Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

Notifica e irreperibilità assoluta del contribuente: tra autoresponsabilità e doveri di diligenza dell’Amministrazione.

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(a margine di Cass., sez. V, 17 ottobre 2025, n. 25255)

Notifica e irreperibilità assoluta del contribuente: tra autoresponsabilità e doveri di diligenza dell’Amministrazione.

(a margine di Cass., sez. V, 17 ottobre 2025, n. 25255)

di Maria Giovanna Marino

Abstract: Il contributo analizza criticamente la pronuncia n. 25255 della Corte di Cassazione, sez. V del 17 ottobre 2025, con particolare attenzione al tema della notifica degli atti tributari nell’ipotesi di irreperibilità assoluta del contribuente. L’obiettivo è verificare se l’approccio adottato dalla Corte, fortemente incentrato sull’onere informativo gravante sul contribuente, risulti coerente con il quadro normativo e con il cd. “diritto vivente”, che da tempo valorizza la necessità che l’Amministrazione esegua ricerche diligenti prima di ricorrere al modulo notificatorio eccezionale. La metodologia combina l’analisi sistematica delle norme rilevanti con l’esame casistico delle principali pronunce di legittimità, allo scopo di ricostruire l’evoluzione del principio di effettività della conoscenza dell’atto e del ruolo del domicilio fiscale quale baricentro del rapporto tributario. L’approfondimento della sentenza n. 25255/2025 permette di isolare il passaggio interpretativo in cui la Corte sembra sovrapporre l’obbligo di comunicazione delle variazioni domiciliari a un vero e proprio presupposto di legittimità della notifica semplificata, attenuando così l’onere di diligenza dell’organo notificatore.

I risultati dell’esame mostrano come tale ricostruzione si discosti dall’orientamento consolidato. L’estensione della logica dell’art. 35 D.P.R. 633/72 al di là dell’ambito IVA appare difficilmente conciliabile con la struttura della disciplina e rischia di tradursi in un assottigliamento delle garanzie difensive, trasformando un rimedio eccezionale in una modalità notificatoria ordinaria. In conclusione, la sentenza sembra collocarsi ai margini del quadro giurisprudenziale prevalente, ponendo interrogativi sulla sua capacità di inaugurare un mutamento di paradigma. La ricerca suggerisce che solo un bilanciamento tra doveri informativi del contribuente e responsabilità attiva dell’Amministrazione possa preservare la coerenza sistematica e l’effettività delle garanzie del processo tributario.

Abstract in eng: This contribution offers a critical analysis of judgment no. 25255 issued by the Fifth Chamber of the Italian Court of Cassation on 17 October 2025, with particular attention to the service of tax acts in cases of the taxpayer’s absolute unavailability. The aim is to assess whether the approach adopted by the Court—strongly centred on the informational burden placed on the taxpayer—is consistent with the regulatory framework and with the so-called diritto vivente, which has long emphasised the need for the tax administration to conduct diligent searches before resorting to the exceptional notification procedure. The methodology combines a systematic examination of the relevant statutory provisions with a case-based analysis of leading decisions of the Court of Cassation, in order to trace the evolution of the principle of effective knowledge of the act and the role of the tax domicile as the fulcrum of the taxpayer–administration relationship. The in-depth analysis of judgment No. 25255/2025 makes it possible to identify the interpretative step in which the Court appears to elevate the duty to communicate changes of domicile to a true condition of validity for simplified service, thus attenuating the diligence required of the notifying authority.

The findings show that this reconstruction departs from the settled orientation. Extending the logic of Article 35 of Presidential Decree 633/72 beyond the VAT context appears difficult to reconcile with the structure of the discipline and risks weakening procedural safeguards by turning an exceptional remedy into an ordinary method of service. In conclusion, the judgment seems to stand at the margins of the prevailing jurisprudence, raising doubts about its capacity to inaugurate a shift in paradigm. The study suggests that only a balanced relationship between the taxpayer’s informational duties and the administration’s active responsibility can preserve systemic coherence and the effectiveness of the safeguards inherent in tax proceedings.

1. La notifica in caso di irreperibilità assoluta come luogo di emersione delle garanzie difensive.

Il tema della notifica degli atti impositivi in caso di irreperibilità assoluta del contribuente costituisce, da tempo, uno snodo centrale del processo tributario, nel quale si misura l’equilibrio, sempre delicato, tra esigenze di efficienza dell’azione amministrativa e garanzie di effettiva conoscenza degli atti presupposti da parte del destinatario.

Non è un caso che la giurisprudenza di legittimità abbia progressivamente affinato, negli anni, una trama di principi volti ad affermare che l’istituto della notifica “semplificata” in caso di irreperibilità assoluta funga da extrema ratio, subordinata all’esperimento di ricerche diligenti da parte dell’organo notificatore, anziché divenga un canale ordinario di comunicazione dell’atto.

In questo contesto si colloca la sentenza Cass., sez. V, 17 ottobre 2025, n. 25255, la quale giunge a valorizzare in modo marcato un preteso onere informativo preventivo gravante sul contribuente, finendo per ridimensionare il ruolo e la responsabilità dell’Amministrazione nella corretta esecuzione delle notificazioni.

2. Il quadro normativo: domicilio fiscale, irreperibilità e doveri delle parti.

L’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 individua il domicilio fiscale delle persone fisiche nel comune di residenza anagrafica e prevede che le relative variazioni debbano essere comunicate all’ufficio entro trenta giorni, con efficacia dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione. L’elemento cardine è, dunque, la centralità del domicilio fiscale quale punto di riferimento per il rapporto con l’Amministrazione finanziaria.

L’art. 60 del medesimo decreto disciplina le modalità di notifica degli atti tributari. In particolare, la lett. e) contempla l’ipotesi di irreperibilità assoluta, consentendo la notifica mediante deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso nell’albo del Comune, con perfezionamento l’ottavo giorno successivo. È pacifico, tuttavia, che tale modulo notificatorio abbia natura eccezionale e presupponga l’accertamento di una irreperibilità non meramente “occasionale” o “relativa”, ma effettiva e stabile.

A ciò si aggiunge, nell’ambito della disciplina in materia di IVA, l’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale impone agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni obblighi di dichiarazione, variazione e cessazione dell’attività, prevedendo, in caso di inadempimento, una serie di conseguenze anche in termini di opponibilità dei dati non comunicati.

È su questo intreccio normativo (art. 58 e 60 D.P.R. 600/73, da un lato, e art. 35 D.P.R. 633/72, dall’altro) che la giurisprudenza ha costruito un sistema in cui il domicilio fiscale funge da baricentro, ma nel quale non viene meno, anzi si rafforza, il dovere di diligenza attiva dell’Amministrazione nella ricerca del destinatario prima di ricorrere alla notifica per irreperibilità assoluta.

3. Il “diritto vivente”: il primato della diligenza dell’organo notificatore.

La giurisprudenza costante della Corte di cassazione ha chiarito, in numerose pronunce, che la notifica ex art. 60, lett. e), D.P.R. 600/73 è legittima solo all’esito di ricerche serie e documentate da parte del messo notificatore, ricerche che devono emergere, quantomeno in forma sintetica, dalla relata di notifica.

È stato così affermato che l’irreperibilità assoluta non può reputarsi “in re ipsa” per il solo fatto della mancata consegna dell’atto all’indirizzo risultante dalle risultanze dell’ufficio, ma richiede la verifica, anche mediante consultazione del registro della popolazione residente e del registro delle imprese, che il contribuente abbia effettivamente cessato ogni collegamento con il luogo indicato. In questa prospettiva, l’onere di attivazione incombe in modo pregnante sull’Amministrazione, in coerenza con il principio per cui è il soggetto che intende ottenere l’efficacia di un atto unilaterale a dover garantire che esso sia portato a conoscenza del destinatario, secondo moduli rispettosi del principio di effettività della conoscenza.

La dottrina ha efficacemente sottolineato come tale impostazione realizzi un equilibrato bilanciamento tra la fisiologica esigenza di certezza delle notifiche e la tutela del diritto di difesa del contribuente, evitando di trasformare l’obbligo di comunicazione delle variazioni di domicilio in una sorta di scudo assoluto per l’Amministrazione inerte.

4. Il caso deciso dalla Cassazione: la centralità (accentuata) dell’onere informativo del contribuente.

Nel caso deciso dalla sentenza n. 25255/2025, il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica della cartella prodromica. L’Amministrazione assumeva di aver perfezionato la notifica presso l’ultimo domicilio fiscale noto, ritenendo, pertanto, rituale l’intero iter notificatorio.

La Corte, nel rigettare il ricorso del contribuente, ricostruisce in modo analitico la disciplina del domicilio fiscale e ne valorizza la funzione di “polo” delle relazioni fiscali. Il passaggio centrale della motivazione risiede nell’affermazione secondo cui:

  • il sistema delle notifiche tributarie è strutturato sul criterio del domicilio fiscale;
  • grava sul contribuente un onere preventivo non solo di individuare e indicare il proprio domicilio all’ufficio, ma anche di mantenerlo aggiornato, comunicando tempestivamente ogni variazione;
  • il mancato adempimento di tale onere, originario o successivo, legittima l’Ufficio a non effettuare ulteriori ricerche e a notificare comunque gli atti all’ultimo domicilio fiscale conosciuto, anche ricorrendo, ove del caso, alle forme dell’irreperibilità assoluta.

La pronuncia richiama, per rafforzare tale approdo, anche il disposto dell’art. 35 D.P.R. 633/72, estendendone la logica di fondo oltre il campo dell’IVA e degli esercenti arti e professioni, sino a configurare una sorta di principio generale di autoresponsabilità informativa del contribuente.

Il punto critico, ictu oculi, è che tale ricostruzione finisce per trasformare l’obbligo (pur esistente) di comunicare le variazioni in un presupposto di legittimità in re ipsa della notifica effettuata all’ultimo domicilio noto.

5. Profili di criticità sistematica: un arretramento delle garanzie.

L’impostazione della sentenza appare, sotto più profili, difficilmente conciliabile con il “diritto vivente” maturato in materia di notificazioni tributarie.

In primo luogo, la valorizzazione dell’art. 35 D.P.R. 633/72, al di là del suo naturale ambito di applicazione, pone evidenti problemi di coerenza sistematica.

La disposizione è strutturata in funzione della soggettività passiva IVA e mira a presidiare obblighi dichiarativi connessi all’esercizio di attività economiche organizzate. Far discendere da essa un principio generale idoneo a comprimere, in via estensiva, le garanzie notificatorie di qualunque contribuente rischia di attribuirle una portata ultra vires rispetto al tessuto normativo.

In altri termini, il contributo specifico dell’art. 35 è quello di delineare conseguenze in ordine alla posizione del soggetto passivo IVA che ometta di iscriversi o di variare i dati dichiarati; farne il fulcro di una teoria generale dell’autoresponsabilità notificatoria trascura il ruolo, ben più ampio, dell’art. 58 D.P.R. 600/73 e, soprattutto, dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 97 Cost.

In secondo luogo, la sentenza sembra determinare un rovesciamento di prospettiva: la giurisprudenza costante ha tradizionalmente letto l’obbligo di comunicazione delle variazioni di domicilio come un co-fattore nell’ambito di un sistema che comunque pretende dall’Amministrazione ricerche diligenti prima di ricorrere alla notifica per irreperibilità.

La sentenza in commento, invece, tende a far coincidere il difetto di comunicazione con una sorta di sanatoria preventiva di ogni carenza delle ricerche notificatorie.

In tal modo, sussiste il rischio di deresponsabilizzare l’organo notificatore, il quale potrebbe ritenersi legittimato a non interrogare i registri anagrafici o camerali, confidando nel mero dato, peraltro spesso risalente, dell’ultimo domicilio noto. Ma un sistema siffatto difficilmente può dirsi compatibile con i principi di buona amministrazione e di correttezza dell’azione pubblica, che imporrebbero, al contrario, l’adozione di tutte le cautele normalmente esigibili, specie laddove sia in gioco un atto idoneo ad incidere incisivamente sulla sfera patrimoniale del contribuente.

Sotto un ulteriore profilo, la soluzione accolta dalla sentenza si pone in evidente tensione con il principio di effettività della conoscenza dell’atto.

Se è vero che la notifica non ha natura recettizia in senso civilistico, è altrettanto vero che essa è funzionalmente orientata a rendere l’atto conoscibile. La giurisprudenza di legittimità, sia civile che tributaria, ha più volte ribadito che le forme semplificate di notifica devono essere interpretate restrittivamente, proprio perché idonee a comprimere il diritto di difesa del destinatario.

L’approdo della Suprema Corte, invece, sembra accogliere una concezione marcatamente formalistica delle garanzie, nella quale il mancato adempimento dell’onere di comunicazione da parte del contribuente autorizza l’Amministrazione a prescindere dall’accertamento dell’effettiva reperibilità nel luogo indicato. In tal modo, la notifica per irreperibilità assoluta rischia di essere trasformata da rimedio eccezionale a canale ordinario, con evidente vulnus alle esigenze di effettività delle garanzie difensive.

6. Il ruolo della collaborazione e buona fede nel rapporto tributario.

Non può negarsi che l’obbligo di tenere aggiornato il proprio domicilio fiscale e, per i soggetti IVA, i dati dichiarati ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 633/72 trovi un saldo fondamento nel principio di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10 dello Statuto del contribuente. Tuttavia, tale principio non può essere letto in modo unidirezionale, come se imponesse soltanto al contribuente doveri di lealtà, esonerando l’Amministrazione da un corrispondente livello di diligenza attiva.

Una corretta lettura sistematica suggerisce, piuttosto, una visione bilaterale del rapporto tributario, in cui l’eventuale inadempimento di una parte non può automaticamente dispensare l’altra dal rispetto degli standard minimi di correttezza e ragionevolezza.

Da questo punto di vista, la giurisprudenza che insiste sulla necessità di ricerche accurate prima di applicare il regime dell’irreperibilità assoluta appare maggiormente conforme al disegno complessivo dello Statuto e alle esigenze di proporzionalità nell’esercizio del potere impositivo.

7. Conclusioni: una pronuncia isolata o l’inizio di un nuovo corso?

La sentenza n. 25255/2025 si segnala, dunque, per un accentuato spostamento dell’asse interpretativo verso il principio di autoresponsabilità del contribuente, con un correlativo ridimensionamento del ruolo delle ricerche dell’organo notificatore.

L’impressione è che ci si trovi di fronte a una pronuncia non pienamente allineata al consolidato orientamento che, anche di recente, ha continuato a pretendere dall’Amministrazione una puntuale verifica della reperibilità del destinatario, quale corollario indefettibile del principio di effettività della conoscenza e di tutela del diritto di difesa.

Resta da vedere se tale arresto sia destinato a rimanere episodico o se rappresenti l’avvio di un nuovo corso giurisprudenziale, volto a privilegiare la logica di una responsabilizzazione quasi esclusiva del contribuente.

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