ABSTRACT
La nota analizza la sentenza n. 7299 del 2025 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che interviene sull’abusivo frazionamento della pretesa creditoria in ambito civile. La pronuncia riafferma il principio dell’improponibilità della domanda frazionata, ma apre alla possibilità di sanzioni alternative nei casi in cui l’applicazione automatica della sanzione si traduca in una perdita ingiustificata del diritto. Il lavoro ricostruisce il quadro giurisprudenziale e dottrinale, evidenziando il bilanciamento tra efficienza processuale e garanzie costituzionali del giusto processo e dell’effettività della tutela giurisdizionale.
This note analyzes Supreme Court judgment no. 7299 of 2025, issued by the United Sections of the Italian Court of Cassation, which addresses the issue of abusive fragmentation of credit claims in civil litigation. The ruling reaffirms the principle of inadmissibility of claims improperly divided and brought separately, yet opens the door to alternative sanctions in cases where automatic application of such a sanction would result in an unjustified loss of the underlying right. The paper reconstructs the relevant case law and doctrinal debate, highlighting the balance between procedural efficiency and the constitutional guarantees of due process and effective judicial protection.
INTRODUZIONE
Il tema dell’abusivo frazionamento del credito rappresenta uno degli snodi più complessi e controversi del diritto processuale civile contemporaneo, in quanto coinvolge il delicato bilanciamento tra l’efficienza dell’attività giurisdizionale e la piena effettività del diritto di azione. La questione si colloca all’intersezione tra i principi di correttezza e lealtà processuale, l’interesse pubblico alla celere definizione delle controversie e il diritto individuale alla tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 24 della Costituzione e dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Negli ultimi due decenni, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha progressivamente elaborato il principio secondo cui la proposizione parcellizzata di domande giudiziali derivanti da un unico rapporto obbligatorio può integrare un abuso del processo, qualora non giustificata da un interesse oggettivamente apprezzabile. Le Sezioni Unite, in particolare, hanno più volte preso posizione sul punto (sentenze nn. 23726/2007, 4090 e 4091/2017), delineando un orientamento volto a contrastare le condotte processuali che ostacolano la concentrazione del giudizio e l’economia degli atti.
Tuttavia, l’applicazione della sanzione dell’improponibilità nei casi di frazionamento abusivo ha generato significativi interrogativi sistematici e costituzionali, specialmente laddove essa rischi di determinare la perdita irreversibile della tutela sostanziale del diritto. Da qui l’esigenza di interrogarsi sulla coerenza di tale meccanismo con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e accesso effettivo alla giustizia, come elaborati sia dalla Corte costituzionale italiana sia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
La sentenza n. 7299 del 2025 delle Sezioni Unite si inserisce in questo contesto giurisprudenziale e teorico, affrontando esplicitamente la questione della sanzione applicabile quando la proposizione frazionata della domanda sia irreversibile, e ponendosi come momento di sintesi tra le esigenze di efficienza processuale e le garanzie costituzionali. Il presente contributo intende esaminare i contenuti e gli effetti di tale decisione, ricostruendone i presupposti giurisprudenziali, le implicazioni sistematiche e i riflessi sul piano della tutela dei diritti fondamentali.
1. IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE E LA GENESI DELL’INTERVENTO NOMOFILATTICO
Negli anni precedenti alla sentenza delle Sezioni Unite n. 7299/2025, il panorama giurisprudenziale della Corte di cassazione a sezioni semplici è stato segnato da un forte disallineamento interpretativo.
Ad esempio, Cass., Sez. I, 24 marzo 2023, n. 8184, ha affermato che il frazionamento del credito, in assenza di una norma che lo vieti espressamente, non può essere sanzionato automaticamente con l’improponibilità. La decisione ha valorizzato il principio di accesso alla giustizia, richiamando la necessità di modulare le conseguenze processuali del frazionamento in base alla gravità e alle circostanze del caso concreto.
In senso più rigoroso si è invece espressa Cass., Sez. II, 21 marzo 2023, n. 16508, la quale ha riaffermato la linea delle Sezioni Unite del 2017, ritenendo che la proposizione separata di azioni giudiziarie fondate su un unico rapporto obbligatorio, se non giustificata da un interesse obiettivo, configura un abuso del processo e determina l’improponibilità della domanda successiva.
Ulteriori oscillazioni si sono registrate in Cass., Sez. III, 14 luglio 2022, n. 22134, dove la Corte ha ritenuto che l’azione frazionata possa essere ritenuta ammissibile in presenza di elementi che facciano emergere una valutazione ragionevole e non dilatoria del comportamento processuale della parte, ad esempio nel caso di domande distinte per ragioni temporali o per diversa struttura giuridica delle obbligazioni.
Una posizione ancora diversa si trova in Cass., Sez. VI-3, ord. 15 gennaio 2021, n. 706, in cui la Corte ha escluso l’improponibilità della seconda domanda frazionata, affermando che l’istituto dell’abuso del processo non può comportare automaticamente la perdita del diritto, ma deve essere valutato anche in relazione ai principi di buona fede e tutela del legittimo affidamento.
Queste divergenze interpretative hanno reso urgente un chiarimento nomofilattico da parte delle Sezioni Unite, volto a ristabilire uniformità nell’applicazione dei principi del giusto processo, dell’equilibrio tra le parti e della funzione ordinante del giudice nell’uso dello strumento processuale.
Il rinvio alle Sezioni Unite che ha dato luogo alla sentenza n. 7299 del 2025 si inserisce in un contesto giurisprudenziale profondamente diviso circa la sorte processuale delle domande giudiziali fondate su un credito derivante da un unico rapporto ma azionato in forma frazionata.
In particolare, il contrasto ha riguardato l’individuazione della sanzione da applicare in caso di frazionamento ritenuto abusivo. Alcuni orientamenti giurisprudenziali, improntati a una lettura più rigida del principio di correttezza processuale, hanno ritenuto che l’unica risposta coerente fosse la declaratoria di improponibilità della domanda. Questa tesi si rifà alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 23726 del 2007, che per prima ha affermato in modo sistematico il principio di abuso del processo quale limite implicito all’esercizio dell’azione, e che ha qualificato il frazionamento ingiustificato come condotta distorsiva, contraria ai principi di lealtà e buona fede.
Questa impostazione è stata poi confermata dalle cosiddette gemelle del 2017 (Cass., Sez. Un., nn. 4090 e 4091), le quali hanno ribadito che la tutela frazionata è ammissibile solo in presenza di un interesse oggettivamente valutabile e che, in mancanza, la sanzione deve essere l’improponibilità della domanda. In queste sentenze si è rafforzato il collegamento tra il frazionamento e l’abuso del processo, letto come fenomeno lesivo dell’economia processuale, dell’efficienza del sistema e dell’uguaglianza delle parti.
A questa linea interpretativa si è tuttavia contrapposto un diverso orientamento, affermatosi in alcune pronunce delle sezioni semplici, volto a valorizzare maggiormente la tutela del diritto di azione e l’effettività del processo. Si segnala, in tal senso, Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2023, n. 8184, che ha negato l’applicabilità automatica della sanzione dell’improponibilità, sottolineando l’assenza di una norma che vieti espressamente il frazionamento. Secondo questa pronuncia, l’ordinamento dispone di strumenti più proporzionati per contrastare l’uso disfunzionale del processo, come la condanna alle spese o per lite temeraria.
In senso opposto si era espressa Cass. civ., Sez. II, 21 marzo 2023, n. 16508, che invece si era mantenuta nel solco dell’orientamento delle Sezioni Unite del 2017, ribadendo che il frazionamento ingiustificato comporta l’improponibilità della seconda domanda e può addirittura determinare la perdita del diritto.
Il contrasto ha dunque riguardato tanto il fondamento della sanzione quanto la sua proporzionalità, e ha reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite per un chiarimento nomofilattico in grado di garantire uniformità interpretativa su un tema strettamente collegato all’esercizio del diritto d’azione e alla salvaguardia del principio del giusto processo.
2. IL QUADRO EVOLUTIVO DELLA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI UNITE
L’elaborazione giurisprudenziale sul tema del frazionamento del credito ha trovato un momento di sistemazione iniziale con la pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 23726 del 15 ottobre 2007. In quella decisione, la Corte ha affermato che l’attore, nel proporre una pluralità di azioni giudiziarie per far valere pretese creditorie riconducibili a un unico rapporto obbligatorio, viola i doveri di correttezza e buona fede processuale se tale condotta non è giustificata da un interesse obiettivo. La sentenza ha fondato il principio dell’abuso del processo quale limite implicito all’esercizio dell’azione giudiziale, riconoscendo nella parcellizzazione arbitraria delle domande una fonte di aggravio irragionevole per il sistema giudiziario e un danno per la controparte processuale.
Successivamente, le Sezioni Unite sono tornate sulla questione con le note decisioni nn. 4090 e 4091 del 5 gennaio 2017. In tali pronunce, la Corte ha confermato il principio già affermato nel 2007, ma lo ha ulteriormente precisato nei suoi contorni applicativi. È stato ribadito che il frazionamento dell’azione è legittimo solo qualora vi sia un interesse oggettivamente valutabile che lo giustifichi. In assenza di tale interesse, la proposizione frazionata di azioni determina l’improponibilità della domanda successiva. Le Sezioni Unite del 2017 hanno quindi rafforzato il legame tra frazionamento e abuso del processo, qualificando quest’ultimo non solo come comportamento scorretto, ma anche come ostacolo alla realizzazione della concentrazione processuale, all’economia degli atti e alla funzione deflattiva del processo civile.
Tali pronunce hanno costituito un punto di riferimento per la giurisprudenza successiva, ma hanno anche sollevato interrogativi circa l’equilibrio tra repressione dell’abuso e tutela del diritto d’azione. In particolare, la severità della sanzione dell’improponibilità, se applicata anche nei casi in cui la riproposizione della domanda non è più possibile per intervenuto giudicato, ha fatto emergere il rischio di una sproporzionata compressione del diritto sostanziale.
Proprio per chiarire questi profili è intervenuta la decisione delle Sezioni Unite n. 7299 del 19 marzo 2025, chiamata a dirimere un contrasto giurisprudenziale che riguardava le conseguenze processuali nei casi in cui il frazionamento fosse divenuto irreversibile. La Corte, pur confermando la linea interpretativa delle precedenti sentenze del 2007 e del 2017, mostra una maggiore attenzione alla necessità di proporzionare la sanzione al caso concreto e all’effettiva incidenza della condotta sull’interesse pubblico alla celere e ordinata amministrazione della giustizia. In questa prospettiva, viene valorizzato il ruolo del giudice nel valutare, in chiave equitativa e costituzionalmente orientata, se la perdita del diritto sia giustificata o se debbano applicarsi rimedi meno afflittivi.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite, nella sua evoluzione, si configura dunque come un percorso di progressiva tipizzazione del concetto di abuso del processo, in cui l’individuazione della sanzione appropriata deve essere frutto di un bilanciamento tra esigenze sistemiche e salvaguardia dei diritti fondamentali.
3. I PRINCIPI AFFERMATI NELLA SENTENZA N. 7299/2025
La sentenza n. 7299 del 2025 rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione giurisprudenziale in tema di frazionamento del credito, perché cerca di coniugare l’esigenza di efficienza processuale con quella di salvaguardare l’effettività della tutela giurisdizionale. Le Sezioni Unite riaffermano, in linea con i precedenti del 2007 e del 2017, che il frazionamento della pretesa creditoria derivante da un unico rapporto obbligatorio costituisce un abuso del processo, qualora non sia giustificato da un interesse oggettivamente apprezzabile.
Il principio cardine ribadito è che la proposizione parcellizzata di più domande giudiziarie, riferibili a un medesimo rapporto e idonee a generare un potenziale giudicato contrastante o disarticolato, lede l’esigenza di concentrazione del processo e comporta la sanzione dell’improponibilità. In tal senso, la Corte specifica che non rileva solo la derivazione da un medesimo rapporto sostanziale, ma anche l’omogeneità delle ragioni di fatto e di diritto sottese alle diverse pretese.
Come affermato testualmente nella motivazione: «I diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, oppure fondati su analoghi fatti costitutivi, non possono essere azionati in separati giudizi. […] In mancanza di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, la domanda deve essere dichiarata improponibile».
Tuttavia, la novità rilevante della decisione risiede nel riconoscimento esplicito della necessità di bilanciare il divieto di abuso con il rispetto dei diritti fondamentali. Le Sezioni Unite chiariscono che, qualora il frazionamento abbia già determinato l’instaurazione e la definizione di un primo giudizio con passaggio in giudicato, e la nuova domanda sia la sola via residua per far valere la restante porzione di credito, l’applicazione della sanzione dell’improponibilità non può essere automatica.
In questo senso, si legge ancora nella sentenza: «Non appare compatibile con una interpretazione dei principi indicati che non violi il principio di proporzionalità ed il necessario bilanciamento tra il diritto all’azione e il diritto al giusto processo».
La Corte introduce così il principio secondo cui il giudice deve operare una valutazione di proporzionalità e adeguatezza della sanzione rispetto al fine perseguito. In alternativa alla declaratoria di improponibilità, la violazione dei principi di correttezza e lealtà processuale può essere sanzionata mediante strumenti diversi: la condanna alle spese processuali (art. 92 c.p.c.), anche in deroga alla soccombenza, oppure la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Un passaggio particolarmente significativo della motivazione afferma: «La violazione del dovere di lealtà e probità giustifica, indipendentemente dalla soccombenza, la condanna della parte che è venuta meno a tale dovere al rimborso delle spese processuali che l’altra parte ha dovuto sostenere».
Con questa affermazione, la Corte assume una posizione più sfumata rispetto al passato, introducendo una clausola di salvaguardia che consente al giudice di non sacrificare la sostanza del diritto in presenza di una violazione meramente formale, priva di effetti pregiudizievoli reali.
In sintesi, la sentenza n. 7299/2025 afferma un doppio principio: da un lato, conferma la portata cogente del divieto di frazionamento abusivo come espressione del dovere di lealtà processuale; dall’altro, ne tempera l’applicazione mediante il richiamo al principio di proporzionalità, aprendo alla possibilità di una sanzione più mite, orientata a garantire la tutela effettiva del diritto sostanziale senza tollerare condotte opportunistiche.
La sentenza n. 7299 del 2025 rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione giurisprudenziale in tema di frazionamento del credito, perché cerca di coniugare l’esigenza di efficienza processuale con quella di salvaguardare l’effettività della tutela giurisdizionale. Le Sezioni Unite riaffermano, in linea con i precedenti del 2007 e del 2017, che il frazionamento della pretesa creditoria derivante da un unico rapporto obbligatorio costituisce un abuso del processo, qualora non sia giustificato da un interesse oggettivamente apprezzabile.
Il principio cardine ribadito è che la proposizione parcellizzata di più domande giudiziarie, riferibili a un medesimo rapporto e idonee a generare un potenziale giudicato contrastante o disarticolato, lede l’esigenza di concentrazione del processo e comporta la sanzione dell’improponibilità. In tal senso, la Corte specifica che non rileva solo la derivazione da un medesimo rapporto sostanziale, ma anche l’omogeneità delle ragioni di fatto e di diritto sottese alle diverse pretese.
Tuttavia, la novità rilevante della decisione risiede nel riconoscimento esplicito della necessità di bilanciare il divieto di abuso con il rispetto dei diritti fondamentali. Le Sezioni Unite chiariscono che, qualora il frazionamento abbia già determinato l’instaurazione e la definizione di un primo giudizio con passaggio in giudicato, e la nuova domanda sia la sola via residua per far valere la restante porzione di credito, l’applicazione della sanzione dell’improponibilità non può essere automatica.
La Corte introduce così il principio secondo cui il giudice deve operare una valutazione di proporzionalità e adeguatezza della sanzione rispetto al fine perseguito. In alternativa alla declaratoria di improponibilità, la violazione dei principi di correttezza e lealtà processuale può essere sanzionata mediante strumenti diversi: la condanna alle spese processuali (art. 92 c.p.c.), anche in deroga alla soccombenza, oppure la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Un passaggio particolarmente significativo della motivazione afferma: «non appare compatibile con una interpretazione costituzionalmente orientata ritenere che la perdita definitiva del diritto possa derivare da un comportamento processuale valutato ex post come abusivo, senza che vi sia stata alcuna concreta lesione all’efficienza del processo o alla posizione della controparte».
Con questa affermazione, la Corte assume una posizione più sfumata rispetto al passato, introducendo una clausola di salvaguardia che consente al giudice di non sacrificare la sostanza del diritto in presenza di una violazione meramente formale, priva di effetti pregiudizievoli reali.
In sintesi, la sentenza n. 7299/2025 afferma un doppio principio: da un lato, conferma la portata cogente del divieto di frazionamento abusivo come espressione del dovere di lealtà processuale; dall’altro, ne tempera l’applicazione mediante il richiamo al principio di proporzionalità, aprendo alla possibilità di una sanzione più mite, orientata a garantire la tutela effettiva del diritto sostanziale senza tollerare condotte opportunistiche.
4. RIFLESSIONI DOTTRINALI
La dottrina italiana ha ampiamente discusso il tema dell’abusivo frazionamento del credito, ponendolo in relazione con i principi fondamentali del diritto processuale civile e con le garanzie costituzionali del giusto processo. Il dibattito si è concentrato, in particolare, sulla qualificazione dell’abuso, sulla natura e proporzionalità delle sanzioni applicabili e sulla funzione del processo quale strumento di tutela dei diritti.
Francesco Paolo Luiso ha sostenuto con chiarezza che l’abuso del processo, e in particolare il frazionamento del credito, non può essere trattato come una categoria autonoma dotata di una disciplina sanzionatoria rigida e predeterminata[2]. Egli rileva come l’assenza di un espresso divieto normativo renda necessaria una valutazione concreta dell’interesse della parte e dell’eventuale pregiudizio arrecato alla controparte e al sistema processuale. Secondo Luiso, l’improponibilità dovrebbe essere riservata ai casi in cui l’abuso determini un effettivo aggravio per l’amministrazione della giustizia, e non può essere applicata in modo automatico, pena la violazione del principio di proporzionalità.
Su una linea analoga si colloca l’opinione di Michele Mandrioli[3], il quale, assieme ad Andrea Carratta, sottolinea l’importanza di distinguere tra comportamenti formalmente scorretti e veri e propri abusi in senso tecnico². I due autori evidenziano che la sanzione dell’improponibilità, se applicata senza una previa verifica della concreta lesione dei valori processuali, rischia di trasformarsi in una sanzione irragionevole e sproporzionata. In questa prospettiva, l’abuso deve essere interpretato come uno strumento di controllo dell’effettivo uso del processo e non come pretesto per comprimere il diritto di agire.
Giovanni Golinelli si inserisce nel dibattito proponendo un approccio fondato sulla valorizzazione del principio di proporzionalità come criterio ordinante del sistema sanzionatorio processuale. A suo avviso, il giudice dispone già di strumenti adeguati, come l’art. 96, comma 4, c.p.c., che consentono di sanzionare i comportamenti non corretti in modo proporzionato al danno arrecato. Golinelli critica l’idea di un automatismo sanzionatorio che produca l’effetto estintivo del diritto, sottolineando che «la perdita della tutela sostanziale deve rappresentare l’extrema ratio dell’ordinamento, da utilizzare solo in presenza di un pregiudizio effettivo all’equilibrio processuale».[4]
Anche altri studiosi, tra cui Comoglio e Vaccarella, hanno sostenuto che l’eccesso di formalismo può condurre a una visione distorta del processo, trasformandolo da strumento di tutela in strumento di preclusione⁴. L’attenzione viene così spostata dal comportamento della parte alle conseguenze effettive del medesimo, in una logica di controllo ex post dell’efficienza e correttezza del processo.
Nel loro complesso, le riflessioni dottrinali convergono verso una critica dell’approccio sanzionatorio rigido e propongono una visione del processo civile ispirata ai principi costituzionali di effettività, lealtà e ragionevolezza. Tali orientamenti sollecitano il legislatore e la giurisprudenza a costruire un sistema di regole processuali non solo coerente internamente, ma anche rispettoso della finalità ultima del processo: garantire la piena ed effettiva tutela dei diritti.
Ulteriori riflessioni si devono a Giuseppe Verde, che ha osservato come l’elaborazione giurisprudenziale in materia di abuso del processo debba tenere conto della funzione costituzionale del diritto di azione. A suo avviso, «il rischio maggiore è che la categoria dell’abuso venga trasformata in uno strumento di contenimento della domanda giudiziale, piegato più alla logica dell’efficienza che a quella della giustizia». [5]
Nella stessa direzione si muove Sergio Chiarloni, il quale sottolinea la necessità di valorizzare il principio del contraddittorio come parametro per la valutazione dell’abuso. Egli sostiene che «l’uso frazionato dell’azione, se non pregiudica il diritto di difesa della controparte né incide negativamente sull’istruttoria, non può dirsi abusivo in senso proprio». [6]
Nel panorama comparato, la dottrina francese ha mostrato un orientamento tendenzialmente più garantista. Jacques Normand, studiando l’equilibrio tra efficienza processuale e libertà d’azione, ha sostenuto che «l’abus de procédure ne saurait être sanctionné par la perte du droit, sauf dans les cas où la répétition de l’action vise clairement à contourner une décision judiciaire antérieure»[7]. In Germania, l’elaborazione del Bundesgerichtshof si è concentrata sul concetto di Prozessökonomie, ma gli studiosi come Thomas Rauscher e Joachim Zekoll hanno messo in guardia contro derive eccessivamente punitive del sistema, raccomandando un uso moderato delle preclusioni per garantire l’Anspruch auf rechtliches Gehör (diritto ad essere ascoltati).[8]
Infine, nel mondo anglosassone, la dottrina statunitense, con autori come Judith Resnik, ha criticato le sanzioni processuali troppo severe, sostenendo che «procedural defaults, unless grounded in legitimate adversarial values, risk reinforcing structural inequalities and denying substantive justice».[9]
5. PROFILI COSTITUZIONALI E CONVENZIONALI
La riflessione sui profili costituzionali e convenzionali in materia di sanzione per abusivo frazionamento del credito si fonda sull’esigenza di garantire un bilanciamento tra l’efficienza del processo e il diritto fondamentale all’accesso alla giustizia. Le sentenze costituzionali e della Corte EDU rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per valutare la legittimità delle sanzioni processuali, soprattutto laddove esse si traducano in un pregiudizio definitivo per il diritto sostanziale.
In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 77 del 2007, ha affermato che «il rispetto delle forme non può tradursi in un sacrificio sproporzionato del diritto sostanziale, ove non vi sia un interesse pubblico prevalente e chiaramente identificabile». E ancora, ha precisato che «il processo non è fine a sé stesso, ma strumento per l’attuazione dei diritti, e in tale prospettiva anche le sanzioni processuali devono rispondere a un criterio di proporzionalità».
Con la sentenza n. 184 del 2009, la Consulta ha ribadito che «il principio del giusto processo impone che le regole procedurali siano funzionali alla tutela effettiva del diritto, e non si risolvano in strumenti di irragionevole compressione della facoltà di agire in giudizio». La Corte ha sottolineato l’importanza di evitare automatismi normativi che, seppure astrattamente giustificabili, possono determinare esiti sostanzialmente iniqui.
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa in termini analoghi. Nella sentenza Trevisanato c. Italia, 15 settembre 2016³, la Corte di Strasburgo ha osservato che «il diritto di accesso a un tribunale non è assoluto, ma le restrizioni devono perseguire uno scopo legittimo e proporzionato». In quel caso, la CEDU ha censurato l’interpretazione formalistica dell’ordinamento italiano che aveva impedito all’attore di ottenere tutela per un credito documentato, affermando che «una regolamentazione eccessivamente formale del diritto di agire può tradursi in una violazione dell’art. 6 CEDU se impedisce alla parte di far valere i propri diritti in maniera effettiva».
Ha aggiunto che «l’accesso a un giudice non può essere ostacolato da interpretazioni restrittive o da meccanismi processuali che, pur legittimi nella loro finalità ordinatrice, producono un effetto sostanzialmente ablatorio dei diritti». Il passaggio sottolinea che le regole procedurali devono sempre essere bilanciate rispetto alla garanzia della tutela giurisdizionale.
In sintesi, il quadro costituzionale e convenzionale impone una valutazione attenta e ragionata del rapporto tra sanzioni processuali e diritti fondamentali. Il giudice nazionale è dunque chiamato ad adottare interpretazioni conformi ai principi fondamentali dell’ordinamento e ai parametri convenzionali, evitando che regole astrattamente legittime si traducano in esiti irragionevoli e lesivi della sostanza del diritto.
7. IL CONFRONTO CON LE CORTI SUPREME STRANIERE
L’analisi comparata dimostra come il tema dell’abuso del processo e del frazionamento della pretesa creditoria sia stato oggetto di attenzione anche da parte delle Corti supreme di altri ordinamenti, sebbene con soluzioni giuridiche spesso differenti rispetto al modello italiano.
In Francia, la Cour de cassation ha affrontato la questione dell’abus de procédure in più occasioni. Si segnala la sentenza Cass. civ. 2e, 8 mars 2012, n° 10-25.845, ove si afferma che la parcellizzazione artificiale della pretesa può comportare la condanna della parte per temerarietà, ma non determina automaticamente l’irricevibilità dell’azione. La giurisprudenza francese appare dunque più orientata a salvaguardare la tutela effettiva, applicando sanzioni di tipo risarcitorio piuttosto che in rito.
In Germania, la Bundesgerichtshof ha elaborato un sistema equilibrato fondato sul principio della Prozessökonomie. Sebbene il frazionamento possa essere sanzionato nei casi di uso manipolativo del processo, il rigore applicativo è mitigato dal principio dell’effettività della tutela giudiziale (Rechtsschutz). La sentenza BGH, 22.01.2004 – IX ZR 65/03 ha escluso l’inammissibilità automatica di una seconda azione quando non vi sia un intento dilatorio o pregiudizievole.
Nel Regno Unito, il concetto di abuse of process è stato delineato a partire dal leading case Henderson v Henderson (1843), sviluppato poi nelle decisioni Johnson v Gore Wood & Co [2002] e Aktieselskabet Dansk Skibsfinansiering v Fjordbank Mors [2000]. La Supreme Court ha chiarito che la separazione delle azioni è legittima solo quando sussista una giustificazione procedurale ragionevole, ma che non comporta, di norma, la decadenza dal diritto se non in presenza di condotte chiaramente abusive.
Negli Stati Uniti, l’approccio è generalmente più liberale. Le Corti federali, in base alla doctrine of claim preclusion (res judicata) e alla doctrine of issue preclusion (collateral estoppel), non sanzionano il frazionamento se non nei casi in cui vi sia stata una possibilità concreta di agire in modo unitario. La giurisprudenza di circuiti federali come il Second e il Ninth Circuit privilegia criteri di valutazione basati sulla buona fede processuale e sulla tutela dell’effettività del diritto sostanziale.
Il confronto dimostra che l’ordinamento italiano è tra i più severi quanto all’uso del frazionamento processuale, mentre gli ordinamenti stranieri tendono a ricorrere a sanzioni più proporzionate e meno afflittive. La sentenza n. 7299/2025 si avvicina ad una prospettiva più europea e multilivello, introducendo una clausola di proporzionalità che si ispira ai criteri di bilanciamento propri della giurisprudenza CEDU e della Corte costituzionale italiana.
CONCLUSIONI
Le Sezioni Unite del 2025 ribadiscono la vigenza del principio del divieto di frazionamento abusivo, ma mostrano consapevolezza dei rischi di una sua applicazione meccanica. La decisione, pur affermando formalmente la improponibilità, lascia spazio a letture più flessibili, fondate su proporzionalità, bilanciamento e interpretazione costituzionalmente orientata.
La necessità di una tipizzazione legislativa dell’abuso del processo e delle sue conseguenze si impone, anche alla luce delle indicazioni della Corte EDU, per evitare che la giurisprudenza si trasformi, nella prassi, in fonte di preclusioni assolute non previste dalla legge.
BIBLIOGRAFIA
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G. Verde, Tutela giurisdizionale e abuso del processo, in Dir. proc. civ., 2017, p. 45.
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Corte EDU, Zubac c. Croazia, 5 aprile 2018, ric. n. 40160/12, ove si afferma che “le condizioni procedurali di accesso alla giustizia devono essere formulate con sufficiente chiarezza e prevedibilità, e non devono avere un effetto eccessivamente restrittivo”;
Corte EDU, Běleš e altri c. Repubblica Ceca, 12 novembre 2002, ric. n. 47273/99, secondo cui “l’accesso a un giudice deve essere effettivo e non meramente teorico e illusorio”;
Corte EDU, Kutić c. Croazia, 1° marzo 2002, ric. n. 48778/99, in cui si precisa che “l’interesse pubblico alla stabilità dell’ordinamento non può giustificare restrizioni sproporzionate all’accesso alla giustizia”.
[1] Avvocato
[2]Cfr. F.P. Luiso, Diritto processuale civile, vol. I, Milano, Giuffrè, 2022, p. 455.
[3] Cfr. M. Mandrioli – A. Carratta, Diritto processuale civile, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 327-328.
[4] G. Golinelli, Frazionamento del credito e abuso del processo, in Giust. civ., 2018, p. 519 ss.
[5] G. Verde, Tutela giurisdizionale e abuso del processo, in Dir. proc. civ., 2017, p. 45
[6] S. Chiarloni, Principi costituzionali del processo civile, Torino, Giappichelli, 2021, p. 162.
[7] J. Normand, L’abus de procédure dans le droit français contemporain, in Rev. dr. proc. civ., 2016, p. 219.
[8] T. Rauscher – J. Zekoll, Zivilprozessrecht, München, Beck, 2020, pp. 412-414.
[9] J. Resnik, Managerial Judges, in Harvard Law Review, vol. 96, 1982, p. 398.