Parole chiave: Eredità vacante, Eredità giacente, Successione dello Stato, Retroattività, Art. 586 c.c., Continuità dei rapporti giuridici.
This contribution examines the legal nature of inheritance acquisition by the State pursuant to Article 586 of the Civil Code, with particular reference to the issue of its temporal commencement. Through a systematic analysis of the relationship between vacant inheritance and pending inheritance, the study investigates whether the automatic acquisition by operation of law in favor of the Treasury enjoys the same retroactive effect provided for the acceptance by private heirs under Article 459 of the Civil Code. Starting from an examination of the doctrine and the most recent case law, the article supports the thesis of necessary retroactivity, as an indispensable tool to ensure the continuity of legal relationships and avoid gaps in the ownership of assets, even where the devolvement is preceded by a period of guardianship or occurs following the prescription of the right of acceptance by the called heirs.
Keywords: Vacant inheritance, Inactive inheritance, State succession, Retroactivity, Art. 586 Civil Code, Continuity of legal relationships.
1. Introduzione.
Il sistema successorio delineato dal codice civile italiano risponde all’esigenza di ordine pubblico di garantire la continuità dei rapporti giuridici e la stabilità dei patrimoni. Al vertice di questo meccanismo si pone l’art. 586 c.c., che designa lo Stato come successore necessario di ultima istanza. Tale istituto, sebbene dogmaticamente inquadrato nella successione a titolo derivativo, presenta profili di eccezionalità rispetto alla disciplina generale: l’acquisto ope legis e l’impossibilità di rinunzia configurano una fattispecie di “erede necessario” posta a presidio dell’interesse generale, volta a scongiurare il fenomeno delle res nullius.
Tuttavia, il coordinamento tra la devoluzione allo Stato e la disciplina dell’eredità giacente (artt. 528 ss. c.c.) solleva complessi interrogativi interpretativi, in particolare per quanto concerne l’efficacia temporale dell’acquisto. Se il principio della retroattività dell’accettazione ex art. 459 c.c. appare pacifico per gli eredi privati, la sua applicazione allo Stato — che acquista senza necessità di un atto di volontà — richiede un’analisi rigorosa del rapporto tra vacanza e giacenza.
Il presente contributo intende esaminare la natura giuridica dell’acquisto dello Stato, soffermandosi sulla questione della retroattività al momento dell’apertura della successione. Attraverso l’analisi della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, si cercherà di dimostrare come la retroattività rappresenti l’unico strumento idoneo a garantire la piena saldatura dei rapporti giuridici, anche laddove la successione dello Stato sia preceduta da una prolungata curatela dell’eredità giacente o intervenga a seguito della prescrizione del diritto di accettazione dei chiamati.
2. Inquadramento generale sui concetti di eredità vacante ed eredità giacente.
L’art. 586 c.c. stabilisce che “in mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato”.
La norma risolve a monte il potenziale problema (economico, giuridico e sociale) derivante dall’assenza di eredi del defunto, volendo in particolar modo evitare che i beni del de cuius possano residuare in stato d’abbandono[2], in quanto privi di un legittimo titolare[3]. Si parla in questo caso di “eredità vacante”, ossia di un’eredità priva di eredi legittimi o testamentari. È largamente diffusa l’opinione che l’acquisto dei beni da parte dello Stato nell’ipotesi di successione ope legis avvenga a titolo derivativo e non originario, in quanto lo Stato subentra nel patrimonio del de cuius come suo successore universale, melius come l’ultimo erede legittimo secondo l’ordine stabilito dall’art. 565 c.c., a mente del quale «nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato […]»[4].
Diverso dal concetto di “eredità vacante” è quello di “eredità giacente”. Con essa si fa riferimento all’eredità nel periodo intercorrente tra l’apertura della successione e l’accettazione da parte del chiamato[5]. Il legislatore nel capo VIII, titolo I, libro II, del codice civile, rubricato per l’appunto “Dell’eredità giacente”, detta una disciplina che ruota attorno alla figura del curatore, dalla sua nomina (art. 528 c.c.)[6] alla cessazione delle sue funzioni (art. 532 c.c.), nell’ottica dell’esigenza primaria di conservazione e di amministrazione del patrimonio durante il periodo di giacenza, a tutela degli interessi degli eredi e dei creditori del de cuius.
L’art. 532 c.c. chiarisce che «il curatore cessa dalle sue funzioni quando l’eredità è stata accettata». In realtà, la curatela può venir meno anche in assenza di un’accettazione dell’eredità. Infatti, se la funzione principale del curatore è quella di amministrare i beni del de cuius durante il periodo di giacenza, non meno rilevante è il compito di accertare l’effettiva esistenza di eredi legittimi, qualora siano sorte incertezze all’apertura della successione[7], nonché quello di verificare la mancata accettazione da parte dei chiamati entro il termine di prescrizione decennale fissato dall’art. 480 c.c. Tanto nel caso di (accertata) assenza di eredi quanto in quello di prescrizione del diritto di accettazione, l’eredità giacente viene meno e si torna a parlare di eredità vacante. Ne consegue l’applicazione dell’art. 586 c.c., ossia la devoluzione del patrimonio allo Stato.
3. La retroattività dell’acquisto ereditario da parte dello Stato ex art. 586 c.c.
Premesso ciò, si pone la questione se l’acquisto dell’eredità da parte dello Stato ex art. 586 c.c. abbia o meno efficacia retroattiva.
In generale, l’art. 459 c.c. stabilisce che «l’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione». Tale norma fa retroagire gli effetti dell’accettazione dell’eredità al momento in cui si è aperta la successione (ossia alla morte del de cuius ex art. 456 c.c.), evitando così che si realizzi una soluzione di continuità tra le situazioni giuridiche del de cuius e dell’erede. A livello generale, dunque, la retroattività dell’acquisto viene inquadrata quale effetto dell’atto di accettazione, trovando naturale applicazione anche in presenza di un’eredità giacente.
È dubbio se il medesimo effetto possa aversi anche nel caso di successione dello Stato, nella quale la devoluzione dei beni ereditari avviene ipso iure, in via automatica e senza alcuna accettazione. L’art. 586 c.c., il quale stabilisce che «l’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia», nulla dice in merito alla retroattività dell’acquisto stesso.
La soluzione della retroattività dell’acquisto appare, però, l’unica in grado di salvaguardare la continuità dei rapporti giuridici, nonché quella più congrua alla natura derivativa dell’acquisto che caratterizza la successione ereditaria dello Stato. Inoltre, subentrando lo Stato nel patrimonio del de cuius quale legittimo erede di quest’ultimo[8], in mancanza di diversa ed espressa previsione, non può che trovare applicazione la disciplina prevista per la successione ereditaria, ivi compresa la generale retroattività dell’acquisto stabilita dall’art. 459 c.c.
Così l’assenza dell’atto di accettazione non ha impedito a dottrina e giurisprudenza di riconoscere comunque l’applicabilità dell’art. 459 c.c. – e quindi la retroattività dell’acquisto al momento dell’apertura della successione – anche nel caso di eredità vacante con devoluzione automatica del patrimonio allo Stato.
Seppure datata, è abbastanza chiarificatrice Cass., sez. II, 14 maggio 1963, n. 1197 (di cui si può riportare la sola massima), per la quale «in mancanza di altri successibili (parenti legittimi in linea retta, collaterali entro il sesto grado, figli naturali, coniuge superstite), l’eredità, nel sistema vigente, è devoluta allo Stato, ai sensi dell’art. 586 c.c. Tale disposizione enuncia il concetto che lo Stato ha la veste di vero e proprio successore legittimo, e stabilisce, contro il principio generale dettato dall’art. 459 c.c., che l’acquisto ha luogo ipso jure, senza bisogno, cioè, di accettazione, con il conseguente effetto che esso decorre dal momento dell’apertura della successione. La deviazione dal rigore dei principi è giustificata dal fondamento razionale di questo anomalo diritto di successione, secondo cui le eredità sono devolute da ultimo allo Stato, perché questi adempia ad un dovere d’interesse generale, impedendo che i beni restino in istato di abbandono o che siano oggetto di occupazione da parte di chi non vanti su di essi alcun diritto»[9].
In dottrina, poi, si vedano Azzariti, G., Le successioni e le donazioni, cit., p. 363, per il quale «l’acquisto decorre, pertanto, dall’apertura della successione»; Musolino, G., La successione legittima dello Stato, in Riv. Notariato, 3, 2023, il quale, in riferimento alla successione ereditaria dello Stato, dopo aver premesso in generale che «l’acquisto ha effetto sin dalla data di apertura della successione» (p. 716), specifica che «una volta decorso il termine per l’accettazione dell’eredità, parificabile alla mancanza di eredi successibili di cui all’art. 586 c.c., si verifica infatti ope legis l’acquisto automatico e retroattivo in capo allo Stato italiano, erede necessario, dei beni relitti» (p. 718); Vassalli, M. N., La successione dello Stato, cit., p. 612, la quale afferma che «il momento in cui avviene la delazione dello Stato e si perfeziona l’acquisto da parte del medesimo che, secondo le norme generali (art. 459 c.c.), retroagisce sempre al momento della apertura della successione, può essere diverso».
4. Devoluzione del patrimonio allo Stato alla cessazione dell’eredità giacente. L’acquisto è retroattivo?
Tale soluzione appare logicamente estendibile anche all’ipotesi in cui la devoluzione del patrimonio allo Stato ex art. 586 c.c. avvenga a seguito di cessazione dell’eredità giacente.
Non sembrano, infatti, sussistere valide ragioni per differenziare il regime di retroattività dell’acquisto a seconda che la devoluzione dei beni ereditari allo Stato sia preceduta o meno dalla curatela dell’eredità giacente. A maggior ragione in considerazione del fatto che, come evidenziato nella precedente nota 7, la successione dello Stato è “normalmente” preceduta da un periodo di giacenza dell’eredità, che può cessare o per decorrenza del termine decennale di accettazione o per l’accertamento negativo effettuato dal curatore circa l’esistenza di eredi legittimi del de cuius. Siamo sempre di fronte a un patrimonio ereditario che risulta alla fine “vacante”, ossia privo di legittimi eredi. Si aggiunga, inoltre, che nessuna distinzione opera nei casi di accettazione da parte del chiamato, nel senso che, a prescindere dal fatto che l’accettazione avvenga immediatamente o a seguito di un periodo di giacenza ereditaria, trova sempre applicazione la regola dell’art. 459 c.c.
Tale soluzione trova qualche riscontro in dottrina.
Si veda, in particolare, la già citata Vassalli, M. N., La successione dello Stato, cit., p. 612, la quale, nell’affermare che l’acquisto dei beni ereditari da parte dello Stato retroagisce sempre al momento in cui si è aperta la successione, distingue però il caso in cui lo Stato «acquista immediatamente l’eredità quando non vi siano altri successibili» da quello in cui lo stesso «può venire alla successione in base ad una delazione successiva». All’interno di quest’ultima situazione sono da ricomprendere le ipotesi del venir meno della vocazione per indegnità, di invalidità del testamento, nonché quelle della prescrizione del diritto di accettazione o di espressa rinunzia, purché sia già decorso il termine previsto dall’art. 525 c.c. per la revoca della stessa. Tale termine corrisponde a quello decennale di prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità previsto dall’art. 480 c.c. Come specificato dall’autrice in nota, «in pendenza di tale termine l’eredità non si devolve allo Stato, ma ricorrono i presupposti della giacenza ereditaria; sui rapporti tra eredità giacente e devoluzione dei beni allo Stato, cfr. Cass., 7 luglio 1972, n. 2274, in Foro it., 1973, I, p. 1900». Viene così chiarito che, in pendenza del termine per accettare l’eredità, la stessa debba considerarsi “giacente”, con applicazione della relativa disciplina, e che solo al decorrere del suddetto termine si potrà procedere alla devoluzione del patrimonio allo Stato. Per l’autrice, allora, «anche in questo caso, secondo le regole generali, l’acquisto dello Stato retroagisce al momento della apertura della successione».
Nel commentare Cass. n. 3087/1987, Azzariti, G., In tema di eredità giacente: cessazione delle funzioni del curatore, cit., p. 136, evidenzia come l’acquisto della proprietà dell’immobile da parte dello Stato ex art. 586 c.c., per avvenuta prescrizione ex art. 480 c.c., pur in presenza di una “eredità giacente”, si sia concretizzato ope legis «a decorrere dalla data di apertura della successione».
Si rileva una sola pronuncia giurisprudenziale (anch’essa datata) che riconosce gli effetti retroattivi dell’acquisto ereditario da parte dello Stato per devoluzione successiva alla chiusura dell’eredità giacente. Ci si riferisce a Cass. civ., sez. II, 7 luglio 1972, n. 2274, della quale si può solo riportare la seguente massima: «L’esercizio e la promozione delle ragioni ereditarie e la risposta alle istanze proposte contro la medesima rientrano fra gli obblighi connessi all’ufficio di curatore dell’eredità giacente (art. 529 cod. civ.) e vincolanti per tutta la durata dell’ufficio medesimo. Conseguentemente, l’efficacia retroattiva della accettazione o della devoluzione di diritto allo stato ex art 586 cod. civ. dell’eredità giacente, mediante la quale si tende ad evitare una vacanza nella titolarità del patrimonio ereditario non incide sulla legittimazione ad causam, medio tempore esercitata dal curatore, e solo dal momento in cui risultano realizzati gli scopi cui tende la legittimazione sostitutiva del curatore, vengono a cessare di diritto lo stato di giacenza dell’eredità e l’ufficio del curatore».
Si riportano, in conclusione, alcuni contributi rinvenibili online che confermano la soluzione accolta.
Nelle Linee guida per le procedure di eredità giacente del Tribunale di Massa (www.tribunale-massa.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/1._Linee_guida_eredità_giacenti.pdf), tra le cause di cessazione della curatela dell’eredità viene ricompresa “la prescrizione del diritto di accettare l’eredità”, ossia il decorso dei dieci anni dal giorno dell’apertura della successione previsto dall’art. 480 c.c. In tale documento si legge che «il patrimonio, in tal caso, viene di diritto e retroattivamente acquistato dallo Stato».
In L’eredità giacente, a cura della Commissione Studio Attività Ausiliare di Giustizia – Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa, 2019, (contributo recuperabile in www.odcecpisa.it/images/odcec/documenti/accordi/Protocollo_ODCEC_e_Tribunale_di_Pisa_/Eredita_giacente.pdf), alle pagine 59-60 si legge che «la curatela dell’eredità cessa quando l’eredità sia stata accettata. Dato che il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dal giorno dell’apertura della successione (ai sensi dell’art. 480 c.c.), le funzioni del curatore cessano, oltre che in caso di accettazione da parte del chiamato anche in caso di prescrizione del diritto di accettare l’eredità; a seguito della prescrizione, infatti, il patrimonio viene immediatamente e retroattivamente acquistato dallo Stato».
5. Conclusioni
L’analisi condotta permette di affermare che la devoluzione dell’eredità allo Stato ex art. 586 c.c. non costituisce una fattispecie isolata o eccezionale al punto da derogare ai principi cardine della successione universale. Al contrario, l’automatismo dell’acquisto e la sua necessaria retroattività rappresentano le due facce della medesima medaglia: la tutela della continuità dei rapporti giuridici.
Dallo studio del coordinamento tra gli artt. 459, 480 e 586 c.c. emergono tre punti fermi:
- L’unitarietà della funzione: che lo Stato succeda immediatamente per assenza di chiamati (eredità vacante ab origine) o che subentri a seguito di una infruttuosa curatela dell’eredità giacente (per prescrizione del diritto di accettazione), la finalità rimane la medesima. La legge interviene per evitare che un patrimonio resti privo di un soggetto responsabile, capace di esercitare le facoltà proprietarie e di rispondere delle passività, seppur nei limiti del valore dei beni.
- La fictio iuris della retroattività: come confermato dalla giurisprudenza di legittimità citata, la retroattività opera come una necessaria fictio iuris. Essa permette di “saldare” il momento della morte del de cuius con quello del definitivo accertamento della vacanza ereditaria, coprendo retroattivamente anche il periodo di giacenza amministrato dal curatore.
- La coerenza del sistema: negare la retroattività nel caso di devoluzione allo Stato creerebbe una pericolosa asimmetria rispetto alla successione dei privati, lasciando i beni in una sorta di limbo giuridico per l’intero decennio di prescrizione. Tale vuoto sarebbe incompatibile con le esigenze di certezza del diritto e con la natura derivativa dell’acquisto statale.
In conclusione, si può ritenere consolidato l’orientamento per cui lo Stato, pur essendo un “successore anomalo” poiché privo di facoltà di rinunzia e non tenuto all’accettazione, è a tutti gli effetti un erede. In quanto tale, il suo subentro retroagisce al momento dell’apertura della successione, garantendo che non vi sia soluzione di continuità nella titolarità dei beni e assicurando, in ultima istanza, la funzione sociale della proprietà e la stabilità dei traffici giuridici.
[1] Antonino Ripepi ha curato la redazione dei parr. 1 e 5; Pasquale Vadalà ha redatto i paragrafi 2, 3 e 4.
[2] Diventando così «l’oggetto di occupazione da parte di chi non vanti su di essi alcun diritto» (Azzariti, G., Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990, p. 364).
[3] In quanto «il fondamento della successione dello Stato consiste, come del resto quello della successione in generale, nella esigenza sociale che un determinato patrimonio non resti privo di titolare» (Vassalli, M. N., La successione dello Stato, in Successioni e donazioni, a cura di Pietro Rescigno, vol. I,Padova, 1994, p. 608).
[4] La conferma viene dagli stessi lavori preparatori al codice civile. Nella Relazione al Re del Guardasigilli Grandi per l’approvazione del libro del c.c. “Delle successioni per causa di morte e delle donazioni” si legge (n.49) che «il progetto non considerava lo Stato come erede legittimo e faceva derivare l’acquisto, da parte di esso, delle eredità vacanti dalla sua qualità sovrana. Pur riconoscendo che tale concezione approvata anche dalla Commissione può teoricamente apparire più soddisfacente, anche in considerazione dei caratteri anomali che l’acquisto dell’eredità da parte dello Stato deve necessariamente avere, ho ritenuto che non vi fossero ragioni pratiche per allontanarsi dalla concezione tradizionale che fa dello Stato un vero e proprio erede legittimo. Ho per ciò incluso lo Stato nell’elenco dei successibili per legge riaffermando così esplicitamente la natura ereditaria del suo acquisto».
In giurisprudenza, Cass. civ., sez. lav., 14 giugno 1989, n. 2873, secondo cui «il codice civile del 1942, invece, considera lo Stato come un vero e proprio erede legittimo. Infatti ha incluso nelle categorie dei successibili per legge previste dall’art. 565 anche lo Stato e nell’art. 586 ha sottolineato che l’acquisto dei beni da parte dello Stato avviene in mancanza di altri successibili»; Cass. civ., sez. II, 11 marzo 1995, n. 2862, la quale, rilevando anche la differenza con la fattispecie di acquisto a titolo originario dei beni immobili vacanti ex art. 827 c.c., conferma che «l’indicazione dello Stato tra i successibili nell’art. 565 cod. civ., la collocazione dell’art. 586 nel titolo dedicato alle successioni legittime, l’uso del verbo devolvere, adoperato da entrambe tali norme, e la previsione del principio secondo cui lo Stato risponde nei limiti del valore dei beni assegnati (art. 586 ult. comma), sono elementi decisivi per ritenere che l’acquisto di cui all’art. 586 avvenga iure successionis e, quindi, a titolo derivativo, e non costituisca specificazione di quello a carattere chiaramente originario, contemplato dalla disposizione dell’art. 827 cod. civ.».
[5] O diversamente, «dicesi eredità giacente il patrimonio ereditario nell’intervallo di tempo che corre tra la delazione e l’adizione della eredità» (Azzariti, G., Le successioni e le donazioni, cit., p. 183).
[6] Ai sensi dell’art. 528 c.c., per la nomina del curatore, oltre alla mancata accettazione dell’eredità, è necessario che il chiamato all’eredità non sia «nel possesso di beni ereditari». In quest’ultimo caso, infatti, pur parlandosi secondo i più di eredità giacente, non vi sarebbe l’esigenza di nominare un curatore, posto che l’amministrazione temporanea dei beni dell’asse ereditario può essere positivamente esercitata da chi ne ha il possesso.
[7] Secondo giurisprudenza e dottrina consolidate l’incertezza sull’esistenza di eredi comporta necessariamente l’apertura dell’eredità giacente e non l’immediata devoluzione dei beni al patrimonio dello Stato. Si veda, ad esempio, Cass. civ., sez. II, 31 marzo 1987 n. 3087, con nota a sentenza di Azzariti, G., In tema di eredità giacente: cessazione delle funzioni del curatore, in Giust. civ., II, 1989, p. 135, per la quale «anche quando si ignora se il de cuius abbia eredi e se questi siano tuttora in vita, ricorre l’ipotesi dell’eredità giacente ed è quindi legittima la nomina del suo curatore e ciò fino a che, essendo acquisita la certezza della loro inesistenza, debba prendersi atto che erede è lo Stato (art. 586 c.c.), il quale acquista tale diritto senza bisogno di accettazione». Tale “precauzione”, come sottolinea la Corte, è giustificata dal fatto che «dopo la scomparsa del de cuius, possa rivelarsi necessario un ampio lasso di tempo per stabilire se vi siano o no eredi; e, nel frattempo, balza evidente l’utilità dell’istituto dell’eredità giacente, sia per l’amministrazione e l’adeguata tutela dei beni relitti, sia per la salvaguardia degli stessi eventuali diritti dei terzi. E, d’altra parte, perché sia ritenuto erede lo Stato, occorre la certezza che manchino altri aventi diritto all’eredità; certezza che ovviamente postula opportuni accertamenti, nel corso dei quali è interesse generale che l’eredità non sia in stato di abbandono giuridico e materiale».
[8] Si veda Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2023, n. 23314, secondo cui «dalla qualifica di erede legittimo deriva che allo Stato debba applicarsi la disciplina sostanziale e processuale che regola i rapporti tra il de cuius e i suoi eredi di “natura privata”». E si veda anche Cass. n. 2873/1989, per la quale «indubbiamente tuttavia la successione dello Stato presenta alcune peculiarità. Infatti i beni ereditari vengono acquistati dallo Stato senza necessità di accettazione, la rinuncia all’eredità non è giuridicamente possibile, lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati “ultra vires hereditates”, indipendentemente dall’accettazione con beneficio di inventario. Tuttavia tali peculiarità non incidono sulla natura ereditaria dell’acquisto da parte dello Stato; e sia la dottrina sia la giurisprudenza hanno concordemente riconosciuto allo Stato la qualità di erede nell’ipotesi di cui all’art. 586 c.c.».
[9] Massima ripresa, da ultimo, da Corte App. Bari, sez. II, 27 dicembre 2022, n. 1862. Per la giurisprudenza di merito, si vedano anche Trib. Firenze, sez. II, 15 giugno 2022, n.1822, per il quale «in base al tenore letterale della norma secondo cui “in mancanza di altri successibili” l’eredità è devoluta allo Stato, se il defunto non ha lasciato alcun successibile, lo Stato acquista immediatamente l’eredità, mentre nel caso in cui i successibili esistono, l’acquisto può avvenire soltanto quando i primi chiamati abbiano perso il diritto di accettare l’eredità per indegnità, rinunzia o prescrizione. In ogni caso, l’acquisto retroagisce al momento in cui si è aperta la successione»; Trib. Marsala, 14 giugno 2004, per cui «decorso il termine per l’accettazione dell’eredità, parificabile alla mancanza di eredi successibili di cui all’art. 586 c.c., si verifica “ope legis” l’acquisto automatico e retroattivo in capo allo Stato italiano, erede necessario, dei beni relitti.»